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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 425/2021 R.G.A.C. promossa da:
(CF: ) residente in [...], alla Parte_1 C.F._1
Via Pelucara n.7 bis int. 2., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Luigi Zufacchi e Daniela Patriarchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Carrara, alla via Cavour n. 11 (MS); attore nei confronti di
(C.F. ), residente a [...]259 – 2211 CP_1 C.F._2
Pesnica (SLO), e (cod. anagrafico di identificazione n. CP_2
) residente in [...]1c –2222 Jakobski Dol (SLO), P.IVA_1
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Saša Primosig,
Francesca Pegan e Alessandro Pasquini ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Carrara (MS) Piazza Matteotti 24; convenuti
Oggetto: risarcimento del danno.
Conclusioni: per parte attrice: “Voglia il G.I. disattesa ogni avversa eccezione così provvedere: 1.
Accertare e dichiarare la civile responsabilità dei convenuti per i fatti narrati e per aver calunniato
l'attore accusandolo falsamente di: impedito controllo con danno ai soci (art. 2625 c.c. ) - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) - falso in scrittura privata ( art. 485 c.p.) - falso in atto pagina 1 di 20 pubblico commesso da privato (art. 483 c.p.) - infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) - appropriazione indebita di marchio e soldi (art. 646 c.p.) - esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.) - diffamazione aggravata (art. 595 commi 1 e 2 c.p.) - rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.).
2. In subordine o comunque in caso di diversa qualificazione giuridica dei fatti narrati, accertare e dichiarare la civile responsabilità dei convenuti per aver, in ogni caso, diffamato
e/o ingiuriato l'attore per tutti i reati esposti al punto che precede.
3. Di conseguenza condannare i convenuti: - ai danni patrimoniali così quantificati: per danno emergente ad € 35.000,00; per perdita di chances ad € 200.000,00 (o a quella somma maggiore o minore che il Tribunale ritenga di accordare secondo equità). - ai danni non patrimoniali ex. art 2059 c.c. quantificati nella somma di €
250.000,00 tenendo conto della gravità e del numero di reati denunciati, o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
4. Condannare i convenuti e CP_1 CP_2
in solido tra loro o chi per quanto di ragione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre
15% spese generali, iva e cpa come per legge”; per i convenuti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via pregiudiziale/preliminare: - Per tutte le ragioni di cui in parte narrativa, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo ai signori e i quali hanno agito quali CP_1 CP_2
amministratori e legali rappresentanti rispettivamente delle società e , Controparte_3 Controparte_4
uniche legittimate a resistere alle avverse pretesee, per l'effetto, rigettare le avverse pretese in quanto illegittime ed inammissibili, adottando tutti i necessari e consequenziali provvedimenti di legge;
Nel merito in via principale: - per tutte le ragioni di cui in parte narrativa,accertare e dichiarare
l'insussistenza del reato di calunnia e di diffamazione così come ex adversoprospettato ed escludere, in ogni caso, qualunque responsabilità, per qualsivoglia titolo e/o ragione, dei convenuti e in CP_1 CP_2
relazione agli asseriti, indimostrati e comunque infondati danni lamentati dall'attore, dichiarando -per
l'effetto –che nulla è da loro dovuto nei confronti del sig. - per tutti i motivi di cuiin parte Pt_1
narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità aggravata del sig. in relazione Pt_1
all'instaurazione del presente giudizio e, per l'effetto, adottare tutti i necessari e consequenziali provvedimenti di leggge ex art. 96 c.p.c. procedendoalla valutazione equitativa del danno patito dai convenuti;
- Spese di giudizio rifuse oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%”.
pagina 2 di 20 MOTIVI IN FATTO
1. Nell'instaurare il presente giudizio, il sig. ha richiesto – previo Parte_1
accertamento della civile responsabilità dei sig.ri e per CP_1 CP_2
averlo calunniato, accusandolo falsamente di: i) impedito controllo con danno ai soci
(art. 2625 c.c.); ii) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); iii) falso in scrittura privata ( art. 485 c.p.); iv) falso in atto pubblico commesso da privato (art. 483 c.p.); v) infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.); v) appropriazione indebita di marchio e soldi (art. 646 c.p.); vi) esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392
c.p.); vii) diffamazione aggravata (art. 595 commi 1 e 2 c.p.); viii) rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.) e\o comunque per averne leso l'onore e la reputazione – la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali, e non, scaturenti dalle condotte meglio descritte in narrativa.
2. Costituitisi in giudizio i convenuti hanno eccepito che le iniziative giudiziali, e non, indicate in citazione e foriere dei presunti danni all'attore erano state poste in essere da costoro non in nome proprio, essendo espressione della volontà sociale esplicatasi anche in precise delibere assembleari riferibili alle società Controparte_3 [...]
e Gli stessi hanno poi negato la sussistenza dei CP_5 Controparte_4
presupposti per ritenere configurabili i reati di calunnia e diffamazione, nonché contestato la fondatezza delle pretese risarcitorie, concludendo quindi per il rigetto delle domande attoree.
