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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 406/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
17/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, AT
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1532/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capri - Piazzale Europa 4 80073 Capri NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14778/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 103 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6216/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore della contribuente insiste nella richiesta, in linea subordinata, già peraltro specificata negli scritti difensivi di applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 12 c. D.Lgs
472/1997. Per il resto parte appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta al dispositivo n.5098/2025 della stessa sez.7 della
Commissione Tributaria di II grado della Campania. Per il resto si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 1532/2025 la sig.ra Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 14778/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso l'avviso di accertamento n. 103 IMU 2022, notificato in data 22 settembre 2023.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
.- l'avviso di accertamento impugnato fosse correttamente motivato, contenendo i dati catastali degli immobili e i riferimenti normativi pertinenti, rispettando così l'obbligo di motivazione previsto dalla legge;
.- spetta alla contribuente dimostrare di essere residente e dimorante abitualmente nell'immobile oggetto dell'imposizione fiscale e che, nella specie, la prova non è stata fornita correttamente dal momento che gli elementi istruttori raccolti, come i consumi di energia e acqua, la domiciliazione delle fatture e la sede di lavoro, indicano che la ricorrente non aveva la propria dimora abituale nell'immobile di Capri, ma in Napoli, dove risiedevano anche il coniuge e i figli, osservando anche che la circostanza che la ricorrente fosse dipendente pubblica con sede di lavoro in Napoli, rafforza la conclusione che la residenza fiscale principale fosse in Napoli, non a Capri.
.- le contestazioni relative alla mancata attivazione di procedure per accertare la fittizietà della residenza sono irrilevanti nel giudizio perché l'onere probatorio di dimostrare la residenza e la dimora abituale era a carico della contribuente.
2.- Ha proposto appello la sig.ra Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
a.- omessa o apparente motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe viziata poiché non fornirebbe una motivazione adeguata, rendendo impossibile comprendere le ragioni del giudice e il percorso logico seguito;
b.- violazione, da parte del Comune di Capri, degli obblighi previsti dalla L. 1228/54;
c.- violazione dell'art. 2, comma 3, del T.U.I.R.;
d.- errore del Giudice di primo grado, assumendo che “l'ufficiale di anagrafe è l'unico soggetto tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione (o la mutazione) anagrafica”, e che “il provvedimento di accertamento della residenza fittizia di un contribuente non rientra nelle specifiche attribuzioni della Guardia di Finanza…”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Capri, che ha eccepito l'inammissibilità di nuove domande e allegazioni in appello, contestando, in particolare, la relazione tecnica del Prof. Ing. Nominativo_1, non prodotta in primo grado, e, nel merito, ha resistito ai motivi proposti con l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Come esposto in narrativa, parte appellante ha dedotto che la sentenza non avrebbe indicato in modo approfondito e dettagliato gli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto alla decisione, compromettendo il principio di trasparenza e logicità del giudizio.
ll motivo è destituito di fondamento: la sentenza di primo grado si basa su elementi certi e ben documentati, che sono stati correttamente richiamati e motivati nella decisione di primo grado, e, segnatamente, sugli accertamenti della Guardia di Finanza, i quali sono noti alla ricorrente perché costituiti da atti da cui la stessa ha avuto accesso.
La sentenza è, pertanto, adeguatamente motivata.
Con il secondo motivo, parte appellante ha sostenuto che l'Ufficiale dell'anagrafe del Comune non avrebbe comunicato correttamente alla ricorrente di aver preso conoscenza di circostanze di fatto che avrebbero potuto giustificare la modifica delle risultanze nei registri anagrafici, ritenendo che il Comune avrebbe dovuto invitarla a fornire dichiarazioni o chiarimenti prima di modificare i dati in proprio possesso.
La censura è infondata.
Le informazioni di cui si discute erano già state acquisite regolarmente dagli uffici comunali e la ricorrente, in quanto soggetto interessato, avrebbe dovuto tempestivamente comunicarne eventuali variazioni.
La mancanza di questa comunicazione da parte della ricorrente ha impedito al Comune di aggiornare correttamente i dati anagrafici e, quindi, ha giustificato le conseguenti procedure. In sostanza, la questione si concentra sulla corretta applicazione delle norme sulla comunicazione obbligatoria e sull'obbligo di collaborare con le pubbliche amministrazioni per aggiornare e mantenere corretti i dati anagrafici.
