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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/08/2025, n. 11879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11879 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Cecilia Pratesi Presidente rel. Simona Rossi Giudice Stefano Calabria Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 17304/2024 , introdotto da
(ROMA (RM), 27/06/1980), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. SARA PATRIZI;
nei confronti di
(ROMA (RM), 24/03/1973), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. FRANCESCO PROTA;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: modifica delle condizioni di separazione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/04/2024, Parte_1
ha chiesto di modificare le condizioni che regolano la sua
[...]
separazione da invocando in particolare una Controparte_1
riduzione del contributo da lui dovuto per il mantenimento dei due figli e a suo tempo concordato tra le parti in ragione di € 600,00 Per_1 Per_2
mensili.
La resistente, oltre a contestare nel merito la richiesta di riduzione, ha invocato la cessazione della materia del contendere, rappresentando che tra le parti era 2 nelle more intervenuta una pronuncia di divorzio (giudizio nel quale il resistente, che ha qui sostenuto di non averne avuto notizia, era rimasto contumace); ha comunque proposto una serie di domande riconvenzionali, di seguito riportate:
a) accertare e dichiarare la grave condotta del sig. che da maggio 2024 si è Parte_1 auto ridotto il mantenimento, corrispondendo il minore importo di € 440,00/mese invece che € 643,20;
b) per l'effetto, ammonire il sig. a provvedere al tempestivo versamento Parte_1 dell'importo stabilito a titolo di mantenimento dei figli minori con restituzione immediata ai sensi dell'art. 709ter c.p.c. della morosità accumulata dalla mensilità di maggio 2024 fino all'effettivo soddisfo;
c) accertare e dichiarare che il sig. ha colpevolmente ritardato Parte_1 cambio di residenza e condannare il sig. a rimborsare ai Parte_1 sensi dell'art. 709ter c.p.c. l'importo di € 5.048,81 pari alla ingiusta maggiorazione corrisposta ad in conseguenza del tardivo cambio di residenza;
Pt_2
d) accertare e dichiarare la grave condotta del sig. per aver provveduto al Parte_1 minimo rimborso parziale (€ 89,00) delle spese straordinarie anticipate dalla sig.ra per gli anni 2021, 2022 e 2023, come da ricevute debitamente consegnate, CP_1 per spese straordinarie anticipate e documentate, per complessivi € 1.411,00;
e) per l'effetto, ammonire il sig. a provvedere alla tempestiva restituzione Parte_1 delle somme dovute a titolo di spese straordinarie e condannare ai sensi dell'art.
709ter c.p.c. il sig. all'immediato rimborso delle spese straordinarie residue Parte_1 per i residui € 1.322,00;
f) accertare e dichiarare la grave condotta del sig. che, con riferimento al Parte_1 contratto di finanziamento per l'importo di € 30.482,43 si è arbitrariamente ridotto la quota, costringendo al sig.ra a versare più di quanto dovuto per non CP_1 incorrere in sanzioni amministrative per una cifra complessiva (€ 42/mese x 35 mesi) di € 1.470,00, oltre rati a scadere;
g) per l'effetto, ammonire il sig. a provvedere, con riferimento al rimborso Parte_1 del finanziamento per l'importo di € 30.482,43 da restituire in 120 rate da €
321,83/mese, al tempestivo versamento della metà della rata pari ad € 160,91 e, quindi e condannare ai sensi dell'art. 709ter c.p.c. il sig. all'immediato Parte_1 rimborso della cifra complessiva (€ 42/mese x 35 mesi) di € 1.470,00, oltre rati a scadere;
h) condannare ai sensi dell'art. 709ter c.p.c. il sig. , Parte_1 individuando ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato 3 per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
Il collegio osserva:
le statuizioni della separazione possono essere oggetto di richiesta di modifica sino a che il giudice del divorzio non emetta le prime decisioni (anche se in via temporanea ed urgente) sulle medesime questioni;
sul punto pertanto entrambe le parti sono portatrici di argomenti solo in parte condivisibili: il ricorrente infatti sostiene che la pendenza del giudizio di divorzio non spiegherebbe in questa sede alcun effetto perché avverso la sentenza di primo grado è stato proposto appello;
la resistente a sua volta ritiene che l'introduzione del giudizio di divorzio farebbe venir meno integralmente la materia controversa. E' vero invece che il giudice della modifica conserva il potere di incidere sulle statuizioni economiche della separazione con riferimento ad un periodo limitato di tempo, che intercorre quindi tra la domanda di modifica e l'intervento “attivo” del giudice del divorzio.
Nel caso in esame risulta che nel giudizio di divorzio (introdotto a pochi giorni di distanza da quello presente) la causa sia stata trattenuta in decisione nella contumacia del convenuto sin dalla prima udienza (27-11-2024), senza emissione di provvedimenti provvisori;
la sentenza risulta deliberata in data
11.12.2024 e pubblicata il 30.12.2024. Dalla lettura della motivazione emerge che il Tribunale sia intervenuto sulla misura del contributo al mantenimento dei figli della coppia con una disposizione (peraltro limitata alla esclusione dell'importo sino ad allora maturato a titolo di rivalutazione) destinata a spiegare i propri effetti dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza,
lasciando quindi inalterate per il pregresso le statuizioni della separazione.
Le decisioni di questo collegio possono spiegare effetto quindi in riferimento al lasso temporale che intercorre tra la domanda di modifica (23 aprile 2024, 4 data di deposito del ricorso) e la pubblicazione della sentenza, che costituisce il primo atto con il quale il giudice del divorzio ha inciso sui provvedimenti sino ad allora vigenti: si tratta delle mensilità che vanno dal maggio 2024 al dicembre 2024 compresi.
In riferimento a tale periodo il ricorrente ha dimostrato che le proprie condizioni economiche hanno subito uno scadimento rispetto all'anno 2021,
allorquando erano stati omologati gli accordi di separazione;
il CUD relativo ai redditi 2021 indica un reddito annuo da lavoro netto di circa 21.000 euro;
attualmente il ricorrente risulta percettore della sola indennità Naspi, che si è
ridotta progressivamente sino agli 866 euro percepiti da ultimo;
la resistente sostiene che avrebbe perso il lavoro perché dimessosi Parte_1
volontariamente nell'aprile 2022 (v. doc. 2 parte ricorrente ove si fa riferimento alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro), censurandone la condotta;
tuttavia si deve considerare che subito dopo la cessazione del rapporto con la il ricorrente ha reperito una nuova occupazione con la Easy CP_2
Servizi, sino al mese di luglio del 2023, per una retribuzione pressoché
equivalente a quella precedente;
dal successivo mese di agosto ha iniziato a percepire la Naspi;
non vi è quindi evidenza alcuna che si sia in presenza di dimissioni strumentali;
lamenta ancora la resistente che l'ex coniuge abbia effettuato delle vacanze unitamente alla sua nuova compagna, testimoniate da alcune immagini apparse sui social, allegate alla comparsa di risposta;
tuttavia si osserva che non è possibile stabilire se le spese relative alle occasioni ricreative di cui vi è traccia documentale siano state effettivamente sostenute dal resistente o non anche in tutto o in parte dalla compagna con cui dichiara di convivere.
Per quanto emerge dalla lettura degli estratti conto e della ulteriore documentazione fiscale e previdenziale prodotta, a far data dal mese di maggio 5
2024 il ricorrente ha percepito quale unica entrata l'indennità Naspi, (a maggio pari ad € 984,11, ridottasi da ultimo sino ad € 866.03); si tratta di una entrata sensibilmente inferiore a quella sulla cui base erano stati siglati gli accordi di separazione ed oggettivamente inadeguata rispetto all'importo concordato in sede di separazione;
pertanto si può stabilire che – limitatamente a tale periodo ed impregiudicate per il periodo successivo le statuizioni relative al divorzio, che risultano peraltro al momento oggetto di appello – l'importo dell'assegno separativo sia ridotto a 400 euro mensili.
Con riferimento alle domande riconvenzionali svolte si osserva:
le domande di cui ai punti a) e b) sono inammissibili: la resistente dispone di un titolo esecutivo, costituito dal decreto di omologa della separazione, che la abilita ad agire esecutivamente per il recupero delle somme non versate per il mantenimento dei figli;
non vi è dunque alcuna giustificazione per duplicare in questa sede il predetto titolo;
inammissibili sono altresì le domande di cui ai punti c), f) , g) relative a pretese restitutorie e/o risarcitorie estranee al contenuto necessario del giudizio matrimoniale, che non possono trovare ingresso nel procedimento di modifica perché soggette a rito diverso da quello proprio della materia familiare (art 40
cpc).
Quanto alle domande di cui ai punti d) ed e) si osserva che in corso di causa il resistente ha provveduto al pagamento della propria quota delle spese straordinarie (v. ricevuta di bonifico del 10-6.2024); è pertanto venuta a cessare la materia del contendere, dandosi atto tuttavia sotto il profilo della soccombenza virtuale, che la pretesa della ricorrente è risultata fondata.
La domanda di cui al punto h), peraltro fondata sulla indicazione di una norma abrogata, ed oggi trasfusa nell'art. 473bis.39 cpc, non può trovare accoglimento;
la obiettiva contrazione delle disponibilità del ricorrente 6 impedisce di qualificare la sua condotta come una inadempienza di gravità tale da giustificare la irrogazione di sanzioni ai sensi della disposizione in esame,
fermo restando il diritto della ricorrente ad ottenere (se del caso esecutivamente) l'esatto adempimento degli obblighi sanciti dagli accordi di separazione, per il periodo precedente alla presente modifica.
In presenza di margini di soccombenza reciproca (la resistente virtualmente vittoriosa in relazione ai punti d)e g) della riconvenzionale, soccombente per il resto) le spese di lite possono compensarsi.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, disattesa, dichiarata inammissibile o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione,
dispone che – limitatamente alle mensilità da maggio a dicembre 2024
compresi – l'importo dell'assegno dovuto dal ricorrente per il mantenimento ordinario dei figli sia ridotto ad € 400,00 mensili;
spese di lite compensate.
Roma, 19/08/2025
La Presidente Cecilia Pratesi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Cecilia Pratesi Presidente rel. Simona Rossi Giudice Stefano Calabria Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 17304/2024 , introdotto da
(ROMA (RM), 27/06/1980), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. SARA PATRIZI;
nei confronti di
(ROMA (RM), 24/03/1973), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. FRANCESCO PROTA;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: modifica delle condizioni di separazione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/04/2024, Parte_1
ha chiesto di modificare le condizioni che regolano la sua
[...]
separazione da invocando in particolare una Controparte_1
riduzione del contributo da lui dovuto per il mantenimento dei due figli e a suo tempo concordato tra le parti in ragione di € 600,00 Per_1 Per_2
mensili.
La resistente, oltre a contestare nel merito la richiesta di riduzione, ha invocato la cessazione della materia del contendere, rappresentando che tra le parti era 2 nelle more intervenuta una pronuncia di divorzio (giudizio nel quale il resistente, che ha qui sostenuto di non averne avuto notizia, era rimasto contumace); ha comunque proposto una serie di domande riconvenzionali, di seguito riportate:
a) accertare e dichiarare la grave condotta del sig. che da maggio 2024 si è Parte_1 auto ridotto il mantenimento, corrispondendo il minore importo di € 440,00/mese invece che € 643,20;
b) per l'effetto, ammonire il sig. a provvedere al tempestivo versamento Parte_1 dell'importo stabilito a titolo di mantenimento dei figli minori con restituzione immediata ai sensi dell'art. 709ter c.p.c. della morosità accumulata dalla mensilità di maggio 2024 fino all'effettivo soddisfo;
c) accertare e dichiarare che il sig. ha colpevolmente ritardato Parte_1 cambio di residenza e condannare il sig. a rimborsare ai Parte_1 sensi dell'art. 709ter c.p.c. l'importo di € 5.048,81 pari alla ingiusta maggiorazione corrisposta ad in conseguenza del tardivo cambio di residenza;
Pt_2
d) accertare e dichiarare la grave condotta del sig. per aver provveduto al Parte_1 minimo rimborso parziale (€ 89,00) delle spese straordinarie anticipate dalla sig.ra per gli anni 2021, 2022 e 2023, come da ricevute debitamente consegnate, CP_1 per spese straordinarie anticipate e documentate, per complessivi € 1.411,00;
e) per l'effetto, ammonire il sig. a provvedere alla tempestiva restituzione Parte_1 delle somme dovute a titolo di spese straordinarie e condannare ai sensi dell'art.
709ter c.p.c. il sig. all'immediato rimborso delle spese straordinarie residue Parte_1 per i residui € 1.322,00;
f) accertare e dichiarare la grave condotta del sig. che, con riferimento al Parte_1 contratto di finanziamento per l'importo di € 30.482,43 si è arbitrariamente ridotto la quota, costringendo al sig.ra a versare più di quanto dovuto per non CP_1 incorrere in sanzioni amministrative per una cifra complessiva (€ 42/mese x 35 mesi) di € 1.470,00, oltre rati a scadere;
g) per l'effetto, ammonire il sig. a provvedere, con riferimento al rimborso Parte_1 del finanziamento per l'importo di € 30.482,43 da restituire in 120 rate da €
321,83/mese, al tempestivo versamento della metà della rata pari ad € 160,91 e, quindi e condannare ai sensi dell'art. 709ter c.p.c. il sig. all'immediato Parte_1 rimborso della cifra complessiva (€ 42/mese x 35 mesi) di € 1.470,00, oltre rati a scadere;
h) condannare ai sensi dell'art. 709ter c.p.c. il sig. , Parte_1 individuando ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato 3 per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
Il collegio osserva:
le statuizioni della separazione possono essere oggetto di richiesta di modifica sino a che il giudice del divorzio non emetta le prime decisioni (anche se in via temporanea ed urgente) sulle medesime questioni;
sul punto pertanto entrambe le parti sono portatrici di argomenti solo in parte condivisibili: il ricorrente infatti sostiene che la pendenza del giudizio di divorzio non spiegherebbe in questa sede alcun effetto perché avverso la sentenza di primo grado è stato proposto appello;
la resistente a sua volta ritiene che l'introduzione del giudizio di divorzio farebbe venir meno integralmente la materia controversa. E' vero invece che il giudice della modifica conserva il potere di incidere sulle statuizioni economiche della separazione con riferimento ad un periodo limitato di tempo, che intercorre quindi tra la domanda di modifica e l'intervento “attivo” del giudice del divorzio.
Nel caso in esame risulta che nel giudizio di divorzio (introdotto a pochi giorni di distanza da quello presente) la causa sia stata trattenuta in decisione nella contumacia del convenuto sin dalla prima udienza (27-11-2024), senza emissione di provvedimenti provvisori;
la sentenza risulta deliberata in data
11.12.2024 e pubblicata il 30.12.2024. Dalla lettura della motivazione emerge che il Tribunale sia intervenuto sulla misura del contributo al mantenimento dei figli della coppia con una disposizione (peraltro limitata alla esclusione dell'importo sino ad allora maturato a titolo di rivalutazione) destinata a spiegare i propri effetti dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza,
lasciando quindi inalterate per il pregresso le statuizioni della separazione.
Le decisioni di questo collegio possono spiegare effetto quindi in riferimento al lasso temporale che intercorre tra la domanda di modifica (23 aprile 2024, 4 data di deposito del ricorso) e la pubblicazione della sentenza, che costituisce il primo atto con il quale il giudice del divorzio ha inciso sui provvedimenti sino ad allora vigenti: si tratta delle mensilità che vanno dal maggio 2024 al dicembre 2024 compresi.
In riferimento a tale periodo il ricorrente ha dimostrato che le proprie condizioni economiche hanno subito uno scadimento rispetto all'anno 2021,
allorquando erano stati omologati gli accordi di separazione;
il CUD relativo ai redditi 2021 indica un reddito annuo da lavoro netto di circa 21.000 euro;
attualmente il ricorrente risulta percettore della sola indennità Naspi, che si è
ridotta progressivamente sino agli 866 euro percepiti da ultimo;
la resistente sostiene che avrebbe perso il lavoro perché dimessosi Parte_1
volontariamente nell'aprile 2022 (v. doc. 2 parte ricorrente ove si fa riferimento alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro), censurandone la condotta;
tuttavia si deve considerare che subito dopo la cessazione del rapporto con la il ricorrente ha reperito una nuova occupazione con la Easy CP_2
Servizi, sino al mese di luglio del 2023, per una retribuzione pressoché
equivalente a quella precedente;
dal successivo mese di agosto ha iniziato a percepire la Naspi;
non vi è quindi evidenza alcuna che si sia in presenza di dimissioni strumentali;
lamenta ancora la resistente che l'ex coniuge abbia effettuato delle vacanze unitamente alla sua nuova compagna, testimoniate da alcune immagini apparse sui social, allegate alla comparsa di risposta;
tuttavia si osserva che non è possibile stabilire se le spese relative alle occasioni ricreative di cui vi è traccia documentale siano state effettivamente sostenute dal resistente o non anche in tutto o in parte dalla compagna con cui dichiara di convivere.
Per quanto emerge dalla lettura degli estratti conto e della ulteriore documentazione fiscale e previdenziale prodotta, a far data dal mese di maggio 5
2024 il ricorrente ha percepito quale unica entrata l'indennità Naspi, (a maggio pari ad € 984,11, ridottasi da ultimo sino ad € 866.03); si tratta di una entrata sensibilmente inferiore a quella sulla cui base erano stati siglati gli accordi di separazione ed oggettivamente inadeguata rispetto all'importo concordato in sede di separazione;
pertanto si può stabilire che – limitatamente a tale periodo ed impregiudicate per il periodo successivo le statuizioni relative al divorzio, che risultano peraltro al momento oggetto di appello – l'importo dell'assegno separativo sia ridotto a 400 euro mensili.
Con riferimento alle domande riconvenzionali svolte si osserva:
le domande di cui ai punti a) e b) sono inammissibili: la resistente dispone di un titolo esecutivo, costituito dal decreto di omologa della separazione, che la abilita ad agire esecutivamente per il recupero delle somme non versate per il mantenimento dei figli;
non vi è dunque alcuna giustificazione per duplicare in questa sede il predetto titolo;
inammissibili sono altresì le domande di cui ai punti c), f) , g) relative a pretese restitutorie e/o risarcitorie estranee al contenuto necessario del giudizio matrimoniale, che non possono trovare ingresso nel procedimento di modifica perché soggette a rito diverso da quello proprio della materia familiare (art 40
cpc).
Quanto alle domande di cui ai punti d) ed e) si osserva che in corso di causa il resistente ha provveduto al pagamento della propria quota delle spese straordinarie (v. ricevuta di bonifico del 10-6.2024); è pertanto venuta a cessare la materia del contendere, dandosi atto tuttavia sotto il profilo della soccombenza virtuale, che la pretesa della ricorrente è risultata fondata.
La domanda di cui al punto h), peraltro fondata sulla indicazione di una norma abrogata, ed oggi trasfusa nell'art. 473bis.39 cpc, non può trovare accoglimento;
la obiettiva contrazione delle disponibilità del ricorrente 6 impedisce di qualificare la sua condotta come una inadempienza di gravità tale da giustificare la irrogazione di sanzioni ai sensi della disposizione in esame,
fermo restando il diritto della ricorrente ad ottenere (se del caso esecutivamente) l'esatto adempimento degli obblighi sanciti dagli accordi di separazione, per il periodo precedente alla presente modifica.
In presenza di margini di soccombenza reciproca (la resistente virtualmente vittoriosa in relazione ai punti d)e g) della riconvenzionale, soccombente per il resto) le spese di lite possono compensarsi.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, disattesa, dichiarata inammissibile o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione,
dispone che – limitatamente alle mensilità da maggio a dicembre 2024
compresi – l'importo dell'assegno dovuto dal ricorrente per il mantenimento ordinario dei figli sia ridotto ad € 400,00 mensili;
spese di lite compensate.
Roma, 19/08/2025
La Presidente Cecilia Pratesi