Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4434 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 21/02/2025 e vertente
TRA
(p. IV ) iscritta all'Albo Imprese di Parte_1 P.IVA_1
Assicurazione e riassicurazione, Sez. 1, al n.
1.00006 facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n 046, incorporante di per atto di fusione e cambio della denominazione sociale Controparte_1
da ., a rogito Notaio di Bologna in data 31/12/2013 (Rep Parte_2 Per_1
53712, Racc. 34018), in persona del procuratore speciale p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Patrizia Cicero in virtù di procura allega all'atto di costituzione di nuovo difensore del 7/06/2023 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Milano, via San Gregorio n. 53;
E
(c.f. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Dominella Agostino e Henry Alessandro Oliverio in virtù di procura per atto del notaio , rep. N 54368 racc. n. 15494, Persona_2
registrato a Roma l'11 settembre 2020 allegata alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati in Roma, viale Europa n. 190;
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA- CONTUMACE
OGGETTO: appello contro sentenza n. 834/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 15/01/2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < con atto di Parte_1
citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Controparte_3
A sostegno della domanda l'attrice ha, tra l'altro, dedotto che per convenzione
[...]
relativa al servizio di liquidazione sinistri ordinava al proprio istituto di credito l'emissione di n. 2 assegni di traenza non trasferibili del valore complessivo di “€
5.252,69”; di aver inviato tramite servizio postale l'assegno “n. 81611447 di importo pari ad € 1.552,69” [a] , mentre il titolo n. 81876130 di importo pari ad Parte_3
€ 3.700,00 [a] ; che per tale spedizione potesse essere ravvisato alcun Parte_4
concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della con l'istituto di credito Parte_1
convenuto, in quanto insussistente un comportamento negligente del creditore e alcun nesso di causalità tra il tipo di spedizione dell'assegno e il danno patito dalla Parte_1
“sotto forma di doppio esborso” derivante dall'imperizia di nella Parte_5
negoziazione dei titoli sopra indicati, e facendo seguire osservazioni in diritto sul punto;
che gli assegni non sono stati “percepiti” dai loro destinatari, i quali sono risultati essere stati incassati da ignoti;
che l'attrice riceveva riscontro da parte di e effettivi destinatari degli assegni, circa la mancata Parte_3 Parte_4
ricezione degli assegni;
che in data 28.06.2010 sporgeva regolare Parte_3
denuncia in merito a quanto accaduto presso il Comando dei Carabinieri Stazione di
Terzigno; ed analogamente in data 31.12.2010 sporgeva regolare denuncia Parte_4
in merito a quanto acceduto presso il Commissariato di P.S. di Nola;
che la Unipol
Banca in ottemperanza a quanto disposto dalla provvedeva a Parte_1
liquidare nuovamente quanto dovuto a rispetto al quale veniva emesso Parte_3
assegno bancario contraddistinto dal numero 81736974 regolarmente negoziato in data
03.08.2010, e ad anche a riguardo al quale veniva emesso assegno Parte_4
contraddistinto dal numero 81981562 regolarmente negoziato in data 14.02.2011; che nel caso di specie si rileva la contraffazione delle firme dei prenditori, e dei loro documenti di identità, cui consegue la responsabilità del caso in capo a he Parte_5
ha provveduto con incuria e negligenza al pagamento nei confronti di ignoti: ha osservato, tra l'altro, in diritto sulla responsabilità ex art. 43, comma 2, del R.D. n.
1736 del 1933 e sul pagamento a persona diversa dal legittimato, e come incomba sulla banca negoziatrice il dovere di provvedere ad una adeguata identificazione degli utenti dei servizi resi dalla stessa nell'espletamento di tutte le attività afferenti la funzione di esercizio del credito, ma anche sulla responsabilità oggettiva della banca negoziatrice.
Dunque in conclusione, estendendo la domanda nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, ha domandato “[n]el merito ed in via principale: - accertate i fatti narrati in citazione, accertare e dichiarare la responsabilità della in relazione Parte_5
ai medesimi, ex art. 1218 e 1228 c.c., nonché ex art. 2043 e 2049 c.c. e ex art. 43 Legge assegni e, per l'effetto condannare la stessa alla restituzione sulla somma pari ad €
5.252,69 oltre interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore della Parte_1
di tutti i danni cagionati dall'istituto di credito in parola, da quantificarsi in via
[...]
equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante. Nel merito ed in via subordinata: - qualora l'Adito Giudice ritenesse sussistente un concorso di colpa tra Parte_ (per negoziazione illegittima dei titoli) e (per omesso controllo dei CP_2
titoli in sua custodia), condannare le stesse in solido o ciascuna per quota parte, secondo la libera valutazione del Giudice, al risarcimento dei danni subiti da così Parte_1
come sopra quantificati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre il 15 % di spese forfettarie di cui all'art 15 L.P., oltre iva e cpa da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario. (memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.) Si è costituita
[...]
