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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3111/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3111/2023 R.Gen.Aff.Cont. vertente: TRA
– Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e Controparte_1 coordinamento di “Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.” – con sede legale in Roma (RM), 00161 Piazza della Croce Rossa n. 1, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. coincidente P.IVA_1 con Codice Fiscale e Partita I.V.A., iscritta al R.E.A. presso la medesima C.C.I.A.A. di Roma al n. in persona dell'institore e legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore Avvocato Domenico GALLI, in virtù dei poteri a lui conferiti con procura ricevuta dal Notaio di Roma in Persona_1 data 25 maggio 2015, Rep. N. 80877/21501, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma costituente parte integrante e sostanziale dell'atto di appello, dall'Avvocato Gennaro VOLPE (Codice Fiscale:
,) ed elettivamente domiciliata in Aversa (CE), 81043 CodiceFiscale_1
Via Giotto n. 87, presso lo studio dell'Avvocato Pietro MARTINO, nonché con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE CONTRO
C.F.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Romano Ciccone, C.F.: , presso il cui studio elettivamente domicilia in CodiceFiscale_2
Salerno, alla Via Corso Garibaldi,16, giusta procura in calce l'atto di costituzione APPELLATO E
( ), rappresentato e difeso Controparte_3 CodiceFiscale_3 dall'Avvocato Ferdinando D'AMBROSIO ed elettivamente domiciliato presso n. 3111/2023 r.g.a.c. Pagina 1 di 10 N. 3111/2023 R.G.A.C.
lo studio di detto Avvocato in Santa Maria Capua Vetere (CE), Traversa Mario Fiore n. 13;
-Appellato contumace-
AVVERSO La sentenza n. 1709/2022 resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, dott. Salvatore Carro in data 20.06.22, depositata in Cancelleria in data 24.08.2022, mai notificata al domicilio eletto dalla società appellante, in virtù della quale è stato deciso il giudizio R.G. n. 5321/2021, incardinato dal sig. CP_3 contro e .
[...] Controparte_1 Controparte_4
******* MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di citazione notificato in data 24.02.23 alle parti appellate, CP_1
ha proposto appello avverso la sentenza n.1709/2022 del Giudice di Pace
[...] di Frattamaggiore, dott. Salvatore Carro, resa in data 20.06.22, depositata in Cancelleria in data 24.08.2022, con cui, in accoglimento della domanda proposta da , era stata annullata la pretesa di cui alla cartella Controparte_3 esattoriale n. 07120140030809570 dell'importo di Euro 169,81, quale credito vantato da per la mancata regolarizzazione dell'ordinanza CP_1 ingiunzione TACA26552/2006 del 12 ottobre 2010, emanata in ragione del mancato pagamento da parte del del verbale di accertamento n. CP_3
108/857560, elevato in data 4 dicembre 2005, a bordo del treno n. ICP543, per la violazione dell'art. 23 del D.P.R. 753/1980. L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non si è pronunciata sulla domanda riconvenzionale trasversale di nei CP_1 confronti di Segnatamente, quale unico Controparte_2 motivo di appello lamentava il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale “trasversale” proposta da nei confronti dell' CP_1 CP_5
n. 3111/2023 r.g.a.c. Pagina 2 di 10 N. 3111/2023 R.G.A.C.
Contestava che il Giudice di primo grado fosse incorso nell'evidente vizio di omessa pronuncia, per non essersi pronunciato in merito alla domanda riconvenzionale trasversale promossa da nei confronti dell' CP_1 CP_5 che, in caso di accoglimento dell'opposizione per responsabilità ascrivibile al solo Agente della Riscossione, chiedeva che quest'ultimo venisse condannato a rifonderle tutte le somme iscritte a ruolo nei confronti del Sig. CP_3
Rivendicava di aver dimostrato di aver diligentemente adempiuto a
[...] tutte le attività di propria competenza e che, per l'effetto, l'avvenuto annullamento della cartella opposta dal Sig. non fosse ascrivibile, in CP_3 alcun modo, alla sua sfera di responsabilità. Prescindendo dai presunti vizi di forma e di notifica della cartella esattoriale 07120140030809570 sottesa all'opposto estratto di ruolo, dedotti dall'appellato con l'atto CP_3 introduttivo del giudizio di prime cure, sui quali riteneva chiamata a rispondere l' rilevava aver il posto a Controparte_2 CP_3 fondamento della sua opposizione anche la presunta mancata notifica degli atti ad essa precedenti e sottesi da cui derivata la ritenuta prescrizione del diritto di credito vantato da e posto in riscossione dall' CP_1 CP_2
Al riguardo, l'appellante rivendicava la piena correttezza e regolarità
[...] della procedura sanzionatoria che aveva preceduto l'emissione della cartella n. 07120140030809570, precisando che il fosse a conoscenza Controparte_3 della propria esposizione nei confronti di , dal momento che, in CP_1 maniera del tutto arbitraria, si era sottratto al pagamento della sanzione elevatagli a bordo del convoglio ferroviario sul quale viaggiava, treno n. ICP543, il giorno 4 dicembre 2005, quando, tra le stazioni di Formia e Minturno, all'atto delle operazioni di controllo, il accertava che il Parte_1 viaggiatore risultava sprovvisto di titolo di viaggio. Conseguentemente, dopo essere stato identificato mediante Carta d'Identità n. rilasciata dal Numero_1
Comune di Frattaminore in data 6 settembre 2004, veniva elevato a carico del verbale n. 108/857560, di accertamento della violazione dell'art. 23 CP_3 del DPR 753/1980, dell'importo di euro 45,20 (quarantacinque e venti centesimi). Contestata l'infrazione al contravventore, questi, sottoscriveva il verbale e gli veniva consegnata una copia, pertanto si rendeva notificato brevi manu. Successivamente, con lettera spedita in data 25 gennaio 2006, consegnato nelle mani del la invitava bonariamente CP_3 CP_1
l'attore al pagamento del verbale de quo, il quale deliberatamente decideva di non provvedere al pagamento dovuto. Pertanto, in ragione della persistente inadempienza e della mancanza di ogni osservazione a riguardo nel termine previsto dall'art. 80 comma 2 D.P.R. 753/1980, spediva Controparte_1 all'appellato in data 30 ottobre 2010 –entro il termine quinquennale stabilito sia dall'art. 87, ultimo comma, D.P.R. 753/1980 nonché art. 28 L. 689/1981 – ordinanza ingiunzione TACA26552/2006 (ricevuta da in Controparte_3 persona), datata 12 ottobre 2010, dell'importo di Euro 82,65 (ottantadue e sessantacinque centesimi), da pagare nel termine di 30 (trenta) giorni n. 3111/2023 r.g.a.c. Pagina 3 di 10 N. 3111/2023 R.G.A.C.
dall'avvenuta notifica, conformemente al disposto dell'art. 84 D.P.R. 753/1980. Eccepiva che tuttavia non avendo il provveduto al pagamento nei CP_3 termini di detta ordinanza, veniva raggiunto dalla cartella esattoriale n. 07120140030809570. Deduceva l'appellante di aver adeguatamente provato per via documentale che il fosse pienamente cosciente della propria esposizione nei riguardi del CP_3 vettore ferroviario e che lo stesso avesse scientemente deciso di non provvedere all'adempimento della sanzione contestatagli. Pertanto, contestava non veritiera l'affermazione portata dall'atto di citazione versato al Giudice di Pace di Frattamaggiore, secondo cui l'attore sarebbe venuto a conoscenza della propria esposizione debitoria solo mediante rilascio dell'estratto di ruolo da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Ciò premesso, riteneva in ogni caso, efficacemente provata la corretta notifica dell'ordinanza sottesa alla cartella esattoriale richiamata nell'estratto di ruolo contestato. Evidenziava che il Giudice di Prime Cure aveva rilevato come l'ultimo atto interruttivo quello risalente al 2014 posto in essere dall' Controparte_2
successivamente, dunque, alla procedura sanzionatoria attivata –
[...]
e conclusa nel termine di cinque anni dall'accertamento dell'infrazione – dall' appellante. Per l'effetto, contestava aver il Giudice di Prime Cure condannato al pagamento delle spese di giudizio, ove l'Ente riscossore Controparte_1 aveva posto in essere l'ultimo atto interruttivo onde evitare il corso del termine di prescrizione. In sostanza riteneva aver errato il Giudice di Pace di Frattamaggiore dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale spiegata da nei confronti dell' , facendo leva su un principio CP_1 CP_5 giurisprudenziale ampiamente superato, ovvero quello di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12262/2021, che equipara la domanda riconvenzionale trasversale a chiamata in causa del terzo, senza tener in considerazione l'insegnamento più recente della Suprema Corte di Cassazione di cui all'ordinanza n. 9441/2022. Tanto premesso, citava le appellate in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 24 luglio 2023 per sentir : -In via principale, previo accertamento (a) della regolarità e tempestività della procedura sanzionatoria svolta da a carico del Signor e (b) della responsabilità di Controparte_1 Controparte_3 per l'annullamento della cartella esattoriale e (c) della Controparte_2 ritualità ed ammissibilità della domanda riconvenzionale rettamente spiegata da CP_1
– ma ingiustificatamente rimasta senza accoglimento – riformare la sentenza n.
[...]
1709/2022, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore a definizione del Giudizio R.G. n. 5321/2021, così condannando l' al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di Euro 169,81, quale quella iscritta a Controparte_1 ruolo dall' a carico di con la cartella Controparte_2 Controparte_3 esattoriale n. 07120140030809570, cartella formatasi per la mancata regolarizzazione della esposizione debitoria del nei confronti di e per cui il trasgressore CP_3 Controparte_1
n. 3111/2023 r.g.a.c. Pagina 4 di 10 N. 3111/2023 R.G.A.C.
ha ottenuto sgravio, alla luce dell'intervenuta prescrizione del credito concesso in riscossione, per fatto esclusivamente riconducibile all' - Con vittoria di Controparte_2 spese, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre accessori come per legge. Si costituiva in giudizio l' eccependo in via Controparte_6 preliminare ed assorbente, l'inammissibilità del proposto gravame per la inosservanza delle disposizioni di cui all' art. 339, co.3, c.p.c. Nel merito rilevava la congruità dell'iter logico-giuridico della sentenza di primo grado , all'uopo argomentava aver il giudice di prime cure nell'impugnata sentenza, aveva correttamente dichiarato inammissibile la domanda trasversale spiegata da nei confronti della CP_1 Controparte_2
per l'inosservanza delle forme e dei termini di legge, giacché
[...] qualificandosi la domanda trasversale in guisa alla chiamata in causa del terzo, sarebbe stato obbligo della Società conformarsi alle Controparte_1 prescrizioni di cui 269 c.p.c., al fine di garantire l'effettività del contraddittorio nonché l'esercizio di un diritto di difesa tout court al convenuto coevocato. Nella specie eccepiva che l'appellante, omettendo la notifica all
[...] avrebbe compresso i termini di difesa ovvero Controparte_2 precluso una difesa scritta. Pertanto, riteneva giusto aver il Giudice di Pace di Frattamaggiore, concluso per l'inammissibilità della domanda de qua. Dunque, contestava l'appello destituito di ogni fondamento giuridico e da rigettare. Da ultimo opponeva l'infondatezza, anche nel merito, delle doglianze formulate con la presente impugnazione, per la carenza agli atti del giudizio di primo grado di elementi idonei a comprovare l'incontrovertibile ed esclusiva responsabilità dell' Di contro, rilevava Controparte_2 aver concorso alla prescrizione della pretesa creditoria, attivata illo tempore dal concessionario, tanto l'Ente impositore quanto l' . Controparte_7
Concludeva: -In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'appello per i motivi suesposti;
Nel merito: rigettare, in ogni caso, lo spiegato appello per l'infondatezza dei motivi di gravame e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1709/2022, resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, nella persona del Dott. Carro, a conclusione del giudizio recante n.R.G. 5321/2021; - condannare l'appellante alle spese e alle competenze legali del secondo grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., così come per legge, con attribuzione al difensore antistatario. Disposta la trattazione scritta del presente giudizio, secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in L. 27/2020); all'udienza dell'11.9.23 ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio processuale, veniva dichiarata la contumacia del
[...]
Rilevata altresì la mancata acquisizione del fascicolo di primo CP_3 grado, la causa in grado d'appello veniva rinviata alla data del 12.2.24 A quest'ultima udienza, rilevata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per le conclusioni alla data del 5.6.25 e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190-352 cod. proc. civ n. 3111/2023 r.g.a.c. Pagina 5 di 10 N. 3111/2023 R.G.A.C.
3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'ulteriore appellato
[...]
non costituitisi in giudizio sebbene ritualmente citato. CP_3
Sempre preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c. proposta dall' Ed invero la competenza del CP_5 giudice di pace nelle cause in materia di sanzioni amministrative configura, infatti, una competenza ratione materiae. In particolare, giova ricordare che in tema di sanzioni amministrative la competenza del giudice di pace è attribuita per materia (Cass. Sez. Un. 27 aprile 2018, n. 10261); la decisione delle cause attribuite alla competenza per materia del giudice di pace ha luogo secondo diritto e non già secondo equità (Cass. 9 marzo 2000, n. 2687; Cass. 30 luglio 2020, n. 16317); i limiti all'appellabilità delle sentenze previsti dalla disposizione dell'art. 339, terzo comma, c.p.c. operano unicamente laddove la decisione del giudice di pace abbia avuto luogo secondo equità. Passando al merito, e avuto riguardo alla natura del credito (sanzioni amministrative), non merita condivisione l'argomentazione adottata dal giudice di primo grado per il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale. Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative, si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, l. 24.11.1981, n. 689, sulla quale non ha effetto interruttivo la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all'esattore, in quanto attività interne della P.A., laddove gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia. Per tali ragioni, la responsabilità esclusiva per la prescrizione del credito esattoriale vantato da deve imputarsi unicamente all' Controparte_1 [...]
che, come riconosciuto dallo stesso giudice di primo Controparte_2 grado, non ha fornito la prova dell'interruzione del termine, non residuando in capo a alcuna prova di trasmissione dei ruoli, trattandosi di Controparte_1 mera attività interna e, in ogni caso, regolarmente espletata. Com'è noto, la questione relativa alla impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo ha dato luogo ad una peculiare evoluzione a livello pretorio e, poi, legislativo. 17. Difatti, con una pronuncia del 2015 (la n. 19704), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con riferimento a crediti di natura tributaria, e quindi con riferimento ad una materia dove esistono termini di decadenza per impugnare gli atti impositivi) avevano, sulla scorta di una lettura
“evolutiva” dell'art. 19, comma 3, d.l.gs n. 546/1992, ritenuto ammissibile la fruizione di una tutela “anticipata” da parte del contribuente;
avevano in altri termini ritenuto che, qualora l'estratto di ruolo (che è una mera rappresentazione documentale della propria posizione e non, in sé considerato, un atto impositivo) fosse la prima occasione di conoscenza della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, al contribuente era data la possibilità di ricorrere in via anticipata al GT senza dover attendere la notifica di ulteriori atti preventivi all'esecuzione (intimazione di pagamento) o esecutivi (avviso di vendita o pignoramento).
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La Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 20618/2016; Cass. civ. n. 6034/2017), intervenendo a precisare le ricadute applicative dei dicta delle Sezioni Unite al di fuori della materia tributaria, ha chiarito che non si può chiedere l'accertamento negativo del diritto di agire in via esecutiva quando, essendo emersa in giudizio la rituale notifica della cartella, non sia frattanto stata posta in essere alcuna ulteriore attività da parte dell' e Controparte_7
l'attore pretenda dichiararsi l'intervenuta prescrizione tenuto conto del momento in cui ha chiesto l'estratto di ruolo. Più in dettaglio, si è ritenuto che se, dopo la notifica della cartella, non vi è stata alcuna attività di “vanto” della pretesa, la domanda di primo grado non è sorretta da alcun interesse, anche perché l'utilità alla quale l'attore aspirava poteva essere conseguita rivolgendo all'Ente creditore o all'Agente della riscossione lo “sgravio” (secondo quanto indicato da Cass. 13.10.2016, n. 20618, già richiamata). E, ancora, si è ritenuto che l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario su richiesta del debitore è ammissibile (…) soltanto (…) in funzione recuperatoria (…); diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte che il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa risulta riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli già fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza” (Cass. 7.3.2022, n. 7353). Questo principio è stato anche di recente ribadito dalla S.C. secondo cui “in ossequio all'idea della necessaria utilità del processo e della sua strumentalità rispetto al diritto sostanziale, il bisogno di tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto in confronto del titolare del diritto, idoneo ad arrecare quel pregiudizio consistente nello stato di incertezza determinatosi che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare” (Cass. 12.9.2024, n. 24552). Sul punto è poi intervenuto il legislatore. In specie, va dato atto della sopravvenuta introduzione della disposizione dell'art. 12, comma 4-bis, d.p.r. n. 602 del 1973, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo che nei casi eccezionali espressamente previsti. Va evidenziato che la fattispecie in esame non rientra (per quanto emerso) nell'ambito delle “eccezioni” previste a tale regola generale, il cui catalogo è stato pure ampliato a seguito di una recente riforma (d.lgs. n. 110/2024). Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è stato a chiare lettere affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno pronunciato il seguente principio: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela n. 3111/2023 r.g.a.c. Pagina 7 di 10 N. 3111/2023 R.G.A.C.
immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. S.U., 6.9.2022, n. 26283). Tanto doverosamente premesso e venendo al caso che qui ci occupa, a fondamento del dispiegato gravame l'appellante lamenta l'errore in diritto in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, per aver dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale di condanna al risarcimento del danno avanzata nei confronti di , in quanto non Controparte_4 notificata a quest'ultima. L'appello è fondato e va, pertanto, accolto. Costituisce consolidato orientamento di legittimità quello favorevole all'ammissibilità della proposizione, da parte del convenuto nei confronti di altro convenuto, di una domanda riconvenzionale c.d. trasversale, allorquando il primo intenda far valere la responsabilità del secondo rispetto alla domanda dell'attore o intenda dallo stesso essere garantito (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12558 del 12/11/1999, secondo cui: «La domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro, ed avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità esclusiva del secondo rispetto alla domanda risarcitoria formulata dall'attore, va qualificata come domanda riconvenzionale, e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima.»; più di recente Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 6846 del 16/03/2017). Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che l'ammissibilità di siffatta domanda costituisce espressione dei principi di economia dei giudizi e di concentrazione processuale e soggiace agli stessi limiti di qualsiasi altra domanda riconvenzionale, ossia la proposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25415 del 26/10/2017). Coerentemente con i principi testé richiamati, Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9441 del 23/03/2022 è giunta alla conclusione che «Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.», trattandosi di domanda avanzata nei confronti di una parte già costituita in giudizio. Ne consegue che la domanda riconvenzionale trasversale ritualmente proposta dall'appellante in primo grado (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado e verbale di udienza del 25.5.2022) avrebbe dovuto essere esaminata e accolta dal Giudice di Pace, attese la sua piena ammissibilità e la sua fondatezza nel merito. Invero, sotto quest'ultimo profilo, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il Giudice di Pace sia giunto a dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione per prescrizione dopo aver rilevato che l'ultimo atto interruttivo del termine sia coinciso con la notifica della cartella di pagamento del 10.3.2014
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da parte della , quando in altri termini la Controparte_4 procedura di riscossione era ormai nel pieno dominio di quest'ultima, non potendo dirsi, di contro, residuare in capo a alcuna prova di Controparte_1 trasmissione dei ruoli, trattandosi di mera attività interna e, in ogni caso, regolarmente espletata se si guarda all'anno della pretesa creditoria (2005) e alla data di notifica degli atti presupposti (2006, 2010). Non si rinvengono ulteriori atti interruttivi della prescrizione. Pertanto, rilevato che certamente abbia Controparte_4 operato quale mandataria di nell'attività di riscossione dei Controparte_1 crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio a bordo dei treni di quest'ultima, la mancata attivazione di atti interruttivi della prescrizione del credito appare violativa dell'art. 1710 c.c.: facendo prescrivere il credito di nei confronti di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 non ha agito con la dovuta diligenza.
[...]
La stessa deve dunque essere condannata a risarcire il danno causato a col suo negligente comportamento, danno pari alla somma Controparte_1 portata dalla cartella non riscossa, ossia ad € 169,81, quale quella iscritta a ruolo dall' a carico di con la Controparte_2 Controparte_3 cartella esattoriale n. 07120140030809570. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del decisum, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non espletata. Nulla sulle spese relativamente al rapporto tra l'appellante e l'appellato contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore n. 1709/2022, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1709/2022 emessa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, condanna
[...]
al pagamento in favore di della Controparte_4 Controparte_1 somma pari ad euro 169,81;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_4 delle spese di lite per il doppio grado di giudizio che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 370,00 per compensi ed euro 91,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario;
4) nulla sulle spese relativamente al rapporto tra l'appellante e l'appellato contumace.
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Così deciso in Aversa, 26/09/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3111/2023 R.Gen.Aff.Cont. vertente: TRA
– Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e Controparte_1 coordinamento di “Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.” – con sede legale in Roma (RM), 00161 Piazza della Croce Rossa n. 1, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. coincidente P.IVA_1 con Codice Fiscale e Partita I.V.A., iscritta al R.E.A. presso la medesima C.C.I.A.A. di Roma al n. in persona dell'institore e legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore Avvocato Domenico GALLI, in virtù dei poteri a lui conferiti con procura ricevuta dal Notaio di Roma in Persona_1 data 25 maggio 2015, Rep. N. 80877/21501, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma costituente parte integrante e sostanziale dell'atto di appello, dall'Avvocato Gennaro VOLPE (Codice Fiscale:
,) ed elettivamente domiciliata in Aversa (CE), 81043 CodiceFiscale_1
Via Giotto n. 87, presso lo studio dell'Avvocato Pietro MARTINO, nonché con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE CONTRO
C.F.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Romano Ciccone, C.F.: , presso il cui studio elettivamente domicilia in CodiceFiscale_2
Salerno, alla Via Corso Garibaldi,16, giusta procura in calce l'atto di costituzione APPELLATO E
( ), rappresentato e difeso Controparte_3 CodiceFiscale_3 dall'Avvocato Ferdinando D'AMBROSIO ed elettivamente domiciliato presso n. 3111/2023 r.g.a.c. Pagina 1 di 10 N. 3111/2023 R.G.A.C.
lo studio di detto Avvocato in Santa Maria Capua Vetere (CE), Traversa Mario Fiore n. 13;
-Appellato contumace-
AVVERSO La sentenza n. 1709/2022 resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, dott. Salvatore Carro in data 20.06.22, depositata in Cancelleria in data 24.08.2022, mai notificata al domicilio eletto dalla società appellante, in virtù della quale è stato deciso il giudizio R.G. n. 5321/2021, incardinato dal sig. CP_3 contro e .
[...] Controparte_1 Controparte_4
******* MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di citazione notificato in data 24.02.23 alle parti appellate, CP_1
ha proposto appello avverso la sentenza n.1709/2022 del Giudice di Pace
[...] di Frattamaggiore, dott. Salvatore Carro, resa in data 20.06.22, depositata in Cancelleria in data 24.08.2022, con cui, in accoglimento della domanda proposta da , era stata annullata la pretesa di cui alla cartella Controparte_3 esattoriale n. 07120140030809570 dell'importo di Euro 169,81, quale credito vantato da per la mancata regolarizzazione dell'ordinanza CP_1 ingiunzione TACA26552/2006 del 12 ottobre 2010, emanata in ragione del mancato pagamento da parte del del verbale di accertamento n. CP_3
108/857560, elevato in data 4 dicembre 2005, a bordo del treno n. ICP543, per la violazione dell'art. 23 del D.P.R. 753/1980. L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non si è pronunciata sulla domanda riconvenzionale trasversale di nei CP_1 confronti di Segnatamente, quale unico Controparte_2 motivo di appello lamentava il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale “trasversale” proposta da nei confronti dell' CP_1 CP_5
n. 3111/2023 r.g.a.c. Pagina 2 di 10 N. 3111/2023 R.G.A.C.
Contestava che il Giudice di primo grado fosse incorso nell'evidente vizio di omessa pronuncia, per non essersi pronunciato in merito alla domanda riconvenzionale trasversale promossa da nei confronti dell' CP_1 CP_5 che, in caso di accoglimento dell'opposizione per responsabilità ascrivibile al solo Agente della Riscossione, chiedeva che quest'ultimo venisse condannato a rifonderle tutte le somme iscritte a ruolo nei confronti del Sig. CP_3
Rivendicava di aver dimostrato di aver diligentemente adempiuto a
[...] tutte le attività di propria competenza e che, per l'effetto, l'avvenuto annullamento della cartella opposta dal Sig. non fosse ascrivibile, in CP_3 alcun modo, alla sua sfera di responsabilità. Prescindendo dai presunti vizi di forma e di notifica della cartella esattoriale 07120140030809570 sottesa all'opposto estratto di ruolo, dedotti dall'appellato con l'atto CP_3 introduttivo del giudizio di prime cure, sui quali riteneva chiamata a rispondere l' rilevava aver il posto a Controparte_2 CP_3 fondamento della sua opposizione anche la presunta mancata notifica degli atti ad essa precedenti e sottesi da cui derivata la ritenuta prescrizione del diritto di credito vantato da e posto in riscossione dall' CP_1 CP_2
Al riguardo, l'appellante rivendicava la piena correttezza e regolarità
[...] della procedura sanzionatoria che aveva preceduto l'emissione della cartella n. 07120140030809570, precisando che il fosse a conoscenza Controparte_3 della propria esposizione nei confronti di , dal momento che, in CP_1 maniera del tutto arbitraria, si era sottratto al pagamento della sanzione elevatagli a bordo del convoglio ferroviario sul quale viaggiava, treno n. ICP543, il giorno 4 dicembre 2005, quando, tra le stazioni di Formia e Minturno, all'atto delle operazioni di controllo, il accertava che il Parte_1 viaggiatore risultava sprovvisto di titolo di viaggio. Conseguentemente, dopo essere stato identificato mediante Carta d'Identità n. rilasciata dal Numero_1
Comune di Frattaminore in data 6 settembre 2004, veniva elevato a carico del verbale n. 108/857560, di accertamento della violazione dell'art. 23 CP_3 del DPR 753/1980, dell'importo di euro 45,20 (quarantacinque e venti centesimi). Contestata l'infrazione al contravventore, questi, sottoscriveva il verbale e gli veniva consegnata una copia, pertanto si rendeva notificato brevi manu. Successivamente, con lettera spedita in data 25 gennaio 2006, consegnato nelle mani del la invitava bonariamente CP_3 CP_1
l'attore al pagamento del verbale de quo, il quale deliberatamente decideva di non provvedere al pagamento dovuto. Pertanto, in ragione della persistente inadempienza e della mancanza di ogni osservazione a riguardo nel termine previsto dall'art. 80 comma 2 D.P.R. 753/1980, spediva Controparte_1 all'appellato in data 30 ottobre 2010 –entro il termine quinquennale stabilito sia dall'art. 87, ultimo comma, D.P.R. 753/1980 nonché art. 28 L. 689/1981 – ordinanza ingiunzione TACA26552/2006 (ricevuta da in Controparte_3 persona), datata 12 ottobre 2010, dell'importo di Euro 82,65 (ottantadue e sessantacinque centesimi), da pagare nel termine di 30 (trenta) giorni n. 3111/2023 r.g.a.c. Pagina 3 di 10 N. 3111/2023 R.G.A.C.
dall'avvenuta notifica, conformemente al disposto dell'art. 84 D.P.R. 753/1980. Eccepiva che tuttavia non avendo il provveduto al pagamento nei CP_3 termini di detta ordinanza, veniva raggiunto dalla cartella esattoriale n. 07120140030809570. Deduceva l'appellante di aver adeguatamente provato per via documentale che il fosse pienamente cosciente della propria esposizione nei riguardi del CP_3 vettore ferroviario e che lo stesso avesse scientemente deciso di non provvedere all'adempimento della sanzione contestatagli. Pertanto, contestava non veritiera l'affermazione portata dall'atto di citazione versato al Giudice di Pace di Frattamaggiore, secondo cui l'attore sarebbe venuto a conoscenza della propria esposizione debitoria solo mediante rilascio dell'estratto di ruolo da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Ciò premesso, riteneva in ogni caso, efficacemente provata la corretta notifica dell'ordinanza sottesa alla cartella esattoriale richiamata nell'estratto di ruolo contestato. Evidenziava che il Giudice di Prime Cure aveva rilevato come l'ultimo atto interruttivo quello risalente al 2014 posto in essere dall' Controparte_2
successivamente, dunque, alla procedura sanzionatoria attivata –
[...]
e conclusa nel termine di cinque anni dall'accertamento dell'infrazione – dall' appellante. Per l'effetto, contestava aver il Giudice di Prime Cure condannato al pagamento delle spese di giudizio, ove l'Ente riscossore Controparte_1 aveva posto in essere l'ultimo atto interruttivo onde evitare il corso del termine di prescrizione. In sostanza riteneva aver errato il Giudice di Pace di Frattamaggiore dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale spiegata da nei confronti dell' , facendo leva su un principio CP_1 CP_5 giurisprudenziale ampiamente superato, ovvero quello di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12262/2021, che equipara la domanda riconvenzionale trasversale a chiamata in causa del terzo, senza tener in considerazione l'insegnamento più recente della Suprema Corte di Cassazione di cui all'ordinanza n. 9441/2022. Tanto premesso, citava le appellate in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 24 luglio 2023 per sentir : -In via principale, previo accertamento (a) della regolarità e tempestività della procedura sanzionatoria svolta da a carico del Signor e (b) della responsabilità di Controparte_1 Controparte_3 per l'annullamento della cartella esattoriale e (c) della Controparte_2 ritualità ed ammissibilità della domanda riconvenzionale rettamente spiegata da CP_1
– ma ingiustificatamente rimasta senza accoglimento – riformare la sentenza n.
[...]
1709/2022, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore a definizione del Giudizio R.G. n. 5321/2021, così condannando l' al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di Euro 169,81, quale quella iscritta a Controparte_1 ruolo dall' a carico di con la cartella Controparte_2 Controparte_3 esattoriale n. 07120140030809570, cartella formatasi per la mancata regolarizzazione della esposizione debitoria del nei confronti di e per cui il trasgressore CP_3 Controparte_1
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ha ottenuto sgravio, alla luce dell'intervenuta prescrizione del credito concesso in riscossione, per fatto esclusivamente riconducibile all' - Con vittoria di Controparte_2 spese, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre accessori come per legge. Si costituiva in giudizio l' eccependo in via Controparte_6 preliminare ed assorbente, l'inammissibilità del proposto gravame per la inosservanza delle disposizioni di cui all' art. 339, co.3, c.p.c. Nel merito rilevava la congruità dell'iter logico-giuridico della sentenza di primo grado , all'uopo argomentava aver il giudice di prime cure nell'impugnata sentenza, aveva correttamente dichiarato inammissibile la domanda trasversale spiegata da nei confronti della CP_1 Controparte_2
per l'inosservanza delle forme e dei termini di legge, giacché
[...] qualificandosi la domanda trasversale in guisa alla chiamata in causa del terzo, sarebbe stato obbligo della Società conformarsi alle Controparte_1 prescrizioni di cui 269 c.p.c., al fine di garantire l'effettività del contraddittorio nonché l'esercizio di un diritto di difesa tout court al convenuto coevocato. Nella specie eccepiva che l'appellante, omettendo la notifica all
[...] avrebbe compresso i termini di difesa ovvero Controparte_2 precluso una difesa scritta. Pertanto, riteneva giusto aver il Giudice di Pace di Frattamaggiore, concluso per l'inammissibilità della domanda de qua. Dunque, contestava l'appello destituito di ogni fondamento giuridico e da rigettare. Da ultimo opponeva l'infondatezza, anche nel merito, delle doglianze formulate con la presente impugnazione, per la carenza agli atti del giudizio di primo grado di elementi idonei a comprovare l'incontrovertibile ed esclusiva responsabilità dell' Di contro, rilevava Controparte_2 aver concorso alla prescrizione della pretesa creditoria, attivata illo tempore dal concessionario, tanto l'Ente impositore quanto l' . Controparte_7
Concludeva: -In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'appello per i motivi suesposti;
Nel merito: rigettare, in ogni caso, lo spiegato appello per l'infondatezza dei motivi di gravame e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1709/2022, resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, nella persona del Dott. Carro, a conclusione del giudizio recante n.R.G. 5321/2021; - condannare l'appellante alle spese e alle competenze legali del secondo grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., così come per legge, con attribuzione al difensore antistatario. Disposta la trattazione scritta del presente giudizio, secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in L. 27/2020); all'udienza dell'11.9.23 ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio processuale, veniva dichiarata la contumacia del
[...]
Rilevata altresì la mancata acquisizione del fascicolo di primo CP_3 grado, la causa in grado d'appello veniva rinviata alla data del 12.2.24 A quest'ultima udienza, rilevata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per le conclusioni alla data del 5.6.25 e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190-352 cod. proc. civ n. 3111/2023 r.g.a.c. Pagina 5 di 10 N. 3111/2023 R.G.A.C.
3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'ulteriore appellato
[...]
non costituitisi in giudizio sebbene ritualmente citato. CP_3
Sempre preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c. proposta dall' Ed invero la competenza del CP_5 giudice di pace nelle cause in materia di sanzioni amministrative configura, infatti, una competenza ratione materiae. In particolare, giova ricordare che in tema di sanzioni amministrative la competenza del giudice di pace è attribuita per materia (Cass. Sez. Un. 27 aprile 2018, n. 10261); la decisione delle cause attribuite alla competenza per materia del giudice di pace ha luogo secondo diritto e non già secondo equità (Cass. 9 marzo 2000, n. 2687; Cass. 30 luglio 2020, n. 16317); i limiti all'appellabilità delle sentenze previsti dalla disposizione dell'art. 339, terzo comma, c.p.c. operano unicamente laddove la decisione del giudice di pace abbia avuto luogo secondo equità. Passando al merito, e avuto riguardo alla natura del credito (sanzioni amministrative), non merita condivisione l'argomentazione adottata dal giudice di primo grado per il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale. Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative, si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, l. 24.11.1981, n. 689, sulla quale non ha effetto interruttivo la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all'esattore, in quanto attività interne della P.A., laddove gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia. Per tali ragioni, la responsabilità esclusiva per la prescrizione del credito esattoriale vantato da deve imputarsi unicamente all' Controparte_1 [...]
che, come riconosciuto dallo stesso giudice di primo Controparte_2 grado, non ha fornito la prova dell'interruzione del termine, non residuando in capo a alcuna prova di trasmissione dei ruoli, trattandosi di Controparte_1 mera attività interna e, in ogni caso, regolarmente espletata. Com'è noto, la questione relativa alla impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo ha dato luogo ad una peculiare evoluzione a livello pretorio e, poi, legislativo. 17. Difatti, con una pronuncia del 2015 (la n. 19704), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con riferimento a crediti di natura tributaria, e quindi con riferimento ad una materia dove esistono termini di decadenza per impugnare gli atti impositivi) avevano, sulla scorta di una lettura
“evolutiva” dell'art. 19, comma 3, d.l.gs n. 546/1992, ritenuto ammissibile la fruizione di una tutela “anticipata” da parte del contribuente;
avevano in altri termini ritenuto che, qualora l'estratto di ruolo (che è una mera rappresentazione documentale della propria posizione e non, in sé considerato, un atto impositivo) fosse la prima occasione di conoscenza della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, al contribuente era data la possibilità di ricorrere in via anticipata al GT senza dover attendere la notifica di ulteriori atti preventivi all'esecuzione (intimazione di pagamento) o esecutivi (avviso di vendita o pignoramento).
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La Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 20618/2016; Cass. civ. n. 6034/2017), intervenendo a precisare le ricadute applicative dei dicta delle Sezioni Unite al di fuori della materia tributaria, ha chiarito che non si può chiedere l'accertamento negativo del diritto di agire in via esecutiva quando, essendo emersa in giudizio la rituale notifica della cartella, non sia frattanto stata posta in essere alcuna ulteriore attività da parte dell' e Controparte_7
l'attore pretenda dichiararsi l'intervenuta prescrizione tenuto conto del momento in cui ha chiesto l'estratto di ruolo. Più in dettaglio, si è ritenuto che se, dopo la notifica della cartella, non vi è stata alcuna attività di “vanto” della pretesa, la domanda di primo grado non è sorretta da alcun interesse, anche perché l'utilità alla quale l'attore aspirava poteva essere conseguita rivolgendo all'Ente creditore o all'Agente della riscossione lo “sgravio” (secondo quanto indicato da Cass. 13.10.2016, n. 20618, già richiamata). E, ancora, si è ritenuto che l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario su richiesta del debitore è ammissibile (…) soltanto (…) in funzione recuperatoria (…); diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte che il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa risulta riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli già fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza” (Cass. 7.3.2022, n. 7353). Questo principio è stato anche di recente ribadito dalla S.C. secondo cui “in ossequio all'idea della necessaria utilità del processo e della sua strumentalità rispetto al diritto sostanziale, il bisogno di tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto in confronto del titolare del diritto, idoneo ad arrecare quel pregiudizio consistente nello stato di incertezza determinatosi che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare” (Cass. 12.9.2024, n. 24552). Sul punto è poi intervenuto il legislatore. In specie, va dato atto della sopravvenuta introduzione della disposizione dell'art. 12, comma 4-bis, d.p.r. n. 602 del 1973, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo che nei casi eccezionali espressamente previsti. Va evidenziato che la fattispecie in esame non rientra (per quanto emerso) nell'ambito delle “eccezioni” previste a tale regola generale, il cui catalogo è stato pure ampliato a seguito di una recente riforma (d.lgs. n. 110/2024). Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è stato a chiare lettere affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno pronunciato il seguente principio: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela n. 3111/2023 r.g.a.c. Pagina 7 di 10 N. 3111/2023 R.G.A.C.
immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. S.U., 6.9.2022, n. 26283). Tanto doverosamente premesso e venendo al caso che qui ci occupa, a fondamento del dispiegato gravame l'appellante lamenta l'errore in diritto in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, per aver dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale di condanna al risarcimento del danno avanzata nei confronti di , in quanto non Controparte_4 notificata a quest'ultima. L'appello è fondato e va, pertanto, accolto. Costituisce consolidato orientamento di legittimità quello favorevole all'ammissibilità della proposizione, da parte del convenuto nei confronti di altro convenuto, di una domanda riconvenzionale c.d. trasversale, allorquando il primo intenda far valere la responsabilità del secondo rispetto alla domanda dell'attore o intenda dallo stesso essere garantito (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12558 del 12/11/1999, secondo cui: «La domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro, ed avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità esclusiva del secondo rispetto alla domanda risarcitoria formulata dall'attore, va qualificata come domanda riconvenzionale, e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima.»; più di recente Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 6846 del 16/03/2017). Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che l'ammissibilità di siffatta domanda costituisce espressione dei principi di economia dei giudizi e di concentrazione processuale e soggiace agli stessi limiti di qualsiasi altra domanda riconvenzionale, ossia la proposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25415 del 26/10/2017). Coerentemente con i principi testé richiamati, Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9441 del 23/03/2022 è giunta alla conclusione che «Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.», trattandosi di domanda avanzata nei confronti di una parte già costituita in giudizio. Ne consegue che la domanda riconvenzionale trasversale ritualmente proposta dall'appellante in primo grado (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado e verbale di udienza del 25.5.2022) avrebbe dovuto essere esaminata e accolta dal Giudice di Pace, attese la sua piena ammissibilità e la sua fondatezza nel merito. Invero, sotto quest'ultimo profilo, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il Giudice di Pace sia giunto a dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione per prescrizione dopo aver rilevato che l'ultimo atto interruttivo del termine sia coinciso con la notifica della cartella di pagamento del 10.3.2014
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da parte della , quando in altri termini la Controparte_4 procedura di riscossione era ormai nel pieno dominio di quest'ultima, non potendo dirsi, di contro, residuare in capo a alcuna prova di Controparte_1 trasmissione dei ruoli, trattandosi di mera attività interna e, in ogni caso, regolarmente espletata se si guarda all'anno della pretesa creditoria (2005) e alla data di notifica degli atti presupposti (2006, 2010). Non si rinvengono ulteriori atti interruttivi della prescrizione. Pertanto, rilevato che certamente abbia Controparte_4 operato quale mandataria di nell'attività di riscossione dei Controparte_1 crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio a bordo dei treni di quest'ultima, la mancata attivazione di atti interruttivi della prescrizione del credito appare violativa dell'art. 1710 c.c.: facendo prescrivere il credito di nei confronti di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 non ha agito con la dovuta diligenza.
[...]
La stessa deve dunque essere condannata a risarcire il danno causato a col suo negligente comportamento, danno pari alla somma Controparte_1 portata dalla cartella non riscossa, ossia ad € 169,81, quale quella iscritta a ruolo dall' a carico di con la Controparte_2 Controparte_3 cartella esattoriale n. 07120140030809570. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del decisum, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non espletata. Nulla sulle spese relativamente al rapporto tra l'appellante e l'appellato contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore n. 1709/2022, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1709/2022 emessa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, condanna
[...]
al pagamento in favore di della Controparte_4 Controparte_1 somma pari ad euro 169,81;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_4 delle spese di lite per il doppio grado di giudizio che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 370,00 per compensi ed euro 91,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario;
4) nulla sulle spese relativamente al rapporto tra l'appellante e l'appellato contumace.
n. 3111/2023 r.g.a.c. Pagina 9 di 10 N. 3111/2023 R.G.A.C.
Così deciso in Aversa, 26/09/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 3111/2023 r.g.a.c. Pagina 10 di 10