TRIB
Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/12/2024, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1558/2023 promossa con ricorso depositato in data 02.11.2023 da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Tronto (AP) il 07.04.1971 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Viola del Foro di Teramo
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , residente in Martinsicuro (TE) alla CP_1 CodiceFiscale_2 via Bolzano 41 - contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 09.11.2023 ha dichiarato “visto, nulla si oppone” OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL RICORRENTE: “chiede che l'On. Tribunale adito, previa convocazione delle parti ed esperimento del tentativo di conciliazione, effettuate le opportune indagini e accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, Voglia accogliere la presente istanza di revoca dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne per intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro e/o comunque per inerzia del medesimo nel reperimento di un'occupazione confacente alle proprie aspirazioni e indirizzo di studi. Con vittoria di spese diritti e onorari di causa”
PER LA RESISTENTE: La resistente non si è costituita nel presente giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 16.12.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.11.2023 ulla premessa che: Parte_1
- in data 21.04.2016 aveva stipulato con la sig.ra (c.f. CP_1 [...]
), residente in [...], un accordo C.F._2
per la soluzione consensuale in merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'Art. 6 D.L. 132/2014;
- tra le condizioni era previsto che il ricorrente versasse in favore dell'ex moglie un assegno mensile per il mantenimento del figlio , nato in data [...], Persona_1
pari ad euro 340,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'accordo veniva omologato dalla Procura presso questo Tribunale in data
29.04.2016;
- nell'anno scolastico 2021/2022 il figlio del ricorrente conseguiva il diploma presso l'Istituto Professionale (IPSIA) “A. Guastaferro” di San Benedetto del Tronto con indirizzo “meccanico e meccatronico” specializzato nella manutenzione ed assistenza nell'ambito della meccanica e meccatronica;
- a distanza di alcuni mesi dal diploma, il ricorrente veniva a conoscenza del fatto che il ragazzo prestava attività lavorativa presso l'autofficina “A.S.Car Service di
OC LO, di proprietà del secondo marito dell'ex moglie, ubicata a San
Benedetto del Tronto loc. Porto d'Ascoli in via del Lavoro n.9, svolgente attività di riparazione veicoli e vendita/noleggio di veicoli nuovi e usati;
- il ragazzo confermava la circostanza, affermando di essere assunto per sole due ore al giorno, mentre il pomeriggio si dedicava all'attività sportiva dilettantistica del calcio, presso la Società Calcistica di Grottammare (AP), priva di remunerazione;
- il sig. si adoperava per inviare al figlio alcune proposte di lavoro Parte_1
confacenti all'attività di meccanico;
- nonostante ciò, il ragazzo non manifestava alcun interesse verso le proposte lavorative inviate dal padre e/o presenti sul mercato, né sosteneva alcun colloquio lavorativo, preferendo rimanere assunto presso l'attività del patrigno;
- a decorrere dal mese di luglio 2023, il rapporto di lavoro del ragazzo presso la
“A.S.Car Service di OC LO si trasformava in rapporto part-time, anziché full-time, poiché non intendeva rinunciare alla propria passione Persona_1
calcistica, a scapito di dell'autosufficienza economica;
- invero, il raggiungimento dell'autosufficienza economica, nel caso di specie, era impedito non già da congiunture di mercato sfavorevoli, bensì dalla volontà del giovane di giocare a calcio, supportato dalla madre e, dunque, da inerzia del medesimo verso il reperimento di un'occupazione che potesse renderlo economicamente indipendente;
- con raccomandata del 27.02.2023, il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, invitava la sig.ra a stipulare un accordo di negoziazione assistita per la CP_1
revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio della coppia , Persona_1
senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di disporre la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nel sopra indicata convenzione di negoziazione assistita e, pertanto, di revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Persona_1 Con decreto del 07.11.2023 il Presidente di sezione delegato, dott.ssa Alessandra
Panichi, designava, quale relatore, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 18.04.2024.
Dopo una serie di rinvii concessi su istanza di parte al fine di consentire il perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto alla controparte, all'udienza del 16.12.2024 il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente;
veniva disposta la discussione orale della causa e il sig.
si riportava all'atto introduttivo, chiedendo che la revoca dell'assegno Parte_1
di mantenimento decorresse dalla data di deposito del ricorso;
all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità,
l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt.
147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (ex plurimis, Cass. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato.
Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso
e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche
(di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (cfr. Cass. 12952/2016). Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (cfr. Cass., sez. VI, 05/03/2018, n.5088).
D'altro canto, in base a un principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, "La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto" (si veda, Cass., sez. VI, 05/03/2018, n.5088 cit.).
Nel caso di specie risulta dagli atti che:
- il figlio ha da tempo concluso il percorso di studi superiori, non si è Persona_1
iscritto all'università ed è munito di una idonea qualifica professionale;
- il padre ha inviato al ragazzo numerose offerte di lavoro ed ha dimostrato che la professione di meccanico è effettivamente molto ricercata, anche nella zona;
- il figlio lavora part-time presso l'autofficina del secondo marito della madre per sua scelta, volendo proseguire la propria carriera calcistica.
Pertanto, la mancata indipendenza economica di è imputabile a una sua Persona_1
inerzia colpevole, non essendovi altre ragioni che giustifichino il suo mancato inserimento, a tempo pieno, nel mondo del lavoro, avendo tutte le qualifiche tecniche e professionali per poter svolgere una attività produttiva di redditi adeguati e poiché ha deciso di non proseguire il percorso di studi.
La domanda del ricorrente va dunque accolta, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso da parte del genitore obbligato, poiché fin da allora sussistevano i presupposti per disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne
(si veda in tal senso, Cass. sent. n. 21346/2017). Tenuto conto della contumacia della controparte e della natura necessitata del presente procedimento, ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per compensare integralmente, tra le parti, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e statuite nell'accordo in Parte_1 CP_1
negoziazione assistita acquisito agli atti, così provvede:
1) dispone la cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio da Persona_1
parte del padre con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
Parte_1
2) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 19/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1558/2023 promossa con ricorso depositato in data 02.11.2023 da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Tronto (AP) il 07.04.1971 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Viola del Foro di Teramo
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , residente in Martinsicuro (TE) alla CP_1 CodiceFiscale_2 via Bolzano 41 - contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 09.11.2023 ha dichiarato “visto, nulla si oppone” OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL RICORRENTE: “chiede che l'On. Tribunale adito, previa convocazione delle parti ed esperimento del tentativo di conciliazione, effettuate le opportune indagini e accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, Voglia accogliere la presente istanza di revoca dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne per intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro e/o comunque per inerzia del medesimo nel reperimento di un'occupazione confacente alle proprie aspirazioni e indirizzo di studi. Con vittoria di spese diritti e onorari di causa”
PER LA RESISTENTE: La resistente non si è costituita nel presente giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 16.12.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.11.2023 ulla premessa che: Parte_1
- in data 21.04.2016 aveva stipulato con la sig.ra (c.f. CP_1 [...]
), residente in [...], un accordo C.F._2
per la soluzione consensuale in merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'Art. 6 D.L. 132/2014;
- tra le condizioni era previsto che il ricorrente versasse in favore dell'ex moglie un assegno mensile per il mantenimento del figlio , nato in data [...], Persona_1
pari ad euro 340,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'accordo veniva omologato dalla Procura presso questo Tribunale in data
29.04.2016;
- nell'anno scolastico 2021/2022 il figlio del ricorrente conseguiva il diploma presso l'Istituto Professionale (IPSIA) “A. Guastaferro” di San Benedetto del Tronto con indirizzo “meccanico e meccatronico” specializzato nella manutenzione ed assistenza nell'ambito della meccanica e meccatronica;
- a distanza di alcuni mesi dal diploma, il ricorrente veniva a conoscenza del fatto che il ragazzo prestava attività lavorativa presso l'autofficina “A.S.Car Service di
OC LO, di proprietà del secondo marito dell'ex moglie, ubicata a San
Benedetto del Tronto loc. Porto d'Ascoli in via del Lavoro n.9, svolgente attività di riparazione veicoli e vendita/noleggio di veicoli nuovi e usati;
- il ragazzo confermava la circostanza, affermando di essere assunto per sole due ore al giorno, mentre il pomeriggio si dedicava all'attività sportiva dilettantistica del calcio, presso la Società Calcistica di Grottammare (AP), priva di remunerazione;
- il sig. si adoperava per inviare al figlio alcune proposte di lavoro Parte_1
confacenti all'attività di meccanico;
- nonostante ciò, il ragazzo non manifestava alcun interesse verso le proposte lavorative inviate dal padre e/o presenti sul mercato, né sosteneva alcun colloquio lavorativo, preferendo rimanere assunto presso l'attività del patrigno;
- a decorrere dal mese di luglio 2023, il rapporto di lavoro del ragazzo presso la
“A.S.Car Service di OC LO si trasformava in rapporto part-time, anziché full-time, poiché non intendeva rinunciare alla propria passione Persona_1
calcistica, a scapito di dell'autosufficienza economica;
- invero, il raggiungimento dell'autosufficienza economica, nel caso di specie, era impedito non già da congiunture di mercato sfavorevoli, bensì dalla volontà del giovane di giocare a calcio, supportato dalla madre e, dunque, da inerzia del medesimo verso il reperimento di un'occupazione che potesse renderlo economicamente indipendente;
- con raccomandata del 27.02.2023, il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, invitava la sig.ra a stipulare un accordo di negoziazione assistita per la CP_1
revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio della coppia , Persona_1
senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di disporre la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nel sopra indicata convenzione di negoziazione assistita e, pertanto, di revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Persona_1 Con decreto del 07.11.2023 il Presidente di sezione delegato, dott.ssa Alessandra
Panichi, designava, quale relatore, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 18.04.2024.
Dopo una serie di rinvii concessi su istanza di parte al fine di consentire il perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto alla controparte, all'udienza del 16.12.2024 il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente;
veniva disposta la discussione orale della causa e il sig.
si riportava all'atto introduttivo, chiedendo che la revoca dell'assegno Parte_1
di mantenimento decorresse dalla data di deposito del ricorso;
all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità,
l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt.
147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (ex plurimis, Cass. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato.
Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso
e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche
(di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (cfr. Cass. 12952/2016). Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (cfr. Cass., sez. VI, 05/03/2018, n.5088).
D'altro canto, in base a un principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, "La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto" (si veda, Cass., sez. VI, 05/03/2018, n.5088 cit.).
Nel caso di specie risulta dagli atti che:
- il figlio ha da tempo concluso il percorso di studi superiori, non si è Persona_1
iscritto all'università ed è munito di una idonea qualifica professionale;
- il padre ha inviato al ragazzo numerose offerte di lavoro ed ha dimostrato che la professione di meccanico è effettivamente molto ricercata, anche nella zona;
- il figlio lavora part-time presso l'autofficina del secondo marito della madre per sua scelta, volendo proseguire la propria carriera calcistica.
Pertanto, la mancata indipendenza economica di è imputabile a una sua Persona_1
inerzia colpevole, non essendovi altre ragioni che giustifichino il suo mancato inserimento, a tempo pieno, nel mondo del lavoro, avendo tutte le qualifiche tecniche e professionali per poter svolgere una attività produttiva di redditi adeguati e poiché ha deciso di non proseguire il percorso di studi.
La domanda del ricorrente va dunque accolta, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso da parte del genitore obbligato, poiché fin da allora sussistevano i presupposti per disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne
(si veda in tal senso, Cass. sent. n. 21346/2017). Tenuto conto della contumacia della controparte e della natura necessitata del presente procedimento, ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per compensare integralmente, tra le parti, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e statuite nell'accordo in Parte_1 CP_1
negoziazione assistita acquisito agli atti, così provvede:
1) dispone la cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio da Persona_1
parte del padre con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
Parte_1
2) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 19/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo