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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/03/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, nella causa civile iscritta al n. 6325 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di pace vertente
TRA
, nato il [...] a [...] (c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti dall'avv. Maddalena Nappo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terzigno (Na) alla Via Rossini n. 31
Appellante
e
Controparte_1
(C.F. , in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
[...] P.IVA_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno presso i cui uffici domicilia ope legis al C.so
Vittorio Emanuele, ; CP_1
Appellata
Conclusioni: Come da udienza del 20.11.2024
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n 410/2018 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Mercato San Severino e con la quale è stato rigettato il ricorso in opposizione avverso il provvedimento di revisione della Carta di qualificazione del Conducente (CqC) - prot. n. R5CQC
2522 del 17.10.2017.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto sostanzialmente erronea e carente motivazione in ordine al ritenuto non necessario invio di una comunicazione preventiva dell'avvenuta decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione del conducente, ancor più necessaria nel caso di specie atteso che i verbali di contestazione delle sanzioni amministrative comminate al non specificavano Pt_1
che la decurtazione stessa aveva ad oggetto la CqC e non la patente, cosa che ha impedito al medesimo di frequentare i prescritti corsi per il recupero dei punti medesimi.
Ritualmente si è costituito in giudizio il Controparte_1
, instando per il rigetto del gravame, argomentando
[...] circa l'assenza di qualsivoglia obbligo di ulteriore comunicazione della decurtazione dei punti, trattandosi di sanzione accessoria già comminata all'atto della contestazione mediante verbale e pertanto pienamente conosciuta dal singolo trasgressore.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 20.11.2024 con i termini ex art. 190 c.p.c.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'appello va rigettato.
Essenziale motivo di impugnazione concerne la ritenuta necessità che, a fronte della contestazione di sanzioni amministrative a cui acceda la sanzione accessoria della decurtazione dei punti ex art. 126 bis Codice della Strada, sia necessaria altresì una ulteriore comunicazione e ciò al fine di consentire al trasgressore di acquisire piena consapevolezza del “saldo punti” ed eventualmente assumere condotte riparatorie prima della definitiva perdita degli stessi.
Detta comunicazione sarebbe stata ancor più necessaria nel caso di specie, atteso che la sanzione non ha riguardato la patente di guida ma la Carta di qualificazione del conducente, circostanza questa asseritamente non specificata dal verbale di contestazione.
Ora, quanto alle contestazioni relative al verbale/verbali di contestazione delle varie sanzioni amministrative riportate dal per violazione del codice della strada alcuna argomentazione può Pt_1 utilmente essere mossa dall'appellante, atteso che gli stessi non sono stati utilmente impugnati e peraltro nemmeno prodotti in primo grado, cosicché il Giudicante non è stato (come non è tutt'ora) stato posto nelle condizioni di verificare se effettivamente sussiste l'omissione o imprecisione eccepita dalla parte.
Tanto chiarito, ai sensi dell'art. 126 CdS “All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali
è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione”; l'art. 23 del D.
Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 prevede poi “La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126- bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività professionale.
3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso di revoca della patente di guida ((...)) è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB”.
Ciò è quanto accaduto nel caso di specie.
Stando infatti al provvedimento di revisione della Carta di qualificazione del Conducente - prot. n.
R5CQC 2522 del 17.10.2017, ha commesso tre violazioni contestuali che hanno Parte_1
determinato la decurtazione di almeno 5 punti nell'arco di dodici mesi. Da ciò consegue dunque la revisione della CqC.
La necessità di uno specifico avviso che segua l'avvenuta decurtazione del punteggio suddetto appare in un simile sistema assolutamente non necessario né tantomeno causa di illegittimità del provvedimento di revisione.
Come correttamente chiarito dal Giudice di Prime cure, nel solco di una costante e condivisibile giurisprudenza di Legittimità, il trasgressore sa nell'immediatezza della violazione la detrazione dei punti, sia dalla patente di guida che dalla CqC se in possesso della stessa, trattandosi di una sanzione accessoria che segue quella pecuniaria;
nello stesso tempo egli è posto nella condizione di verificare il “saldo” dei punti mediante accesso ai portali informatici della Motorizzazione.
In tal senso da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13637 del 02/07/2020 che tali principi appunto ribadisce. Né vale richiamare la circolare n. 300/A/1/24527/13/7 del 14.04.2008 che in realtà non fa altro che specificare le richiamate disposizioni normative e, per quanto d'interesse, all'art.
4.5 prevede appunto: “Secondo l'art. 23 del D.lgs. 286/2005 quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente, anche la CQC, la decurtazione di punti si applica su questa abilitazione anziché sulla patente di guida posseduta.
Presupposto per l'applicazione della disciplina in parola è che gli illeciti siano commessi alla guida di un veicolo per il quale è richiesta la titolarità della CQC e nell'esercizio dell'attività in cui è obbligatoria. Quando, invece, il titolare di una CQC commette la violazione alla guida di un veicolo in circostanze diverse da quelle descritte, la decurtazione di punti interessa solo la patente di guida
e non la CQC”.
Di conseguenza, alcuna ambiguità sussiste nel caso di specie, atteso che la decurtazione interessa la sola patente solo le la violazione è stata commessa durante la guida, per così dire, privata e non nell'esercizio della specifica attività per cui la CqC è richiesta. Circostanze queste non dedotte né tantomeno dimostrate nel caso di specie.
Quanto precede conduce ad escludere qualsivoglia buona fede del che semmai avrebbe potuto Pt_1
essere fatta valere in riferimento alle infrazioni commesse e non certo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria che – come noto – è conseguenza automatica dell'applicazione di quella principale.
L'appello va dunque rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate nella somma di euro 1.200,00 oltre accessori di legge.
Nocera Inferiore, 07.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo