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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11374/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FERRETTI GABRIELE e dell'avv. FORLENZA MARCO ) VIA C.F._2
CAMANDONA, 1 10143 TORINO elettivamente domiciliato in VIA CAMANDONA 1 TORINO presso il difensore avv. FERRETTI GABRIELE ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICASTRO ONtroparte_1 P.IVA_1
ARMANDO, elettivamente domiciliato in Piazza A.Diaz 20123 MILANO presso il difensore avv. NICASTRO ARMANDO CONVENUTO (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ONtroparte_2 P.IVA_2
PIANOFORTE VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA P.L. DA PALESTRINA 20124 MILANO presso il difensore avv. PIANOFORTE VINCENZO TERZO CHIAMATO CONCLUSIONI Per Parte_1
Rejectis adversis, Voglia l'On. Tribunale adito, in accoglimento LA proposta opposizione In via principale Accertare e dichiarare l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto ON il RE delle spese e competenze di causa In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale LA domanda Accertare
l'effettivo credito maturato, accertare la sussistenza e la validità LA copertura di polizza assicurativa N. 112460553 e condannare in ogni caso la PA in forza LA garanzia di polizza ONtroparte_2 attiva, a manlevare da ogni obbligazione il Sig. titolare dell'impresa individuale OC Parte_1
GN e a provvedere al risarcimento dei danni conseguenti all'incendio patito dal Iveco Daily con targa FZ722TT specificamente protetto dal contratto stipulato con l'assicuratrice con distrazione delle somme in ON RE LA IE . ON il RE delle spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario, iva e cpa In via ulteriormente subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale LA domanda principale avanzata con il decreto ingiuntivo opposto condannare il Sig. titolare Parte_1 dell'impresa individuale OC GN al pagamento di quella minor somma che verrà ritenuta di giustizia, in ogni caso con ordine beneficio di preventiva escussione LA PA , in ONtroparte_2 forza LA accertata garanzia di polizza attiva, e con dichiarazione di obbligo di manleva da parte LA medesima in RE del Sig. Spese e competenze come per legge In via istruttoria Riservata ogni Pt_1 pagina 1 di 11 opportuna istanza istruttoria nel prosieguo del procedimento, si chiede ammettersi CTU tecnico-contabile in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, in particolar modo in relazione alla debenza somme, alla misura e alle modalità di calcolo degli importi inseriti nel ricorso per D.I. Si chiede altresì ammettersi CTU finalizzata a chiarire il valore del mezzo prima dell'evento dannoso e del relitto successivamente all'incendio ON per comprendere se la decurtazione operata da nel computo delle somme sia o meno corretta ON riserva di ulteriormente dedurre, produrre et indicare testi e documenti sui fatti di causa. Per ONtroparte_1
VIII. CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto, IN VIA PRELIMINARE ONcedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
Respingere le domande svolte dall'opponente, siccome infondate in fatto come in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararlo esecutivo. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. A1B71003, ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, condannare
(c.f. , titolare dell'impresa individuale denominata Parte_1 C.F._1 Parte_1
(p.i. ), con sede in 10139 Torino (TO), Via Lera n. 27/E, al pagamento in RE
[...] P.IVA_3 dell'opposta LA somma di € 26.613,60 o LA diversa somma che verrà ritenuta dovuta quale conseguenza dell'intervenuta risoluzione contrattuale, oltre interessi convenzionali di mora. IN OGNI CASO ON vittoria di spese e compensi di causa da maggiorarsi del 30% ai sensi dell'art. art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/10 in considerazione dell'uso di collegamenti ipertestuali inseriti dalla scrivente difese nel corpo dell'atto. IN VIA ISTRUTTORIA ON ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre, eccepire, provare anche per testi e con testi da indicare nei limiti di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., PER GROUPAMA ONtroparte_2
IN VIA PRELIMINARE - Dato atto LA totale estraneità LA come LA infondata ONtroparte_3 pretesa risarcitoria invocata nei suoi confronti dal sig. rispetto alla vicenda oggetto LA causa Parte_1 di opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, del difetto di legittimazione passiva LA terza chiamata, dichiararne l'estromissione dal giudizio. - ON vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge e con ogni eventuale, ulteriore declaratoria avverso parte opponente, anche ex art. 96
c.p.c. risultandone integrati i presupposti. Nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione LA spiegata richiesta di estromissione, ANCORA IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE - Dichiarare comunque ogni e qualsivoglia domanda svolta dall'opponente nei confronti LA terza chiamata Parte_1 [...] improponibile e/o comunque improcedibile per i motivi tutti ampiamente esposti in atto, con ogni CP_3 conseguente opportuna pronuncia. - ON ogni eventuale, ulteriore declaratoria avverso parte opponente, anche ex art. 96 c.p.c. risultandone integrati i presupposti. - ON vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - Rigettare ogni e qualsivoglia domanda, di risarcimento come di manleva, svolta dall'opponente nei confronti LA terza Parte_1 chiamata in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto per i motivi ampiamente ONtroparte_3 esposti in atto. - Rigettare in ogni caso qualsiasi avversa domanda e/o pretesa svolta nei confronti LA terza chiamata in quanto inammissibile, inaccoglibile, inesigibile e comunque infondata per i ONtroparte_3 motivi ampiamente esposti in atto. - ON ogni eventuale, ulteriore declaratoria avverso parte opponente, anche ex art. 96 c.p.c. risultandone integrati i presupposti. - ON vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
ONcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto LA decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 14459/2023 emesso da questo tribunale a RE di
[...]
(di seguito, ) nei confronti di titolare ONtroparte_1 Parte_1 dell'impresa individuale OC GN di GN ND.
pagina 2 di 11 La vicenda in esame attiene all'inadempimento di un contratto di leasing stipulato tra in qualità di utilizzatore, e la , in qualità di concedente, avente ad oggetto un Pt_1 veicolo commerciale (nella specie, un furgone).
In via preliminare, parte opponente eccepisce che il decreto ingiuntivo sarebbe stato notificato tardivamente, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.. Chiede, pertanto, che ne sia dichiarata l'inefficacia.
Allega, poi, che all'epoca dei fatti era attiva per il veicolo oggetto di leasing una copertura assicurativa da lui personalmente stipulata, che forniva copertura anche per il caso di incendio.
Dal momento che l'interruzione del contratto di locazione finanziaria è avvenuta proprio in conseguenza di un incendio, l'opponente chiede di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicuratrice per essere manlevato nell'ipotesi di ONtroparte_2 conferma del credito e del decreto ingiuntivo.
ONtesta, inoltre, l'importo portato in decreto.
Ciò, in primo luogo, perché il veicolo – che riportava danni nella sola parte LA cabina di guida – sarebbe stato venduto ad un prezzo di molto inferiore al suo valore reale. A tal proposito, chiede che sia disposta una CTU al fine di determinare il valore di mercato del relitto, anche in considerazione del fatto che la è partner finanziaria LA Iveco s.p.a., IE a cui è stato venduto il furgone.
In secondo luogo, perché gli importi che compongono il credito riconosciuto all'opposta risultano non dettagliati. Anche sotto questo profilo, parte opponente chiede la nomina di un
CTU per determinare i conteggi, anche con riferimento agli interessi e alle spese.
Parte opposta si è costituita ed ha osservato preliminarmente di essersi attivata con tempestività per la notifica del decreto ingiuntivo;
il mancato rispetto del termine di cui all'art. 644 c.p.c., dunque, è dipeso da fatto a lei non imputabile.
Nel merito, allega che il contratto di cui si discute si è risolto a causa dell'inadempimento dell'utilizzatore, il quale non pagava i corrispettivi periodici, non quindi a causa del sinistro nel quale il veicolo è stato coinvolto.
La lettera di risoluzione, infatti, veniva regolarmente recapitata in data 29.07.2022, mentre l'incendio si sarebbe verificato il 29.08.2022.
Quanto alla contestazione circa il prezzo di vendita del veicolo, parte opposta osserva di avere incaricato una IE terza di redigere una perizia sul mezzo, dalla quale è emerso che quest'ultimo aveva un valore di mercato di € 700,00, coincidente con il prezzo a cui il cespite è stato venduto.
Chiede, infine, che sia disposta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, dal momento che l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
pagina 3 di 11 Nel corso del giudizio, disposta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo (richiesto per i canoni a scaduti e per quelli a scadere, previa attualizzazione, previa deduzione del prezzo di vendita) è stata disposta la chiamata in causa di la quale si è ONtroparte_2 regolarmente costituita.
Nel merito si osserva che oggetto del presente giudizio è il rapporto derivanti da un contratto di leasing di veicolo commerciale, stipulato in data 9.12.2019 tra le parti e Pt_1 risolto con comunicazione del 14.07.2022 a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatore rispetto al pagamento dei canoni periodici.
In via preliminare, occorre analizzare l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica dello stesso, che sarebbe avvenuta oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c..
L'allegazione di parte opponente riguarda il decreto che è pervenuto a conoscenza LA stessa;
effettivamente il decreto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 15.11.2023, dunque oltre sessanta giorni dal 15.09.2023 (data di pubblicazione).
In precedenza, però, come risulta dal doc. n. 14 allegato dalla convenuta opposta, la notifica era già stata tentata più volte: prima presso la sede legale dell'impresa individuale, poi presso la residenza dell'opponente, in entrambi i casi con esito negativo (irreperibile, trasferito); ancora, si chiedeva all'ufficiale giudiziario una nuova notifica, prima presso l'indirizzo noto del debitore e, dopo aver consultato l'anagrafe, presso il nuovo indirizzo di questi;
infine, la notifica si perfezionava ex art. 143 c.p.c. con il deposito presso la casa comunale del luogo di ultima residenza.
Secondo l'opponente, la documentazione prodotta da controparte confermerebbe l'impossibilità in capo all'ingiunto di venire a conoscenza del decreto emesso nei suoi confronti;
ciononostante, osserva, la controparte non si sarebbe premurata di chiedere una rimessione in termini al giudice competente.
Ora, l'eccezione è priva di fondamento.
In tema di notificazione degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché il notificante fornisca la prova che il mancato perfezionamento LA prima notifica non gli sia addebitabile ed attivi un nuovo procedimento entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo LA notificazione e per assumere le informazioni ulteriori (cfr., ex multis, Cass. n. 19060/2015).
pagina 4 di 11 Peraltro, la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante e deve escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice.
Anche le sezioni unite LA Corte di Cassazione si sono pronunciate nel senso che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante,
l'estensione del principio LA scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini LA conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità LA parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento” (cfr. Cass.
S.U. n. 13394/2022).
In altri termini, il giudice del monitorio non deve rimettere in termini il creditore ai fini LA notifica;
questi deve operare da solo, con l'ordinaria diligenza, avviando nuove notifiche fino a quando l'atto non perviene a conoscenza del destinatario. Spetterà poi al giudice dell'opposizione valutare se vi sia stata condotta diligente a fronte di circostanze non imputabili.
Nel caso in esame, l'odierno opponente non si è reso reperibile. Dal canto suo, parte opposta ha avviato, una dopo l'altra, una serie di procedure di notifica, di cui la prima – presso la sede dell'impresa individuale – risale al 26.09.2023, pochi giorni dopo il deposito del decreto ingiuntivo avvenuto il 15.09.2023.
A fronte delle comunicazioni di mancata notifica, la convenuta opposta si è sempre attivata con tempestività, anche consultando l'anagrafe nazionale per chiedere certificati in merito alla residenza e allo stato di famiglia LA controparte.
Si conferma, quindi, la regolarità LA notifica del decreto.
Sempre in via preliminare, nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. parte opponente eccepisce l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Ciò sempre sul presupposto che il decreto ingiuntivo sia inefficace per notifica oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c. e che, dunque, la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo abbia instaurato un vero e proprio processo di cognizione ordinario, con conseguente onere in capo a – attrice sostanziale – di invitare la controparte alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Come già argomentato, tuttavia, la notifica del decreto ingiuntivo e del ricorso monitorio è da ritenersi regolare.
Ai sensi dell'art. 3, co. III, d.l. 132/2014, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita – condizione di procedibilità LA domanda giudiziale relativa alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o di pagamento, a pagina 5 di 11 qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro – non è necessario nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione.
Anche detta eccezione, dunque, è infondata.
In ogni caso: il rapporto di leasing non rientra tra i casi, di stretta interpretazione, per i quali è necessario il previo esperimento di un tentativo di conciliazione, non essendo un contratto bancario, assicurato o finanziario.
In via subordinata, l'attrice opponente ha chiesto l'accertamento dell'effettivo credito maturato da parte opposta e la condanna di a manlevare ONtroparte_2 [...]
a ogni obbligazione in virtù LA polizza assicurativa da lui sottoscritta. Pt_1
Ciò in quanto, secondo la prospettazione attorea, la risoluzione del contratto di locazione finanziaria sarebbe originata dall'incendio del veicolo oggetto del contratto.
