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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4434/2024
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
[...]
Attori contro
Controparte_1
Convenuto
Oggi 13 marzo 2025 alle ore 12.30 innanzi al Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, sono comparsi: per e l'Avv. RIGO MATTEO in sostituzione dell'Avv. RIGO Parte_1 Parte_1
ENRICO per l'Avv. MANCA MARIACARLA in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
SOLINAS GIANNI E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Tosca Bacco
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutono la causa e precisano le conclusioni come da note autorizzate depositate telematicamente, contestando quelle avversarie.
L'Avv. Manca contesta l'eccezione rinnovata di sospensione dell'esecutività del provvedimento opposto, in quanto l'ordinanza ex art. 649 c.p.c. non è impugnabile né revocabile.
Entrambi insistono comunque nella richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c. e rinunciano inoltre al diritto di presenziare alla lettura della sentenza nell'orario indicato dal Giudice.
Alle ore 12.38 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore ___ il Giudice dà lettura ad aula vuota della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 1 di 7 R.G. n. 4434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_1 C.F._2
elettivamente domiciliati in TI (VI), Piazza Castello 51, presso e nello studio dell'Avv. RIGO
ENRICO del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attori opponenti contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
(C.F.: - P. IVA: ), elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Contra' Santa P.IVA_1 P.IVA_2
Caterina 10, presso e nello studio dell'Avv. SOLINAS GIANNI e dell'Avv. DIANIN CRISTINA del Foro di
Venezia, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria pagina 2 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti attrici opponenti hanno concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“L'Ill.mo Tribunale adito voglia, in via pregiudiziale, provvedere alla rimessione in termini degli attori opponenti, (Cod. Fisc. Parte_1
) e (Cod. Fisc. ), tempestivamente C.F._1 Parte_1 C.F._2 costituiti;
in via preliminare, sospendere e/o revocare l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 933/2011, R.G. n. 2408/2011, dell'ex Tribunale di Bassano del Grappa, nei confronti di (Cod. Fisc. Parte_1
) essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, stanti C.F._1 gravi motivi ex art. 649 c.p.c., e il periculum in mora;
nel merito: revocare, per infondatezza, il decreto ingiuntivo opposto n. 933/2011, R.G. n. 2408/2011, dell'ex Tribunale di Bassano del Grappa;
dichiarare, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. nr. 206/2005, Codice del Consumo, vessatorie e illegittime: a) la clausola di reviviscenza, riportata nell'art. 1 nelle fideiussioni omnibus, stipulate, in data 14/11/2007 e 20/6/2008, con (Cod. Fisc. , già Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_3
b) la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., riportata nell'art. 5 delle fideiussioni omnibus, stipulate, in data 14/11/2007 e 20/6/2008, con (Cod. Fisc. Controparte_1
, già P.IVA_1 Controparte_3
c) la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, riportata nell'art. 5 delle fideiussioni omnibus, stipulate, in data 14/11/2007 e 20/6/2008, con (Cod. Fisc. Controparte_1
, già P.IVA_1 Controparte_3
d) la clausola di sopravvivenza, riportata nell'art. 1 delle fideiussioni omnibus, stipulate, in data 14/11/2007 e 20/6/2008, con (Cod. Fisc. , già Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_3
e) la clausola sul recesso della banca riportata nell'art. 5 delle fideiussioni omnibus, stipulate, in data 14/11/2007 e 20/6/2008, con (Cod. Fisc. , già Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_3 conseguentemente dichiarare la nullità delle fideiussioni bancarie omnibus, stipulate in data 14/11/2007 e 20/6/2008, con (Cod. Fisc. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_3
. condannare (Cod. Fisc. ) alla rifusione di Controparte_1 P.IVA_1 anticipazioni e competenze legali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
pagina 3 di 7 “In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per mancato rispetto del termine di dieci giorni per iscrivere a ruolo, comunque anche con rigetto dell'avversa istanza di remissione nei termini;
dichiarare inammissibile l'opposizione proposta e/o comunque dichiarare il difetto di legittimazione attiva del signor non avendo lo stesso prestato fideiussione quale consumatore;
Parte_1 concedere, all'esito dell'esame delle domande sopra formulate, termine per l'espletamento della mediazione ove si ritenga che la fattispecie de qua rientri nella mediazione obbligatoria;
in via principale: rigettare le domande tutte avanzate dagli opponenti e , nessuna Parte_1 Parte_1 esclusa, in quanto, infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Bassano del Grappa oggi Tribunale di Vicenza;
in via subordinata: in ogni caso accertare che il credito vantato dalla Banca opposta anche per le ragioni esposte nel presente atto, è pari nei confronti del signor , nato a SS TO (VI), in [...]_1
4.10.1946, C.F.: , residente in [...] all'importo di euro C.F._2
334.548,38 oltre commissioni, spese ed interessi nella misura contrattuale dal 24.11.2011 sino all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e nei confronti della signora , nata a [...] in data [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...] ad euro 150.000,00 oltre commissioni, C.F._1 spese ed interessi nella misura contrattuale dal 24.11.2011 all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per l'effetto condannare , nato Parte_1
a SS TO (VI), in data 4.10.1946, C.F.: , residente in [...]
Villa n. 28 a pagare a favore di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, l'importo di euro 334.548,38 oltre commissioni, spese ed interessi nella misura contrattuale dal 24.11.2011 sino all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, nonché alla signora , nata a TI (VI) in [...]_1
3.12.1952, C.F.: , residente in [...], di pagare, senza C.F._1 dilazione, a favore di in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, per le causali sopra esposte l'importo di euro 150.000,00 oltre commissioni, spese ed interessi nella misura contrattuale dal 24.11.2011 sino all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
con condanna anche al pagamento delle spese di lite, riguardanti il procedimento monitorio già liquidate complessivamente in euro 2.855,00 di cui euro 2.309,00 per compensi (ossia i liquidati euro 870,00 per diritti e euro 1.482,00 per onorari), euro 546,00 per rimborsi, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.7.2024, e proponevano Parte_1 Parte_1
opposizione tardiva - nei termini di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
9479/2023 - avverso il decreto ingiuntivo n. 933/2011 con cui il Tribunale di Bassano del Grappa aveva pagina 4 di 7 ingiunto alla prima di pagare la somma di € 150.000,00 e al secondo di pagare la somma di €
334.548,38 nelle rispettive qualità di fideiussori e a titolo di saldo del conto corrente n. 15953, del mutuo ipotecario del 9.10.2002 e del mutuo ipotecario del 9.7.2008 stipulati dalla debitrice principale ed oggetto della procedura esecutiva iscritta dinanzi al Tribunale di Parte_2
Vicenza con R.G. n. 96/2012. Gli opponenti esponevano: che le fideiussioni dagli stessi sottoscritte erano conformi al c.d. Modello ABI-2003 sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa anticoncorrenziale;
che pertanto erano nulle, anche ai sensi dell'art. 33 cod. cons., le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza, di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., di pagamento a semplice richiesta scritta e di inopponibilità al recesso della Banca contenute nelle predette fideiussioni;
che entrambi gli opponenti avevano prestato garanzia quali consumatori, essendo estranea alla compagine societaria della debitrice principale ed Parte_1
avendo sottoscritto il relativo contratto non in qualità di legale rappresentante e Parte_1
quotista della società medesima. Chiedevano dunque che venissero accertate le dedotte nullità negoziali e che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità Controparte_2
dell'azione avversaria in quanto gli attori avevano iscritto la causa a ruolo tardivamente in data
24.10.2024. Contestava inoltre nel merito le doglianze avversarie e chiedeva il rigetto dell'opposizione attorea.
Disposta la conversione del rito erroneamente instaurato dagli opponenti in quello ratione temporis vigente, alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento monitorio formulata dagli opponenti ai sensi dell'art. 649 c.p.c., rigettava implicitamente l'istanza di assegnazione di un termine per instaurare la procedura di mediazione, non ritenendola condizione di procedibilità delle domande attoree - alla luce della giurisprudenza di legittimità citata anche dalla banca opposta - in quanto aventi ad oggetto contratti di fideiussione, e fissava per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive.
Tanto premesso, l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità dell'odierna opposizione risulta fondata.
Gli opponenti hanno notificato l'atto di citazione in data 15.7.2024, ma si sono costituiti iscrivendo la pagina 5 di 7 causa a ruolo solo in data 24.10.2024, e dunque oltre il termine perentorio di dieci giorni stabilito dall'art. 165 c.p.c.
Gli opponenti hanno invero formulato istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. sostenendo di essere incorsi nella suddetta decadenza per cause a loro non imputabili, in quanto solo in data
9.10.2024 era pervenuta dal Tribunale la comunicazione del rifiuto del deposito dell'atto di citazione in questione. Tale istanza non è accoglibile.
Infatti, a prescindere dalla ragione del rifiuto del deposito indicata nel testo della c.d. quarta p.e.c.
(“deposito di atto già pervenuto”), risulta che il deposito sia stato effettuato presso il Tribunale di
Bassano del Grappa, ossia presso un ufficio giudiziario notoriamente non più esistente. Come tale, il deposito non poteva validamente perfezionarsi in alcun caso, per effetto di un errore imputabile proprio agli opponenti.
La difesa attorea risulta poi essere incorsa in colpevole ritardo sotto un altro e distinto profilo.
Dopo la notifica dell'atto di citazione in data 15.7.2024 il procuratore degli opponenti, pur non avendo ricevuto la c.d. quarta p.e.c., non si è diligentemente attivato per rimediare al mancato perfezionamento del deposito. È vero che la giurisprudenza citata dagli opponenti medesimi stabilisce che non è tardiva un'istanza di rimessione in termini formulata dopo un contenuto numero di giorni dalla comunicazione del rifiuto del deposito (Cass. n. 1348/2024), come in effetti è avvenuto nel caso di specie (essendo stato il deposito rifiutato in data 9.10.2024 ed essendo stato il nuovo deposito, corredato dell'istanza ex art. 153 c.p.c., effettuato in data 24.10.2024 e dunque nell'arco di soli quindici giorni, senza pregiudizio per la ragionevole durata del processo). Tuttavia, nel caso esaminato dalla richiamata giurisprudenza il rifiuto del deposito telematico era stato comunicato appena sei giorni dopo la sua effettuazione: in un simile contesto, non vi è colpevole ritardo del difensore che abbia atteso meno di una settimana per conoscere l'esito del deposito telematico effettuato e poi meno di due settimane per formulare la conseguente istanza di rimessione in termini. Nel caso concreto in esame, invece, il procuratore attoreo è rimasto inerte, a fronte del mancato perfezionamento del deposito dell'atto di citazione in opposizione, per oltre due mesi: tale inerzia, in aggiunta all'inescusabile individuazione errata dell'ufficio giudiziario adito, rende la maturata decadenza imputabile agli opponenti, con conseguente impossibilità di accogliere l'istanza ex art. 153 c.p.c. e con conseguente improcedibilità dell'azione per effetto dell'art. 165 c.p.c.
pagina 6 di 7 A titolo di mero obiter dictum si osserva in ogni caso che l'opposizione appariva anche infondata nel merito sia con riguardo alla posizione di , in quanto non aveva la qualifica Parte_1
consumeristica che lo legittimava ad esperire l'opposizione tardiva de qua, sia con riguardo alla posizione di , in quanto – pur essendo consumatrice – non aveva interesse (art. 100 Parte_1
c.p.c.) ad instaurare l'opposizione medesima, non avendo indicato quale rilievo applicativo avrebbero avuto nel caso di specie le clausole di cui eccepisce la nullità (in altri termini, non avendo indicato per quali motivi, caducando le clausole negoziali censurate, la pretesa creditoria della Banca opposta sarebbe risultata destituita di fondamento nei suoi confronti).
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e Parte_1
e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. Parte_1
147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000), con esclusione della fase istruttoria non esperita e con riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni trattate in fatto e in diritto, nonché per la fase decisoria, stante la risoluzione della controversia in base all'eccezione pregiudiziale immediatamente sollevata dalla banca opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da e da;
Parte_1 Parte_1
2. condanna e , in solido tra loro, a rifondere in favore di Parte_3 Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in € 5.031,00 per compenso, Controparte_4
oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Vicenza, 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
[...]
Attori contro
Controparte_1
Convenuto
Oggi 13 marzo 2025 alle ore 12.30 innanzi al Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, sono comparsi: per e l'Avv. RIGO MATTEO in sostituzione dell'Avv. RIGO Parte_1 Parte_1
ENRICO per l'Avv. MANCA MARIACARLA in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
SOLINAS GIANNI E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Tosca Bacco
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutono la causa e precisano le conclusioni come da note autorizzate depositate telematicamente, contestando quelle avversarie.
L'Avv. Manca contesta l'eccezione rinnovata di sospensione dell'esecutività del provvedimento opposto, in quanto l'ordinanza ex art. 649 c.p.c. non è impugnabile né revocabile.
Entrambi insistono comunque nella richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c. e rinunciano inoltre al diritto di presenziare alla lettura della sentenza nell'orario indicato dal Giudice.
Alle ore 12.38 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore ___ il Giudice dà lettura ad aula vuota della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 1 di 7 R.G. n. 4434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_1 C.F._2
elettivamente domiciliati in TI (VI), Piazza Castello 51, presso e nello studio dell'Avv. RIGO
ENRICO del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attori opponenti contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
(C.F.: - P. IVA: ), elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Contra' Santa P.IVA_1 P.IVA_2
Caterina 10, presso e nello studio dell'Avv. SOLINAS GIANNI e dell'Avv. DIANIN CRISTINA del Foro di
Venezia, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria pagina 2 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti attrici opponenti hanno concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“L'Ill.mo Tribunale adito voglia, in via pregiudiziale, provvedere alla rimessione in termini degli attori opponenti, (Cod. Fisc. Parte_1
) e (Cod. Fisc. ), tempestivamente C.F._1 Parte_1 C.F._2 costituiti;
in via preliminare, sospendere e/o revocare l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 933/2011, R.G. n. 2408/2011, dell'ex Tribunale di Bassano del Grappa, nei confronti di (Cod. Fisc. Parte_1
) essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, stanti C.F._1 gravi motivi ex art. 649 c.p.c., e il periculum in mora;
nel merito: revocare, per infondatezza, il decreto ingiuntivo opposto n. 933/2011, R.G. n. 2408/2011, dell'ex Tribunale di Bassano del Grappa;
dichiarare, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. nr. 206/2005, Codice del Consumo, vessatorie e illegittime: a) la clausola di reviviscenza, riportata nell'art. 1 nelle fideiussioni omnibus, stipulate, in data 14/11/2007 e 20/6/2008, con (Cod. Fisc. , già Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_3
b) la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., riportata nell'art. 5 delle fideiussioni omnibus, stipulate, in data 14/11/2007 e 20/6/2008, con (Cod. Fisc. Controparte_1
, già P.IVA_1 Controparte_3
c) la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, riportata nell'art. 5 delle fideiussioni omnibus, stipulate, in data 14/11/2007 e 20/6/2008, con (Cod. Fisc. Controparte_1
, già P.IVA_1 Controparte_3
d) la clausola di sopravvivenza, riportata nell'art. 1 delle fideiussioni omnibus, stipulate, in data 14/11/2007 e 20/6/2008, con (Cod. Fisc. , già Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_3
e) la clausola sul recesso della banca riportata nell'art. 5 delle fideiussioni omnibus, stipulate, in data 14/11/2007 e 20/6/2008, con (Cod. Fisc. , già Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_3 conseguentemente dichiarare la nullità delle fideiussioni bancarie omnibus, stipulate in data 14/11/2007 e 20/6/2008, con (Cod. Fisc. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_3
. condannare (Cod. Fisc. ) alla rifusione di Controparte_1 P.IVA_1 anticipazioni e competenze legali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
pagina 3 di 7 “In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per mancato rispetto del termine di dieci giorni per iscrivere a ruolo, comunque anche con rigetto dell'avversa istanza di remissione nei termini;
dichiarare inammissibile l'opposizione proposta e/o comunque dichiarare il difetto di legittimazione attiva del signor non avendo lo stesso prestato fideiussione quale consumatore;
Parte_1 concedere, all'esito dell'esame delle domande sopra formulate, termine per l'espletamento della mediazione ove si ritenga che la fattispecie de qua rientri nella mediazione obbligatoria;
in via principale: rigettare le domande tutte avanzate dagli opponenti e , nessuna Parte_1 Parte_1 esclusa, in quanto, infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Bassano del Grappa oggi Tribunale di Vicenza;
in via subordinata: in ogni caso accertare che il credito vantato dalla Banca opposta anche per le ragioni esposte nel presente atto, è pari nei confronti del signor , nato a SS TO (VI), in [...]_1
4.10.1946, C.F.: , residente in [...] all'importo di euro C.F._2
334.548,38 oltre commissioni, spese ed interessi nella misura contrattuale dal 24.11.2011 sino all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e nei confronti della signora , nata a [...] in data [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...] ad euro 150.000,00 oltre commissioni, C.F._1 spese ed interessi nella misura contrattuale dal 24.11.2011 all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per l'effetto condannare , nato Parte_1
a SS TO (VI), in data 4.10.1946, C.F.: , residente in [...]
Villa n. 28 a pagare a favore di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, l'importo di euro 334.548,38 oltre commissioni, spese ed interessi nella misura contrattuale dal 24.11.2011 sino all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, nonché alla signora , nata a TI (VI) in [...]_1
3.12.1952, C.F.: , residente in [...], di pagare, senza C.F._1 dilazione, a favore di in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, per le causali sopra esposte l'importo di euro 150.000,00 oltre commissioni, spese ed interessi nella misura contrattuale dal 24.11.2011 sino all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
con condanna anche al pagamento delle spese di lite, riguardanti il procedimento monitorio già liquidate complessivamente in euro 2.855,00 di cui euro 2.309,00 per compensi (ossia i liquidati euro 870,00 per diritti e euro 1.482,00 per onorari), euro 546,00 per rimborsi, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.7.2024, e proponevano Parte_1 Parte_1
opposizione tardiva - nei termini di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
9479/2023 - avverso il decreto ingiuntivo n. 933/2011 con cui il Tribunale di Bassano del Grappa aveva pagina 4 di 7 ingiunto alla prima di pagare la somma di € 150.000,00 e al secondo di pagare la somma di €
334.548,38 nelle rispettive qualità di fideiussori e a titolo di saldo del conto corrente n. 15953, del mutuo ipotecario del 9.10.2002 e del mutuo ipotecario del 9.7.2008 stipulati dalla debitrice principale ed oggetto della procedura esecutiva iscritta dinanzi al Tribunale di Parte_2
Vicenza con R.G. n. 96/2012. Gli opponenti esponevano: che le fideiussioni dagli stessi sottoscritte erano conformi al c.d. Modello ABI-2003 sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa anticoncorrenziale;
che pertanto erano nulle, anche ai sensi dell'art. 33 cod. cons., le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza, di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., di pagamento a semplice richiesta scritta e di inopponibilità al recesso della Banca contenute nelle predette fideiussioni;
che entrambi gli opponenti avevano prestato garanzia quali consumatori, essendo estranea alla compagine societaria della debitrice principale ed Parte_1
avendo sottoscritto il relativo contratto non in qualità di legale rappresentante e Parte_1
quotista della società medesima. Chiedevano dunque che venissero accertate le dedotte nullità negoziali e che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità Controparte_2
dell'azione avversaria in quanto gli attori avevano iscritto la causa a ruolo tardivamente in data
24.10.2024. Contestava inoltre nel merito le doglianze avversarie e chiedeva il rigetto dell'opposizione attorea.
Disposta la conversione del rito erroneamente instaurato dagli opponenti in quello ratione temporis vigente, alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento monitorio formulata dagli opponenti ai sensi dell'art. 649 c.p.c., rigettava implicitamente l'istanza di assegnazione di un termine per instaurare la procedura di mediazione, non ritenendola condizione di procedibilità delle domande attoree - alla luce della giurisprudenza di legittimità citata anche dalla banca opposta - in quanto aventi ad oggetto contratti di fideiussione, e fissava per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive.
Tanto premesso, l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità dell'odierna opposizione risulta fondata.
Gli opponenti hanno notificato l'atto di citazione in data 15.7.2024, ma si sono costituiti iscrivendo la pagina 5 di 7 causa a ruolo solo in data 24.10.2024, e dunque oltre il termine perentorio di dieci giorni stabilito dall'art. 165 c.p.c.
Gli opponenti hanno invero formulato istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. sostenendo di essere incorsi nella suddetta decadenza per cause a loro non imputabili, in quanto solo in data
9.10.2024 era pervenuta dal Tribunale la comunicazione del rifiuto del deposito dell'atto di citazione in questione. Tale istanza non è accoglibile.
Infatti, a prescindere dalla ragione del rifiuto del deposito indicata nel testo della c.d. quarta p.e.c.
(“deposito di atto già pervenuto”), risulta che il deposito sia stato effettuato presso il Tribunale di
Bassano del Grappa, ossia presso un ufficio giudiziario notoriamente non più esistente. Come tale, il deposito non poteva validamente perfezionarsi in alcun caso, per effetto di un errore imputabile proprio agli opponenti.
La difesa attorea risulta poi essere incorsa in colpevole ritardo sotto un altro e distinto profilo.
Dopo la notifica dell'atto di citazione in data 15.7.2024 il procuratore degli opponenti, pur non avendo ricevuto la c.d. quarta p.e.c., non si è diligentemente attivato per rimediare al mancato perfezionamento del deposito. È vero che la giurisprudenza citata dagli opponenti medesimi stabilisce che non è tardiva un'istanza di rimessione in termini formulata dopo un contenuto numero di giorni dalla comunicazione del rifiuto del deposito (Cass. n. 1348/2024), come in effetti è avvenuto nel caso di specie (essendo stato il deposito rifiutato in data 9.10.2024 ed essendo stato il nuovo deposito, corredato dell'istanza ex art. 153 c.p.c., effettuato in data 24.10.2024 e dunque nell'arco di soli quindici giorni, senza pregiudizio per la ragionevole durata del processo). Tuttavia, nel caso esaminato dalla richiamata giurisprudenza il rifiuto del deposito telematico era stato comunicato appena sei giorni dopo la sua effettuazione: in un simile contesto, non vi è colpevole ritardo del difensore che abbia atteso meno di una settimana per conoscere l'esito del deposito telematico effettuato e poi meno di due settimane per formulare la conseguente istanza di rimessione in termini. Nel caso concreto in esame, invece, il procuratore attoreo è rimasto inerte, a fronte del mancato perfezionamento del deposito dell'atto di citazione in opposizione, per oltre due mesi: tale inerzia, in aggiunta all'inescusabile individuazione errata dell'ufficio giudiziario adito, rende la maturata decadenza imputabile agli opponenti, con conseguente impossibilità di accogliere l'istanza ex art. 153 c.p.c. e con conseguente improcedibilità dell'azione per effetto dell'art. 165 c.p.c.
pagina 6 di 7 A titolo di mero obiter dictum si osserva in ogni caso che l'opposizione appariva anche infondata nel merito sia con riguardo alla posizione di , in quanto non aveva la qualifica Parte_1
consumeristica che lo legittimava ad esperire l'opposizione tardiva de qua, sia con riguardo alla posizione di , in quanto – pur essendo consumatrice – non aveva interesse (art. 100 Parte_1
c.p.c.) ad instaurare l'opposizione medesima, non avendo indicato quale rilievo applicativo avrebbero avuto nel caso di specie le clausole di cui eccepisce la nullità (in altri termini, non avendo indicato per quali motivi, caducando le clausole negoziali censurate, la pretesa creditoria della Banca opposta sarebbe risultata destituita di fondamento nei suoi confronti).
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e Parte_1
e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. Parte_1
147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000), con esclusione della fase istruttoria non esperita e con riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni trattate in fatto e in diritto, nonché per la fase decisoria, stante la risoluzione della controversia in base all'eccezione pregiudiziale immediatamente sollevata dalla banca opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da e da;
Parte_1 Parte_1
2. condanna e , in solido tra loro, a rifondere in favore di Parte_3 Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in € 5.031,00 per compenso, Controparte_4
oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Vicenza, 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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