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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/12/2024, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONE
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. R.G. 1840/2024 avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio, su ricorso depositato in data 24.10.2024,
congiuntamente da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1
Via Regione Marche n. 13/S, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mauro Domenici, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Lucca alla via Pietro Paolini n. 180;
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Terme (PT) alla via Montebello n. 33, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michela Gelli, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Pistoia alla Via dello Stadio n. 2/D;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 24.10.2024, e Parte_1
hanno chiesto l'adozione di provvedimenti concernenti Controparte_1
l'affidamento ed il mantenimento del figlio (nato il [...]), nato Per_1
dalla loro relazione more uxorio, ormai cessata, in conformità alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1) il figlio sarà affidato ad entrambi genitori (c.d. affidamento Persona_2
condiviso) con collocamento prevalente presso la residenza della madre, SI in Montecatini Terme (PT), Via Montebello n.33 Controparte_1
(abitazione di proprietà dei nonni materni). La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
2) il signor si obbliga a corrispondere alla SI Parte_1 CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di € 300,00 (euro
[...]
trecento/00) mensili a titolo di mantenimento ordinario del figlio R_
, oltre rivalutazione ISTAT annuale al 75%, mediante bonifico
[...]
bancario alle seguenti coordinate bancarie intestate alla madre: iban
[...], a far data dall'agosto 2024;
3) il signor si obbliga a corrispondere sempre con le suddette Parte_1
modalità di pagamento di cui al punto 2) alla SI gli Controparte_1
importi arretrati a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore Per_1 pari a complessivi € 500,00 di cui € 300,00 per il mese di agosto 2024, €
100,00 ad integrazione di quanto già corrisposto (€. 200,00) per il mese di settembre 2024 ed € 100,00 ad integrazione di quanto già corrisposto (€.
200,00) per il mese di ottobre 2024. Con il pagamento del predetto importo la SI dichiara di non aver più nulla a pretendere dal Controparte_1
signor a titolo di mantenimento ordinario per tutti i mesi Parte_1
precedenti;
4) i ricorrenti concordano espressamente che l'assegno unico attualmente pari ad €.320,00- a favore del figlio minore verrà percepito in via esclusiva
2 (100%) dalla madre SI con rinuncia alla propria Controparte_1
quota da parte del signor;
Parte_1
6) per quanto riguarda le spese straordinarie i ricorrenti concordano che la relativa decisione dovrà essere presa congiuntamente nei limiti e con le modalità di cui al Protocollo del 01.10.2018 vigente nel Tribunale di Pistoia che si intende conosciuto e integralmente riportato, la cui copia è stata consegnata ai genitori.
A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto, le spese straordinarie del figlio minore sono così ripartite: il 70% a carico del Per_1
signor e il 30% a carico della SI Parte_1 Controparte_1 finché quest'ultima non troverà un'occupazione lavorativa (anche part-time ed a tempo determinato) e, comunque, non oltre il 30.6.2027.
La SI , in caso di reperimento dell'occupazione lavorativa si CP_1
obbliga, pertanto, a comunicarlo immediatamente al signor . Parte_1
I ricorrenti, infine, concordano espressamente che dal 1.07.2027, a prescindere dall'occupazione lavorativa della le spese CP_1
straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità sopra ampiamente indicate.
I ricorrenti espressamente concordano, con la sottoscrizione del presente ricorso, che verrà iscritto all'asilo nido per l'anno scolastico 2025- Per_1
2026 (in sostanza: inizio iscrizione settembre 2025) ma, che potrà essere valutata anche un'iscrizione anticipata rispetto al suddetto termine in caso di esigenze della madre previamente comunicate al padre.
I ricorrenti espressamente concordano che l'eventuale introduzione di una baby-sitter per il figlio dovrà essere espressamente concordata tra gli Per_1
stessi; in ogni caso dovranno essere preferite eventuali alternative gratuite
(ad esempio nonni e/o persone di famiglia) e comunque l'eventuale ausilio di una baby-sitter è da intendersi come alternativo rispetto all'iscrizione all'asilo nido;
5) per quanto riguarda il diritto di visita del padre, i ricorrenti concordano espressamente quanto segue:
a) fino ad 1 anno di età del bambino: il signor potrà far visita Parte_1
al figlio presso l'abitazione della madre alla presenza della stessa o di persona da lei delegata, a seconda dei turni di lavoro del signor il Pt_1
3 mercoledì pomeriggio (dalle ore 17 alle ore 19) o il mercoledì mattina (dalle ore 9 alle ore 11) di ogni settimana;
qualora il mercoledì mattina Per_1
fosse impegnato con l'asilo nido i genitori individueranno un altro pomeriggio per la visita del padre;
inoltre ogni settimana il signor potrà far visita Pt_1
al figlio presso l'abitazione della madre alla presenza della stessa o di persona da lei delegata il sabato pomeriggio (dalle ore 17 alle ore 19) per una settimana ed il sabato mattina (dalle ore 9 alle ore 11) oppure, la domenica mattina (dalle ore 9 alle ore 11) o pomeriggio (dalle ore 17 alle ore
19), per la settimana successiva;
b) dal compimento del primo anno fino al terzo anno di età del bambino: : il signor potrà far visita al figlio presso l'abitazione della madre senza la Pt_1
presenza della stessa o di persona da lei delegata, a seconda dei turni di lavoro del signor il mercoledì pomeriggio (dalle ore 17 alle ore 19) o Pt_1
il mercoledì mattina (dalle ore 9 alle ore 11) di ogni settimana con possibilità di portare fuori dall'abitazione della madre il bambino (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per mangiare un gelato, per andare al parco giochi, per andare a un compleanno ecc....) per poi farvi rientro;
qualora il mercoledì mattina Bryan fosse impegnato con l'asilo nido i genitori individueranno un altro pomeriggio per la visita del padre;
inoltre ogni settimana il signor potrà far visita al figlio presso l'abitazione della Pt_1
madre senza la presenza della stessa o di persona da lei delegata il sabato pomeriggio (dalle ore 17 alle ore 19) per una settimana ed il sabato mattina
(dalle ore 9 alle ore 11) oppure, la domenica mattina (dalle ore 9 alle ore 11)
o pomeriggio (dalle ore 17 alle ore 19), per la settimana successiva, sempre con la possibilità di poter portare fiori dall'abitazione della madre il bambino per poi farvi rientro;
c) dal compimento del terzo anno di età di : il signor potrà far Per_1 Pt_1
visita al figlio presso l'abitazione della madre senza la presenza della stessa o di persona da lei delegata, a seconda dei turni di lavoro del signor il Pt_1
mercoledì pomeriggio (dalle ore 17 alle ore 19) o il mercoledì mattina (dalle ore 9 alle ore 11) di ogni settimana con possibilità di portare fuori dall'abitazione della madre il bambino (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per mangiare un gelato, per andare al parco giochi, per andare a un compleanno ecc...) per poi farvi rientro;
qualora il mercoledì mattina
4 fosse impegnato con la scuola materna i genitori individueranno un Per_1
altro pomeriggio per la visita del padre;
inoltre ogni settimana il signor potrà prendere il bambino portarlo presso la propria abitazione e farlo Pt_1
pernottare con lui presso la propria abitazione per una settimana dal sabato pomeriggio (dalle ore 17,00) alla domenica pomeriggio (alle ore 15,00) e per la settimana successiva dal venerdì pomeriggio (dalle ore 17,00) al sabato pomeriggio (alle ore 15,00). Inoltre, fino al terzo Anno di età: il signor Pt_1
potrà far sempre visita al bambino presso l'abitazione della madre nei giorni festivi 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e Pasquetta, mentre dal terzo anno di età i genitori trascorreranno con il figlio alternativamente di anno in anno le principali festività, ovvero il 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e Pasquetta.
Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore due Per_1
settimane di vacanza, anche consecutive, da decidersi entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno.
I ricorrenti concordano che per le vacanze estive del 2027 (primo anno di vacanze con il padre) il bambino trascorrerà detto periodo in Toscana.
Successivamente a tale anno i genitori si confronteranno sui luoghi di vacanza a seconda delle esigenze e nell'interesse del bambino.
Inoltre, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, i ricorrenti concordano espressamente che la nonna paterna, SI , ha Persona_3
diritto di accompagnare il figlio, signor , il sabato pomeriggio Parte_1
(o in alternativa il sabato mattina, o domenica mattina o pomeriggio) ogni 15 giorni.
6) Spese legali compensate”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dalle parti in data 12.11.2024, con le quale esse hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ed acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole.
Il Collegio ritiene conforme rispetto all'interesse del minore il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, considerando che l'art. 337 ter
5 c.c. prevede tale modalità di affidamento come quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psicofisico dei figli.
Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso.
Nulla osta al collocamento prevalente del figlio presso la madre.
Altresì conforme all'interesse del minore, considerate la sua tenera età, appare il regime di frequentazioni dello stesso con i genitori concordato dalle parti.
In relazione alle domande di contenuto economico, il Collegio ritiene congrua la misura del contributo paterno pari ad € 300,00 per il mantenimento del figlio, in considerazione delle condizioni economiche e reddituali dei genitori
(come risultanti dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso introduttivo) e tenuto conto delle esigenze economiche del figlio, rapportate alla sua età ed al tenore di vita che i redditi dei genitori gli possono garantire, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti dalle parti, nonché della percezione integrale dell'Assegno Unico Familiare da parte della sig.ra CP_1
Equa è la previsione della ripartizione delle spese straordinarie necessarie per il figlio concordate tra le parti, suddivise al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre fino al 30.6.2027, data a decorrere dalla quale saranno al
50% ciascuno.
3. Nulla deve disporsi sulle spese di lite, avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
6 1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1
congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, oltre alla modifica della residenza abituale - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, con collocamento prevalente del figlio presso la madre;
2) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, le frequentazioni del minore con i genitori si svolgano secondo le modalità e nei tempi previsti al punto 5 dell'accordo raggiunto dalle parti, trascritto nella parte motiva del presente provvedimento;
3) determina in € 300,00 ciascuno il contributo mensile dovuto da Pt_1
per il mantenimento del figlio, da corrispondere entro il 10 di ogni mese
[...]
a contributo rivalutabile annualmente secondo i Controparte_1
parametri ISTAT;
4) determina che l'Assegno Unico Familiare per il figlio venga percepito interamente da;
Controparte_1
5) prende atto di ogni ulteriore condizione di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
6) nulla sulle spese di lite.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2024.
Il Giudice Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONE
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. R.G. 1840/2024 avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio, su ricorso depositato in data 24.10.2024,
congiuntamente da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1
Via Regione Marche n. 13/S, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mauro Domenici, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Lucca alla via Pietro Paolini n. 180;
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Terme (PT) alla via Montebello n. 33, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michela Gelli, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Pistoia alla Via dello Stadio n. 2/D;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 24.10.2024, e Parte_1
hanno chiesto l'adozione di provvedimenti concernenti Controparte_1
l'affidamento ed il mantenimento del figlio (nato il [...]), nato Per_1
dalla loro relazione more uxorio, ormai cessata, in conformità alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1) il figlio sarà affidato ad entrambi genitori (c.d. affidamento Persona_2
condiviso) con collocamento prevalente presso la residenza della madre, SI in Montecatini Terme (PT), Via Montebello n.33 Controparte_1
(abitazione di proprietà dei nonni materni). La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
2) il signor si obbliga a corrispondere alla SI Parte_1 CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di € 300,00 (euro
[...]
trecento/00) mensili a titolo di mantenimento ordinario del figlio R_
, oltre rivalutazione ISTAT annuale al 75%, mediante bonifico
[...]
bancario alle seguenti coordinate bancarie intestate alla madre: iban
[...], a far data dall'agosto 2024;
3) il signor si obbliga a corrispondere sempre con le suddette Parte_1
modalità di pagamento di cui al punto 2) alla SI gli Controparte_1
importi arretrati a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore Per_1 pari a complessivi € 500,00 di cui € 300,00 per il mese di agosto 2024, €
100,00 ad integrazione di quanto già corrisposto (€. 200,00) per il mese di settembre 2024 ed € 100,00 ad integrazione di quanto già corrisposto (€.
200,00) per il mese di ottobre 2024. Con il pagamento del predetto importo la SI dichiara di non aver più nulla a pretendere dal Controparte_1
signor a titolo di mantenimento ordinario per tutti i mesi Parte_1
precedenti;
4) i ricorrenti concordano espressamente che l'assegno unico attualmente pari ad €.320,00- a favore del figlio minore verrà percepito in via esclusiva
2 (100%) dalla madre SI con rinuncia alla propria Controparte_1
quota da parte del signor;
Parte_1
6) per quanto riguarda le spese straordinarie i ricorrenti concordano che la relativa decisione dovrà essere presa congiuntamente nei limiti e con le modalità di cui al Protocollo del 01.10.2018 vigente nel Tribunale di Pistoia che si intende conosciuto e integralmente riportato, la cui copia è stata consegnata ai genitori.
A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto, le spese straordinarie del figlio minore sono così ripartite: il 70% a carico del Per_1
signor e il 30% a carico della SI Parte_1 Controparte_1 finché quest'ultima non troverà un'occupazione lavorativa (anche part-time ed a tempo determinato) e, comunque, non oltre il 30.6.2027.
La SI , in caso di reperimento dell'occupazione lavorativa si CP_1
obbliga, pertanto, a comunicarlo immediatamente al signor . Parte_1
I ricorrenti, infine, concordano espressamente che dal 1.07.2027, a prescindere dall'occupazione lavorativa della le spese CP_1
straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità sopra ampiamente indicate.
I ricorrenti espressamente concordano, con la sottoscrizione del presente ricorso, che verrà iscritto all'asilo nido per l'anno scolastico 2025- Per_1
2026 (in sostanza: inizio iscrizione settembre 2025) ma, che potrà essere valutata anche un'iscrizione anticipata rispetto al suddetto termine in caso di esigenze della madre previamente comunicate al padre.
I ricorrenti espressamente concordano che l'eventuale introduzione di una baby-sitter per il figlio dovrà essere espressamente concordata tra gli Per_1
stessi; in ogni caso dovranno essere preferite eventuali alternative gratuite
(ad esempio nonni e/o persone di famiglia) e comunque l'eventuale ausilio di una baby-sitter è da intendersi come alternativo rispetto all'iscrizione all'asilo nido;
5) per quanto riguarda il diritto di visita del padre, i ricorrenti concordano espressamente quanto segue:
a) fino ad 1 anno di età del bambino: il signor potrà far visita Parte_1
al figlio presso l'abitazione della madre alla presenza della stessa o di persona da lei delegata, a seconda dei turni di lavoro del signor il Pt_1
3 mercoledì pomeriggio (dalle ore 17 alle ore 19) o il mercoledì mattina (dalle ore 9 alle ore 11) di ogni settimana;
qualora il mercoledì mattina Per_1
fosse impegnato con l'asilo nido i genitori individueranno un altro pomeriggio per la visita del padre;
inoltre ogni settimana il signor potrà far visita Pt_1
al figlio presso l'abitazione della madre alla presenza della stessa o di persona da lei delegata il sabato pomeriggio (dalle ore 17 alle ore 19) per una settimana ed il sabato mattina (dalle ore 9 alle ore 11) oppure, la domenica mattina (dalle ore 9 alle ore 11) o pomeriggio (dalle ore 17 alle ore
19), per la settimana successiva;
b) dal compimento del primo anno fino al terzo anno di età del bambino: : il signor potrà far visita al figlio presso l'abitazione della madre senza la Pt_1
presenza della stessa o di persona da lei delegata, a seconda dei turni di lavoro del signor il mercoledì pomeriggio (dalle ore 17 alle ore 19) o Pt_1
il mercoledì mattina (dalle ore 9 alle ore 11) di ogni settimana con possibilità di portare fuori dall'abitazione della madre il bambino (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per mangiare un gelato, per andare al parco giochi, per andare a un compleanno ecc....) per poi farvi rientro;
qualora il mercoledì mattina Bryan fosse impegnato con l'asilo nido i genitori individueranno un altro pomeriggio per la visita del padre;
inoltre ogni settimana il signor potrà far visita al figlio presso l'abitazione della Pt_1
madre senza la presenza della stessa o di persona da lei delegata il sabato pomeriggio (dalle ore 17 alle ore 19) per una settimana ed il sabato mattina
(dalle ore 9 alle ore 11) oppure, la domenica mattina (dalle ore 9 alle ore 11)
o pomeriggio (dalle ore 17 alle ore 19), per la settimana successiva, sempre con la possibilità di poter portare fiori dall'abitazione della madre il bambino per poi farvi rientro;
c) dal compimento del terzo anno di età di : il signor potrà far Per_1 Pt_1
visita al figlio presso l'abitazione della madre senza la presenza della stessa o di persona da lei delegata, a seconda dei turni di lavoro del signor il Pt_1
mercoledì pomeriggio (dalle ore 17 alle ore 19) o il mercoledì mattina (dalle ore 9 alle ore 11) di ogni settimana con possibilità di portare fuori dall'abitazione della madre il bambino (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per mangiare un gelato, per andare al parco giochi, per andare a un compleanno ecc...) per poi farvi rientro;
qualora il mercoledì mattina
4 fosse impegnato con la scuola materna i genitori individueranno un Per_1
altro pomeriggio per la visita del padre;
inoltre ogni settimana il signor potrà prendere il bambino portarlo presso la propria abitazione e farlo Pt_1
pernottare con lui presso la propria abitazione per una settimana dal sabato pomeriggio (dalle ore 17,00) alla domenica pomeriggio (alle ore 15,00) e per la settimana successiva dal venerdì pomeriggio (dalle ore 17,00) al sabato pomeriggio (alle ore 15,00). Inoltre, fino al terzo Anno di età: il signor Pt_1
potrà far sempre visita al bambino presso l'abitazione della madre nei giorni festivi 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e Pasquetta, mentre dal terzo anno di età i genitori trascorreranno con il figlio alternativamente di anno in anno le principali festività, ovvero il 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e Pasquetta.
Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore due Per_1
settimane di vacanza, anche consecutive, da decidersi entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno.
I ricorrenti concordano che per le vacanze estive del 2027 (primo anno di vacanze con il padre) il bambino trascorrerà detto periodo in Toscana.
Successivamente a tale anno i genitori si confronteranno sui luoghi di vacanza a seconda delle esigenze e nell'interesse del bambino.
Inoltre, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, i ricorrenti concordano espressamente che la nonna paterna, SI , ha Persona_3
diritto di accompagnare il figlio, signor , il sabato pomeriggio Parte_1
(o in alternativa il sabato mattina, o domenica mattina o pomeriggio) ogni 15 giorni.
6) Spese legali compensate”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dalle parti in data 12.11.2024, con le quale esse hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ed acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole.
Il Collegio ritiene conforme rispetto all'interesse del minore il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, considerando che l'art. 337 ter
5 c.c. prevede tale modalità di affidamento come quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psicofisico dei figli.
Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso.
Nulla osta al collocamento prevalente del figlio presso la madre.
Altresì conforme all'interesse del minore, considerate la sua tenera età, appare il regime di frequentazioni dello stesso con i genitori concordato dalle parti.
In relazione alle domande di contenuto economico, il Collegio ritiene congrua la misura del contributo paterno pari ad € 300,00 per il mantenimento del figlio, in considerazione delle condizioni economiche e reddituali dei genitori
(come risultanti dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso introduttivo) e tenuto conto delle esigenze economiche del figlio, rapportate alla sua età ed al tenore di vita che i redditi dei genitori gli possono garantire, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti dalle parti, nonché della percezione integrale dell'Assegno Unico Familiare da parte della sig.ra CP_1
Equa è la previsione della ripartizione delle spese straordinarie necessarie per il figlio concordate tra le parti, suddivise al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre fino al 30.6.2027, data a decorrere dalla quale saranno al
50% ciascuno.
3. Nulla deve disporsi sulle spese di lite, avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
6 1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1
congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, oltre alla modifica della residenza abituale - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, con collocamento prevalente del figlio presso la madre;
2) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, le frequentazioni del minore con i genitori si svolgano secondo le modalità e nei tempi previsti al punto 5 dell'accordo raggiunto dalle parti, trascritto nella parte motiva del presente provvedimento;
3) determina in € 300,00 ciascuno il contributo mensile dovuto da Pt_1
per il mantenimento del figlio, da corrispondere entro il 10 di ogni mese
[...]
a contributo rivalutabile annualmente secondo i Controparte_1
parametri ISTAT;
4) determina che l'Assegno Unico Familiare per il figlio venga percepito interamente da;
Controparte_1
5) prende atto di ogni ulteriore condizione di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
6) nulla sulle spese di lite.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2024.
Il Giudice Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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