Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2790 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv.to Raffaele De Parte_1 C.F._1
Rosa, giusta procura in atti
Appellante
E
(P. IVA ), in persona del legale rapp.te, in qualità di Controparte_1 P.IVA_1 impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, rapp.ta e difesa dall'avv.to Pietro
Russo, giusta procura in atti
Appellata – appellante incidentale
NONCHÉ
(P. IVA , in persona del legale rapp.te, rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv.to Lucia Piscitelli, come da procura in atti
Appellata – appellante incidentale
E
), entrambi rapp.ti e difesi dall'avv.to Luigi Manna, come da procura C.F._3
in atti
Appellati – appellanti incidentali
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio per sentire Parte_1
dichiarare i convenuti responsabili del sinistro stradale occorsogli e tenuti, in solido tra loro, al risarcimento in suo favore di tutti i danni patiti. In particolare, lo conveniva in Pt_1
giudizio (conducente e comproprietario della pretesa auto investitrice), Controparte_3
comproprietario) e (che assicurava il veicolo per la RCA), _2 Controparte_4
deducendo che:
-in data 07.07.2011, alle ore 23.00 circa, mentre viaggiava a bordo del suo ciclomotore
Aprilia 50 su Viale Olimpico in Aversa (CE), con direzione Luisciano-Aversa, giunto all'altezza di via A. Da Bondone, un'auto LA US proveniente dal senso di marcia inverso, nell'effettuare una improvvisa manovra di svolta a sinistra, aveva urtato violentemente il ciclomotore che viaggiava sulla sua destra;
-in conseguenza dell'urto, esso attore aveva riportato gravi lesioni e veniva trasportato con autoambulanza all'Ospedale Moscati di Aversa, ove era stato ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata;
-a seguito di numerose indagini radiodiagnostiche, venivano accertate gravi fratture in più parti del corpo dalle quali, al momento della citazione, esso attore non era ancora guarito
(sicché non era stato possibile quantificare con precisione le lesioni);
-in conseguenza dell'incidente, il ciclomotore di esso attore era stato demolito a causa degli ingenti danni;
-la responsabilità del sinistro era da addebitarsi esclusivamente al onducente della _2
LA US;
-nonostante la richiesta stragiudiziale di risarcimento, la (quale società Controparte_4
assicuratrice per la rca della LA US) non aveva formulato alcuna congrua offerta.
Ciò premesso, chiedeva: “1) in via preliminare, esperire eventuale tentativo Parte_1
di conciliazione ex art. 183, 1 comma, cpc;
2) accertare e dichiarare la responsabilità di
e nella determinazione dell'evento di danno de quo e Controparte_3 _2
conseguentemente: 3) condannare il convenuto e la , in persona Controparte_5 del legale rapp.te p.t, in solido, al pagamento a favore dell'istante , di quella Parte_1
somma da determinarsi, dovutagli a titolo di risarcimento danni a seguito delle lesioni tutte occorse alla propria persona, oltre alle spese mediche;
ed al pagamento di euro 1.000,00, somma dovutagli per tutti i danni subiti al veicolo di sua proprietà; lesioni e danni che saranno tutte provate, precisate e meglio quantificate in corso di giudizio, ovvero di quella somma che il giudice adito riterrà congrua liquidare a seguito dell'attività processuale espletata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo;
4) condannare i convenuti anche al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
5) munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.”
2.Si costituiva in giudizio la (società soggetta a direzione e Controparte_6
coordinamento di , per la quale interveniva in rappresentanza), Controparte_5
in persona dei legali rapp.ti p.t., in qualità di compagnia che assicurava per la rca la LA
US al momento del sinistro.
In via preliminare, eccepiva:
-nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc per violazione dell'art. 163, n. 3 cpc;
-improponibilità, improcedibilità e inammissibilità della domanda per inosservanza dei precetti contenuti nell'art. 148 CdA;
-inammissibilità della domanda per indeterminatezza.
Nel merito, la compagnia prospettava una ricostruzione del sinistro diversa rispetto a quella di cui all'atto di citazione. In particolare, affermava che:
-nelle predette circostanze di tempo e di luogo, lo , a bordo del proprio ciclomotore, Pt_1 nell'effettuare una improvvisa manovra di sorpasso di un veicolo che lo precedeva, aveva sconfinato nell'opposta corsia di marcia ed aveva urtato frontalmente la LA US che proveniva dalla direzione opposta, viaggiando a moderata velocità e sulla propria destra;
-in ogni caso, pur volendo accogliere la prospettazione di parte attrice, la colpa del conducente della LA non era di per sé sufficiente ad escludere un concorso di responsabilità. Al contrario, a tal fine sarebbe stato necessario accertare che lo Pt_1
aveva tenuto una condotta di guida incensurabile: nel caso di specie, tuttavia, considerati la tipologia dei danni riportati, poteva presumersi che lo non indossava il casco;
Pt_1
-le pretese risarcitorie, per come formulate, erano eccessive e, comunque, infondate, data la mancanza di nesso eziologico tra i fatti e le lesioni;
-la domanda risarcitoria era indeterminata, data la mancata quantificazione da parte dell'attore, e indeterminabile, data la mancata indicazione di criteri utili da parte dello
. Pt_1
Ciò dedotto, la concludeva chiedendo: “
1. In via pregiudiziale dichiarare CP_1
l'improponibilità, l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda attorea per le motivazioni sopra specificate;
2. In via principale, rigettare la domanda attorea proposta nei confronti dei convenuti poiché infondata sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
3. In via meramente subordinata, dichiararsi la pari responsabilità concorsuale delle parti nella causazione del sinistro per cui è causa, ai sensi del 2° c. dell'art. 2054 cc e liquidarsi il danno secondo equità con compensazione delle spese e competenze di giudizio.”
3.Si costituivano e . _2 Controparte_3
Eccepita, in via preliminare, l'improcedibilità, l'improponibilità e la nullità della domanda ai sensi dell'art. 148 d.lgs. 209/2005, i convenuti contestavano la veridicità delle dichiarazioni dell'attore circa la dinamica del sinistro. Con particolare riferimento alla dinamica, invero, affermavano che:
-nelle dette circostanze di tempo e di luogo, lo procedeva a bordo del proprio Pt_1
ciclomotore lungo la direttrice Aversa-Lusciano (e non, quindi, in direzione Aversa), a velocità elevata;
-in prossimità dell'intersezione con via Giotto – che era posta alla sua destra – lo , Pt_1 nell'effettuare un'incauta manovra di sorpasso, aveva sconfinato nell'opposta mezzeria scontrandosi con la LA condotta da esso che procedeva nell'opposto Controparte_3
senso di marcia (con direzione Aversa), senza effettuare alcuna svolta a sinistra;
-il fatto per cui la LA US non stesse effettuando alcuna svolta a sinistra, ma stesse, al contrario, procedendo dritto, trovava conferma nel verbale dei Carabinieri (che non facevano alcuna menzione di simile manovra) e, altresì, nella denuncia allegata alla richiesta di risarcimento indirizzata alla (in cui si parlava esclusivamente di una manovra di CP_1
sorpasso, e non di svolta);
-lo scontro era da imputare, dunque, in via esclusiva, alla condotta di guida dell'attore, imprudente e inosservante delle norme sulla circolazione (comune prudenza, limiti di velocità, sorpasso in corrispondenza di intersezione);
-nessuna colpa poteva attribuirsi ad esso convenuto, conducente della LA US.
I convenuti spiegavano, poi, domanda riconvenzionale tesa al ristoro dei danni patiti
(materiali, all'auto LA US e personali, avendo esso subito lievi Controparte_3 lesioni in conseguenza dello scontro). Chiedevano, quindi, di essere autorizzati a chiamare in causa la quale impresa designata dal FGVS per la regione Campania, data CP_1
l'assenza di copertura assicurativa dello scooter dello Starace.
Ciò premesso, i oncludevano chiedendo di: “autorizzare la chiamata in causa del _2 terzo, con differimento dell'udienza di comparizione delle parti;
rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, previo accertamento nel caso de quo dell'ipotesi di cui all'art. 283, n.1 lett. B) del d. Lgs. N. 209/2005, dichiararsi l'esclusiva responsabilità di , quale conducente e proprietario del ciclomotore Aprila Parte_1
Scarabeo 50 c.c., con contrassegno X4FBPR, e condannarsi lo stesso, disgiuntamente e/o in solido con la compagnia , come in epigrafe rapp.ta e indicata Controparte_5
nella qualità, al risarcimento, in favore di e della somma di Controparte_3 _2
€8.117,85 per le avarie riportate dall'auto Fiat LA US tg. EA956JD di loro proprietà e, in favore del solo , della somma di €1.000,00 per le lesioni dallo stesso Controparte_3 riportate gli uni e gli altri, complessivamente quantificati in €9.117,85, oltre svalutazione monetaria e d interessi legali dal fatto al soddisfo;
condannare, ancora, e Parte_1
al pagamento delle spese e onorari di giudizio, compreso il Controparte_5
rimborso forfettario del 12,50% ex art. 14 D.M. 127/04, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari;
munire, infine, la emananda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione.”
4.Chiamata in causa, si era costituita, infine, la Controparte_7
, quale rappresentante e mandataria della
[...] Controparte_5
in qualità di Impresa designata per la regione Campania dal Fondo di Garanzia
[...]
per le Vittime della Strada.
In via preliminare, la compagnia eccepiva:
-l'improponibilità della domanda, non avendo i dimostrato di aver ottemperato _2 all'invio della lettera di messa in mora ai sensi degli artt. 287, co. 1 e 148 d. lgs. N. 209/2005;
-la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo i imostrato che il veicolo _2
presunto danneggiante fosse di proprietà dello e risultasse sprovvisto di copertura Pt_1
assicurativa.
Nel merito, la CP_1
-contestava l'avversa esposizione della dinamica e del sinistro e le conseguenti pretese risarcitorie (nell'an e nel quantum), in quanto non provate;
-invocava, in ogni caso, l'applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 cc.
Infine, la compagnia, per l'ipotesi di condanna al risarcimento in favore dei convenuti in riconvenzionale, formulava azione di regresso nei confronti dello Starace del quale chiedeva, quindi, la condanna.
Ciò dedotto, la chiedeva di: “In via preliminare, si dichiari l'inammissibilità, CP_1
l'improcedibilità e l'improponibilità dell'atto di chiamata in causa ex art. 287, co. 1, d.lgs.
207/05, nonché dell'art. 148 del suddetto decreto;
si respinga la domanda dei convenuti in riconvenzionale perché infondata e non provata;
in via gradata, sempre nel merito, salvo gravame, si dichiari il concorso di colpa in eguale misura tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo, con ogni effetto nel governo delle spese;
in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata dai convenuti in riconvenzionale, si liquidino i danni nei limiti del giusto e del provato;
sempre nel caso dell'accoglimento, anche solo parziale della domanda dei convenuti, si accolga la spiegata azione di rivalsa nei confronti dell'attore, con conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione di tutte le somme che, a qualsiasi titolo, nessuna esclusa, la deducente sarà condannata. Vinte le spese e le competenze di lite. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
5.Con sentenza n. 1405, pubblicata in data 03.06.2012, il tribunale di Santa Maria Capua
Vetere ha accertato l'esclusiva responsabilità di nella verificazione del Controparte_3
sinistro oggetto di causa e lo ha, pertanto, condannato, con entrambi in solido _2 con la compagnia assicuratrice per la rca, al risarcimento, in favore dell'attore, CP_1 della somma di € 68.699,48, oltre interessi e rivalutazione dal sinistro al soddisfo, nonché al rimborso, in favore delle spese di lite e delle eventuali spese di ctu sostenute. Ha, altresì, condannato i n solido con la n qualità di impresa designata del FGVS alla _2 CP_1
rifusione delle spese in favore dello stesso attore.
Invero, il giudice di primo grado, rilevata la discrepanza tra le dichiarazioni rese, da un lato, dai testi di parte attrice (tra loro, peraltro, concordi) e, dall'altro, quelle rese dal teste di parte convenuta, ha valutato come maggiormente attendibile le prime, in virtù della più favorevole posizione dalla quale i testimoni avevano assistito al sinistro, considerato, altresì che la versione da questi narrata aveva trovato riscontro nei restanti elementi probatori.
In virtù di ciò, il tribunale ha, quindi, ritenuto superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 cc ed ha accertato l'esclusiva responsabilità della e del suo Parte_2 conducente nella causazione del sinistro ed il diritto dello a vedersi risarciti i danni Pt_1
patiti.
Con riferimento al quantum, il giudice ha fatto proprie le conclusioni del ctu incaricato ed ha, perciò, condannato i responsabili a corrispondere la somma complessiva di € 48.519,00 – non personalizzata – calcolata liquidando singolarmente ogni voce di danno biologico riscontrata dal consulente per le lesioni individualmente considerate. In più, il tribunale ha riconosciuto allo il diritto a vedersi risarcito la somma pari al 33% del danno Pt_1 biologico a titolo di danno morale (€16.173,00). Infine, ha liquidato il danno da inabilità temporanea (€2.374,50 per 50 giorni ITT;
€949,80 per 40 giorni ITP di 50; €356,18 per ulteriori 30 giorni ITP al 25%).
6.Con atto notificato il 23.07.2020, ha proposto appello. Parte_1
6.1. Con il primo motivo, l'appellante ha impugnato la statuizione relativa alla quantificazione del risarcimento del danno biologico. In particolare, ha affermato che:
-sono errate le modalità di calcolo impiegate dal primo giudice, il quale, pur avendo affermato di aderire completamente alle conclusioni del consulente, ha frammentato il danno biologico permanente liquidando le singole percentuali corrispondenti alle singole lesioni, laddove avrebbe, invece, dovuto procedere ad una liquidazione unitaria facendo riferimento al 40% di postumi individuati dal ctu;
-il giudice ha, altresì, errato omettendo di liquidare il danno estetico, accertato dal ctu nella misura del 9%;
-inesatta era, inoltre, la quantificazione del danno da inabilità temporanea;
-infine, doveva essergli riconosciuta la personalizzazione del danno biologico, considerato che le gravi lesioni subite avevano inciso irrimediabilmente anche sulla sfera caratteriali e psichica, con gravi ripercussioni nei rapporti interpersonali e sociali in genere.
6.2. Con il secondo motivo di gravame, ha lamentato l'omessa liquidazione, Parte_1
ad opera del giudice, del danno materiale, tenuto conto del valore di mercato e delle spese di demolizione reimmatricolazione del ciclomotore.