che ha contestato la propria responsabilità, Controparte_3
deducendo, tra l'altro, “in via preliminare” la responsabilità di per Controparte_2
“culpa in vigilando […] nella custodia dei titoli”; secondo l'attrice “gli assegni, trasmessi ai prenditori a mezzo lettera postale non giungevano ai legittimi destinatari ,
e quindi, “[…] poste non abbia eseguito la prestazione ad essa richiesta con la dovuta diligenza”, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di essa;
"[n]el merito" sulla infondatezza della domanda attorea, ha eccepito che la ricostruzione avversaria - seppur generica- non avendo indicato "quando i titoli furono spediti ed incassati, [e] neppure le "circostanze di tempo e di luogo" in cui " venne a conoscenza della trafugazione e dell'incasso presuntivamente illegittimo "permette di affermare" la sussistenza di una "grave responsabilità di parte attrice nella gestione del titolo", per aver questa spedito in maniera incauta gli assegni, "con uno strumento inidoneo, giuridicamente e concretamente, a garantirne l'esatta circolazione ed incasso"; ha richiamato gli artt. 83 ed 84 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156, i quali "inibiscono espressamente l'inserimento nelle corrispondenze raccomandate di denaro, oggetti preziosi e carte valori, richiedendosi, in tali casi, l'utilizzo di lettere assicurate"; il difetto di prova che gli assegni sono stati inviati ali indirizzi corretti;
e dunque che gli assegni non siano andati smarriti mentre erano sotto la custodia dell'attore, con la conseguenza in tal caso sull' dell'onere di darne immediata comunicazione al CP_1
sistema interbancario - a mezzo di tempestiva iscrizione nel CAI - rendendo così il titolo non negoziabile. E che un ritardo in tal senso sarebbe inescusabile, con evidente contegno colposo dell'attrice, con la conseguenza che, nel momento in cui questi fossero stati presentati per il pagamento, la banca negoziatrice avrebbe potuto farli protestare con la causale "assegno denunciato smarrito o rubato"; la mancanza di prova della circostanza che la riscossione sia avvenuta da parte di persona diversa dal legittimo prenditore, che ad esso si sostituiva con furto d'identità, non sussistendo la dimostrazione del furto di identità, e non essendo sufficienti a tal fine le denunce- querele;
risultando, allo stato, non provato che gli assegni siano stati incassati da soggetti terzi, anziché dai beneficiari effettivi;
e ancora non risulta provato l'effettivo ingiusto depauperamento subito dalla compagnia assicurativa, non avendo parte attrice dimostrato la duplicazione del pagamento, eseguita in favore del prenditore asseritamente legittimato, così da dimostrare di aver patito il danno oggi lamentato;
e ha osservato sull'assenza "degli estremi, giuridici e fattuali, per ritenere integrata la fattispecie del danno in re ipsa [...] ciò in quanto, laddove si volesse accogliere la prospettazione avversaria e ritenere che l'attrice, pur non avendo provveduto al secondo pagamento, sarebbe legittimata ad ottenere l'accoglimento della domanda, si avrebbe la mancata liberazione della Banca dalla sua obbligazione, poiché quest'ultima sarebbe esposta al rischio di vedersi chiedere le somme anche dall'effettivo beneficiario, nonché confutando l'esistenza di una responsabilità oggettiva;
eccependo, altresì, che i prenditori abbiano incassato i titoli a mezzo dell'apertura di un libretto di risparmio, ma "l'assegno veniva presentato per via ATM, quindi senza la verifica di alcun addetto alle cassa", "i prenditori versavano l'assegno sul proprio conto corrente, sicché nessun dipendente procedeva ad un cambio in contanti dei titoli. Ha concluso chiedendo "in Parte_ via preliminare: 1) autorizzare la alla chiamata in causa di e, Controparte_2
per l'effetto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., differire l'udienza di prima comparizione, allo scopo di consentire alla Banca la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163
c.p.c.; - in via principale e nel merito: rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla nei confronti della in quanto infondate in CP_4 Parte_5
fatto e in diritto, generiche e non provate, per tutti i motivi esposti nel presente atto, - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della per CP_4 i fatti di causa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., ovvero la responsabilità in solido della
[...]
e di ovvero quella esclusiva di per i CP_5 Controparte_2 Controparte_2
medesimi fatti e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da parte della Parte_5
riconoscendo la maggior quota in capo a in solido con CP_5 Controparte_2
Parte_
lasciando indenne la da qualsivoglia pronuncia pregiudizievole dovesse
[...]
essere emessa nei suoi confronti. Con riserva di dedurre e
contro
-dedurre, nonché articolare e variare i mezzi istruttori, ex art. 183, 6° comma c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori come per legge" (comparsa di costituzione e risposta). Si è costituita , chiamata in causa dalla convenuta Controparte_2
Parte_
la quale ha dedotto la propria estraneità alla negoziazione dell'assegno risultando quale banca negoziatrice, e l'irrilevanza a tal fine della spedizione dei titoli;
CP_6
l'infondatezza della domanda attorea per l'assenza di un danno patito da questa non sorretto da idonea prova della reiterazione del pagamento;
l'assenza di dimostrazione che la spedizione dei titoli sia avvenuta tramite il "servizio postale universale gestito da inoltre ha eccepito la negligenza della società attrice nella Controparte_2
scelta della spedizione, dovendo essere effettuata con le "dovute cautele, ossia mediante posta assicurata, determinando tale condotta l'''evento dannoso in capo all'attrice" dovuto alla "negligente ed imprudente trasmissione del titolo tramite posta non assicurata". Ha concluso domandando "in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva [...]; in via principale, nel merito, rigettare, in ogni caso, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti delle Controparte_2
[...]; Vittoria di spese e onorari di causa" (comparsa di costituzione e risposta). Si rileva in rito che la controversia è pervenuta a questo giudice solo all'udienza del 24 gennaio
2020. Codesto Tribunale ha ordinato l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali dei titoli negoziati e dei documenti di identità richiesti dalla convenuta al momento della negoziazione, con ordinanza emessa dal precedente giudice unico in data 13 ottobre
2017. All'udienza del 10 settembre 2020 fatte precisare le conclusioni, le parti hanno chiesto rinvio per discussione. All'udienza del 15 gennaio 2021 discussa la causa il giudice ha provveduto ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt. 132 n.4) e 118 disp. att.
