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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/03/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott. Marcello PresidenteMAGGI
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Enrica DITURSI Giudice relatore ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 5928 del Ruolo Generale anno 2020, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza di p.c. del 24.10.2024 avente ad oggetto: "Divorzio contenzioso - Cessazione degli effetti civili"
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giannotta Giuseppe;
Parte 1
-RICORRENTE –
rappresentata e difesa dall'Avv. D'Alessandro Parte_2
Massimiliano C.;
- RESISTENTE –
NONCHE'
-INTERVENUTO EX LEGE-
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al Giudice Istruttore i
Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.10.2020, il sig. Parte 1 conveniva in giudizio la signora Di Parte 2 deducendo quanto segue:
che aveva contratto matrimonio concordatario con la signora Pt 2 in
Marigliano (NA) il 28.05.2005;
che da tale unione nasceva la figlia ERsona_1 il 19.01.2008;
che i coniugi ottenevano l'omologa della separazione consensuale con decreto di questo Tribunale del 21.05.2012;
che la signora Pt 2 intratteneva da anni con stabilità, regolarità e continuità una Controparte 1 , con il quale conviveva stabilmente, relazione di fatto con il sig. unitamente alla figlia ER 1 presso la casa di via Gargiulo, condotta in locazione dalla stessa Pt 2 e a cui contribuiva il ricorrente nella misura di euro 300,00 mensili, secondo gli accordi di separazione;
che la suddetta relazione veniva confermata, oltre che dalla vita pubblica condotta dal nuovo nucleo familiare, anche dall'indagine investigativa, la quale dimostrava la costante presenza del sig. CP presso l'abitazione della convenuta: comparendo il nominativo del sig. CP 1 sul citofono e sulla cassetta postale, risultando la di lui autovettura continuamente parcheggiata all'interno dell'aerea di sosta del condominio, provvedendo costui anche alle esigenze della figlia(delle odierne parti) in assenza della madre;
Persona 2
che per tali motivi la signora Pt 2 non aveva mai voluto che il sig. _1 prelevasse la figlia, nei giorni di sua spettanza, presso l'abitazione di via Gargiulo, imponendo luoghi d'incontro lontani da casa;
che la signora Pt 2 era economicamente autosufficiente in quanto impiegata a avendo prestato tempo indeterminato alle dipendenze della società CP 2 attivita' lavorativa nei locali di Teleperformance dal 2019; che egli ricorrente erogava alla convenuta il contributo di euro 100,00 mensili a titolo di mantenimento della stessa ed euro 300,00 a titolo di concorso al pagamento del canone di locazione dell'abitazione di via Gargiulo, secondo gli accordi di separazione, che testualmente riportavano "..fino a quando la signora Pt 2 continuerà a vivere nella suddetta abitazione, condotta in locazione, esclusivamente con la figlia";
che vista la costituzione della Pt 2 di un nuovo nucleo familiare era da revocare il contributo di euro 100,00 a titolo di mantenimento stabilito negli accordi di separazione in favore della predetta;
che vivendo la resistente in detto appartamento con il CP ,il contributo corrispostole da egli ricorrente doveva essere immediatamente revocato, essendo venuto meno il presupposto di convivenza della mamma con la figlia;
che egli ricorrente, peraltro, aveva offerto il trasferimento a titolo gratuito della [...] Pt 2 e della figlia ER_1 presso l'abitazione di via Reggio Calabria n.8, di proprietà del predetto, per conseguire un risparmio di spesa, ma tale proposta veniva rifiutata dalla resistente con motivazioni risibili;
che anche egli ricorrente conviveva stabilmente da diversi anni con altra donna, signora con la quale aveva dato vita ad un nuovo nucleo ERsona 3
familiare stabile.
Alla luce di tali considerazioni il ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dal predetto e dalla signora Pt 2 affidare la figlia ER_1 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con diritto di visita come disciplinato in sede di separazione;
nulla disporre a titolo di assegno divorzile in favore della signora Pt 2 revocare dal dì della domanda il contributo mensile di euro 300,00 per le spese di locazione;
determinare le quote di mantenimento della figlia Per 1 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, nella misura stabilita in sede di separazione, oltre contributo del 50% per le spese straordinarie. Costituitasi in giudizio la parte resistente, signora Parte 2 non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti, ma contestava le ulteriori richieste di controparte, deducendo quanto segue: CP 1che la presunta stabile convivenza more uxorio della convenuta con il sig.
[...] risultava priva di obiettivo riscontro, tenuto conto che il CP risultava risiedere in Taranto, in viale Trentino n. 102 e che le utenze dell'appartamento condotto in locazione da ella resistente risultavano essere intestate esclusivamente alla predetta;
che all'epoca della separazione veniva intimato ad ella resistente di lasciare la casa coniugale di proprietà dei genitori del sig. Pt 1 , per una presunta necessità abitativa degli stessi, rilevatasi poi solo uno stratagemma finalizzato a stravolgere il criterio di assegnazione della casa coniugale in presenza di figli minori;
che la famiglia del sig. CP 1 abitava nello stesso palazzo dei coniugi Pt 1 , motivo per il quale ella resistente aveva conosciuto il predetto che si era dichiarato disponibile a prestare idonea garanzia al locatore dell'immobile in cui risiedeva ella resistente, motivo per il quale sul citofono dell' appartamento da ella condotto compariva il di lui nominativo, come richiesto espressamente dal locatore per poter contestare piu' agevolmente ogni eventuale morosita' o inadempimento di sorta;
che l'immobile di proprietà del sig. _1 , di cui egli offriva possibilità di abitarvi ad ella deducente e alla figlia, era privo di pregio, essendo privo di balconi, angusto e senza una stanza da adibire a stanza dei giochi per la figlia minore;
che la separazione faceva insorgere nella Di Somma frustrazioni, stati depressivi e malesseri, caratterizzati da improvvise e temporanee perdite di coscienza, determinando l'intervento degli operatori del Pronto Soccorso, mostrandosi il sig.
Pt 1 indifferente a tale circostanza;
che detta circostanza giustificava la frequente compagnia di amici presso la di lei abitazione, compresa quella del sig. CP, il quale per di più chiedeva alla sig. [...]
Pt 2 di ricoverare la propria autovettura danneggiata all'interno del condominio in cui ella viveva;
che dal tempo della separazione sino ad oggi la convenuta era stata per lungo periodo inoccupata ,trovandosi in non buone condizioni di salute, essendo affetta da fibrillazioni di una certa entità e da un carcinoma al seno;
che la naturale crescita della minore ER_1 e il periodo di pandemia comportavano esborsi per la dad, come l'attivazione di internet e l'acquisito di un computer per tenere le lezioni a distanza, rendendosi percio' necessaria una maggiorazione del concorso al mantenimento della figlia da parte del padre;
che il sig. Pt 1 aveva conseguito l'abilità e specialità di sommelier e organizzava eventi da cui traeva enorme profitto;
che ella resistente aveva più volte lamentato la scarsa collaborazione del sig. Pt 1 nel concorso di assistenza morale nei confronti della minore,venendo il diritto di visita padre- figlie esercitato in soli due giorni a settimana, quando il ricorrente. terminava di lavorare, ossia dalle ore 18:00 sino alle ore 21:00. Pt 2Alla luce di tali considerazioni la signora concludeva per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di modificare le modalità di esercizio di intrattenimento e diritto di visita della minore con il padre, disponendo che nei due giorni da questi indicati, secondo le sue disponibilità lavorative, provvedesse a prelevare la minore all'uscita di scuola, alle ore 14:00 circa, intrattenendosi con la minore e riaccompagnandola a casa della madre alle ore.
21:00; rigettare ogni richiesta di revoca ovvero di modifica peggiorativa delle condizioni economiche convenute tra le parti in sede di separazione, provvedendo al loro adeguamento;
statuire come per legge in ordine alle spese e compensi di lite.
Con memoria depositata in data 28.10.2021, parte resistente confermava quanto già dedotto e, altresì, chiedeva rideterminare l'assegno mensile posto a carico del sig. Pt 1 in € 700,00, di cui € 250,00 per il mantenimento della signora Parte 2
[...] ed € 450,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore ER 1
[...], o a quella somma maggiore o minore che dovesse ritenersi e/o accertarsi dovuta, con rivalutazione Istat come per legge e spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Taranto, con condanna del Pt 1 al pagamento delle spese e competenze di lite.
All'udienza di comparizione del 18.11.2021, il sig. _1 dichiarava la disponibilità al prelievo del minore all'uscita da scuola purché l'orario di uscita fosse alle ore
14:00, modificando i giorni del prelievo della minore nel Lunedi e Mercoledì al posto del Martedì e Giovedì; i procuratori delle parti concordavano con tale modifica e il G.D. prendeva atto di tale accordo. In data 08.06.2021 veniva celebrata l'udienza presidenziale e con ordinanza datata
18 06 2021 venivano emessi i provvedimenti provvisori con il quale si confermavano i provvedimenti di cui alla separazione.
Con sentenza non definitiva del 29.11.2021 n. 2762/2021 il Tribunale di Taranto dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marigliano
(NA) in data 28.05.2005 da Parte 1 e trascritto nei e Parte 2
registri dello stato civile del Comune di Taranto, atto n. 16, p.2, s.B, anno 2005.
All'udienza del 24.10.2024 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre evidenziare che, dopo la sentenza non definitiva con cui è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe, restano da decidere le ulteriori questioni controverse, in particolare, le statuizioni di carattere economico.
L'ASSEGNO DIVORZILE
Orbene, per quanto conceme gli aspetti accessori della causa ed in particolare le statuizioni economiche riguardanti i coniugi, è opportuno premettere che “ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo- perequativa cui tale assegno assolve. Ne consegue dunque la necessità di valutare l'eventuale inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, ovvero l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenendo conto sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita. matrimoniale (Cass. civ. Sez. I Sent., 09/08/2019, n. 21234). La recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che "l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a conseguire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro estratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita famigliare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In tal senso, l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita-assistenziale, perequativa e compensativa- un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri" (Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022. N. 1201).
Sicché quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale, debbono altresì tenersi in considerazione i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate ei sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiunte ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente. In ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno divorzile dare prova degli elementi costitutivi di esso.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno vada riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) of sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass civile sezioni unite n. 18287 dell'11 07 2018; Cass.civile. n.
18287/2019; Cass. Civile n. 5603/2020, Cass.civile n. 18697/2022).
Nel caso di specie, il ricorrente si oppone alla domanda della resistente di assegno divorzile deducendo che la predetta conviva more uxorio con un altro uomo.
Invero, dalla relazione investigativa, datate 24 gennaio 2020 depositata da parte ricorrente, confermata dalle dichiarazioni testimoniali rese da Testimone 1
titolare dell'istituto di investigazioni "Effect",che ha svolto le investigazioni sulla resistente su incarico del _1 , emerge che: "questo ufficio dal 07 novembre u.s. ha predisposto un monitoraggio a Talsano presso l'abitazione della sig.ra [...] constatando, nella circostanza, che al citofono esterno al cancello Parte 2 erano inseriti ambedue i cognomi ovvero Pt 2 CP 1 Analoga situazione è stata riscontrata alla cassetta della posta, situata all'esterno del cancello", circostanze queste documentalmente provate con allegate foto e ribadite nelle integrazioni della relazione del 26.02.2021 e del 11.09.2021, non specificatamente contestate dalla controparte. Ed ancora, nella allegata relazione investigativa emerge che "l'autovettura del sig. CP è stata vista più volte parcheggiata all'interno dell'area condominiale sia in orario diurno che in quello notturno in quanto è stato monitorato anche nell'arco di tempo notturno dal suo rientro in Talsano fino all'uscita dall'abitazione la mattina seguente. In assenza della sig.ra Parte 2
[...] , il sig. CP provvede alle varie esigenze della famiglia. Difatti l'uomo accompagna la figlia minore del sig. in palestra presso il Parte 1
Palamazzola a Taranto, attendere all'esterno della struttura fino all'uscita della ragazza per poi fare rientro insieme a Talsano in via Gargiulo". "Analoga situazione si verifica la mattina quando il sig. CP accompagna la ragazza a scuola in Corso Annibale a Taranto" (vedasi foto allegate).
La teste, ha poi dichiarato significativamente che “...ER quanto a conoscenza, per lo svolgimento dell'incarico ricevuto, nell'anno 2020 e 2021 la signora Pt 2
da me intratteneva una stabile relazione, dico meglio e' stato accertato personalmente che il sig. CP era presente nella vita quotidiana della signora [...] Pt 2 e della figlia.....Nel periodo di osservazione il Pt 3 usciva di casa la mattina presto, non ricordo a che ora e faceva rientro a casa senza piu' uscire, con orari variabili sino al giorno seguente....Nel periodo monitorato, tutte le notti erano presenti i veicoli nel parcheggio alternativamente ". L'assunto di parte ricorrente risulta altresi' suffragato dalle dichiarazioni rese dal teste sig. Testimone 2 locatore dell'immobile in cui risiede la signora Pt 2
,
che in data 17.11.2022 dichiarava: "posso riferire di aver chiesto alla Pt 2 di fornirmi una garanzia nel pagamento dei canoni. Non conosco il signor _1 ma conosco il signor CP poiché alla stipula del contratto ha prestato la garanzia nel pagamento dei canoni ella locazione della Pt 2 e di tutte le obbligazioni connesse alla locazione stessa. Non ho chiesto io l'apposizione del nome del CP sul citofono".
E' evidente, visto quanto dichiarato dal locatore, che effettivamente il CP aveva prestato garanzia in favore della ricorrente al fine della stipula del contratto di locazione anche nel di lei interesse, ponendo in essere una condotta assolutamente compatibile con una stabile relazione affettiva con la predetta con quella tipical comunanza di intenti,di interessi e di solidarieta' affettiva.
E' altrettanto evidente che sia stato confutato quanto dedotto dalla resistente che sostiene, molto poco logicamente e credibilmente, che il nome del CP sul citofono e sulla casetta postale dell'abitazione in cui ella risiedeva era stata richiesta “a garanzia" dallo stesso locatore. Non rileva neppure la mera residenza formale “di comodo" mantenuta dal CP 1 presso altra abitazione, dacche' essa appare evidentemente smentita dai dati istruttori acquisiti.
A tale riguardo credibili appaiono anche le dichiarazioni testimoniali rese dalle. signore Testimone 3 che hanno entrambe confermato la e Tes 4
circostanza sub E della memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. di parte ricorrente (
Vero che la sig.ra Pt 2 da anni, intrattiene con stabilità, regolarità e continuità una relazione di fatto con il sig. Controparte 1 , con il quale convive stabilmente more uxorio, unitamente alla figlia ER_1 presso la casa di via
,
Gargiulo, dalla stessa Pt 2 condotta in locazione), dichiarando la teste Tes_3
[...] testualmente "...Confermo la circostanza sub E in quanto riferitomi in due episodi dal signor CP il primo nel 2014 non ricordo bene il mese ed il secondo avvenendo all'incirca 5 anni fa durante la comunione di ER 1. Tanto riferisco poiché sino a 4 mesi fa ho abitato in viale Trentino e conosco la mamma del CP ed il signor .all'incirca nell'inverno dell'anno 2014 vennero in CameraParte 4 di Commercio, dove lavoravo, il signor CP con la signora Pt 2 Il CP 1 mi riportò di essere venuto in Camera di Commercio per chiedere informazione sulla responsabilità di finanziamenti per aprire una sala slot. Tanto al fine di assicurare una maggiore stabilità economica alla Pt 2 che all'epoca non lavorava. Il
CP aggiunse che non cambiava residenza da viale Trentino a via Gargiulo dove Pt 2 dei risiedeva con la sig.ra Pt 2 per non far perdere alla sig.ra benefici economici ovvero del mantenimento e del canone di locazione”.
La teste con riferimento alla circostanza sub G della memoria Tes 4 '
istruttoria del ricorrente (Vero che il trio si comporta come un vero e proprio nucleo familiare, data la costante presenza del CP presso l'abitazione di via Gargiulo
n.113/C, ove egli vive stabilmente, di giorno e di notte, con la Pt 2 e la piccola
ER_1), dichiarava testualmente "...poiché nell'agosto del 2020 la Pt 2 ha accolto me mio marito ed i miei figli presso la sua abitazione ed ho potuto prendere atto della presenza del signor CP nella sua abitazione. Ci hanno offerto da bere insieme, ci hanno mostrato la casa descrivendo entrambi dettagliatamente le scelte di arredamento effettuate. Inoltre il CP mi riferiva che dava da mangiare ai gatti del condominio, circostanza che aveva creato screzi con qualche condomino...".
Allo stato appare, pertanto, adeguatamente dimostrato dal ricorrente l'esistenza di una convivenza stabile e duratura della resistente con un altro uomo, caratterizzata da una comunione materiale e spirituale di vita (il CP presta garanzia per la casa condotta in locazione dalla Pt 2 sceglie con la predetta gli arredi, accompagna la di lei figlia minore in palestra, parcheggia la sua autovettura sotto lo stabile in cui dimora la resistente e pone il suo cognome accanto a quello di costei sul citofono e sulla cassetta della posta), comportante tutti i diritti e doveri reciproci di solidarietà ed assistenza, analogamente a quanto avviene con un matrimonio, tale da giustificare la perdita del beneficio dell'assegno divorzile. (Cass. civ. Sez. I, 19/12/2018, n.
32871; Cass. SSUU n. 32198/2021; Cass. civ. sez. I, 28/02/2020 n.5606).
Del resto, la condivisibile giurisprudenza di legittimita' (Cass. Civ. 2021,n.28646) ha significativamente precisato che l'ex moglie che si fa garantire da un nuovo patner il pagamento del canone di locazione perde il diritto all'assegno divorzile. Cio' vale anche in assenza di una prova specifica di avere instaurato una nuova convivenza.
Difatti, la fideiussione rispetto alla locazione stipulate vale come prova di una nuova relazione ai fini della revoca dell'assegno, cio' in quanto la fideiussione prestata da parte del terzo che garantisce il diritto abitativo della donna e' chiaro sintomo di un progetto di vita commune.. Alla luce di tali considerazioni va rigettata la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente.
ERaltro, non si puo' non evidenziare, solo per completezza, che le parti si sono separate consensualmente nel 2012, che la Pt 2 classe 1981 , ha un'eta'mediamente abile al lavoro essendo ultraquarantenne, con una certa
,
esperienza nel lavoro (e' emerso che costei ha lavorato in data successiva alla separazione).
Dalla documentazione reddituale allegata relative al _1 ,emerge che il predetto ha percepito nel 2017(vedi modello 730/2018) un reddito da lavoro dipendente e assimilati pari a euro 23.924,00; nel 2018(vedi modello 730/2019) un reddito da lavoro dipendente e assimilati pari a euro 24.924,00 e nel 2019(vedi modello
730/2020) un reddito da lavoro dipendente e assimilati pari ad euro 24.705,00. Dalle informative depositate dalla Guardia di Finanza emerge sempre per quanto concerne il Pt 1 , in riferimento all'annualità 2022 la percezione di euro 1.025,00 quali redditi esenti eroganti dall'Inps, ed euro 28.398,10 riconducibili a redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato, corrisposti dalla Controparte_3 Non risultano percepite prestazioni assistenziali e/o erogazioni a titolo di reddito di cittadinanza in riferimento alle annualità 2022, 2023 e 2024. Il
US risulta anche intestatario dell'immobile situato in via Reggio Calbaria n.2 - 8 piano in Taranto e proprietario dell'autovettura Volkswagen Polo targata ET802RH con valore d'acquisto pari ad euro 14.500,00.
In merito alla situazione reddituale della signora Pt 2 emerge che la predetta ha comunque percepito nel 2019(vedi modello 730/2020 )un reddito di lavoro dipendente e assimilati pari a euro 12.149,00; per quanto concerne l'annualità 2022 la percezione di euro 102,12 riconducibili a redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato, corrisposti dalla "GI GROUP SPA", euro 1.536,98 come redditi di pensione erogati dall'Inps ed euro 17.907,71 relativi a redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato, corrisposti dalla societa" "IN OUT SPA". Non risultano percepite prestazioni assistenziali e/o erogazioni a titolo di reddito di cittadinanza in riferimento alle annualità 2022, 2023 e
2024. Non risultato la proprietà di beni mobili o immobili.
ER le ragioni summenzionate si considerano non sussistenti i presupposti che giustificano l'istituto dell'assegno divorzile, la cui relativa domanda si intende pertanto rigettata.
Appare equo far decorrere la revoca dell'assegno in favore della resistente dalla data in cui e' passata in giudicato la sentenza n. 2762-2021 datata 29 11 2021 in cui e' stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio(in tal senso Cass.
Civ. n. 159-1998, e Corte di Appello Milano, sez. V 27 10 2021).
AFFIDO E ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL MINORE
Non vi sono ragioni per non confermare l'affido condiviso della figlia minore Per_1
[...],nata il [...] ad [...] i genitori, secondo il regime ordinario, con collocamento della stessa presso la madre. Appare altresì equo disporre, visto l'aumentare dell'eta' della minore Persona 1 rispetto alla data della separazione(2012), essendo oramai un'adolescente, con un naturale accrescimento delle di lei esigenze di vita, un aumento dell'assegno di mantenimento in favore della predetta,da porre a carico del sig. _1 nella misura
,
di euro 400,00 mensili da corrispondere alla madre della minore signora Pt 2 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale, oltre il 50% dell'assegno unico come per legge, con decorrenza dal gennaio 2022, mese in cui ER 1 ha compiuto quattrodici anni.
Anche in relazione alle modalità dell'esercizio del diritto di visita tra la minore e il genitore non collocatario si confermano le statuizioni assunte in sede di separazione consensuale omologata ed integrate dagli accordi intercorsi tra le parti nell'odierno giudizio all'udienza del 18 11 2021.
Non e' accoglibile la domanda avanzata dal ricorrente di revoca del contributo mensile di euro 300,00 per le spese di locazione sostenute dalla resistente per il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui risiede la predetta con la figlia minore, trattandosi di un accordo di natura contrattuale preso dalle parti in sede di separazione consensuale che concerne anche il mantenimento della minore che ivi vive con la madre, esulando dalla competenza di questo Collegio.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, definitivamente pronunciando così provvede:
1) CONFERMA il regime di affido condiviso ed il collocamento della figlia minore Persona 1 presso la madre, signora e le modalità ed i tempi Parte_2 dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, sig. Parte 1 come indicate in parte motiva;
2) PONE A CARICO del sig. Parte 1 l'obbligo di versare, entro il giorno 19
a titolo di di ogni mese, la somma di euro 400,00, alla signora Parte 2
contributo al mantenimento della figlia oltre svalutazione ERsona 2 ノ
annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, oltre il
50% dell'assegno unico come per legge, con decorrenza dal mese di Gennaio
2022;
3) REVOCA l'assegno di mantenimento in favore della signora Pt 2 posto a carico del sig. _1 con decorrenza dalla data in cui e' passata in giudicato la sentenza di divorzio n. 2762-2021.
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 20.02.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Rondinelli tirocinante ex art- 73 del d.l. 69/2013 e succ. mod..