Cass. civ., sez. I, sentenza 07/12/1960, n. 3195
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Sentenza 7 dicembre 1960

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La invenzione è una nuova soluzione di un problema tecnico idonea a concrete realizzazioni nel campo industriale, e la relativa tutela legislativa e condizionata alla sua novita intrinseca, cioe al fatto che essa importi un contributo creativo, originale, nel campo della tecnica industriale ed intrinseca, nel senso che il ritrovato conseguente rappresenti un quid novi precedentemente ignoto a chiunque. Per aversi apporto creativo, e cioè originale, o intrinsecamente nuovo, non occorre che ad esso inerisca un quid sorprendente, ma occorre che il trovato, in cui l'invenzione si concreta, non sia conseguibile dal tecnico medio nell'Esercizio delle sue normali funzioni e che apporti un progresso o un miglioramento, sia pure di modesto valore, alla tecnica preesistente, anche se,visto a posteriori, il trovato possa apparire semplice o addirittura banale. L'invenzione, che e risoluzione di un problema tecnico atto a concrete realizzazioni nel campo industriale, può anche riguardare variazioni, aggiunte, perfezionamenti di una precedente invenzione, onde l'esistenza di questa ed il richiamo ad essa, insito nella variante, nel perfezionamento, nell'aggiunta, non implicano in sè difetto di originalità, la quale sussiste sempre che l'aggiunta, la variante, il perfezionamento non siano conseguibili dal tecnico medio nell'espletamento delle sue normali funzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/12/1960, n. 3195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3195
    Data del deposito : 7 dicembre 1960

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