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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 383/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
cosi composto:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di reclamo ex artt. 630, 631 c.p.c. e 130 disp. Att. codice di procedura civile avverso l'ordinanza del Tribunale di Sulmona del 10.7.2024 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare R.G. 240/2022, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Asolo (TV), viale Enrico Fermi 14/H presso lo studio degli avvocati
Chiara Menegon e Daniele Raccanello che la rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto di precetto;
-reclamante/creditrice-
E
, c.f. titolare firmataria dell'omonima Controparte_1 C.F._1
impresa individuale con p.i. , con sede legale in 67031 Castel di P.IVA_1
Sangro (AQ), Via Porta Napoli SNC,
-resistente/debitrice-
1 IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso al collegio ex art. 631 ult. Comma e 630, comma 3, c.p.c. la quale Parte_1 creditrice, proponeva reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo emessa in data 10.7.2024 nell'ambito della procedura esecutiva R.G. n. 240/2022.
Con il suddetto reclamo la evidenziava che: Parte_1
- è creditrice nei confronti della sig.ra , titolare firmataria Controparte_1
dell'omonima impresa individuale con sede legale in 67031 Castel di Sangro (AQ),
Via Porta Napoli SNC dell'importo di Euro 4.360,25 portato dagli assegni bancari non trasferibili n. 9329853623-12 emesso in Carré il 31.01.22 e n. 1048032972-12 emesso in Carré il 28.02.22;
- in data 06.10.22, veniva notificato atto di precetto su assegni bancari con il quale veniva intimato il pagamento della somma di Euro 5.095,77;
- al fine di vedere soddisfatto il proprio credito l'esponente eseguiva ricerche e veniva a conoscenza dell'esistenza della procedura di esecuzione mobiliare R.E.
240/2022, Tribunale di Sulmona, promossa da parte di nei Parte_2 confronti della sig.ra ; Controparte_1
- la creditrice esponente provvedeva ad intervenire nella suddetta procedura con atto del 21.10.22;
- in data 07.11.22 la creditrice procedente depositava atto di Parte_2
rinuncia alla procedura esecutiva R.E. 240/22 Tribunale di Sulmona che, a partire da quel momento, vedeva quale unica creditrice, nei fatti procedente, la società reclamante Parte_1
- con provvedimento del 20.06.23 il Giudice dell'Esecuzione – a scioglimento della riserva assunta in data 14.06.23 – disponeva la vendita dei beni pignorati a cura dell'IVG Abruzzo, che prevedeva si sarebbe tenuta in occasione di tre esperimenti, rispettivamente il 22.09.23, 20.10.23 e 17.11.23;
- andati deserti i tentativi di vendita citati, la creditrice procedente, all'udienza del
24.01.24, formulava istanza per disporsi ulteriori due tentativi di vendita;
- con provvedimento del G.E. titolare del ruolo del 31.01.24, veniva autorizzato l'esperimento di un quarto tentativo di vendita del compendio pignorato con rimessione degli atti al G.E. delegato per la fissazione dell'udienza di verifica dell'esito;
2 - con provvedimento del 3.2.2024 il GE delegato fissava l'udienza al 10.7.2024 per la verifica del nuovo tentativo di vendita;
- con ordinanza del 10.7.2024 il GE delegato, dando atto che alle ore 11.23 nessuno è comparso nell'ambito della procedura esecutiva n. 240/22, visto l'art. 631 c.p.c. dichiarava estinta la procedura esecutiva riservando provvedimento sulla liquidazione delle spese.
Tanto premesso, rilevato che
- ai sensi dell'art. 631 c.p.c. se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti. Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo;
- nel caso di specie risulta che il GE fissava l'udienza al 10.7.2024 per la verifica dell'esito della vendita del compendio pignorato;
- la dichiarazione di estinzione effettuata all'udienza del 10.7.2024, dunque, non veniva effettuata dopo la mancata comparizione delle parti ad altra udienza come disposto dal primo comma dell'art. 631 c.p.c.;
- il Giudice avrebbe dovuto, all'udienza del 10.7.2024 disporre rinvio ai sensi dell'art. 631 c.p.c.;
- l'ordinanza di estinzione del 10.7.2024 è quindi illegittima con conseguente accoglimento del reclamo;
- non occorre pronunciarsi sulle spese vista la particolare procedura prevista per i reclami avverso le ordinanze dinanzi al Collegio di cui agli artt. 178, 630 c.p.c. e stante la mancata costituzione della resistente;