3. La causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'assunzione della prova orale ammessa.
4. Con ordinanza del 19.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con contestuale assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN DIRITTO
1. La domanda di risarcimento del danno da calunnia.
Il sig. ha dedotto che con il contegno descritto in narrativa e, segnatamente, Pt_1
mediante la presentazione di denuncia-querela (v. doc. 1 attore) innanzi all'Autorità
pagina 3 di 20 giudiziaria di Torino (e poi trasferita per competenza a Massa) l'integrazione della denuncia-querela (v. doc. 2 attore) presentata questa volta direttamente innanzi all'Autorità giudiziaria di Massa, ed una citazione in danno presentata innanzi al
Tribunale delle imprese di Genova (v. doc. 3 attore) i sig.ri e CP_1 CP_2
lo avrebbero calunniato. In particolare, i reati a lui ascritti da parte dei convenuti
[...]
sarebbero: 1) impedito controllo con danno ai soci (art. 2625 c.c.); 2) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); 3) falso in scrittura privata (art. 485 c.p.); 4) falso in atto pubblico commesso da privato (art. 483 c.p.); 5) infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.);
6) appropriazione indebita (art. 646 c.p.); 7) esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.); 8) diffamazione aggravata (art. 595 commi 1 e 2 c.p.);
10) rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.).
1.1. La responsabilità civile.
Affinché sorga la responsabilità extracontrattuale e la conseguente obbligazione risarcitoria in capo ad un determinato soggetto deve essere raggiunta la prova in ordine ai plurimi elementi costitutivi della fattispecie, vale a dire: 1) l'esistenza di un fatto illecito;
2) l'imputabilità del fatto;
3) l'elemento psicologico del dolo o della colpa riferito a chi lo ha commesso;
4) un danno qualificabile come ingiusto;
5) il nesso di causalità tra la condotta illecita e l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, nonché tra quest'ultima e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Sent. 4 febbraio 2014, n. 2422, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/11/2008, n. 26972).
Con specifico riferimento al primo dei predetti requisiti, la locuzione “fatto” abbraccia una serie indeterminata di circostanze potenzialmente lesive dell'altrui posizione giuridica soggettiva e può atteggiarsi in termini tanto attivi quanto omissivi. Più precisamente, ai fini che qui interessano, gli illeciti “attivi” possono fondarsi anche su fatti atipici, di guisa che, in accordo alla clausola generale del neminem laedere,
l'obbligazione risarcitoria sorge non solo per la violazione di comportamenti tipizzati da una norma, ma anche per tutte le condotte atipiche lesive di interessi giuridici rilevanti da cui derivino danni ingiusti.
pagina 4 di 20 Viene poi in rilievo un ulteriore profilo, quello della colpevolezza, da declinarsi nelle due componenti alternative del dolo e, appunto, della colpa, che a sua volta presuppone l'imputabilità della condotta, potendo la responsabilità del danno essere addebitata unicamente a soggetti dotati di capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto in accordo al dettato dell'art. 2046 c.c..
Per quanto riguarda, invece, l'ingiustizia del danno, questa presuppone che il pregiudizio sofferto sia non iure, ovvero risulti riferibile ad un comportamento non autorizzato dall'ordinamento, posto in essere in assenza di eventuali cause di giustificazione e risulti contra ius, vale a dire riferibile alla lesione di un interesse – non necessariamente patrimoniale – meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
La struttura del danno di cui art. 2043 c.c. conosce, inoltre, una duplice dimensione: i) il danno evento, che si sostanzia nella lesione di un bene o di un interesse giuridico altrui meritevole di tutela;
ii) il danno conseguenza, vale a dire le conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non, discendenti dalla predetta lesione. Al danno evento ed al danno conseguenza corrispondono due diversi nessi di causalità: l'uno di tipo materiale, fattuale o storico che lega la condotta attiva o omissiva all'evento lesivo (c.d. causalità materiale) l'altro di tipo giuridico, che mette in relazione l'evento lesivo con le conseguenze giuridicamente rilevanti (c.d. causalità giuridica) e delinea l'area del danno risarcibile. In particolare, in accordo all'art. 1223 c.c., dettato in materia di responsabilità contrattuale ma opportunamente richiamato dall'art. 2056 c.c., sono risarcibili solo il danno emergente e il lucro cessante che costituiscono “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento e, dunque, in materia di responsabilità extracontrattuale, dell'evento dannoso.
Ciò posto, per quanto di precipuo interesse, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che: “la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di susseguente proscioglimento o assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa: al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante,
pagina 5 di 20 privandola di ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso eziologico tra tale iniziativa e il danno eventualmente subìto dal denunciato (Cass., 20/10/2003, n. 15646, Cass., 30/11/2018, n.
30998); (….) colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa ha
l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass., 12/06/2020, n. 11271); (cfr. Cass. civ. n. n. 13093 del
13/05/2024). In senso conforme: Cassazione civile, sez. III, 24/10/2023, n. 29495).
1.2. Il delitto di calunnia.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, quello di calunnia costituisce un reato di pericolo che si perfeziona con una condotta tale da generare il concreto rischio di inizio di un'indagine, sia che questa venga realizzata con una falsa denunzia che con la simulazione di tracce del reato. Ai fini della configurabilità del reato non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile. Invece, quanto al profilo soggettivo, “è stato ribadito il principio di diritto secondo cui deve estendersi alla consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente. Questo elemento, in particolare, si desume dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva dell'agente ai fini dell'accertamento del dolo (Cass. pen., sez. VI, 3 aprile 2013, n. 21204). La consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa nel caso in cui la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. pen., sez. VI,
18 febbraio 2020, n. 12209)” (cfr. Cass. pen. n. 21632 del 27 aprile 2022). E' da escludersi, inoltre, che l'elemento soggettivo del reato di calunnia possa consistere nel dolo pagina 6 di 20 eventuale, in quanto la formula normativa taluno che egli sa innocente richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (cfr. Cassazione penale, sez. VI,
14/12/2016, n. 4112).
Quanto, infine alla riferibilità della responsabilità per il reato de quo, può affermarsi che
– anche alla luce del noto brocardo societas deliquere non potest – questa ricada sulle persone fisiche che lo abbiano commesso, tenuto conto che nel nostro ordinamento gli enti rispondono del reato, ex art. 5 del d.lgs. 231\2001, solo in via concorrente con chi ha agito nel loro interesse o vantaggio. Appare, infondata, pertanto l'eccezione avanzata da parte dei convenuti in ordine al presunto difetto di legittimazione (o, più correttamente, di titolarità della posizione soggettiva).
1.3. La sussistenza di condotte calunniose nella fattispecie che ne occupa.
Tanto chiarito in termini generali, è d'uopo ricostruire i rapporti tra le parti.
Dal compendio probatorio in atti emerge che, dall'anno 2004, il sig. è stato Pt_1
dipendente, con la mansione di direttore commerciale, della società di diritto sloveno denominata (avente sede a Maribor) di cui era socia e Controparte_3
amministratrice la sig.ra , occupandosi della gestione della filiale a Marina CP_1
di Carrara. Al fine di meglio regolare lo svolgimento dell'attività commerciale dell'attrice in Italia, in data 18.2.10, si è pervenuti alla costituzione di una società di diritto italiano, la con sua sede in Marina di Carrara. La stessa è divenuta operativa Controparte_5
dall'inverno del 2012 con cessazione totale dell'attività della filiale. Il capitale sociale è stato sottoscritto al 40% dallo stesso al 60% dalla società Pt_1 Controparte_4
posseduta al 100% ed amministrata dal sig. compagno (con figli) della CP_2
sig.ra . CP_1
Le condotte riferibili al sig. oggetto delle denunce e delle iniziative in sede civile Pt_1
dei convenuti, possono essere collocate nell'ambito di 3 distinti nuclei fattuali.
A) L'appropriazione del marchio e l'oscuramento del sito web.
L'attore ha lamentato di essere stato falsamente denunciato per l'appropriazione indebita di un marchio (asseritamente appartenuto alla avendolo Controparte_3
pagina 7 di 20 registrato a favore della società la (approfittando dell'identità del Controparte_5
nome tra le due compagini sociali) laddove, invece, la non era affatto Controparte_5
la “sua” società, ma era una compagine societaria partecipata (fiduciariamente e per quota maggioritaria) dalla della quale il sig. (compagno della CP_4 CP_2
sig.ra era l'amministratore unico. Parte_2
A riguardo, appare significativo rilevare che, né in sede penale, né tanto meno in quella civile, risulta affermata in maniera netta l'assenza di responsabilità del sig. quale Pt_1
amministratore della in relazione alla condotta di che trattasi. Controparte_5
Segnatamente, la sentenza del Tribunale di Genova n. 2907\2019 (v. doc. 8 attore) che ha statuito in merito alla domanda risarcitoria avanzata dalla si è Controparte_3
limitata a rappresentare, incidentalmente, che: “Nel caso in esame, contrariamente all'esigenza di dettagliata deduzione delle ragioni specifiche di responsabilità dell'amministratore, non viene spiegato se la registrazione di un marchio comunitario (che avvenne comunque a nome della e Controparte_5
non a nome dell possa aver generato un danno alla , cosa, nel caso in esame, per Pt_1 Pt_3
nulla ovvia, posto che la commercializzava gli stessi prodotti della e solo quelli. Anche con riguardo al danno da presunta diffamazione commerciale, non viene esplicitata immediatamente la natura dei fatti diffamatori attribuiti e non viene esposto alcun “danno conseguenza”; quindi non viene indicato alcun elemento di effettiva concretizzazione di un discredito per la società attrice. Oltre che espresse sotto titolo inidoneo, le domande suddette erano quindi generiche fin dall'origine, non radicate su una completa esposizione dei fondamenti dell'istituto invocato e, quindi, anche intrinsecamente inammissibili”.
