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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 26/12/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13/2022 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. GIULIANI ELEONORA e C.F._2 dell'Avv. CIARDELLI GIACOMO
ATTORI
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_3 C.F._3
CE AN
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
1 Per gli attori: “Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1743/2021 del
17/11/2021 RG 4540/2021 emesso dal Tribunale di Lucca, e ciò per l'insussistenza e infondatezza della pretesa avanzata dal sig. Parte_3
titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Capannori (Lu)
[...] per tutte le ragioni esposte nel presente atto. Con rifusione di spese, diritti ed onorari. Nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito del sig. in ordine alle fatture n. 1 e n. 2 dell'8/2/2021 oggetto del Parte_3 decreto opposto dovrà essere determinata a mezzo di CTU l'eventuale minor somma dovuta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via riconvenzionale: si chiede che sia determinata a mezzo di CTU e alla luce delle contestazioni di cui al punto 7) e di seguito riportate, la somma effettivamente dovuta dai sig. in relazione alle Parte_4 fatture n. 13 e n. 14 del 30/12/2019 con conseguente condanna del sig.
a restituire ai sig.ri le somme tutte versate in Parte_3 Parte_5 eccedenza: - relativamente all'impianto di elettrolisi la maggior somma versata e pari a € 1.000,00: nel preventivo dell'8/4/2020 (doc.4) era indicato al costo di €3.500,00 mentre nell'email inviata dal sig. del 1 agosto Parte_3
2019 (doc. 4.1) era indicato ad un costo superiore e pari a €4.500. - relativamente al Robot la maggior somma versata di €1.663,00: nel preventivo (doc. 4) era indicato al costo di €1.631,00 mentre nell'email sempre di del 15 maggio 2019 (doc. 5.1) era indicato al maggior Parte_3 costo di €3.294,00. - relativamente alla “manutenzione extra” dei mesi di giugno e luglio 2019 pari a €1.200,00 la restituzione dell'intera somma o dell'eventuale somma versata in eccedenza per tale voce e di cui all'email del sig. del 1° agosto 2019 (doc. 4.1); - relativamente alla “voce Parte_3 accessori” per €3.536,00 la restituzione dell'intera somma o dell'eventuale somma versata in eccedenza per tale voce di spesa mai specificata dal sig.
e di cui all'email del 1°agosto 2019 (doc. 4.1). Con vittoria di Parte_3
2 spese, diritti ed onorari. Sempre in via riconvenzionale I sigg.ri – Pt_2 Pt_1 avanzano richiesta di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della non corretta esecuzione da parte del sig. dello spostamento della vasca Parte_3 idromassaggio e come meglio specificato in premessa, per la quale è stato necessario sopportare una spesa per il ripristino di € 2.269,20 di cui alla fattura della ditta Idrotecnica s.n.c. di ON De GI IL e ME
VA (vd. Fattura del 31/7/2020 n. 340 doc. 10). Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
3 Per il convenuto: “Piaccia al Tribunale, nel merito, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo e confermare quindi il provvedimento monitorio n.
1743/2021 Trib. Lucca, in ogni caso condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore di parte opposta di € 7.076,00 oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo;
Nel merito, sulle domande riconvenzionali, rigettare le stesse e dichiarare che nulla è dovuto dall'opposto agli opponenti per le causali indicate da questi ultimi nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Vinti compensi, spese anche generali e fiscalità di legge”
FATTI DELLA CAUSA
1 e hanno proposto opposizione al decreto Parte_2 Parte_1
n.1743/2021, emesso da questo Tribunale in data 16/11/2021, con il quale è stato loro ingiunto di pagare a la somma di € 7.076,00 Parte_3 oltre interessi e spese, in corrispettivo delle prestazioni di cui alle fatture n. 1
e n. 2 dell'8/2/2021.
Nelle due fatture sono riportate le seguenti voci: “Lavori svolti dal 01
Dicembre al 11 maggio 2020 presso la Vs. abitazione: N. 18 manutenzioni piscina” -per un totale di E. 2.700,00 oltre iva.- “Fornitura di prodotti chimici per piscina ed idromassaggio” -per un totale di E 1.405,00 oltre iva-
“Fornitura di accessori di Ricambio: N. 2 retini, n 2 analisi acque, n. 2 guarnizioni” -per un totale di E 145,00 oltre iva.- “Lavoro per spostamento idromassaggio e fornitura materiale” -per un totale di E 1.550,00 oltre iva.
4 A fondamento della opposizione e hanno dedotto che Parte_2 Parte_1 il rapporto contrattuale relativo alla manutenzione della piscina aveva avuto termine con loro lettera di recesso del 25 gennaio 2020 fondata su contestazioni di altre fatturazioni, che le due fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo contenevano voci reiterative di quelle incluse nella fatture, già pagate, n.13 e n.14 del 2019, che nessuna delle prestazioni indicate nelle due fatture poste a base del decreto ingiuntivo era stata eseguita, che, in ogni caso, gli importi fatturati erano eccessivi.
2. Gli opponenti hanno inoltre proposto due domande riconvenzionali.
La prima per il rimborso di somme asseritamente non dovute e tuttavia pagate al fine di evitare azioni monitorie e salvo, appunto, rimborso, sulle fatture n.13. e 14 del 30.12.2019 rispettivamente di €7.854,00 e di
€5.236,00. In particolare gli opponenti hanno eccepito che erano stati fatturati e pagati, per “l'impianto di elettrolisi”, € 1.000,00 in più di quanto previsto nel preventivo dell'8/4/2020; per “il Robot”, € 1.663,00 in più di quanto previsto nel preventivo;
per lavori di “manutenzione extra” dei mesi di giugno e luglio 2019, €. 1.200,00 interamente o in parte non dovuti;
per
“accessori” €. 3.536,00 interamente o in parte non dovuti;
per la
“manutenzione e prodotti chimici dei mesi di ottobre e novembre 2020”, €.
2.400,00 + iva, interamente o in parte non dovuti.
5 La seconda domanda riconvenzionale è relativa al risarcimento dei danni pari alla somma spesa per ovviare ad un errore asseritamente commesso dall'opposto nell'esecuzione del lavoro di spostamento della vasca idromassaggio, consistito nel non corretto collegamento dei tubi di scarico con conseguente malfunzionamento della vasca. Gli opponenti hanno dedotto che per ovviare all'errore era stato necessario l'intervento della ditta
Idrotecnica s.n.c. di ON De GI IL e ME VA con un costo pari a €2.269,20.
3. L'opposto ha chiesto confermarsi il decreto ingiuntivo e rigettarsi le domande riconvenzionali.
Ha sostenuto che la comunicazione del 25 gennaio 2020 con cui il Pt_2 contestando il contenuto di altre fatture per opere eseguite sino al 30 novembre 2019, aveva manifestato il proposito di recedere dal contratto con esso opposto per la manutenzione della piscina, era stata superata dalla email del 29 gennaio 2020, prodotta dagli stessi opponenti come doc 3, in cui si dava atto che il 27 gennaio erano stati presi accordi per proseguire il rapporto per la manutenzione della piscina e della vasca idromassaggio.
Ha poi osservato che alla data del 25.01.2020, erano già stati compiuti gli interventi manutentivi per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 e che pertanto, poiché il credito portato in decreto era relativo ad interventi per sei mensilità -dicembre '19/maggio '20-, per almeno due di queste -dicembre
'19/gennaio '20-, pari a un terzo del credito ingiunto, l'opposizione era infondata.
Ha dedotto che tutte le prestazioni fatturate erano state eseguite.
6 Ha negato duplicazioni tra le fatture 13 e 14 del 2019 e le fatture 1 e 2 del
2020, evidenziando che le prima erano relative a prestazioni rese nel corso del 2019 e fino a novembre, mentre le altre a prestazioni del dicembre
2019/maggio 2020.
Quanto alla prima domanda riconvenzionale l'opposto ha dedotto che: la richiesta di restituzione di € 1.000,00 per l'impianto di elettrolisi era infondata posto che il prezzo fatturato di 4500,00 era quello comunicato con e-mail del 15 maggio 2019, recante preventivo sostitutivo di quello dell'8.4.2018 secondo cui il prezzo sarebbe stato di € 3500,00; la richiesta di restituzione di € 1.663,00 per il “Robot”, era ingiustificata perché gli opponenti “vollero e ottennero” un robot diverso e più costoso rispetto a quello indicato nel preventivo citato dagli opponenti stessi un
M600 contro l'iniziale Controparte_1 Pt_6
la richiesta di restituzione di € 1.200,00 per le “manutenzioni extra” di giugno e luglio 2019, era infondata, posto che l'importo di € 1.200,00 era il corrispettivo dovuto per la “seconda manutenzione settimanale extra per i mesi di giugno e luglio”, che gli opponenti avevano lamentato l'eccessività dell'addebito del prezzo ma non avevano contestato l'esecuzione degli interventi manutentivi, che l'importo era congruo.
Quanto alla seconda domanda riconvenzionale hanno eccepito la decadenza degli opponenti dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c., 2 per essere stato il difetto denunciato solo con l'opposizione al decreto;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è in parte fondata.
Le due fatture poste a base del ricorso monitorio si riferiscono a:
7 18 interventi di manutenzione della piscina, del periodo tra l'1.12.2019 e l'11.5.2020; forniture di prodotti chimici;
fornitura di ricambi;
lavori di spostamento della vasca idromassaggio e materiali.
Quanto alla manutenzione della piscina, gli opponenti hanno eccepito, in primo luogo, che le prestazioni non sono state eseguite.
I testi , “Arch.” hanno Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 concordemente riferito che gli interventi manutentivi vennero eseguiti fino al dicembre 2019 e non oltre. Il teste il quale lavorò presso l'abitazione Tes_4 degli opponenti dal dicembre 2019 al maggio 2020, ha riferito che “il grosso dei lavori” -intendendo quelli relativi finalizzati alla predisposizione dello spazio di allocazione e allo spostamento della vasca idromassaggio- furono finiti nel dicembre 2019 e che egli vide “talvolta” il La Parte_3 testimonianza, per la sua genericità, non vale a contrastare le precise affermazioni degli altri testi e far ritenere che gli interventi di manutenzione della piscina si siano protratti oltre il dicembre 2019.
Gli opponenti hanno anche eccepito che la pretesa di compensi per la manutenzione della piscina come da fatture 1 e 2 era reiterativa della pretesa -già soddisfatta- contenuta nelle fatture 13 e 14.
L'eccezione non può essere accolta data la divergenza di riferimenti temporali degli interventi delle due coppie di fatture.
8 Poiché il credito portato in decreto è relativo ad interventi di manutenzione della piscina per sei mensilità -dicembre 2019/maggio 2020-, e poiché in ragione di quanto precede la manutenzione è stata svolta nel mese di dicembre 2019, il credito portato in decreto per corrispettivo per tale manutenzione va limitato ad un sesto del totale ossia a €450 (€ 2700/6) oltre iva.
Quanto alla fornitura di prodotti, nessuno dei testi è stato in grado di confermarne l'esecuzione.
La pretesa di pagamento di € 1405,00 oltre Iva, per “Fornitura di prodotti chimici per piscina ed idromassaggio” e la pretesa di pagamento di € 145 oltre iva per “Fornitura di accessori di Ricambio: N. 2 retini, n 2 analisi acque, n. 2 guarnizioni” sono infondate e l'opposizione, in relazione a tali pretese, va accolta.
Quanto ai lavori di spostamento della vasca idromassaggio esterna, la relativa esecuzione è stata invece confermata da tutti i testi citati.
La tesi degli opponenti per cui la pretesa di compensi per il “Lavoro per spostamento idromassaggio e fornitura materiale”, per un totale di E
1.550,00 oltre iva, di cui alle fatture poste a base del ricorso monitorio – 1 e
2 del 2021- sarebbe reiterativa della pretesa di €1050 oltre iva per
“assistenza lavori per vasca idromassaggio” di cui alle fatture -pagate- 13 e
14 del 2019 deve ritenersi infondata alla luce delle complessive risultanze delle testimonianze (già riportata) e e secondo cui i Tes_4 Pt_1 CP_2 lavori edili di posizionamento della vasca erano iniziati prima della data di emissione delle fatture 13 e 14 (28.12.2019) ed erano terminati dopo quella data.
9 Rispetto alla pretesa di cui trattasi l'opposizione è infondata: il credito dell'opposto di € 1550,00 oltre iva va confermato.
2. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati a pagare all'opposto la somma di €2000,00 oltre iva, con interessi come da ricorso monitorio.
3. La prima domanda riconvenzionale – relativa alla pretesa di rimborso di pagamenti indebiti (art. 2033 c.c.) di somme pagate al fine di evitare azioni monitorie, sulle fatture n.13. e 14 del 30.12.2019, per “l'impianto di elettrolisi” e per “il Robot”, per lavori di “manutenzione extra” dei mesi di giugno e luglio 2019; per “accessori” €. 3.536,00 interamente o in parte non dovuti- è in parte fondata.
Si osserva: il CTU ha accertato che l'impianto di elettrolisi in concreto installato, ha un valore di mercato corrispondente -addirittura di poco superiore- a quello fatturato (€ 4543,00 oltre Iva); la tesi degli opponenti di non essere tenuti a pagare un prezzo superiore a quello di €3500,00 indicato nel preventivo dell'8/4/2020 è infondata alla luce del fatto che con email del 15 maggio
2019 (prodotta dagli stessi opponenti come doc.
5.1 dell'opposizione),
l'opposto, richiamando una telefonata intercorsa con gli opponenti -“come da nostra telefonata”- aveva comunicato il “seguente preventivo” con costo per il “nuovo impianto di elettrolisi”, di € 4.500,00 oltre iva;
deve concludersi che, in esito a trattative telefoniche, la proposta di cui al più recente preventivo, seguita dall'installazione dell'impianto, sia valsa a perfezionare, ex art. 1327c.c., la pattuizione sul nuovo prezzo;
10 quanto al “Robot” presente nella piscina, la tesi degli opponenti di non essere tenuti a pagare la somma fatturata in quanto superiore di € 1.663,00 rispetto a quanto previsto nel preventivo è fondata posto che, in riferimento al Robot,
a differenza che in riferimento all'impianto di elettrolisi, non può ritenersi, in assenza di qualsiasi prova sul punto, che, come dedotto dall'opposto, gli opponenti “vollero e ottennero” un robot diverso e più costoso rispetto a quello indicato nel preventivo.
La domanda di restituzione di € 1663,00 va accolta;
quanto ai lavori di “manutenzione extra” dei mesi di giugno e luglio 2019, la pretesa degli opponenti di non dover pagare, e quindi di aver diritto al rimborso di, €.1.200,00 è ingiustificata essendo emerso dalle testimonianze che gli interventi manutentivi furono eseguiti fino al dicembre 2019; quanto alla somma di € 3536,00, indicata nelle fatture come dovuta per
“accessori”, a fronte della eccezione degli opponenti di assenza di
“giustificazione o specifica”, l'opposto si è limitato a richiamare il preventivo dell'8.4.2018 nel quale, tuttavia, non è presente una voce “accessori”.
La domanda di restituzione di €3536,00 va accolta.
4. In conclusione la prima domanda riconvenzionale va accolta nei limiti di complessivi € 5199,00, oltre interessi dalla domanda (art. 2033 c.c.).
5. La seconda domanda riconvenzionale -relativa al risarcimento dei danni pari alla somma spesa dagli opponenti per ovviare ad un errore asseritamente commesso dall'opposto nell'esecuzione del lavoro di spostamento della vasca idromassaggio, consistito nel non corretto collegamento dei tubi di scarico con conseguente malfunzionamento della vasca idromassaggio- deve essere rigettata.
La domanda è sussumibile sotto gli artt. 1667 e 1668 c.c.
11 Va ricordato infatti che: ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'appaltatore è tenuto alla garanzia per la presenza di difformità -ossia di discordanze tra l'opera realizzata e l'opera quale avrebbe dovuto essere in base alle prescrizioni contrattuali- o di vizi - ossia di difetti tecnici e di esecuzione;
il contenuto della garanzia è stabilito dall'art. 1668 c.c., distinguendosi, a seconda della gravità della difformità o della gravità del vizio, nel senso che, se essi sono talmente gravi da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contatto e, se sono meno gravi, può chiedere la riduzione del prezzo in proporzione alla gravità della difformità o del vizio, la eliminazione delle difformità e dei vizi a spese dell'appaltatore. Se poi le difformità o i vizi sono dovuti a colpa dell'appaltatore questi può anche essere condannato al risarcimento dei danni (art. 1668, primo comma, c.c.).
La garanzia è soggetta a decadenza e a prescrizione: “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”
(art. 1667, secondo e terzo comma);
12 i termini di decadenza e di prescrizione valgono non solo per l'azione di eliminazione delle difformità e dei vizi e per l'azione di riduzione del prezzo
(art. 1668, primo comma, c.c.) ma anche per l'azione di risoluzione (art. 1668, secondo comma, c.c.) e per l'azione di risarcimento del danno (art. 1668, primo comma, ultima parte c.c.). È stato infatti precisato che, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art.1667
c.c. si applicano anche all'azione di risoluzione (Cass.
Sez. 2, Sentenza n.3199 del 18/02/2016) e all'azione di risarcimento
(Sez. 2, Sentenza n.23705 del 30/10/2009) atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione;
il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia (Cass. 17 maggio 2001, n. 6774); dopo la consegna e l'accettazione spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. Sez. 2, Sentenza 9 agosto 2013, 19146).
13 Nel caso di specie, per quanto riferito dai testi, i lavori di posizionamento della vasca idromassaggio furono terminati e quindi l'opera fu consegnata nel febbraio 2020 (v., in particolare, testimonianze e;
l'opposto Pt_1 CP_2 ha sollevato l'eccezione di decadenza per essere stata fatta la denuncia del vizio solo con l'atto di opposizione;
l'eccezione non è stata specificamente contrastata con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. né, per vero, con la seconda memoria, e tanto meno è stata fornita la prova della tempestività della denuncia.
Da qui il rigetto della domanda riconvenzionale.
6. Avuto riguardo a tutto ciò che precede deve concludersi che: il decreto ingiuntivo n. 1743/2021 del 17/11/2021 deve essere revocato, dichiarandosi che gli opponenti devono pagare all'opposto per i titoli posti a base del ricorso monitorio €2000,00 oltre Iva, con interessi come da ricorso monitorio;
in parziale accoglimento della prima domanda riconvenzionale l'opposto è condannato a restituire agli opponenti €5199,00, con interessi dalla domanda;
la seconda domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
7. In ragione dell'esito complessivo del giudizio le spese devono essere poste a carico dell'opposto per il 70 % del totale, con compensazione del residuo
30%.
8. Le spese di CTU vanno poste per il 70% a carico dell'opposto e per il 30%
a carico degli opponenti
PQM
14 il Tribunale accoglie in parte l'opposizione proposta da e Parte_2 Pt_1 contro il decreto n.1743/2021, emesso in data 16/11/2021, revoca il
[...] decreto e condanna gli opponenti a pagare a € 2000,00 Parte_3 oltre Iva, con interessi come da ricorso monitorio;
accoglie in parte la prima domanda riconvenzionale proposta da Parte_2
e e condanna a pagare agli opponenti € Parte_1 Parte_3
5199,00, con interessi dalla domanda;
rigetta la seconda domanda riconvenzionale;
condanna a rifondere a e il 70% Parte_3 Parte_2 Parte_1 delle spese di causa, liquidate, in totale, in €5077,00, oltre spese generali e accessori di legge, con compensazione del residuo;
pone le spese di CTU per il 70% a carico di e per il 30% a Parte_3 carico di e Parte_2 Parte_1
Lucca 26.12.2025
Il Giudice
TO ON
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13/2022 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. GIULIANI ELEONORA e C.F._2 dell'Avv. CIARDELLI GIACOMO
ATTORI
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_3 C.F._3
CE AN
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
1 Per gli attori: “Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1743/2021 del
17/11/2021 RG 4540/2021 emesso dal Tribunale di Lucca, e ciò per l'insussistenza e infondatezza della pretesa avanzata dal sig. Parte_3
titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Capannori (Lu)
[...] per tutte le ragioni esposte nel presente atto. Con rifusione di spese, diritti ed onorari. Nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito del sig. in ordine alle fatture n. 1 e n. 2 dell'8/2/2021 oggetto del Parte_3 decreto opposto dovrà essere determinata a mezzo di CTU l'eventuale minor somma dovuta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via riconvenzionale: si chiede che sia determinata a mezzo di CTU e alla luce delle contestazioni di cui al punto 7) e di seguito riportate, la somma effettivamente dovuta dai sig. in relazione alle Parte_4 fatture n. 13 e n. 14 del 30/12/2019 con conseguente condanna del sig.
a restituire ai sig.ri le somme tutte versate in Parte_3 Parte_5 eccedenza: - relativamente all'impianto di elettrolisi la maggior somma versata e pari a € 1.000,00: nel preventivo dell'8/4/2020 (doc.4) era indicato al costo di €3.500,00 mentre nell'email inviata dal sig. del 1 agosto Parte_3
2019 (doc. 4.1) era indicato ad un costo superiore e pari a €4.500. - relativamente al Robot la maggior somma versata di €1.663,00: nel preventivo (doc. 4) era indicato al costo di €1.631,00 mentre nell'email sempre di del 15 maggio 2019 (doc. 5.1) era indicato al maggior Parte_3 costo di €3.294,00. - relativamente alla “manutenzione extra” dei mesi di giugno e luglio 2019 pari a €1.200,00 la restituzione dell'intera somma o dell'eventuale somma versata in eccedenza per tale voce e di cui all'email del sig. del 1° agosto 2019 (doc. 4.1); - relativamente alla “voce Parte_3 accessori” per €3.536,00 la restituzione dell'intera somma o dell'eventuale somma versata in eccedenza per tale voce di spesa mai specificata dal sig.
e di cui all'email del 1°agosto 2019 (doc. 4.1). Con vittoria di Parte_3
2 spese, diritti ed onorari. Sempre in via riconvenzionale I sigg.ri – Pt_2 Pt_1 avanzano richiesta di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della non corretta esecuzione da parte del sig. dello spostamento della vasca Parte_3 idromassaggio e come meglio specificato in premessa, per la quale è stato necessario sopportare una spesa per il ripristino di € 2.269,20 di cui alla fattura della ditta Idrotecnica s.n.c. di ON De GI IL e ME
VA (vd. Fattura del 31/7/2020 n. 340 doc. 10). Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
3 Per il convenuto: “Piaccia al Tribunale, nel merito, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo e confermare quindi il provvedimento monitorio n.
1743/2021 Trib. Lucca, in ogni caso condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore di parte opposta di € 7.076,00 oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo;
Nel merito, sulle domande riconvenzionali, rigettare le stesse e dichiarare che nulla è dovuto dall'opposto agli opponenti per le causali indicate da questi ultimi nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Vinti compensi, spese anche generali e fiscalità di legge”
FATTI DELLA CAUSA
1 e hanno proposto opposizione al decreto Parte_2 Parte_1
n.1743/2021, emesso da questo Tribunale in data 16/11/2021, con il quale è stato loro ingiunto di pagare a la somma di € 7.076,00 Parte_3 oltre interessi e spese, in corrispettivo delle prestazioni di cui alle fatture n. 1
e n. 2 dell'8/2/2021.
Nelle due fatture sono riportate le seguenti voci: “Lavori svolti dal 01
Dicembre al 11 maggio 2020 presso la Vs. abitazione: N. 18 manutenzioni piscina” -per un totale di E. 2.700,00 oltre iva.- “Fornitura di prodotti chimici per piscina ed idromassaggio” -per un totale di E 1.405,00 oltre iva-
“Fornitura di accessori di Ricambio: N. 2 retini, n 2 analisi acque, n. 2 guarnizioni” -per un totale di E 145,00 oltre iva.- “Lavoro per spostamento idromassaggio e fornitura materiale” -per un totale di E 1.550,00 oltre iva.
4 A fondamento della opposizione e hanno dedotto che Parte_2 Parte_1 il rapporto contrattuale relativo alla manutenzione della piscina aveva avuto termine con loro lettera di recesso del 25 gennaio 2020 fondata su contestazioni di altre fatturazioni, che le due fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo contenevano voci reiterative di quelle incluse nella fatture, già pagate, n.13 e n.14 del 2019, che nessuna delle prestazioni indicate nelle due fatture poste a base del decreto ingiuntivo era stata eseguita, che, in ogni caso, gli importi fatturati erano eccessivi.
2. Gli opponenti hanno inoltre proposto due domande riconvenzionali.
La prima per il rimborso di somme asseritamente non dovute e tuttavia pagate al fine di evitare azioni monitorie e salvo, appunto, rimborso, sulle fatture n.13. e 14 del 30.12.2019 rispettivamente di €7.854,00 e di
€5.236,00. In particolare gli opponenti hanno eccepito che erano stati fatturati e pagati, per “l'impianto di elettrolisi”, € 1.000,00 in più di quanto previsto nel preventivo dell'8/4/2020; per “il Robot”, € 1.663,00 in più di quanto previsto nel preventivo;
per lavori di “manutenzione extra” dei mesi di giugno e luglio 2019, €. 1.200,00 interamente o in parte non dovuti;
per
“accessori” €. 3.536,00 interamente o in parte non dovuti;
per la
“manutenzione e prodotti chimici dei mesi di ottobre e novembre 2020”, €.
2.400,00 + iva, interamente o in parte non dovuti.
5 La seconda domanda riconvenzionale è relativa al risarcimento dei danni pari alla somma spesa per ovviare ad un errore asseritamente commesso dall'opposto nell'esecuzione del lavoro di spostamento della vasca idromassaggio, consistito nel non corretto collegamento dei tubi di scarico con conseguente malfunzionamento della vasca. Gli opponenti hanno dedotto che per ovviare all'errore era stato necessario l'intervento della ditta
Idrotecnica s.n.c. di ON De GI IL e ME VA con un costo pari a €2.269,20.
3. L'opposto ha chiesto confermarsi il decreto ingiuntivo e rigettarsi le domande riconvenzionali.
Ha sostenuto che la comunicazione del 25 gennaio 2020 con cui il Pt_2 contestando il contenuto di altre fatture per opere eseguite sino al 30 novembre 2019, aveva manifestato il proposito di recedere dal contratto con esso opposto per la manutenzione della piscina, era stata superata dalla email del 29 gennaio 2020, prodotta dagli stessi opponenti come doc 3, in cui si dava atto che il 27 gennaio erano stati presi accordi per proseguire il rapporto per la manutenzione della piscina e della vasca idromassaggio.
Ha poi osservato che alla data del 25.01.2020, erano già stati compiuti gli interventi manutentivi per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 e che pertanto, poiché il credito portato in decreto era relativo ad interventi per sei mensilità -dicembre '19/maggio '20-, per almeno due di queste -dicembre
'19/gennaio '20-, pari a un terzo del credito ingiunto, l'opposizione era infondata.
Ha dedotto che tutte le prestazioni fatturate erano state eseguite.
6 Ha negato duplicazioni tra le fatture 13 e 14 del 2019 e le fatture 1 e 2 del
2020, evidenziando che le prima erano relative a prestazioni rese nel corso del 2019 e fino a novembre, mentre le altre a prestazioni del dicembre
2019/maggio 2020.
Quanto alla prima domanda riconvenzionale l'opposto ha dedotto che: la richiesta di restituzione di € 1.000,00 per l'impianto di elettrolisi era infondata posto che il prezzo fatturato di 4500,00 era quello comunicato con e-mail del 15 maggio 2019, recante preventivo sostitutivo di quello dell'8.4.2018 secondo cui il prezzo sarebbe stato di € 3500,00; la richiesta di restituzione di € 1.663,00 per il “Robot”, era ingiustificata perché gli opponenti “vollero e ottennero” un robot diverso e più costoso rispetto a quello indicato nel preventivo citato dagli opponenti stessi un
M600 contro l'iniziale Controparte_1 Pt_6
la richiesta di restituzione di € 1.200,00 per le “manutenzioni extra” di giugno e luglio 2019, era infondata, posto che l'importo di € 1.200,00 era il corrispettivo dovuto per la “seconda manutenzione settimanale extra per i mesi di giugno e luglio”, che gli opponenti avevano lamentato l'eccessività dell'addebito del prezzo ma non avevano contestato l'esecuzione degli interventi manutentivi, che l'importo era congruo.
Quanto alla seconda domanda riconvenzionale hanno eccepito la decadenza degli opponenti dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c., 2 per essere stato il difetto denunciato solo con l'opposizione al decreto;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è in parte fondata.
Le due fatture poste a base del ricorso monitorio si riferiscono a:
7 18 interventi di manutenzione della piscina, del periodo tra l'1.12.2019 e l'11.5.2020; forniture di prodotti chimici;
fornitura di ricambi;
lavori di spostamento della vasca idromassaggio e materiali.
Quanto alla manutenzione della piscina, gli opponenti hanno eccepito, in primo luogo, che le prestazioni non sono state eseguite.
I testi , “Arch.” hanno Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 concordemente riferito che gli interventi manutentivi vennero eseguiti fino al dicembre 2019 e non oltre. Il teste il quale lavorò presso l'abitazione Tes_4 degli opponenti dal dicembre 2019 al maggio 2020, ha riferito che “il grosso dei lavori” -intendendo quelli relativi finalizzati alla predisposizione dello spazio di allocazione e allo spostamento della vasca idromassaggio- furono finiti nel dicembre 2019 e che egli vide “talvolta” il La Parte_3 testimonianza, per la sua genericità, non vale a contrastare le precise affermazioni degli altri testi e far ritenere che gli interventi di manutenzione della piscina si siano protratti oltre il dicembre 2019.
Gli opponenti hanno anche eccepito che la pretesa di compensi per la manutenzione della piscina come da fatture 1 e 2 era reiterativa della pretesa -già soddisfatta- contenuta nelle fatture 13 e 14.
L'eccezione non può essere accolta data la divergenza di riferimenti temporali degli interventi delle due coppie di fatture.
8 Poiché il credito portato in decreto è relativo ad interventi di manutenzione della piscina per sei mensilità -dicembre 2019/maggio 2020-, e poiché in ragione di quanto precede la manutenzione è stata svolta nel mese di dicembre 2019, il credito portato in decreto per corrispettivo per tale manutenzione va limitato ad un sesto del totale ossia a €450 (€ 2700/6) oltre iva.
Quanto alla fornitura di prodotti, nessuno dei testi è stato in grado di confermarne l'esecuzione.
La pretesa di pagamento di € 1405,00 oltre Iva, per “Fornitura di prodotti chimici per piscina ed idromassaggio” e la pretesa di pagamento di € 145 oltre iva per “Fornitura di accessori di Ricambio: N. 2 retini, n 2 analisi acque, n. 2 guarnizioni” sono infondate e l'opposizione, in relazione a tali pretese, va accolta.
Quanto ai lavori di spostamento della vasca idromassaggio esterna, la relativa esecuzione è stata invece confermata da tutti i testi citati.
La tesi degli opponenti per cui la pretesa di compensi per il “Lavoro per spostamento idromassaggio e fornitura materiale”, per un totale di E
1.550,00 oltre iva, di cui alle fatture poste a base del ricorso monitorio – 1 e
2 del 2021- sarebbe reiterativa della pretesa di €1050 oltre iva per
“assistenza lavori per vasca idromassaggio” di cui alle fatture -pagate- 13 e
14 del 2019 deve ritenersi infondata alla luce delle complessive risultanze delle testimonianze (già riportata) e e secondo cui i Tes_4 Pt_1 CP_2 lavori edili di posizionamento della vasca erano iniziati prima della data di emissione delle fatture 13 e 14 (28.12.2019) ed erano terminati dopo quella data.
9 Rispetto alla pretesa di cui trattasi l'opposizione è infondata: il credito dell'opposto di € 1550,00 oltre iva va confermato.
2. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati a pagare all'opposto la somma di €2000,00 oltre iva, con interessi come da ricorso monitorio.
3. La prima domanda riconvenzionale – relativa alla pretesa di rimborso di pagamenti indebiti (art. 2033 c.c.) di somme pagate al fine di evitare azioni monitorie, sulle fatture n.13. e 14 del 30.12.2019, per “l'impianto di elettrolisi” e per “il Robot”, per lavori di “manutenzione extra” dei mesi di giugno e luglio 2019; per “accessori” €. 3.536,00 interamente o in parte non dovuti- è in parte fondata.
Si osserva: il CTU ha accertato che l'impianto di elettrolisi in concreto installato, ha un valore di mercato corrispondente -addirittura di poco superiore- a quello fatturato (€ 4543,00 oltre Iva); la tesi degli opponenti di non essere tenuti a pagare un prezzo superiore a quello di €3500,00 indicato nel preventivo dell'8/4/2020 è infondata alla luce del fatto che con email del 15 maggio
2019 (prodotta dagli stessi opponenti come doc.
5.1 dell'opposizione),
l'opposto, richiamando una telefonata intercorsa con gli opponenti -“come da nostra telefonata”- aveva comunicato il “seguente preventivo” con costo per il “nuovo impianto di elettrolisi”, di € 4.500,00 oltre iva;
deve concludersi che, in esito a trattative telefoniche, la proposta di cui al più recente preventivo, seguita dall'installazione dell'impianto, sia valsa a perfezionare, ex art. 1327c.c., la pattuizione sul nuovo prezzo;
10 quanto al “Robot” presente nella piscina, la tesi degli opponenti di non essere tenuti a pagare la somma fatturata in quanto superiore di € 1.663,00 rispetto a quanto previsto nel preventivo è fondata posto che, in riferimento al Robot,
a differenza che in riferimento all'impianto di elettrolisi, non può ritenersi, in assenza di qualsiasi prova sul punto, che, come dedotto dall'opposto, gli opponenti “vollero e ottennero” un robot diverso e più costoso rispetto a quello indicato nel preventivo.
La domanda di restituzione di € 1663,00 va accolta;
quanto ai lavori di “manutenzione extra” dei mesi di giugno e luglio 2019, la pretesa degli opponenti di non dover pagare, e quindi di aver diritto al rimborso di, €.1.200,00 è ingiustificata essendo emerso dalle testimonianze che gli interventi manutentivi furono eseguiti fino al dicembre 2019; quanto alla somma di € 3536,00, indicata nelle fatture come dovuta per
“accessori”, a fronte della eccezione degli opponenti di assenza di
“giustificazione o specifica”, l'opposto si è limitato a richiamare il preventivo dell'8.4.2018 nel quale, tuttavia, non è presente una voce “accessori”.
La domanda di restituzione di €3536,00 va accolta.
4. In conclusione la prima domanda riconvenzionale va accolta nei limiti di complessivi € 5199,00, oltre interessi dalla domanda (art. 2033 c.c.).
5. La seconda domanda riconvenzionale -relativa al risarcimento dei danni pari alla somma spesa dagli opponenti per ovviare ad un errore asseritamente commesso dall'opposto nell'esecuzione del lavoro di spostamento della vasca idromassaggio, consistito nel non corretto collegamento dei tubi di scarico con conseguente malfunzionamento della vasca idromassaggio- deve essere rigettata.
La domanda è sussumibile sotto gli artt. 1667 e 1668 c.c.
11 Va ricordato infatti che: ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'appaltatore è tenuto alla garanzia per la presenza di difformità -ossia di discordanze tra l'opera realizzata e l'opera quale avrebbe dovuto essere in base alle prescrizioni contrattuali- o di vizi - ossia di difetti tecnici e di esecuzione;
il contenuto della garanzia è stabilito dall'art. 1668 c.c., distinguendosi, a seconda della gravità della difformità o della gravità del vizio, nel senso che, se essi sono talmente gravi da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contatto e, se sono meno gravi, può chiedere la riduzione del prezzo in proporzione alla gravità della difformità o del vizio, la eliminazione delle difformità e dei vizi a spese dell'appaltatore. Se poi le difformità o i vizi sono dovuti a colpa dell'appaltatore questi può anche essere condannato al risarcimento dei danni (art. 1668, primo comma, c.c.).
La garanzia è soggetta a decadenza e a prescrizione: “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”
(art. 1667, secondo e terzo comma);
12 i termini di decadenza e di prescrizione valgono non solo per l'azione di eliminazione delle difformità e dei vizi e per l'azione di riduzione del prezzo
(art. 1668, primo comma, c.c.) ma anche per l'azione di risoluzione (art. 1668, secondo comma, c.c.) e per l'azione di risarcimento del danno (art. 1668, primo comma, ultima parte c.c.). È stato infatti precisato che, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art.1667
c.c. si applicano anche all'azione di risoluzione (Cass.
Sez. 2, Sentenza n.3199 del 18/02/2016) e all'azione di risarcimento
(Sez. 2, Sentenza n.23705 del 30/10/2009) atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione;
il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia (Cass. 17 maggio 2001, n. 6774); dopo la consegna e l'accettazione spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. Sez. 2, Sentenza 9 agosto 2013, 19146).
13 Nel caso di specie, per quanto riferito dai testi, i lavori di posizionamento della vasca idromassaggio furono terminati e quindi l'opera fu consegnata nel febbraio 2020 (v., in particolare, testimonianze e;
l'opposto Pt_1 CP_2 ha sollevato l'eccezione di decadenza per essere stata fatta la denuncia del vizio solo con l'atto di opposizione;
l'eccezione non è stata specificamente contrastata con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. né, per vero, con la seconda memoria, e tanto meno è stata fornita la prova della tempestività della denuncia.
Da qui il rigetto della domanda riconvenzionale.
6. Avuto riguardo a tutto ciò che precede deve concludersi che: il decreto ingiuntivo n. 1743/2021 del 17/11/2021 deve essere revocato, dichiarandosi che gli opponenti devono pagare all'opposto per i titoli posti a base del ricorso monitorio €2000,00 oltre Iva, con interessi come da ricorso monitorio;
in parziale accoglimento della prima domanda riconvenzionale l'opposto è condannato a restituire agli opponenti €5199,00, con interessi dalla domanda;
la seconda domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
7. In ragione dell'esito complessivo del giudizio le spese devono essere poste a carico dell'opposto per il 70 % del totale, con compensazione del residuo
30%.
8. Le spese di CTU vanno poste per il 70% a carico dell'opposto e per il 30%
a carico degli opponenti
PQM
14 il Tribunale accoglie in parte l'opposizione proposta da e Parte_2 Pt_1 contro il decreto n.1743/2021, emesso in data 16/11/2021, revoca il
[...] decreto e condanna gli opponenti a pagare a € 2000,00 Parte_3 oltre Iva, con interessi come da ricorso monitorio;
accoglie in parte la prima domanda riconvenzionale proposta da Parte_2
e e condanna a pagare agli opponenti € Parte_1 Parte_3
5199,00, con interessi dalla domanda;
rigetta la seconda domanda riconvenzionale;
condanna a rifondere a e il 70% Parte_3 Parte_2 Parte_1 delle spese di causa, liquidate, in totale, in €5077,00, oltre spese generali e accessori di legge, con compensazione del residuo;
pone le spese di CTU per il 70% a carico di e per il 30% a Parte_3 carico di e Parte_2 Parte_1
Lucca 26.12.2025
Il Giudice
TO ON
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