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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/11/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Gianmichele Marcelli Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 178/2023 del ruolo generale e promossa
DA
nata in [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Civitanova Marche, via Zavatti 8 presso lo studio dell'avv. Mario Perugini, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Sante Monti, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), a mezzo Controparte_1 P.IVA_1
della mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
pagina 1 di 8 (c.f./p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, come da mandato in calce alla P.IVA_2
comparsa di costituzione;
nato a [...] il [...] (c.f. ), quale Controparte_3 C.F._2
erede di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 06/04/2020 Persona_1
(c.f. ), contumace;
C.F._3
- appellati-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 99 del 31/1-1/2/2023 pronunciata dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, in totale riforma della decisione appellata:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, che la Sig.ra nulla deve a Parte_1
per mezzo della sua mandataria e, per essa la per Controparte_1 CP_4 Controparte_5
essere la fideiussione azionata inesistente, nulla e/o inefficace e/o annullabile per dolo e/o errore essenziale.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado, oltre rimborso forfettario, IVA
e CAP come per legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari
Per Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni di Controparte_1
cui in narrativa,
- in via principale e nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa,
rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza n. 99/2023 del 1/02/2023 emessa dal Tribunale di
Macerata, nella persona del Giudice Quirino Caturano, a conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. R.g. 86/2020;
- e, per l'effetto, accertare l'esistenza, efficacia ed effettività della fideiussione azionata, condannando parte appellante al pagamento immediato, in favore di della somma complessiva di Controparte_1
pagina 2 di 8 € 390.000,00, oltre interessi contrattuali e di mora dal 07/02/2017 sino all'effettivo soddisfo, come da
Decreto Ingiuntivo definitivamente esecutivo n. 1141/2019 del 28/10/2019, o di quella ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio di appello;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Macerata ha rigettato l'opposizione proposta da Per_1
e al DI n. 1141/2019, emesso nei loro confronti quali fideiubenti di
[...] Parte_1
e in favore di con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della Controparte_3 Controparte_1
complessiva somma di € 390.000,00, oltre interessi di mora, quale residuo debito derivante da quattro mutui ipotecari (del 27/2/2009 di originari € 300.000,00, del 27/2/2009 di originari € 800.000,00, del
24/11/2010 di originari € 70.000,00 e del 25/5/2011 di originari € 700.000,00) concessi da
[...]
al debitore principale. CP_6
In particolare, il Tribunale:
dopo aver rilevato che parti opponenti avevano allegato la loro qualità di consumatrici, ha rilevato che le stesse, nel dedurre l'inconsapevole sottoscrizione delle prestate garanzie, non avevano mai invocato l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 48 ss. Codice del consumo, non avevano mai esercitato il diritto di recesso e non avevano neppure “chiarito il momento a partire dal quale esse avrebbero avuto
(tardiva) contezza di aver prestato consenso alla assunzione di un impegno fideiussorio (se non nel
gennaio 2020, cui risale la denuncia alla autorità competente), rispetto ad un contratto sottoscritto in
data 13 ottobre 2011”, sicché ha escluso “applicabilità della disciplina surriferita e comunque del
rimedio (neppure evocato) da questa previsto”;
ha rigettato la domanda di annullamento del contratto per dolo, rilevando che “dalla documentazione
prodotta, affiora che, lungi dall'aver passivamente recepito l'invito della azienda di credito a
sottoscrivere documenti che le sarebbero stati sottoposti nei giorni a seguire, la coniuge del debitore
principale (la quale peraltro deve ritenersi edotta delle esposizioni debitorie facenti capo al marito), pagina 3 di 8 avena notiziato quest'ultimo della richiesta della banca di sottoscrizione del contratto. Ciò che lascia
affiorare un atteggiamento guardingo della (e perciò della stessa che ad essa si Pt_1 Per_1
accompagnava e anche nell'interesse della quale la prima si preoccupava), la cui ragione d'essere non
si giustifica se non nella prospettiva di chi è consapevole del tipo di impegno chiamato a sottoscrivere”
ed ancora che “non si è dimostrato né si è offerto di dimostrare, pur in presenza di un rapporto di
conto corrente direttamente intrattenuto dalla con la banca, che le sottoscrizioni raccolte Pt_1
nelle denunciate modalità fossero riferibili al diverso rapporto di fideiussione e non all'altro”;
ha aggiunto che “nelle mail versate, il mittente non rende edotta la controparte della incapacità delle
congiunte di comprendere il senso dell'impegno (del resto, si ripete, si trattava di cogliere il senso
dell'impegno tipico del fideiussore, ben visibile dalla stampigliatura che vi campeggia in forme
maiuscolate e sottolineate: “FIDEIUSSIONE GENERICA LIMITATA”, ossia di chi garantisce una
obbligazione altrui); piuttosto, egli, relativamente alla madre, manifestava la impossibilità di questa di
deambulare, non pure un indebolimento cognitivo (allegato solo nella presente sede)”, e che anche a voler “in tesi escludere la piena comprensione dell'atto sottoscritto,
va comunque ascritto alle opponenti un comportamento non improntato a diligenza”;
ha quindi escluso che parti opponenti avessero fornito la prova della propria incolpevole ignoranza e di una “macchinazione” nella condotta tenuta dalla Banca;
ha rigettato la domanda di annullamento del contratto di garanzia per errore difettando “il carattere
della riconoscibilità da parte della banca”;
ha rigettato l'eccezione ex art. 1322 c.c. “in quanto i garanti non erano in grado di fornire alcuna
garanzia aggiuntiva personale alla banca, in aggiunta a quella reale ipotecaria iscritta sui beni del
debitore principale” in quanto “con la (duplice) fideiussione, il creditore viene a contare, oltre che su
quella del debitore principale, anche sulla garanzia patrimoniale generica (costituita, ex art. 2740 c.c.,
da tutti i beni anche futuri) facenti parte del patrimonio del fideiubente”;
pagina 4 di 8 ha escluso la natura vessatoria delle clausole di cui agli artt. 5 e 6 “per violazione della disciplina in
materia di tutela dei consumatori”, in quanto si tratterebbe “di deduzione affatto generica”;
ha infine ritenuto che la nullità delle predette clausole non comportasse la nullità dell'intera garanzia in quanto anche a fronte della loro esclusione il creditore non perdeva l'interesse alla garanzia;
ha quindi rigettato integralmente l'opposizione condannando le opponenti al rimborso in favore della società cessionaria delle spese di lite.
ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità del capo di sentenza Parte_1
che ha rigettato la domanda di annullamento per dolo ovvero per errore della prestata fideiussione;
2)
erroneità del capo di sentenza che ha rigettato la domanda di accertamento della nullità della garanzia per violazione dell'art. 1322 c.c.; 3) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità
della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ed ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di decadenza tempestivamente proposta. Ha quindi concluso come in epigrafe.
, quale erede di (deceduta nel corso del giudizio di primo grado), Controparte_3 Persona_1
ritualmente citato, è rimasto contumace.
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_1
In ossequio al principio di liquidità della decisione deve essere innanzitutto esaminato il terzo motivo di impugnazione, che, per la sua fondatezza, comporta l'accoglimento dell'appello e l'assorbimento di ogni altra questione.
In punto di fatto non è in contestazione la circostanza che l'odierna appellante al momento della sottoscrizione della garanzia azionata in via monitoria rivestisse la qualità di consumatrice. Detta
qualità deve essere vieppiù ribadita alla luce della circostanza che tutti i contratti di mutuo dedotti in giudizio (nelle premesse o nell'allegato contratto di mutuo condizionato) indicano espressamente che il mutuatario ( ) riveste la qualità di consumatore. Controparte_3
pagina 5 di 8 Ciò posto è appena il caso di osservare che il contratto di garanzia per cui è causa, da un lato, non contiene una espressa clausola di deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. e, dall'altro, all'art. 13
delle condizioni generali prevede testualmente:
Orbene, non avendo la società cessionaria fornito alcuna prova dell'esistenza di uno specifico e diverso accordo con l'appellante, che prevedesse l'applicazione del ricordato art. 6 comma 1 (pagamento a semplice richiesta scritta), non può in questa sede farsi applicazione del consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 835 del 13/1/2025), per cui “in
tema di fideiussione … nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a
semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento,
anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale”, in quanto “ove
le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio
pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi
riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine
semestrale indicato dalla predetta disposizione”.
La Banca mutuante ovvero la società cessionaria era quindi onerata di proporre azione giudiziaria per il recupero del credito in ossequio al principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità per cui il termine "istanza" contenuto nel primo comma dell'art. 1957 c.c. “si riferisce ai
vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che
possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla
loro idoneità a sortire il risultato sperato” (cfr. per tutte Cass. sent. n. 1724 del 29/01/2016).
Nella specie detto termine non risulta essere stato rispettato. pagina 6 di 8 Ed infatti, tenuto conto del fatto che il dies a quo di decorrenza di detto termine deve essere individuato non nella scadenza delle singole rate rimaste insolute, ma nel momento in cui i finanziamenti sono stati risolti e gli obbligati sono stati messi in mora nel pagamento dell'intera esposizione debitoria (cfr.
Cass. sent. n. 2301 del 06/02/2004; n. 17798 del 30/08/2011; n. 4232 del 10/02/2023), data che deve essere individuata, al più tardi, nel 15/2/2017 (data di ricezione della raccomandata di revoca e messa in mora della odierna appellante sub doc. 17 nel fascicolo dell'appellata), l'impugnato DI è stato emesso nei confronti delle sole garanti in data 27/10/2019 e a loro notificato il successivo 3/12/2019.
Pertanto, non avendo l'appellata società cessionaria provato di avere agito nel termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. nei confronti degli obbligati in solido (nessuna azione risulta allegata e provata nei confronti del debitore principale), il credito azionato deve essere dichiarato estinto per intervenuta decadenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore
(con esclusione quanto al presente grado della fase trattazione/istruttoria in quanto non svolta), nonché
distratte in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 99 del 31/1-1/2/2023 pronunciata dal Tribunale di Macerata, così decide nel contraddittorio delle parti:
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata revoca nei confronti di il DI n. 1141/2019 e rigetta la domanda proposta nei suoi confronti da Parte_1 CP_1
[...]
condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, liquidate nella Controparte_1 Parte_1
misura di € 11.907,00, di cui € 607,00 per esborsi, quanto al primo grado e di € 11.821,00, di cui €
pagina 7 di 8 1.821,00 per esborsi, quanto al secondo grado, oltre per entrambi i gradi spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione di rito.
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/11/2025
Il Presidente dr. Gianmicele Marcelli Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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