6.3. Tutto quanto ciò premesso, ha concluso chiedendo di: “1) Condannare Parte_1
gli appellati e , in solido con al _2 Controparte_3 Controparte_1 risarcimento del danno biologico permanente in favore dell'appellante da quantificarsi nella misura di €. 259.058,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo;
2) Condannare gli appellati _2
e , in solido con al risarcimento del danno
[...] Controparte_3 Controparte_1 biologico temporaneo, sia totale che parziale, in favore dell'appellante da quantificarsi nella misura di €. 7.595,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo;
3) Condannare gli appellati _2
e , in solido con al risarcimento in favore
[...] Controparte_3 Controparte_1 dell'appellante del danno da personalizzazione del danno biologico complessivo nella misura massima prevista dalle richiamate tabelle di liquidazione o in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo;
4)
Condannare gli appellati e , in solido con _2 Controparte_3 Controparte_1
al risarcimento in favore dell'appellante del danno morale nella percentuale già
[...]
riconosciuta dal Giudice di I° grado, da calcolarsi sugli importi effettivamente dovuti a titolo di danno biologico, sia permanente che temporaneo, innanzi richiesti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo;
5) Condannare gli appellati _2
e , in solido con al risarcimento in favore
[...] Controparte_3 Controparte_1 dell'appellante della somma di €. 1.000,00 a titolo di danni materiali subiti dal ciclomotore
Aprilia 50, o nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo;
6) Condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese ed onorari del grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.”
7.Con comparsa depositata il 12.11.2020, ha proposto appello incidentale la in CP_1
qualità di impresa designata dal FGVS per la regione Campania.
7.1. Con unico motivo di gravame, la compagnia ha impugnato la pronuncia nella parte in cui, pur in assenza di soccombenza e, quindi, in violazione dell'art. 91 cpc, il tribunale l'ha condannata al pagamento, in favore di , di € 15.000 a titolo di spese di Parte_1
giudizio in solido con i onvenuti. La compagnia ha, quindi, evidenziato che, in virtù _2 dell'accertamento della responsabilità esclusiva del veicolo nel verificarsi Parte_2 dell'evento e dell'assenza dei presupposti per la compensazione, il tribunale avrebbe dovuto condannare alla rifusione delle spese soltanto i soccombenti, nonché avrebbe dovuto riconoscere il diritto di essa compagnia a vedersi rimborsate le spese di lite per il primo grado.
7.2. La ha, quindi, così concluso: “Si accolga lo spiegato appello incidentale CP_1
relativamente alla declaratoria di condanna delle spese processuali determinate in €
15.000,00 oltre accessori ed oneri di legge, poste a carico di n.q. di Controparte_1
F.G.V.S., in favore dell'attore, per palese violazione dell'art.91 c.p.c. e, per l'effetto, si condannino le parti soccombenti di primo grado al pagamento, in favore di Controparte_1
n.q. di F.G.V.S., della somma di € 206,00 a titolo di esborsi ed € 4.835,00 per
[...] competenze, oltre oneri ed accessori di legge, o delle somme che l'adita Corte riterrà equo determinare nell'ambito dei parametri forensi di cui al D.M. 55/14 aggiornato sulla base del
D.M. 37/18.
Si confermi la sentenza impugnata relativamente alla declaratoria di esclusiva responsabilità dei convenuti in riconvenzionale e nella Controparte_3 _2
causazione del sinistro stradale del 07.07.2011.”
8.Con comparsa depositata il 18.11.2020, si sono costituiti, proponendo appello incidentale,
e . _2 Controparte_3
8.1. Con la prima censura spiegata, i hanno criticato il rigetto della formulata _2
domanda riconvenzionale e la ricostruzione del fatto su cui il giudice ha fondato il proprio convincimento. Nella specie, hanno dedotto che:
-il tribunale, senza adeguatamente motivare, ha fondato il proprio convincimento circa l'esclusiva responsabilità di essi appellanti incidentali sulla testimonianza di e S_
, ritenendola più attendibile di quella resa dal teste esclusivamente in virtù Tes_2 Tes_3 della posizione – presuntivamente – privilegiata da cui i primi avevano assistito al sinistro;
-al contrario, l dalla propria posizione aveva potuto vedere lo scooter dello Tes_3 Pt_1
sorpassare un veicolo e invadere la corsia opposta di marcia, urtando la LA US;
-le dichiarazioni dei testi e si discostavano dalla prospettazione dello S_ Tes_2 stesso attore: i primi, infatti, avevano riferito che l'urto era avvenuto qualche metro dopo l'area di intersezione e che la LA US procedeva dritto senza svolte;
al contrario,
l'attore, nell'atto introduttivo, deduce che lo scontro era avvenuto all'interno dell'area di incrocio mentre la LA US tentava di svoltare a sinistra per immettersi in via Giotto;
-anche il rapporto dei Carabinieri smentiva le affermazioni dei testi e , S_ Tes_2 giacché nel rilievo planimetrico il presunto punto d'urto viene collocato esattamente nel punto in cui riferito dal teste ossia all'intersezione di viale Olimpico e via Giotto, al Tes_3
centro della carreggiata;
-anche l'affermazione dei testi di parte attrice, secondo cui la LA US aveva effettuato una manovra di sorpasso di una lunga fila di auto incolonnate nel traffico intenso, viene smentita dal rapporto dei carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro, nel quale l'entità del traffico viene classificata come “normale”;
-anche il teste era inattendibile considerato che aveva individuato il punto dello Tes_4 scontro all'altezza del caseificio , ponendosi così in contrasto col rapporto dei Parte_3
carabinieri;
-in ogni caso, non poteva ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, co. 2 cc, visto che, quand'anche lo scontro si ritenesse avvenuto al centro della mezzeria percorsa dal ciclomotore (e non, come in realtà accaduto, al centro dell'intersezione), sarebbe comunque evidente che lo scooter non viaggiava sul margine destro, ma al centro della carreggiata e visto, altresì, che non vi è prova del fatto per cui lo
, nell'attraversare l'intersezione, abbia osservato le cautele di cui all'art. 141 CdS. Pt_1
8.2. Con il secondo motivo di appello, i hanno criticato la statuizione relativa alle _2
spese di giudizio poiché non intellegibile.
8.3. e hanno, perciò, chiesto di: “1) rigettare l'appello principale _2 CP_3 proposto da contro l'impugnata sentenza, in quanto, inammissibile, Parte_1 improcedibile ed infondato nel merito;
2) dichiarare ammissibile l'appello incidentale proposto con il presente atto ed in totale riforma della sentenza: a) in via principale, previa affermazione della responsabilità esclusiva di nel sinistro per cui è causa, Parte_1
condannarlo, conseguentemente, in solido con la n.q. di Impresa Controparte_1
Designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni in favore degli appellati _2
, nella misura indicata in prime cure o in quella ritenuta di giustizia;
[...] Controparte_3
b) in via del tutto subordinata, previa affermazione di responsabilità preponderante e/o concorrente dell'appellante nella produzione del sinistro per cui è causa, Parte_1
condannarlo, conseguentemente, in solido con la compagnia nella Controparte_1
predetta qualità, al risarcimento dei danni in favore degli appellati e _2 CP_3
nella misura corrispondente al grado di responsabilità accertata o in quella,
[...] comunque, ritenuta di giustizia;
3) condannarsi, in ogni caso, l'appellante in Parte_1
solido con la compagnia nella predetta qualità, al pagamento delle Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.” 9.Infine, in data 19.11.2020, si è costituita in giudizio, impugnando la sentenza in via incidentale, in qualità di compagnia assicuratrice per la rca del veicolo LA Controparte_1
US.
9.1. Con la prima censura, la compagnia ha impugnato la pronuncia nella parte in cui la stessa ha ritenuto superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 cc ed ha,
a tale fine, valorizzato la testimonianza offerta dai testi e La Tes_2 S_ CP_1 ha, invero, dedotto l'inattendibilità dei testi di parte attrice, le cui dichiarazioni sono – in tesi
– idonee a fondare la dichiarazione di esclusiva responsabilità dello Starace o, in subordine, di responsabilità concorrente in applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 cc. Nella specie, la compagnia ha evidenziato le seguenti circostanze:
-il teste non può aver assistito all'urto tra lo scooter e la LA US se tra questa Tes_2
e la sua auto vi erano, come da lui stesso riferito, altre due o tre vetture;
-ciò è confermato anche dal fatto che lo stesso ha affermato di non aver visto se Tes_2
lo avesse tentato manovre di emergenza, poiché la visuale era coperta dalla LA Pt_1
US;
-diversamente dal , il ha riferito che tra la loro auto e la LA US non Tes_2 S_
vi erano auto;
-in ogni caso, il nella sua posizione di trasportato a bordo dell'auto che seguiva la S_
LA, non può aver visto lo scooter che viaggiava al centro della carreggiata;
-le dichiarazioni dei testi e , i quali riferiscono che l'urto era avvenuto S_ Tes_2 dopo l'incrocio, non sono coerenti con quelle dell'altro teste di parte convenuta, , il Tes_4 quale ha individuato il punto di scontro all'altezza del caseificio;
-le dichiarazioni dei testi sono, peraltro, carenti, tra loro contraddittorie e in contrasto con il rapporto dei Carabinieri circa la presenza o meno di un veicolo che precedesse lo scooter, nonché circa il numero di passeggeri a bordo della LA US e, infine, con riferimento ai danni riportati dall'auto LA;
-in ogni caso, nessuno dei testi aveva riferito della manovra di svolta a sinistra della LA
US di cui all'atto di citazione.
9.2. Con il secondo motivo, la a lamentato l'omessa riduzione – nella misura del CP_1
30% – della somma riconosciuta allo a titolo di risarcimento del danno ai sensi Pt_1 dell'art. 1227 cc, considerato che: -non è stato provato l'utilizzo del casco di protezione con cui, in ogni caso, i danni riportati sono incompatibili;
-lo scooter era sprovvisto di assicurazione rca.
9.3. Con terzo e ultimo motivo di appello, la compagnia ha censurato la statuizione relativa alle spese di lite.
9.4. La a rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “Rigettare l'atto di appello CP_1
principale stante la propria infondatezza in fatto e diritto;
in parziale riforma della sentenza, ed in accoglimento dello spiegato appello incidentale, dichiarare unico responsabile del sinistro il sig. , con condanna alle spese legali del doppio grado di giudizio;
Parte_1
in subordine, riconoscere il concorso paritario nella causazione del sinistro di entrambi i conducenti coinvolti e, per l'effetto, modificare il risarcimento riconosciuto allo Starace e la condanna alle spese legali del giudizio di primo grado, con vittoria per il presente giudizio;
ad ogni modo, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, e comunque anche nel caso di concorso paritario, ridurre il risarcimento spettante al sig. ai sensi Pt_1 dell'art. 1227 c.c. (mancato utilizzo del casco e ciclomotore privo di RCA) e, per l'effetto, parametrare le spese legali di primo grado, con vittoria per il presente giudizio;
vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Per ragioni di priorità logica, occorre partire dall'esame di quei motivi di gravame inerenti alla dinamica del sinistro, spiegati, in via incidentale, sia da e , che _2 CP_3
dalla n qualità di compagnia assicuratrice per la rca del veicolo LA US. CP_1
2.Entrambi gli appelli sono, sul punto, parzialmente fondati.
3.Incontestato – e, comunque, provato – il verificarsi, nella tarda sera del 07.07.2011, di un incidente stradale tra il ciclomotore Aprilia 50 condotto da (che ne era anche Parte_1 proprietario) e l'auto LA US condotta da (che ne era anche Controparte_3
proprietario insieme a , il tribunale ha ritenuto che unica causa del detto _2
sinistro fu la negligente condotta di guida di . Controparte_3
4.Tale decisione non è condivisibile.
5.Ai sensi dell'art. 2054, co. 2 cc: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”
Nel circoscrivere la portata applicativa della richiamata disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, cc ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro, ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. n. 15736/2022; nello stesso senso,
n. 9353/2019; n. 26004/2011; n. 26523/2007).
6.Ebbene, la Corte ritiene che dal complesso degli elementi probatori raccolti in primo grado
(interrogatorio formale dell'attore, testimonianze, rapporto dei carabinieri intervenuti sui luoghi dopo il sinistro con relativi rilievi planimetrici, documentazione fotografica) non sia possibile dedurre con sufficiente grado di certezza l'esatta dinamica del sinistro che coinvolse i veicoli delle parti in causa.
6.1. Il compendio istruttorio è, infatti, affetto da diverse incongruenze e lacune.
6.2. Partendo dalla valutazione della prova testimoniale, bisogna notare che i testi escussi per parte attrice ( , e ) non soltanto Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
riferiscono una versione dei fatti opposta a quella narrata dal teste di parte convenuta
( ), ma non sono neanche del tutto concordi tra loro – né, per il vero, con Testimone_8 quanto descritto dallo stesso attore nei propri atti difensivi – su diversi e rilevanti dettagli della dinamica dell'incidente. Allo stesso modo, non confermava Testimone_8
esattamente la prospettazione dei convenuti, narrando delle circostanze parzialmente diverse rispetto a quelle rappresentate dai nonché dalla uale compagnia _2 CP_1
assicuratrice per la rca del veicolo LA US).
6.3. I testi di parte attrice sono tutti concordi nell'affermare che l'urto fu causato essenzialmente dalla LA US che, per superare i veicoli che la precedevano incolonnati nel traffico, sconfinava nella carreggiata in cui stava lo a bordo del Pt_1
proprio ciclomotore e lo urtava violentemente.
Versione completamente diversa è quella, invece, riportata da il quale riferisce TE che: “(…) guidava la LA US ed insieme a lui c'era ; percorreva viale CP_3 Per_1
Olimpico con direzione Lusciano verso l'ospedale di Aversa. All'incrocio con via Giotto, un motorino stava sorpassando un'autovettura che procedeva nel senso opposto di marcia e stava svoltando in via Giotto. Il ragazzo sul motorino Scarabeo, nel sorpassare l'auto che lo precedeva, ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro la LA US. La
è stata impattata sul lato anteriore sinistro, altezza faro. (…) L'impatto è avvenuto Pt_2 proprio in prossimità del'incrocio (…)”.
Vista, allora, l'assoluta incompatibilità tra le due prospettazioni, la possibilità di formulare un convincimento di prevalente verosimiglianza e credibilità dell'una o dell'altra deve farsi dipendere da una valutazione circa l'attendibilità dei testimoni (anche alla luce della coerenza delle loro dichiarazioni), nonché dal riscontro che le dichiarazioni abbiano trovato nel restante quadro probatorio (“In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe”, Cass. n. 15270/2024).
6.4. Dati questi criteri di valutazione, non è possibile pervenire alla piena condivisione di alcuna delle versioni fornite dai testi.
6.5. Sotto il profilo dell'attendibilità, occorre evidenziare quanto segue.
afferma: “(…) Ricordo che ero diretto verso l'asse mediano e seguivo con Testimone_5 la mia auto il ciclomotore dell'attore che aveva la mia stessa direzione. Tra me e l'attore non vi erano altri mezzi (…) Quindi ho visto una vettura, una Fiat Idea o se ben ricordo, Pt_2
che dalla direzione di marcia opposta alla nostra si portava sulla sede stradale riservata alla nostra direzione di marcia nell'intento di superare i veicoli che la precedevano;
quindi, detta vettura ha investito il motorino dell'attore (…) L'incidente è avvenuto, ricordo bene, all'altezza del caseificio di cui sono cliente.” Parte_3
riferisce: “(…) Mi trovavano dietro la LA US a circa dieci metri e tra Testimone_6
la e la mia vettura vi erano altre due o tre vetture. Premetto che eravamo incolonnati Pt_2
nel traffico e procedevamo in direzione ospedale di Aversa, provenendo da Lusciano. Giunti all'incrocio con via Giotto, ho visto che la LA US GR si è spostata a sinistra in fase di sorpasso della colonna di vetture che la precedevano quando, mentre si trovava, per effetto del sorpasso, nella semicarreggiata opposta, impattava contro uno scarabeo di colore beige che proveniva dal lato opposto, ovvero dall'ospedale verso Lusciano. L'impatto
è avvenuto a circa 2-3 metri dalla fine dell'incrocio verso la direzione dell'ospedale, ovvero dopo il superamento dell'incrocio (…) Il motorino non era preceduto da autovetture se non da una macchina, di cui non ricordo il colore, che ha svoltato in un parcheggio posto prima dell'incrocio (…) Non ho visto se lo scarabeo ha effettuato manovre di emergenza in quanto la visuale era ostruita dalla LA US che occupava la semicarreggiata opposta (…) ”
, terzo trasportato nell'auto del , dichiara: “Andavamo in Testimone_7 Tes_2
direzione ospedale quando una LA US che ci precedeva, stava proprio davanti a noi,
è uscita dalla carreggiata se sorpassava la colonna delle auto ferme nel traffico. All'altezza del caseificio ha investito un ciclomotore beige condotto da un signore. (…) Parte_3
Preciso che l'impatto è avvenuto dopo l'incrocio con via Giotto. (…) Il motorino procedeva al centro della sua semicarreggiata e non ricordo se era preceduto da auto, anzi preciso che la strada era sgombra da veicoli e non c'erano vetture che lo precedevano (…) Ho visto chiaramente la LA US prendere in pieno il motorino e il ragazzo volare (…)”.
Le contraddizioni sono evidentemente numerose.
Innanzitutto, va segnalato che nessuno dei testi conferma la versione prospettata da
. Infatti, nell'atto di citazione, l'attore afferma di essere stato violentemente Parte_1 urtato dalla LA US che, provenendo dall'opposto senso di marcia, svoltava improvvisamente a sinistra per immettersi in via A. Da Bondone (via Giotto). Diversamente,
, e imputano l'urto al fatto che la LA US, effettuata una Tes_2 S_ Tes_4
non consentita manovra di sorpasso, aveva invaso la corsia su cui procedeva il ciclomotore.
In secondo luogo, non è trascurabile che e , sebbene Testimone_6 Testimone_7 abbiano assistito all'incidente e ne rammentino numerosi dettagli, non ricordino la presenza del veicolo del dietro il ciclomotore. Anzi, il riferisce (comunque non Tes_4 Tes_2
senza incertezza) che, se pure vi era una vettura dietro il ciclomotore, questa aveva svoltato in un parcheggio prima dell'incrocio, sicché il suo conducente non avrebbe potuto assistere all'incidente. Il invece, dopo aver detto di non ricordare, si corregge e afferma con S_ convinzione che non c'erano vetture che precedevano il motorino. Ciò inficia la valenza probatoria delle dichiarazioni, poiché delle due l'una: o e hanno ricordi Tes_2 S_ imprecisi dell'accaduto, o il effettivamente non si trovava in una posizione Tes_4
favorevole per osservare il fatto.
Inoltre, bisogna sottolineare che i testi non sono precisi nell'indicare il punto della strada in cui ebbe a verificarsi lo scontro. e infatti, affermano che lo stesso Tes_4 S_ avvenne “all'altezza del caseificio ”, senza null'altro puntualizzare: ciò non Parte_3
consente di verificare la congruenza di tale dichiarazione con quella resa dal , il Tes_2 quale colloca il punto d'urto dopo la fine dell'intersezione. Peraltro, pur ammettendo che il detto caseificio si trovi dopo l'incrocio e, quindi, si giunga a ritenere che le dichiarazioni dei testi sono sul punto concordanti, ciò entrerebbe comunque in contrasto con la prospettazione dell'attore: invero, affermare che l'impatto avvenne a causa della repentina e non segnalata manovra di svolta della LA che doveva immettersi in via Giotto significa implicitamente affermare che l'impatto avvenne in prossimità della detta via Giotto e, quindi, nell'area di intersezione (e non dopo).
Infine, giova notare anche come sia poco plausibile che , seduto al Testimone_7 lato passeggero del Maggiolone che precedeva la , abbia “visto chiaramente la Parte_2
prendere in pieno il motorino”, mentre (che stava al posto del Parte_2 Testimone_6
conducente e, quindi, certamente in un punto in cui la visuale era migliore) afferma di non aver visto se lo avesse tentato manovre di emergenza poiché “la visuale era ostruita Pt_1 dalla che occupava la semicarreggiata opposta”. Parte_2
Analogamente, non sono pienamente attendibili le dichiarazioni rese dall'unico teste di parte convenuta. E ciò – giova precisare – non a causa della posizione in cui si trovava TE
: dal rilievo planimetrico contenuto nella relazione dei Carabinieri, è evidente che
[...]
entrambi i punti di incrocio tra il viale Olimpico e la via Giotto potevano in effetti offrire una visuale adeguata dell'asserito punto d'urto. Ciò che, invece, priva di credibilità le dichiarazioni dell' è il fatto per cui questo narra una dinamica sostanzialmente TE
diversa da quella prospettata dai convenuti. Infatti, mentre questi affermano che lo , Pt_1 in prossimità dell'incrocio, aveva invaso la corsia in cui viaggiava la LA per sorpassare un'auto che lo precedeva, l riferisce che “all'incrocio con via Giotto, un motorino TE stava sorpassando un'autovettura che procedeva nel senso opposto di marcia e stava svoltando in via Giotto”. Dunque, il teste non conferma il punto d'urto: infatti, se l'auto che lo voleva sorpassare veniva dal senso opposto di marcia e stava svoltando, è evidente Pt_1 che la detta manovra di sorpasso (e, quindi, lo scontro) sia avvenuta non in prossimità, bensì all'interno dell'area di intersezione nella quale, appunto, l'auto stava effettuando l'asserita svolta in via Giotto. Allo stesso modo, l non conferma nemmeno le modalità di TE verificazione del fatto, considerato che, secondo la sua narrazione, l'auto de qua non precedeva il ciclomotore dell'attore – come affermato dai ma veniva dall'opposto _2
senso di marcia.
6.6. Le incongruenze segnalate (già di per sé decisive nel senso di un giudizio di inattendibilità delle testimonianze) diventano ancor più gravi se si considera che le stesse non si compongono nemmeno ad un confronto globale con i restanti elementi probatori.
6.7. La relazione di servizio (con annesso rilevamento tecnico-descrittivo) redatta dai
Carabinieri sopraggiunti sui luoghi dopo il sinistro non è risolutiva.
Ed infatti, oltre ad accertare la verificazione dell'incidente, l'identità delle parti coinvolte e i dati dei rispettivi veicoli, nonché – infine – la posizione degli stessi dopo lo scontro e il plausibile punto d'urto, nessun'altra operazione è stata svolta dai militari.
Nella relazione non vengono, invero, riportate osservazioni delle parti interessate (e ciò in quanto sia lo che il i trovavano già presso il PS dell'ospedale di Aversa), Pt_1 _2
né vengono raccolte dichiarazioni di eventuali testimoni presenti sui luoghi.
La ricostruzione della dinamica operata dai verbalizzanti, pertanto, è poco attendibile e, in ogni caso, non sufficientemente dettagliata, limitandosi a riportare che lo scontro era avvenuto in prossimità dell'incrocio tra veicoli provenienti da sensi di marcia opposti, entrambi “probabilmente” a forte velocità.
Anche il rilievo planimetrico allegato alla relazione non pare dirimente. La posizione dei veicoli in stato di quiete, per come rappresentata, è astrattamente compatibile sia con la dinamica prospettata dall'attore che con quella prospettata dai convenuti. Invero, allo stato, non è possibile conoscere distanza e traiettoria percorse dai veicoli in seguito all'urto. Ne consegue che è altrettanto impossibile stabilire se le corsie di marcia in cui furono rinvenuti i veicoli fossero quelle in cui gli stessi stavano procedendo al momento dello scontro (sì da accertare quale dei due veicoli aveva sconfinato la propria), ovvero quelle in cui i medesimi si spostarono in conseguenza della velocità di percorrenza, del violento urto o di eventuali manovre di emergenza.
6.8. Infine, non ha valore decisivo neanche la posizione dei danni alla carrozzeria dell'auto
LA US.
La collocazione degli stessi sarebbe stata, infatti, sempre nella parte anteriore sinistra qualsiasi fosse stato, tra i due, il veicolo ad invadere la corsia altrui.
Perfino nell'ipotesi in cui lo scontro fosse avvenuto all'interno dell'area di intersezione nel momento della svolta a sinistra dell'autovettura, questa avrebbe potuto riportare danni nel medesimo punto. Invero, nel caso in cui l'urto si fosse verificato nel momento subito precedente e prodromico all'immissione dell'auto in via Giotto, quando questa aveva appena impegnato l'incrocio, il ciclomotore (che, secondo quanto riferito dai testimoni, viaggiava al centro della propria semicarreggiata e non sulla destra) avrebbe potuto impattare tangenzialmente contro quel punto dell'autovettura. Del resto, non è dato conoscere la posizione e l'estensione dei danni sul ciclomotore, sicché qualsiasi ricostruzione che si basi sulla sola condizione della carrozzeria della LA US non è più di una congettura non dimostrabile con sufficiente sicurezza.
6.9. Dunque, poste le svolte considerazioni, non può condividersi il convincimento del primo giudice, secondo cui fu unicamente il guidatore del veicolo LA US a causare il sinistro, né, per contro, è possibile convincersi dell'imputabilità in via esclusiva dello stesso alla condotta di guida dello . Pt_1
Pertanto, vista l'impossibilità di stabilire con un sufficiente grado di certezza come effettivamente ebbe a verificarsi l'evento dedotto in lite, in applicazione dell'art. 2054, co. 2 cc e con la conseguente riforma, per quanto di ragione, della sentenza gravata, la Corte dichiara il concorso di responsabilità dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti (e, in solido con il conducente della LA US, del rispettivo proprietario), ciascuno in eguale misura.
7.Occorre, quindi, procedere all'esame dei motivi di appello, sia principale che incidentale, relativi alla quantificazione dei danni subiti da entrambe le parti coinvolte nel sinistro.
8.Parzialmente fondato è l'appello principale proposto da . Parte_1
8.1. In particolare, devono accogliersi i motivi di gravame con cui l'appellante principale censura le modalità di calcolo impiegate per la liquidazione del danno biologico permanente, nonché lamenta l'omessa liquidazione del danno estetico.
8.2. In una recente pronuncia, la Suprema Corte ha censurato specificamente la quantificazione del danno non patrimoniale sub specie di danno biologico dinamico relazionale che venga realizzata mediante la sommatoria delle percentuali individuate dal consulente tecnico d'ufficio per i diversi postumi permanenti. Nella specie, la Corte ha affermato: “la decisione del giudice del merito è, comunque in contrasto con il consolidato principio (Cass., n. 5542/1996; Cass., n. 8286/1996; Cass., n. 12451/1998; Cass., n.
6502/2001) – che attiene alla regola legale di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale – secondo il quale, nel caso di lesioni plurime, derivate da un medesimo fatto lesivo, il danno biologico è unitario, per cui la valutazione medico-legale delle singole menomazioni che determinano un peggioramento globale della salute deve essere complessiva. Sicché, pur dovendosi procedere ad un'analisi dell'inferenza che ogni singola menomazione ha prodotto sulla salute umana, il danno biologico globale va determinato non addizionando i singoli valori percentuali di invalidità riferibili a ciascuna minorazione, bensì considerando l'incidenza reale di dette menomazioni sulla complessiva validità del soggetto” (n. 18328/2019).
8.3. Il danno biologico sofferto da deve, quindi, essere liquidato tenendo Parte_1
conto della percentuale di invalidità complessiva riportata a seguito dello stabilizzarsi dei postumi. Tale percentuale è stata individuata dal consulente tecnico d'ufficio nella misura del 40%.
Spetta, infatti, all'attore anche il ristoro del danno estetico, accertato dal ctu e non contestato.
L'equivalente pecuniario del danno non patrimoniale così quantificato deve essere equitativamente liquidato sulla base delle più recenti tabelle per la liquidazione dei danni non patrimoniali adottate dal tribunale di Milano (cui questa Corte suole conformarsi, ritenendole l'insieme di parametri più serio, affidabile e aggiornato tra quelli in astratto utilizzabili ai fini della liquidazione di siffatti pregiudizi). Facendo, dunque, applicazione dei valori indicati dalle tabelle 2024 per lesioni di tale entità a carico di soggetti dell'età dello al momento del sinistro (37 anni), deve essere liquidata in favore dell'attore la Pt_1 somma di € 203.507,00 a titolo di danno biologico.
8.4. A tale importo, deve essere aggiunto quello dovuto a titolo di danno morale (il cui riconoscimento in favore dell'attore da parte del tribunale non è stato oggetto di impugnazione dalle controparti). Tenuta ferma la modalità di calcolo di tale danno adoperata dal primo giudice e, quindi, quantificando lo stesso nella misura di un terzo del danno biologico complessivo, il danno morale da ristorare in favore dell'attore deve quantificarsi in € 67.836,00 (33% di
€203.507,00).
9. Su tale somma, nessun incremento a titolo di personalizzazione è dovuto.
Come è noto, il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico-legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona.
In particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e e riconoscibili ragioni di apprezzamento, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 18328/2019; n. 2788/2019; n. 10912/2018; n. 23469/2018).
Ebbene, dalla lettura dell'elaborato peritale si desume che il consulente, nel quantificare la percentuale le conseguenze permanenti delle lesioni subite, ha espressamente tenuto conto non soltanto della rilevanza standard delle stesse, ma anche del loro decorso e delle loro conseguenze nel particolare caso dello . Pt_1
Nella specie, con riferimento alle fratture del piatto tibiale destro patite dal danneggiato, il perito afferma che, a seguito dell'intervento chirurgico (posizionamento di due viti in titanio), ancorché questo fosse stato eccepibilmente eseguito, si era verificata una complicanza, ossia una “viziosa consolidazione, ovvero la frattura è guarita in posizione scorretta provocando un ginocchio varo, rigido e dolente”. Tuttavia, lo stesso consulente prosegue affermando:
“Dunque, a mio giudizio, la valutazione di danno biologico è pari ad 8%”.
Ancora, in punto di danno estetico, il perito afferma che “il pregiudizio estetico complessivo è da lieve a moderato (II classe), ovvero rientra in quei casi in cui vi è una coscienza della menomazione resa obiettiva dal giudizio negativo di chi osserva il soggetto. Proprio la presenza di cicatrici lineari piane al volto (come si evidenzia nel sig , cicatrice lineare di circa 9 cm Pt_1
di lunghezza che si estende dalla regione zigomatica sinistra fino alla regione mentoniera) rientrano in questo ambito. La percentuale di danno biologico in questo caso è pari a 9%.”
È evidente, dunque, che le uniche circostanze astrattamente idonee a fondare una personalizzazione in aumento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno biologico (e cioè, per un verso, lo sviluppo anomalo delle fratture del piatto tibiale e, per altro verso, il fatto per cui il pregiudizio estetico abbia coinvolto il viso del danneggiato) sono state valutate dal consulente, unitamente alle conseguenze ordinarie delle dette menomazioni, ai fini della quantificazione percentuale. Sicché, valorizzare tali circostanze ai fini della personalizzazione del danno significherebbe riconoscere un'illegittima duplicazione risarcitoria.
10.Deve essere accolta, infine, la doglianza relativa alla quantificazione del danno biologico temporaneo.
10.1. Ed infatti, il tribunale, dichiarando di effettuare il calcolo sulla base dei coefficienti indicati dalle tabelle di Milano più aggiornate (che, all'epoca della pronuncia, erano quelle pubblicate nel 2018) e aderendo alle conclusioni del ctu con riferimento alla stima dei giorni di inabilità temporanea e delle relative percentuali, ha quantificato il detto danno come segue: €2.374,50 per 50 giorni ITT;
€949,80 per 40 giorni ITP al 50%; €356,18 per 30 giorni
ITP al 25%.
Tuttavia, esaminando i calcoli sopra riportati, è evidente che il tribunale è pervenuto a tali importi attribuendo ad un giorno di invalidità assoluta il valore monetario di €47,49, mentre il valore prescritto dalle tabelle del tribunale di Milano era di €98,00 (cui poteva essere aggiunto un aumento del 50% a titolo di personalizzazione).
Pertanto, la quantificazione operata dal tribunale è errata, sicché la Corte deve procedere ad un nuovo calcolo facendo riferimento, anche a questo fine, alle tabelle del tribunale di
Milano pubblicate nel 2024. Le dette tabelle attribuiscono ad un giorno di invalidità temporanea assoluta un valore monetario di liquidazione del relativo danno non patrimoniale di €84,00 (cui, nel caso di specie, non deve essere aggiunta l'ulteriore somma di €31,00 per il danno morale, poiché questo non è stato riconosciuto dal tribunale per il periodo di inabilità temporanea).
Così individuato il coefficiente di liquidazione, allora, in favore di devono Parte_1 essere corrisposte le seguenti somme: €4.200,00 per 50 giorni ITT;
€1.680,00 per 50 giorni
ITP al 50%; €630,00 per 30 giorni ITP al 25% (complessivi €7.710,00).
11.In sintesi, allo spetta la somma di €271.343,00 (€203.507,00 + €67.836,00) a Pt_1
titolo di danno biologico permanente, dinamico relazionale e morale, nonché la somma di
€7.710,00 a titolo di inabilità temporanea (€4.200,00 + €1.680,00 + €630,00), il tutto per un totale di €279.053,00.
11.1. Tale somma deve, poi, essere ridotta nella misura del 50% in virtù del riconosciuto concorso di responsabilità.
12. Non deve darsi luogo ad alcuna decurtazione ulteriore della somma così ottenuta, come invece dedotto dalla ai sensi dell'art. 1227 cc. Controparte_1
Infatti, per un verso, non vi è alcun nesso eziologico tra la mancanza di copertura assicurativa per la rca del ciclomotore e l'entità del danno non patrimoniale subito. Per altro verso, è rimasta a livello di mera allegazione – e, quindi, priva di valenza probatoria – la deduzione circa l'asserito mancato utilizzo, da parte dello , del casco di protezione. Pt_1
A tale prova era, invero, tenuta la essendo stata quest'ultima ad eccepire la detta CP_1
circostanza: questa, però, nulla ha dimostrato.
In ogni caso, bisogna evidenziare come, delle severe lesioni riportate dallo , Pt_1 nessuna interessi il cranio: considerata la violenza dell'urto (resa evidente non soltanto dalla gravità delle lesioni patite dall'attore, ma anche dai danni alla carrozzeria della LA US, nonché dall'apertura degli airbag), è ragionevole ritenere che, ove non avesse indossato il casco, lo avrebbe presumibilmente riportato gravi danni anche alla testa. Pt_1
Peraltro, anche il fracasso facciale – più precisamente, orbito-zigomatico sinistro – non esclude l'utilizzo del casco, tenuto conto che non tutti i caschi omologati garantiscono la protezione della zona del viso interessata da tale tipo di trauma (ad esempio, il casco jet che, nella sua versione base, è sfornito di visiera). 13. , e la in qualità di compagnia Controparte_3 _2 Controparte_1
assicuratrice per la rca del veicolo LA US, sono, dunque, tenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , di €139.526,50 (cioè il 50% di €279.053,00) a titolo Parte_1
di danno non patrimoniale.
14. Non può, infine, essere accolta la richiesta dello di vedersi riconosciuti, sulla Pt_1
somma calcolata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, gli interessi legali dall'evento al soddisfo.
Ed infatti, occorre precisare che la categoria degli interessi compensativi rappresenta una modalità di calcolo di una aliquota del danno aquiliano e, in particolare, del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca del momento lesivo. Invero, il debitore di una obbligazione di valore è in mora ex re dal giorno dell'illecito (art. 1219, co. 2, n. 1 c.c.) e cagiona al creditore un pregiudizio ulteriore e diverso rispetto alla perdita primaria, ossia la perduta possibilità di investire la somma dovutagli a titolo di risarcimento (che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., deve essergli pagata dal giorno dell'illecito) e ricavarne, così, un lucro finanziario. Tuttavia, il legislatore non detta criteri specifici per la stima di tale danno da mora (come accade, invece, per i debiti di valuta, in relazione ai quali il danno da ritardo è quantificato secondo i criteri dettati dall'art. 1224 c.c.). Pertanto, dovendo la stima del danno da mora nelle obbligazioni di valore avvenire necessariamente in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., la giurisprudenza ha adottato il ricorso ad un saggio di interesse come metodo di liquidazione di tale danno (Cass., n. 15856/2019).
La liquidazione di tali interessi è, dunque, funzionale al pieno ristoro dell'illecito, ristabilendo, a favore del creditore danneggiato, quella posizione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato senza l'illecito e senza che fosse stato frapposto ritardo nel risarcimento. Le
Sezioni Unite della Cassazione (n. 1712/1995) hanno stabilito, infatti, che il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione (interessi). La giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi, allargando la fattispecie i cui all'art. 1499 c.c., i quali prescindono sia dalla mora che dai presupposti di liquidità ed esigibilità di cui all'art. 1282 c.c. (Cass., n.
27938/2024). Tuttavia, è pacifica la giurisprudenza (e questa Corte la condivide) secondo cui il ristoro del danno da lucro cessante sub specie di interessi compensativi spetta al creditore danneggiato solo nel caso in cui tale mancato guadagno sia provato dal creditore.
In particolare, in ossequio al principio per cui ad essere risarcibile è il danno – conseguenza e non già il danno – evento, non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, ma è onere del creditore allegare e provare, anche in via presuntiva, di avere subito il preteso danno (così Cass., n. 1111/2020; n. 18564/2018;
n. 22347/2007; n. 20591/2004; n. 12452/2003). Dunque, il riconoscimento degli interessi compensativi unitamente alla rivalutazione monetaria è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (Cass., n. 12452/2003; n. 2654/2005 secondo cui: “…gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi compensativi…possono...non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario…, essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso…”). Del resto, anche la già richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 1995 esige l'allegazione e la prova di detto danno in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (“…tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante i criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso…”, così Sez. Un., n. 1712/1995).
In conclusione, solo nel caso in cui il creditore danneggiato alleghi e dimostri che, in concreto, l'equivalente monetario attuale del danno risulti non sufficiente a tenerlo indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito a causa del ritardato pagamento della somma, il giudice può liquidare in suo favore tale danno, anche sotto forma di interessi,
a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi che, come detto, rappresentano una mera modalità di liquidazione del danno e non già frutti civili del capitale a lui dovuto.