P. Q. M.
Visti gli artt. 178, 630, 631 c.p.c, il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e pretesa,
- in accoglimento del reclamo proposto da dichiara illegittima Parte_1
l'ordinanza di estinzione resa dal G.E. in data 10.7.2024 nell'ambito della procedura esecutiva n. 240/2022 RG a carico di disponendone Controparte_1
l'annullamento;
3 - dispone il prosieguo della procedura n. 240/2022 RG con rimessione degli atti al GE per la fissazione dell'udienza e per i provvedimenti conseguenti;
- nulla per le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sulmona del 18.3.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Sarnelli
Il Presidente
Dott. Pierfilippo Mazzagreco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
cosi composto:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di reclamo ex artt. 630, 631 c.p.c. e 130 disp. Att. codice di procedura civile avverso l'ordinanza del Tribunale di Sulmona del 10.7.2024 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare R.G. 240/2022, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Asolo (TV), viale Enrico Fermi 14/H presso lo studio degli avvocati
Chiara Menegon e Daniele Raccanello che la rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto di precetto;
-reclamante/creditrice-
E
, c.f. titolare firmataria dell'omonima Controparte_1 C.F._1
impresa individuale con p.i. , con sede legale in 67031 Castel di P.IVA_1
Sangro (AQ), Via Porta Napoli SNC,
-resistente/debitrice-
1 IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso al collegio ex art. 631 ult. Comma e 630, comma 3, c.p.c. la quale Parte_1 creditrice, proponeva reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo emessa in data 10.7.2024 nell'ambito della procedura esecutiva R.G. n. 240/2022.
Con il suddetto reclamo la evidenziava che: Parte_1
- è creditrice nei confronti della sig.ra , titolare firmataria Controparte_1
dell'omonima impresa individuale con sede legale in 67031 Castel di Sangro (AQ),
Via Porta Napoli SNC dell'importo di Euro 4.360,25 portato dagli assegni bancari non trasferibili n. 9329853623-12 emesso in Carré il 31.01.22 e n. 1048032972-12 emesso in Carré il 28.02.22;
- in data 06.10.22, veniva notificato atto di precetto su assegni bancari con il quale veniva intimato il pagamento della somma di Euro 5.095,77;
- al fine di vedere soddisfatto il proprio credito l'esponente eseguiva ricerche e veniva a conoscenza dell'esistenza della procedura di esecuzione mobiliare R.E.
240/2022, Tribunale di Sulmona, promossa da parte di nei Parte_2 confronti della sig.ra ; Controparte_1
- la creditrice esponente provvedeva ad intervenire nella suddetta procedura con atto del 21.10.22;
- in data 07.11.22 la creditrice procedente depositava atto di Parte_2
rinuncia alla procedura esecutiva R.E. 240/22 Tribunale di Sulmona che, a partire da quel momento, vedeva quale unica creditrice, nei fatti procedente, la società reclamante Parte_1
- con provvedimento del 20.06.23 il Giudice dell'Esecuzione – a scioglimento della riserva assunta in data 14.06.23 – disponeva la vendita dei beni pignorati a cura dell'IVG Abruzzo, che prevedeva si sarebbe tenuta in occasione di tre esperimenti, rispettivamente il 22.09.23, 20.10.23 e 17.11.23;
- andati deserti i tentativi di vendita citati, la creditrice procedente, all'udienza del
24.01.24, formulava istanza per disporsi ulteriori due tentativi di vendita;
- con provvedimento del G.E. titolare del ruolo del 31.01.24, veniva autorizzato l'esperimento di un quarto tentativo di vendita del compendio pignorato con rimessione degli atti al G.E. delegato per la fissazione dell'udienza di verifica dell'esito;
2 - con provvedimento del 3.2.2024 il GE delegato fissava l'udienza al 10.7.2024 per la verifica del nuovo tentativo di vendita;
- con ordinanza del 10.7.2024 il GE delegato, dando atto che alle ore 11.23 nessuno è comparso nell'ambito della procedura esecutiva n. 240/22, visto l'art. 631 c.p.c. dichiarava estinta la procedura esecutiva riservando provvedimento sulla liquidazione delle spese.
Tanto premesso, rilevato che
- ai sensi dell'art. 631 c.p.c. se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti. Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo;
- nel caso di specie risulta che il GE fissava l'udienza al 10.7.2024 per la verifica dell'esito della vendita del compendio pignorato;
- la dichiarazione di estinzione effettuata all'udienza del 10.7.2024, dunque, non veniva effettuata dopo la mancata comparizione delle parti ad altra udienza come disposto dal primo comma dell'art. 631 c.p.c.;
- il Giudice avrebbe dovuto, all'udienza del 10.7.2024 disporre rinvio ai sensi dell'art. 631 c.p.c.;
- l'ordinanza di estinzione del 10.7.2024 è quindi illegittima con conseguente accoglimento del reclamo;
- non occorre pronunciarsi sulle spese vista la particolare procedura prevista per i reclami avverso le ordinanze dinanzi al Collegio di cui agli artt. 178, 630 c.p.c. e stante la mancata costituzione della resistente;
P. Q. M.
Visti gli artt. 178, 630, 631 c.p.c, il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e pretesa,
- in accoglimento del reclamo proposto da dichiara illegittima Parte_1
l'ordinanza di estinzione resa dal G.E. in data 10.7.2024 nell'ambito della procedura esecutiva n. 240/2022 RG a carico di disponendone Controparte_1
l'annullamento;
3 - dispone il prosieguo della procedura n. 240/2022 RG con rimessione degli atti al GE per la fissazione dell'udienza e per i provvedimenti conseguenti;
- nulla per le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sulmona del 18.3.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Sarnelli
Il Presidente
Dott. Pierfilippo Mazzagreco
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