Ciò posto, risulta pacifico che il marchio ” fosse stato in origine registrato CP_5
dalla società di diritto sloveno presso l' per la tutela della proprietà Controparte_6
intellettuale e che si fosse palesata, e fatta propria da tutte le parti del presente procedimento, la necessità di una sua rinnovazione. Non vi è riscontro alcuno, invece, dell'autorizzazione di alla registrazione del marchio comunitario da Controparte_3
parte della amministrata dal sig. (non si ritiene, invero, che Parte_4 Pt_1
tale autorizzazione possa evincersi dalla portata delle comunicazioni di cui ai docc. nn.
pagina 8 di 20 17, 18, 19 di parte attrice, che attestano la mera consapevolezza che fossero in corso le attività volte alla rinnovazione del marchio) né è stata dedotta credibile argomentazione circa la irrilevanza della predetta autorizzazione. I convenuti hanno ulteriormente dedotto come all'art. 13 dell'accordo sottoscritto tra le parti (v. doc. 4 parte convenuta) fosse sancita l'esclusiva appartenenza del marchio in capo al fornitore CP_3
e che la medesima previsione individuasse specifiche obbligazioni in capo al
[...]
distributore, quale appunto l'obbligo di astenersi dall'utilizzare brands e denominazioni commerciali o altri segni distintivi – identici o similari – al marchio del fornitore in modo da non ingenerare confusione o addirittura errori nei clienti finali (v. art. 13.2 lettera B). Inoltre, sebbene l'iniziativa assunta per la registrazione del marchio potesse apportare beneficio anche ai convenuti, per mezzo di , riferibile a Controparte_4
compagno della sig.ra in quanto titolare del 60% delle CP_2 Parte_2
quote della all'epoca risultava comunque sussistente in capo al sig. Controparte_5
la titolarità del 40% delle quote societarie di rivelandosi Pt_1 Parte_4
quest'ultimo, quindi, parimenti destinatario dei profitti potenzialmente discendenti dall'indebito impiego del marchio.
Vale ulteriormente rilevare inoltre che, nell'ambito del presente giudizio, il teste Tes_1
legale e consulente di , dal 2007 al 2010, ha riferito che: “per
[...] Controparte_3
questo marchio è accaduto un litigio. La società il cui direttore era il sig. ha Controparte_5 Pt_1
fatto questa registrazione del marchio non legale. La società era soltanto Parte_4
distributore della tutti i diritti erano della società slovena, non della s.r.l. italiana”. Controparte_3
Mentre, in riscontro alla domanda “Vero che in data 2 febbraio 2013 Persona_1
manager presso la società portoghese KITSEC, cliente della inviava all'attenzione Controparte_3
di (amministratore della una mail contenente la pubblicazione della CP_1 Controparte_3
pagina Facebook della riportante la seguente dichiarazione: Parte_5
“Le foto e i diritti di in questa pagina sono di proprietà della ” Pt_6 Controparte_5
(doc. 15 con trad.)?” ha affermato: “si, so di questa cosa, perché all'epoca nel 2013 ero avvocato
pagina 9 di 20 della e la sig.ra mi ha inoltrato la mail e mi ha chiesto un consiglio Controparte_3 CP_1
come legale”.
Orbene, un conto è che vi fosse la comune intenzione delle parti di provvedere alla rinnovazione del marchio di cui pure ha riferito il rag. in Controparte_3 Per_2
sede di sommarie informazioni in data 1.2.2017 (v doc. 22 attore) altro, invece,
l'autorizzazione alla registrazione comunitaria del marchio da parte della CP_5
che non risulta essere stata formalmente concessa dalla
[...] Controparte_3
Quanto poi alle ulteriori condotte indebite riferibili al sig. con riguardo al sito Pt_1
internet della società slovena, sempre il sig. in risposta alla domanda “vero, è Tes_1
successo il sig. ha oscurato la pagina internet, il sito della società e Pt_1 Controparte_3 CP_1
si è rivolta a questa società ” ha riferito che: “vero, è successo il sig. ha
[...] Parte_7 Pt_1
oscurato la pagina internet, il sito della società e si è rivolta a questa Controparte_3 CP_1
società ”; (…) lo so perché me lo ha detto . Mi ha mandato tramite e-mail Parte_7 CP_1
la foto della pagina internet bloccata”. Le medesime circostanze sono state altresì confermate da altro teste, il sig. direttore esecutivo della società della Testimone_2 [...]
dal 2008 e prima tecnico commerciale per la stessa ditta. CP_3
In definitiva, in relazione alle superiori condotte, appare da escludersi in capo ai convenuti, sulla scorta di tale dato probatorio, quanto meno l'elemento soggettivo necessario ad integrare il reato di calunnia.
B) I prelievi ingiustificati effettuati nel periodo 2004 – 2012.
L'attore ha dedotto di essere stato falsamente denunciato per l'appropriazione indebita di somme di denaro, avendo provveduto – secondo la tesi dei convenuti – a pagare suoi familiari e amici conniventi, laddove invece, erano ben noti, alla Sig.ra Parte_8
questi pagamenti che, oltre ad essere tutti movimenti tracciati, erano analiticamente rendicontati nelle scritture contabili della filiale italiana e trasmessi alla sede di Maribor anche per la redazione del proprio bilancio di competenza.
E' opinione del magistrato che, anche in questo caso, risulti dubbia la consapevolezza in capo ai sig.ri e dell'innocenza del sig. CP_1 CP_2 Pt_1
pagina 10 di 20 Segnatamente, in accordo alla tesi dei convenuti, i rapporti tra la filiale e la casa madre si strutturavano come segue: le operazioni di acquisto da parte della filiale italiana dei macchinari e degli altri prodotti dalla venivano Controparte_3 Parte_9
attraverso l'emissione di fatture da parte della casa madre di Maribor. La filiale provvedeva solo parzialmente ai pagamenti relativi alle fatture ricevute, dal momento che la società slovena trimestralmente emetteva note di credito per un importo pari al
15% del giro d'affari della filiale, sì da consentire – di fatto – che gli oneri relativi alle spese gestionali e ai costi amministrativi venissero distribuiti tra entrambe le società.
