CASS
Ordinanza 29 ottobre 2024
Ordinanza 29 ottobre 2024
Massime • 1
Nel contratto d'opera intellettuale la norma di cui all'art. 2237 c.c., che disciplina il recesso ad nutum del cliente, deve ritenersi derogabile dall'autonomia privata, con la conseguenza che è legittima la pattuizione che riconosca al professionista, in tale ipotesi, anche il ristoro del pregiudizio concernente il mancato guadagno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 29/10/2024, n. 27938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27938 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso n. 17619/2022 r.g. proposto da: CH CO, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Di Martino, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via dell’Orso, n. 74, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. 1 Num. 27938 Anno 2024 Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Relatore: D'ORAZIO LUIGI Data pubblicazione: 29/10/2024 2 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio EL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Parisi, con questi elettivamente domiciliato in Roma, Via Monserrato, n. 34, presso e nello studio dell’Avv. NZ Di FO, giusta procura speciale rilasciata in calce al controricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1525/2022, depositata in data 11/4/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere dott. Luigi D’Orazio; esaminate le conclusioni scritte del Procuratore Generale, dott. EA IG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RILEVATO CHE: 1.L’Arch. CH ha intrapreso due diverse iniziative giudiziarie nei confronti dell’ospedale EL. 1.1. Inizialmente (ma questo giudizio è estraneo a quello in esame, come si chiarirà in seguito al fine di valutare l’eventuale frazionamento o parcellizzazione del credito del professionista) l’architetto CH chiedeva ed otteneva dal tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 7680/2011 per il pagamento della complessiva somma di euro 1.224.591,22, a titolo di compensi che assumeva maturati per aver espletato, per conto dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale AORN A. EL, l’incarico di supporto al 3 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio responsabile unico del procedimento (RUP) per le opere ospedaliere finanziate ex art. 20 legge 67/1988 – 2^ fase. 2. Il tribunale di Napoli, con ordinanza n. 4359 del 2014, ai sensi dell’art. 186-quater c.p.c., disponeva il pagamento della minor somma di euro 467.835,30, revocando il decreto ingiuntivo originariamente concesso. Con la separata ordinanza dichiarava estinto il giudizio. 3. La Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame proposto dall’CH, evidenziando l’inammissibilità dello stesso non avendo l’appellante interesse ad ottenere una pronuncia differente da quella impugnata nella quale «era risultato totalmente vittorioso». A seguito dell’istanza presentata nel corso del giudizio di prime cure dal difensore dell’CH l’11/2/2014, denominata «riproposizione domanda ingiunzionale», il giudice fissava l’udienza per la comparizione delle parti nella quale si verbalizzata che «il difensore dell’opposto espressamente si riportava l’istanza ingiunzionale notificata alla controparte e chiedeva “la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la concessione dell’ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186- quater, bis ovvero ter c.p.c. per euro 467.835,30 come accertato nella CTU ovvero in via subordinata di euro 131.449,25”, domanda che veniva accolta con l’ordinanza impugnata in sede d’appello. Il giudice istruttore rinviava l’udienza di precisazione delle conclusioni del 22/1/2015, poi celebratasi il 18/6/2015. Il difensore dell’AORN chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo «stante la pendenza del grado di appello avverso l’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.». Il tribunale, considerato che la parte intimata (AORN) non aveva manifestato la volontà che venisse pronunciata la sentenza ex art. 4 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio 186-quater, comma 4, c.p.c. e che, dunque, l’ordinanza aveva acquistato valore di sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza, dichiarava estinto il giudizio. La Corte territoriale, dunque, rilevava che avverso l’ordinanza di estinzione non era stata proposta impugnazione ex art. 308 c.p.c. e, pertanto, il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo era da intendersi definitivamente concluso, «per cui ogni altra valutazione estranea all’oggetto di cui all’ordinanza era inammissibile stante il disposto del comma 3 dell’art. 186-quater c.p.c., a mente del quale se dopo la pronuncia dell’ordinanza, il processo si estingueva, l’ordinanza acquistava l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza, efficace la cui sussistenza il comma 4 della norma in esame rimetteva la valutazione esclusiva della parte intimata che poteva e doveva entro 30 giorni chiedere che venisse pronunciata la sentenza eventualmente modificativa o annullativa dell’ordinanza emessa pena la acquiescenza la stessa». Pertanto, stante l’espressa richiesta, con la quale il difensore dell’CH chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 467.835,30 a chiusura dell’istruttoria e stante l’espressa richiesta di parte intimata di cancellazione della causa dal ruolo, l’appello proposto era inammissibile «avendo il giudice istruttore accolto la richiesta e condannando l’opponente anche al pagamento delle spese della fase di opposizione». 4. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 15575 del 4/6/2024, accoglieva il ricorso dell’CH, precisando che l’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. è una forma alternativa di decisione del giudizio di primo grado «che statuisce su tutta la domanda proposta e quindi non soltanto sul punto sul quale il giudice ritenga raggiunta la prova ma anche sui punti sui quali, non ritenendo raggiunta la prova, rigetti 5 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio le domande o, in ipotesi, non si pronuncia affatto, implicitamente rigettando le domande». Nel caso di specie, il tribunale aveva definito, con l’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., «tutto il giudizio di primo grado, accogliendo la domanda del professionista limitatamente all’importo di euro 467.835,30, nella sostanza implicitamente rigettando la richiesta del maggiore importo di euro 1.224.591,22, con la conseguenza che per far valere il maggiore credito per euro 756.755,92 l’originario attore era gravato dall’onere di impugnarla per evitare che la statuizione passata in giudicato». L’architetto CH non avrebbe invece potuto legittimamente richiedere la prosecuzione del giudizio di primo grado, né il giudice di primo grado avrebbe potuto proseguire il giudizio e definirlo con sentenza, «essendosi già esso concluso con l’adozione dell’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., che ha prodotto gli effetti di una sentenza definitiva sull’intero oggetto del giudizio, pur avendo pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, non essendo stata richiesta dalla parte intimata - l’unica legittimata a chiederla - la pronuncia della sentenza». Per tale ragione, ad avviso della Corte di cassazione, «correttamente l’CH, che si è ritenuto insoddisfatto dall’ordinanza del giudice di prime cure, ha impugnato il provvedimento in ragione del suo interesse ad una diversa pronuncia, ed il giudice di secondo grado avrebbe potuto provvedere sui capi della domanda per i quali era mancato la decisione di merito». Non vi era stata certamente da parte dell’CH, che pure aveva chiesto l’ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186- quater c.p.c. per la somma di euro 467.835,30, manifestazione di 6 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio volontà di prestare acquiescenza ovvero di rinunciare al maggiore credito preteso. Pertanto, la sentenza d’appello veniva cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, per la pronuncia «sul merito dell’appello proposto dall’CH». 5. In parallelo l’architetto CH (ed è questo il giudizio che viene in esame dinanzi a questo collegio), dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo nell’anno 2011 per il credito di euro 1.224.591,22, proponeva atto di citazione in data 26/7/2018 nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio EL (d’ora in poi solo EL). Deduceva che a partire dall’anno 1997 aveva svolto in favore dell’ospedale la sua attività di architetto nelle diverse operazioni di ristrutturazione del complesso ospedaliero. 5.1. In particolare, per quel che ancora qui rileva, era stato nominato redattore del progetto preliminare della seconda fase dei finanziamenti di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988, nonché organo di supporto al RUP per l’attività di realizzazione della cucina e del centro ristoro dell’ospedale. 5.2. Successivamente, con delibera del direttore generale n. 282 del 27/3/2000 e n. 453 dell’8/5/2000 il EL aveva aderito al progetto esecutivo di realizzazione di strutture di tipo Hospice destinate ai pazienti affetti da patologie neoplastiche terminali ed alle loro famiglie. Veniva, dunque, nominato, con delibera del direttore generale n. 674 del 10/7/2000, RUP del procedimento per la realizzazione della struttura, con il compito di curare le progettazioni necessari al conseguimento del finanziamento. Con delibera del direttore generale n. 949 del 13/10/2000 veniva approvato il progetto tecnico redatto dall’CH. 7 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio 5.3. Con l’art. 20 della legge finanziaria n. 67 del 1988 veniva autorizzata l’esecuzione di diversi interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. L’architetto CH redigeva il progetto preliminare di dette opere, approvato con delibera del direttore generale del EL n. 1200 del 13/12/2000. Con la delibera del direttore generale n. 924 del 23/9/2002 veniva conferito all’attore l’incarico di supporto al RUP per le dette opere di ristrutturazione. L’attività dell’attore si concludeva con l’ottenimento dei decreti di finanziamento del Ministero della Salute in favore del EL. 6. Con nota del 17/6/2010 il direttore della gestione del EL comunicava all’attore l’avvio del procedimento di revoca degli incarichi conferiti con le delibere delle D.G. nn. 674/2000 e 949/2000, per la realizzazione della struttura Hospice, nonché dell’incarico conferito con la delibera n. 168 del 2003 (per la realizzazione delle opere di ristrutturazione dei padiglioni ai sensi della legge n. 67 del 1988, per il quale ricopriva il ruolo di supporto al RUP). Con le delibere del direttore generale nn. 521/2010 e 522/2010 veniva disposta la revoca dei due incarichi. 7. Pertanto, l’attore chiedeva accertare e dichiarare l’illegittimità della revoca dagli incarichi, con condanna della convenuta Azienda Ospedaliera al risarcimento degli stessi specificati in: a) spese di assicurazione per l’importo di euro 3.500,00; b) danni da perdita di chances da determinarsi ai sensi dell’art. 1226 c.c. e comunque in somma non inferiore ad euro 348.717,65; c) danno all’immagine nella somma di euro 100.000,00. 8. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 25/10/2017, dichiarava improcedibile la prima domanda, rigettando le altre proposte all’attore. 8 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio 9. Con l’atto d’appello l’architetto CH chiedeva:1) accertare e dichiarare il diritto ai compensi relativi all’attività di supporto al RUP che, in relazione finanziamenti statali, l’ CH avrebbe dovuto svolgere in assenza di revoca degli incarichi, con conseguente condanna alla somma complessiva di euro 364.303,47; 2) in relazione all’attività svolta nell’ambito dell’Hospice, accertare e dichiarare la spettanza dei seguenti importi: euro 26.698,21 a saldo del compenso per l’elaborazione del progetto preliminare della variante;
euro 12.863,51 per gli adempimenti relativi alla produzione degli atti di archivio;
per un totale di euro 39.561,72; 3) nell’ambito degli interventi di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988, accertare e dichiarare la spettanza dell’importo di euro 278.279,00 a titolo di ingiustificato arricchimento per l’attività svolta dall’CH quale redattore del progetto preliminare dell’insieme costituito dai sei progetti distinti. Nell’ambito dell’appello l’CH deduceva tre motivi: 1) il difetto assoluto di motivazione della sentenza di prime cure;
2) l’erronea decisione del tribunale di ritenere improcedibile la domanda per indebito frazionamento del credito - con riguardo alle fatture n. 3/2012 di euro 26.198,21 e n. 5/2012 di euro 12.863,51, entrambe relative all’attività espletata per la realizzazione dell’Hospice (nell’ambito di questo secondo motivo venivano inserite quattro questioni: 1) intrinseca illogicità di tale capo della sentenza;
2) illegittimità della statuizione di improcedibilità della domanda per violazione e falsa applicazione di legge e dei principi giurisprudenziali più recenti;
3) illegittimità della statuizione attinente la pretesa infondatezza nel merito della pretesa;
