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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5295 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 12084/2022 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con gli Avv.ti BRIGUGLIO ANTONIO e Parte_1 P.IVA_1
VACCARELLA ROBERTO,
PARTE APPELLANTE
E
C.F. ), con l'Avv. CUOMO PASQUALE, Controparte_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi dedotti, riformare la sentenza n. 16343/2021 del Giudice di Pace di Roma (R.G. 40974/2020), e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di , con condanna della parte appellata Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore di CP_1 [...]
in persona del l.r.p.t., di quanto da quest'ultima versato in ottemperanza alla Parte_1
sentenza impugnata, anche a titolo di onorari e spese di giudizio di primo grado, oltre interessi dal dì del pagamento al saldo. In via meramente gradata, in accoglimento del quarto motivo di gravame, dichiarare la non debenza delle somme addebitate nelle fatture
Pagina 1 di 13 antecedenti il 31 marzo 2010 e per l'effetto condannare la alla Controparte_1
restituzione di quanto ricevuto a tale titolo, oltre interessi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta: rigettare l'avversario appello proposto da per tutti i motivi indicati in Parte_1
atti, e conseguentemente confermare integralmente la Sentenza n. 16343/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Roma e depositata in data 14.7.2021.
Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario avv. Pasquale Cuomo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di restituzione o rimborso di somme, che la parte attrice in primo grado, quale cliente/consumatore finale, ha versato alla convenuta, quale fornitore, in costanza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica, a titolo di addizionali sulle accise, nel biennio 2010-2011.
La domanda di veniva accolta dal Giudice di Pace di Roma, con sentenza CP_1
avverso la quale ha proposto appello. Parte_1
La causa davanti al Tribunale è stata istruita sulla sola base della documentazione prodotta dalle parti e, dopo alcuni rinvii, disposti in attesa dell'emissione di pronunce da parte della
Corte di Giustizia Europea e della Cassazione sulla materia oggetto di controversia, è stata trattenuta in decisione, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi con lo scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c., previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 15.11.2024.
2. La vicenda -oggetto di un contenzioso ampio e diffuso- trae origine dalla dedotta incompatibilità, tra le addizionali alle accise sull'energia elettrica, introdotte con l'art. 6 del
D.L. n. 511/1988 ed il diritto dell'Unione Europea.
In particolare, la materia (per lo meno nel periodo interessato) era regolata dalla direttiva
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise, che, all'art. 1, comma 2, stabiliva che «Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte
Pagina 2 di 13 siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta» e, all'art. 48, paragrafo 1, che «Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile
2010».
L'art. 6 del Decreto Legge del 28 novembre 1988, n. 511-Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale (convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 gennaio 1989, n.
20), come modificato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, applicabile ratione temporis, stabiliva: «1. È istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 […]
3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.
4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stessi».
Come si evince chiaramente dal raffronto tra le due normative, quella interna non risponde ai criteri dettati dalla disciplina sovranazionale, soprattutto in relazione alla previsione di
“finalità specifiche” che devono perseguire le imposte indirette.
Sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto modo di pronunciarsi, precisando che l'art. 1, paragrafo 2, della Dir. 2008/118/CE, va interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta che non persegua una finalità
Pagina 3 di 13 specifica (Corte di giustizia, sentenza del 5.3.2015, , in causa Controparte_2
C-553/13, e sentenza del 25.7.2018, in causa C-103/17), e chiarendo che, Controparte_3 affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che esista “un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”, mentre, “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni
Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese” (Corte di giustizia 27.2.2014, , in causa C-82/12). Persona_1
In base a tali criteri, la Corte di Cassazione ha affermato che, il citato art. 6 del D.L. n.
511/1998 (nel testo modificato dall'art. 5 D.L.vo 2.2.2007, n. 26), reca una disposizione in contrasto con la normativa comunitaria, non soddisfacendo il requisito della finalità specifica dell'imposizione introdotta (cfr., ex multis, Cass. n. 22343 del 5/10/2020; n. 10691 del 5/06/2020; n. 29980 del 19/11/2019; n. 27101 del 23/10/2019; n. 15198 del 4/06/2019).
La incompatibilità della normativa interna con il diritto eurounitario è stata indirettamente confermata anche dalla sua successiva abrogazione -avvenuta, peraltro, proprio in pendenza di una procedura di infrazione contro l'Italia, per violazione della Direttiva 118/2008- con decorrenza, però, dal 1° gennaio 2012.
Ne consegue che, per il periodo in cui l'addizionale sulle accise è stata in vigore ed è stata applicata, nella vigenza dell'obbligo di adeguarsi alla Direttiva comunitaria (art. 48 Dir. CE
118/2008 cit.), la sua imposizione e la sua riscossione, devono ritenersi sicuramente illecite e non dovute, nascendone il diritto alla restituzione, in favore del soggetto che l'ha versata.
Quest'ultimo va individuato sicuramente nel cliente finale, sul quale, in base al meccanismo della rivalsa (artt. 16 e 56 TU Accise, D.L.vo n. 504 del 26.10.1995), viene traslato l'onere dell'imposta, che pure formalmente viene versata dal fornitore all'RI o all'ente impositore (art. 53 TUA).
È evidente come non valga, sul punto, richiamare le condizioni contrattuali che prevedevano l'imposizione delle accise, poiché si tratta di pattuizioni che non sono frutto dell'autonomia negoziale delle parti, ma meramente riproduttive di disposizioni di legge.
3. Appurato che la normativa interna risulta in contrasto con il diritto eurounitario e che le
Pagina 4 di 13 imposte versate in forza di tale norma sono indebite -conclusione sulla quale tutta la giurisprudenza è assolutamente concorde- il punto nodale della questione si sposta allora sull'individuazione delle conseguenze di tale incompatibilità e, soprattutto, del soggetto nei confronti del quale il cliente finale può far valere il suo diritto alla restituzione dell'imposta indebitamente pagata, ovvero se sia, in particolare, il fornitore, con cui il cliente ha intrattenuto il rapporto contrattuale, in forza del quale ha versato il prezzo del bene, comprensivo delle imposte traslate, oppure direttamente l'RI (in persona dell'
[...]
