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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 222/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
SIMONA SELVANETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capannori
(LU), via di Ghello n. 1, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato NICOLA Parte_2 C.F._2
BARSOTTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Alcide De
Gasperi n. 83, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati e liberi di fissare la loro residenza distintamente;
2) La sig.ra si impegna a comunicare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Parte_1 entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, che il contratto di locazione della casa coniugale può essere intestato unicamente al sig. . Il sig. si impegna entro Parte_2 Parte_2 una settimana dalla sottoscrizione del presente atto a volturare le utenze domestiche della casa coniugale attualmente tutte intestate alla signora . Parte_1
3) Il sig. si impegna entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del ricorso a restituire Parte_2
l'automobile Fiat Panda tg. GS077TK e il motociclo Yamaha tg. FH45570 alla signora , Parte_1 che verranno lasciati presso lo studio dell'Avv. Nicola Barsotti sito in Via Alcide De Gasperi 83 –
1 55100 LUCCA (LU), al quale verranno consegnate tutte le chiavi in dotazione e tutti i documenti relativi alla proprietà dei veicoli, ivi compreso il certificato assicurativo. La signora Parte_1
in proprio o tramite propri delegati si impegna a ritirare le chiavi dei veicoli entro 2
[...] giorni dal ricevimento della conferma dell'avvenuta riconsegna dei beni mobili registrati.
4) Ognuno dei due coniugi è economicamente indipendente e pertanto dichiarano che non vi è titolo per la richiesta di un assegno di mantenimento. Entrambi i coniugi dichiarano che continueranno a pagare i finanziamenti contratti in corso di matrimonio agli stessi rispettivamente intestati, così come descritti nella premessa del presente atto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 6/6/1981, dal quale è nata la figlia (nata il [...]), Per_1 ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 6/6/1981, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 118, Parte 2, Serie
A, dell'Anno 1981, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
SIMONA SELVANETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capannori
(LU), via di Ghello n. 1, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato NICOLA Parte_2 C.F._2
BARSOTTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Alcide De
Gasperi n. 83, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati e liberi di fissare la loro residenza distintamente;
2) La sig.ra si impegna a comunicare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Parte_1 entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, che il contratto di locazione della casa coniugale può essere intestato unicamente al sig. . Il sig. si impegna entro Parte_2 Parte_2 una settimana dalla sottoscrizione del presente atto a volturare le utenze domestiche della casa coniugale attualmente tutte intestate alla signora . Parte_1
3) Il sig. si impegna entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del ricorso a restituire Parte_2
l'automobile Fiat Panda tg. GS077TK e il motociclo Yamaha tg. FH45570 alla signora , Parte_1 che verranno lasciati presso lo studio dell'Avv. Nicola Barsotti sito in Via Alcide De Gasperi 83 –
1 55100 LUCCA (LU), al quale verranno consegnate tutte le chiavi in dotazione e tutti i documenti relativi alla proprietà dei veicoli, ivi compreso il certificato assicurativo. La signora Parte_1
in proprio o tramite propri delegati si impegna a ritirare le chiavi dei veicoli entro 2
[...] giorni dal ricevimento della conferma dell'avvenuta riconsegna dei beni mobili registrati.
4) Ognuno dei due coniugi è economicamente indipendente e pertanto dichiarano che non vi è titolo per la richiesta di un assegno di mantenimento. Entrambi i coniugi dichiarano che continueranno a pagare i finanziamenti contratti in corso di matrimonio agli stessi rispettivamente intestati, così come descritti nella premessa del presente atto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 6/6/1981, dal quale è nata la figlia (nata il [...]), Per_1 ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 6/6/1981, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 118, Parte 2, Serie
A, dell'Anno 1981, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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