Ebbene, l'appellante non ha soddisfatto il descritto onere allegatorio e probatorio.
La richiesta di liquidazione degli interessi compensativi è stata, invero, formulata in modo generico e senza la deduzione, a suffragio della medesima, di elementi dai quali desumere, anche in via presuntiva, l'effettiva esistenza del danno da ritardo di cui invocavano il ristoro. In particolare, lo si è limitato a proporre la domanda e nulla ha dimostrato (né, per Pt_1
il vero, dedotto) circa il pregiudizio da mancato guadagno subito a causa del tempo intercorso tra l'illecito e la corresponsione della somma dovuta a titolo di risarcimento.
Ciò considerato e data l'inoperatività di automatismi, la domanda di liquidazione degli interessi compensativi a titolo risarcimento del danno da lucro cessante non può essere accolta.
15.Meritevole di rigetto, infine, è l'appello principale nella parte in cui lo reitera la Pt_1
domanda di risarcimento del danno materiale.
15.1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 cc, il giudice ricorre alla liquidazione in via equitativa del danno laddove questo non possa essere provato nel suo preciso ammontare (o, comunque, ciò risulti particolarmente difficile per il danneggiato).
Tuttavia, tale operazione non può essere arbitraria, bensì deve essere ancorata a parametri oggettivi, tali da consentire al giudice di pervenire ad una quantificazione del danno congrua, seppure espressione di un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa.
In altre parole, la difficoltà di una precisa quantificazione del danno non esime il danneggiato dalla prova dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, così da fornire al giudice dei criteri obiettivi su cui basare il proprio giudizio.
Nel caso di specie, ancorché sia stata provata, mediante il deposito del certificato di rottamazione (vedi produzione di parte attrice), l'avvenuta demolizione del ciclomotore,
l'istante non ha fornito alcun elemento utile a giungere ad una stima economica del danno.
In assenza di elementi (come, ad esempio, la fattura relativa all'avvenuta demolizione e l'indicazione del valore di mercato del ciclomotore, considerato anche l'anno di prima immatricolazione), non solo non può essere riconosciuta la somma di €1.000 apoditticamente chiesta dall'attore, ma nemmeno può pervenirsi a diversa quantificazione data la mancanza di criteri utili a tal fine.
16. Con riferimento all'appello incidentale promosso da e , questo _2 CP_3 deve essere accolto nella parte in cui gli istanti, lamentando l'omesso accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali, hanno reiterato le richieste risarcitorie. 17. In favore di deve essere, infatti, riconosciuto il diritto al risarcimento Controparte_3 del patito danno biologico temporaneo così come accertato in occasione dell'accesso al PS dell'ospedale di Aversa subito dopo il sinistro.
17.1. In particolare, nel referto in atti, si legge che al momento della dimissione veniva diagnosticata al na contusione toracica, con prognosi di cinque giorni. _2
17.2. La lesione così descritta pare verosimile, considerata la dinamica dell'impatto (che determinò, si ripete, anche l'apertura degli airbag). Del resto, nessuna contestazione circa l'attendibilità del contenuto del referto è spiegata dallo o dalla er il FGVS. Pt_1 CP_1
17.3. Ciò considerato, questa Corte, facendo applicazione dei già richiamati coefficienti indicati dalle tabelle del tribunale di Milano del 2024, ritiene equo riconoscere al danneggiato il risarcimento per 5 giorni di ITP al 25%, liquidando, dunque, in suo favore, la somma di
€52,50 (€84,00 per 5 per 25%, diviso due in virtù del concorso di responsabilità), oltre rivalutazione dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.
18. In favore di e deve essere riconosciuto, altresì, il diritto al _2 CP_3
risarcimento del danno patrimoniale subito sotto forma di danno materiale alla vettura coinvolta nel sinistro per cui (anche) lo è stato ritenuto responsabile nella misura Pt_1
del 50%.
18.1. L'esistenza dei danni è dimostrata mediante la documentazione fotografica in atti (che trova, peraltro, riscontro nella descrizione contenuta nella relazione di servizio dei carabinieri). Per la quantificazione di tali danni, poi, può essere attribuita rilevanza probatoria al preventivo di spesa prodotto dai Tale preventivo, infatti, è rigorosamente _2
dettagliato, sicché è possibile verificare la congruità degli interventi in esso indicati e le condizioni del veicolo a seguito dell'incidente. Tale riscontro consente, dunque, di ritenere congrua la somma di €8.117,85 in esso indicata.
18.2. Tale somma deve essere ridotta nella misura del 50% in virtù dell'accertato concorso di responsabilità nella verificazione del sinistro. 18.3. , in solido con la in qualità di compagnia designata dalla Parte_1 Controparte_1
regione Campania per il FGVS deve, quindi, essere condannato al risarcimento, in favore di e , di €4.058,92 (50% di €8.117,85) a titolo di danno _2 Controparte_3 patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
19.Giova precisare che la in qualità di compagnia designata dalla regione Controparte_1
Campania per il FGVS non ha reiterato, nel presente grado di giudizio, la domanda di regresso nei confronti di , sicché tale domanda, ai sensi dell'art. 346 cpc, si Parte_1
ritiene abbandonata.
20.Ogni altra censura e questione sollevate devono ritenersi assorbite.
In particolare, resta integralmente assorbito l'appello incidentale spiegato dalla in CP_1
qualità di impresa designata dalla regione Campania per il FGVS poiché relativo esclusivamente alle spese di lite. Similmente, restano assorbiti i motivi di gravame spiegati dalle altre parti in punto di spese.
21.In conseguenza della riforma della sentenza impugnata e in ragione dell'effetto espansivo della riforma (art. 336 cpc), infatti, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese del doppio grado di giudizio.
22. Avendo riguardo all'esito complessivo della lite, questa Corte, ai sensi dell'art. 92, co. 2, cc, compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, sussistendo, nel caso di specie, un'ipotesi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) accogliendo, per quanto di ragione, l'appello proposto da e Controparte_3 _2
nonché di quello proposto dalla in qualità di compagnia
[...] Controparte_1
assicuratrice per la rca del veicolo LA US (tg. EA956JD), in riforma della sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 1405 del 10.06.2020, accerta la pari responsabilità di e di nella causazione del sinistro Parte_1 Controparte_3
verificatosi in data 07.07.2011;
B) accogliendo, per quanto di ragione, l'appello proposto da , condanna Parte_1 e e in qualità di compagnia assicuratrice per la Controparte_3 _2 Controparte_1
rca del veicolo LA US (tg. EA956JD), in solido tra loro, al pagamento, in favore di
, della somma di €139.526,50 a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale;
C) rigetta nel resto l'appello proposto da;
Parte_1
D) accogliendo, per quanto di ragione, l'appello proposto da e , _2 CP_3
in riforma della sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 1405 del
10.06.2020, condanna e la in qualità di impresa Parte_1 Controparte_1
designata dalla regione Campania per il FGVS, in solido tra loro, al pagamento, in favore di e , della somma di € 4.058,92, oltre rivalutazione come da _2 CP_3 motivazione, a titolo di danno patrimoniale, e della somma di € 52,50 a titolo di danno non patrimoniale;
E) compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio;
F) pone definitivamente le spese di ctu medico-legale a carico, nella misura del 50%, di e della in qualità di impresa designata dalla regione Parte_1 Controparte_1
Campania per il FGVS, in solido tra loro, e nella misura del restante 50% a carico di e nonché di in qualità di compagnia Controparte_3 _2 Controparte_1
assicuratrice per la rca del veicolo LA US (tg. EA956JD), in solido tra loro.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini