Sentenza breve 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 26/06/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00378/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2025, proposto dalla CS Goro Agricoltura S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Dionigi, PEC dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it, e Domenico Costantino, PEC domenico.costantino@pec.giuffre.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Vietri di Potenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ennio De Vita, PEC avvenniodevita@pec.ordineforense.salerno.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento:
-della Del. C.C. n. 2 del 30.3.2025 (pubblicata nell’Albo Pretorio dall’8.4.2025 al 22.4.2025 e notificata alla CS Goro Agricoltura S.r.l. con pec comunale del 20.5.2025), con la quale il Comune di Vietri di Potenza, dopo aver richiamato tre progetti di realizzazione nel territorio comunale di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra cui quello della CS Goro Agricoltura S.r.l., ha dichiarato la propria contrarietà alla realizzazione sul territorio comunale di megaparchi eolici o fotovoltaici ed all’installazione di impianti anche di piccole dimensioni “al di fuori di puntuali pianificazioni territoriali dedicate (Piano Paesaggistico Regionale, PRG ecc.) e delle aree definite idonee, in coerenza con i criteri di tutela della biodiversità, del paesaggio e delle risorse tese alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali”, ed ha dato “indirizzo agli Uffici, affinché si oppongano in tutte le sedi preposte alla realizzazione” dei predetti impianti;
-della predetta pec comunale del 20.5.2025, con la quale è stata notificata alla CS Goro Agricoltura S.r.l. la suddetta Del. C.C. n. 2 del 30.3.2025, nella parte in cui precisa che, “alla luce dei contenuti e degli indirizzi agli Uffici di cui alla predetta deliberazione di C.C., ogni attività istruttoria inerente richieste di realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è sospesa”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vietri di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con istanza dell’11.3.2025, come integrata in data 31.3.2025 in seguito alla ricezione della nota del Responsabile dell’Area Tecnica del 27.3.2025, la CS Goro Agricoltura S.r.l. ha chiesto al Comune di Vietri di Potenza il rilascio della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, avente la potenza complessiva di 3,14 MW, sui terreni foglio n. 15, particelle nn. 16, 58, 205, 206, 488 e 491, facendo presente che tali terreni rientrano tra le aree idonee, contemplate dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter, punto 2, D.Lg.vo n. 199/2021.
Intanto, con Del. C.C. n. 2 del 30.3.2025 (pubblicata nell’Albo Pretorio dall’8.4.2025 al 22.4.2025) il Comune di Vietri di Potenza, dopo aver richiamato tre progetti di realizzazione nel territorio comunale di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra cui quello della CS Goro Agricoltura S.r.l., ha dichiarato la propria contrarietà alla realizzazione sul territorio comunale di megaparchi eolici o fotovoltaici ed all’installazione di impianti anche di piccole dimensioni “al di fuori di puntuali pianificazioni territoriali dedicate (Piano Paesaggistico Regionale, PRG ecc.) e delle aree definite idonee, in coerenza con i criteri di tutela della biodiversità, del paesaggio e delle risorse tese alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali”, ed ha dato “indirizzo agli Uffici, affinché si oppongano in tutte le sedi preposte alla realizzazione” dei predetti impianti.
In tale Del. C.C. n. 2 del 30.3.2025: 1) viene riportata la proposta del Sindaco, con la quale, pur riconoscendo che “a legiferare in merito dovrà essere innanzitutto lo Stato ed in secondo luogo la Regione IC”, si chiede di dare “indicazione agli Uffici”, di opporsi in ogni sede all’installazione nel territorio comunale di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, eccetto quelle delle comunità energetiche; 2) e vengono richiamati l’Allegato A alla L.R. n. 54/2015, il D.Lg.vo n. 190/2024, gli artt. 7 e 8 L. n. 57/2001, l’art. 14 D.Lg.vo n. 228/2001 e l’art. 31 D.Lg.vo n. 199/2021.
La suddetta Del. C.C. n. 2 del 30.3.2025 è stata notificata alla CS Goro Agricoltura S.r.l. con pec comunale del 20.5.2025, con la quale è stato precisato che, “alla luce dei contenuti e degli indirizzi agli Uffici di cui alla predetta deliberazione di C.C., ogni attività istruttoria inerente richieste di realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è sospesa”.
La CS Goro Agricoltura S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 3.6.2025 presso l’indirizzo di posta elettronica IPA protocollo@pec.comune.vietridipotenza.pz.it e depositato il 4.6.2025, ha impugnato la suddetta Del. C.C. n. 2 del 30.3.2025 e la predetta pec comunale del 20.5.2025, nella parte in cui precisa la sospensione di ogni attività istruttoria inerente richieste di realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, deducendo:
1) con riferimento alla Del. C.C. n. 2 del 30.3.2025, dopo aver premesso la sua lesività, perché menziona espressamente il suddetto progetto della ricorrente “ed è posta a fondamento della successiva sospensione delle istruttorie”: A) l’incompetenza del Comune “nel definire autonomamente ed in via generale le aree non idonee all’installazione degli impianti” di energia elettrica da fonti rinnovabili, è attribuita dall’art. 20 D.Lg.vo n. 199/2001 allo Stato ed alla Regioni nel rispetto della normativa nazionale; B) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanti il progetto della ricorrente, presentato l’11.3.2025 ed integrato il 31.3.2025, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico, avente la potenza complessiva di 3,14 MW, sulle aree idonee, previste dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter, punto 2, D.Lg.vo n. 199/2021; C) l’eccesso di potere per illogicità, in quanto impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono stati qualificati dal Legislatore statale di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; D) la violazione dell’art. 20, comma 6, D.Lg.vo n. 199/2021, il quale stabilisce che “nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione”; E) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la contestata Del. C.C. n. 2 del 30.3.2025 si riferisce genericamente alla “tutela della biodiversità, del paesaggio e delle risorse tese alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali”;
2) con riferimento alla parte della pec comunale del 20.5.2025, relativa alla sospensione di tutti i procedimenti, volti ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili: A) la nullità ex art. 21 septies L. n. 241/1990, perché priva di sottoscrizione; B) la violazione dell’art. 20, comma 6, D.Lg.vo n. 199/2021, il quale stabilisce che “nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione”; C) la violazione dell’obbligo ex art. 2 L. n. 241/1990 del Comune di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento conclusivo; D) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanti il progetto della ricorrente, presentato l’11.3.2025 ed integrato il 31.3.2025, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico, avente la potenza complessiva di 3,14 MW, sulle aree idonee, previste dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter, punto 2, D.Lg.vo n. 199/2021.
Si è costituito in giudizio il Comune di Vietri di Potenza, il quale, oltre a sostenere l’infondatezza del gravame, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ed ha chiesto la trattazione congiunta della domanda cautelare, collegata al presente ricorso, con il Ric. n. 161/2025 ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm., proposto sempre dalla CS Goro Agricoltura S.r.l., avverso il silenzio inadempimento, formatosi sulla suddetta istanza dell’11.3.2025, come integrata il 31.3.2025, volta ad ottenere la PAS per la realizzazione del suindicato impianto fotovoltaico, per il quale è stata fissata la Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Nella Camera di Consiglio del 25.6.2025 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va disattesa l’istanza, volta ad ottenere la trattazione congiunta della domanda cautelare, collegata al ricorso in esame, con il Ric. n. 161/2025 ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm., proposto sempre dalla CS Goro Agricoltura S.r.l., avverso il silenzio inadempimento, formatosi sulla suddetta istanza dell’11.3.2025, in quanto, sebbene connesse, per la domanda cautelare l’art. 55 cod. proc. amm. prevede una tempistica molto più veloce rispetto al processo in materia di silenzio inadempimento.
Al contrario, va accolta l’eccezione del Comune di Vietri di Potenza, di inammissibilità del ricorso, in quanto la società ricorrente non ha interesse ad impugnare la Del. C.C. n. 2 del 30.3.2025, perché, essendo un atto di indirizzo agli Uffici comunali, di opporsi in tutte le sedi alla realizzazione nel territorio comunale degli impianti eolici o fotovoltaici, non lede immediatamente gli interessi della ricorrente, tenuto pure conto della circostanza, che la sospensione di tutti i procedimenti, volti ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, è stata stabilita esclusivamente con la successiva pec comunale del 20.5.2025, pure impugnata.
Parimenti, è inammissibile l’impugnazione della pec comunale del 20.5.2025, con la quale è stata notificata alla CS Goro Agricoltura S.r.l. la suddetta Del. C.C. n. 2 del 30.3.2025, nella parte in cui precisa che, “alla luce dei contenuti e degli indirizzi agli Uffici di cui alla predetta deliberazione di C.C., ogni attività istruttoria inerente richieste di realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è sospesa”, sebbene viola l’art. 20, comma 6, D.Lg.vo n. 199/2021, il quale statuisce che “nelle more dell’individuazione delle aree idonee” e non idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del comma 1 dello stesso art. 20 D.Lg.vo n. 199/2021, “non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione”, in quanto, essendo meramente trasmissiva della citata Del. C.C. n. 2 del 30.3.2025 ed anche priva di sottoscrizione, non può avere alcun effetto di natura provvedimentale e/o di violazione dell’obbligo ex art. 2 L. n. 241/1990 del Comune di conclusione del procedimento amministrativo, cioè di lesione dell’interesse della ricorrente, volto ad ottenere l’esame e la valutazione della suddetta PAS dell’11.3.2025, integrata il 31.3.2025.
Fermo restando che, come giustamente dedotto dal Comune resistente, la circostanza, che il progetto della ricorrente rientra nella fattispecie, contemplata dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2), D.Lg.vo n. 199/2021, va accertata nell’ambito del procedimento amministrativo.
A quanto sopra consegue l’inammissibilità del ricorso in esame.
Sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pasquale Mastrantuono, Presidente FF, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pasquale Mastrantuono |
IL SEGRETARIO