Sentenza 16 novembre 2011
Massime • 1
L'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 609-nonies cod. pen. per i reati di violenza sessuale è sempre obbligatoria, anche nel caso di sentenza di patteggiamento applicativa di una pena inferiore ai due anni, in deroga alla regola generale di cui all'art. 445 cod. proc. pen., per la volontà del legislatore di irrigidire il quadro sanzionatorio nella specifica materia.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2011, n. 20292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20292 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 16/11/2011
Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1987
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 18170/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.F. , nato a (omesso) ;
avverso sentenza del GIP del Tribunale di Lecco in data 28.02.2011;
udita nella udienza camerale del 16 novembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha richiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen. il 28 febbraio 2011 il GIP del Tribunale di Lecco applicava a C.F. , imputato del delitto di cui all'art. 81 cpv. e art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2 "perché, in più occasioni, palpeggiando la figlia minore C.L. sui seni, costringendola a mettere la sua mano sul suo pene e palpeggiandola sotto le mutande nelle parti intime, costringeva la medesima a subire atti sessuali" Fatto commesso fino al (omesso) , la pena concordata -
condizionalmente sospesa - di anni due di reclusione, previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art.609 bis cod. pen., comma 3 e la diminuente per il rito nonché le circostanze attenuanti generiche: con la medesima sentenza venivano anche applicate le pene accessorie di legge.
Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo una duplice violazione di legge. Sotto il primo profilo viene dedotta la violazione dell'art. 166 c.p., comma 1 in relazione all'art. 609 nonies c.p. per avere il GIP
applicato anche le pene accessorie nonostante all'imputato fosse stata applicata la sospensione condizionale della pena principale contenuta nel limite dei due anni.
Sotto il secondo profilo viene dedotta violazione di legge per avere comunque il GIP omesso di statuire sulla sospensione condizionale delle pene accessorie al pari di quanto già statuito per la pena principale.
Con ulteriore memoria ritualmente depositata, il difensore contesta le conclusioni scritte rassegnata e dal P.G. requirente, rilevando che la L. n. 38 del 2006, art. 8 non ha modificato l'art. 166 c.p., comma 1 - in virtù del quale la sospensione condizionale della pena si estende anche alle pene accessorie - ma ha innovato l'art. 445 cod. proc. pen. che prevede l'inapplicabilità delle pene accessorie in caso di sentenza di applicazione della pena nei limiti dei due anni, introducendo una obbligatorietà di applicazione prima non prevista. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Punto di partenza per la corretta soluzione della questione prospettata dal ricorrente è il testo della L. 6 febbraio 2006, n.38, art. 8: detta norma ha modificato il previgente testo dell'art. 609 nonies c.p., comma 1, prevedendo che la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies c.p., comporta la perdita della potestà del genitore quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela e la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa. Inoltre il comma 3 del detto articolo introduce una ulteriore modifica dell'art. 609 nonies laddove viene stabilito che la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 609 bis e 609 ter c.p., se commessi nei confronti di persona minore degli anni diciotto, artt. 609 quater e 609 quinquies c.p., comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
Si tratta allora di verificare se a seguito di tali modifiche la nuova norma abbia inteso derogare all'art. 445 c.p.p. contemplando l'obbligatorietà delle pene accessorie anche nel caso in cui la pena applicata non superi gli anni due.
A tale quesito - come già affermato da questa Corte - va data risposta affermativa in quanto con la nuova disposizione viene richiamata la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p: tale riferimento che certamente sarebbe stato superfluo laddove riferito ai casi di applicazione della pena su richiesta in misura superiore ai due anni, posto che l'art. 445 c.p.p. autonomamente già contempla l'applicazione delle pene accessorie, escludendole, non può che riguardare anche i casi contemplati dallo stesso art. 445 cod. proc. pen., comma 1 riguardante appunto l'applicazione di pena contenuta nei limiti dei due anni (così Cass. Sez. 3A 5.11.2009 n. 48526, B., Rv. 245408).
La ratio di tale innovazione si spiega con la volontà del legislatore di irrigidire il quadro sanzionatorio nella materia (anche) della violenza sessuale in danno di minori, al fine di meglio salvaguardarne i loro diritti lesi, contemperando così le esigenze di questi ultimi con le esigenze collegate alla minore affettività della pena a carico dei soggetti condannati per reati sessuali a danno dei minori ed accordando, comunque, prevalenza alle posizioni dei minori evitando l'insorgere di situazioni anomale collegate all'istituto del patteggiamento ordinario ed alla correlata possibilità di sospensione della pena principale.
Va quindi ribadito che per i reati di violenza sessuale si sia in realtà inteso derogare alla regola generale prevista dall'art. 445 cod. proc. pen. rendendo obbligatoria, anche in caso di applicazione della pena inferiore ai due anni, l'applicazione delle pene accessorie. Ciò anche nel caso di eventuale sospensione condizionale della pena, ferma restando l'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche alle pene accessorie in coerenza con il sistema generale.
Gli ulteriori rilievi contenuti nella memoria difensiva non colgono nel segno proprio perché le innovazioni contenute nella L. n. 38 del 2006, art. 8, comma 3 hanno inteso modificare il precedente assetto riguardante il divieto di applicazione di pene accessorie in presenza di una pena principale contenuta nei limiti dei due anni per una determinata tipologia di reati anche nei casi di sospensione condizionale (impossibile invece laddove la pena concordata dovesse superare tale limite): infatti secondo la tesi difensiva prospettata nel ricorso, le pene accessorie non avrebbero dovuto trovare applicazione in quanto all'imputato era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale: ma la previsione dell'estensione delle pene accessorie anche nei casi di patteggiamento ordinario è cosa ontologicamente diversa dal divieto di applicazione delle medesime pene in caso di sospensione condizionale della pena principale.
È insito nel sistema, infatti, che la sospensione condizionale si estenda alle pene accessorie ex lege ai sensi dell'art. 166 c.p., comma 1, con la conseguenza che - come correttamente osservato dal
P.G. requirente - si profila la superfluità di qualsiasi statuizione specifica sul punto da parte del GIP, tanto più che la pena principale era comunque circoscritta ad anni due (Cass. Sez. 3A 28.10.2009 n. 763, T., Rv. 245898). È dunque infondata, anche la seconda censura formulata dal ricorrente, legata alla mancata pronuncia da parte del GIP del beneficio della sospensione condizionale anche alle pene accessorie. Il ricorso va, pertanto, rigettato: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2012