4) illegittimità della sentenza nella parte in qua per omessa pronuncia sulla domanda subordinata volta ad ottenere il pagamento delle predette fatture, se non altro, a titolo di ingiustificato arricchimento); 9 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio 3) accoglimento della domanda diretta ad ottenere il pagamento dell’importo di euro 278.279,00 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (attività di supporto al RUP per la ristrutturazione edilizia ex art. 20 legge n. 67 del 1988); nell’ambito del 3º motivo di appello veniva ricompresa anche la doglianza relativa al rigetto da parte del tribunale della domanda «volta ad ottenere il pagamento dell’importo di euro 364.303,47 a titolo di mancato guadagno in ragione della revoca dell’incarico di RUP per i finanziamenti statali, ex art. 2227 c.c.». 10. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’11/4/2022 accoglieva solo il terzo motivo di appello. 10.1. Reputava infondato il primo motivo di appello relativo al difetto assoluto di motivazione. 10.2. Riteneva infondato anche il secondo motivo di appello dell’CH, relativo al frazionamento del credito. Infatti, il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di euro 46.657,24, relativa a prestazioni eseguite in esecuzione dell’incarico di RUP nell’ambito del procedimento attinente all’Hospice. Il tribunale aveva ritenuto improcedibile tale domanda. In particolare, rimarcava la Corte d’appello, il tribunale aveva correttamente reputato improcedibile la domanda di pagamento relativa ai compensi per l’incarico svolto di RUP nella progetto Hospice, in quanto l’CH «ha richiesto ed ottenuto dal tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 7680/2011 opposto dalla AORN EL con conseguente instaurazione del relativo antecedente giudizio di cognizione» (veniva richiamata la sentenza della cassazione, a sezioni unite, n. 4090 del 2017). Effettivamente, l’appellante aveva chiesto ed ottenuto dal tribunale di Napoli con il decreto ingiuntivo n. 7680 del 2011 somme 10 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio «per il recupero dei compensi relativi all’attività svolta fino alla revoca dell’incarico». La domanda di pagamento per compensi relativi a pretese «attinenti alle medesime prestazioni», nonché «al medesimo rapporto intercorrente tra le parti», comportava un indebito frazionamento del credito, con conseguente improcedibilità della domanda. Aggiungeva la Corte territoriale che tale improcedibilità comportava «il rituale assorbimento delle ulteriori due questioni oggetto del motivo d’appello, attinenti al merito della stessa». Ed infatti, con la terza questione l’CH lamentava l’illegittimità della statuizione attinente la pretesa infondatezza nel merito della pretesa, «violazione e falsa applicazione degli articoli 111 Costituzione e 132, n. 4 c.p.c., nonché, comunque degli articoli 112,115 e 116 c.p.c.», mentre con la quarta censura deduceva «l’illegittimità della sentenza nella parte in qua per omessa pronuncia sulla domanda subordinata, volta ad ottenere il pagamento delle predette fatture, se non altro, a titolo di ingiustificato arricchimento». 10.3. La Corte d’appello accoglieva il terzo motivo di gravame articolato dall’CH. In particolare, il tribunale di Napoli aveva affermato che difettavano di specifica allegazione, e comunque risultavano non provati, i presupposti delle condizioni dell’azione ovvero l’impoverimento economico del professionista, e l’arricchimento dell’ente pubblico in conseguenza di detta attività professionale e, soprattutto, il riconoscimento dell’utilità della prestazione da parte dell’ospedale EL. In realtà, ad avviso della Corte d’appello, doveva farsi applicazione del principio giurisprudenziale per cui, il privato attore 11 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio ex art. 2041 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione deve provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, «senza che l’amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l’arricchimento non fu voluta o non fu consapevole». Nel caso di specie l’utilitas si era concretizzata nell’approvazione del progetto redatto dall’appellante per la realizzazione dell’opera. Il progetto preliminare riguardava le opere di ristrutturazione dei padiglioni B, E, F e G ai sensi dell’art. 20 della legge n. 67 del 1988. L’CH aveva svolto i compiti di supporto al RUP oltre alla redazione del progetto preliminare. La Corte d’appello procedeva ad una valutazione di carattere equitativa ex art. 1226 c.c., evidenziando che l’importo si componeva delle spese sostenute e delle perdite patrimoniali sopportate dal professionista, «eccetto i benefici e le aspettative connesse al corrispettivo non percepito per l’attività professionale (lucro cessante)». Chiarisce la Corte che «l’estensione dell’indennizzo al lucro cessante svilirebbe la sanzione della nullità del contratto posto in essere in violazione di norme inderogabili». La somma riconosciuta era, dunque, di euro 200.000,00 già rivalutata al momento della decisione («attualità»), oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione. 10.3. La Corte territoriale rigettava, invece, l’altra porzione del terzo motivo d’appello, relativo alla mancata applicazione di quanto disposto dall’art. 2227 c.c., con riferimento al pagamento dell’importo di euro 364.303,47, in relazione al progetto preliminare della 2° fase, a titolo di «mancato guadagno» in ragione della revoca dell’incarico di RUP per i finanziamenti statali. 12 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio Per l’appellante doveva trovare applicazione l’art. 11 della convenzione sottoscritta dalle parti integrante la delibera del DG n. 168 del 2003 di nomina dell’CH al ruolo di supporto al RUP, in quanto in detto articolo si stabiliva che «in tema di recesso avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 2227 c.c.». In realtà - chiarisce la Corte d’appello - era condivisibile la motivazione del tribunale di Napoli, per cui, tenuto conto della natura dell’attività svolta dall’attore, «trattasi di una fattispecie sicuramente rientrante nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, per cui trovano applicazione le disposizioni speciali di cui agli articoli 2229- 2238 c.c., […] con prevalenza, in caso di contrasto, sulle disposizioni di carattere generale previste dal Capo I per il lavoro autonomo». L’art. 2227 c.c. era norma di carattere generale che disciplinava il recesso unilaterale dal contratto di prestazione d’opera autonomo da parte del committente, con la previsione dell’obbligo per quest’ultimo di tenere indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e «delle mancato guadagno». Tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di rapporto di lavoro professionale, di natura intellettuale, trovava applicazione l’art. 2237 c.c., per il quale, in ipotesi di recesso ad nutum da parte del committente, quest’ultimo doveva rimborsare al prestatore d’opera le spese sostenute e pagare il compenso per attività svolta «senza il mancato guadagno previsto invece dall’art. 2227 c.c.». Sulla derogabilità dell’art. 2237 c.c. la Corte di cassazione si era espressa favorevolmente solo nel senso di consentire alle parti di escludere la facoltà di recesso anticipato del committente, in quanto tale norma non costituiva di per sé norma imperativa, ma non già anche di prevedere, in caso di recesso del committente, il diritto del prestatore d’opera anche al mancato guadagno, previo richiamo della disciplina di cui all’art. 2227 c.c.. 13 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio L’accoglimento parziale delle pretese dell’CH giustificava la compensazione nei limiti del 50% delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. 11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione CO CH, depositando memoria. 12. Ha resistito con controricorso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale EL. 13. Il Procuratore generale, nella persona del dott. EA IG, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c., chiedendo il rigetto di tutti i motivi di ricorso. CONSIDERATO CHE: 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «illegittimità del capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di pagamento dell’importo di euro 364.303,47 a titolo di mancato guadagno (violazione e falsa applicazione di legge: art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 2237 e 2227 c.c. e, in generale, dei principi disciplinanti la distinzione tra norme imperative e dispositivi)». In particolare, il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha negato all’CH l’indennizzo per mancato guadagno previsto dall’art. 2227 c.c., per l’importo di euro 364.303,47, benché pattiziamente e, dunque, con contratto scritto disciplinante il rapporto, si facesse riferimento nell’art. 11 della convenzione proprio all’art. 2227 c.c. («In caso di recesso i rapporti saranno regolati dal codice civile ed in particolare dall’applicazione dell’art. 2227 c.c.»). La Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nel ritenere inapplicabile al caso di specie l’art. 2227 c.c., benché richiamato nell’art. 11 della convenzione stipulata tra le parti. 14 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio L’unica possibilità di deroga all’art. 2237 c.c., sarebbe stata quella «di consentire alle parti di escludere, in radice, tale facoltà di recesso anticipato». Per il ricorrente, però, tale ragionamento sarebbe irragionevole, in quanto, proprio perché il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (si cita Cass. n. 21904 del 2018) consente la derogabilità della disposizione, non costituendo norma imperativa, «nulla vieta alle parti di liberamente derogarvi in via pattizia, non solo nel senso di escludere in radice tale facoltà di recesso ma [..] anche mantenendo ferma detta facoltà ma a condizioni più onerose per il recedente». Se, dunque, dal carattere dispositivo della norma, consegue, addirittura, la potestà per le parti di escludere in radice la facoltà di recesso «a maggior ragione dal suddetto carattere la norma non può che ragionevolmente inferirsi che le parti abbiano, certamente, anche il potere di mantenere ferma la facoltà di recesso, rendendone solo più oneroso l’esercizio». 2. Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione. 2.1. Occorre preliminarmente suddividere i lavori espletati dall’architetto CH in favore dell’ospedale EL in tre diverse tipologie. Il lavoro espletato in favore del EL, in relazione al primo motivo di ricorso per cassazione, è quello che attiene al «progetto preliminare della 2° fase dei lavori», quale supporto al RUP, per la somma di euro 364.303,47, chiesta in sede di appello per mancato guadagno, con riferimento alle «attività che avrebbe dovuto svolgere in assenza della revoca», ai sensi dell’art. 2237 c.c.. 2.2. Altra tipologia di prestazione riguarda il lavoro espletato dall’CH per la realizzazione della struttura dell’Hospice, con nomina RUP attraverso la delibera del DG n. 674 del 10/7/2000. Con delibera n. 949 del 2002 è stato approvato il progetto tecnico 15 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio dell’CH. In appello l’architetto CH ha chiesto la somma totale di euro 39.561,72, di cui euro 22.698,21 a saldo del compenso per il progetto preliminare della variante, ed euro 12.863,51, per la produzione di atti di archivio. La revoca da parte del EL ha riguardato proprio le delibere n. 674 del 2000 e n. 949 del 2000, entrambe relative alla realizzazione dell’Hospice. 2.3. La terza tipologia di prestazioni è quella riferita alla delibera DG n. 924 del 23/9/2002, con lo svolgimento dell’incarico di supporto al RUP per la ristrutturazione edilizia di vari padiglioni dell’ospedale, ex art. 20 della legge n. 67 del 1988, con richiesta in appello, ai sensi dell’art. 2041 c.c., della somma di euro 278.279,00. 3. Tornando, dunque, alla richiesta di pagamento per «mancato guadagno» ex art. 2227 c.c., formulata dall’Avv. CH, deve reputarsi consentita la deroga convenzionale a quanto disposto dall’art. 2237 c.c. (con la previsione dunque della spettanza anche del mancato guadagno in caso di recesso ad nutum del cliente), per la prestazione resa dal professionista intellettuale, nella specie avente la qualifica di architetto – dunque quale «professionista tecnico» - (mentre alcune precisazioni dovranno essere inserite in ordine ad altre figure professionali peculiari, ove vengono in gioco interessi presidiati dalla Costituzione). 3.1. Ed infatti, ai sensi dell’art. 2237 c.c. (Recesso), inserito nell’ambito del Capo II, del codice civile, nelle norme dedicate alle «professioni intellettuali», si prevede che «il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta». Non v’è, dunque, alcun riferimento al diritto del prestatore d’opera, che abbia subito il recesso ad nutum da parte del cliente, di pretendere anche il «mancato guadagno». 16 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio L’art. 2227 c.c., invece, dedicato alle modalità di esercizio del recesso unilaterale del contratto, nell’ambito del contratto d’opera «relativo al «lavoro autonomo» “manuale”, come disciplinato dal Capo I del codice civile, stabilisce che «il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno». 4. È pacifico in dottrina che la peculiare modalità di declinazione del recesso ex art. 2237 c.c., consentito al cliente ad nutum nei confronti del professionista intellettuale, si collega proprio alla natura prettamente fiduciaria di tale rapporto (Cass., 10/1/1962, n. 10), la quale postula una costante adesione del committente alle modalità della sua attuazione (Cass., sez. 2, 17/3/1980, n. 1760, che sottolinea il carattere particolarmente fiduciario del rapporto avente ad oggetto una prestazione d’opera intellettuale sicché la facoltà di recesso del committente risulta elemento caratterizzante del rapporto;
anche Corte cost., sentenza n. 25 del 1974, ha reputato che il recesso ad nutum del cliente deriva dalla circostanza che la prestazione del professionista è basata sulla fiducia e non è fungibile). Si è anche rimarcato in dottrina che il recesso (straordinario) irretroattivo ad nutum spettante al cliente si fonda su: accentuata fiduciarietà; obbligazione potestativa ex parte creditoris;
tutela del contraente “debole”. Tutti elementi che convergono a garantire l’interesse all’estinzione, rovesciando l’ordine sancito dall’art. 1372 c.c. Pertanto, il cliente che manifesti la volontà di recedere dal contratto d’opera professionale ha l’obbligo di rimborsare al prestatore d’opera le spese da lui sostenute e di corrispondere un compenso per l’opera svolta, da determinarsi in base ai criteri di cui 17 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio all’art. 2233 c.c., tenendo conto non soltanto dell’attività preparatoria, ma anche degli esborsi a cui il professionista abbia dovuto far fronte con riguardo alla programmazione dell’intera opera affidatagli. Tuttavia, tale indennizzo – in base alla secca disposizione di legge - non si estende al mancato guadagno. Deve, invece, verificarsi se le parti possano convenzionalmente derogare a quanto previsto dall’art. 2237 c.c., sia in ordine al recesso ad nutum, sia con riferimento alla eventuale previsione di ristorare il professionista intellettuale del mancato guadagno, essendo entrambi i profili strettamente legati tra loro, e fondati entrambi sulla peculiare fiduciarietà dell’incarico. 5. L’orientamento di legittimità più recente afferma che il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale. Posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, mentre quella dettata dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale (Cass., sez. 9/1/2020, n. 185). Del resto, questa Corte, a conferma della circostanza per cui, in caso di recesso del cliente, nel contratto di opera professionale, non spetta il mancato guadagno, ma solo il compenso per la porzione di opera svolta, ha ritenuto che, in materia di prestazioni professionali, 18 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che esso è dovuto non per tutta l'opera commessa, ma solo per l'opera svolta. Sicché, in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso (Cass., 29/12/2020, n. 29745; di recente Cass., sez. 1, 26/4/2024, n. 11264). Analogamente, si è ritenuto che, nel contratto di prestazione di opera professionale il cliente può sempre recedere dal contratto, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta (art 2237, primo comma, cod. civ). Se vi è stata tra le parti una valida determinazione convenzionale del compenso, essa - salvo che le parti stesse abbiano manifestato una volontà contraria - rimane pur sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente, con la sola conseguenza che il compenso pattuito per l'intera opera dovrà essere proporzionalmente ridotto in relazione all'opera prestata (Cass., sez. 3, 11/10/1973, n. 2558; di recente Cass., sez. 2, 9/12/2022, n. 36071, con riferimento al contratto di prestazione professionale dell’avvocato in materia stragiudiziale). 6. Va rammentata, sul punto, la tesi dottrinale per cui il recesso del cliente opera ex nunc e salva il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività svolta, mentre una diversa volontà od opinione del cliente medesimo sulle conseguenze della propria dichiarazione di recesso, anche se espressa formalmente nell’atto, rimane priva di rilevanza. Ciò in quanto l’esercizio da parte del cliente del potere di recesso ad nutum non può essere fonte di responsabilità, in base al principio qui iure suo utitur neminem laedit, né può legittimare la proposizione da parte del professionista dell’azione di risoluzione del contratto per 19 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio inadempimento (in giurisprudenza di merito C. App., Milano, sez. 1, 13/2/1970, per cui l’invito rivolto al professionista di non interessarsi più dell’opera affidatagli e di restituire i relativi documenti, implica la comunicazione della propria volontà di recedere dal rapporto, esercitando una facoltà espressamente riconosciuto dalla legge: il cliente non incorre in responsabilità, ma deve rimborsare all’altra parte le spese sostenute e pagarle il compenso per l’opera svolta). 7. Nonostante il carattere fortemente fiduciario del rapporto tra cliente e professionista nell’ambito delle prestazioni intellettuali, tuttavia questa Corte, di recente ha ritenuto sussistere la possibilità di deroga con specifico riferimento alla recedibilità ad nutum in favore del cliente, nel senso che questi può esserne privato mediante espressa e inequivoca pattuizione negoziale. In questo caso, la deroga negoziale favorisce, con tutta evidenza, il professionista intellettuale. Pertanto, si è chiarito che, in tema di contratto d'opera, la previsione della possibilità di recesso "ad nutum" del cliente contemplata dall'art. 2237, primo comma, cod. civ., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto, dovendosi ritenere sufficiente - al fine di integrare la deroga pattizia alla regolamentazione legale della facoltà di recesso - la mera apposizione di un termine al rapporto di collaborazione professionale, senza necessità di un patto espresso e specifico. Ne consegue che, in tale evenienza, l'interruzione unilaterale dal contratto da parte del committente comporta per il prestatore il diritto al compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto (Cass., sez. L, 7/10/2013, n. 22786; anche Cass., sez. L, 7/9/2018, n. 21904). 20 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio 8. In taluni casi si è ritenuto che l’obbligo di rimborso possa essere derogato dalle parti, le quali possono subordinare il diritto del professionista al compenso alla realizzazione di un determinato risultato, sicché il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell’evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva, comporta l’esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso ante tempus da parte del cliente sia stato causa del venir meno del risultato oggetto di tale condizione (Cass., n. 14510 del 2012; Cass. n. 11497 del 1992). In questo caso, dunque, la clausola negoziale è a favore del cliente, in quanto, in caso di mancato avveramento della condizione, il professionista intellettuale non ha diritto al compenso. Ci si trova, insomma, dinanzi a clausole convenzionali che denotano la derogabilità della norma di cui all’art. 2337 c.c., ad opera delle parti, talora a vantaggio di una, talora a vantaggio dell’altra. 9. Se così è, allora deve reputarsi consentito, con specifico riferimento alla prestazione resa dall’architetto, un accordo negoziale con cui si preveda che, in caso di recesso ad nutum da parte del cliente, nei confronti del professionista intellettuale, a quest’ultimo spetti anche il «mancato guadagno», come nell’ipotesi di cui all’art. 2227 c.c., eventualmente richiamato - come nella specie - in apposita convenzione tra le parti. Trattasi – è vero - di diversa disciplina, che il legislatore ha voluto disegnare proprio per mettere in evidenza le peculiari distinzioni tra il contratto d’opera manuale ed il contratto reso nell’ambito delle professioni intellettuali. Ciò, probabilmente, per garantire in modo significativo il peculiare rapporto fiduciario che deve necessariamente intercorrere fra le parti nel contratto d’opera professionale, per tutto il corso di svolgimento dello stesso. 21 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio Tuttavia, non sussistono i requisiti necessari per ritenere che l’art. 2237 c.c. – per lo meno con riferimento al rapporto professionale tra architetto e cliente - costituisca una norma imperativa, e quindi inderogabile dalle parti. 10. E’ sufficiente osservare che sovente sono ritenute imperative le norme che sono poste a presidio di interessi pubblicistici tutelati dalla Costituzione, come per esempio in materia di tutela – anche indiretta - della salute (Cass., sez. 2, 18/7/2003, n. 11256, con riferimento ad una fornitura di caffè, ove le relative confezioni non recavano la data di scadenza del prodotto;
Cass., sez. L., 6/5/2021, n. 12030, in ordine agli specifici requisiti richiesti per chi è chiamato a ricoprire l’incarico di direttore amministrativo della ASL) o in tema di tutela dell’evidenza pubblica (Cass., sez. 1, 12/8/2010, n. 18644 ove è considerata norma imperativa quella che attribuisce all’amministrazione e all’ente aggiudicatore dell’appalto la predisposizione del progetto esecutivo dell’opera sulla cui base soltanto si può procedere all’affidamento dei lavori;
vedi anche Cass., sez. 5, 24/7/2024, n. 20613, in tema di disciplina del compenso degli amministratori di società di capitali). La norma imperativa è stata ravvisata anche in caso di condotte tenute in contrasto con norme penali (Cass., sez. 2, 19/7/2023, n. 21434; Cass., sez. 2, 7/3/2022, n. 7363). Pertanto, si è chiarito che, poiché a norma degli artt. 1418, 1419 e 1339 cod. civ. il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa, salva l'eccezione di una diversa disposizione di legge, allorquando si sia in presenza di una norma proibitiva non formalmente perfetta, cioè priva della sanzione dell'invalidità dell'atto proibito, occorre specificamente controllare la natura della disposizione violata per dedurre la invalidità o la semplice irregolarità dell'atto e tale controllo si risolve nella indagine sullo scopo della 22 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio legge ed in particolare sulla natura della tutela apprestata, se cioè di interesse pubblico o privato, senza che soccorra il criterio estrinseco della forma (Cass., Sez.U., 21/8/1972, n. 2697; Cass., Sez.U., 16/11/2022, n. 33719, ha, invece, escluso la natura imperativa all’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 in relazione al limite di finanziabilità del mutuo fondiario;
Cass., Sez.U., 15/3/2022, n. 8472, che ha riconosciuto la validità della fideiussione prestata da un confidi minore nell’interesse di un proprio associato). 11. La possibilità per le parti di derogare al disposto dell’art. 2237 c.c., con specifico riferimento all’architetto (o all’ingegnere), e quindi al «professionista tecnico», non solo quanto ai limiti al potere di recesso ad nutum, ma anche in ordine al riconoscimento, tramite accordo negoziale, del mancato guadagno, può individuarsi anche negli artt. 10 e 18 della legge 2/3/1949, n. 143, tuttora vigente. Si premette che tale normativa speciale trova applicazione solo in mancanza di un diverso accordo negoziale, come è accaduto nel caso che è oggetto di esame, in cui le parti hanno concordato di applicare al contratto di prestazione intellettuale ex art. 2237 c.c. quanto previsto per il contratto di prestazione manuale ex art. 2227 c.c., soprattutto per il riconoscimento anche del mancato guadagno. L’art. 2230 c.c., infatti, dispone che il contratto di prestazione d’opera intellettuale è regolato «dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente», facendo salve però «le disposizioni delle leggi speciali». Infatti, si è ritenuto che, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale (nella specie, tra architetti ed una società privata), quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della 23 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata;
né possono applicarsi le disposizioni dell'art. 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, circa la maggiorazione del venticinque per cento del compenso, operando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia (Cass., sez. 2, 11/7/2011, n. 15206; più recentemente Cass., 15/12/2021, n. 40182). 12. L’art. 10 della legge n. 143 del 1949, dunque, prevede che «la sospensione per qualsiasi motivo dell’incarico dato al professionista non esime il committente dall’obbligo di corrispondere l’onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18. Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso». L’art. 18, poi, della legge n. 143 del 1949, stabilisce che «quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell’opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l’incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell’allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell’art. 10». 13. Un elemento di interpretazione forte – che spinge verso la possibilità di deroga negoziale alle previsioni dell’art. 2237 c.c., con specifico riferimento ad ingegneri e architetti – affonda le proprie radici nella sentenza n. 366 del 2000 della Corte costituzionale, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 10, secondo comma, della legge n. 143 del 1949. In particolare, in motivazione si è chiarito che la maggiorazione del 25 per cento dei compensi, prevista dal combinato disposto degli 24 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio artt. 10 e 18 della legge n. 143 del 1949, nell’ipotesi di “sospensione” dell’incarico – anche se «il lemma è interpretato dalla costante giurisprudenza in senso ampio, comprensivo anche della revoca vera e propria» - costituisca una forma forfettaria di risarcimento del danno. Ha evidenziato la Corte costituzionale che «la suddetta maggiorazione è volta sia a compensare l’ingegnere o architetto per l’impossibilità di realizzare il proprio interesse alla fedele esecuzione del progetto predisposto;
sia a tener conto della circostanza che il lavoro dell’ingegnere o architetto racchiude un’utilità potenziale, suscettibile di essere apprezzata soltanto nei successivi stadi di realizzazione dell’opera». Per tale ragione, dunque, si deve escludere «che l’indennità di cui agli articoli 10 e 18 della legge n. 143 e il risarcimento del danno abbiano le medesime natura e finalità, e che il secondo costituisca una duplicazione della prima». Tuttavia, il risarcimento del danno, nell’ipotesi prevista dall’art. 10, secondo comma, può essere preteso dal professionista soltanto «deducendo, e provando, l’altrui colpevole condotta» (si cita Cass. n. 401 del 1985). Precisa, quindi, la Corte costituzionale che «la maggiorazione del 25 percento della tariffa in caso di revoca dell’incarico non è ingiustificata […] il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente […] non è consentito il cumulo di indennità e risarcimento, ove questo sia maggiore». Pertanto, la disciplina di cui all’art. 10 della legge n. 143 del 1949 «appare rispettosa della peculiarità delle prestazioni dovute a ingegneri e architetti, nella parte in cui prevede la maggiorazione del compenso, dovuta per legge, nel caso di revoca dell’incarico». 25 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio 13. La sentenza di questa Corte (n. 401 del 1985), richiamata espressamente dalla Corte costituzionale nella sentenza n.366 del 2000, affermava che, in tema di recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale, l'art. 10 della legge 2 marzo 1949 n. 143 (tariffa degli ingegneri e architetti) diverge dalla disciplina comune di cui all'art. 2237 cod. civ., in quanto, pur non limitando l'incondizionato diritto di recesso da tale norma concesso al cliente, pone a suo carico un'obbligazione indennitaria "ex lege", statuendo l'automatico aumento del compenso dovuto al professionista, nella misura del 25%. La norma del secondo comma dell'art. 10 configura, invece, una vera e propria obbligazione risarcitoria, consentendo al professionista di provare la colpevole condotta del cliente e di richiedere l'integrale ristoro del danno, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il giudice è tenuto a valutare e liquidare il danno nella sua interezza non potendo limitare il suo esame al danno eccedente il predeterminato indennizzo, il quale resta assorbito nel risarcimento, ove risulti di entità minore del danno in concreto provato. In tal senso si è pronunciata questa Corte (Cass., sez. 1, 11/9/2009, n. 19700) successivamente, rilevando che la disciplina di cui all’art. 10 della legge n. 143 del 1949 «appare rispettosa delle peculiarità delle prestazioni dovute a ingegneri e architetti, nella parte in cui prevede la maggiorazione del compenso, dovuta per legge, nel caso di revoca dell’incarico». 13.1. Già in precedenza la Corte costituzionale, con la sentenza n. 192 del 1984, aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge n. 143 del 1949, con riferimento all’art. 3 Cost. Aveva, infatti, affermato che «la maggiorazione del compenso per l’incarico parziale, ha nella specie un sicuro e razionale nesso con 26 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio la natura e le modalità dell’opera prestata da ingegneri e architetti». Ciò in quanto va ravvisato «uno specifico e rilevante interesse dell’ingegnere od architetto a seguire lo sviluppo completo dell’opera», sia per quanto concerne «la fedele esecuzione del progetto», sovraintendendo «direttamente all’integrale compimento dei lavori», sia perché «il progetto esige, invero, l’intuizione e la soluzione dei fondamentali problemi tecnico architettonici che condizionano il compimento dell’opera: e di questa esso contiene, in nuce, i caratteri e gli eventuali pregi». Di qui, la conseguenza che, per lo meno in materia di liquidazione dei compensi di ingegneri e architetti, vi sia spazio per la derogabilità di cui all’art. 2237 c.c., con la previsione convenzionale della corresponsione in favore del professionista intellettuale anche del mancato guadagno, in caso di recesso del cliente. 14. Permangono, invece, seri dubbi in ordine alla possibilità che, in presenza di interessi pubblicistici di elevato rilievo, perché tutelati dalla Costituzione, possa convenzionalmente derogarsi all’art. 2237 c.c., con la previsione che, in caso di recesso del cliente, quest’ultimo possa obbligarsi a pagare al professionista intellettuale anche il mancato guadagno. Del resto, già in passato, questa Corte (Cass., sez. 3, 3/4/1974, n. 947) ha affermato che «mentre, in tema di contratto d’opera manuale, il committente in caso di recesso, deve tenere indenne il prestatore d’opera, oltre che delle spese e del lavoro eseguito, del mancato guadagno, invece, in tema di prestazione d’opera intellettuale, il cliente che recede non è tenuto a corrispondere un compenso professionista per il mancato guadagno. E, cioè, è evidente che il legislatore ha inteso assicurare, in ogni caso, la concreta possibilità del recesso proprio per quel carattere fiduciario, particolarmente intenso del rapporto, negando al prestatore d’opera 27 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio il detto compenso e con ciò liberando da remore di carattere economico del cliente (che deve appunto sentirsi effettivamente libero di recedere dal contratto, qualora ritenga non più meritevole della sua fiducia professionista)». Peraltro, la dottrina ha rimarcato che, per quanto riguarda in particolare la prestazione d’opera del professionista, la difesa legale, come pure la cura di un malato, vengono qui in considerazione non già per quel risultato che da esse può attendersi in un momento successivo, ma come complesso di attività dovute dal debitore in relazione ad un’utilità immediata, che discende dalla loro idoneità a far conseguire altra utilità (mediata) per i fini del cliente. Nel caso di attività dell’avvocato o del medico è chiaro che vengono in rilievo interessi pubblici costituzionalmente protetti, come il diritto alla difesa delle proprie ragioni ex art. 24 Cost. ed il diritto alla salute ex art. 32 Cost., con la possibilità concreta che si ponga la questione della natura imperativa dell’art. 2237 c.c., con riferimento a tali specifiche fattispecie. 14.1. Per lo meno in questi specifici ambiti potrebbe essere seguita la dottrina, per la quale gli elementi fiduciari e l’analogia con l’appalto danno corpo alla convinzione che si tratti di un’ipotesi di recesso che non richiede motivazione ed è del tutto arbitrario. È proprio perché il recesso del cliente prescinde dalla presenza o meno di giusti motivi a carico del prestatore d’opera intellettuale, la risoluzione unilaterale del contratto ha effetto ex nunc, ma il cliente è in ogni caso tenuto a determinate prestazioni. Insomma, la disciplina speciale dell’art. 2237 c.c. trova il suo fondamento nella natura fiduciaria del rapporto, che determina la prevalenza dell’interesse (privato) del cliente, rispetto a quello del professionista. L’interesse del professionista a portare a compimento l’opera intellettuale, anche per i riflessi di natura morale che ne 28 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio derivano, non trova nella vigente normativa autonoma tutela, tanto che la dichiarazione negoziale di recesso viene qualificata come negozio astratto, seppure esistano norme in senso contrario, che però, per la loro specifica portata, non sembra possano incidere sul principio generale della disposizione esaminata. Per tale ragione l’art. 2237 c.c. attribuisce al cliente l’incondizionato diritto, potestativo, di recedere dal rapporto, ponendo a carico dello stesso cliente il solo vincolo di corrispondere il compenso per l’opera prestata dal professionista. 15. Presenta aspetti condivisibili, allora - nell’ambito circoscritto di talune professioni intellettuali particolarmente sensibili alla tutela di valori costituzionali - la tesi dottrinale per cui le ragioni sulle quali si fonda la tutela del preminente interesse del cliente, vanno ricercate nella circostanza che la prestazione d’opera intellettuale è destinata a soddisfare gli interessi del creditore-cliente, cui si aggiunge, a rafforzare la valutazione del legislatore, la particolare natura e centralità degli interessi medesimi, che spesso assumono - in particolare nelle tradizionali professioni liberali - rilievo costituzionale, come appunto indicato per le professioni dell’avvocato e del medico. 16. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «illegittimità del capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di pagamento della fattura n. 3/2012 di euro 26.698,21 e n. 5/2012 di euro 12.863,51. A. violazione e falsa applicazione di legge: art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione ai principi in tema di frazionamento del debito». Il giudice d’appello erroneamente, decidendo sul secondo motivo di gravame articolato dal ricorrente, relativo all’attività espletata dall’CH con riferimento alla realizzazione dell’Hospice, e segnatamente in relazione alla fattura n. 3 del 2012 per euro 29 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio 26.698,21 ed alla fattura n. 5 del 2012, per euro 12.863,51, avrebbe ritenuto improcedibile la domanda per illegittimo frazionamento del credito, avendo in precedenza il ricorrente chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nell’anno 2011 dal tribunale di Napoli, per tutte le prestazioni eseguite fino alla revoca degli incarichi, avvenuta con delibere del DG n. 521 del 2010 e n. 522 del 2010. Sussisterebbe, aggiunge il ricorrente, un «interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata», senza contare che la stessa Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 4080 del 2017 ha reputato che «il creditore può, in relazione ad un singolo, unico credito, agire con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua senza incorrere in un abuso dello strumento processuale per frazionamento del credito». Poiché il ricorrente che ha agito con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente avrebbe diritto di agire in via ordinaria per ottenere, invece, il pagamento dell’attività residua. 16.1. Sempre nell’ambito del secondo motivo di ricorso per cassazione, ma sotto la lettera B (a pagina 10 del ricorso) il ricorrente lamenta la «nullità della sentenza per irragionevolezza e, dunque, carenza, della motivazione (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, 2º comma, n. 4, c.p.c.) e, comunque, sua illegittimità per vizio di motivazione (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione, oggetto di discussione tra le parti)». Il ricorrente, infatti, aveva chiesto, in via subordinata, il pagamento delle dette due fatture e, in particolare della fattura n. 5 del 2012, «a titolo di ingiustificato arricchimento», sicché sarebbe errata la motivazione della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto che «la declaratoria di improcedibilità della domanda 30 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio comporta il rituale assorbimento delle ulteriori due questioni oggetto del motivo d’appello, attinenti al merito della stessa». In particolare, si impugna la sentenza d’appello nella parte in cui è stata rigettata la «quarta censura» relativa alla «illegittimità della sentenza nella parte in qua per omessa pronuncia sulla domanda subordinata volta ad ottenere il pagamento delle predette fatture, se non altro, a titolo di ingiustificato arricchimento». Ad avviso del ricorrente, la domanda di ingiustificato arricchimento, presupponendo che la prestazione non sia riconducibile nell’ambito del rapporto contrattuale, «non può mai dare origine ad un indebito frazionamento del credito», sicché si sarebbe dinanzi ad un vizio di nullità per omessa motivazione in quanto manifestamente irragionevole. Del resto, la domanda di ingiustificato arricchimento, in ordine a quanto spettante all’architetto CH per la fattura n. 5 del 2012, era stata proposta «a pag. 12 della propria conclusionale», con cui si era dedotto «D. in via gradata: domanda di ingiustificato arricchimento – Fermo quanto sopra, in via tuzioristica, non può che ribadirsi, ad ogni modo, che le attività espletate, in quanto esplicitamente richiesta dall’appellata (e quindi necessaria) dovranno, se non altro, essere remunerate a titolo di ingiustificato arricchimento considerato che delle stesse l’A.O. si è irrefutabilmente avvantaggiata a spese del Prof. Arlocchio, il quale ne ha sopportato tutti i costi». L’attività resa ad oggetto della fattura n. 5 del 2012 era stata, dunque, espletata a seguito di specifica richiesta della committente A.O. e, anzi, addirittura dietro (ingiustificata) diffida. Il tutto, peraltro, dopo la revoca dell’incarico e dopo la proposizione del ricorso monitorio, promosso infatti del 2011. 17. Il motivo è inammissibile. 31 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio In realtà, la Corte d’appello ha, dapprima, riportato quanto affermato dal tribunale di Napoli, ossia che «la prima domanda di pagamento (…) è improcedibile per indebito frazionamento del credito in quanto, come dichiarato dalla stessa parte attrice nell’atto di citazione alla pagina 19, per il recupero dei compensi relativi all’attività svolta fino alla revoca dell’incarico questi ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 7680/2011 opposto dalla AORN A. EL». Successivamente, la Corte territoriale ha aggiunto in motivazione che «nel caso di specie, l’appellante aveva chiesto ed ottenuto dal tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 7380/2011 per il recupero dei compensi relativi all’attività svolta fino alla revoca dell’incarico […] Pertanto, la proposizione in un giudizio (peraltro successivo a quello instauratosi a seguito di opposizione a detto decreto ingiuntivo) della domanda di pagamento per compensi relativi a pretese attinenti alle medesime prestazioni, nonché al medesimo rapporto intercorrente tra le parti, comporta un indebito frazionamento del credito con conseguente improcedibilità della domanda». Pertanto, la Corte d’appello ha espressamente affermato che vi sarebbe stata una duplicazione di richieste da parte dell’CH, tant’è vero che trattavasi di pretese attinenti alle «medesime prestazioni». Il ricorrente, con il motivo di impugnazione, non censura in alcun modo l’affermazione della Corte d’appello, relativa alla duplicazione delle richieste di pagamento, non confrontandosi su tale dirimente aspetto della controversia. Il motivo, dunque, non risulta specifico e non intacca in alcun modo l’affermazione perentoria resa dalla Corte territoriale, in ordine alla duplicazione della richiesta di pagamento. 32 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio 18. Il terzo motivo di impugnazione è infondato. La Corte d’appello, nell’accogliere il motivo di impugnazione relativo alla domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., in relazione alla delibera del direttore generale n. 924 del 23/9/2002, per la realizzazione dei padiglioni ai sensi dell’art. 70 della legge n. 67 del 1988, ha quantificato la somma spettante all’CH in via equitativa nella somma di euro 200.000,00, liquidata «all’attualità», a fronte della richiesta di pagamento di euro 278.279,00. L’DA EL è stato condannato al pagamento dell’importo di euro 200.000,00 «oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo». Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha chiesto il riconoscimento degli interessi, non a decorrere dalla data della sentenza, ma dalla data della perdita di godimento del bene (si citano Cass., n. 6981 del 1986; Cass., n. 1690 del 1991; Cass., n. 10433 del 1992; Cass. n. 11296 del 1993; Cass. n. 12779 del 1993; Cass. n. 517 del 1994; Cass. n. 12493 del 1997). Pertanto, nella specie, poiché il progetto preliminare dell’intera fase 2° è stato approvato dall’ospedale EL con la delibera n. 1200 del 13/12/2000 e regolarmente finanziato sempre nel 2000, gli interessi, al tasso moratorio o, comunque, in subordine, quello legale, devono decorrere «dal dicembre 2000». 19. Invero, va condiviso l’orientamento consolidato di questa Corte per cui l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo 33 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (Cass., sez. 1, 5/10/2022, n. 28930; Cass., sez. 3, 28/1/2013, n. 1889; Cass., sez. 1, 11/5/2007, n. 10884; Cass., sez. 2, 26/11/1986, n. 6981). 20. Trattasi di debito di valore, sicché deve applicarsi la giurisprudenza di questa Corte per cui il debito di valore, va computato tenendo conto sia della rivalutazione monetaria che degli interessi legali, i quali, però, non possono essere calcolati sulla somma interamente rivalutata, ma, alternativamente, o sulla somma via via rivalutata, oppure sulla somma interamente rivalutata, ma con applicazione di un tasso determinato in via equitativa (Cass., sez. 2, 19/1/2022, n. 1627). 21. Si muove dal principio univoco che, trattandosi di debito di valore, deve essere necessariamente riconosciuta la rivalutazione monetaria. Infatti, l'obbligazione risarcitoria (del danno da occupazione appropriativa) costituisce debito di valore e deve reintegrare per equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite ed i mancati guadagni, conseguendone che, in aggiunta alla rivalutazione, sulla somma liquidata alla data di consumazione dell'illecito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione, potranno spettare gli interessi compensativi per il ritardato pagamento di quanto dovuto, sempre che i mancati guadagni siano provati dal creditore (Cass., 9 luglio 2014, n. 15604; Cass., 21 aprile 2006, n. 9410). Il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del 34 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio risarcimento del danno deve dunque essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad un indice medio (Cass., 9 luglio 2014, n. 15604; Cass., 3 agosto 2010, n. 18028; Cass., 14 ottobre 2013, n. 23232). Del resto, per questa Corte l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (Cass., 28 gennaio 2013, n. 1889). Inoltre, la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire una '"utilitas" superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non è invece inibito al giudice di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un 35 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (Cass., 17 maggio 2005, n. 10354). 22. Le Sezioni Unite della Cassazione (17 febbraio 1995 n. 1712) hanno stabilito che il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e quindi la rivalutazione monetaria al momento del fatto) sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione (interessi). La giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi, allargando la fattispecie di cui all'art. 1499 c.c., i quali prescindono dalla mora e dai presupposti di liquidità ed esigibilità di cui all'art. 1282 c.c.. Gli interessi (che ristorano il danneggiato del mancato guadagno) vanno calcolati sulla somma via via rivalutata di anno in anno. Infatti, deve escludersi che gli interessi siano applicati sulla somma già interamente rivalutata, perché si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto. 23. Tuttavia, va condivisa la giurisprudenza di legittimità per cui nei debiti di valore gli interessi compensativi costituiscono una modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza oppure in impieghi più remunerativi, la seconda somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile 36 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass., 24 ottobre 2007, n. 22347). Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass., sez. L, 20/1/2020, n 1111), non essendovi alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi (Cass., sez. 3, 13/7/2018, n. 18564). È necessaria, dunque, la prova, anche in via presuntiva, del mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, la dimostrazione del maggior danno nell’obbligazione di valuta, ma criteri differenti (Cass., sez. 3, 8/11/2016, n. 22607). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha proceduto alla liquidazione dell’indennizzo in via equitativa, calcolandolo «all’attualità», quindi con una somma ricomprensiva di interessi e rivalutazione fino al momento della decisione. Ovviamente, una volta determinato l’ammontare del risarcimento «all’attualità», si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo (Cass., sez. 1, 20/4/2023, n. 10634). La predetta specifica allegazione non v'è stata da parte dell'appellante. 24. La sentenza deve, dunque, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
37 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio Accoglie il primo motivo;
dichiara inammissibile il secondo;
rigetta il terzo;
cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. 1 Num. 27938 Anno 2024 Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Relatore: D'ORAZIO LUIGI Data pubblicazione: 29/10/2024 2 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio EL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Parisi, con questi elettivamente domiciliato in Roma, Via Monserrato, n. 34, presso e nello studio dell’Avv. NZ Di FO, giusta procura speciale rilasciata in calce al controricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1525/2022, depositata in data 11/4/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere dott. Luigi D’Orazio; esaminate le conclusioni scritte del Procuratore Generale, dott. EA IG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RILEVATO CHE: 1.L’Arch. CH ha intrapreso due diverse iniziative giudiziarie nei confronti dell’ospedale EL. 1.1. Inizialmente (ma questo giudizio è estraneo a quello in esame, come si chiarirà in seguito al fine di valutare l’eventuale frazionamento o parcellizzazione del credito del professionista) l’architetto CH chiedeva ed otteneva dal tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 7680/2011 per il pagamento della complessiva somma di euro 1.224.591,22, a titolo di compensi che assumeva maturati per aver espletato, per conto dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale AORN A. EL, l’incarico di supporto al 3 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio responsabile unico del procedimento (RUP) per le opere ospedaliere finanziate ex art. 20 legge 67/1988 – 2^ fase. 2. Il tribunale di Napoli, con ordinanza n. 4359 del 2014, ai sensi dell’art. 186-quater c.p.c., disponeva il pagamento della minor somma di euro 467.835,30, revocando il decreto ingiuntivo originariamente concesso. Con la separata ordinanza dichiarava estinto il giudizio. 3. La Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame proposto dall’CH, evidenziando l’inammissibilità dello stesso non avendo l’appellante interesse ad ottenere una pronuncia differente da quella impugnata nella quale «era risultato totalmente vittorioso». A seguito dell’istanza presentata nel corso del giudizio di prime cure dal difensore dell’CH l’11/2/2014, denominata «riproposizione domanda ingiunzionale», il giudice fissava l’udienza per la comparizione delle parti nella quale si verbalizzata che «il difensore dell’opposto espressamente si riportava l’istanza ingiunzionale notificata alla controparte e chiedeva “la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la concessione dell’ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186- quater, bis ovvero ter c.p.c. per euro 467.835,30 come accertato nella CTU ovvero in via subordinata di euro 131.449,25”, domanda che veniva accolta con l’ordinanza impugnata in sede d’appello. Il giudice istruttore rinviava l’udienza di precisazione delle conclusioni del 22/1/2015, poi celebratasi il 18/6/2015. Il difensore dell’AORN chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo «stante la pendenza del grado di appello avverso l’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.». Il tribunale, considerato che la parte intimata (AORN) non aveva manifestato la volontà che venisse pronunciata la sentenza ex art. 4 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio 186-quater, comma 4, c.p.c. e che, dunque, l’ordinanza aveva acquistato valore di sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza, dichiarava estinto il giudizio. La Corte territoriale, dunque, rilevava che avverso l’ordinanza di estinzione non era stata proposta impugnazione ex art. 308 c.p.c. e, pertanto, il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo era da intendersi definitivamente concluso, «per cui ogni altra valutazione estranea all’oggetto di cui all’ordinanza era inammissibile stante il disposto del comma 3 dell’art. 186-quater c.p.c., a mente del quale se dopo la pronuncia dell’ordinanza, il processo si estingueva, l’ordinanza acquistava l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza, efficace la cui sussistenza il comma 4 della norma in esame rimetteva la valutazione esclusiva della parte intimata che poteva e doveva entro 30 giorni chiedere che venisse pronunciata la sentenza eventualmente modificativa o annullativa dell’ordinanza emessa pena la acquiescenza la stessa». Pertanto, stante l’espressa richiesta, con la quale il difensore dell’CH chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 467.835,30 a chiusura dell’istruttoria e stante l’espressa richiesta di parte intimata di cancellazione della causa dal ruolo, l’appello proposto era inammissibile «avendo il giudice istruttore accolto la richiesta e condannando l’opponente anche al pagamento delle spese della fase di opposizione». 4. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 15575 del 4/6/2024, accoglieva il ricorso dell’CH, precisando che l’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. è una forma alternativa di decisione del giudizio di primo grado «che statuisce su tutta la domanda proposta e quindi non soltanto sul punto sul quale il giudice ritenga raggiunta la prova ma anche sui punti sui quali, non ritenendo raggiunta la prova, rigetti 5 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio le domande o, in ipotesi, non si pronuncia affatto, implicitamente rigettando le domande». Nel caso di specie, il tribunale aveva definito, con l’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., «tutto il giudizio di primo grado, accogliendo la domanda del professionista limitatamente all’importo di euro 467.835,30, nella sostanza implicitamente rigettando la richiesta del maggiore importo di euro 1.224.591,22, con la conseguenza che per far valere il maggiore credito per euro 756.755,92 l’originario attore era gravato dall’onere di impugnarla per evitare che la statuizione passata in giudicato». L’architetto CH non avrebbe invece potuto legittimamente richiedere la prosecuzione del giudizio di primo grado, né il giudice di primo grado avrebbe potuto proseguire il giudizio e definirlo con sentenza, «essendosi già esso concluso con l’adozione dell’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., che ha prodotto gli effetti di una sentenza definitiva sull’intero oggetto del giudizio, pur avendo pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, non essendo stata richiesta dalla parte intimata - l’unica legittimata a chiederla - la pronuncia della sentenza». Per tale ragione, ad avviso della Corte di cassazione, «correttamente l’CH, che si è ritenuto insoddisfatto dall’ordinanza del giudice di prime cure, ha impugnato il provvedimento in ragione del suo interesse ad una diversa pronuncia, ed il giudice di secondo grado avrebbe potuto provvedere sui capi della domanda per i quali era mancato la decisione di merito». Non vi era stata certamente da parte dell’CH, che pure aveva chiesto l’ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186- quater c.p.c. per la somma di euro 467.835,30, manifestazione di 6 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio volontà di prestare acquiescenza ovvero di rinunciare al maggiore credito preteso. Pertanto, la sentenza d’appello veniva cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, per la pronuncia «sul merito dell’appello proposto dall’CH». 5. In parallelo l’architetto CH (ed è questo il giudizio che viene in esame dinanzi a questo collegio), dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo nell’anno 2011 per il credito di euro 1.224.591,22, proponeva atto di citazione in data 26/7/2018 nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio EL (d’ora in poi solo EL). Deduceva che a partire dall’anno 1997 aveva svolto in favore dell’ospedale la sua attività di architetto nelle diverse operazioni di ristrutturazione del complesso ospedaliero. 5.1. In particolare, per quel che ancora qui rileva, era stato nominato redattore del progetto preliminare della seconda fase dei finanziamenti di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988, nonché organo di supporto al RUP per l’attività di realizzazione della cucina e del centro ristoro dell’ospedale. 5.2. Successivamente, con delibera del direttore generale n. 282 del 27/3/2000 e n. 453 dell’8/5/2000 il EL aveva aderito al progetto esecutivo di realizzazione di strutture di tipo Hospice destinate ai pazienti affetti da patologie neoplastiche terminali ed alle loro famiglie. Veniva, dunque, nominato, con delibera del direttore generale n. 674 del 10/7/2000, RUP del procedimento per la realizzazione della struttura, con il compito di curare le progettazioni necessari al conseguimento del finanziamento. Con delibera del direttore generale n. 949 del 13/10/2000 veniva approvato il progetto tecnico redatto dall’CH. 7 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio 5.3. Con l’art. 20 della legge finanziaria n. 67 del 1988 veniva autorizzata l’esecuzione di diversi interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. L’architetto CH redigeva il progetto preliminare di dette opere, approvato con delibera del direttore generale del EL n. 1200 del 13/12/2000. Con la delibera del direttore generale n. 924 del 23/9/2002 veniva conferito all’attore l’incarico di supporto al RUP per le dette opere di ristrutturazione. L’attività dell’attore si concludeva con l’ottenimento dei decreti di finanziamento del Ministero della Salute in favore del EL. 6. Con nota del 17/6/2010 il direttore della gestione del EL comunicava all’attore l’avvio del procedimento di revoca degli incarichi conferiti con le delibere delle D.G. nn. 674/2000 e 949/2000, per la realizzazione della struttura Hospice, nonché dell’incarico conferito con la delibera n. 168 del 2003 (per la realizzazione delle opere di ristrutturazione dei padiglioni ai sensi della legge n. 67 del 1988, per il quale ricopriva il ruolo di supporto al RUP). Con le delibere del direttore generale nn. 521/2010 e 522/2010 veniva disposta la revoca dei due incarichi. 7. Pertanto, l’attore chiedeva accertare e dichiarare l’illegittimità della revoca dagli incarichi, con condanna della convenuta Azienda Ospedaliera al risarcimento degli stessi specificati in: a) spese di assicurazione per l’importo di euro 3.500,00; b) danni da perdita di chances da determinarsi ai sensi dell’art. 1226 c.c. e comunque in somma non inferiore ad euro 348.717,65; c) danno all’immagine nella somma di euro 100.000,00. 8. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 25/10/2017, dichiarava improcedibile la prima domanda, rigettando le altre proposte all’attore. 8 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio 9. Con l’atto d’appello l’architetto CH chiedeva:1) accertare e dichiarare il diritto ai compensi relativi all’attività di supporto al RUP che, in relazione finanziamenti statali, l’ CH avrebbe dovuto svolgere in assenza di revoca degli incarichi, con conseguente condanna alla somma complessiva di euro 364.303,47; 2) in relazione all’attività svolta nell’ambito dell’Hospice, accertare e dichiarare la spettanza dei seguenti importi: euro 26.698,21 a saldo del compenso per l’elaborazione del progetto preliminare della variante;
euro 12.863,51 per gli adempimenti relativi alla produzione degli atti di archivio;
per un totale di euro 39.561,72; 3) nell’ambito degli interventi di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988, accertare e dichiarare la spettanza dell’importo di euro 278.279,00 a titolo di ingiustificato arricchimento per l’attività svolta dall’CH quale redattore del progetto preliminare dell’insieme costituito dai sei progetti distinti. Nell’ambito dell’appello l’CH deduceva tre motivi: 1) il difetto assoluto di motivazione della sentenza di prime cure;
2) l’erronea decisione del tribunale di ritenere improcedibile la domanda per indebito frazionamento del credito - con riguardo alle fatture n. 3/2012 di euro 26.198,21 e n. 5/2012 di euro 12.863,51, entrambe relative all’attività espletata per la realizzazione dell’Hospice (nell’ambito di questo secondo motivo venivano inserite quattro questioni: 1) intrinseca illogicità di tale capo della sentenza;
2) illegittimità della statuizione di improcedibilità della domanda per violazione e falsa applicazione di legge e dei principi giurisprudenziali più recenti;
3) illegittimità della statuizione attinente la pretesa infondatezza nel merito della pretesa;
4) illegittimità della sentenza nella parte in qua per omessa pronuncia sulla domanda subordinata volta ad ottenere il pagamento delle predette fatture, se non altro, a titolo di ingiustificato arricchimento); 9 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio 3) accoglimento della domanda diretta ad ottenere il pagamento dell’importo di euro 278.279,00 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (attività di supporto al RUP per la ristrutturazione edilizia ex art. 20 legge n. 67 del 1988); nell’ambito del 3º motivo di appello veniva ricompresa anche la doglianza relativa al rigetto da parte del tribunale della domanda «volta ad ottenere il pagamento dell’importo di euro 364.303,47 a titolo di mancato guadagno in ragione della revoca dell’incarico di RUP per i finanziamenti statali, ex art. 2227 c.c.». 10. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’11/4/2022 accoglieva solo il terzo motivo di appello. 10.1. Reputava infondato il primo motivo di appello relativo al difetto assoluto di motivazione. 10.2. Riteneva infondato anche il secondo motivo di appello dell’CH, relativo al frazionamento del credito. Infatti, il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di euro 46.657,24, relativa a prestazioni eseguite in esecuzione dell’incarico di RUP nell’ambito del procedimento attinente all’Hospice. Il tribunale aveva ritenuto improcedibile tale domanda. In particolare, rimarcava la Corte d’appello, il tribunale aveva correttamente reputato improcedibile la domanda di pagamento relativa ai compensi per l’incarico svolto di RUP nella progetto Hospice, in quanto l’CH «ha richiesto ed ottenuto dal tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 7680/2011 opposto dalla AORN EL con conseguente instaurazione del relativo antecedente giudizio di cognizione» (veniva richiamata la sentenza della cassazione, a sezioni unite, n. 4090 del 2017). Effettivamente, l’appellante aveva chiesto ed ottenuto dal tribunale di Napoli con il decreto ingiuntivo n. 7680 del 2011 somme 10 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio «per il recupero dei compensi relativi all’attività svolta fino alla revoca dell’incarico». La domanda di pagamento per compensi relativi a pretese «attinenti alle medesime prestazioni», nonché «al medesimo rapporto intercorrente tra le parti», comportava un indebito frazionamento del credito, con conseguente improcedibilità della domanda. Aggiungeva la Corte territoriale che tale improcedibilità comportava «il rituale assorbimento delle ulteriori due questioni oggetto del motivo d’appello, attinenti al merito della stessa». Ed infatti, con la terza questione l’CH lamentava l’illegittimità della statuizione attinente la pretesa infondatezza nel merito della pretesa, «violazione e falsa applicazione degli articoli 111 Costituzione e 132, n. 4 c.p.c., nonché, comunque degli articoli 112,115 e 116 c.p.c.», mentre con la quarta censura deduceva «l’illegittimità della sentenza nella parte in qua per omessa pronuncia sulla domanda subordinata, volta ad ottenere il pagamento delle predette fatture, se non altro, a titolo di ingiustificato arricchimento». 10.3. La Corte d’appello accoglieva il terzo motivo di gravame articolato dall’CH. In particolare, il tribunale di Napoli aveva affermato che difettavano di specifica allegazione, e comunque risultavano non provati, i presupposti delle condizioni dell’azione ovvero l’impoverimento economico del professionista, e l’arricchimento dell’ente pubblico in conseguenza di detta attività professionale e, soprattutto, il riconoscimento dell’utilità della prestazione da parte dell’ospedale EL. In realtà, ad avviso della Corte d’appello, doveva farsi applicazione del principio giurisprudenziale per cui, il privato attore 11 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio ex art. 2041 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione deve provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, «senza che l’amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l’arricchimento non fu voluta o non fu consapevole». Nel caso di specie l’utilitas si era concretizzata nell’approvazione del progetto redatto dall’appellante per la realizzazione dell’opera. Il progetto preliminare riguardava le opere di ristrutturazione dei padiglioni B, E, F e G ai sensi dell’art. 20 della legge n. 67 del 1988. L’CH aveva svolto i compiti di supporto al RUP oltre alla redazione del progetto preliminare. La Corte d’appello procedeva ad una valutazione di carattere equitativa ex art. 1226 c.c., evidenziando che l’importo si componeva delle spese sostenute e delle perdite patrimoniali sopportate dal professionista, «eccetto i benefici e le aspettative connesse al corrispettivo non percepito per l’attività professionale (lucro cessante)». Chiarisce la Corte che «l’estensione dell’indennizzo al lucro cessante svilirebbe la sanzione della nullità del contratto posto in essere in violazione di norme inderogabili». La somma riconosciuta era, dunque, di euro 200.000,00 già rivalutata al momento della decisione («attualità»), oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione. 10.3. La Corte territoriale rigettava, invece, l’altra porzione del terzo motivo d’appello, relativo alla mancata applicazione di quanto disposto dall’art. 2227 c.c., con riferimento al pagamento dell’importo di euro 364.303,47, in relazione al progetto preliminare della 2° fase, a titolo di «mancato guadagno» in ragione della revoca dell’incarico di RUP per i finanziamenti statali. 12 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio Per l’appellante doveva trovare applicazione l’art. 11 della convenzione sottoscritta dalle parti integrante la delibera del DG n. 168 del 2003 di nomina dell’CH al ruolo di supporto al RUP, in quanto in detto articolo si stabiliva che «in tema di recesso avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 2227 c.c.». In realtà - chiarisce la Corte d’appello - era condivisibile la motivazione del tribunale di Napoli, per cui, tenuto conto della natura dell’attività svolta dall’attore, «trattasi di una fattispecie sicuramente rientrante nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, per cui trovano applicazione le disposizioni speciali di cui agli articoli 2229- 2238 c.c., […] con prevalenza, in caso di contrasto, sulle disposizioni di carattere generale previste dal Capo I per il lavoro autonomo». L’art. 2227 c.c. era norma di carattere generale che disciplinava il recesso unilaterale dal contratto di prestazione d’opera autonomo da parte del committente, con la previsione dell’obbligo per quest’ultimo di tenere indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e «delle mancato guadagno». Tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di rapporto di lavoro professionale, di natura intellettuale, trovava applicazione l’art. 2237 c.c., per il quale, in ipotesi di recesso ad nutum da parte del committente, quest’ultimo doveva rimborsare al prestatore d’opera le spese sostenute e pagare il compenso per attività svolta «senza il mancato guadagno previsto invece dall’art. 2227 c.c.». Sulla derogabilità dell’art. 2237 c.c. la Corte di cassazione si era espressa favorevolmente solo nel senso di consentire alle parti di escludere la facoltà di recesso anticipato del committente, in quanto tale norma non costituiva di per sé norma imperativa, ma non già anche di prevedere, in caso di recesso del committente, il diritto del prestatore d’opera anche al mancato guadagno, previo richiamo della disciplina di cui all’art. 2227 c.c.. 13 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio L’accoglimento parziale delle pretese dell’CH giustificava la compensazione nei limiti del 50% delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. 11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione CO CH, depositando memoria. 12. Ha resistito con controricorso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale EL. 13. Il Procuratore generale, nella persona del dott. EA IG, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c., chiedendo il rigetto di tutti i motivi di ricorso. CONSIDERATO CHE: 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «illegittimità del capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di pagamento dell’importo di euro 364.303,47 a titolo di mancato guadagno (violazione e falsa applicazione di legge: art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 2237 e 2227 c.c. e, in generale, dei principi disciplinanti la distinzione tra norme imperative e dispositivi)». In particolare, il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha negato all’CH l’indennizzo per mancato guadagno previsto dall’art. 2227 c.c., per l’importo di euro 364.303,47, benché pattiziamente e, dunque, con contratto scritto disciplinante il rapporto, si facesse riferimento nell’art. 11 della convenzione proprio all’art. 2227 c.c. («In caso di recesso i rapporti saranno regolati dal codice civile ed in particolare dall’applicazione dell’art. 2227 c.c.»). La Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nel ritenere inapplicabile al caso di specie l’art. 2227 c.c., benché richiamato nell’art. 11 della convenzione stipulata tra le parti. 14 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio L’unica possibilità di deroga all’art. 2237 c.c., sarebbe stata quella «di consentire alle parti di escludere, in radice, tale facoltà di recesso anticipato». Per il ricorrente, però, tale ragionamento sarebbe irragionevole, in quanto, proprio perché il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (si cita Cass. n. 21904 del 2018) consente la derogabilità della disposizione, non costituendo norma imperativa, «nulla vieta alle parti di liberamente derogarvi in via pattizia, non solo nel senso di escludere in radice tale facoltà di recesso ma [..] anche mantenendo ferma detta facoltà ma a condizioni più onerose per il recedente». Se, dunque, dal carattere dispositivo della norma, consegue, addirittura, la potestà per le parti di escludere in radice la facoltà di recesso «a maggior ragione dal suddetto carattere la norma non può che ragionevolmente inferirsi che le parti abbiano, certamente, anche il potere di mantenere ferma la facoltà di recesso, rendendone solo più oneroso l’esercizio». 2. Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione. 2.1. Occorre preliminarmente suddividere i lavori espletati dall’architetto CH in favore dell’ospedale EL in tre diverse tipologie. Il lavoro espletato in favore del EL, in relazione al primo motivo di ricorso per cassazione, è quello che attiene al «progetto preliminare della 2° fase dei lavori», quale supporto al RUP, per la somma di euro 364.303,47, chiesta in sede di appello per mancato guadagno, con riferimento alle «attività che avrebbe dovuto svolgere in assenza della revoca», ai sensi dell’art. 2237 c.c.. 2.2. Altra tipologia di prestazione riguarda il lavoro espletato dall’CH per la realizzazione della struttura dell’Hospice, con nomina RUP attraverso la delibera del DG n. 674 del 10/7/2000. Con delibera n. 949 del 2002 è stato approvato il progetto tecnico 15 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio dell’CH. In appello l’architetto CH ha chiesto la somma totale di euro 39.561,72, di cui euro 22.698,21 a saldo del compenso per il progetto preliminare della variante, ed euro 12.863,51, per la produzione di atti di archivio. La revoca da parte del EL ha riguardato proprio le delibere n. 674 del 2000 e n. 949 del 2000, entrambe relative alla realizzazione dell’Hospice. 2.3. La terza tipologia di prestazioni è quella riferita alla delibera DG n. 924 del 23/9/2002, con lo svolgimento dell’incarico di supporto al RUP per la ristrutturazione edilizia di vari padiglioni dell’ospedale, ex art. 20 della legge n. 67 del 1988, con richiesta in appello, ai sensi dell’art. 2041 c.c., della somma di euro 278.279,00. 3. Tornando, dunque, alla richiesta di pagamento per «mancato guadagno» ex art. 2227 c.c., formulata dall’Avv. CH, deve reputarsi consentita la deroga convenzionale a quanto disposto dall’art. 2237 c.c. (con la previsione dunque della spettanza anche del mancato guadagno in caso di recesso ad nutum del cliente), per la prestazione resa dal professionista intellettuale, nella specie avente la qualifica di architetto – dunque quale «professionista tecnico» - (mentre alcune precisazioni dovranno essere inserite in ordine ad altre figure professionali peculiari, ove vengono in gioco interessi presidiati dalla Costituzione). 3.1. Ed infatti, ai sensi dell’art. 2237 c.c. (Recesso), inserito nell’ambito del Capo II, del codice civile, nelle norme dedicate alle «professioni intellettuali», si prevede che «il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta». Non v’è, dunque, alcun riferimento al diritto del prestatore d’opera, che abbia subito il recesso ad nutum da parte del cliente, di pretendere anche il «mancato guadagno». 16 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio L’art. 2227 c.c., invece, dedicato alle modalità di esercizio del recesso unilaterale del contratto, nell’ambito del contratto d’opera «relativo al «lavoro autonomo» “manuale”, come disciplinato dal Capo I del codice civile, stabilisce che «il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno». 4. È pacifico in dottrina che la peculiare modalità di declinazione del recesso ex art. 2237 c.c., consentito al cliente ad nutum nei confronti del professionista intellettuale, si collega proprio alla natura prettamente fiduciaria di tale rapporto (Cass., 10/1/1962, n. 10), la quale postula una costante adesione del committente alle modalità della sua attuazione (Cass., sez. 2, 17/3/1980, n. 1760, che sottolinea il carattere particolarmente fiduciario del rapporto avente ad oggetto una prestazione d’opera intellettuale sicché la facoltà di recesso del committente risulta elemento caratterizzante del rapporto;
anche Corte cost., sentenza n. 25 del 1974, ha reputato che il recesso ad nutum del cliente deriva dalla circostanza che la prestazione del professionista è basata sulla fiducia e non è fungibile). Si è anche rimarcato in dottrina che il recesso (straordinario) irretroattivo ad nutum spettante al cliente si fonda su: accentuata fiduciarietà; obbligazione potestativa ex parte creditoris;
tutela del contraente “debole”. Tutti elementi che convergono a garantire l’interesse all’estinzione, rovesciando l’ordine sancito dall’art. 1372 c.c. Pertanto, il cliente che manifesti la volontà di recedere dal contratto d’opera professionale ha l’obbligo di rimborsare al prestatore d’opera le spese da lui sostenute e di corrispondere un compenso per l’opera svolta, da determinarsi in base ai criteri di cui 17 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio all’art. 2233 c.c., tenendo conto non soltanto dell’attività preparatoria, ma anche degli esborsi a cui il professionista abbia dovuto far fronte con riguardo alla programmazione dell’intera opera affidatagli. Tuttavia, tale indennizzo – in base alla secca disposizione di legge - non si estende al mancato guadagno. Deve, invece, verificarsi se le parti possano convenzionalmente derogare a quanto previsto dall’art. 2237 c.c., sia in ordine al recesso ad nutum, sia con riferimento alla eventuale previsione di ristorare il professionista intellettuale del mancato guadagno, essendo entrambi i profili strettamente legati tra loro, e fondati entrambi sulla peculiare fiduciarietà dell’incarico. 5. L’orientamento di legittimità più recente afferma che il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale. Posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, mentre quella dettata dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale (Cass., sez. 9/1/2020, n. 185). Del resto, questa Corte, a conferma della circostanza per cui, in caso di recesso del cliente, nel contratto di opera professionale, non spetta il mancato guadagno, ma solo il compenso per la porzione di opera svolta, ha ritenuto che, in materia di prestazioni professionali, 18 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che esso è dovuto non per tutta l'opera commessa, ma solo per l'opera svolta. Sicché, in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso (Cass., 29/12/2020, n. 29745; di recente Cass., sez. 1, 26/4/2024, n. 11264). Analogamente, si è ritenuto che, nel contratto di prestazione di opera professionale il cliente può sempre recedere dal contratto, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta (art 2237, primo comma, cod. civ). Se vi è stata tra le parti una valida determinazione convenzionale del compenso, essa - salvo che le parti stesse abbiano manifestato una volontà contraria - rimane pur sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente, con la sola conseguenza che il compenso pattuito per l'intera opera dovrà essere proporzionalmente ridotto in relazione all'opera prestata (Cass., sez. 3, 11/10/1973, n. 2558; di recente Cass., sez. 2, 9/12/2022, n. 36071, con riferimento al contratto di prestazione professionale dell’avvocato in materia stragiudiziale). 6. Va rammentata, sul punto, la tesi dottrinale per cui il recesso del cliente opera ex nunc e salva il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività svolta, mentre una diversa volontà od opinione del cliente medesimo sulle conseguenze della propria dichiarazione di recesso, anche se espressa formalmente nell’atto, rimane priva di rilevanza. Ciò in quanto l’esercizio da parte del cliente del potere di recesso ad nutum non può essere fonte di responsabilità, in base al principio qui iure suo utitur neminem laedit, né può legittimare la proposizione da parte del professionista dell’azione di risoluzione del contratto per 19 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio inadempimento (in giurisprudenza di merito C. App., Milano, sez. 1, 13/2/1970, per cui l’invito rivolto al professionista di non interessarsi più dell’opera affidatagli e di restituire i relativi documenti, implica la comunicazione della propria volontà di recedere dal rapporto, esercitando una facoltà espressamente riconosciuto dalla legge: il cliente non incorre in responsabilità, ma deve rimborsare all’altra parte le spese sostenute e pagarle il compenso per l’opera svolta). 