, che è il soggetto destinatario finale delle accise sull'energia Controparte_4
elettrica.
Sul punto, si è creata una vera e propria spaccatura nella giurisprudenza, tra due orientamenti.
3.1. Il primo, che nega la possibilità per il cliente finale, di agire per ripetizione di indebito nei confronti del fornitore di energia, si fonda essenzialmente sul principio -assolutamente consolidato nella giurisprudenza della CGUE ed anche in quella nazionale- per cui le
Direttive, a differenza dei Regolamenti, non possono avere applicazione “orizzontale”, ovvero incidere direttamente nei rapporti tra privati, ma soltanto “verticale”, poiché si tratta di provvedimenti normativi indirizzati agli Stati, che impongono ai loro organi legislativi o esecutivi di adottare gli strumenti per adeguarsi ai principi ed ai criteri ivi stabiliti;
principio da cui discende che, una norma interna non conforme, o in aperto contrasto con una direttiva, non può essere disapplicata dal Giudice in modo da spiegare effetti diretti nei rapporti tra cittadini, e, in particolare, conferendo diritti od imponendo obblighi a privati, derivanti dalla Direttiva UE, ma che si determina soltanto il diritto di chi ne abbia subito un pregiudizio, a rivalersi nei confronti dello Stato.
3.2. Il secondo orientamento, che invece accoglie le domande dei clienti finali, di ripetizione di indebito nei confronti dei propri fornitori, ritiene di poter superare la problematica dell'applicazione solo verticale delle direttive, sulla base del principio del primato del diritto unionale e della conseguente disapplicazione delle norme interne incompatibili, distinguendo, in particolare, tra l'effetto di disapplicazione per esclusione e quello per sostituzione.
Più nel dettaglio, prendendo spunto dalle numerose sentenze della CGUE in materia, alcuni
Tribunali hanno rilevato come il divieto di applicazione delle Direttive nei rapporti orizzontali operi soltanto nel caso in cui tale applicazione diretta comporti l'imposizione di
Pagina 5 di 13 obblighi al privato, derivanti dalla direttiva, cioè quando, eliminata la norma interna in contrasto con il diritto unitario, venga applicata direttamente la regola giuridica stabilita nella direttiva, in favore o contro un singolo cittadino (c.d. effetto di sostituzione); al contrario, il divieto non opererebbe, e non avrebbe ragion d'essere -anche in ossequio al principio di effettività del diritto comunitario- quando il contrasto determini soltanto l'inapplicabilità della norma interna, senza che da ciò derivi il riconoscimento di una nuova situazione giuridica soggettiva (attiva o passiva) nei confronti dei privati (c.d. effetto di esclusione).
Questo secondo orientamento, per lo meno in alcune pronunce, fa inoltre leva sul principio di effettività del diritto comunitario, in base al quale deve essere assicurata al soggetto la tutela che garantisca la più facile attuazione dell'ordinamento sovranazionale e che, nella specie l'azione diretta di ripetizione di indebito dell'imposta pagata nei confronti del fornitore, è sicuramente più efficace di un'eventuale azione risarcitoria nei confronti dello
Stato o dell'ente impositore, che -stante anche la consolidata interpretazione della
Cassazione sul punto- è soggetta a maggiori vincoli e presupposti, sia quanto alla legittimazione processuale, sia quanto ai requisiti sostanziali per l'accoglimento della domanda.
È questo l'orientamento -pur se sulla base di una motivazione più sintetica e meno articolata-seguito dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata.
4. Orbene, ad avviso di chi scrive, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, sia della
CGUE sia della Corte di Cassazione, le argomentazioni alla base del secondo orientamento risultano smentite, o, quanto meno, superate, dovendosi aderire al primo orientamento, ovvero quello che nega l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore, consentendo al cliente di agire direttamente nei confronti dello Stato.
5. Viene in rilievo, in via assolutamente precipua, la sentenza della Corte di Giustizia
Europea, Quinta Sezione, in data 11.04.2022, causa C‑316/22, pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE da parte del Tribunale di Como, proprio in relazione ad una controversia in materia di restituzione di addizionali sulle accise ex art. 6 DL 511/88.
Questa pronuncia, nell'esaminare le due questioni sottoposte dal giudice italiano, ha affermato i seguenti principi di diritto:
Pagina 6 di 13 «1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo
Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati».
5.1. Con il primo arresto, quindi, la Corte ha ribadito il principio assolutamente consolidato dell'inapplicabilità delle Direttive nei rapporti orizzontali tra singoli, anche nel caso di disposizioni chiare, precise ed incondizionate, suscettibili di applicazione diretta (le cc.dd. direttive self executing); né si rinviene, nella motivazione della sentenza, alcuna possibile distinzione tra ipotesi di disapplicazione normativa, quanto ai loro effetti.
Sul punto, a parere di chi scrive, l'orientamento della giurisprudenza di merito sopra riferito, infatti, non convince;
nell'operare la distinzione tra la disapplicazione che determina la sostituzione della normativa interna con quella europea (che non sarebbe consentita nei rapporti tra privati), e la disapplicazione che si limita ad escludere la validità della normativa nazionale (che sarebbe invece consentita), asserendo che in questa seconda ipotesi non vi sarebbe l'imposizione di un obbligo giuridico in capo ad un soggetto, ma solo, quale conseguenza fattuale, la creazione di un vantaggio economico in favore di chi era stato destinatario dell'obbligo, proveniente dalla legge disapplicata, l'argomentazione
Pagina 7 di 13 risulta, francamente, artificiosa ed astratta, poiché sembra non considerare che l'effetto concreto della disapplicazione è, al contrario di quanto sostenuto, proprio quello di imporre un obbligo (quello di restituzione delle imposte) a carico di un soggetto privato (il fornitore)
e che tale obbligo opera sul piano giuridico e non meramente economico;
tanto ciò è vero che determina l'accoglimento di una domanda giudiziale di condanna al pagamento delle somme ricevute;
di fatto, quindi, accogliendo questa tesi, si finirebbe per eludere il divieto di applicazione immediata della direttiva nei rapporti tra privati.
Del resto, che questa sia la conseguenza giuridica della disapplicazione “orizzontale” della norma interna in contrasto con la Direttiva, lo dice chiaramente la CGUE, in un passaggio della motivazione, che appare assolutamente univoco e cristallino e che si ritiene di riportare testualmente per intero, in quanto fondamentale per la corretta risoluzione della questione in esame;
si tratta del punto 36 della motivazione, ove si legge: «Poiché, come risulta dal punto 22 della presente sentenza, una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, seppur chiara, precisa e incondizionata, non può di per sé creare in capo ad un singolo un obbligo aggiuntivo a quelli previsti dalla normativa nazionale, e che essa non può dunque essere invocata in quanto tale contro detto singolo, ne consegue che, in una situazione come quella di cui ai procedimenti principali, i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva 2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana»; non sembra che tale passaggio richieda ulteriori esegesi o commenti.
5.2. E, infatti, le uniche possibili deroghe al principio di inapplicabilità orizzontale delle direttive sono individuate dalla stessa CGUE, o nella presenza di una disposizione di diritto interno che consenta l'applicazione anche nei rapporti tra privati, o nelle ipotesi in cui la controparte sia un soggetto che non può considerarsi un comune cittadino, ma una promanazione dello Stato, perché sottoposto al controllo pubblico o dotato di poteri autoritativi.
5.3. Tralasciata questa seconda ipotesi -che richiede, per la sua ricorrenza, l'acquisizione e la valutazione di circostanze di fatto, che nella specie non sono state nemmeno allegate dalle parti in causa- deve escludersi anche la prima.
Pagina 8 di 13 Se è vero che il diritto unionale non consente di imporre obblighi a carico di un singolo, in applicazione di una direttiva, resta ferma la possibilità per uno Stato membro, di conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto (cfr. CGUE 18.01.2022 , C‑261/20; richiamata Controparte_5
anche dalla sentenza 11.04.22, punto 24 della motivazione); più precisamente, la CGUE ha affermato che «il diritto dell'Unione non osta a che uno Stato membro eserciti la propria competenza riguardo alla forma e ai mezzi per raggiungere i risultati stabiliti dalla direttiva in questione prevedendo, nella propria normativa nazionale, che, scaduto il termine di trasposizione, le disposizioni chiare, precise e incondizionate di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta entrino a far parte del suo ordinamento giuridico interno e che, di conseguenza, tali disposizioni possano essere fatte valere da un singolo nei confronti di un altro singolo. Infatti, in tale situazione, l'obbligo così imposto ai singoli non deriva dal diritto dell'Unione, bensì dal diritto nazionale, e non costituisce, pertanto, un obbligo aggiuntivo rispetto a quelli previsti da tale diritto» (punto 23 della motivazione).
Ebbene, nel nostro ordinamento non si rinviene alcuna norma generale che consenta un'applicazione diretta delle direttive self executing nei rapporti tra privati, né una norma specifica del settore che disponga in tal senso.
In particolare, tale norma non può essere identifica nell'art. 14, comma 4, del TUA (D.L.vo
504/95), che di per sé non attribuisce al giudice ordinario il potere di procedere alla diretta applicazione di una direttiva europea non recepita;
si tratta, infatti, di una norma procedimentale, destinata, in generale, ad operare in caso di pagamento indebito, dalla quale non può inferirsi l'attribuzione al giudice di un simile potere.
5.4. Peraltro, proprio questa norma, come interpretata dal diritto vivente interno, nella misura in cui impedisce al consumatore finale inciso dall'imposta illegittima, di recuperarla nei confronti dello Stato, si pone in contrasto con il diritto eurounitario, e, segnatamente, con il principio di effettività, come stabilito dalla sentenza in esame con il secondo principio di diritto affermato.
La Corte ha, innanzi tutto, ricordato che «gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio,
a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione, posto che il diritto di ottenere il rimborso di tali tributi è, in effetti, la conseguenza e il complemento
Pagina 9 di 13 dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi (sentenza del20 ottobre 2011, e C-94/10)» (così il punto 29 Per_2 Persona_3
della motivazione); ha, poi, chiarito, che, nei casi -come quello di specie- in cui vi sia un meccanismo di traslazione dell'imposta, il fornitore che l'ha versata all'RI non può però ottenerne il rimborso, per evitare un suo ingiustificato arricchimento, visto che, in pratica, non ha sopportato alcun onere a causa dell'imposta illegittima (a meno che, ovviamente, non sia stato tenuto a restituire le somme al consumatore finale;
v. punti 30-31 della motivazione).
La CGUE ha, quindi, evidenziato che «in questa situazione occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore» (punto 32).
Richiamata, poi, ancora una volta, la facoltà di ciascuno Stato membro di disciplinare con proprie norme di diritto interno, le modalità con le quali il consumatore finale inciso dall'imposta indebita può chiederne il rimborso, la CGUE, analizzando la normativa interna sottopostale dal Giudice rimettente, ha rilevato, in primo luogo, che la stessa non consente al cliente di chiedere il rimborso direttamente allo Stato, prevedendo soltanto la facoltà di agire contro i venditori (punto 35: «Orbene, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, tale decreto legislativo stabilisce che i consumatori finali non possono chiedere direttamente allo Stato membro interessato il rimborso dell'onere economico supplementare che essi hanno così indebitamente sopportato, ma devono presentare tale domanda di rimborso esclusivamente ai fornitori in questione»); in secondo luogo, con il punto 36 della motivazione, già sopra riportato (par.
5.1 della presente motivazione), ha però rilevato l'impossibilità giuridica di far valere l'illiceità della norma interna, per contrasto con la direttiva, nei confronti dei fornitori, in quanto soggetti privati, ed in forza del ribadito principio di inapplicabilità delle direttive nei rapporti orizzontali.
Ne ha quindi tratto l'inevitabile conclusione della contrarietà della normativa italiana ai principi di diritto comunitario, e la conseguente affermazione del diritto dell'acquirente finale, che ha sopportato l'onere dell'imposta illecita, di chiederne il rimborso allo Stato
Pagina 10 di 13 (punti 37 e 38 della motivazione).