c.p.c., omesso lo svolgimento del processo. È stata istruita la causa con sola produzione documentale. >>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 834/2021 così statuiva: << - rigetta la domanda attorea;
accoglie la domanda del terzo chiamato in causa;
rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
- condanna la al Controparte_3
pagamento delle spese processuali a favore di che liquida in Controparte_2
complessivi 2.780,13 euro, oltre IVA e CAP come per legge. >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< anzitutto deve essere valutata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di proposta dalla Controparte_2
stessa con la comparsa di costituzione e risposta. Secondo la costante giurisprudenza la legittimazione "ad causam" consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Con la conseguenza che, ove risulti che, secondo detta prospettazione, l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto, rispettivamente, avente diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva (Cass., Sez.
1, Sentenza n. 2224 del 27/02/1995). Orbene nel caso di specie di fronte alle deduzioni di parte convenuta svolte con la comparsa di costituzione e risposta circa la responsabilità di non in relazione alla negoziazione dell'assegno, Controparte_2
ma per "culpa in vigilando [...] nella custodia dei titoli", la conseguenza è che la questione non riguarda più l'accertamento in ordine alla coincidenza dal lato attivo tra il soggetto che propone la domanda ed e il soggetto che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto, ma concerne piuttosto l'effettiva titolarità del diritto, sia dal lato attivo che passivo, che attiene al merito della causa, e quindi riguarda i requisiti d'accoglibilità della domanda, e perciò la sua fondatezza. Passando al merito, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 112 c.p.c. cui si aggiungono esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale al fine di garantire, anche, alla parte adeguata possibilità difensiva, il potere e dovere decisorio del giudice deve esplicarsi su quanto allegato e dedotto, prima ancora che dimostrato o richiesto di provare. Ciò impone di delimitare il thema decidendum all'esatto quadro fattuale al fine di circoscrivere l'ambito conoscitivo, e quindi decisionale, a quanto illustrato dalle parti nei rispettivi atti difensivi iniziali, non dare ingresso ad adempimenti che si rilevano superflui già allo stato degli atti. Dunque, parte convenuta non ha contestato in maniera specifica l'avvenuta negoziazione degli assegni di traenza non trasferibili n. 81611447 di importo pari ad € 1.552,69 a nome di , e n. 81876130 di importo pari Parte_3
ad € 3.700,00 a nome di Quindi tali circostanze sono da ritenersi Parte_4
incontroverse e provate ex art. 115 c.p.c. Dalle deduzioni delle parti deve ritenersi che la fattispecie rientri in quella dell'assegno rimasto intatto (non alterato) e il nome del negoziatore coincide con quello del beneficiario, in cui la responsabilità - se responsabilità c'è, e fatto salvo l'eventuale concorso di colpa di altri soggetti - ricade interamente sull'istituto negoziatore, per omessa o insufficiente verifica dell'identità del portatore. Si aggiunga che la negoziazione degli assegni n. 81611447 e n. 81876130 sopra indicati oltre ad essere non contestata si appalesa supportata da idonea documentazione in particolare: i titoli depositati in data 9 ottobre 2019 in pari data dell'udienza (vedi verbale), a seguito di ordine di esibizione da parte di codesto
Tribunale, nonché quelli depositati da parte attrice unitamente all'atto di citazione.
Orbene agli assegni di traenza non trasferibili, quale si evince essere quello in esame, risulta applicabile la normativa prevista per gli assegni non trasferibili dall'art. 43 comma 2, della legge sugli assegni. L'art. 43 citato prevede che l'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o,
a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere, per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento. La clausola «non trasferibile» deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente. La stessa clausola può essere apposta da un girante con i medesimi effetti". In punto di responsabilità della banca, il
Tribunale aderisce all'indirizzo, ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS.UU. n° 14712/07 e, più recentemente, Sez. III, n° 7618/10), e precisamente:
a) la natura contrattuale della responsabilità e con ciò che ne consegue in tema di distribuzione degli oneri probatori;
b) l'alterazione del titolo dev'essere rilevabile ictu oculi dal personale della banca, senza l'uso di particolari apparecchiature o di specifiche capacità tecniche, di cui non dispone e non è tenuto a disporre (Cass. n°
20292/11 e n° 15066/05); c) il grado di diligenza richiesto non è quello minimo del bonus pater familias ma, stante l'attività di natura professionale svolta degli istituti di credito, quello medio di cui al secondo comma dell'art. 1176 C.C. (ex pluribus, Cass.
