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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/02/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3994/2023
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3994/2023
Oggi 13 febbraio 2025 il dott. Andrea Francesco Fabbri, lette le note scritte depositate dalle parti al fine di partecipare all'udienza tenutasi con modalità cartolare e già fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3994/2023
tra
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Pasquale Manfredi (C.F. ) e Daniela Coviello (C.F. ), C.F._2 C.F._3
entrambi del Foro di Torre Annunziata, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Pasquale
Manfredi, sito in Pompei (NA), Via Lepanto n. 126, PEC: Email_1
Email_2
- Attore -
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], rappresentata e C.F._4 difesa dall'Avv. SE Iervolino, con domicilio eletto presso il suo studio in TT (NA), Via
Di Gregorio, 5, PEC: Email_3
nata a [...] il [...], C.F. , e Controparte_2 C.F._5
C.F. , rappresentate e difese dall'Avv. Patrizia Lauretta (C.F. Parte_2 C.F._6
pagina 2 di 7 ), con domicilio eletto presso il suo studio in San SE VI (NA), C.F._7
Via Aielli n. 105, PEC: Email_4
- Convenute -
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._8
residente in [...], contumace;
nata ad [...] il [...], C.F. , residente in [...]CP_4 C.F._9
SE VI alla Via Filionti n. 6, contumace;
nato a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_5 C.F._10
San SE VI alla Via Filionti n. 12, contumace;
nata a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_6 C.F._11
in San SE VI alla Via Filionti n. 12, contumace;
nata ad [...] il [...], C.F. , Controparte_7 C.F._12
residente in [...], contumace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 07.07.2023, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
pagina 3 di 7 , , Controparte_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_2 Controparte_5 [...]
e nonché gli altri soggetti individuati come legatari nel Controparte_6 Controparte_7
testamento del defunto al fine di ottenere una dichiarazione di nullità del Persona_1
testamento olografo del 12.09.2008, pubblicato in data 10.03.2023 presso il notaio Persona_2
(Rep. 172685 – Racc. 15170).
[...]
L'attore ha sostenuto che il testamento in questione sia apocrifo, come confermato da una perizia grafologica da lui acquisita, la quale evidenzierebbe discrepanze tra la scrittura e la firma del de cuius.
Ha pertanto chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità del testamento per difetto di autografia ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c., con conseguente inefficacia delle disposizioni testamentarie ivi contenute.
Le convenute e si sono costituite in giudizio, eccependo Controparte_2 Parte_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, nonché la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3-bis, c.p.c. Hanno inoltre sostenuto che l'attore difetti di legittimazione attiva, non essendo erede legittimo né testamentario del de cuius, e che l'azione non possa essere esperita da un creditore dell'erede pretermesso in via diretta.
La convenuta oltre a contestare la fondatezza della domanda, ha chiesto la Controparte_1 condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, sostenendo di essere stata ingiustamente coinvolta nel giudizio, pur avendo rinunciato all'eredità del de cuius con atto notarile del
19.01.2009.
Le restanti convenute, regolarmente citate, sono rimaste contumaci.
La domanda è inammissibile, per difetto di interesse.
Ed invero parte attrice agisce con azione di accertamento della nullità del testamento con cui il suo originario debitore ( ha devoluto, per il tramite di legati, determinati beni Persona_1 immobili facenti parte dell'asse ereditario in favore dei suoi nipoti , Controparte_5 [...]
, nonché i figli nascituri della figlia CP_6 Parte_2 CP_4
Tali disposizioni testamentarie, pregiudicherebbero le ragioni di credito che l'attore vanta nei confronti delle figlie di obbligate a rendere il conto della gestione iniziata dal loro Persona_1
padre (obbligo accertato con sentenza del Tribunale di Nola n. 149/2023), in quanto impedirebbero che i beni legati vengano acquisiti alle sfere giuridiche di e Controparte_3 CP_4 CP_2
, beni sui quali l'attore intende iscrivere ipoteca giudiziale.
[...]
Posta in tali termini, l'azione è chiaramente volta alla tutela della garanzia patrimoniale generica che il pagina 4 di 7 creditore ( vanta nei confronti del proprio debitore (recte, debitrici: Parte_1 CP_3
e .
[...] CP_4 Controparte_2
L'interesse ad agire, in tale prospettiva, non può dirsi immediato e diretto in quanto il vantaggio che verrebbe conseguito con l'emanazione della sentenza di accertamento della falsità del testamento avrebbe un effetto positivo solo riflesso ed indiretto sulla sfera giuridica del , al quale non Pt_1
verrebbe attribuito alcun diritto in via immediata ed in virtù della sentenza richiesta. Proprio come per l'azione surrogatoria il vantaggio prospettato dall'attore consiste nell'assicurare la capienza del patrimonio del debitore in vista di un eventuale procedimento esecutivo. L'utile esercizio dell'azione, portando ad un incremento della situazione patrimoniale del debitore coincidente con la realizzazione di una posta attiva, realizza in prima linea un interesse del debitore stesso mentre l'effetto favorevole per il creditore è di natura mediata e riflessa.
In ipotesi di tal fatta, cioè quando l'interesse ad agire assuma una conformazione mediata ed indiretta ma sia, tuttavia, volto alla conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui gode il creditore, il legislatore ha ritenuto che un certo ambito di tutela vada in ogni caso garantito, seppur nell'ambito di specifici mezzi e al ricorrere di determinati presupposti parimenti tipizzati. Il riferimento è, in particolare, all' azione surrogatoria (art 2900 c.c.) ed all'azione revocatoria (art 2901 s.s. c.c.), inserite nel capo V del titolo III del Libro VI, intitolato, per l'appunto Capo V “dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale”.
È solo in tale contesto normativo ed alle condizioni previste dalle disposizioni richiamate che l'interesse indiretto e mediato del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale generica riceve riconoscimento e tutela.
L'attore non ha inteso esperire tali rimedi, ritenendo di poter agire in via diretta, senza utilizzare lo strumento dell'azione surrogatoria (del quale non ha infatti richiamato né provato i presupposti).
Ed invero, al verbale di udienza del 27/6/2024, ha espressamente chiarito di agire in via diretta e non in via surrogatoria.
È chiaro allora che ammettere l'esperibilità di un'azione diretta quando l'interesse perseguito è quello precipuo dell'azione surrogatoria determinerebbe un'elusione dei requisiti previsti dall'art. 2900 c.c., in particolare la necessità che ricorra l'eventus damni, consistente nel pericolo effettivo di incapienza del patrimonio del debitore o di insolvenza di quest'ultimo, che l'attore ritiene di non dover dimostrare, opinando che spetti viceversa al debitore dimostrare la capienza del proprio patrimonio (vedi pg. 6 della memoria depositata in data 12/1/2024).
pagina 5 di 7 In risposta alle eccezioni sollevate dalle parti convenute, le quali hanno eccepito che difetterebbe l'interesse ad agire, dovendo intendersi quest'ultimo, nelle impugnative testamentarie, l'interesse alla successione, parte attrice richiama la legittimazione ampia di chiunque e ritiene di nutrire “un interesse attuale e diretto all'annullamento della scheda testamentaria, in quanto la sua eliminazione dal mondo degli effetti giuridici determinerebbe certo effetti immediati e diretti sul suo diritto, potendo soddisfare il proprio diritto di credito”. Orbene, è proprio la necessità del compimento di ulteriori atti
(iscrizione di ipoteca sui beni legati, pignoramento e vendita degli stessi), la prospettazione del successivo processo esecutivo ed il necessario ingresso dei beni nella sfera giuridica delle debitrici convenute che rendono conto della non ricorrenza dei caratteri dell'attualità e dell'immediatezza dell'interesse ad agire.
SI ricorda che tale interesse deve necessariamente ricorrere anche nelle impugnative testamentarie, come recentemente statuito da Cass. 7784/2020: “Secondo l'insegnamento di questa Corte, in materia testamentaria, l'attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non
è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica (Cass. n. 2489/2019).
Ne consegue l'inammissibilità della domanda in via diretta, che potrà eventualmente essere riproposta in via surrogatoria con allegazione e prova di tutti i presupposti di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi per ogni fase, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate. Non si ritengono sussistenti i presupposti per la responsabilità aggravata ex art 96 cpc.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così definitivamente provvede:
• Dichiara inammissibile la domanda
• Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in euro 7616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
• Condanna al pagamento, in favore di e delle Parte_1 Controparte_2 Parte_2 pagina 6 di 7 spese di lite che si liquidano in euro 7616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
13/02/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3994/2023
Oggi 13 febbraio 2025 il dott. Andrea Francesco Fabbri, lette le note scritte depositate dalle parti al fine di partecipare all'udienza tenutasi con modalità cartolare e già fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3994/2023
tra
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Pasquale Manfredi (C.F. ) e Daniela Coviello (C.F. ), C.F._2 C.F._3
entrambi del Foro di Torre Annunziata, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Pasquale
Manfredi, sito in Pompei (NA), Via Lepanto n. 126, PEC: Email_1
Email_2
- Attore -
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], rappresentata e C.F._4 difesa dall'Avv. SE Iervolino, con domicilio eletto presso il suo studio in TT (NA), Via
Di Gregorio, 5, PEC: Email_3
nata a [...] il [...], C.F. , e Controparte_2 C.F._5
C.F. , rappresentate e difese dall'Avv. Patrizia Lauretta (C.F. Parte_2 C.F._6
pagina 2 di 7 ), con domicilio eletto presso il suo studio in San SE VI (NA), C.F._7
Via Aielli n. 105, PEC: Email_4
- Convenute -
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._8
residente in [...], contumace;
nata ad [...] il [...], C.F. , residente in [...]CP_4 C.F._9
SE VI alla Via Filionti n. 6, contumace;
nato a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_5 C.F._10
San SE VI alla Via Filionti n. 12, contumace;
nata a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_6 C.F._11
in San SE VI alla Via Filionti n. 12, contumace;
nata ad [...] il [...], C.F. , Controparte_7 C.F._12
residente in [...], contumace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 07.07.2023, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
pagina 3 di 7 , , Controparte_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_2 Controparte_5 [...]
e nonché gli altri soggetti individuati come legatari nel Controparte_6 Controparte_7
testamento del defunto al fine di ottenere una dichiarazione di nullità del Persona_1
testamento olografo del 12.09.2008, pubblicato in data 10.03.2023 presso il notaio Persona_2
(Rep. 172685 – Racc. 15170).
[...]
L'attore ha sostenuto che il testamento in questione sia apocrifo, come confermato da una perizia grafologica da lui acquisita, la quale evidenzierebbe discrepanze tra la scrittura e la firma del de cuius.
Ha pertanto chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità del testamento per difetto di autografia ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c., con conseguente inefficacia delle disposizioni testamentarie ivi contenute.
Le convenute e si sono costituite in giudizio, eccependo Controparte_2 Parte_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, nonché la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3-bis, c.p.c. Hanno inoltre sostenuto che l'attore difetti di legittimazione attiva, non essendo erede legittimo né testamentario del de cuius, e che l'azione non possa essere esperita da un creditore dell'erede pretermesso in via diretta.
La convenuta oltre a contestare la fondatezza della domanda, ha chiesto la Controparte_1 condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, sostenendo di essere stata ingiustamente coinvolta nel giudizio, pur avendo rinunciato all'eredità del de cuius con atto notarile del
19.01.2009.
Le restanti convenute, regolarmente citate, sono rimaste contumaci.
La domanda è inammissibile, per difetto di interesse.
Ed invero parte attrice agisce con azione di accertamento della nullità del testamento con cui il suo originario debitore ( ha devoluto, per il tramite di legati, determinati beni Persona_1 immobili facenti parte dell'asse ereditario in favore dei suoi nipoti , Controparte_5 [...]
, nonché i figli nascituri della figlia CP_6 Parte_2 CP_4
Tali disposizioni testamentarie, pregiudicherebbero le ragioni di credito che l'attore vanta nei confronti delle figlie di obbligate a rendere il conto della gestione iniziata dal loro Persona_1
padre (obbligo accertato con sentenza del Tribunale di Nola n. 149/2023), in quanto impedirebbero che i beni legati vengano acquisiti alle sfere giuridiche di e Controparte_3 CP_4 CP_2
, beni sui quali l'attore intende iscrivere ipoteca giudiziale.
[...]
Posta in tali termini, l'azione è chiaramente volta alla tutela della garanzia patrimoniale generica che il pagina 4 di 7 creditore ( vanta nei confronti del proprio debitore (recte, debitrici: Parte_1 CP_3
e .
[...] CP_4 Controparte_2
L'interesse ad agire, in tale prospettiva, non può dirsi immediato e diretto in quanto il vantaggio che verrebbe conseguito con l'emanazione della sentenza di accertamento della falsità del testamento avrebbe un effetto positivo solo riflesso ed indiretto sulla sfera giuridica del , al quale non Pt_1
verrebbe attribuito alcun diritto in via immediata ed in virtù della sentenza richiesta. Proprio come per l'azione surrogatoria il vantaggio prospettato dall'attore consiste nell'assicurare la capienza del patrimonio del debitore in vista di un eventuale procedimento esecutivo. L'utile esercizio dell'azione, portando ad un incremento della situazione patrimoniale del debitore coincidente con la realizzazione di una posta attiva, realizza in prima linea un interesse del debitore stesso mentre l'effetto favorevole per il creditore è di natura mediata e riflessa.
In ipotesi di tal fatta, cioè quando l'interesse ad agire assuma una conformazione mediata ed indiretta ma sia, tuttavia, volto alla conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui gode il creditore, il legislatore ha ritenuto che un certo ambito di tutela vada in ogni caso garantito, seppur nell'ambito di specifici mezzi e al ricorrere di determinati presupposti parimenti tipizzati. Il riferimento è, in particolare, all' azione surrogatoria (art 2900 c.c.) ed all'azione revocatoria (art 2901 s.s. c.c.), inserite nel capo V del titolo III del Libro VI, intitolato, per l'appunto Capo V “dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale”.
È solo in tale contesto normativo ed alle condizioni previste dalle disposizioni richiamate che l'interesse indiretto e mediato del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale generica riceve riconoscimento e tutela.
L'attore non ha inteso esperire tali rimedi, ritenendo di poter agire in via diretta, senza utilizzare lo strumento dell'azione surrogatoria (del quale non ha infatti richiamato né provato i presupposti).
Ed invero, al verbale di udienza del 27/6/2024, ha espressamente chiarito di agire in via diretta e non in via surrogatoria.
È chiaro allora che ammettere l'esperibilità di un'azione diretta quando l'interesse perseguito è quello precipuo dell'azione surrogatoria determinerebbe un'elusione dei requisiti previsti dall'art. 2900 c.c., in particolare la necessità che ricorra l'eventus damni, consistente nel pericolo effettivo di incapienza del patrimonio del debitore o di insolvenza di quest'ultimo, che l'attore ritiene di non dover dimostrare, opinando che spetti viceversa al debitore dimostrare la capienza del proprio patrimonio (vedi pg. 6 della memoria depositata in data 12/1/2024).
pagina 5 di 7 In risposta alle eccezioni sollevate dalle parti convenute, le quali hanno eccepito che difetterebbe l'interesse ad agire, dovendo intendersi quest'ultimo, nelle impugnative testamentarie, l'interesse alla successione, parte attrice richiama la legittimazione ampia di chiunque e ritiene di nutrire “un interesse attuale e diretto all'annullamento della scheda testamentaria, in quanto la sua eliminazione dal mondo degli effetti giuridici determinerebbe certo effetti immediati e diretti sul suo diritto, potendo soddisfare il proprio diritto di credito”. Orbene, è proprio la necessità del compimento di ulteriori atti
(iscrizione di ipoteca sui beni legati, pignoramento e vendita degli stessi), la prospettazione del successivo processo esecutivo ed il necessario ingresso dei beni nella sfera giuridica delle debitrici convenute che rendono conto della non ricorrenza dei caratteri dell'attualità e dell'immediatezza dell'interesse ad agire.
SI ricorda che tale interesse deve necessariamente ricorrere anche nelle impugnative testamentarie, come recentemente statuito da Cass. 7784/2020: “Secondo l'insegnamento di questa Corte, in materia testamentaria, l'attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non
è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica (Cass. n. 2489/2019).
Ne consegue l'inammissibilità della domanda in via diretta, che potrà eventualmente essere riproposta in via surrogatoria con allegazione e prova di tutti i presupposti di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi per ogni fase, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate. Non si ritengono sussistenti i presupposti per la responsabilità aggravata ex art 96 cpc.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così definitivamente provvede:
• Dichiara inammissibile la domanda
• Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in euro 7616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
• Condanna al pagamento, in favore di e delle Parte_1 Controparte_2 Parte_2 pagina 6 di 7 spese di lite che si liquidano in euro 7616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
13/02/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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