TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4533 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.12953 r.g. dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
dom.to ivi alla Via Rossini n. 5, rapp.to e difeso rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Sergio Turrà (C.F. – PEC C.F._2
e Daniela Vallifuoco ( - Email_1 CodiceFiscale_3
PEC presso i quali elett.te domicilia in Email_2
Napoli alla via G. Sanfelice 24, procura a liti in calce presente atto.
Contro
, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Controparte_1
, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. Controparte_2
81, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio, C.F. P.IVA_1
, giusta procura generale ad lites, elettivamente domiciliata in Napoli C.F._4
alla via S. Lucia n. 81, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081/7963766 e/o presso il proprio l'indirizzo di posta certificata: alba egione.campania.it Email_3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 31.5.24 il ricorrente in epigrafe indicato rappresentava che con sentenza n.3566/2014 il Tribunale dichiarava il diritto del ricorrente a percepire l'equo indennizzo nella misura prevista dalla 7°Ctg.-Tab."A"; del DPR 834/81, condannando la al pagamento della differenza economica tra quanto spettante e Controparte_1
pagina1 di 3 quanto percepito in virtù del decreto n.110/2009. Rilevava che la datrice di lavoro, con nota del giorno 31.03.2015, definiva in € 4.619,67 l'ammontare del credito del ricorrente, al lordo della somma di € 1.139,19 corrisposta con il citato decreto n.110/2009. Aggiungeva che nell'aprile 2015, la stessa corrispondeva la somma di € 2.117,35 Controparte_1
affermando che la stessa fosse da ritenersi a saldo del dovuto, restando, invece, debitrice di € 1.363,13.
Concludeva chiedendo: “condannare la , in persona del Presidente Controparte_1 della G.R., al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di€ 1.363,13 oltre accessori nei sensi innanzi indicati, con vittoria di spese, compensi, rimborso forfait 15%,
CPA ed IVA da attribuirsi ai difensori anticipatari.”
Si costituiva la che chiedeva “dichiarare l'insussistenza del Controparte_1
presunto credito vantato e, pertanto, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
- condannare il ricorrente al risarcimento ex art.96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata.”
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Il credito complessivo determinato a seguito della sentenza 3566/2014 è pari a €
4.619,67, come ritenuto concordemente dalle parti. Da tale somma sono da detrarre
€.1139,19 erogati a seguito del Decreto dirigenziale 110/2009 ed € 2.117,35 corrisposti nell'aprile 2015. Restano € 1363,13 erogati a detta della a seguito del DD CP_1
n.63/2007. Il Tribunale di Napoli, però, con la sentenza 3566/2014 ha dichiarato "il diritto del ricorrente a percepire l'equo indennizzo ...... e per l'effetto condanna la CP_1
al pagamento della differenza economica tra quanto il ricorrente avrebbe
[...]
dovuto percepire e quanto ha percepito a tale titolo in virtù del decreto n°110/2009". E non ha previsto altre detrazioni. Con il richiamato D.D.n°110/2009 era stata liquidata la somma di € 1.139,19.
Il ricorso deciso con la pronuncia di cui innanzi è stato depositato il 26/03/2012, vale a dire in data successiva al D.D.n°63 del 22/01/2007 e, pertanto, sarebbe stato onere della
, nel detto procedimento, dedurre di aver corrisposto anche l'ulteriore Controparte_1 somma di € 1.363,13 liquidata con l'invocato decreto n°63/2007 o impugnare per questo la citata sentenza ma ciò non è avvenuto.
pagina2 di 3 Pertanto, la domanda va accolta e la va condannata a corrispondere € CP_1
1.363,13 a oltre accessori ex lege. Parte_1
LA natura delle questioni esaminate e l'esistenza del DD n.63/2007 che prevedeva l'erogazione di € 1.363,13 a poi non considerato nella sentenza Parte_1
3566/2014 rendono equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il G.L. definitivamente pronunziando così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la a corrispondere Controparte_1
€.1.363,13 a oltre accessori ex lege. Parte_1
- Spese compensate
Napoli, 9.6.25
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
pagina3 di 3