Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 15/09/2022, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 00881/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 881 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Terruli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di NN ET in Lecce, via Toma n. 8/B;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato sessione 2021-2022 istituita presso la Corte di Appello di Lecce, Commissione Centrale Esami Avvocato sessione 2021-2022, IV^ Sottocommissione Esami Avvocato 2021-2022 istituita presso la Corte di Appello degli Abruzzi - L'Aquila, Corte D'Appello di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del verbale del 16 giugno 2022 (senza numero) con il quale la IV^ Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello degli Abruzzi - L’Aquila, ha valutato con esito negativo la prova orale di esame (in diritto civile) sostenuta dal ricorrente, attribuendogli il voto complessivo di 16/30 (inferiore al minimo di 18/30);
- del messaggio in data 30 giugno 2022 (ore 14:57) trasmesso dal Ministero della Giustizia al ricorrente, con il quale si comunica che è disponibile il voto della prima prova orale nell’area riservata del medesimo ricorrente sul portale online del Ministero della Giustizia;
- della comunicazione del 30 giugno 2022 di non ammissione del ricorrente alla seconda prova orale, pubblicata sull’area personale del ricorrente presso il portale del Ministero della Giustizia, nella quale viene riportato il totale del voto 16 e l’esito NON IDONEO;
- dell’eventuale elenco dei candidati ammessi alla seconda prova orale, da cui il ricorrente è stato escluso;
nonché in relazione e per quanto di interesse
- del decreto ministeriale in data 11.01.2022 con il quale il Ministero della Giustizia ha nominato la Commissione di esame;
- del Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2022 con il quale il Ministero della Giustizia ha approvato le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2021) e per la valutazione dei candidati;
- del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2022 con il quale il Ministero della Giustizia ha approvato le modifiche delle linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati;
- del Decreto Ministeriale in data 20 gennaio 2022 con il quale il Ministero della Giustizia ha nominato le ulteriori sottocommissioni per gli esami di avvocato indetti per l’anno 2021, tra cui la IV^ sottocommissione presso la Corte d’Appello di L’Aquila;
- del processo verbale del 2 marzo 2022 con il quale la Sottocommissione della Corte d’Appello degli Abruzzi - L’Aquila, ha recepito i criteri stabiliti da “Le linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati per la sessione dell’anno 2021 di cui al D.M. 9/2/2022 e D.M. 18.2.2022”;
- del Decreto Ministeriale del 11 novembre 2021 con il quale il Ministero della Giustizia ha indetto per l’anno 2021 la sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense;
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Esami Avvocato sessione 2021-2022 istituita presso la Corte di Appello di Lecce, della Commissione Centrale Esami Avvocato sessione 2021-2022, della IV^ Sottocommissione Esami Avvocato 2021-2022 istituita presso la Corte di Appello degli Abruzzi - L'Aquila e della Corte D'Appello di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 il dott. NN Gallone e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to F. Terruli;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso (che, come precisato a verbale dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza camerale del 14 settembre 2022, non ha ad oggetto l’impugnativa anche degli atti amministrativi generali relativi alla procedura di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato per l’anno 2021) appare infondato in quanto:
- per insegnamento giurisprudenziale consolidato “nelle controversie aventi ad oggetto giudizi afferenti a prove di esame o di concorso, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere di manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti” (così ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 30.09.2016 n.4040; Cons. Stato, Sez. IV, 23.05.2016 n.2110);
- le doglianze formulate, basate sul contenuto degli appunti e dello schema predisposti dal candidato ricorrente sugli appositi fogli messi a disposizione dello stesso nel corso della prova orale, non sono in grado di evidenziare l’allegata macroscopica illogicità ed erroneità del giudizio tecnico negativo espresso dalla Commissione esaminatrice atteso che, da un lato, il voto finale attribuito al candidato costituisce il risultato dell’applicazione congiunta e sintetica degli articolati criteri disegnati all'articolo 6 del D.M. 18 febbraio 2022 in base ai quali assume rilievo non solo (e non tanto) la correttezza dei richiami normativi operati e della soluzione giuridica finale prospettata quanto la “correttezza della forma espositiva, anche sotto il profilo grammaticale e sintattico”, la “padronanza nell’uso del linguaggio giuridico”, la “chiarezza, logicità, completezza, sinteticità, rigore metodologico dell’esposizione”, nonché la “capacità di argomentare adeguatamente e in modo persuasivo” (tutti aspetti della prova orale in questione che non emergono dalla sola lettura dei suddetti schemi e appunti) e che, dall’altro, nel caso di specie, al candidato è stato attribuito un voto (sia pure di poco) inferiore alla sufficienza ad esito di un colloquio di durata alquanto breve (solo 9 minuti a fronte dei 30 massimi disponibili);
- non pare sussistere il denunciato difetto di motivazione atteso che, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente anche di questa Sezione ed alla luce del comma 6 dell’art. 2 del D.L. n. 31 del 2021 e del verbale n. 6 del 27 maggio 2022 Commissione Centrale per l’Esame di Avvocato - sessione 2021, è da ritenere a tal fine sufficiente la sola assegnazione del voto numerico complessivo finale alla prova orale di che trattasi, anche se non accompagnata da un giudizio sintetico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
NN Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.