Ciò posto, risulta provato come il sig. avesse effettivamente un totale controllo Pt_1
della filiale italiana, gestendo i contatti commerciali, ricevendo gli ordini di vendita e spedendo i prodotti a destinazione, e stipulando contratti di collaborazione anche con propri familiari. In particolare, sussiste riscontro di come il sig. abbia coinvolto Pt_1
nell'attività commerciale le sue sorelle, e la moglie Per_3 Persona_4 Per_5
e per alcuni compiti la madre (traduttrice di mestiere), nonché
[...] Persona_6
collaborato con società allo stesso in parte riconducibili (il riferimento è alla
[...]
di cui il sig. era socio di maggioranza). Pt_5 Pt_1
Il contesto di che trattasi ha comportato oggettiva difficoltà nella ricostruzione ex post dell'operato del sig. quale dipendente di prima, e Pt_1 Controparte_3
amministratore di poi, tanto che – anche all'esito delle vicende Controparte_5
giudiziarie che hanno interessato le parti – risultano incerte molte delle dinamiche gestionali intervenute (anche in sede penale, tanto la Procura della Repubblica, quanto il
Gip del Tribunale di Massa, come si dirà meglio oltre, si sono limitati a dar conto di talune prassi operative, senza essere in grado di entrare nel dettaglio di tutte le operazioni poste in essere dal sig. . Pt_1
In particolare, nella sentenza n. 250\2018 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Massa (v. doc. 4 attore) e nella sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 256\2019
(v. doc. 5 attore) si dà atto che: “il consulente nominato ha ribadito che, sebbene l'esame dei documenti contabili e bancari della Società porti a confermare l'esistenza delle due Controparte_3
pagina 11 di 20 note di credito suddette, nei documenti suddetti e, soprattutto, in quelli contabili e bancari della Filiale italiana della Società opponente non vi è traccia né di un prelievo diretto dal conto corrente della Filiale medesima della somma di € 96.330,00 (novantaseimilatrecentotrenta) da parte del Sig. né di Pt_1
un bonifico al suo conto corrente personale, per la somma suddetta, disposto od autorizzato dal conto corrente della Filiale italiana, o direttamente da quello della Società madre slovena, per cui il CTU, pur sottolineando che la modalità delle note di credito fosse, per la Società , quella Controparte_3
usuale per regolare i rapporti tra la Società madre e la Filiale italiana, conferma le conclusioni raggiunte nella prima relazione peritale, e cioè che non si può affermare con certezza che la somma di €
96.330,00 (novantaseimilatrecentotrenta) concordata tra le parti nell'accordo del mese di giugno dell'anno 2009 a saldo dei crediti retributivi rivendicati dal Sig. ed a tacitazione di ogni altra Pt_1
sua pretesa nei confronti della Società opponente sia stata effettivamente pagata dalla Società
[...]
al lavoratore e creditore opposto resistente”. E ciò è senz'altro indice oggettivo di CP_3
una certa difficoltà a ricostruire la gestione della filiale italiana.
Nella stessa richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa del 13.3.2018, pur dandosi conto che “tra le società Wash Station s.r.l. e la
[...]
(dal 2010 costituita quale longa manus in Italia della vi sia sempre Parte_4 Controparte_3
stata la prassi, ben nota alla querelante, di fatturare i compensi a titolo di provvigione dell'attività espletata dall'indagato e dalla sorella concernente la promozione anche all'estero dei prodotti della
alla tale accordo, sebbene non formalizzato, trova conferma nelle Controparte_3 Controparte_5
fatture in precedenza (ossia prima della costituzione della emesse dalla Controparte_5 CP_3
nei confronti della Wash Station s.r.l., che sembrerebbero in continuità con successivamente
[...] Pt_10
pagate dalla , si evidenzia, ad ogni modo, che “le indagini espletate dalla Controparte_5
Compagnia della Guardia di Finanza di Massa Carrara, eminentemente costituite dall'esame della documentazione contabile della società e della Wash Station s.r.l. dal 2007 al CP_3 CP_5
2012, hanno consentito di acquisire elementi tali da sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dell'indagato per il reato ascritto solo limitatamente ad un pagamento con carta di credito effettuato in data 5.1.2011 presso una struttura ricettiva di Midiers per € 1.450,50” e si afferma pagina 12 di 20 espressamente che “tale ultima condotta, pur integrando il delitto di cui all'art. 646 c.p., non è punibile trattandosi di delitto estinto per prescrizione” (v. doc. 7 attore).
Nella successiva ordinanza di archiviazione, il Gip condivide la ricostruzione del PM, ed a fronte della documentazione prodotta dai querelanti afferma quanto segue: “per quanto concerne le condotte poste in essere tra il 25/5/11 ed il 14/11/12, soltanto per alcuni dei pagamenti contestati l'opponente ha prodotto fatture che metterebbero in discussione la tesi difensiva;
per gli altri, quindi, non vi sono motivi per non ritenere fondate le osservazioni del PM;
peraltro, quanto ai pagamenti che sarebbero messi in discussione dalle fatture prodotte dall'opponente, il fatto (evidenziato dall'opponente) che, per il medesimo affare, possano essere state pagate delle provvigioni ad altro soggetto (Kitsec), rappresenta una circostanza che non è, di per sé, insanabilmente in contrasto con la possibilità che, per quello stesso affare, sia stato lecitamente retribuito come mediatore anche
[...]
: nulla vieta che, per il medesimo affare, possano aver operato più mediatori” (v. doc. 23 Pt_5
attore). E' risultato complesso, quindi, anche per il Gip decifrare ex post le vicende in rilievo, essendo plurime le ricostruzioni prospettabili.
Ancora, deve evidenziarsi come il Tribunale di Genova nella sentenza n. 2907\2019 (v. doc. 8 attore) abbia anzitutto premesso che: “Le domande attoree sono diversamente articolate in relazione a due periodi in ordine ai quali sono dedotti due differenti “titoli di responsabilità”: responsabilità dell'institore per il primo caso e del vero e proprio amministratore di una società controllata per il secondo. Per ogni periodo sono avanzati specifici addebiti sempre ed in ogni caso formulati ex art. 2476 cc, ovvero tutti intesi a far valere la responsabilità di chi a lungo amministrò, o anche semplicemente diresse, la in Italia, ovvero convenuto Sig. L'azione tuttavia CP_5 Pt_1
non è esercitata dalla la controllata italiana che sarebbe stata oggetto di mala gestio, Controparte_5
ma dalla ovvero direttamente dalla società Slovena. Quanto sopra in forza di una Controparte_3
“contestata” cessione dei crediti “da responsabilità dell'amministratore” dalla società controllata alla controllante”, e sia addivenuto al rigetto della domanda risarcitoria sulla scorta di un duplice ordine di motivazioni: “In ordine al primo titolo infatti, come si è visto, non vi è responsabilità dell'amministratore per difetto di tale qualifica, in ordine al secondo, non vi è valida
pagina 13 di 20 titolarità del diritto in capo alla attrice cui non risulta trasferito il diritto, e lo stesso si manifesta in ogni caso insussistente, o non liquidabile in base alle deduzioni”.
Manca quindi una espressa statuizione circa la non veridicità delle condotte dedotte in citazione dalla Controparte_3
Venendo ora alla prova orale assunta del presente giudizio, deve rilevarsi quanto segue.
Segnatamente, il teste legale e consulente di ha riferito Tes_1 Controparte_3
che: “le difficoltà sono cominciate per questioni di bilancio. In Slovenia loro cercavano di capire la parte italiana dei dati del bilancio, ma non riuscivano. La società voleva questi dati, Controparte_3
chiedeva la parte italiana e non li ha ricevuti”. Lo stesso, ha altresì aggiunto che: “il bilancio lo doveva preparare , lei doveva avere questi dati dall'Italia, io li ho aiutati a preparare i CP_1
bilanci in Slovenia, però non riuscivamo a predisporli perché non avevamo questi dati dalla parte italiana;
una volta all'anno, di solito, a marzo gli veniva data una bozza di bilancio, un bilancino, ma non era un bilancio vero è proprio;
(…) quando gli hanno mandato questa bozza c'erano solo i numeri ma non le indicazioni che consentivano di avere una spiegazione di questi numeri;
io ero consulente di altre società slovene che avevano filiali anche all'estero, ed i dati erano maggiori di quelli che erano stati forniti in questo caso”.
Altro teste, direttore esecutivo della società della Testimone_2 Controparte_3
dal 2008 e prima tecnico commerciale per la stessa ditta, ha confermato che dal 2007 la ha cominciato ad avere difficoltà circa l'andamento della filiale Controparte_3
italiana, ed in riscontro alla domanda “vero che le uniche informazioni ricevute dalla casa madre possono essere rinvenute negli unici bilancini inviati (giusta doc. 11, 12 e 13 che si rammostrano al teste)?” ha risposto che: “a quanto so io sì, i problemi erano cominciati proprio per questo, perché mancavano dei documenti;
la società doveva depositare i bilanci alla data del 31 marzo, ma avevano soltanto questi documenti” (…) ogni anno, dal 2007 avevamo questa difficoltà, fino a circa il 2010, non ricordo di preciso;
a quanto io sappia nel 2010 hanno chiuso la filiale ed è stata aperta una s.r.l.”.
Tanto chiarito, al di là delle modalità di gestione della filiale italiana di cui si è detto e dei rapporti commerciali tra questa e la (di cui pure ha dato conto il Gip nella Parte_5
predetta ordinanza di archiviazione, così come il rag. in sede di sommarie Per_2
pagina 14 di 20 informazioni) non può ritenersi pacifico, stante la “gestione marcatamente personale della filiale e della controllata da parte dell' (per come espressamente affermato dal Pt_1
Tribunale di Genova, nella sentenza 2907\2019 - v. doc. 8 attrice) ed il tenore dei c.d.
“bilancini” trasmessi dalla filiale italiana alla (lungi dal contenere complete CP_5
ricostruzioni contabili) che i sig.ri e nel lamentare indebiti pagamenti da CP_1 CP_2
parte del sig. fossero certi dell'innocenza dello stesso. Da qui, anche in questo Pt_1
caso, l'impossibilità di affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo proprio del reato di calunnia.
C) L'approvazione del bilancio e l'influenza indebita sull'assemblea ex art. 2636
c.c.
L'attore ha altresì lamentato di essere stato falsamente denunciato per aver alterato la maggioranza all'assemblea dei soci della al fine di approvare il Controparte_5
bilancio di esercizio propedeutico, questo, ad ottenere un finanziamento bancario, laddove, invece e nella realtà, alla data dell'assemblea dei soci (di cui al verbale inviato telematicamente dal commercialista dell'azienda) questi si trovava all'estero, in Slovenia,
e proprio in compagnia dei convenuti.
Così come per le contestazioni precedenti, le risultanze in atti non consentono di affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia in capo ai sig.ri e CP_2 Parte_2
Appare sufficiente, a riguardo, richiamare le risultanze del procedimento penale che ha visto coinvolto il sig. che – seppure conclusosi con l'assoluzione dell'imputato Pt_1
– non è stato in grado di esprimersi sull'effettivo atteggiarsi delle dinamiche in rilievo.
Nella sentenza penale del Tribunale di Massa n. 1176\2019 (v. doc. 6 attore) si dà conto, invero, di circostanze la cui portata è rimasta effettivamente incerta, vale a dire la presenza di due verbali assembleari relativi all'approvazione del bilancio di esercizio della al 31 dicembre 2010, recanti date differenti “uno del 25 febbraio Controparte_5
2012 ed un altro, di carattere ufficiale, perché depositato presso la Camera di Commercio della
Provincia di Massa Carrara, che risulta datato 29 febbraio 2012 (cfr. produzione del PM all'udienza
pagina 15 di 20 del 17.10.18: bilancio 2010 approvato nel 2012)”. Ivi, inoltre, si chiarisce che il sig. CP_2
quale legale rappresentante di non risulta essere stato notiziato
[...] Controparte_4
dell'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio in data 29.2.2012 (ovvero con circa
2 anni di ritardo) non potendo questi, oltretutto, conferire alcuna delega alla sig.ra in accordo all'art. 16 dell'atto costitutivo della società, in quanto Parte_11
dipendente della stessa. A riguardo, si legge in sentenza che: “in effetti le gravi illegittimità relative alla presunta Assemblea Ordinaria dei soci della Società Controparte_5
apparentemente tenutasi il 29 febbraio dell'anno 2012 (doc. 9 del fasc. dib.) sono state confermati anzitutto dal teste all'epoca in servizio presso Comando Compagnia della Tes_3 Tes_4
Guardia di Finanza di Massa Carrara, escusso nel corso dell'istruttoria dibattimentale a conferma e chiarimento delle indagini svolte e dei relativi esiti, in particolare del sequestro del doppio verbale dell'assemblea suddetta, dell'acquisizione di tutti gli altri documenti relativi alla stessa e dell'esame del
ER . Quanto alla deposizione del ragionier poi, il Persona_7 Per_2
Tribunale ha ritenuto che la circostanza che questi abbia riferito di aver partecipato all'assemblea tenutasi nel dicembre 2010 per l'approvazione del bilancio del 2010 “rende sospetta la circostanza della necessità di un'ulteriore assemblea”, aggiungendo che: “a parere del
Tribunale, queste dichiarazioni del AG. , da un lato confermano la totale illegittimità Per_2
dell'assemblea del 29 febbraio 2012, nel senso della presumibile inesistenza, perché mai avvenuta, della stessa, e comunque, se avvenuta, dell'illegittimità assoluta dell'assemblea medesima e perciò di quanto in essa approvato, dal momento che la presunta delega alla rappresentanza ed all'esercizio del diritto di voto, per conto della Società ”, quale proprietaria del 60% delle quote Controparte_4
della società italiana del 29 febbraio 2012 è stata smentita, nel senso che Controparte_5
non è stata mai in realtà rilasciata alla sig.ra . Parte_11
Sennonché, solo l'assenza di riscontri univoci – anche a fronte della prospettata incompletezza delle indagini – circa l'identità dei soggetti a cui imputare le predette
(accertate) illegittimità ha comportato l'assoluzione degli imputati.
Con riguardo, in particolare, al sig. sebbene questi abbia disconosciuto la Pt_1
sottoscrizione apposta sul verbale, e si sia appurato come dal 27 febbraio al 29 febbraio pagina 16 di 20 2012 si trovasse in Slovenia, salvo fare rientro in Italia, nel pomeriggio del 29, onde recarsi per ragioni di lavoro a Trieste, non può escludersi – nella prospettiva dei convenuti – un suo qualsivoglia concorso nella condotte illecite di che trattasi (i cui autori, come detto, sono rimasti ignoti) essendo egli il deus ex machina della CP_5
ed essendo rimasto incerto, anche all'esito del procedimento penale, il momento
[...]
dell'effettivo svolgimento dell'assemblea, di guisa che – per quanto interessa in questa sede – non può affermarsi che i sig.ri e nell'assumere le CP_2 Parte_2
iniziative in rilievo, fossero certi della sua innocenza per il solo fatto che tra il 27 e il 29 febbraio del 2012 questi era con loro in Slovenia (come sostiene parte attrice).
In definitiva, il superiore plesso argomentativo consente di escludere che nel proporre la prima denuncia-querela, e la successiva integrazione, così come nell'agire in sede civile, i sig.ri e fossero certi dell'innocenza del sig. e CP_2 Parte_2 Pt_1
dell'estraneità alla vicenda.
In tale ottica, è rimasta una mera suggestione la tesi di parte attrice secondo cui le denunce-querele presentate dai convenuti fossero volte tanto ad accaparrarsi la clientela ed i contatti che il sig. aveva creato in anni di lavoro, estromettendolo, da tutti Pt_1
gli affari che erano in corso, quanto quella di aprirsi una strada alternativa rispetto alla mera difesa per alcune rivendicazioni inerenti a compensi da lavoro dipendente che l'attore vantava ed era in procinto di rivendicare giudizialmente.
2. Il danno discendente dalla diffamazione e\o l'ingiuria.
E' d'uopo rilevare, richiamando l'insegnamento di autorevole dottrina, che mentre l'onore può essere definito come la dignità personale riflessa nel sentimento della persona medesima, la reputazione invece può identificarsi con la considerazione dei terzi nella quale si riflette la dignità personale. Ciò posto, ai sensi dell'art. 595 del codice penale, costituisce reato di diffamazione la condotta di chi, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione. Invece, l'art. 594, abrogato dal d.lgs. 15 gennaio
2016, n. 7, disciplinava la diversa fattispecie dell'ingiuria, sostanziantesi nell'offendere l'onore o il decoro di una persona presente, che ad oggi costituisce mero illecito civile.
pagina 17 di 20 La Cassazione ha da tempo chiarito che: “L'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è irrilevante che sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni” (cfr. Cass. civ. n. 15742\2018; in senso conforme:
Cass. civ. 25423\2014). In altri termini, in sede civile, la lesione dell'altrui onore e reputazione è risarcibile a prescindere dal fatto che si configuri o meno una vera e propria fattispecie di reato in accordo alla ordinaria disciplina in materia di responsabilità extracontrattuale.
Il risarcimento è esteso al danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. che, in accordo, all'interpretazione evolutiva intervenuta in sede giurisprudenziale, non necessita della sussistenza di una fattispecie di reato, allorquando a venire in rilievo sia la lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente tutelato che, nella specie, può ricondursi a tutti i valori essenzialmente connessi con la persona umana quali la dignità, l'onore, la reputazione e l'immagine dell'individuo, qualificabili come diritti inviolabili della persona discendenti dall'art. 2 Cost.. Segnatamente, la Cassazione ha in più occasioni ribadito che “è ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, anche in assenza di fatto-reato o di ipotesi di legge specifiche, purché siano rispettate tre condizioni: (a) l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale (b) la lesione sia grave e superi una soglia minima di tollerabilità; (c) il danno non sia futile e non consista in meri disagi o fastidi, ma in una lesione effettivamente lesiva” (cfr. Cass. civ. sez. III 22/10/2024 n. 27343).
Tanto premesso, deve escludersi che dalla denuncia-querela, e dalla successiva integrazione, possa discendere una responsabilità dei convenuti per diffamazione, essendo al più ristorabile il danno connesso alla sussistenza del reato di calunnia, considerato che – come detto – la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità
pagina 18 di 20 in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate e\o potenzialmente lesive dell'altrui reputazione.
Parimenti, deve escludersi che dalla proposizione della domanda giudiziale avanzata dalla dinanzi al Tribunale di Genova – sezione imprese (v. doc. 3 Controparte_3
attore) possa discendere una responsabilità civile per diffamazione e\o ingiuria da parte del legale rappresentante della stessa, ovvero Parte_2
Come sopra già evidenziato, in quella sede non risulta essere intervenuta una statuizione sul merito delle contestazioni attoree, ed anche ad ammettere che gli atti di causa abbiano leso la reputazione e\o l'onore del sig. la condotta della sig.ra Pt_1 Pt_2
risulterebbe comunque scriminata, stante il disposto dell'art. 598 c.p., a mente
[...]
del quale “Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo”. La Cassazione, a riguardo, ha chiarito che: “In tema di delitti contro l'onore, perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art. 598 cod. pen. (relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria od amministrativa), è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive” (Cass. pen. n. 8421/2019). Dal momento che le espressioni potenzialmente diffamatorie e\o ingiuriose contenute nell'atto di citazione (v. doc. 3 attore) riguardavano l'oggetto della controversia, avendo rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata e per l'accoglimento della domanda proposta, la condotta di che trattasi non può dirsi “sine iure” e, pertanto, non può venire in rilievo alcuna responsabilità ex art. 2043 c.c..
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014 – tenuto conto della natura e del valore della lite (per cui opera lo pagina 19 di 20 scaglione da € 52.001 a € 260.000) nonché della complessità della stessa e dell'attività processuale svolta e della difesa di più parti – si quantificano in € 8.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. dal momento che l'iniziativa giudiziale promossa dal sig. non può dirsi connotata da Parte_1
mala fede e\o colpa grave, né si ravvisa alcun abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta le domande avanzate da;
Parte_1
2) condanna a rifondere in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2
in solido tra loro, le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in €
8.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a, e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
3) pone le spese le spese di cui al decreto del 22.5.2024, relativo alla liquidazione del compenso dell'interprete, definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Massa, 5.3.2025
Il Giudice
Dott. Ilario Ottobrino
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