Trib. Lucca, sentenza 26/12/2025, n. 902
TRIB
Sentenza 26 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Insussistenza e infondatezza della pretesa

    Il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione, ritenendo che solo una parte delle prestazioni fatturate fosse dovuta. La manutenzione della piscina è stata riconosciuta solo per un mese, mentre le forniture di prodotti chimici e accessori sono state ritenute infondate. Il lavoro di spostamento della vasca idromassaggio è stato confermato.

  • Accolto
    Richiesta di determinazione del credito tramite CTU

    Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli opponenti a pagare una somma ridotta (€2000 oltre IVA) per i titoli posti a base del ricorso monitorio, implicitamente accogliendo la richiesta di rideterminazione.

  • Rigettato
    Richiesta di rimborso per impianto elettrolisi

    La domanda è stata accolta parzialmente. Il Tribunale ha ritenuto che il prezzo comunicato con email successiva, seguito dall'installazione, abbia perfezionato la pattuizione sul nuovo prezzo, quindi non vi è luogo a restituzione per questa voce.

  • Accolto
    Richiesta di rimborso per Robot

    La domanda è stata accolta. Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse prova che gli opponenti avessero voluto e ottenuto un robot diverso e più costoso rispetto a quello indicato nel preventivo, accogliendo la richiesta di restituzione di €1.663,00.

  • Rigettato
    Richiesta di rimborso per manutenzione extra

    La domanda è stata rigettata. Il Tribunale ha ritenuto che gli interventi manutentivi fossero stati eseguiti e che l'importo fosse congruo.

  • Accolto
    Richiesta di rimborso per accessori

    La domanda è stata accolta. Il Tribunale ha ritenuto che l'opposto non avesse fornito giustificazione o specifica per la voce 'accessori' e che il preventivo non contenesse tale voce, accogliendo la richiesta di restituzione di €3.536,00.

  • Rigettato
    Risarcimento danni per errato spostamento vasca idromassaggio

    La domanda è stata rigettata a causa della decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1667 c.c. La denuncia del vizio è avvenuta solo con l'atto di opposizione, oltre i termini previsti.

  • Rigettato
    Rigetto dell'opposizione

    Il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti a pagare una somma ridotta. Ha inoltre accolto parzialmente le domande riconvenzionali.

  • Rigettato
    Rigetto delle domande riconvenzionali

    Il Tribunale ha accolto in parte la prima domanda riconvenzionale (restituzione di €5.199,00) e rigettato la seconda domanda riconvenzionale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lucca, sentenza 26/12/2025, n. 902
    Giurisdizione : Trib. Lucca
    Numero : 902
    Data del deposito : 26 dicembre 2025

    Testo completo