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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°14585 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata a [...] – Mg – Brasile il Parte_1
23.09.1966, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale,
unitamente a nato a [...] – MG – Brasile il Parte_2
27.02.1963, il quale interviene solo in tale qualità, sul figlio minore nato a [...] – MG – Brasile Persona_1
il 28.09.2007; nato a [...] – Persona_2
MG – Brasile il 21.03.1972, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Controparte_1
nata a [...] – MG – Brasile il 13.01.1974, C.F.
[...]
, la quale interviene solo in tale qualità, sulla figlia minore C.F._1
, nata a [...] – PR – Brasile il Persona_3
17.05.2016; , nata a [...] – Controparte_2
MG – Brasile il 15.04.2005; , nata a Parte_3
Beo Horizonte – MG – Brasile il 04.02.1984, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a CP_3
nato a [...] – MG – Brasile l'11.07.1983, il
[...] quale interviene solo in tale qualità, sulle figlie minori Persona_4
nata a [...] – MG – Brasile il 29.01.2020, e
[...]
nata a [...] – MG – Brasile il Persona_5
11.03.2022; tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via Pascali n. 6
presso lo studio dell'avv. CARLOFERNANDO PARISI del foro di
Catanzaro, che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_5
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/11/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di o Persona_6 [...]
o o , cittadino italiano, nato a [...], Per_6 Persona_7 Persona_8
Comune in Provincia di Agrigento l'8.08.1891 (doc. n. 2 produzione di parte ricorrente), figlio di e , il quale non si è mai Persona_9 Persona_10
naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana (doc. 03).
, in data 24.12.1911, si univa in matrimonio con Persona_6 che prendeva il nome di (doc. 04). Persona_11 Persona_12
Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 21.11.1917, IC
OP (doc. 05).
in data 20.07.1946, si univa in matrimonio con Persona_13
, che prendeva il nome di (doc. Persona_14 Persona_15
06).
Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: prima del matrimonio, in data 30.04.1945, (doc. 07) e, in data Persona_16
27.01.1952, (doc. 08). Persona_17
in data 04.12.1965, si univa in matrimonio con Persona_16
e prendeva il nome di Controparte_6 Persona_18
(doc. 09).
Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 23.09.1966,
(doc. 10) e, in data 21.03.1972, Parte_1 Persona_2
(doc. 11).
[...]
in data 29.03.2003, si univa in matrimonio con Parte_1
(doc. 12). Parte_2
Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 15.04.2005
(doc. 13) e, in data 28.09.2007, Controparte_2 [...]
(doc. 14). Persona_1
in data 13.06.2014, si univa in matrimonio Persona_2
con che prendeva il nome di Controparte_1 Controparte_1
(doc. 15).
[...]
Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 17.05.2016,
[...]
(doc. 16). Persona_3 in data 24.05.1980, si univa in matrimonio Persona_17
con che prendeva il nome di Persona_19 [...]
(doc. 17). Persona_20
Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 04.02.1984,
[...]
(doc. 18). Parte_3
, in data 20.09.2014, si univa in matrimonio Parte_3
con (doc. 19). Controparte_3
Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 29.01.2020
(doc. 20) e, in data 11.03.2022, Persona_4 Persona_5
(doc. 21).
[...]
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_4
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 24.04.2025, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era mai stato Persona_6
naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, Per_13
che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
[...]
Nella linea genealogica si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana del 1948, alla luce della quale, la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza italiana anche per via materna
Per infatti, rammentato che, sulla base della legge al tempo vigente, la cittadinanza italiana iure sanguinis poteva essere trasmessa – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per
effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino
straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo
il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto
soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1°
gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status”
permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da
parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di
pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria
dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è
rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione
previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma
che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa,
costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza,
originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile
in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non
quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
In definitiva, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 26.05.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°14585 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata a [...] – Mg – Brasile il Parte_1
23.09.1966, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale,
unitamente a nato a [...] – MG – Brasile il Parte_2
27.02.1963, il quale interviene solo in tale qualità, sul figlio minore nato a [...] – MG – Brasile Persona_1
il 28.09.2007; nato a [...] – Persona_2
MG – Brasile il 21.03.1972, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Controparte_1
nata a [...] – MG – Brasile il 13.01.1974, C.F.
[...]
, la quale interviene solo in tale qualità, sulla figlia minore C.F._1
, nata a [...] – PR – Brasile il Persona_3
17.05.2016; , nata a [...] – Controparte_2
MG – Brasile il 15.04.2005; , nata a Parte_3
Beo Horizonte – MG – Brasile il 04.02.1984, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a CP_3
nato a [...] – MG – Brasile l'11.07.1983, il
[...] quale interviene solo in tale qualità, sulle figlie minori Persona_4
nata a [...] – MG – Brasile il 29.01.2020, e
[...]
nata a [...] – MG – Brasile il Persona_5
11.03.2022; tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via Pascali n. 6
presso lo studio dell'avv. CARLOFERNANDO PARISI del foro di
Catanzaro, che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_5
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/11/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di o Persona_6 [...]
o o , cittadino italiano, nato a [...], Per_6 Persona_7 Persona_8
Comune in Provincia di Agrigento l'8.08.1891 (doc. n. 2 produzione di parte ricorrente), figlio di e , il quale non si è mai Persona_9 Persona_10
naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana (doc. 03).
, in data 24.12.1911, si univa in matrimonio con Persona_6 che prendeva il nome di (doc. 04). Persona_11 Persona_12
Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 21.11.1917, IC
OP (doc. 05).
in data 20.07.1946, si univa in matrimonio con Persona_13
, che prendeva il nome di (doc. Persona_14 Persona_15
06).
Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: prima del matrimonio, in data 30.04.1945, (doc. 07) e, in data Persona_16
27.01.1952, (doc. 08). Persona_17
in data 04.12.1965, si univa in matrimonio con Persona_16
e prendeva il nome di Controparte_6 Persona_18
(doc. 09).
Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 23.09.1966,
(doc. 10) e, in data 21.03.1972, Parte_1 Persona_2
(doc. 11).
[...]
in data 29.03.2003, si univa in matrimonio con Parte_1
(doc. 12). Parte_2
Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 15.04.2005
(doc. 13) e, in data 28.09.2007, Controparte_2 [...]
(doc. 14). Persona_1
in data 13.06.2014, si univa in matrimonio Persona_2
con che prendeva il nome di Controparte_1 Controparte_1
(doc. 15).
[...]
Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 17.05.2016,
[...]
(doc. 16). Persona_3 in data 24.05.1980, si univa in matrimonio Persona_17
con che prendeva il nome di Persona_19 [...]
(doc. 17). Persona_20
Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 04.02.1984,
[...]
(doc. 18). Parte_3
, in data 20.09.2014, si univa in matrimonio Parte_3
con (doc. 19). Controparte_3
Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 29.01.2020
(doc. 20) e, in data 11.03.2022, Persona_4 Persona_5
(doc. 21).
[...]
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_4
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 24.04.2025, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era mai stato Persona_6
naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, Per_13
che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
[...]
Nella linea genealogica si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana del 1948, alla luce della quale, la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza italiana anche per via materna
Per infatti, rammentato che, sulla base della legge al tempo vigente, la cittadinanza italiana iure sanguinis poteva essere trasmessa – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per
effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino
straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo
il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto
soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1°
gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status”
permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da
parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di
pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria
dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è
rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione
previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma
che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa,
costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza,
originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile
in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non
quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
In definitiva, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 26.05.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.