Decreto 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Civile per i Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente relatore dott. Luisa Poppi Consigliere
dott. Annarita Donofrio Consigliere
dott. Francesca Primi Consigliere onorario dott. Fabio Gambetti Consigliere onorario ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. r. g. v. g. 976/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. Cristina Gasparini Parte_1
Contro
, rappresentato dal curatore speciale Avv. Elena Merlini Controparte_1
con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 marzo 2025;
Rilevato che ha proposto reclamo avverso il decreto provvisorio Parte_1
pronunciato dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, in data 4 novembre
2024, nell'ambito del procedimento n.38/2021, avente ad oggetto l'accertamento dello stato di adottabilità del minore;
Controparte_1
che il curatore speciale di non risulta costituito in Controparte_1
giudizio;
Giudice di prime cure aveva revocato il provvedimento provvisorio in questa sede reclamato e ha rinunciato agli atti del giudizio di impugnazione;
che il PROCURATORE GENERALE ha invocato pronuncia di inammissibilità del reclamo;
Rilevato che la rinuncia agli atti della reclamante deve considerarsi priva di effetto,
versandosi in ipotesi di procedimento in ordine alla cui prosecuzione la parte non può
disporre;
che l'intervenuta revoca, ad opera del primo Giudice, del provvedimento impugnato comporta, tuttavia, che il reclamo di debba essere dichiarato Parte_1
inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo quest'ultima trarre dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione utilità ulteriori rispetto a quelle conseguite con la revoca del decreto provvisorio suddetto;
che la regolamentazione delle spese della presente fase va rinviata al provvedimento che definirà il giudizio principale, pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni;
che depone per tale conclusione il carattere interinale del presente procedimento di reclamo e l'inapplicabilità dell'art. 473 bis. 24 comma 4 c. p. c., posto che il procedimento principale è iniziato in data antecedente al 28 febbraio 2023;
PQM
Dichiara inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il reclamo di Pt_1
;
[...]
Dichiara non luogo a provvedere sulle spese della presente fase.
Pag. 2 di 3 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Minorenni il 28 marzo
2025
Il Presidente estensore
Rosario Lionello Rossino
Pag. 3 di 3