Il ricorso della sig.ra Ricorrente_1 si basa sulla presunta omissione o mancanza di informativa ufficiale da parte degli uffici comunali, che avrebbe alterato i criteri e le modalità di accertamento della sua residenza e, di conseguenza, l'applicazione delle imposte correlate. Si osserva, al contrario, che le informazioni sono state acquisite agli atti dagli uffici e l'odierna appellante avrebbe potuto e dovuto darne tempestiva comunicazione.
Con il terzo motivo, l'appellante ha sostenuto che, ai fini dell'IMU, non si possa considerare la residenza anagrafica come equivalente alla dimora abituale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del T.U.I.
R., e che, quindi, avrebbe diritto all'esenzione.
Il motivo è infondato.
Per avere diritto all'esenzione IMU sull'abitazione principale, devono coesistere i due requisiti fondamentali della residenza anagrafica e della dimora abituale (Cass., Ordinanza n. 19684/2024). Ai fini dell'esenzione
IMU, si richiede che la persona dimori abitualmente nell'immobile. Nel caso specifico, la verifica di questa condizione è stata effettuata sulla base di vari elementi, tra cui i consumi energetici e idrici, le fatture domiciliate a Napoli, la presenza di un medico curante napoletano, e l'esito negativo dei sopralluoghi (nella residenza dichiarata, sono stati eseguiti n°. 3 sopralluoghi: a. in data
01/03/2023, alle ore 17:30; b. in data 02/03/2023, alle ore 10:05; c. in data 13/03/2023, alle ore 20:30, tutti con esito negativo), elementi che dimostrano che la sig.ra Ricorrente_1 non risiede effettivamente in quell'immobile di Capri.
Infondato è, infine, il motivo dell'appello secondo cui il provvedimento di accertamento della residenza fittizia di un contribuente non rientrerebbe nelle specifiche attribuzioni della Guardia di Finanza in quanto, secondo l'appellante, l'ufficiale di anagrafe è l'unico soggetto tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione (o la mutazione) anagrafica.
In materia di accertamento Imu la competenza è del Comune, con l'ausilio della Guardia di Finanza, che svolge un ruolo importante nel controllo e nella vigilanza in materia di tributi, inclusa l'IMU (Imposta Municipale
Unica) a cui è estraneo l'ufficiale di anagrafe il quale si occupa della mera gestione delle registrazioni civili e anagrafiche dei cittadini.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
17/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, AT
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1532/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capri - Piazzale Europa 4 80073 Capri NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14778/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 103 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6216/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore della contribuente insiste nella richiesta, in linea subordinata, già peraltro specificata negli scritti difensivi di applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 12 c. D.Lgs
472/1997. Per il resto parte appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta al dispositivo n.5098/2025 della stessa sez.7 della
Commissione Tributaria di II grado della Campania. Per il resto si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 1532/2025 la sig.ra Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 14778/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso l'avviso di accertamento n. 103 IMU 2022, notificato in data 22 settembre 2023.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
.- l'avviso di accertamento impugnato fosse correttamente motivato, contenendo i dati catastali degli immobili e i riferimenti normativi pertinenti, rispettando così l'obbligo di motivazione previsto dalla legge;
.- spetta alla contribuente dimostrare di essere residente e dimorante abitualmente nell'immobile oggetto dell'imposizione fiscale e che, nella specie, la prova non è stata fornita correttamente dal momento che gli elementi istruttori raccolti, come i consumi di energia e acqua, la domiciliazione delle fatture e la sede di lavoro, indicano che la ricorrente non aveva la propria dimora abituale nell'immobile di Capri, ma in Napoli, dove risiedevano anche il coniuge e i figli, osservando anche che la circostanza che la ricorrente fosse dipendente pubblica con sede di lavoro in Napoli, rafforza la conclusione che la residenza fiscale principale fosse in Napoli, non a Capri.
.- le contestazioni relative alla mancata attivazione di procedure per accertare la fittizietà della residenza sono irrilevanti nel giudizio perché l'onere probatorio di dimostrare la residenza e la dimora abituale era a carico della contribuente.
2.- Ha proposto appello la sig.ra Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
a.- omessa o apparente motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe viziata poiché non fornirebbe una motivazione adeguata, rendendo impossibile comprendere le ragioni del giudice e il percorso logico seguito;
b.- violazione, da parte del Comune di Capri, degli obblighi previsti dalla L. 1228/54;
c.- violazione dell'art. 2, comma 3, del T.U.I.R.;
d.- errore del Giudice di primo grado, assumendo che “l'ufficiale di anagrafe è l'unico soggetto tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione (o la mutazione) anagrafica”, e che “il provvedimento di accertamento della residenza fittizia di un contribuente non rientra nelle specifiche attribuzioni della Guardia di Finanza…”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Capri, che ha eccepito l'inammissibilità di nuove domande e allegazioni in appello, contestando, in particolare, la relazione tecnica del Prof. Ing. Nominativo_1, non prodotta in primo grado, e, nel merito, ha resistito ai motivi proposti con l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Come esposto in narrativa, parte appellante ha dedotto che la sentenza non avrebbe indicato in modo approfondito e dettagliato gli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto alla decisione, compromettendo il principio di trasparenza e logicità del giudizio.
ll motivo è destituito di fondamento: la sentenza di primo grado si basa su elementi certi e ben documentati, che sono stati correttamente richiamati e motivati nella decisione di primo grado, e, segnatamente, sugli accertamenti della Guardia di Finanza, i quali sono noti alla ricorrente perché costituiti da atti da cui la stessa ha avuto accesso.
La sentenza è, pertanto, adeguatamente motivata.
Con il secondo motivo, parte appellante ha sostenuto che l'Ufficiale dell'anagrafe del Comune non avrebbe comunicato correttamente alla ricorrente di aver preso conoscenza di circostanze di fatto che avrebbero potuto giustificare la modifica delle risultanze nei registri anagrafici, ritenendo che il Comune avrebbe dovuto invitarla a fornire dichiarazioni o chiarimenti prima di modificare i dati in proprio possesso.
La censura è infondata.
Le informazioni di cui si discute erano già state acquisite regolarmente dagli uffici comunali e la ricorrente, in quanto soggetto interessato, avrebbe dovuto tempestivamente comunicarne eventuali variazioni.
La mancanza di questa comunicazione da parte della ricorrente ha impedito al Comune di aggiornare correttamente i dati anagrafici e, quindi, ha giustificato le conseguenti procedure. In sostanza, la questione si concentra sulla corretta applicazione delle norme sulla comunicazione obbligatoria e sull'obbligo di collaborare con le pubbliche amministrazioni per aggiornare e mantenere corretti i dati anagrafici.
Il ricorso della sig.ra Ricorrente_1 si basa sulla presunta omissione o mancanza di informativa ufficiale da parte degli uffici comunali, che avrebbe alterato i criteri e le modalità di accertamento della sua residenza e, di conseguenza, l'applicazione delle imposte correlate. Si osserva, al contrario, che le informazioni sono state acquisite agli atti dagli uffici e l'odierna appellante avrebbe potuto e dovuto darne tempestiva comunicazione.
Con il terzo motivo, l'appellante ha sostenuto che, ai fini dell'IMU, non si possa considerare la residenza anagrafica come equivalente alla dimora abituale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del T.U.I.
R., e che, quindi, avrebbe diritto all'esenzione.
Il motivo è infondato.
Per avere diritto all'esenzione IMU sull'abitazione principale, devono coesistere i due requisiti fondamentali della residenza anagrafica e della dimora abituale (Cass., Ordinanza n. 19684/2024). Ai fini dell'esenzione
IMU, si richiede che la persona dimori abitualmente nell'immobile. Nel caso specifico, la verifica di questa condizione è stata effettuata sulla base di vari elementi, tra cui i consumi energetici e idrici, le fatture domiciliate a Napoli, la presenza di un medico curante napoletano, e l'esito negativo dei sopralluoghi (nella residenza dichiarata, sono stati eseguiti n°. 3 sopralluoghi: a. in data
01/03/2023, alle ore 17:30; b. in data 02/03/2023, alle ore 10:05; c. in data 13/03/2023, alle ore 20:30, tutti con esito negativo), elementi che dimostrano che la sig.ra Ricorrente_1 non risiede effettivamente in quell'immobile di Capri.
Infondato è, infine, il motivo dell'appello secondo cui il provvedimento di accertamento della residenza fittizia di un contribuente non rientrerebbe nelle specifiche attribuzioni della Guardia di Finanza in quanto, secondo l'appellante, l'ufficiale di anagrafe è l'unico soggetto tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione (o la mutazione) anagrafica.
In materia di accertamento Imu la competenza è del Comune, con l'ausilio della Guardia di Finanza, che svolge un ruolo importante nel controllo e nella vigilanza in materia di tributi, inclusa l'IMU (Imposta Municipale
Unica) a cui è estraneo l'ufficiale di anagrafe il quale si occupa della mera gestione delle registrazioni civili e anagrafiche dei cittadini.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.