Parte opponente allega la polizza n. 112460553, che effettivamente prevede una copertura anche per il caso di incendio, con indicazione LA somma assicurata in € 20.000,00 (cfr. doc.
n. 3).
Produce, altresì, due comunicazioni intercorse con gli operatori LA compagnia assicurativa, con cui prima apriva la pratica di sinistro e poi chiedeva informazioni in merito Pt_1 all'avanzamento LA stessa (cfr. docc. nn. 4 e 5 di parte opponente).
L'opponente, pertanto, in caso di conferma del decreto ingiuntivo, chiede che
[...]
chiamata in causa ai sensi dell'art. 106 c.p.c., sia condannata al ONtroparte_2 pagamento di quanto dovuto in RE di .
Parte opposta contesta questa ricostruzione, allegando che il contratto di leasing si sarebbe risolto non in dipendenza del sinistro in cui il veicolo è rimasto coinvolto, bensì a causa dell'inadempimento dell'utilizzatore in relazione al pagamento dei canoni periodici.
Ciò sarebbe confermato dalla lettera di risoluzione datata 14.07.2022 e recapitata all'odierno opponente il 29.07.2022, con cui la concedente dichiarava di avvalersi LA clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 14 delle condizioni generali di contratto.
ON tale comunicazione, parte opposta dichiarava il contratto risolto e intimava all'utilizzatore di procedere entro il termine di otto giorni alla riconsegna del bene e al pagamento dell'importo dovuto a fronte dello scioglimento del rapporto contrattuale (cfr. doc. n. 5 allegato dalla convenuta opposta).
L'incendio, invece, come confermato dal verbale di sommarie informazioni allegato da parte opponente, si è verificato solo successivamente, in data 29.08.2022.
Pertanto, conclude, a prescindere dal fatto che la terza chiamata indennizzi o meno il sinistro, le pretese avanzate dalla concedente sarebbero immediatamente esigibili.
Dall'analisi LA documentazione presente in atti emerge che, in effetti, lo scioglimento del rapporto contrattuale si è verificato prima e a prescindere dall'incendio che ha coinvolto il bene oggetto del contratto.
pagina 6 di 11 La pretesa dell'opposto (attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) si fonda sulla risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, e non sulla risoluzione per perdita totale o parziale del veicolo. Non a caso, queste due fattispecie sono disciplinate da due diversi articoli delle condizioni generali del contratto di leasing, rispettivamente l'art. 14 e l'art. 12, che prevedono conseguenze diverse in relazione alle somme dovute al concedente a fronte dello scioglimento del contratto.
In altri termini, la causa petendi che caratterizza il diritto di credito azionato – diritto tipicamente eterodeterminato, che dunque si identifica proprio attraverso il riferimento al titolo – è il mancato pagamento dei canoni periodici, contestato con la richiamata lettera di risoluzione in data 14.07.2022, e non il perimento parziale del bene, verificatosi a causa di un incendio oltre un mese dopo.
Né assume alcuna rilevanza la circostanza che l'incendio si sia verificato dopo che Pt_1 aveva preso accordi con un operatore LA per la riconsegna del bene, che sarebbe dovuta avvenire proprio il 29.08.2023.
Invero, nonostante il 25.08.2023 (e dunque ben oltre il termine di otto giorni indicato nella lettera di risoluzione) l'opponente si fosse messo in contatto con la controparte per concordare il ritiro del veicolo, fino a quel momento il rischio del perimento del bene restava comunque in capo all'utilizzatore, secondo la disciplina LA locazione finanziaria recepita anche dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto.
Ne consegue che le eventuali pretese nei confronti di in ONtroparte_2 conseguenza del sinistro, fondate sulla polizza sottoscritta personalmente dall'odierno opponente, non inficiano l'esigibilità LA pretesa LA concedente opposta e devono essere rivolte direttamente da lla compagnia assicuratrice. Pt_1
Ciò posto, si può passare all'accertamento LA fondatezza LA pretesa di parte .
L'odierna opposta ha provato la fonte del proprio credito, ovvero il contratto di leasing stipulato in data 9.12.2019 e ha allegato l'inadempimento LA controparte in relazione al pagamento dei canoni periodici.
Peraltro, tale inadempimento non è stato specificamente contestato da parte opponente, che si è limitata a ricondurre la risoluzione all'evento incendiario che ha coinvolto il veicolo oggetto del contratto.
Coerentemente con l'interpretazione fornita dalle sezioni unite LA Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533/2001, la concedente opposta ha assolto l'onere probatorio su di lei incombente.
Occorre, quindi, vagliare la correttezza dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo, contestato da parte opponente sotto due profili.
pagina 7 di 11 In primo luogo, amenta che il veicolo è stato venduto ad un prezzo di molto inferiore Pt_1 al suo valore reale, che sarebbe di circa € 10.000,00, dal momento che l'incendio ha causato danni nella sola parte LA cabina di guida.
Osserva, al riguardo, che la concedente risulta essere partner finanziaria LA Iveco
s.p.a., IE a cui è stato venduto il furgone.
Chiede quindi che, in caso di condanna, l'importo dovuto al creditore sia decurtato del valore effettivo del relitto.
Parte opposta allega di avere incaricato una IE terza di redigere una perizia sul mezzo, prima di procedere alla sua ricollocazione sul mercato. Da tale perizia sarebbe emerso che il valore del veicolo, rectius del telaio, era pari ad € 700,00 oltre i.v.a., ovvero il prezzo a cui il furgone è poi stato venduto.
Evidenzia, inoltre, che la controparte non ha in alcun modo documentato la circostanza secondo cui il bene avrebbe posseduto – anche dopo il sinistro in cui è rimasto coinvolto – un valore di € 10.000,00.
Ora, si rileva innanzitutto che parte opposta, nel nominare il perito ai fini LA valutazione del bene, non ha rispettato pedissequamente la procedura di cui all'art. 1, co. 139, LA legge
124/2027, in base al quale “il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati.
Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini LA nomina entro dieci giorni dal ricevimento LA predetta comunicazione”.
Dalla documentazione presente in atti, invero, non risulta che la IE che ha elaborato la perizia sia stata scelta di comune accordo tra le parti, né che è stata individuata dal concedente e previamente comunicata all'utilizzatore, lasciando a quest'ultimo la possibilità di esprimere la sua preferenza.
Al contempo, parte opposta sostiene che si tratti di una IE terza e tale circostanza non viene contestata da parte opponente.
Inoltre, la concedente ha dimostrato di avere comunicato alla controparte che la migliore offerta ricevuta per il bene era di € 700,00 e di averle rappresentato che, in mancanza di offerte migliorative nei successivi dieci giorni, avrebbe proceduto alla vendita (cfr. doc. n. 22 di parte opposta).
Dal canto suo, parte opponente ha prodotto unicamente quattro foto del veicolo, alcune delle quali oltretutto sfocate, limitandosi a chiedere una CTU per l'accertamento del valore del veicolo.
pagina 8 di 11 A fronte di tale scarsità di elementi e in presenza di una perizia analiticamente formulata dalla IE incaricata da parte opposta, si ritiene di non dare corso alla richiesta istruttoria dell'odierna attrice e, dunque, di ritenere plausibile il valore di € 700,00 attribuito al telaio del veicolo, che si rammenta essere stato gravemente danneggiato dall'incendio.
Parte opponente, in altri termini, non ha prodotto listini o mercuriali relativi al bene in oggetto, ovvero valutazioni reperibili su siti specializzati;
non ha svolto soverchie contestazioni sul valore del bene quanto comunicatogli;
non ha poi fornito elementi concreti che possano giustificare una c.t.u., che assumerebbe a questo punto valenza meramente esplorativa, oltre a basarsi su circostanze di fatto assai labili che, come tali, inficerebbero notevolmente l'esito finale di un ipotetico elaborato peritale (si rammenti che il bene è ormai in mano a terzi).
In secondo luogo, l'opponente si duole dell'insufficiente livello di dettaglio degli importi riconosciuti alla controparte nel decreto ingiuntivo.
La concedente opposta individua le singole voci dell'importo dovuto a fronte LA risoluzione per inadempimento del contratto nel prospetto che si riporta di seguito (cfr. pag. 10 LA comparsa di costituzione e docc. nn. 4, 7, 8, 9 e 10 allegati da parte opposta).
La spettanza delle somme richieste dalla concedente appare, dunque, artciolata ni modo chiaro attraverso le fatture e l'estratto conto in atti.
In questo contesto e, più in generale, a fronte di un soggetto creditore che ha dimostrato l'adempimento LA sua prestazione parte debitrice, che ne è in grado (in base al contratto) non può semplicisticamente pretendere che sia il creditore a quantificare dettagliatamente la propria pretesa. Se intende dimostrare che i crediti per canoni erano inferiori, spetterà alla stessa utilizzatrice dimostrare di avere adempiuto agli stessi in misura maggiore di quanto allegato da parte concedente;
ciò in quanto il pagamento dei canoni rappresenta tipico tema di prova di cui è onerato il debitore, i.e. l'utilizzatore.
Per questi motivi
, la domanda nei confronti di parte convenuta opposta è respinta e il decreto deve essere confermato. Spese pari a € 6.700,00 (oltre spese generali 15% e c.p.a.; non anche i.v.a., essendo parte opposta soggetto passivo d'imposta che già porta a credito l'i.v.a. esposta pagina 9 di 11 in fattura dal suo patrocinante), avuto riguardo al valore LA causa e tenuto conto LA natura documentale LA controversia.
Permane a questo punto da accertare la fondatezza LA pretesa avanzata nel presente giudizio da parte opponente avverso la compagnia assicuratrice, chiamata in causa in virtù di polizza sottoscritta dallo stesso nche per il caso di incendio. Pt_1
Va premesso che non viene in rilievo manleva alcuna da parte dell'assicurazione nei confronti di e a RE dell'odierno attore. La risoluzione è dipesa da fatto anteriore al sinistro;
non si tratta quindi di alleviare economicamente la responsabilità per inadempimento di quest'ultimo. Si tratta di verificare, piuttosto, se operi la garanzia per incendio: col ché si entra nel campo dell'assicurazione danni.
Occorrerebbe quindi valutare l'ammontare dell'indennizzo e, prima ancora, se si tratti di valore ricostruibile in base agli atti, tenuto conto che il veicolo è ormai stato alienato e si trova quindi nel possesso di terzi;
in secondo luogo, è evidente che tale alienazione è stata resa possibile sul presupposto che lo stesso sia stato messo a nuovo.
Si deve però rilevare che non si può porre a carico dell'assicurazione una somma, in ipotesi pari al valore indennizzabile, laddove la stessa non abbia avuto la possibilità di svolgere ogni opportuna valutazione, e ciò per fatto imputabile allo stesso assicurato. Il rischio del pagamento di una somma superiore al dovuto si fà in questo caso concreto e, soprattutto, imputabile.
In altri termini: il rischio che si addossi all'assicurazione un indennizzo che, in tesi, non corrisponde a quello contrattualmente dovuto, non può operare anche nel caso in cui lo stesso assicurato abbia contravvenuto alle regole minime di correttezza che imponevano che collaborasse attivamente con la IE assicuratrice per liquidare l'indennizzo.
Ora, nel caso di specie, a parte il ritardo con cui è stato denunciato il sinistro (avvenuto il
29.8.2022, lo stesso è stato denunciato solo il 3.10.2022), il punto è che solo con le email prodotte da parte sub docc. 15-18 risulta che sia stata messa in grado di Pt_1 CP_3 sapere che il veicolo non era più nella disponibilità di parte Non è quindi un caso che Pt_1 gli incaricati da parte di come allegato dalla stessa, non siano stati in grado di CP_3 visionare il bene e quindi di valutare l'effettività del sinistro e, soprattutto, l'entità dei danni.
Soprattutto, appare contrario alla verità storica sostenere che “la PA era già al corrente del fatto che il mezzo fosse nella disponibilità di . Le difficoltà dei fiduciari nell'espletare il proprio incarico peritale derivano esclusivamente dalle scarse informazioni fornite da . Questo aspetto è stato rappresentato nello scambio email (doc.ti” (così pag. 4 LA prima memoria ex art. 171ter c.p.c. di parte Si noti che la frase riportata Pt_1 termina proprio con l'omessa indicazione dei documenti ai quali pure si intendeva fare riferimento).
pagina 10 di 11 In sintesi, impregiudicata ogni altra questione, la doglianza di parte è assorbita dal Pt_1 fatto che la mancata liquidazione del danno è imputabile alla condotta LA stessa. ONsegue il rigetto LA domanda. Spese pari a € 5.000,00 in RE di parte oltre spese CP_3 generali 15% c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione respinta,
RESPINGE
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14459/2023 emesso da questo tribunale, già dichiarato esecutivo
CONFERMA
L'ingiunto decreto
RESPINGE la domanda di ei confronti di Parte_1 ONtroparte_2
CONDANNA
l pagamento Parte_1 di € 6.700,00, oltre spese generali 15% e c.p.a. in RE di e di € ONtroparte_1
5.000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in RE di ONtroparte_2
Milano, 7 maggio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11374/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FERRETTI GABRIELE e dell'avv. FORLENZA MARCO ) VIA C.F._2
CAMANDONA, 1 10143 TORINO elettivamente domiciliato in VIA CAMANDONA 1 TORINO presso il difensore avv. FERRETTI GABRIELE ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICASTRO ONtroparte_1 P.IVA_1
ARMANDO, elettivamente domiciliato in Piazza A.Diaz 20123 MILANO presso il difensore avv. NICASTRO ARMANDO CONVENUTO (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ONtroparte_2 P.IVA_2
PIANOFORTE VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA P.L. DA PALESTRINA 20124 MILANO presso il difensore avv. PIANOFORTE VINCENZO TERZO CHIAMATO CONCLUSIONI Per Parte_1
Rejectis adversis, Voglia l'On. Tribunale adito, in accoglimento LA proposta opposizione In via principale Accertare e dichiarare l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto ON il RE delle spese e competenze di causa In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale LA domanda Accertare
l'effettivo credito maturato, accertare la sussistenza e la validità LA copertura di polizza assicurativa N. 112460553 e condannare in ogni caso la PA in forza LA garanzia di polizza ONtroparte_2 attiva, a manlevare da ogni obbligazione il Sig. titolare dell'impresa individuale OC Parte_1
GN e a provvedere al risarcimento dei danni conseguenti all'incendio patito dal Iveco Daily con targa FZ722TT specificamente protetto dal contratto stipulato con l'assicuratrice con distrazione delle somme in ON RE LA IE . ON il RE delle spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario, iva e cpa In via ulteriormente subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale LA domanda principale avanzata con il decreto ingiuntivo opposto condannare il Sig. titolare Parte_1 dell'impresa individuale OC GN al pagamento di quella minor somma che verrà ritenuta di giustizia, in ogni caso con ordine beneficio di preventiva escussione LA PA , in ONtroparte_2 forza LA accertata garanzia di polizza attiva, e con dichiarazione di obbligo di manleva da parte LA medesima in RE del Sig. Spese e competenze come per legge In via istruttoria Riservata ogni Pt_1 pagina 1 di 11 opportuna istanza istruttoria nel prosieguo del procedimento, si chiede ammettersi CTU tecnico-contabile in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, in particolar modo in relazione alla debenza somme, alla misura e alle modalità di calcolo degli importi inseriti nel ricorso per D.I. Si chiede altresì ammettersi CTU finalizzata a chiarire il valore del mezzo prima dell'evento dannoso e del relitto successivamente all'incendio ON per comprendere se la decurtazione operata da nel computo delle somme sia o meno corretta ON riserva di ulteriormente dedurre, produrre et indicare testi e documenti sui fatti di causa. Per ONtroparte_1
VIII. CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto, IN VIA PRELIMINARE ONcedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
Respingere le domande svolte dall'opponente, siccome infondate in fatto come in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararlo esecutivo. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. A1B71003, ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, condannare
(c.f. , titolare dell'impresa individuale denominata Parte_1 C.F._1 Parte_1
(p.i. ), con sede in 10139 Torino (TO), Via Lera n. 27/E, al pagamento in RE
[...] P.IVA_3 dell'opposta LA somma di € 26.613,60 o LA diversa somma che verrà ritenuta dovuta quale conseguenza dell'intervenuta risoluzione contrattuale, oltre interessi convenzionali di mora. IN OGNI CASO ON vittoria di spese e compensi di causa da maggiorarsi del 30% ai sensi dell'art. art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/10 in considerazione dell'uso di collegamenti ipertestuali inseriti dalla scrivente difese nel corpo dell'atto. IN VIA ISTRUTTORIA ON ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre, eccepire, provare anche per testi e con testi da indicare nei limiti di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., PER GROUPAMA ONtroparte_2
IN VIA PRELIMINARE - Dato atto LA totale estraneità LA come LA infondata ONtroparte_3 pretesa risarcitoria invocata nei suoi confronti dal sig. rispetto alla vicenda oggetto LA causa Parte_1 di opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, del difetto di legittimazione passiva LA terza chiamata, dichiararne l'estromissione dal giudizio. - ON vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge e con ogni eventuale, ulteriore declaratoria avverso parte opponente, anche ex art. 96
c.p.c. risultandone integrati i presupposti. Nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione LA spiegata richiesta di estromissione, ANCORA IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE - Dichiarare comunque ogni e qualsivoglia domanda svolta dall'opponente nei confronti LA terza chiamata Parte_1 [...] improponibile e/o comunque improcedibile per i motivi tutti ampiamente esposti in atto, con ogni CP_3 conseguente opportuna pronuncia. - ON ogni eventuale, ulteriore declaratoria avverso parte opponente, anche ex art. 96 c.p.c. risultandone integrati i presupposti. - ON vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - Rigettare ogni e qualsivoglia domanda, di risarcimento come di manleva, svolta dall'opponente nei confronti LA terza Parte_1 chiamata in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto per i motivi ampiamente ONtroparte_3 esposti in atto. - Rigettare in ogni caso qualsiasi avversa domanda e/o pretesa svolta nei confronti LA terza chiamata in quanto inammissibile, inaccoglibile, inesigibile e comunque infondata per i ONtroparte_3 motivi ampiamente esposti in atto. - ON ogni eventuale, ulteriore declaratoria avverso parte opponente, anche ex art. 96 c.p.c. risultandone integrati i presupposti. - ON vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
ONcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto LA decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 14459/2023 emesso da questo tribunale a RE di
[...]
(di seguito, ) nei confronti di titolare ONtroparte_1 Parte_1 dell'impresa individuale OC GN di GN ND.
pagina 2 di 11 La vicenda in esame attiene all'inadempimento di un contratto di leasing stipulato tra in qualità di utilizzatore, e la , in qualità di concedente, avente ad oggetto un Pt_1 veicolo commerciale (nella specie, un furgone).
In via preliminare, parte opponente eccepisce che il decreto ingiuntivo sarebbe stato notificato tardivamente, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.. Chiede, pertanto, che ne sia dichiarata l'inefficacia.
Allega, poi, che all'epoca dei fatti era attiva per il veicolo oggetto di leasing una copertura assicurativa da lui personalmente stipulata, che forniva copertura anche per il caso di incendio.
Dal momento che l'interruzione del contratto di locazione finanziaria è avvenuta proprio in conseguenza di un incendio, l'opponente chiede di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicuratrice per essere manlevato nell'ipotesi di ONtroparte_2 conferma del credito e del decreto ingiuntivo.
ONtesta, inoltre, l'importo portato in decreto.
Ciò, in primo luogo, perché il veicolo – che riportava danni nella sola parte LA cabina di guida – sarebbe stato venduto ad un prezzo di molto inferiore al suo valore reale. A tal proposito, chiede che sia disposta una CTU al fine di determinare il valore di mercato del relitto, anche in considerazione del fatto che la è partner finanziaria LA Iveco s.p.a., IE a cui è stato venduto il furgone.
In secondo luogo, perché gli importi che compongono il credito riconosciuto all'opposta risultano non dettagliati. Anche sotto questo profilo, parte opponente chiede la nomina di un
CTU per determinare i conteggi, anche con riferimento agli interessi e alle spese.
Parte opposta si è costituita ed ha osservato preliminarmente di essersi attivata con tempestività per la notifica del decreto ingiuntivo;
il mancato rispetto del termine di cui all'art. 644 c.p.c., dunque, è dipeso da fatto a lei non imputabile.
Nel merito, allega che il contratto di cui si discute si è risolto a causa dell'inadempimento dell'utilizzatore, il quale non pagava i corrispettivi periodici, non quindi a causa del sinistro nel quale il veicolo è stato coinvolto.
La lettera di risoluzione, infatti, veniva regolarmente recapitata in data 29.07.2022, mentre l'incendio si sarebbe verificato il 29.08.2022.
Quanto alla contestazione circa il prezzo di vendita del veicolo, parte opposta osserva di avere incaricato una IE terza di redigere una perizia sul mezzo, dalla quale è emerso che quest'ultimo aveva un valore di mercato di € 700,00, coincidente con il prezzo a cui il cespite è stato venduto.
Chiede, infine, che sia disposta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, dal momento che l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
pagina 3 di 11 Nel corso del giudizio, disposta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo (richiesto per i canoni a scaduti e per quelli a scadere, previa attualizzazione, previa deduzione del prezzo di vendita) è stata disposta la chiamata in causa di la quale si è ONtroparte_2 regolarmente costituita.
Nel merito si osserva che oggetto del presente giudizio è il rapporto derivanti da un contratto di leasing di veicolo commerciale, stipulato in data 9.12.2019 tra le parti e Pt_1 risolto con comunicazione del 14.07.2022 a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatore rispetto al pagamento dei canoni periodici.
In via preliminare, occorre analizzare l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica dello stesso, che sarebbe avvenuta oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c..
L'allegazione di parte opponente riguarda il decreto che è pervenuto a conoscenza LA stessa;
effettivamente il decreto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 15.11.2023, dunque oltre sessanta giorni dal 15.09.2023 (data di pubblicazione).
In precedenza, però, come risulta dal doc. n. 14 allegato dalla convenuta opposta, la notifica era già stata tentata più volte: prima presso la sede legale dell'impresa individuale, poi presso la residenza dell'opponente, in entrambi i casi con esito negativo (irreperibile, trasferito); ancora, si chiedeva all'ufficiale giudiziario una nuova notifica, prima presso l'indirizzo noto del debitore e, dopo aver consultato l'anagrafe, presso il nuovo indirizzo di questi;
infine, la notifica si perfezionava ex art. 143 c.p.c. con il deposito presso la casa comunale del luogo di ultima residenza.
Secondo l'opponente, la documentazione prodotta da controparte confermerebbe l'impossibilità in capo all'ingiunto di venire a conoscenza del decreto emesso nei suoi confronti;
ciononostante, osserva, la controparte non si sarebbe premurata di chiedere una rimessione in termini al giudice competente.
Ora, l'eccezione è priva di fondamento.
In tema di notificazione degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché il notificante fornisca la prova che il mancato perfezionamento LA prima notifica non gli sia addebitabile ed attivi un nuovo procedimento entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo LA notificazione e per assumere le informazioni ulteriori (cfr., ex multis, Cass. n. 19060/2015).
pagina 4 di 11 Peraltro, la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante e deve escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice.
Anche le sezioni unite LA Corte di Cassazione si sono pronunciate nel senso che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante,
l'estensione del principio LA scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini LA conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità LA parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento” (cfr. Cass.
S.U. n. 13394/2022).
In altri termini, il giudice del monitorio non deve rimettere in termini il creditore ai fini LA notifica;
questi deve operare da solo, con l'ordinaria diligenza, avviando nuove notifiche fino a quando l'atto non perviene a conoscenza del destinatario. Spetterà poi al giudice dell'opposizione valutare se vi sia stata condotta diligente a fronte di circostanze non imputabili.
Nel caso in esame, l'odierno opponente non si è reso reperibile. Dal canto suo, parte opposta ha avviato, una dopo l'altra, una serie di procedure di notifica, di cui la prima – presso la sede dell'impresa individuale – risale al 26.09.2023, pochi giorni dopo il deposito del decreto ingiuntivo avvenuto il 15.09.2023.
A fronte delle comunicazioni di mancata notifica, la convenuta opposta si è sempre attivata con tempestività, anche consultando l'anagrafe nazionale per chiedere certificati in merito alla residenza e allo stato di famiglia LA controparte.
Si conferma, quindi, la regolarità LA notifica del decreto.
Sempre in via preliminare, nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. parte opponente eccepisce l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Ciò sempre sul presupposto che il decreto ingiuntivo sia inefficace per notifica oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c. e che, dunque, la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo abbia instaurato un vero e proprio processo di cognizione ordinario, con conseguente onere in capo a – attrice sostanziale – di invitare la controparte alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Come già argomentato, tuttavia, la notifica del decreto ingiuntivo e del ricorso monitorio è da ritenersi regolare.
Ai sensi dell'art. 3, co. III, d.l. 132/2014, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita – condizione di procedibilità LA domanda giudiziale relativa alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o di pagamento, a pagina 5 di 11 qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro – non è necessario nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione.
Anche detta eccezione, dunque, è infondata.
In ogni caso: il rapporto di leasing non rientra tra i casi, di stretta interpretazione, per i quali è necessario il previo esperimento di un tentativo di conciliazione, non essendo un contratto bancario, assicurato o finanziario.
In via subordinata, l'attrice opponente ha chiesto l'accertamento dell'effettivo credito maturato da parte opposta e la condanna di a manlevare ONtroparte_2 [...]
a ogni obbligazione in virtù LA polizza assicurativa da lui sottoscritta. Pt_1
Ciò in quanto, secondo la prospettazione attorea, la risoluzione del contratto di locazione finanziaria sarebbe originata dall'incendio del veicolo oggetto del contratto.
Parte opponente allega la polizza n. 112460553, che effettivamente prevede una copertura anche per il caso di incendio, con indicazione LA somma assicurata in € 20.000,00 (cfr. doc.
n. 3).
Produce, altresì, due comunicazioni intercorse con gli operatori LA compagnia assicurativa, con cui prima apriva la pratica di sinistro e poi chiedeva informazioni in merito Pt_1 all'avanzamento LA stessa (cfr. docc. nn. 4 e 5 di parte opponente).
L'opponente, pertanto, in caso di conferma del decreto ingiuntivo, chiede che
[...]
chiamata in causa ai sensi dell'art. 106 c.p.c., sia condannata al ONtroparte_2 pagamento di quanto dovuto in RE di .
Parte opposta contesta questa ricostruzione, allegando che il contratto di leasing si sarebbe risolto non in dipendenza del sinistro in cui il veicolo è rimasto coinvolto, bensì a causa dell'inadempimento dell'utilizzatore in relazione al pagamento dei canoni periodici.
Ciò sarebbe confermato dalla lettera di risoluzione datata 14.07.2022 e recapitata all'odierno opponente il 29.07.2022, con cui la concedente dichiarava di avvalersi LA clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 14 delle condizioni generali di contratto.
ON tale comunicazione, parte opposta dichiarava il contratto risolto e intimava all'utilizzatore di procedere entro il termine di otto giorni alla riconsegna del bene e al pagamento dell'importo dovuto a fronte dello scioglimento del rapporto contrattuale (cfr. doc. n. 5 allegato dalla convenuta opposta).
L'incendio, invece, come confermato dal verbale di sommarie informazioni allegato da parte opponente, si è verificato solo successivamente, in data 29.08.2022.
Pertanto, conclude, a prescindere dal fatto che la terza chiamata indennizzi o meno il sinistro, le pretese avanzate dalla concedente sarebbero immediatamente esigibili.
Dall'analisi LA documentazione presente in atti emerge che, in effetti, lo scioglimento del rapporto contrattuale si è verificato prima e a prescindere dall'incendio che ha coinvolto il bene oggetto del contratto.
pagina 6 di 11 La pretesa dell'opposto (attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) si fonda sulla risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, e non sulla risoluzione per perdita totale o parziale del veicolo. Non a caso, queste due fattispecie sono disciplinate da due diversi articoli delle condizioni generali del contratto di leasing, rispettivamente l'art. 14 e l'art. 12, che prevedono conseguenze diverse in relazione alle somme dovute al concedente a fronte dello scioglimento del contratto.
In altri termini, la causa petendi che caratterizza il diritto di credito azionato – diritto tipicamente eterodeterminato, che dunque si identifica proprio attraverso il riferimento al titolo – è il mancato pagamento dei canoni periodici, contestato con la richiamata lettera di risoluzione in data 14.07.2022, e non il perimento parziale del bene, verificatosi a causa di un incendio oltre un mese dopo.
Né assume alcuna rilevanza la circostanza che l'incendio si sia verificato dopo che Pt_1 aveva preso accordi con un operatore LA per la riconsegna del bene, che sarebbe dovuta avvenire proprio il 29.08.2023.
Invero, nonostante il 25.08.2023 (e dunque ben oltre il termine di otto giorni indicato nella lettera di risoluzione) l'opponente si fosse messo in contatto con la controparte per concordare il ritiro del veicolo, fino a quel momento il rischio del perimento del bene restava comunque in capo all'utilizzatore, secondo la disciplina LA locazione finanziaria recepita anche dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto.
Ne consegue che le eventuali pretese nei confronti di in ONtroparte_2 conseguenza del sinistro, fondate sulla polizza sottoscritta personalmente dall'odierno opponente, non inficiano l'esigibilità LA pretesa LA concedente opposta e devono essere rivolte direttamente da lla compagnia assicuratrice. Pt_1
Ciò posto, si può passare all'accertamento LA fondatezza LA pretesa di parte .
L'odierna opposta ha provato la fonte del proprio credito, ovvero il contratto di leasing stipulato in data 9.12.2019 e ha allegato l'inadempimento LA controparte in relazione al pagamento dei canoni periodici.
Peraltro, tale inadempimento non è stato specificamente contestato da parte opponente, che si è limitata a ricondurre la risoluzione all'evento incendiario che ha coinvolto il veicolo oggetto del contratto.
Coerentemente con l'interpretazione fornita dalle sezioni unite LA Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533/2001, la concedente opposta ha assolto l'onere probatorio su di lei incombente.
Occorre, quindi, vagliare la correttezza dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo, contestato da parte opponente sotto due profili.
pagina 7 di 11 In primo luogo, amenta che il veicolo è stato venduto ad un prezzo di molto inferiore Pt_1 al suo valore reale, che sarebbe di circa € 10.000,00, dal momento che l'incendio ha causato danni nella sola parte LA cabina di guida.
Osserva, al riguardo, che la concedente risulta essere partner finanziaria LA Iveco
s.p.a., IE a cui è stato venduto il furgone.
Chiede quindi che, in caso di condanna, l'importo dovuto al creditore sia decurtato del valore effettivo del relitto.
Parte opposta allega di avere incaricato una IE terza di redigere una perizia sul mezzo, prima di procedere alla sua ricollocazione sul mercato. Da tale perizia sarebbe emerso che il valore del veicolo, rectius del telaio, era pari ad € 700,00 oltre i.v.a., ovvero il prezzo a cui il furgone è poi stato venduto.
Evidenzia, inoltre, che la controparte non ha in alcun modo documentato la circostanza secondo cui il bene avrebbe posseduto – anche dopo il sinistro in cui è rimasto coinvolto – un valore di € 10.000,00.
Ora, si rileva innanzitutto che parte opposta, nel nominare il perito ai fini LA valutazione del bene, non ha rispettato pedissequamente la procedura di cui all'art. 1, co. 139, LA legge
124/2027, in base al quale “il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati.
Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini LA nomina entro dieci giorni dal ricevimento LA predetta comunicazione”.
Dalla documentazione presente in atti, invero, non risulta che la IE che ha elaborato la perizia sia stata scelta di comune accordo tra le parti, né che è stata individuata dal concedente e previamente comunicata all'utilizzatore, lasciando a quest'ultimo la possibilità di esprimere la sua preferenza.
Al contempo, parte opposta sostiene che si tratti di una IE terza e tale circostanza non viene contestata da parte opponente.
Inoltre, la concedente ha dimostrato di avere comunicato alla controparte che la migliore offerta ricevuta per il bene era di € 700,00 e di averle rappresentato che, in mancanza di offerte migliorative nei successivi dieci giorni, avrebbe proceduto alla vendita (cfr. doc. n. 22 di parte opposta).
Dal canto suo, parte opponente ha prodotto unicamente quattro foto del veicolo, alcune delle quali oltretutto sfocate, limitandosi a chiedere una CTU per l'accertamento del valore del veicolo.
pagina 8 di 11 A fronte di tale scarsità di elementi e in presenza di una perizia analiticamente formulata dalla IE incaricata da parte opposta, si ritiene di non dare corso alla richiesta istruttoria dell'odierna attrice e, dunque, di ritenere plausibile il valore di € 700,00 attribuito al telaio del veicolo, che si rammenta essere stato gravemente danneggiato dall'incendio.
Parte opponente, in altri termini, non ha prodotto listini o mercuriali relativi al bene in oggetto, ovvero valutazioni reperibili su siti specializzati;
non ha svolto soverchie contestazioni sul valore del bene quanto comunicatogli;
non ha poi fornito elementi concreti che possano giustificare una c.t.u., che assumerebbe a questo punto valenza meramente esplorativa, oltre a basarsi su circostanze di fatto assai labili che, come tali, inficerebbero notevolmente l'esito finale di un ipotetico elaborato peritale (si rammenti che il bene è ormai in mano a terzi).
In secondo luogo, l'opponente si duole dell'insufficiente livello di dettaglio degli importi riconosciuti alla controparte nel decreto ingiuntivo.
La concedente opposta individua le singole voci dell'importo dovuto a fronte LA risoluzione per inadempimento del contratto nel prospetto che si riporta di seguito (cfr. pag. 10 LA comparsa di costituzione e docc. nn. 4, 7, 8, 9 e 10 allegati da parte opposta).
La spettanza delle somme richieste dalla concedente appare, dunque, artciolata ni modo chiaro attraverso le fatture e l'estratto conto in atti.
In questo contesto e, più in generale, a fronte di un soggetto creditore che ha dimostrato l'adempimento LA sua prestazione parte debitrice, che ne è in grado (in base al contratto) non può semplicisticamente pretendere che sia il creditore a quantificare dettagliatamente la propria pretesa. Se intende dimostrare che i crediti per canoni erano inferiori, spetterà alla stessa utilizzatrice dimostrare di avere adempiuto agli stessi in misura maggiore di quanto allegato da parte concedente;
ciò in quanto il pagamento dei canoni rappresenta tipico tema di prova di cui è onerato il debitore, i.e. l'utilizzatore.
Per questi motivi
, la domanda nei confronti di parte convenuta opposta è respinta e il decreto deve essere confermato. Spese pari a € 6.700,00 (oltre spese generali 15% e c.p.a.; non anche i.v.a., essendo parte opposta soggetto passivo d'imposta che già porta a credito l'i.v.a. esposta pagina 9 di 11 in fattura dal suo patrocinante), avuto riguardo al valore LA causa e tenuto conto LA natura documentale LA controversia.
Permane a questo punto da accertare la fondatezza LA pretesa avanzata nel presente giudizio da parte opponente avverso la compagnia assicuratrice, chiamata in causa in virtù di polizza sottoscritta dallo stesso nche per il caso di incendio. Pt_1
Va premesso che non viene in rilievo manleva alcuna da parte dell'assicurazione nei confronti di e a RE dell'odierno attore. La risoluzione è dipesa da fatto anteriore al sinistro;
non si tratta quindi di alleviare economicamente la responsabilità per inadempimento di quest'ultimo. Si tratta di verificare, piuttosto, se operi la garanzia per incendio: col ché si entra nel campo dell'assicurazione danni.
Occorrerebbe quindi valutare l'ammontare dell'indennizzo e, prima ancora, se si tratti di valore ricostruibile in base agli atti, tenuto conto che il veicolo è ormai stato alienato e si trova quindi nel possesso di terzi;
in secondo luogo, è evidente che tale alienazione è stata resa possibile sul presupposto che lo stesso sia stato messo a nuovo.
Si deve però rilevare che non si può porre a carico dell'assicurazione una somma, in ipotesi pari al valore indennizzabile, laddove la stessa non abbia avuto la possibilità di svolgere ogni opportuna valutazione, e ciò per fatto imputabile allo stesso assicurato. Il rischio del pagamento di una somma superiore al dovuto si fà in questo caso concreto e, soprattutto, imputabile.
In altri termini: il rischio che si addossi all'assicurazione un indennizzo che, in tesi, non corrisponde a quello contrattualmente dovuto, non può operare anche nel caso in cui lo stesso assicurato abbia contravvenuto alle regole minime di correttezza che imponevano che collaborasse attivamente con la IE assicuratrice per liquidare l'indennizzo.
Ora, nel caso di specie, a parte il ritardo con cui è stato denunciato il sinistro (avvenuto il
29.8.2022, lo stesso è stato denunciato solo il 3.10.2022), il punto è che solo con le email prodotte da parte sub docc. 15-18 risulta che sia stata messa in grado di Pt_1 CP_3 sapere che il veicolo non era più nella disponibilità di parte Non è quindi un caso che Pt_1 gli incaricati da parte di come allegato dalla stessa, non siano stati in grado di CP_3 visionare il bene e quindi di valutare l'effettività del sinistro e, soprattutto, l'entità dei danni.
Soprattutto, appare contrario alla verità storica sostenere che “la PA era già al corrente del fatto che il mezzo fosse nella disponibilità di . Le difficoltà dei fiduciari nell'espletare il proprio incarico peritale derivano esclusivamente dalle scarse informazioni fornite da . Questo aspetto è stato rappresentato nello scambio email (doc.ti” (così pag. 4 LA prima memoria ex art. 171ter c.p.c. di parte Si noti che la frase riportata Pt_1 termina proprio con l'omessa indicazione dei documenti ai quali pure si intendeva fare riferimento).
pagina 10 di 11 In sintesi, impregiudicata ogni altra questione, la doglianza di parte è assorbita dal Pt_1 fatto che la mancata liquidazione del danno è imputabile alla condotta LA stessa. ONsegue il rigetto LA domanda. Spese pari a € 5.000,00 in RE di parte oltre spese CP_3 generali 15% c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione respinta,
RESPINGE
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14459/2023 emesso da questo tribunale, già dichiarato esecutivo
CONFERMA
L'ingiunto decreto
RESPINGE la domanda di ei confronti di Parte_1 ONtroparte_2
CONDANNA
l pagamento Parte_1 di € 6.700,00, oltre spese generali 15% e c.p.a. in RE di e di € ONtroparte_1
5.000,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in RE di ONtroparte_2
Milano, 7 maggio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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