7. Nonostante il carattere fortemente fiduciario del rapporto tra cliente e professionista nell’ambito delle prestazioni intellettuali, tuttavia questa Corte, di recente ha ritenuto sussistere la possibilità di deroga con specifico riferimento alla recedibilità ad nutum in favore del cliente, nel senso che questi può esserne privato mediante espressa e inequivoca pattuizione negoziale. In questo caso, la deroga negoziale favorisce, con tutta evidenza, il professionista intellettuale. Pertanto, si è chiarito che, in tema di contratto d'opera, la previsione della possibilità di recesso "ad nutum" del cliente contemplata dall'art. 2237, primo comma, cod. civ., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto, dovendosi ritenere sufficiente - al fine di integrare la deroga pattizia alla regolamentazione legale della facoltà di recesso - la mera apposizione di un termine al rapporto di collaborazione professionale, senza necessità di un patto espresso e specifico. Ne consegue che, in tale evenienza, l'interruzione unilaterale dal contratto da parte del committente comporta per il prestatore il diritto al compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto (Cass., sez. L, 7/10/2013, n. 22786; anche Cass., sez. L, 7/9/2018, n. 21904). 20 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio 8. In taluni casi si è ritenuto che l’obbligo di rimborso possa essere derogato dalle parti, le quali possono subordinare il diritto del professionista al compenso alla realizzazione di un determinato risultato, sicché il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell’evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva, comporta l’esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso ante tempus da parte del cliente sia stato causa del venir meno del risultato oggetto di tale condizione (Cass., n. 14510 del 2012; Cass. n. 11497 del 1992). In questo caso, dunque, la clausola negoziale è a favore del cliente, in quanto, in caso di mancato avveramento della condizione, il professionista intellettuale non ha diritto al compenso. Ci si trova, insomma, dinanzi a clausole convenzionali che denotano la derogabilità della norma di cui all’art. 2337 c.c., ad opera delle parti, talora a vantaggio di una, talora a vantaggio dell’altra. 9. Se così è, allora deve reputarsi consentito, con specifico riferimento alla prestazione resa dall’architetto, un accordo negoziale con cui si preveda che, in caso di recesso ad nutum da parte del cliente, nei confronti del professionista intellettuale, a quest’ultimo spetti anche il «mancato guadagno», come nell’ipotesi di cui all’art. 2227 c.c., eventualmente richiamato - come nella specie - in apposita convenzione tra le parti. Trattasi – è vero - di diversa disciplina, che il legislatore ha voluto disegnare proprio per mettere in evidenza le peculiari distinzioni tra il contratto d’opera manuale ed il contratto reso nell’ambito delle professioni intellettuali. Ciò, probabilmente, per garantire in modo significativo il peculiare rapporto fiduciario che deve necessariamente intercorrere fra le parti nel contratto d’opera professionale, per tutto il corso di svolgimento dello stesso. 21 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio Tuttavia, non sussistono i requisiti necessari per ritenere che l’art. 2237 c.c. – per lo meno con riferimento al rapporto professionale tra architetto e cliente - costituisca una norma imperativa, e quindi inderogabile dalle parti. 10. E’ sufficiente osservare che sovente sono ritenute imperative le norme che sono poste a presidio di interessi pubblicistici tutelati dalla Costituzione, come per esempio in materia di tutela – anche indiretta - della salute (Cass., sez. 2, 18/7/2003, n. 11256, con riferimento ad una fornitura di caffè, ove le relative confezioni non recavano la data di scadenza del prodotto;
Cass., sez. L., 6/5/2021, n. 12030, in ordine agli specifici requisiti richiesti per chi è chiamato a ricoprire l’incarico di direttore amministrativo della ASL) o in tema di tutela dell’evidenza pubblica (Cass., sez. 1, 12/8/2010, n. 18644 ove è considerata norma imperativa quella che attribuisce all’amministrazione e all’ente aggiudicatore dell’appalto la predisposizione del progetto esecutivo dell’opera sulla cui base soltanto si può procedere all’affidamento dei lavori;
vedi anche Cass., sez. 5, 24/7/2024, n. 20613, in tema di disciplina del compenso degli amministratori di società di capitali). La norma imperativa è stata ravvisata anche in caso di condotte tenute in contrasto con norme penali (Cass., sez. 2, 19/7/2023, n. 21434; Cass., sez. 2, 7/3/2022, n. 7363). Pertanto, si è chiarito che, poiché a norma degli artt. 1418, 1419 e 1339 cod. civ. il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa, salva l'eccezione di una diversa disposizione di legge, allorquando si sia in presenza di una norma proibitiva non formalmente perfetta, cioè priva della sanzione dell'invalidità dell'atto proibito, occorre specificamente controllare la natura della disposizione violata per dedurre la invalidità o la semplice irregolarità dell'atto e tale controllo si risolve nella indagine sullo scopo della 22 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio legge ed in particolare sulla natura della tutela apprestata, se cioè di interesse pubblico o privato, senza che soccorra il criterio estrinseco della forma (Cass., Sez.U., 21/8/1972, n. 2697; Cass., Sez.U., 16/11/2022, n. 33719, ha, invece, escluso la natura imperativa all’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 in relazione al limite di finanziabilità del mutuo fondiario;
Cass., Sez.U., 15/3/2022, n. 8472, che ha riconosciuto la validità della fideiussione prestata da un confidi minore nell’interesse di un proprio associato). 11. La possibilità per le parti di derogare al disposto dell’art. 2237 c.c., con specifico riferimento all’architetto (o all’ingegnere), e quindi al «professionista tecnico», non solo quanto ai limiti al potere di recesso ad nutum, ma anche in ordine al riconoscimento, tramite accordo negoziale, del mancato guadagno, può individuarsi anche negli artt. 10 e 18 della legge 2/3/1949, n. 143, tuttora vigente. Si premette che tale normativa speciale trova applicazione solo in mancanza di un diverso accordo negoziale, come è accaduto nel caso che è oggetto di esame, in cui le parti hanno concordato di applicare al contratto di prestazione intellettuale ex art. 2237 c.c. quanto previsto per il contratto di prestazione manuale ex art. 2227 c.c., soprattutto per il riconoscimento anche del mancato guadagno. L’art. 2230 c.c., infatti, dispone che il contratto di prestazione d’opera intellettuale è regolato «dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente», facendo salve però «le disposizioni delle leggi speciali». Infatti, si è ritenuto che, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale (nella specie, tra architetti ed una società privata), quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della 23 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata;
né possono applicarsi le disposizioni dell'art. 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, circa la maggiorazione del venticinque per cento del compenso, operando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia (Cass., sez. 2, 11/7/2011, n. 15206; più recentemente Cass., 15/12/2021, n. 40182). 12. L’art. 10 della legge n. 143 del 1949, dunque, prevede che «la sospensione per qualsiasi motivo dell’incarico dato al professionista non esime il committente dall’obbligo di corrispondere l’onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18. Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso». L’art. 18, poi, della legge n. 143 del 1949, stabilisce che «quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell’opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l’incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell’allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell’art. 10». 13. Un elemento di interpretazione forte – che spinge verso la possibilità di deroga negoziale alle previsioni dell’art. 2237 c.c., con specifico riferimento ad ingegneri e architetti – affonda le proprie radici nella sentenza n. 366 del 2000 della Corte costituzionale, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 10, secondo comma, della legge n. 143 del 1949. In particolare, in motivazione si è chiarito che la maggiorazione del 25 per cento dei compensi, prevista dal combinato disposto degli 24 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio artt. 10 e 18 della legge n. 143 del 1949, nell’ipotesi di “sospensione” dell’incarico – anche se «il lemma è interpretato dalla costante giurisprudenza in senso ampio, comprensivo anche della revoca vera e propria» - costituisca una forma forfettaria di risarcimento del danno. Ha evidenziato la Corte costituzionale che «la suddetta maggiorazione è volta sia a compensare l’ingegnere o architetto per l’impossibilità di realizzare il proprio interesse alla fedele esecuzione del progetto predisposto;
sia a tener conto della circostanza che il lavoro dell’ingegnere o architetto racchiude un’utilità potenziale, suscettibile di essere apprezzata soltanto nei successivi stadi di realizzazione dell’opera». Per tale ragione, dunque, si deve escludere «che l’indennità di cui agli articoli 10 e 18 della legge n. 143 e il risarcimento del danno abbiano le medesime natura e finalità, e che il secondo costituisca una duplicazione della prima». Tuttavia, il risarcimento del danno, nell’ipotesi prevista dall’art. 10, secondo comma, può essere preteso dal professionista soltanto «deducendo, e provando, l’altrui colpevole condotta» (si cita Cass. n. 401 del 1985). Precisa, quindi, la Corte costituzionale che «la maggiorazione del 25 percento della tariffa in caso di revoca dell’incarico non è ingiustificata […] il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente […] non è consentito il cumulo di indennità e risarcimento, ove questo sia maggiore». Pertanto, la disciplina di cui all’art. 10 della legge n. 143 del 1949 «appare rispettosa della peculiarità delle prestazioni dovute a ingegneri e architetti, nella parte in cui prevede la maggiorazione del compenso, dovuta per legge, nel caso di revoca dell’incarico». 25 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio 13. La sentenza di questa Corte (n. 401 del 1985), richiamata espressamente dalla Corte costituzionale nella sentenza n.366 del 2000, affermava che, in tema di recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale, l'art. 10 della legge 2 marzo 1949 n. 143 (tariffa degli ingegneri e architetti) diverge dalla disciplina comune di cui all'art. 2237 cod. civ., in quanto, pur non limitando l'incondizionato diritto di recesso da tale norma concesso al cliente, pone a suo carico un'obbligazione indennitaria "ex lege", statuendo l'automatico aumento del compenso dovuto al professionista, nella misura del 25%. La norma del secondo comma dell'art. 10 configura, invece, una vera e propria obbligazione risarcitoria, consentendo al professionista di provare la colpevole condotta del cliente e di richiedere l'integrale ristoro del danno, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il giudice è tenuto a valutare e liquidare il danno nella sua interezza non potendo limitare il suo esame al danno eccedente il predeterminato indennizzo, il quale resta assorbito nel risarcimento, ove risulti di entità minore del danno in concreto provato. In tal senso si è pronunciata questa Corte (Cass., sez. 1, 11/9/2009, n. 19700) successivamente, rilevando che la disciplina di cui all’art. 10 della legge n. 143 del 1949 «appare rispettosa delle peculiarità delle prestazioni dovute a ingegneri e architetti, nella parte in cui prevede la maggiorazione del compenso, dovuta per legge, nel caso di revoca dell’incarico». 13.1. Già in precedenza la Corte costituzionale, con la sentenza n. 192 del 1984, aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge n. 143 del 1949, con riferimento all’art. 3 Cost. Aveva, infatti, affermato che «la maggiorazione del compenso per l’incarico parziale, ha nella specie un sicuro e razionale nesso con 26 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio la natura e le modalità dell’opera prestata da ingegneri e architetti». Ciò in quanto va ravvisato «uno specifico e rilevante interesse dell’ingegnere od architetto a seguire lo sviluppo completo dell’opera», sia per quanto concerne «la fedele esecuzione del progetto», sovraintendendo «direttamente all’integrale compimento dei lavori», sia perché «il progetto esige, invero, l’intuizione e la soluzione dei fondamentali problemi tecnico architettonici che condizionano il compimento dell’opera: e di questa esso contiene, in nuce, i caratteri e gli eventuali pregi». Di qui, la conseguenza che, per lo meno in materia di liquidazione dei compensi di ingegneri e architetti, vi sia spazio per la derogabilità di cui all’art. 2237 c.c., con la previsione convenzionale della corresponsione in favore del professionista intellettuale anche del mancato guadagno, in caso di recesso del cliente. 14. Permangono, invece, seri dubbi in ordine alla possibilità che, in presenza di interessi pubblicistici di elevato rilievo, perché tutelati dalla Costituzione, possa convenzionalmente derogarsi all’art. 2237 c.c., con la previsione che, in caso di recesso del cliente, quest’ultimo possa obbligarsi a pagare al professionista intellettuale anche il mancato guadagno. Del resto, già in passato, questa Corte (Cass., sez. 3, 3/4/1974, n. 947) ha affermato che «mentre, in tema di contratto d’opera manuale, il committente in caso di recesso, deve tenere indenne il prestatore d’opera, oltre che delle spese e del lavoro eseguito, del mancato guadagno, invece, in tema di prestazione d’opera intellettuale, il cliente che recede non è tenuto a corrispondere un compenso professionista per il mancato guadagno. E, cioè, è evidente che il legislatore ha inteso assicurare, in ogni caso, la concreta possibilità del recesso proprio per quel carattere fiduciario, particolarmente intenso del rapporto, negando al prestatore d’opera 27 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio il detto compenso e con ciò liberando da remore di carattere economico del cliente (che deve appunto sentirsi effettivamente libero di recedere dal contratto, qualora ritenga non più meritevole della sua fiducia professionista)». Peraltro, la dottrina ha rimarcato che, per quanto riguarda in particolare la prestazione d’opera del professionista, la difesa legale, come pure la cura di un malato, vengono qui in considerazione non già per quel risultato che da esse può attendersi in un momento successivo, ma come complesso di attività dovute dal debitore in relazione ad un’utilità immediata, che discende dalla loro idoneità a far conseguire altra utilità (mediata) per i fini del cliente. Nel caso di attività dell’avvocato o del medico è chiaro che vengono in rilievo interessi pubblici costituzionalmente protetti, come il diritto alla difesa delle proprie ragioni ex art. 24 Cost. ed il diritto alla salute ex art. 32 Cost., con la possibilità concreta che si ponga la questione della natura imperativa dell’art. 2237 c.c., con riferimento a tali specifiche fattispecie. 14.1. Per lo meno in questi specifici ambiti potrebbe essere seguita la dottrina, per la quale gli elementi fiduciari e l’analogia con l’appalto danno corpo alla convinzione che si tratti di un’ipotesi di recesso che non richiede motivazione ed è del tutto arbitrario. È proprio perché il recesso del cliente prescinde dalla presenza o meno di giusti motivi a carico del prestatore d’opera intellettuale, la risoluzione unilaterale del contratto ha effetto ex nunc, ma il cliente è in ogni caso tenuto a determinate prestazioni. Insomma, la disciplina speciale dell’art. 2237 c.c. trova il suo fondamento nella natura fiduciaria del rapporto, che determina la prevalenza dell’interesse (privato) del cliente, rispetto a quello del professionista. L’interesse del professionista a portare a compimento l’opera intellettuale, anche per i riflessi di natura morale che ne 28 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio derivano, non trova nella vigente normativa autonoma tutela, tanto che la dichiarazione negoziale di recesso viene qualificata come negozio astratto, seppure esistano norme in senso contrario, che però, per la loro specifica portata, non sembra possano incidere sul principio generale della disposizione esaminata. Per tale ragione l’art. 2237 c.c. attribuisce al cliente l’incondizionato diritto, potestativo, di recedere dal rapporto, ponendo a carico dello stesso cliente il solo vincolo di corrispondere il compenso per l’opera prestata dal professionista. 15. Presenta aspetti condivisibili, allora - nell’ambito circoscritto di talune professioni intellettuali particolarmente sensibili alla tutela di valori costituzionali - la tesi dottrinale per cui le ragioni sulle quali si fonda la tutela del preminente interesse del cliente, vanno ricercate nella circostanza che la prestazione d’opera intellettuale è destinata a soddisfare gli interessi del creditore-cliente, cui si aggiunge, a rafforzare la valutazione del legislatore, la particolare natura e centralità degli interessi medesimi, che spesso assumono - in particolare nelle tradizionali professioni liberali - rilievo costituzionale, come appunto indicato per le professioni dell’avvocato e del medico. 16. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «illegittimità del capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di pagamento della fattura n. 3/2012 di euro 26.698,21 e n. 5/2012 di euro 12.863,51. A. violazione e falsa applicazione di legge: art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione ai principi in tema di frazionamento del debito». Il giudice d’appello erroneamente, decidendo sul secondo motivo di gravame articolato dal ricorrente, relativo all’attività espletata dall’CH con riferimento alla realizzazione dell’Hospice, e segnatamente in relazione alla fattura n. 3 del 2012 per euro 29 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio 26.698,21 ed alla fattura n. 5 del 2012, per euro 12.863,51, avrebbe ritenuto improcedibile la domanda per illegittimo frazionamento del credito, avendo in precedenza il ricorrente chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nell’anno 2011 dal tribunale di Napoli, per tutte le prestazioni eseguite fino alla revoca degli incarichi, avvenuta con delibere del DG n. 521 del 2010 e n. 522 del 2010. Sussisterebbe, aggiunge il ricorrente, un «interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata», senza contare che la stessa Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 4080 del 2017 ha reputato che «il creditore può, in relazione ad un singolo, unico credito, agire con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua senza incorrere in un abuso dello strumento processuale per frazionamento del credito». Poiché il ricorrente che ha agito con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente avrebbe diritto di agire in via ordinaria per ottenere, invece, il pagamento dell’attività residua. 16.1. Sempre nell’ambito del secondo motivo di ricorso per cassazione, ma sotto la lettera B (a pagina 10 del ricorso) il ricorrente lamenta la «nullità della sentenza per irragionevolezza e, dunque, carenza, della motivazione (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, 2º comma, n. 4, c.p.c.) e, comunque, sua illegittimità per vizio di motivazione (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione, oggetto di discussione tra le parti)». Il ricorrente, infatti, aveva chiesto, in via subordinata, il pagamento delle dette due fatture e, in particolare della fattura n. 5 del 2012, «a titolo di ingiustificato arricchimento», sicché sarebbe errata la motivazione della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto che «la declaratoria di improcedibilità della domanda 30 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio comporta il rituale assorbimento delle ulteriori due questioni oggetto del motivo d’appello, attinenti al merito della stessa». In particolare, si impugna la sentenza d’appello nella parte in cui è stata rigettata la «quarta censura» relativa alla «illegittimità della sentenza nella parte in qua per omessa pronuncia sulla domanda subordinata volta ad ottenere il pagamento delle predette fatture, se non altro, a titolo di ingiustificato arricchimento». Ad avviso del ricorrente, la domanda di ingiustificato arricchimento, presupponendo che la prestazione non sia riconducibile nell’ambito del rapporto contrattuale, «non può mai dare origine ad un indebito frazionamento del credito», sicché si sarebbe dinanzi ad un vizio di nullità per omessa motivazione in quanto manifestamente irragionevole. Del resto, la domanda di ingiustificato arricchimento, in ordine a quanto spettante all’architetto CH per la fattura n. 5 del 2012, era stata proposta «a pag. 12 della propria conclusionale», con cui si era dedotto «D. in via gradata: domanda di ingiustificato arricchimento – Fermo quanto sopra, in via tuzioristica, non può che ribadirsi, ad ogni modo, che le attività espletate, in quanto esplicitamente richiesta dall’appellata (e quindi necessaria) dovranno, se non altro, essere remunerate a titolo di ingiustificato arricchimento considerato che delle stesse l’A.O. si è irrefutabilmente avvantaggiata a spese del Prof. Arlocchio, il quale ne ha sopportato tutti i costi». L’attività resa ad oggetto della fattura n. 5 del 2012 era stata, dunque, espletata a seguito di specifica richiesta della committente A.O. e, anzi, addirittura dietro (ingiustificata) diffida. Il tutto, peraltro, dopo la revoca dell’incarico e dopo la proposizione del ricorso monitorio, promosso infatti del 2011. 17. Il motivo è inammissibile. 31 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio In realtà, la Corte d’appello ha, dapprima, riportato quanto affermato dal tribunale di Napoli, ossia che «la prima domanda di pagamento (…) è improcedibile per indebito frazionamento del credito in quanto, come dichiarato dalla stessa parte attrice nell’atto di citazione alla pagina 19, per il recupero dei compensi relativi all’attività svolta fino alla revoca dell’incarico questi ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 7680/2011 opposto dalla AORN A. EL». Successivamente, la Corte territoriale ha aggiunto in motivazione che «nel caso di specie, l’appellante aveva chiesto ed ottenuto dal tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 7380/2011 per il recupero dei compensi relativi all’attività svolta fino alla revoca dell’incarico […] Pertanto, la proposizione in un giudizio (peraltro successivo a quello instauratosi a seguito di opposizione a detto decreto ingiuntivo) della domanda di pagamento per compensi relativi a pretese attinenti alle medesime prestazioni, nonché al medesimo rapporto intercorrente tra le parti, comporta un indebito frazionamento del credito con conseguente improcedibilità della domanda». Pertanto, la Corte d’appello ha espressamente affermato che vi sarebbe stata una duplicazione di richieste da parte dell’CH, tant’è vero che trattavasi di pretese attinenti alle «medesime prestazioni». Il ricorrente, con il motivo di impugnazione, non censura in alcun modo l’affermazione della Corte d’appello, relativa alla duplicazione delle richieste di pagamento, non confrontandosi su tale dirimente aspetto della controversia. Il motivo, dunque, non risulta specifico e non intacca in alcun modo l’affermazione perentoria resa dalla Corte territoriale, in ordine alla duplicazione della richiesta di pagamento. 32 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio 18. Il terzo motivo di impugnazione è infondato. La Corte d’appello, nell’accogliere il motivo di impugnazione relativo alla domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., in relazione alla delibera del direttore generale n. 924 del 23/9/2002, per la realizzazione dei padiglioni ai sensi dell’art. 70 della legge n. 67 del 1988, ha quantificato la somma spettante all’CH in via equitativa nella somma di euro 200.000,00, liquidata «all’attualità», a fronte della richiesta di pagamento di euro 278.279,00. L’DA EL è stato condannato al pagamento dell’importo di euro 200.000,00 «oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo». Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha chiesto il riconoscimento degli interessi, non a decorrere dalla data della sentenza, ma dalla data della perdita di godimento del bene (si citano Cass., n. 6981 del 1986; Cass., n. 1690 del 1991; Cass., n. 10433 del 1992; Cass. n. 11296 del 1993; Cass. n. 12779 del 1993; Cass. n. 517 del 1994; Cass. n. 12493 del 1997). Pertanto, nella specie, poiché il progetto preliminare dell’intera fase 2° è stato approvato dall’ospedale EL con la delibera n. 1200 del 13/12/2000 e regolarmente finanziato sempre nel 2000, gli interessi, al tasso moratorio o, comunque, in subordine, quello legale, devono decorrere «dal dicembre 2000». 19. Invero, va condiviso l’orientamento consolidato di questa Corte per cui l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo 33 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (Cass., sez. 1, 5/10/2022, n. 28930; Cass., sez. 3, 28/1/2013, n. 1889; Cass., sez. 1, 11/5/2007, n. 10884; Cass., sez. 2, 26/11/1986, n. 6981). 20. Trattasi di debito di valore, sicché deve applicarsi la giurisprudenza di questa Corte per cui il debito di valore, va computato tenendo conto sia della rivalutazione monetaria che degli interessi legali, i quali, però, non possono essere calcolati sulla somma interamente rivalutata, ma, alternativamente, o sulla somma via via rivalutata, oppure sulla somma interamente rivalutata, ma con applicazione di un tasso determinato in via equitativa (Cass., sez. 2, 19/1/2022, n. 1627). 21. Si muove dal principio univoco che, trattandosi di debito di valore, deve essere necessariamente riconosciuta la rivalutazione monetaria. Infatti, l'obbligazione risarcitoria (del danno da occupazione appropriativa) costituisce debito di valore e deve reintegrare per equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite ed i mancati guadagni, conseguendone che, in aggiunta alla rivalutazione, sulla somma liquidata alla data di consumazione dell'illecito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione, potranno spettare gli interessi compensativi per il ritardato pagamento di quanto dovuto, sempre che i mancati guadagni siano provati dal creditore (Cass., 9 luglio 2014, n. 15604; Cass., 21 aprile 2006, n. 9410). Il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del 34 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio risarcimento del danno deve dunque essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad un indice medio (Cass., 9 luglio 2014, n. 15604; Cass., 3 agosto 2010, n. 18028; Cass., 14 ottobre 2013, n. 23232). Del resto, per questa Corte l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (Cass., 28 gennaio 2013, n. 1889). Inoltre, la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire una '"utilitas" superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non è invece inibito al giudice di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un 35 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (Cass., 17 maggio 2005, n. 10354). 22. Le Sezioni Unite della Cassazione (17 febbraio 1995 n. 1712) hanno stabilito che il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e quindi la rivalutazione monetaria al momento del fatto) sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione (interessi). La giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi, allargando la fattispecie di cui all'art. 1499 c.c., i quali prescindono dalla mora e dai presupposti di liquidità ed esigibilità di cui all'art. 1282 c.c.. Gli interessi (che ristorano il danneggiato del mancato guadagno) vanno calcolati sulla somma via via rivalutata di anno in anno. Infatti, deve escludersi che gli interessi siano applicati sulla somma già interamente rivalutata, perché si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto. 23. Tuttavia, va condivisa la giurisprudenza di legittimità per cui nei debiti di valore gli interessi compensativi costituiscono una modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza oppure in impieghi più remunerativi, la seconda somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile 36 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass., 24 ottobre 2007, n. 22347). Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass., sez. L, 20/1/2020, n 1111), non essendovi alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi (Cass., sez. 3, 13/7/2018, n. 18564). È necessaria, dunque, la prova, anche in via presuntiva, del mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, la dimostrazione del maggior danno nell’obbligazione di valuta, ma criteri differenti (Cass., sez. 3, 8/11/2016, n. 22607). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha proceduto alla liquidazione dell’indennizzo in via equitativa, calcolandolo «all’attualità», quindi con una somma ricomprensiva di interessi e rivalutazione fino al momento della decisione. Ovviamente, una volta determinato l’ammontare del risarcimento «all’attualità», si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo (Cass., sez. 1, 20/4/2023, n. 10634). La predetta specifica allegazione non v'è stata da parte dell'appellante. 24. La sentenza deve, dunque, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
37 RG n. 17619/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio Accoglie il primo motivo;
dichiara inammissibile il secondo;
rigetta il terzo;
cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre