Articolo 41 della Legge 9 marzo 1989, n. 88
Articolo 40Articolo 42
Versione
28 marzo 1989
Art. 41. (Equilibrio finanziario delle gestioni). 1. Per tutti i fondi deve essere assicurato l'equilibrio finanziario delle gestioni, ivi considerando le spese d'amministrazione dell'Istituto e gli oneri derivanti dalla presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono adottati i necessari provvedimenti, anche attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive.
Entrata in vigore il 28 marzo 1989