Articolo 2193 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2136Articolo 2190
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9 ottobre 2010
Art. 2193. Porti militari 1. In via transitoria, fino alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 238, comma 2, sono porti o specifiche aree portuali destinati unicamente o principalmente alla difesa militare quelli gia' in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del presente codice, e il cui elenco e' recato dall'articolo 1120 del regolamento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010