n° 6513/14 e, in altra materia, n° 4427/05). Dunque, la diligenza richiesta alla Banca
(che è quella ordinaria professionale ex art. 1176, 2° comma - c.c.) deve identificarsi nella diligenza tipica del buon banchiere (o suo dipendente) in relazione alla preparazione media esigibile da un operatore professionale del settore. Ed invero la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736),
l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 14712 del 26/06/2007). Le sezioni unite hanno precisato il regime cui sono soggette tali obbligazioni ex lege non si discosta da quello delle obbligazioni contrattuali in senso stretto. Da tali premesse si ricava la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari (o circolari), la quale abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole poste dalla L. assegno, art. 43, comma 1, nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno: prima di tutti il prenditore, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità,
o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattarla (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca. La previsione del citato art. 43, comma 2, in virtù della quale colui che paga malamente l'assegno non trasferibile ne assume responsabilità, letta in combinazione con le norme dettate dal comma precedente in ordine ai soggetti in favore dei quali l'assegno deve essere pagato, sta appunto a significare che la responsabilità del banchiere dipende dalla violazione di quelle norme. Alla luce di tali principi - il secondo dei quali, formulato con riferimento all'alterazione del titolo, si attaglia egualmente alla falsificazione dei documenti d'identità - si deve ritenere, nella specie, sussistente la responsabilità della banca girataria per l'incasso rispetto all'assegno. 81876130 di €
3700,00 a nome di Il Tribunale non ritiene di aderire all'indirizzo della Parte_4
giurisprudenza di merito che ritiene addirittura irrilevante, in presenza del fatto obiettivo del pagamento a soggetto non legittimato, qualsiasi indagine in ordine al grado di diligenza osservato dall'istituto negoziatore, ma, d'altra parte, ritiene invece che nel caso di specie tale grado di diligenza sia da giudicare insufficiente per l'assegno appena richiamato a nome di Inoltre, rileva che dalla documentazione Parte_4
risulta che non abbia ricevuto l'assegno, come si evince dalla denuncia da Parte_4
questo presentata avanti al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nola - Questura di
Napoli. Ciò invece non è possibile ricavarlo dalla generica conferma da parte di
, presentata alla Legione Carabinieri Campania - Stazione di Terzigno, Parte_3
di una precedente denuncia contro ignoti. E in effetti dalla sola conferma di una denuncia, non essendo quest'ultima depositata in atti, non è possibile ricavare alcun collegamento con il titolo eventualmente non ricevuto. Premesso ciò, va osservato invece che la convenuta ha offerto la prova di aver diligentemente identificato il presentatore dell'assegno n. 0081611447 di € 1.552,69 al momento della negoziazione del titolo, atteso che prenditore del titolo sul cui conto è stato versato Parte_3
l'assegno risultava anche correntista dell'istituto di credito convenuto, aperto presso la stessa agenzia sede del conto, e la idoneità dei due documenti Patente e Carta di identità depositati in relazione al medesimo correntista (esibiti all'udienza del Parte_3
9/10/2018 e depositati dal procuratore della convenuta in copia). Risulta dimostrato dall'assegno depositato che in data 20/04/2010 veniva presentato presso lo stesso sportello agenzia 27 in Roma, sede del conto corrente risalente all'anno 2008, a nome di , evincendosi, vista la durata, con lo stesso un rapporto di clientela Parte_3
abituale. Rilevato, altresì, che dallo specimen risultante dalla documentazione e la firma sull'assegno non appare possibile ictu oculi, e dunque in maniera evidente, una diversità della firma rispetto allo specimen depositato dal cliente correntista. Ora la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che l'art. 43, secondo comma, del R.D.
1736/33 disciplina in modo autonomo la fattispecie dell'adempimento dell'assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale dettata dall'art. 1992 c.c. per il pagamento dei titolo di credito a legittimazione variabile, sia all'art. 1189 c.c. che, in tema di obbligazioni, dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente, con la conseguenza che la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente all'ordinatario esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso) l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del beneficiario;
al riguardo non rileva che l'ordinatario dell'assegno non ne sia mai venuto in possesso, essendo la norma volta a tutelare il beneficiario anche nell'ipotesi in cui l'assegno sia posseduto illecitamente da altri, e neppure rilevano le ragioni e le modalità del rapporto sottostante, atteso che la responsabilità è connessa all'accertamento che all'ordinatario sia derivato un danno dal mancato pagamento secondo le regole ivi previste (C.C.
7949/10). Deve quindi ritenersi che l'avvenuto pagamento del titolo nei confronti di soggetto non corrispondente all'effettivo beneficiario non determini la liberazione, dall'obbligazione gravante sullo stesso, dell'istituto bancario, e ciò indipendentemente dalla colpa nell'identificazione del beneficiario stesso. E' però vero, come chiarito dalla
Suprema Corte con la pronuncia 1098 del 1999, che l'art. 43 della Legge Assegni introduce un'esplicita eccezione alla norma di carattere generale in tema di adempimento delle obbligazioni, che libera il debitore quando esegua il pagamento al creditore apparente, legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, con onere della prova della buona fede a carico del solvens;
e infatti, prosegue la Corte, se la valorizzazione della buona fede del solvens - in presenza di obiettive circostanze che valgano a creare una pur fallace apparenza - induce il legislatore di diritto comune a riconoscere prevalente tutela al debitore rispetto al pur incolpevole creditore, questa medesima esigenza è contraddetta dalla speciale disciplina dettata dall'art. 43 Legge
Assegni, che è ispirata all'opposta ratio di assicurare l'adempimento del debito cartolare a favore dell'effettivo legittimato, aggravando la posizione di un debitore qualificato e, in considerazione della speciale qualificazione professionale di esso, ponendo a carico di lui il rischio di un' erronea, pur se incolpevole, identificazione della persona del legittimato. La Cassazione ha precisato che nell'eccezionalissima ipotesi di omonimia, vale a dire quando il pagamento avvenga a persona diversa dal prenditore, in quanto il titolo viene presentato da un omonimo, per nome e cognome, del vero prenditore, non trova applicazione il disposto dell'art. 1189 c.c., quanto l'art. 1992 c.c., registrandosi il diverso fenomeno di legittimazione e titolarità e operando la presunzione ex art. 1992
c.c. a favore del banchiere, liberato se abbia pagato al non titolare "senza dolo o colpa grave". Nel caso di specie la società convenuta, negoziatrice dell'assegno, ha dimostrato l'assenza di una sua responsabilità, rispetto all'assegno n. 0081611447 di €
1.552,69, avendo offerto la prova di aver provveduto con la diligenza professionale richiesta anche in relazione alle peculiari modalità di negoziazione dedotte, e avendo inviato pure l'assegno in stanza di compensazione (vedi assegno), versando in conto il titolo di credito al possessore che appariva legittimato. Mentre riguardo al titolo di credito a nome di non risultano depositati né esibiti i documenti di Parte_4
identificazione richiesti al presentatore omonimo dell'assegno, come richiesto di esibire ex art. 210 c.p.c. Perciò rispetto a questo non è possibile verificare l'impiego della diligenza richiesta nella verifica dell'identità del soggetto che ha negoziato l'assegno n. 81876130 di € 3700,00. Dunque, parte convenuta non ha fornito una prova rigorosa e certa che tale assegno venne pagato con le dovute cautele. Sulla base di tali premesse, va accertata la negligenza di nell'aver Controparte_3
omesso di accertarsi dell'identità del presentatore del titolo n. 81876130 di € 3700,00
a nome di Né è possibile ravvisare un concorso di colpa dell'attrice per la Parte_4
spedizione dell'assegno tramite posta ordinaria, poiché la condotta dell'ordinante e della banca trattaria (i cui accordi sono certamente insindacabili dai terzi, ma non per questo irrilevanti ai fini di determinare la responsabilità concorrente del danneggiato nella causazione del danno) costituisce, nella serie causale che ha condotto all'evento, un antecedente efficiente ma non necessario (la cui esclusione, cioè, non avrebbe impedito con certezza l'evento), e resta assorbito dalla negligenza addebitabile all'istituto di credito, che rappresenta, invece, la causa efficiente dell'eventuale pregiudizio subito dalla Perciò di contro nessun Parte_1
concorso di colpa risulta ascrivibile all'attrice per non aver spedito l'assegno con la posta assicurata, dovendosi sottolineare che l'art.83 del DPR 156/1973 non vieta la spedizione con la posta ordinaria degli assegni non trasferibili, vietando l'inclusione di denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore;
che è legittimo attendersi dal servizio postale, in quanto servizio pubblico, l'adozione di tutte le cautele idonee ad evitare lo smarrimento e il trafugamento dei plichi. Tuttavia, nel caso di girata di un assegno bancario non trasferibile a persona, che non sia il banchiere per l'incasso, la responsabilità, a norma dell'art. 43 R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, nei confronti del traente, della banca trattaria (e di quella che abbia pagato), per il pagamento al detto illegittimo giratario, viene meno allorquando non ne derivi pregiudizio per il traente non avendo il legittimo prenditore dell'assegno reclamato il suo ulteriore pagamento
(Cass. civ. sez. 1, Sentenza n. 9267 del 14/12/1987). Il fatto che la violazione della norma bancaria citata, rappresentata dal pagamento di un assegno in violazione della clausola di non trasferibilità sia sufficiente a produrre di per se il danno non significa che esso vi sia. In base ai principi generali che non subiscono deroga nel caso in esame, l'onere di provarne l'esistenza grava su chi agisce per ottenere il risarcimento. L'attrice ha allegato specificatamente di aver subito "un danno sotto forma di doppio esborso effettuato dalla società attrice" (pag.
8-9 rispettivamente ultimo e primo rigo dell'atto di citazione). Tuttavia non ha dimostrato tale danno dovuto al secondo esborso - né risulta una richiesta di secondo pagamento o un reclamo da parte del vero prenditore per avere l'ulteriore corresponsione in relazione al danneggiamento inerente il rapporto sottostante al risarcimento danni tra questo e la , potendo il prenditore Parte_1
effettivo eventualmente, anche, ritenersi ugualmente soddisfatto- In effetti contrariamente a quanto sostenuto in maniera generica da parte attrice, solo sulla banca negoziatrice incombe l'obbligo, derivante dalla normativa speciale sopra richiamata, di pagare all'effettivo legittimato l'importo dell'assegno intrasferibile. A fronte dell'eccezione sollevata da parte convenuta e del terzo chiamato in causa la società attrice non ha fornito la prova del reiterato pagamento. A tal proposito non è idonea al fine di tale prova la "dichiarazione di nuovo pagamento" (depositata con atto di citazione, fascicolo informatico attoreo) in assenza di ulteriori elementi di riscontro. In effetti come tutti quei documenti che provengono dalla stessa parte o da terzi non formano prova piena, ma possono essere valutati quali elementi indiziari unitamente ad altri elementi di confronto che nella fattispecie non risultano. Invero l'azione risarcitoria presuppone che l'inesatta esecuzione della prestazione abbia prodotto al creditore un danno (Cass., sez. 3, sentenza n. 18515 del 20/08/2009). Fermo restando quanto detto, va sottolineato, altresì, che se in caso di responsabilità extracontrattuale la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. ha l'onere di prova degli elementi costitutivi di tale fatto, come detto neppure allegati, del nesso di causalità, del danno ingiusto e dell'imputabilità soggettiva
(v.: tra le molte: Cass. civ., sentenza n. 390 del 11/01/2008), anche in tema di responsabilità contrattuale grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore in quanto l'art. 1218 c.c. che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (cfr.: Cass. sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009; Cass. sez. 1, Sentenza n.
21140 del 10/10/2007). A ciò deve essere aggiunto che il diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale nasce soltanto con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato. Nel caso di specie secondo quanto dedotto con un doppio pagamento. Di conseguenza nella fattispecie in esame è onere pur sempre dell'attore provare sia la sussistenza del nesso causale tra il dedotto inadempimento della controparte e l'evento dannoso lamentato ma anche l'esistenza di quest'ultimo. E tuttavia tale onere probatorio non può ritenersi soddisfatto. La parte attrice non ha provato di aver subito danni. La domanda di risarcimento deve essere rifiutata. Quanto, infine, alla posizione del terzo chiamato in causa, non può ravvisarsi alcuna responsabilità nel comportamento dalla stessa non risultando, in primo luogo, dalle allegazioni attoree né da quelle del convenuto, nonché rimasta senza dimostrazione che la spedizione dei titoli fu eseguita avvalendosi di
[...]
Inoltre, ogni ulteriore profilo dedotto rimane assorbito dalle motivazioni Controparte_2
suddette tenuto conto delle conclusioni raggiunte. Tutte le domande avanzate nei riguardi del terzo chiamato in causa devono essere conseguentemente rigettate. Nulla sulle spese di lite in relazione alla controversia tra l'attrice e la convenuta la cui compensazione tra le parti è giustificata dall'esito complessivo della controversia, cioè dalla reciproca soccombenza. La soccombenza (ed invero la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. (Cass., civ., ordinanza n. 21684 del 2013; Cass. civ., ordinanza n. 22381 del 2009). Riguardo alla società convenuta ed al terzo chiamato in causa le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese, nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione compreso da € 5.201 a €
26.000 considerato il valore della causa in relazione alla somma effettivamente liquidata, secondo i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla Tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. 37/2018 (applicabile al presente giudizio ex art.6
D.M. 37/2018) con riferimento ai valori medi riguardo a tutte le fasi di cui alle tabelle del D.M. 55/2014. Gli importi di cui sopra andranno ridotti del 50% tenuto conto della vicinanza della somma richiesta allo scaglione inferiore della tariffa suddetta, considerando l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore dell'affare ed il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Non sono dovute ulteriori spese, genericamente richieste, in difetto di documenti giustificativi. In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato).
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali a favore del terzo chiamato che liquida in complessivi 2.780,13 euro (di cui 2.417,50 euro per compensi al netto della riduzione del 50% di 4.835,00 euro, e 362,63 euro per spese forfettarie -
15%- - D.M. 55/2014), oltre accessori previdenziali e fiscali nella misura dovuto per legge.>>
§ 4. – Ha proposto appello con atto notificato a mezzo pec Parte_1
il 14 luglio 2021 formulando un motivo di gravame, di seguito illustrato. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< in via principale: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 834 del 2021 emessa dal Tribunale civile di Roma, e per l'effetto accertare che gli assegni bancari di traenza non trasferibili nn.81611447 e
81876130 sono stati negoziati dalla società in Controparte_3
favore di persone diverse dai legittimi beneficiari, in violazione degli artt. 43 della
Legge sugli Assegni e 1218 c.c.; dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la società , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore per i motivi di cui sopra al pagamento in favore di della Controparte_7
somma pari ad € 5.260,00 oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari, IVA, CPA, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.>>
§ 4.1 – Si costituiva per eccepire il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
passiva e chiedere il rigetto del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ed estromettere la stessa dal giudizio;
in via principale, nel merito, Controparte_2
ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, confermare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare, in ogni caso, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della siccome infondate in fatto e diritto. Controparte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 17 dicembre 2021 la Corte dichiarava la contumacia di e rinviava la causa per la Controparte_3
precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 21 febbraio 2025.
In data 6 giugno 2023 per parte appellante si costituiva l'avv.to Patrizia Cicero in sostituzione dell'avv.to Paolo Garau con comparsa nella quale si richiamava integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dallo stesso.
Con decreto presidenziale del 16 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine di giorni venti prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti costituite che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – il motivo di gravame
Con l'unico motivo titolato: << erronea valutazione da parte del Giudicante dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 c.c. e 43 Legge Assegni e conseguentemente in ordine Parte_ alla responsabilità di > censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che essa non avesse assolto l'onere della prova su essa Parte_1
gravante. Nello specifico denuncia due macroscopici errori: il primo per avere il primo giudice rigettato la domanda per entrambi gli assegni avendo ritenuto che fosse necessario per dimostrare di aver effettuato il secondo pagamento di detti Parte_1
assegni e, non risultando fornita tale prova, il Tribunale aveva rigettato la domanda. Il secondo errore che, trattandosi di responsabilità contrattuale, essa attrice, in quanto parte creditrice, doveva limitarsi ad allegare il titolo costitutivo dell'obbligazione,
l'inadempimento della controparte e la prova del danno. Sostiene di aver dimostrato tali elementi e che il danno subito non consiste, come affermato dal Giudice di primo grado, nella reiterazione del pagamento, bensì nella sottrazione della provvista sottesa al titolo trafugato.
§ 5 – Le questioni devolute nella fase di gravame Parte_ Giova osservare che non si è costituita nel presente grado di giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di appello a mezzo pec in data 14 luglio 2021 presso il difensore costituito in primo grado e risulta dichiarata contumace.
Tanto ha comportato che non risulti più devoluto nel presente grado l'accertamento del concorso di colpa nei confronti di evocata nel giudizio di primo grado quale CP_2
Parte_ terzo chiamato da Invero, l'appellante ha formulato domanda di Parte_1
condanna, previo accertamento della responsabilità contrattuale, nei confronti della Parte_ sola già evocata in primo grado quale parte convenuta. Parte_ Inoltre, in ragione della mancata costituzione in appello di è trascorso in giudicato l'accertamento, compiuto dal primo giudice, di sussistenza della responsabilità della banca girataria per l'incasso dell'assegno n. 81876130 di €
3.700,00 a nome di Parte_4
Il contenzioso nel presente grado è limitato alla disamina della pronuncia di rigetto Parte_ della domanda di responsabilità contrattuale di in relazione al pagamento dell'assegno n. 81611447 di € 1.552,69 a nome di ed in relazione Parte_3
all'individuazione dei criteri che presiedono alla prova del danno subito da Parte_1
§ 6 – L'analisi dei motivi Parte_
§ 6.1 – Osserva la Corte che in relazione al pagamento dell'assegno n. 81611447 di € 1.552,69 a nome di , ha dimostrato di aver diligentemente Parte_3
identificato il soggetto presentatosi per l'incasso, richiedendo due documenti di identità che non presentavano segni di alterazione evidenti. Il tribunale, in motivazione, ha evidenziato che all'udienza del 9 ottobre 2018 venivano depositati, in ottemperanza Parte_ all'ordine di esibizione emesso dal Tribunale, i due documenti con i quali aveva proceduto ad identificare il soggetto che aveva presentato il titolo all'incasso: la carta d'identità e la patente di guida. Il Tribunale ha argomentato circa la valutazione Parte_ positiva della prova liberatoria fornita da avendo evidenziato che Parte_3
risultava correntista dell'istituto di credito con un conto aperto sin dal 2008 presso la stessa agenzia in cui, a fine 2010, aveva presentato l'assegno de quo all'incasso e ravvisando che : << dallo specimen risultante dalla documentazione e la firma sull'assegno non appare possibile ictu oculi e dunque in maniera evidente (rilevare) una diversità di firma rispetto allo specimen depositato dal cliente correntista>> e ravvisava altresì che né l'assegno né i documenti di identità presentati mostravano segni di sospetto quali alterazioni o abrasioni.
Con il motivo in esame censura detto passo motivazionale solo parzialmente Parte_1
avendo genericamente addotto: << per quanto riguarda invece l'assegno incassato da si evince, come emerge dalla documentazione versata in atti da parte attrice e Pt_3
dalla convenuta, la difformità delle firme di traenza e girata da un lato e quelle apposte in calce alla denuncia dall'altro nonché la difformità dei dati anagrafici il che appalesa l'incasso del titolo da parte di un soggetto non legittimato, tale sedicente Pt_3
-> e la censura non è sufficiente a contrastare la prova liberatoria offerta da
[...]
Parte_ in primo grado.
Si osserva, in iure, quanto ai criteri che sostengono la prova liberatoria a cui la banca negoziatrice è tenuta che, per giurisprudenza ormai costante, richiamata anche dal primo giudice, la banca negoziatrice è ammessa a provare che l'inadempimento non è ad essa imputabile allorché dimostri di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta e che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve. La Suprema Corte con le pronunce rese a Sezioni Unite n. 12477 e n.
12478 del 2018 ha enunciato il seguente principio :<< Il disposto dell'art. 43, comma
2, L.A. – secondo il quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento - nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore per errore nella sua identificazione è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve (...), la disposizione, regolando anche le ipotesi di responsabilità derivanti dall'errore sull'identificazione, si pone in rapporto di specialità sia rispetto alla norma di diritto comune, dettata in tema di obbligazioni, di cui all'art. 1189, 1° comma, sia rispetto a quella, riferita ai titoli a legittimazione variabile, di cui all'art. 1992, 2° comma c.c., le quali circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.>>
Quanto alle modalità di identificazione dei correntisti, la Suprema Corte ha ulteriormente stabilito che: << l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida) sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (si veda l'attività di identificazione da parte degli organi di polizia giudiziaria) sia nell'abito dell'attività negoziale tra privati >> e che << l'istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n 231/2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela >> (Cass., n. 34107/2019).
Nel caso di specie, quanto all'assegno n. 0081611447 di € 1.552,69, intestato a Pt_3
Parte_
, la convenuta in primo grado ha dimostrato di aver diligentemente
[...]
identificato il soggetto presentatosi per l'incasso, richiedendo due documenti di identità che non presentavano segni di alterazione evidenti;
neanche il titolo di credito, prodotto in primo grado da presentava, come correttamente rilevato dal primo Parte_1
Giudice, segni di contraffazione rilevabili ictu oculi, che soli giustificano una responsabilità della banca, non essendo l'operatore onerato di effettuare ulteriori controlli, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che:
<< nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo >> (da ultimo, Cass., n. 12050/2024). Né assume rilievo il fatto, riproposto dall'appellante con il motivo in esame, la difformità delle firme di traenza e girata e quelle apposta alla denuncia, posto che la denuncia è resa da mentre l'assegno risulta incassato dal sedicente Parte_3 Parte_3
e quindi da persona diversa, ma che aveva presentato all'incasso il documento di identità e l'assegno che negoziava che non recavano elementi di sospetto non essendovi alterazioni o abrasioni di sorta. Infine, per ciò che concerne la << difformità dei dati anagrafici >>, rilevata dall'appellante, si tratta di censura non sufficientemente specifica e smentita dai documenti dai quali emerge che il nominativo riportato sui documenti di identità corrisponde all'intestatario dell'assegno, seppur quest'ultimo fosse stato falsificato nel nome ma in maniera perfetta.
Il motivo va quindi rigettato limitatamente a detto accertamento.
§ 6.2 – Va scrutinato il motivo in relazione alla seconda censura, relativa al rigetto della domanda per non avere essa dato dimostrazione di aver effettuato il secondo Parte_1
pagamento e quindi, secondo la motivazione di prime cure, per non aver fornito la prova del danno. Il motivo va scrutinato in relazione alla sola posizione di per il quale risulta Parte_4
Parte_ trascorso in giudicato l'accertamento della negligenza di nell'identificazione del soggetto che ha portato all'incasso l'assegno.
Il motivo in relazione a detta censura è fondato.
Si osserva che, una volta accertata la responsabilità della banca, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte: << il danno consegue alla perdita delle risorse che erano state rese disponibili per costituire la necessaria provvista presso l'istituto di credito che aveva autorizzato il beneficiario a sottoscrivere il titolo. Al fine di individuare la responsabilità di cui all'art. 43, comma 2, L.a. non occorre, quindi, la prova del rinnovo del pagamento da parte dell'emittente o di chi aveva costituito la provvista, essendo invece sufficiente che risulti dimostrato l'addebito a questi ultimi dell'importo dell'assegno pagato dalla banca negoziatrice in favore di un soggetto che non era legittimato, senza alcuna correlata estinzione del debito verso il reale beneficiario, nei confronti del quale la banca emittente o il terzo che abbia costituito la provvista rimangono ancora obbligati >> (Cass., n. 19443/2022). Di conseguenza, non può essere condiviso l'assunto del Tribunale secondo cui << nel caso di girata di un assegno bancario non trasferibile a persona, che non sia il banchiere per l'incasso, la responsabilità, a norma dell'art. 43 R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, nei confronti del traente, della banca trattaria (e di quella che abbia pagato), per il pagamento al detto illegittimo giratario, viene meno allorquando non ne derivi pregiudizio per il traente non avendo il legittimo prenditore dell'assegno reclamato il suo ulteriore pagamento>>.
Nel caso di specie, è pacifico che l'assegno sia stato pagato a soggetto che non erano legittimo prenditore e, pertanto, il danno può ritenersi provato in misura equivalente all'importo recato dall'assegno (nel caso di specie, € 3.700,00).
Parte_ L'appello va quindi accolto limitatamente all'assegno di € 3.700,00 per avere pagato a soggetto diverso dall'effettivo prenditore l'assegno di traenza con clausola di non trasferibilità. § 6.3 – Sul predetto importo, trattandosi di debito cd. di valore in ragione della sua natura risarcitoria deve essere applicata la rivalutazione monetaria dal momento in cui si è verificato il pregiudizio -ovvero dal momento in cui per si è determinata, Parte_1
con il pagamento dell'assegno e l'incasso di questo da parte di soggetto non legittimato, la perdita della provvista - sulla base dei relativi indici ISTAT FOI come aggiornati e interessi in misura legale sulla somma anno per anno rivalutata fino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza e successivamente, convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sull'importo così quantificato i soli interessi legali sino al saldo.
§ 7. – Le spese di lite del doppio grado vanno interamente compensate in relazione al Parte_ rapporto processuale tra e in ragione della reciproca soccombenza;
Parte_1
Parte_ va condannata anche in questo grado alla rifusione delle spese di lite in favore di che aveva evocato in primo grado per sentirne accertare il concorso di colpa in CP_2
ipotesi di accoglimento della domanda attorea. Esse vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dello scaglione di valore della causa (fino a € 5.200,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria/ trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i valori medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e di Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 834/2021 pubblicata in
[...]
data 15/01/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna al Pt_5
pagamento in favore di della somma di € Parte_1
3.700,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dal pagamento dell'assegno ed interessi in misura legale sulla somma anno per anno rivalutata sino al passaggio in giudicato della presente sentenza e successivamente e fino al saldo dei soli interessi legali;
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio nel
Parte_ Parte_ rapporto processuale tra e e condanna alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore di anche del presente Controparte_2
grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.419,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 21/02/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo