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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2487 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018
e promossa
DA
, in qualità di commissario liquidatore della procedura di concordato Parte_1 preventivo con cessione dei beni n. 9/20 C.P. a carico della ditta individuale , Controparte_1
, e in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto introduttivo e alla Controparte_1 costituzione del 22.04.2021, dall'Avv. Luca Di Eugenio, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Teramo, Via del Castello n. 46
Attori
CONTRO
e, per essa, quale procuratrice e mandataria, la Controparte_2 in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Pietro Davide Sarti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Francesco Paolo Foresta sito in Teramo, Viale Giuseppe Mazzini n. 2
Convenuto
OGGETTO: Contratto di mutuo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
“Voglia l'On.le Tribunale 1) disporre, se del caso previa revoca dell'ordinanza resa in data 16 maggio 2022, la rinnovazione della CTU o quantomeno la convocazione del nominato CTU a chiarimenti, anche al fine di demandare al medesimo la verifica del superamento del tasso soglia tenendo conto, nella individuazione del TEG, anche della commissione di estinzione anticipata, dovendo tale commissione ritenersi rilevante ai fini della usurarietà del mutuo;
pagina 1 di 6 2) accertare e dichiarare la nullità e/o comunque la inefficacia giuridica del contratto con conseguente gratuità del mutuo per violazione degli artt. 1175, 1137, 1338, 1374, 1375, 1418 co. 2
e risarcimento ex art. 96 c.p.c. e per aver stabilito un tasso di mora in usura ed una commissione di estinzione anticipata sproporzionata ed in usura sommata agli interessi corrispettivi;
3) in subordine accertare e dichiarare la nullità della clausola interessi corrispettivi per errata indicazione dell'ISC e l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 co. 6 ( Napoli CP_4
30/05/2013; Trib. di Chieti 23/04/2015 n. 230; Trib. Roma ord. 19/04/2017) e/o interessi legali, qualora il tasso sostitutivo risulti superiore a quello legale per non aver incluso le spese di assicurazione sulla vita e gli interessi in preammortamento;
4) in subordine dichiarare la nullità della clausola degli interessi di mora per violazione della legge antiusura e per gli effetti dichiarare non dovuti interessi moratori;
5) accertare e dichiarare nulla per violazione della legge antiusura n° 108 del 7 marzo 1996 la commissione di estinzione anticipata e per gli effetti dichiarare il mutuo gratuito;
6) in subordine accertare e dichiarare nulla per violazione della legge antiusura n° 108 del 7 marzo 1996 la clausola della commissione di estinzione anticipata per superamento del tasso soglia
(anche intesa come “vantaggi usurari ex art. 644 c.p.); 7) accertare e dichiarare l'usura del contratto per violazione della legge antiusura perché dalla sommatoria degli interessi corrispettivi e della commissione di estinzione anticipata emerge il superamento del tasso soglia e per gli effetti dichiarare il mutuo gratuito;
8) accertare e dichiarare il debito effettivamente dovuto dalla parte attrice scomputando dal totale
(capitale) rideterminato la somma di € 39.918,57 composta da seguenti versamenti: € 19.083,67; € 10.206,43; € 10.628,47;
9) condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per mancata adesione procedimento di mediazione”
Per parte convenuta Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande tutte di parte attrice, in quanto del tutto infondate, sia in fatto che in diritto, e comunque non provate, per le ragioni di cui in narrativa, confermando per l'effetto la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo a rogito del Notaio Dr. Persona_1 di Giulianova del 12giugno2008rep. 30.824, racc.
7.287e delle clausole tutte ivi contenute;
con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. n. 37/2018
- nel merito, in via del tutto subordinata, e salvo gravame: solo ed esclusivamente nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, svolte, anche solo in via subordinata, dagli attori, accertare e dichiarare, avuto riguardo a quanto dedotto in narrativa, l'esatta misura del credito vantato dalla nei confronti degli attori alla Controparte_2 data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in virtù del contratto di mutuo a rogito del Notaio Dr. di Giulianova del 12giugno2008rep. 30.824, Persona_1
pagina 2 di 6 racc. 7.287;in ogni caso con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. n. 37/2018”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di liquidatore della Parte_1 procedura di concordato preventivo n. 9/10 della ditta individuale ” e Controparte_1 CP_1 hanno convenuto in giudizio la affinché l'intestato
[...] Controparte_2
Tribunale accertasse, in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 12.06.2008, Par l'erronea indicazione dell' con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 co. 6 Tub, l'illegittima applicazione di interessi (corrispettivi e moratori) usurari nonché la sussistenza della c.d. usura in concreto, con conseguente rideterminazione del debito effettivamente dovuto e condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per mancata adesione al procedimento di mediazione.
2. Si è costituita in giudizio la (e, per essa, quale procuratrice speciale Controparte_2
e mandataria la la quale ha chiesto il rigetto Controparte_5 della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. Con comparsa di costituzione del 22.04.2021 si sono costituiti in giudizio , Parte_2
e quali eredi di (deceduto in data 8.10.2020), i Parte_3 Parte_4 Controparte_1 quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile, è pervenuta allo scrivente
Magistrato in data 10.12.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 5.02.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Par
5. Gli attori hanno, in primo luogo, contestato l'erronea indicazione nel contratto dell' (pari al
6,03%), diverso da quello effettivo calcolato non tenendo conto né del costo della polizza assicurativa sulla vita n. 5306/03 con la CP_6 Controparte_1 Controparte_7
e strettamente connessa al mutuo né dei costi sostenuti per la corresponsione degli interessi di preammortamento, con conseguente domanda di accertamento della nullità della relativa clausola e rideterminazione del saldo contabile ex art. 117 co. 6 TUB.
La domanda non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
In primo luogo, perché l'ISC è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria (ossia, in altri termini, un mero indice del costo effettivo del finanziamento imposto e previsto a soli fini informativi) e, pertanto, non può considerarsi né un tasso, né un prezzo, né una condizione, così come previsto dall'art. 117 co. 6 TUB che, quindi, non può trovare applicazione.
In secondo luogo, perché l'art. 117 TUB non prevede alcuna sanzione di invalidità, prevista dal legislatore solo nell'ambito del contratto di credito al consumo ex art. 125 bis co.
6-7 TUB, il quale contempla espressamente la sanzione della nullità delle clausole contrattuali che, contrariamente a pagina 3 di 6 quanto previsto nell'art. 121 co. 1 lett. e), prevedono prezzi o costi che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nell'apposita documentazione. Una simile sanzione non è, invece, prevista nell'art. 117 TUB con la conseguenza che l'applicazione dell'ISC in misura diversa rispetto a quella indicata in contratto non comporta alcuna nullità della disposizione, potendo, al più, configurarsi un'ipotesi di responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi di informazione in capo all'intermediario, risarcibile purché il cliente provi che l'errata informazione lo ha indotto a contrattare in termini meno favorevoli rispetto a quelli che avrebbe ottenuto da altri istituti bancari (cfr. Tribunale Roma 21.1.2019, Tribunale Milano
26.10.2017).
In sintesi, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, al di fuori dei contratti stipulati con un consumatore ai sensi dell'art. 125bis Tub (ipotesi insussistente nel caso di specie), Par l'omessa previsione dell' (o l'applicazione di un ISC diverso da quello pubblicizzato) non Par determina la nullità del contratto in quanto l' è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, in quanto tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 Tub tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo indicate in contratto” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, ordinanza 13 dicembre 2023, n. 34889).
In applicazione di tali principi non avendo neanche allegato che l'errata Controparte_1 informazione lo ha indotto a contrattare in termini meno favorevoli rispetto a quelli che avrebbe ottenuto da altri istituti bancari non è neanche necessario accertare se, effettivamente, vi sia Par divergenza tra l' applicato e quello pattuito.
6. In secondo luogo parte attrice ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi usurari – sia corrispettivi che moratori - in violazione della l. n. 108/1996.
Sul punto la verifica in ordine al superamento del tasso soglia usurario deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- occorre prendere come riferimento il t.e.g., ossia il tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39898);
- nel verificare il superamento del tasso soglia usurario occorre far riferimento al metodo di calcolo utilizzato dalla Banca d'Italia, il quale rappresenta il criterio più omogeneo ed applicato dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., ex multis, Corte di Appello di
Bologna, 20 aprile 2021, n. 1247);
- ai fini della verifica dell'usura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori trattandosi di tassi alternativi tra loro (se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, mentre quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori), i quali attengono a basi di calcolo pagina 4 di 6 diverse, atteso che il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo mentre il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta, anche se è stato predisposto un piano di ammortamento (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. 3, 28 giugno 2019, n. 17447);
- nel computo del t.e.g. non deve prendersi in considerazione la commissione di estinzione anticipata in quanto, oltre ad ostarvi il principio di omogeneità tra i dati di raffronto (non venendo questa in considerazione ai fini della determinazione del TEGM), detta commissione costituisce il corrispettivo non dell'erogazione di somme da parte della banca, bensì dell'esercizio del diritto potestativo del cliente di risolvere unilateralmente ed anticipatamente il contratto ed è, in ogni caso, alternativa rispetto alla corresponsione degli interessi (corrispettivi e moratori), giustificandosi la stessa proprio sul dato della mancata percezione da parte della banca degli interessi sulle somme restituite anticipatamente, il che impedisce di cumulare detta commissione con il tasso di interesse praticato nel contratto (cfr., ex multis, Tribunale Ancona 21 febbraio 2019; Cass. civ., sez. 3, 7 marzo 2022, n. 7352);
- irrilevante è la cd. usura sopravvenuta (cfr. Cass. Civ., sez. U., 19 ottobre 2017, n. 24675 secondo cui in caso di superamento, nel corso del rapporto, della soglia usuraria come determinata in base alle disposizioni di cui alla l. n. 108/1996, non si ha nullità della clausola di determinazione del tasso di interessi per un tasso non eccedente a tale soglia quale risultante al momento della stipulazione del contratto);
- anche gli interessi moratori rientrano nella disciplina antiusura e in caso di superamento del tasso soglia usuario – da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite del 2020 – essi sono dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi, purché questi non siano usurari (cfr. Cass. civ., sez. U., 18 settembre 2020, n. 19597).
6.1. In applicazione di tali principi il CTU, con valutazione logica ed immune da vizi metodologici e, pertanto, condivisa dall'intestato Tribunale, ha escluso il superamento del tasso soglia usurario sia in relazione agli interessi corrispettivi (e, al riguardo, sia escludendo che includendo nel calcolo le spese e gli oneri relativi al premio assicurativo relativo alla polizza collettiva n. 5306/03) sia in relazione agli interessi moratori (vd. CTU depositata in data 11.11.2021).
7. Parimenti da rigettare è la domanda relativa all'esistenza della cd. usura in concreto in assenza di qualsiasi allegazione e prova da parte attrice in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti.
8. Ne deriva l'assenza di ogni comportamento contrario a buona fede e correttezza da parte della convenuta – risultando, per converso, che la stessa ha applicato interessi di mora inferiori a CP_2 quelli contrattualmente stabiliti (vd. pag. 24 della CTU depositata in data 11.11.2021) – con conseguente rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice.
Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia
n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa (tenuto conto della domanda formulata), alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, al pregio dell'attività professionale svolta,
pagina 5 di 6 si liquidano secondo i valori medi in € 14.103,00 (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale).
9.1. Le spese della CTU, come liquidate con decreto del 27.12.2021, sono poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...]
, , e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(e, per essa, quale procuratrice e mandataria, la Controparte_2
ogni altra domanda e Controparte_3 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in € 14.103,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice
Teramo, il 29.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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