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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 813/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In composizione collegiale, nella persona dei Giudici: Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente Dott. Gaetano Laviola Giudice Dott. Raffaele Zibellini Giudice rel.
all'esito dell'udienza del 5.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Salvatore Vetere. attore
contro
(CF: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Gallì. convenuta
(CF: Controparte_2
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dal P.IVA_2 funzionario delegato Dott. Giuseppe Gallo.
convenuto nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI intervenuta necessaria
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio l (d'ora in poi e Controparte_3 CP_4
l' esponendo: -che pende dinnanzi il Controparte_2
Tribunale Ordinario di Castrovillari sezione Lavoro e Previdenza il giudizio iscritto al n. R.G. 561/2020 avente ad oggetto l'opposizione da lui proposta avverso il ruolo esattoriale e la cartella di pagamento n. 03420100019109476; -che nel predetto giudizio le parti convenute nel resistere all'eccezione preliminare di prescrizione producevano le copie fotostatiche di cartoline relative alle raccomandate A/R attestanti l'avvenuta notifica a mezzo posta di diverse ordinanze ingiunzioni, di una cartella esattoriale, della successiva intimazione di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
-che all'udienza di prima comparizione disconosceva formalmente le firme apposte in calce alle suddette cartoline A/R; -che le firme che dichiara non proprie, né tantomeno di altro soggetto con sé convivente o dallo stesso autorizzato, sono quelle apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate A/R nn. 76272042168-2, 76272042167-1, 67035245936-7, 67115043713-4 e di quella relativa alla intimazione di pagamento n. 03420169007070110; -di avere pertanto interesse ad ottenere declaratoria di falso ex art. 221 c.p. delle firme apposte sulle cartoline A/R comprovanti la ricezione delle ordinanze ingiunzioni, della cartella esattoriale, dell'intimazione di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria allegate ai fascicoli dell' e dell' Riscossione nel giudizio instaurato dinanzi Controparte_2 CP_5 il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Castrovillari ed iscritto al n. R.G. 561/2020. Ha quindi concluso chiedendo: “Voglia, l' On. le Tribunale adito - disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa - dichiarare false le firme apposte sulle cartoline a/r meglio elencate nella narrativa che precede attestanti la notifica alla parte istante e, per l'effetto, dichiarare falsi gli atti alla stessa notificati.”
2. Si sono costituiti l' e l' CP_4 Controparte_2 chiedendo il rigetto della proposta querela di falso in quanto inammissibile e infondata.
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3. Alla luce del suindicato disconoscimento è stata disposta apposita perizia calligrafica al fine di verificare l'autenticità delle sottoscrizioni impugnate di falsità.
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Segnatamente, è stato sottoposto al CTU, Dott.ssa il seguente Persona_1 quesito: “il consulente -con riferimento alle cartoline di cui alle raccomandate nn. 76272042168- 2, 76272042167-1, 67115043713-4 e a quella relativa alla intimazione di pagamento n. 03420169007070110- esaminati tali documenti, nonché le scritture di comparazione risultanti in atti, espletato -sotto dettatura ed alla presenza del consulente- saggio grafico, ed acquisita, se ritenuta necessaria, altra documentazione recante la sottoscrizione del querelante presso Uffici Pubblici (Comune; Archivio Notarile;
ecc.), formata in presenza di Pubblici Ufficiali - dopo avere descritto, sulla scorta del saggio grafico, il carattere complessivo, per struttura e modalità esecutiva, della grafia dell'attore, ponendo in evidenza le peculiarità riscontrate quali allineamenti, svolazzi, eventuali tremori, pressioni, curve, lunghezze, altezze, arrotondamenti ed altro - dica se le sottoscrizioni ivi apposte siano riconducibili al sig. ”. Parte_1
All'udienza fissata per l'assunzione del giuramento del consulente d'ufficio sono stati consegnati alla stessa gli originali delle cartoline relative alle raccomandate nn. 76272042168-2, 76272042167-1, prodotti dal procuratore di in CP_4 ottemperanza all'ordine di esibizione impartito nell'ordinanza del 27.5.2023 in accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte querelante. In data 7.3.2024 l'attore sig. ha rilasciato apposito saggio grafico Parte_1 in presenza della nominata CTU all'uopo autorizzato ad accedere presso la Casa Circondariale di Paola Nel prosieguo delle operazioni la consulente si è recata il giorno 21.3.2024 presso la sede dell' di per acquisire gli originali della raccomandata n. CP_4 CP_2
67115043713-4 e di quella relativa all'intimazione di pagamento n. 03420169007070110. Ebbene, all'esito della perizia è emerso che le firme a nome Parte_1 apposte sulle cartoline di cui alle raccomandate nn. 76272042168-2, 76272042167-1, 67115043713-4 e a quella relativa alla intimazione di pagamento n. 03420169007070110 sono riconducibili alla mano dell'odierno attore e sono quindi autografe.
Il CTU ha evidenziato che tra le firme in verifica e le firme comparative autografe del sig. (quelle rilasciate sul saggio grafico e quelle apposte sul Parte_1 cartellino cartaceo della C.I.E. del 2.9.2019) esiste un movimento grafico che permette di affermare che le firme sono accomunate dalle medesime caratteristiche espressive. In particolare le firme autografe comparative mostrano sia un'evidente variabilità grafica compatibile con le firme oggetto di verifica, che si esplica in una estetica- forma comune, sia elementi grafici di alto valore probatorio (automatismi) e di conseguenza difficilmente imitabili, quali: la capacità grafica dello scrivente, la dinamica esecutiva di base o ductus grafico nel suo complesso (conduzione del grafismo), la pressione e la continuità. Le medesime caratteristiche grafiche sono state riscontrate dal consulente nelle firme in verifica e ciò lo ha portato a concludere affermando che “Il confronto tra le firme e sigle in verifica a nome e le firme comparative autografe Parte_1 dello stesso, ha evidenziato concordanze di ordine sostanziale, dinamiche e anche formale. Esaminati attentamente il tratto, il tracciato, la motricità e il ritmo, la scrivente ha potuto constatare tra le scritture a confronto la corrispondenza di connotati generali e di dettaglio.”
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Questo Collegio ritiene di condividere le conclusioni a cui è pervenuta la nominata CTU in quanto in quanto logiche, coerenti, rigorose sul piano della metodologia utilizzata e adeguatamente motivate, anche sul fronte delle risposte fornite alle osservazioni trasmesse dalla difesa di parte attrice, che la consulente ha diffusamente argomentato. Ad avviso della difesa di parte attrice le conclusioni formulate dalla CTU non sarebbero condivisibili poiché il perito avrebbe omesso di valutare e considerare lo stato emozionale del periziando attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Paola dove è stato acquisito il saggio grafico. Tale osservazione appare in primo luogo non pertinente in quanto nel condurre l'analisi la consulente ha utilizzato anche altre scritture di comparazione, vale a dire la sottoscrizione depositata per il rilascio della C.I.E. Inoltre, come già messo in luce dalla consulente nelle pertinenti risposte fornite alle richiamate osservazioni, non corrisponde al vero l'assunto della difesa di parte attrice secondo cui non sarebbe riscontrabile nella perizia nessuna valutazione circa
“lo stato di spontaneità o meno del periziando e/o l'influenza di circostanze e/o avvenimenti esterni che possano influire sullo stato d'animo dello stesso”. In realtà dalla lettura dell'elaborato si evince che la CTU ha osservato e valutato il comportamento del periziando durante tutta la stesura del saggio grafico, arrivando a percepire “oggettivi elementi di autocontrollo”, descritti a pagina 26: “nelle A1A-A1E firme e scritture da rilascio saggio grafico, è evidente un tentativo di dissimulazione posto in essere durante il rilascio del saggio. Qui lo stile grafico risulta più angoloso stentato lento e rigido, elementi che riconducono ad uno sforzo compositivo innaturale e non appartenente alla mano scrittoria seppur si evidenziano all'interno sia degli scritti che nelle firme, in momenti meno attentivi, elementi sciolti curvi e veloci.”. Pertanto con riferimento alle cartoline di cui alle raccomandate nn. 76272042168-2, 76272042167-1, 67115043713-4 e a quella relativa alla intimazione di pagamento n.
03420169007070110 la querela di falso proposta dall'attore va respinta in quanto infondata.
4. Con riferimento, invece, alla cartolina di cui alla raccomandata n.67035245936-7, la stessa risulta essere stata sottoscritta per ricezione da persona “addetta alla casa”. Ne consegue che in relazione a tale documento la querela di falso va respinta perché inammissibile in quanto l'attestazione dell'ufficiale notificante in ordine alla qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda non fa fede fino a querela di falso (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent., 15/04/2005, n. 7827; Cass. civ., Sez. V, Ord., 02/01/2024, n. 53). L'attore quindi tutt'al più dovrebbe fornire la prova del fatto che tale missiva non è pervenuta a persona con sé convivente o da lui autorizzata nell'ambito del giudizio di opposizione all'estratto di ruolo.
5. In conclusione, alla luce di quanto esposto, la querela di falso azionata dall'attore va rigettata, rimanendo assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo.
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6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti. Per le spese da liquidare in favore dell' andrà applicata la riduzione del CP_2
20% ai sensi dell'art. 9 comma 2 D.Lgs n. 149/2015. Le spese per la CTU, liquidate in separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA le domande proposte da Parte_1
CONDANNA alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in € Parte_1
2.600,00 da corrispondere in favore di ed in € Controparte_6
1.160,00 da corrispondere in favore dell' Controparte_2
oltre accessori come per legge, se dovuti.
[...]
PONE definitivamente a carico di per spese per la CTU liquidate con Parte_1 separato decreto del 29.11.2024.
Castrovillari, 05/03/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Raffaele Zibellini Dott.ssa Beatrice Magarò
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