5.5. La pronuncia della CGUE sin qui analizzata, letta ed interpretata nel suo insieme, fornisce, dunque, una soluzione assolutamente chiara e lineare alle problematiche controverse nella fattispecie per cui è causa e, sia consentito di aggiungere, anche più razionale e rispondente a criteri di maggiore giustizia ed equità (oltre che di efficienza del sistema giudiziario, determinando una riduzione delle azioni in relazione alla medesima vicenda).
La Corte del Lussemburgo ha infatti chiarito in maniera definitiva che, laddove sia stata introdotta un'imposta in violazione di una direttiva comunitaria, il soggetto che ha sopportato il correlativo onere (anche se non si tratta del soggetto passivo dell'imposta), ha diritto ad essere rimborsato, e tale rimborso gli deve essere riconosciuto, in via principale, direttamente dallo Stato, che non solo ha riscosso l'imposta illegittima, ma è anche il soggetto che era destinatario diretto delle prescrizioni della direttiva ed è quindi responsabile della violazione del diritto comunitario, dando così causa alla percezione indebita e traendone un vantaggio economico, con correlativo pregiudizio del soggetto inciso.
Di contro, il soggetto che, pur essendo entrato a far parte del rapporto trilaterale proprio dell'imposta indiretta, quale obbligato a versare il tributo all'amministrazione fiscale (c.d. soggetto passivo dell'imposta), non può essere chiamato a rispondere in un'azione civilistica di ripetizione di indebito e, quindi, a sopportare l'onere di restituzione dell'imposta non dovuta, pena l'imposizione a suo carico di un obbligo aggiuntivo, derivante dall'applicazione di una Direttiva UE in un rapporto tra privati;
e ciò, in violazione dei principi del diritto unionale, nuovamente ribaditi e confermati nella sentenza de qua.
Il tutto, fatte salve eventuali disposizioni specifiche del diritto interno, che consentano diverse procedure e modalità di attuazione dei principi di diritto eurounitario;
disposizioni che, nella specie, non sono però presenti nel nostro ordinamento.
6. I tentativi di sminuire, eludere, o addirittura travisare e porre nel nulla il contenuto e la portata dei principi stabiliti dalla CGUE, non colgono assolutamente nel segno, alla luce del fatto che tali principi sono stati ormai interamente recepiti dalla Corte di Cassazione, che ha così rivisto il proprio precedente orientamento (ex multis, Sez. 5, n. 14200 del 24/05/2019;
Pagina 11 di 13 n. 20018 del 24/07/2019; n. 29980 del 19/11/2019; n. 15506 del 21/07/2020, non massimata), accogliendo la tesi della azione diretta di restituzione del cliente finale contro la pubblica amministrazione;
si richiama, sul punto, Cass. sez. 5, sent. n. 21154 del
29/07/2024, la prima pronuncia pubblicata, che ha stabilito i nuovi principi di diritto applicabili alla fattispecie.
La Suprema Corte, preso atto dell'arresto della Corte di Giustizia Europea, ha rilevato che la stessa «costituisce importante innovazione nel diritto dell'Unione e che impone una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore
Contr finale nei confronti di », ampliando le possibilità di ricorso alla tutela restitutoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ben oltre le ipotesi di impossibilità o difficoltà di recuperare le somme dal fornitore, per motivi attinenti alla situazione soggettiva di quest'ultimo (fallimento, insolvenza, etc.); la Corte ha quindi così concluso:
«L'impossibilità ad agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare
l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' delle imposte indebitamente corrisposte in CP_7
applicazione del principio di effettività»; l'orientamento si è ormai assolutamente consolidato (in senso conforme, v. sez. 5, sent. n. 21749 dell'1/08/2024; ord. n. 24203 del
9/09/2024; n. 24373 del 11/09/2024).
Tali pronunce costituiscono un vero e proprio revirement della Suprema Corte, i cui precedenti arresti avevano invero adottato un'interpretazione, che risultava però in netto contrasto con i principi di diritto UE sanciti dalla sentenza CGUE 11.04.22.
7. Conclusivamente, la domanda di ripetizione di indebito formulata dalla , quale CP_1
cliente finale del contratto di somministrazione, nei confronti dell' quale fornitore di Pt_1
energia elettrica, non può essere accolta, non per l'insussistenza del presupposto giuridico invocato a fondamento dell'indebito (contrarietà al diritto eurounitario della normativa nazionale che ha introdotto l'addizionale sulle accise), bensì per l'impossibilità giuridica di
Pagina 12 di 13 far valere tale motivo di illiceità nei confronti del fornitore privato convenuto.
Ne consegue l'integrale riforma della sentenza di primo grado, che travolge anche la condanna alle spese di lite;
dall'annullamento della sentenza di primo grado, consegue il diritto dell'appellante alla restituzione di tutte le somme eventualmente versate all'appellata in forza della pronuncia stessa, ivi comprese le spese di lite, comprensive degli accessori e degli interessi, come espressamente richiesto dall' Pt_1
Ovviamente, l'accoglimento dell'appello ed il rigetto delle pretese della per i CP_1
motivi di diritto sopra esposti, impediscono al Giudice di esaminare il merito delle domande, restando quindi assorbite tutte le altre questioni, eccezioni e difese, relative al merito ed al quantum del credito azionato.
Spese di lite dei due gradi di giudizio.
Tenuto conto della peculiarità, novità e complessità delle questioni giuridiche trattate, del contrasto giurisprudenziale esistente e del mutato orientamento della Corte di Cassazione, in forza della giurisprudenza comunitaria, sopravvenuta all'introduzione del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti;
compensazione che si ritiene di applicare, per gli stessi motivi, anche alle spese del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 12084/2022, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la Sentenza del Giudice di Pace di Roma, n.
16341/2021, depositata il 14.07.2021 nel procedimento NRG 40974/2020;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- condanna la parte appellata alla restituzione, in favore della parte Controparte_1
appellante di tutte le somme che quest'ultima abbia pagato, in Parte_1
forza della sentenza di primo grado, anche a titolo di accessori e di spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 7/04/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 12084/2022 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con gli Avv.ti BRIGUGLIO ANTONIO e Parte_1 P.IVA_1
VACCARELLA ROBERTO,
PARTE APPELLANTE
E
C.F. ), con l'Avv. CUOMO PASQUALE, Controparte_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi dedotti, riformare la sentenza n. 16343/2021 del Giudice di Pace di Roma (R.G. 40974/2020), e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di , con condanna della parte appellata Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore di CP_1 [...]
in persona del l.r.p.t., di quanto da quest'ultima versato in ottemperanza alla Parte_1
sentenza impugnata, anche a titolo di onorari e spese di giudizio di primo grado, oltre interessi dal dì del pagamento al saldo. In via meramente gradata, in accoglimento del quarto motivo di gravame, dichiarare la non debenza delle somme addebitate nelle fatture
Pagina 1 di 13 antecedenti il 31 marzo 2010 e per l'effetto condannare la alla Controparte_1
restituzione di quanto ricevuto a tale titolo, oltre interessi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta: rigettare l'avversario appello proposto da per tutti i motivi indicati in Parte_1
atti, e conseguentemente confermare integralmente la Sentenza n. 16343/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Roma e depositata in data 14.7.2021.
Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario avv. Pasquale Cuomo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di restituzione o rimborso di somme, che la parte attrice in primo grado, quale cliente/consumatore finale, ha versato alla convenuta, quale fornitore, in costanza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica, a titolo di addizionali sulle accise, nel biennio 2010-2011.
La domanda di veniva accolta dal Giudice di Pace di Roma, con sentenza CP_1
avverso la quale ha proposto appello. Parte_1
La causa davanti al Tribunale è stata istruita sulla sola base della documentazione prodotta dalle parti e, dopo alcuni rinvii, disposti in attesa dell'emissione di pronunce da parte della
Corte di Giustizia Europea e della Cassazione sulla materia oggetto di controversia, è stata trattenuta in decisione, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi con lo scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c., previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 15.11.2024.
2. La vicenda -oggetto di un contenzioso ampio e diffuso- trae origine dalla dedotta incompatibilità, tra le addizionali alle accise sull'energia elettrica, introdotte con l'art. 6 del
D.L. n. 511/1988 ed il diritto dell'Unione Europea.
In particolare, la materia (per lo meno nel periodo interessato) era regolata dalla direttiva
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise, che, all'art. 1, comma 2, stabiliva che «Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte
Pagina 2 di 13 siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta» e, all'art. 48, paragrafo 1, che «Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile
2010».
L'art. 6 del Decreto Legge del 28 novembre 1988, n. 511-Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale (convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 gennaio 1989, n.
20), come modificato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, applicabile ratione temporis, stabiliva: «1. È istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 […]
3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.
4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stessi».
Come si evince chiaramente dal raffronto tra le due normative, quella interna non risponde ai criteri dettati dalla disciplina sovranazionale, soprattutto in relazione alla previsione di
“finalità specifiche” che devono perseguire le imposte indirette.
Sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto modo di pronunciarsi, precisando che l'art. 1, paragrafo 2, della Dir. 2008/118/CE, va interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta che non persegua una finalità
Pagina 3 di 13 specifica (Corte di giustizia, sentenza del 5.3.2015, , in causa Controparte_2
C-553/13, e sentenza del 25.7.2018, in causa C-103/17), e chiarendo che, Controparte_3 affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che esista “un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”, mentre, “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni
Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese” (Corte di giustizia 27.2.2014, , in causa C-82/12). Persona_1
In base a tali criteri, la Corte di Cassazione ha affermato che, il citato art. 6 del D.L. n.
511/1998 (nel testo modificato dall'art. 5 D.L.vo 2.2.2007, n. 26), reca una disposizione in contrasto con la normativa comunitaria, non soddisfacendo il requisito della finalità specifica dell'imposizione introdotta (cfr., ex multis, Cass. n. 22343 del 5/10/2020; n. 10691 del 5/06/2020; n. 29980 del 19/11/2019; n. 27101 del 23/10/2019; n. 15198 del 4/06/2019).
La incompatibilità della normativa interna con il diritto eurounitario è stata indirettamente confermata anche dalla sua successiva abrogazione -avvenuta, peraltro, proprio in pendenza di una procedura di infrazione contro l'Italia, per violazione della Direttiva 118/2008- con decorrenza, però, dal 1° gennaio 2012.
Ne consegue che, per il periodo in cui l'addizionale sulle accise è stata in vigore ed è stata applicata, nella vigenza dell'obbligo di adeguarsi alla Direttiva comunitaria (art. 48 Dir. CE
118/2008 cit.), la sua imposizione e la sua riscossione, devono ritenersi sicuramente illecite e non dovute, nascendone il diritto alla restituzione, in favore del soggetto che l'ha versata.
Quest'ultimo va individuato sicuramente nel cliente finale, sul quale, in base al meccanismo della rivalsa (artt. 16 e 56 TU Accise, D.L.vo n. 504 del 26.10.1995), viene traslato l'onere dell'imposta, che pure formalmente viene versata dal fornitore all'RI o all'ente impositore (art. 53 TUA).
È evidente come non valga, sul punto, richiamare le condizioni contrattuali che prevedevano l'imposizione delle accise, poiché si tratta di pattuizioni che non sono frutto dell'autonomia negoziale delle parti, ma meramente riproduttive di disposizioni di legge.
3. Appurato che la normativa interna risulta in contrasto con il diritto eurounitario e che le
Pagina 4 di 13 imposte versate in forza di tale norma sono indebite -conclusione sulla quale tutta la giurisprudenza è assolutamente concorde- il punto nodale della questione si sposta allora sull'individuazione delle conseguenze di tale incompatibilità e, soprattutto, del soggetto nei confronti del quale il cliente finale può far valere il suo diritto alla restituzione dell'imposta indebitamente pagata, ovvero se sia, in particolare, il fornitore, con cui il cliente ha intrattenuto il rapporto contrattuale, in forza del quale ha versato il prezzo del bene, comprensivo delle imposte traslate, oppure direttamente l'RI (in persona dell'
[...]
, che è il soggetto destinatario finale delle accise sull'energia Controparte_4
elettrica.
Sul punto, si è creata una vera e propria spaccatura nella giurisprudenza, tra due orientamenti.
3.1. Il primo, che nega la possibilità per il cliente finale, di agire per ripetizione di indebito nei confronti del fornitore di energia, si fonda essenzialmente sul principio -assolutamente consolidato nella giurisprudenza della CGUE ed anche in quella nazionale- per cui le
Direttive, a differenza dei Regolamenti, non possono avere applicazione “orizzontale”, ovvero incidere direttamente nei rapporti tra privati, ma soltanto “verticale”, poiché si tratta di provvedimenti normativi indirizzati agli Stati, che impongono ai loro organi legislativi o esecutivi di adottare gli strumenti per adeguarsi ai principi ed ai criteri ivi stabiliti;
principio da cui discende che, una norma interna non conforme, o in aperto contrasto con una direttiva, non può essere disapplicata dal Giudice in modo da spiegare effetti diretti nei rapporti tra cittadini, e, in particolare, conferendo diritti od imponendo obblighi a privati, derivanti dalla Direttiva UE, ma che si determina soltanto il diritto di chi ne abbia subito un pregiudizio, a rivalersi nei confronti dello Stato.
3.2. Il secondo orientamento, che invece accoglie le domande dei clienti finali, di ripetizione di indebito nei confronti dei propri fornitori, ritiene di poter superare la problematica dell'applicazione solo verticale delle direttive, sulla base del principio del primato del diritto unionale e della conseguente disapplicazione delle norme interne incompatibili, distinguendo, in particolare, tra l'effetto di disapplicazione per esclusione e quello per sostituzione.
Più nel dettaglio, prendendo spunto dalle numerose sentenze della CGUE in materia, alcuni
Tribunali hanno rilevato come il divieto di applicazione delle Direttive nei rapporti orizzontali operi soltanto nel caso in cui tale applicazione diretta comporti l'imposizione di
Pagina 5 di 13 obblighi al privato, derivanti dalla direttiva, cioè quando, eliminata la norma interna in contrasto con il diritto unitario, venga applicata direttamente la regola giuridica stabilita nella direttiva, in favore o contro un singolo cittadino (c.d. effetto di sostituzione); al contrario, il divieto non opererebbe, e non avrebbe ragion d'essere -anche in ossequio al principio di effettività del diritto comunitario- quando il contrasto determini soltanto l'inapplicabilità della norma interna, senza che da ciò derivi il riconoscimento di una nuova situazione giuridica soggettiva (attiva o passiva) nei confronti dei privati (c.d. effetto di esclusione).
Questo secondo orientamento, per lo meno in alcune pronunce, fa inoltre leva sul principio di effettività del diritto comunitario, in base al quale deve essere assicurata al soggetto la tutela che garantisca la più facile attuazione dell'ordinamento sovranazionale e che, nella specie l'azione diretta di ripetizione di indebito dell'imposta pagata nei confronti del fornitore, è sicuramente più efficace di un'eventuale azione risarcitoria nei confronti dello
Stato o dell'ente impositore, che -stante anche la consolidata interpretazione della
Cassazione sul punto- è soggetta a maggiori vincoli e presupposti, sia quanto alla legittimazione processuale, sia quanto ai requisiti sostanziali per l'accoglimento della domanda.
È questo l'orientamento -pur se sulla base di una motivazione più sintetica e meno articolata-seguito dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata.
4. Orbene, ad avviso di chi scrive, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, sia della
CGUE sia della Corte di Cassazione, le argomentazioni alla base del secondo orientamento risultano smentite, o, quanto meno, superate, dovendosi aderire al primo orientamento, ovvero quello che nega l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore, consentendo al cliente di agire direttamente nei confronti dello Stato.
5. Viene in rilievo, in via assolutamente precipua, la sentenza della Corte di Giustizia
Europea, Quinta Sezione, in data 11.04.2022, causa C‑316/22, pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE da parte del Tribunale di Como, proprio in relazione ad una controversia in materia di restituzione di addizionali sulle accise ex art. 6 DL 511/88.
Questa pronuncia, nell'esaminare le due questioni sottoposte dal giudice italiano, ha affermato i seguenti principi di diritto:
Pagina 6 di 13 «1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo
Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati».
5.1. Con il primo arresto, quindi, la Corte ha ribadito il principio assolutamente consolidato dell'inapplicabilità delle Direttive nei rapporti orizzontali tra singoli, anche nel caso di disposizioni chiare, precise ed incondizionate, suscettibili di applicazione diretta (le cc.dd. direttive self executing); né si rinviene, nella motivazione della sentenza, alcuna possibile distinzione tra ipotesi di disapplicazione normativa, quanto ai loro effetti.
Sul punto, a parere di chi scrive, l'orientamento della giurisprudenza di merito sopra riferito, infatti, non convince;
nell'operare la distinzione tra la disapplicazione che determina la sostituzione della normativa interna con quella europea (che non sarebbe consentita nei rapporti tra privati), e la disapplicazione che si limita ad escludere la validità della normativa nazionale (che sarebbe invece consentita), asserendo che in questa seconda ipotesi non vi sarebbe l'imposizione di un obbligo giuridico in capo ad un soggetto, ma solo, quale conseguenza fattuale, la creazione di un vantaggio economico in favore di chi era stato destinatario dell'obbligo, proveniente dalla legge disapplicata, l'argomentazione
Pagina 7 di 13 risulta, francamente, artificiosa ed astratta, poiché sembra non considerare che l'effetto concreto della disapplicazione è, al contrario di quanto sostenuto, proprio quello di imporre un obbligo (quello di restituzione delle imposte) a carico di un soggetto privato (il fornitore)
e che tale obbligo opera sul piano giuridico e non meramente economico;
tanto ciò è vero che determina l'accoglimento di una domanda giudiziale di condanna al pagamento delle somme ricevute;
di fatto, quindi, accogliendo questa tesi, si finirebbe per eludere il divieto di applicazione immediata della direttiva nei rapporti tra privati.
Del resto, che questa sia la conseguenza giuridica della disapplicazione “orizzontale” della norma interna in contrasto con la Direttiva, lo dice chiaramente la CGUE, in un passaggio della motivazione, che appare assolutamente univoco e cristallino e che si ritiene di riportare testualmente per intero, in quanto fondamentale per la corretta risoluzione della questione in esame;
si tratta del punto 36 della motivazione, ove si legge: «Poiché, come risulta dal punto 22 della presente sentenza, una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, seppur chiara, precisa e incondizionata, non può di per sé creare in capo ad un singolo un obbligo aggiuntivo a quelli previsti dalla normativa nazionale, e che essa non può dunque essere invocata in quanto tale contro detto singolo, ne consegue che, in una situazione come quella di cui ai procedimenti principali, i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva 2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana»; non sembra che tale passaggio richieda ulteriori esegesi o commenti.
5.2. E, infatti, le uniche possibili deroghe al principio di inapplicabilità orizzontale delle direttive sono individuate dalla stessa CGUE, o nella presenza di una disposizione di diritto interno che consenta l'applicazione anche nei rapporti tra privati, o nelle ipotesi in cui la controparte sia un soggetto che non può considerarsi un comune cittadino, ma una promanazione dello Stato, perché sottoposto al controllo pubblico o dotato di poteri autoritativi.
5.3. Tralasciata questa seconda ipotesi -che richiede, per la sua ricorrenza, l'acquisizione e la valutazione di circostanze di fatto, che nella specie non sono state nemmeno allegate dalle parti in causa- deve escludersi anche la prima.
Pagina 8 di 13 Se è vero che il diritto unionale non consente di imporre obblighi a carico di un singolo, in applicazione di una direttiva, resta ferma la possibilità per uno Stato membro, di conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto (cfr. CGUE 18.01.2022 , C‑261/20; richiamata Controparte_5
anche dalla sentenza 11.04.22, punto 24 della motivazione); più precisamente, la CGUE ha affermato che «il diritto dell'Unione non osta a che uno Stato membro eserciti la propria competenza riguardo alla forma e ai mezzi per raggiungere i risultati stabiliti dalla direttiva in questione prevedendo, nella propria normativa nazionale, che, scaduto il termine di trasposizione, le disposizioni chiare, precise e incondizionate di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta entrino a far parte del suo ordinamento giuridico interno e che, di conseguenza, tali disposizioni possano essere fatte valere da un singolo nei confronti di un altro singolo. Infatti, in tale situazione, l'obbligo così imposto ai singoli non deriva dal diritto dell'Unione, bensì dal diritto nazionale, e non costituisce, pertanto, un obbligo aggiuntivo rispetto a quelli previsti da tale diritto» (punto 23 della motivazione).
Ebbene, nel nostro ordinamento non si rinviene alcuna norma generale che consenta un'applicazione diretta delle direttive self executing nei rapporti tra privati, né una norma specifica del settore che disponga in tal senso.
In particolare, tale norma non può essere identifica nell'art. 14, comma 4, del TUA (D.L.vo
504/95), che di per sé non attribuisce al giudice ordinario il potere di procedere alla diretta applicazione di una direttiva europea non recepita;
si tratta, infatti, di una norma procedimentale, destinata, in generale, ad operare in caso di pagamento indebito, dalla quale non può inferirsi l'attribuzione al giudice di un simile potere.
5.4. Peraltro, proprio questa norma, come interpretata dal diritto vivente interno, nella misura in cui impedisce al consumatore finale inciso dall'imposta illegittima, di recuperarla nei confronti dello Stato, si pone in contrasto con il diritto eurounitario, e, segnatamente, con il principio di effettività, come stabilito dalla sentenza in esame con il secondo principio di diritto affermato.
La Corte ha, innanzi tutto, ricordato che «gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio,
a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione, posto che il diritto di ottenere il rimborso di tali tributi è, in effetti, la conseguenza e il complemento
Pagina 9 di 13 dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi (sentenza del20 ottobre 2011, e C-94/10)» (così il punto 29 Per_2 Persona_3
della motivazione); ha, poi, chiarito, che, nei casi -come quello di specie- in cui vi sia un meccanismo di traslazione dell'imposta, il fornitore che l'ha versata all'RI non può però ottenerne il rimborso, per evitare un suo ingiustificato arricchimento, visto che, in pratica, non ha sopportato alcun onere a causa dell'imposta illegittima (a meno che, ovviamente, non sia stato tenuto a restituire le somme al consumatore finale;
v. punti 30-31 della motivazione).
La CGUE ha, quindi, evidenziato che «in questa situazione occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore» (punto 32).
Richiamata, poi, ancora una volta, la facoltà di ciascuno Stato membro di disciplinare con proprie norme di diritto interno, le modalità con le quali il consumatore finale inciso dall'imposta indebita può chiederne il rimborso, la CGUE, analizzando la normativa interna sottopostale dal Giudice rimettente, ha rilevato, in primo luogo, che la stessa non consente al cliente di chiedere il rimborso direttamente allo Stato, prevedendo soltanto la facoltà di agire contro i venditori (punto 35: «Orbene, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, tale decreto legislativo stabilisce che i consumatori finali non possono chiedere direttamente allo Stato membro interessato il rimborso dell'onere economico supplementare che essi hanno così indebitamente sopportato, ma devono presentare tale domanda di rimborso esclusivamente ai fornitori in questione»); in secondo luogo, con il punto 36 della motivazione, già sopra riportato (par.
5.1 della presente motivazione), ha però rilevato l'impossibilità giuridica di far valere l'illiceità della norma interna, per contrasto con la direttiva, nei confronti dei fornitori, in quanto soggetti privati, ed in forza del ribadito principio di inapplicabilità delle direttive nei rapporti orizzontali.
Ne ha quindi tratto l'inevitabile conclusione della contrarietà della normativa italiana ai principi di diritto comunitario, e la conseguente affermazione del diritto dell'acquirente finale, che ha sopportato l'onere dell'imposta illecita, di chiederne il rimborso allo Stato
Pagina 10 di 13 (punti 37 e 38 della motivazione).
5.5. La pronuncia della CGUE sin qui analizzata, letta ed interpretata nel suo insieme, fornisce, dunque, una soluzione assolutamente chiara e lineare alle problematiche controverse nella fattispecie per cui è causa e, sia consentito di aggiungere, anche più razionale e rispondente a criteri di maggiore giustizia ed equità (oltre che di efficienza del sistema giudiziario, determinando una riduzione delle azioni in relazione alla medesima vicenda).
La Corte del Lussemburgo ha infatti chiarito in maniera definitiva che, laddove sia stata introdotta un'imposta in violazione di una direttiva comunitaria, il soggetto che ha sopportato il correlativo onere (anche se non si tratta del soggetto passivo dell'imposta), ha diritto ad essere rimborsato, e tale rimborso gli deve essere riconosciuto, in via principale, direttamente dallo Stato, che non solo ha riscosso l'imposta illegittima, ma è anche il soggetto che era destinatario diretto delle prescrizioni della direttiva ed è quindi responsabile della violazione del diritto comunitario, dando così causa alla percezione indebita e traendone un vantaggio economico, con correlativo pregiudizio del soggetto inciso.
Di contro, il soggetto che, pur essendo entrato a far parte del rapporto trilaterale proprio dell'imposta indiretta, quale obbligato a versare il tributo all'amministrazione fiscale (c.d. soggetto passivo dell'imposta), non può essere chiamato a rispondere in un'azione civilistica di ripetizione di indebito e, quindi, a sopportare l'onere di restituzione dell'imposta non dovuta, pena l'imposizione a suo carico di un obbligo aggiuntivo, derivante dall'applicazione di una Direttiva UE in un rapporto tra privati;
e ciò, in violazione dei principi del diritto unionale, nuovamente ribaditi e confermati nella sentenza de qua.
Il tutto, fatte salve eventuali disposizioni specifiche del diritto interno, che consentano diverse procedure e modalità di attuazione dei principi di diritto eurounitario;
disposizioni che, nella specie, non sono però presenti nel nostro ordinamento.
6. I tentativi di sminuire, eludere, o addirittura travisare e porre nel nulla il contenuto e la portata dei principi stabiliti dalla CGUE, non colgono assolutamente nel segno, alla luce del fatto che tali principi sono stati ormai interamente recepiti dalla Corte di Cassazione, che ha così rivisto il proprio precedente orientamento (ex multis, Sez. 5, n. 14200 del 24/05/2019;
Pagina 11 di 13 n. 20018 del 24/07/2019; n. 29980 del 19/11/2019; n. 15506 del 21/07/2020, non massimata), accogliendo la tesi della azione diretta di restituzione del cliente finale contro la pubblica amministrazione;
si richiama, sul punto, Cass. sez. 5, sent. n. 21154 del
29/07/2024, la prima pronuncia pubblicata, che ha stabilito i nuovi principi di diritto applicabili alla fattispecie.
La Suprema Corte, preso atto dell'arresto della Corte di Giustizia Europea, ha rilevato che la stessa «costituisce importante innovazione nel diritto dell'Unione e che impone una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore
Contr finale nei confronti di », ampliando le possibilità di ricorso alla tutela restitutoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ben oltre le ipotesi di impossibilità o difficoltà di recuperare le somme dal fornitore, per motivi attinenti alla situazione soggettiva di quest'ultimo (fallimento, insolvenza, etc.); la Corte ha quindi così concluso:
«L'impossibilità ad agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare
l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' delle imposte indebitamente corrisposte in CP_7
applicazione del principio di effettività»; l'orientamento si è ormai assolutamente consolidato (in senso conforme, v. sez. 5, sent. n. 21749 dell'1/08/2024; ord. n. 24203 del
9/09/2024; n. 24373 del 11/09/2024).
Tali pronunce costituiscono un vero e proprio revirement della Suprema Corte, i cui precedenti arresti avevano invero adottato un'interpretazione, che risultava però in netto contrasto con i principi di diritto UE sanciti dalla sentenza CGUE 11.04.22.
7. Conclusivamente, la domanda di ripetizione di indebito formulata dalla , quale CP_1
cliente finale del contratto di somministrazione, nei confronti dell' quale fornitore di Pt_1
energia elettrica, non può essere accolta, non per l'insussistenza del presupposto giuridico invocato a fondamento dell'indebito (contrarietà al diritto eurounitario della normativa nazionale che ha introdotto l'addizionale sulle accise), bensì per l'impossibilità giuridica di
Pagina 12 di 13 far valere tale motivo di illiceità nei confronti del fornitore privato convenuto.
Ne consegue l'integrale riforma della sentenza di primo grado, che travolge anche la condanna alle spese di lite;
dall'annullamento della sentenza di primo grado, consegue il diritto dell'appellante alla restituzione di tutte le somme eventualmente versate all'appellata in forza della pronuncia stessa, ivi comprese le spese di lite, comprensive degli accessori e degli interessi, come espressamente richiesto dall' Pt_1
Ovviamente, l'accoglimento dell'appello ed il rigetto delle pretese della per i CP_1
motivi di diritto sopra esposti, impediscono al Giudice di esaminare il merito delle domande, restando quindi assorbite tutte le altre questioni, eccezioni e difese, relative al merito ed al quantum del credito azionato.
Spese di lite dei due gradi di giudizio.
Tenuto conto della peculiarità, novità e complessità delle questioni giuridiche trattate, del contrasto giurisprudenziale esistente e del mutato orientamento della Corte di Cassazione, in forza della giurisprudenza comunitaria, sopravvenuta all'introduzione del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti;
compensazione che si ritiene di applicare, per gli stessi motivi, anche alle spese del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 12084/2022, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la Sentenza del Giudice di Pace di Roma, n.
16341/2021, depositata il 14.07.2021 nel procedimento NRG 40974/2020;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- condanna la parte appellata alla restituzione, in favore della parte Controparte_1
appellante di tutte le somme che quest'ultima abbia pagato, in Parte_1
forza della sentenza di primo grado, anche a titolo di accessori e di spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 7/04/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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