Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. 8330/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8330/2022 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”, pendente tra
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio De Rosa, presso il cui studio sito in Afragola (NA) via Giacomo Leopardi nr. 36, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(c.f. ), residente in [...] al CP_1 C.F._2
II vicolo San Marco n. 10;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 29.07.2022, , premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio in Afragola in data 16.02.2016 con e che dalla CP_1
loro unione erano nati due figli, (nata a Massa di Somma (NA) in [...] 21 Per_1
aprile 2017) e (nato a [...] in data [...]), CP_2
sulla scorta della intervenuta separazione dei coniugi, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni accessorie alla separazione.
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In data 10.10.2023 il Presidente delegato, all'esito dell'audizione del ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della resistente, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separatamente e confermava tutte le condizioni già stabilite in sede di separazione anche in relazione all'affido condiviso dei figli, con residenza privilegiata presso la madre, alla disciplina del diritto di visita dei padre, al contributo di mantenimento a carico del padre;
fissava infine l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi al Giudice istruttore per il giorno 21.02.2024.
In data 11.10.2023 il PM apponeva il proprio visto.
Disposta la sostituzione dell'udienza da tenersi dinnanzi al Giudice istruttore con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, con ordinanza del
02.04.2024, sulla scorta della documentazione in atti ed in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Dunque, alla detta udienza, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione con concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale e trasmissione degli atti al PM per le conclusioni.
Il PM, con proprio visto, chiedeva la conferma delle condizioni di separazione.
*** ***
In via preliminare va dichiarata la contumacia della resistente, che CP_1
sebbene ritualmente convocata in giudizio non si è costituita (cfr. notif. Ricorso dep. in data 21.10.2022 e notifica ordin presid. Dep. in data 23.11.2023).
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dall'accordo di separazione raggiunto, in data 19 luglio 2021, a seguito di negoziazione assistita ed autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in data 23
2 agosto 2021; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va tuttavia precisato che, benché venga richiesta la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve invece dichiararsi lo scioglimento del matrimonio intervenuto tra le parti atteso che dal certificato di matrimonio risulta che i coniugi hanno contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni stabilite con l'ordinanza presidenziale e, dunque, sulla base delle condizioni concordate in sede di separazione, non essendo emerse circostanze atte ad una loro modifica.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in considerazione della contumacia del convenuto e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia in giudizio di (nata a Napoli in [...] 10 CP_1
marzo 1993);
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Afragola, in data
16.02.2016, tra (nato a [...] in data [...]) e Parte_1 CP_1
(nata a [...] in data [...]) (atto n.12, P.I, S /, Anno 2016) con
[...]
conferma delle condizioni assunte in sede di separazione;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 6.05.2025.
Il Presidente Il Giudice estensore dott.ssa Alessandra Tabarro dott.ssa Maria Grazia Lamonica
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