CA
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/11/2024, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di PA, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Marinella Laudani Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2235/2019 R.G. avente a oggetto opposizione ai sensi dell'art. 404, 2° comma, Cpc avverso la sentenza della Corte di Appello
di PA n. 917/2015 del 15 aprile-15 giugno 2015
PROMOSSA DA
nato ad [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2 [...]
), residenti a [...], C.F._2
elettivamente domiciliati in Castellammare del Golfo presso lo studio dall'avv.
Eligio Scaglione che li rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 27 gennaio
2023
ATTORI
CONTRO
1) nato a [...] il [...], quivi residente, in via E_
Paolo Paternostro n. 31, nonché elettivamente domiciliato, presso il proprio stu-
dio; difeso da se stesso unitamente e disgiuntamente all'avv. Mario Corso per mandato conferito con procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
1 2) nata a [...] il 1° ottobre 1945, residente a [...]Controparte_2
mare del Golfo in contrada Punta Pispisa n. 60 ed elettivamente domiciliata in
PA presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende E_
per mandato conferito con procura allegata alla comparsa di costituzione e ri-
sposta
(i predetti nella qualità di unici eredi, rispettivamente figlio e coniuge super-
stite, di nato ad [...] l'[...] e deceduto a Pa- ON
lermo il 29 maggio 2016)
3) nata a [...] il [...] e residente a Controparte_3
PA in via Guglielmo Marconi n. 1
4) nata a [...] il [...] e residente a [...]
Guglielmo Marconi n. 1
5) nato a [...] il [...] e quivi residente in Controparte_5
via Enzo ed Elvira Sellerio n. 45
6) nato a [...] il [...] e quivi residente in Controparte_6
via Umberto Boccioni n. 206
7) nato a [...] il [...] e quivi residente in [...]
Isidoro La Lumia n. 7
8) nata a [...] il 1° marzo 1951 e quivi residente in [...]
Francesco Laurana n. 83
(i convenuti dal n. 3 al n. 8 nella qualità di eredi di nata a Controparte_6
PA l'8 gennaio 1909 e ivi deceduta l'8 marzo 2008, a sua volta unica erede di nato ad [...] l'[...]) Parte_1
9) nata a [...] il [...] e quivi residente in [...]
Catania n. 88
Corte di Appello di PA
2 Terza Sezione Civile 10) nata a [...] il [...] e quivi residente in [...]
dei Quartieri n. 21/H
11) nata a [...] il [...] e quivi residente in [...]
Catania n. 88
12) nato a [...] il [...] e quivi residente E_0
in viale Giunone n. 38
(i convenuti dal n. 9 al n. 12 nella qualità di eredi di nato a Persona_2
PA il 5 febbraio 1936)
13) nata a [...] il [...] e quivi residente in E_1
via Francesco Crispi n. 119
14) nato a [...] l'[...] e quivi residente E_2
in via Paolo Paternostro n. 31
(i convenuti n. 13 e n. 14 nella qualità di eredi di nata a [...] Persona_3
il 5 maggio 1928)
CONVENUTI, CONTUMACI DALLA 3ª AL 18°
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori
Ritenere e dichiarare che nato ad [...] l'[...] Parte_1
non ha mai posto in opera attività integrante la condizione risolutiva di deca-
denza dai legati attribuitigli dal padre , essendo invece detta E_
condotta imputabile a condotta dolosa e fraudolenta di nato ad ON
Alcamo l'8 novembre 1946, il quale poi falsamente in giudizio l'ha attribuita al predetto al fine di ottenerne la decadenza dai legati;
Parte_1
di conseguenza annullare l'impugnata sentenza n. 917/2015 resa dalla
Prima Sezione della Corte d'Appello di PA dei 15 aprile-15 giugno 2015
Corte di Appello di PA
3 Terza Sezione Civile perché frutto del dolo del predetto;
ON
condannare i convenuti nato a [...] il 10 gennaio E_
1973 e nata a [...] il 1° ottobre 1945, nella qualità di Controparte_2
unici eredi di , a restituire agli impugnanti coniugi ON Parte_1
e nella qualità di aventi causa di nato ad Parte_2 Parte_1
Alcamo l'8 aprile 1900, i beni immobili elencati ai numeri 1, 2, 3 e 4 nel dispo-
sitivo della sentenza n. 917/2015, nei quali essi e E_ CP_13
si sono esecutivamente immessi in possesso il 27 ottobre 2017 in forza
[...]
dell'impugnata predetta sentenza n. 917/2015 che di detti immobili dichiarò
erroneamente unico proprietario il loro dante causa;
ON
condannare ancora i predetti e alla E_ Controparte_2
restituzione dei frutti ricavati dagli immobili predetti a far tempo dalla loro im-
missione in possesso sino all'effettiva restituzione degli immobili stessi, da quantificarsi a mezzo di disponenda consulenza tecnica;
condannare infine i predetti e al ri- E_ Controparte_2
sarcimento dei danni, derivati dalle illegittime esecuzioni dagli stessi intraprese in pregiudizio degli impugnanti e per il Parte_1 Parte_2
recupero della somma di euro 1.975.434,64 ed accessori liquidata a favore del con la più volte citata sentenza 917/2015. ON
Per i convenuti
L'adita Corte di Appello di PA rigetti integralmente, con qualsiasi motivazione vorrà adottare, l'opposizione ex art. 404, 2° comma, Cpc avanzata dai signori e Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di merito e del cautelare, anche ai sensi dell'art. 96 Cpc.
Corte di Appello di PA
4 Terza Sezione Civile MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Così si legge nella sentenza 917/2015 del 15 aprile-15 giugno 2015
di questa Corte di Appello: «Con atto notificato il 16 novembre 1994
[...]
citò in giudizio dinanzi al Tribunale di PA , espo- Per_1 Parte_1
nendo: che in data 27 marzo 1937 si era aperta la successione di Persona_4
, il quale, con testamento segreto del 5 dicembre 1931 e successivi codi-
[...]
cilli del 15 dicembre 31 e del 18 giugno 1934, aveva istituito erede universale
il figlio , dante causa dell'attore, ed attribuito all'altro figlio, il CP_14
convenuto, vari immobili a titolo di legato, con la clausola di decadenza, per
l'ipotesi in cui il legatario avesse soppresso una strada attraversante uno dei
fondi oggetto delle disposizioni;
che analoga clausola era contenuta in un suc-
cessivo testamento nuncupativo, contenente altro legato a favore del medesimo
figlio; che il convenuto aveva, tuttavia, soppresso la stradella in questione. Su
tali premesse l'attore chiese la decadenza di dai legati e la con- Parte_1
danna del medesimo alla restituzione degli immobili.
Costituitosi, il convenuto contestò la fondatezza della domanda e ne
chiese il rigetto.
Con sentenza in data 30 gennaio 1996 il Tribunale, pur dando atto che
la stradella in questione era risultata in stato di abbandono, bloccata nella
parte iniziale da un muretto in tufo e detriti e chiusa in quella finale da un
cancello, ritenendo che il testatore, un avvocato, con il termine “uso comune”
avesse inteso attribuire all'erede universale soltanto un diritto d'uso sulla stra-
della, di natura personale, che pertanto si era estinto con la morte del benefi-
ciario, rigettò la domanda.
L'attore propose appello, cui resistette l'appellato. Nel corso del
Corte di Appello di PA
5 Terza Sezione Civile giudizio si costituì, in prosecuzione, , quale unica erede di Controparte_6
, facendone proprie le posizioni. Parte_1
Con sentenza dei 16 luglio-23 settembre 2004 la Seconda Sezione di
questa Corte d'Appello confermò, con compensazione totale delle spese, la de-
cisione impugnata, epperò sulla base di una diversa motivazione. Ritenne, al
riguardo, che il testatore avesse inteso istituire una comunione sulla stradella,
come peraltro confermato da un atto di divisione successivamente intervenuto
nel 1942; ma la condizione apposta ai legati, secondo cui tale stato di comu-
nione avrebbe dovuto permanere a tempo indeterminato, era nulla e da consi-
derarsi non apposta, confliggendo con un norma imperativa, l'art. 1111, 2°
comma, Cc, che prevede la validità massima di dieci anni del patto di rimanere
in comunione.
Contro tale sentenza propose ricorso per cassazione, ON
deducendo con unico motivo “violazione e falsa applicazione degli artt. 1111
e 1112 del vigente Cc e 683 del Cc del 1865, nonché degli artt. 1362, 633 e 634
ss. Cc vigente ed art. 855 Cc del 1865, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 Cpc”.
Censurò la ratio decidendi della sentenza impugnata, per non aver te-
nuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 1112 dell'attuale Cc e 683 di
quello previgente, secondo cui lo scioglimento della comunione non può essere
chiesto, quando si tratti di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso
comune cui sono destinate.
Tale destinazione, nel caso di specie, sarebbe stata dal testatore im-
pressa alla stradella in questione, rendendola indivisibile, non essendo ipotiz-
zabile una divisione in natura, la vendita terzi o l'assegnazione ad uno dei con-
dividenti, di una via funzionalmente destinata a servire due fondi. Detta
Corte di Appello di PA
6 Terza Sezione Civile destinazione e l'“arbitraria usurpazione”, oltre che incontestate, avrebbero
trovato conferma nella relazione del consulente tecnico officiato in primo
grado, di cui venivano riportati testualmente i passi salienti.
I giudici di merito non avrebbero poi tenuto conto che, ai sensi dell'art.
633 Cc (corrispondente all'art. 848 del Cc previgente), è possibile l'apposi-
zione di condizioni nelle disposizioni testamentarie a titolo universale o parti-
colare e che l'art. 638 Cc (corrispondente all'art. 855 del Cc 1865) considera
quale legittima condizione risolutiva apposta ad un testamento quella preve-
dente, come nella specie, un non facere a tempo indeterminato.
La Corte Suprema ritenne il ricorso fondato, rilevando che il divieto del
patto ultradecennale di comunione, di cui al 2° comma dell'art. 1111 Cc, pur
analogicamente applicabile alle disposizioni testamentarie a titolo particolare
(in quanto espressione di un principio generale secondo cui la comunione in-
divisa di un bene rappresenta una situazione giuridica per sua natura transi-
toria e normalmente destinata ad esaurirsi), presupponendo tuttavia la divisi-
bilità, materiale o giuridica, del bene che ne forma oggetto, trova un limite
implicito, logicamente imposto dalla necessità di coordinamento tra le due
norme, nella regola dettata dal successivo art. 1112 Cc (riproducente quella
contenuta nell'art. 683 del Cc del 1865, vigente all'epoca della redazione del
testamento), secondo cui lo scioglimento della comunione non può essere chie-
sto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso co-
mune cui sono destinate.
Nella specie, pertanto, la declaratoria di nullità della clausola testa-
mentaria in questione, per ritenuta violazione di una norma di ordine pubblico,
avrebbe richiesto il preventivo accertamento della concreta divisibilità della
Corte di Appello di PA
7 Terza Sezione Civile stradella che ne formava oggetto, cui il testatore aveva impresso la destina-
zione di consentire l'accesso alle rispettive unità fondiarie dei figli e CP_14
Pt_
. Solo nell'ipotesi che la stessa, per caratteristiche topografiche e dimen-
sionali, avesse potuto frazionarsi in due parti, ciascuna idonea a consentire ai
comunisti l'accesso alle rispettive quote, la durata del ravvisato vincolo di in-
divisibilità avrebbe potuto ridursi a quella massima prevista dalla legge.
Tale valutazione, pur funzionale alla corretta applicazione delle norme
di riferimento ai fini della risoluzione della controversia, in quanto implicante
un accertamento di merito, non poteva essere svolta, come avrebbe voluto la
parte ricorrente, in sede di giudizio di legittimità.
La Corte Suprema, pertanto, con sentenza n. 5261 dei 20 gennaio-4
marzo 2011, cassò la decisione impugnata, rinviando, anche per le spese del
giudizio di legittimità, ad altra Sezione di questa Corte di Appello.
Con atto notificato il 17 aprile 2012 ha riassunto il giu- ON
dizio ex art. 392 Cpc dinanzi a questa Corte di Appello».
1.1. Con la richiamata sentenza 917/2015, questa Corte, ritenuto che nato l'[...] avesse «violato il vincolo di intangibilità della Parte_1
stradella, in quanto, alla stregua delle indagini condotte da tutti i consulenti of-
ficiati nel corso del giudizio, [era] emerso che il legatario [aveva] eliminato la parte iniziale della stradella dal lato dei fabbricati del fondo Firricinotto,
[aveva] recintato l'intera stradella e [aveva] chiuso l'accesso al fabbricato ex trasformando, così, la detta via in una striscia di terreno alla quale Pt_3
nessun altro [poteva] accedere, perché tutta recintata ed incorporata nei di lui fondi», ha quindi dichiarato lo stesso , e per lui tutti gli eredi di Parte_1
(a sua volta unica erede del medesimo ), decaduto Controparte_6 Parte_1
Corte di Appello di PA
8 Terza Sezione Civile dal diritto di proprietà dei quattro beni immobili individuati alle pagg. 22 e 23
di quella pronuncia, contestualmente dichiarando «unico proprietario degli im-
mobili anzidetti l'attore , nato ad [...] l'[...]». ON
Gli stessi eredi di sono stati altresì condannati a restituire a Controparte_6
i frutti di quei beni, quantificati in €1.975.434,64, nonché a ON
rimborsare al medesimo le spese di lite. _1
1.2. Con atto di citazione datato 18 novembre 2019, , nato il Parte_1
9 ottobre 1950, e hanno proposto opposizione di terzo Parte_2
ex art. 404, 2° comma, Cpc, deducendo:
- che, pur non avendo rivestito la qualità di parti nei vari giudizi sopra richiamati, avevano subito, ex art. 2909 Cc, «le gravi conseguenze derivanti dalla sentenza» del 2015 «in quanto aventi causa dal convenuto in Parte_1
forza dell'atto di donazione modale del 3 agosto 1999, comprensiva degli im-
mobili dei quali il [era] stato riconosciuto unico proprietario»; ON
- infatti, gli eredi di si erano «esecutivamente immessi ON
nel possesso di detti immobili in data 27 ottobre 2017» e avevano intrapreso esecuzione immobiliare su loro beni immobili per conseguire il soddisfaci-
mento del credito di oltre due milioni di euro liquidati con la richiamata sen-
tenza;
- di aver rinvenuto documentazione dalla quale sarebbe stato possibile inferire che il mutamento dei luoghi era intervenuto a opera non del loro dante causa, bensì «su incarico e disposizione del sig. ». ON
1.2.1. e hanno quindi chiesto: Parte_1 Parte_2
- che sia dichiarato che nato l'[...] non aveva posto Parte_1
«in opera attività integrante la condizione risolutiva di decadenza dai legati
Corte di Appello di PA
9 Terza Sezione Civile attribuitigli dal padre , essendo invece detta condotta imputa- E_
bile a condotta dolosa e fraudolenta di nato ad [...] l'8 no- ON
vembre 1946»;
- che, di conseguenza, sia annullata la sentenza n. 917/2015 di questa
Corte, «perché frutto del dolo del predetto »; ON
- la condanna di e , quali unici eredi E_ Controparte_2
di , a restituir loro i beni immobili elencati nel dispositivo della ON
stessa sentenza n. 917/2015, nel cui possesso gli stessi e E_ [...]
si erano esecutivamente immessi il 27 ottobre 2017. CP_15
1.3. Ritualmente costituitisi, e E_ Controparte_2
hanno contestato il contenuto dell'atto di citazione in opposizione e ne hanno chiesto il rigetto.
1.4. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 7 giugno 2024 sono stati con-
cessi i termini previsti dall'art. 190 Cpc per il deposito delle comparse conclu-
sionali e delle memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Gli odierni opponenti affidano la richiesta di revisione della sentenza n. 917/2015 di questa Corte ai seguenti argomenti:
- con atto dell'11 agosto 1977 (rep. 17683) rogato dal notaio Per_5
di Alcamo, e convennero concordemente di abolire Parte_1 ON
la stradella comune indicata nel testamento del 5 dicembre 1931 di Persona_4
(e svolgentesi nei terreni lasciati in legato al primo e con previsione di
[...]
decadenza da tali benefici ove il beneficiario avesse unilateralmente soppresso tale strada), sostituendola con altra sempre insistente sui terreni di , Parte_1
descritta nell'atto medesimo ed evidenziata in rosso nella planimetria allegata
Corte di Appello di PA
10 Terza Sezione Civile all'atto, mentre quella soppressa veniva rilevata in giallo (pag. 8 della cita-
zione).
Secondo gli opponenti (si rimanda alla stessa pag. 8), «ovvia conse-
guenza di tale atto era che la sede della stradella soppressa rientrava nella piena ed incondizionata disponibilità del con conseguente diritto di chiu- Parte_1
derne l'accesso a chiunque». Gli stessi opponente aggiungono quindi che «in detto atto notarile vennero poi previste alcune condizioni, ossia che il con-
traente per sé ed i suoi venti causa si servisse della nuova via ON
solamente per raggiungere il fabbricato precedentemente adibito a caserma dei
Carabinieri, con divieto assoluto di far transitare su detta stradella estranei ed in particolare greggi ed animali (lett. c dell'atto), che al suo inizio la stradella fosse munita di catena o cancello con lucchetto le cui chiavi dovevano essere ben custodite da entrambi i contraenti (lett. d), che il avesse il solo Parte_1
onere iniziale di far eseguire a proprie spese il tracciato della stradella rima-
nendo successivamente ad esclusivo carico del la manutenzione ON
della stessa (lett. e)»;
- su richiesta di , il 30 agosto 1991 il geom. Parte_1 CP_16
redasse una perizia, poi giurata il successivo 29 ottobre dello stesso anno, per descrivere lo stato dei luoghi relativo alla stradella creata con l'atto notarile dell'11 agosto 1977. Gli opponenti sostengono (alle pagg. 8 e 9) che da quella
«perizia si desume che la stradella versava in stato di totale abbandono con la relativa sede invasa da tale vegetazione spontanea da farne ritenere il suo man-
cato uso da anni», affermando altresì che l'estensore dell'elaborato attestava
«che anche il fabbricato ex caserma, per il raggiungimento del quale il
[...]
doveva servirsi della stradella di cui all'atto 11 agosto 1977, versa[va] Per_1
Corte di Appello di PA
11 Terza Sezione Civile in stato di abbandono con porte e finestre rotte o mancanti, e tetti e muri ca-
denti»;
- anche altra perizia, redatta su richiesta di dal dr. agr. Parte_1 [...]
il 19 dicembre 1993 e giurata il 24 gennaio 1994, era di Per_6 Persona_7
«analogo tenore quanto allo stato d'uso della stradella di nuova creazione a se-
guito dell'atto dell'11 agosto 1977»; in più, nella stessa si dava atto della «pre-
senza di un cumulo di materiale di risulta di circa mc 25 che ostrui[va] il transito anche della parte iniziale della stradella che conduce all'ex caserma dei Cara-
binieri» (pag. 9);
- infine, «di qualche rilevanza ai fini della presente impugnazione» è
ritenuto un atto di transazione stipulato il 12 maggio 2004 tra e ON
, quest'ultima nella qualità di vedova ed unica erede di Controparte_6 _1
. Con tale contratto, stipulato nel corso del precedente giudizio d'appello,
[...]
la cedeva a la nuda proprietà di un immobile Controparte_6 ON
sito al piano terra della via Daita di PA nonché la piena proprietà di un mezzo di un terreno in territorio di Sciacca, mentre , per il caso ON
di esito a lui favorevole del giudizio allora in corso, rinunciava a far valere le proprie pretese creditorie e la sentenza nei confronti della , fermo re- CP_6
stando che il giudizio sarebbe comunque proseguito tra le parti già costituite
(pag. 9).
2.1. Ciò posto, gli opponenti sostengono che la sentenza impugnata si fonda su un «clamoroso errore» del consulente tecnico d'ufficio, giacché co-
stui, «a prescindere dal tratto intercorrente tra i caseggiati ed il punto “A” rima-
sto fermo della vecchia sede, per il resto ha svolto gli accertamenti sulla vecchia sede della stradella che era stata concordemente soppressa in dipendenza
Corte di Appello di PA
12 Terza Sezione Civile dell'atto 11 agosto 1977 in notar anziché in quella nuova con detto Per_5
atto istituita, così dando atto di impedimenti e recinzioni sulla vecchia sede del tutto irrilevanti ai fini della controversia perché la sede del vecchio tracciato in forza del predetto atto notarile era rientrata nella piena disponibilità del _1
il quale era libero di recintarla e porre in opera cancelli e di impedirne in
[...]
transito a chiunque compreso ovviamente il che avrebbe dovuto ON
servirsi del nuovo tracciato» (pag. 10).
Si tratta, secondo gli opponenti, di errore «causato verosimilmente […]
dall'omesso doveroso e compiuto esame degli atti di causa che viceversa fu
“sommario” come espressamente attestato nel verbale del 21 ottobre 2013»
(pag. 11).
Inoltre – prosegue la doglianza – e , ON E_
odierno convenuto, entrambi presenti alle operazioni del consulente tecnico d'ufficio, erano «consapevoli degli errati accertamenti che venivano espletati dal consulente», ma omisero di far rilevare l'errore perché ciò avrebbe potuto far ritenere come verificata la «condizione risolutiva di decadenza alla quale erano assoggettati i legati in favore del » e quindi «fondata la do- Parte_1
manda proposta sin dal lontano 16 novembre 1994 dal » (pag. ON
11).
2.1.1. Gli opponenti aggiungono di aver reperito, durante lo sgombero conseguente all'esecuzione della pronuncia di questa Corte del 2015, «un do-
cumento, di straordinaria importanza ai fini del presente giudizio, costituito da una dichiarazione-comunicazione, datata 1° ottobre 2001, indirizzata al dr.
[...]
da tale (doc. n. 10)»; con tale atto, «il Per_8 Persona_9 Per_9
comunica[va] infatti al destinatario che tra la fine del mese di Parte_1
Corte di Appello di PA
13 Terza Sezione Civile ottobre ed i primi di novembre dell'anno 1993, su incarico e disposizione del sig. , munito di una pala meccanica ed alla presenza dello stesso, ON
[aveva] provveduto alla demolizione e smantellamento di una piattaforma in cemento, accumulando il materiale di risulta a monte di una stradella adiacente alla piattaforma. Secondo il la stradella si congiungeva poi a monte ad Per_9
altra stradella munita di cancello in ferro. Detto lavoro secondo il Per_9
venne svolto nell'azienda agricola sita in contrada Ferricinotto, ubicata di fronte alla Cantina Paladino, raggiungibile dalla rotabile Alcamo Camporeale»
(pag. 12).
Dunque, non sarebbe vero, opinano gli opponenti, che, «come invece erroneamente reputa l'impugnata sentenza n. 917/2015 della Prima Sezione
della Corte d'Appello di PA, che in vita il defunto ha posto in Parte_1
essere condotte integranti la decadenza dei legati allo stesso attribuitigli dal pa-
dre . Ciò perché da un lato sono del tutto irrilevanti al riguardo E_
gli impedimenti e recinzioni operate dal nella vecchia sede della Parte_1
stradella dal punto “A” in poi […], e dall'altro lato perché il non è Parte_1
l'autore dell'ostruzione costituita da cumuli di pietrame e cemento che impedi-
sce il transito dai caseggiati al punto “A”, perché invece tale ostruzione è opera del che l'ha eseguita mediante incarico al trattorista ON Per_9
come attesta la dichiarazione-comunicazione dallo stesso sottoscritta» (pagg.
12 e 13).
2.1.2. Sulla scorta di tali premesse, gli opponenti affermano quanto se-
gue: «È dunque evidente che il ha dolosamente immutato lo ON
stato dei luoghi creando in modo surrettizio un'ostruzione al transito sulla stra-
della, addebitando poi tale condotta in modo fraudolento al al fine Parte_1
Corte di Appello di PA
14 Terza Sezione Civile di far ritenere sussistenti le condizioni di fatto per la decadenza dai legati»
(pag. 13); quindi, aggiungono che non poté utilizzare la dichiara- Parte_1
zione del da un lato perché la decisione di primo grado del Tribunale Per_9
di PA di rigetto delle domande di «prescindeva da ogni ON
esame sulla sussistenza o meno delle condizioni sulla decadenza dai legati, e dall'altro lato perché il venne a morte meno di un mese dopo aver rice- _1
vuto la dichiarazione-comunicazione del (pag. 14). Per_9
2.2. Dal canto loro, i convenuti eccepiscono l'inammissibilità, l'impro-
cedibilità e l'infondatezza dell'opposizione, al riguardo deducendo quanto se-
gue:
- non vi era «mai stato alcun dolo da parte di nel lungo ON
iter processuale che ha portato alla sentenza n. 917 del 2015» di questa Corte;
- infatti, il contenuto della lettera-dichiarazione del dal quale Per_9
si dovrebbe desumere l'esistenza di una condotta dolosa di , sa- ON
rebbe relativo a fatti verificatisi tra ottobre e novembre del 1993; premesso tale rilievo, i convenuti così deducono: «Appare evidente, pertanto, che l'asserita
paternità di tale opera in capo a nel lontano 1993 (circostanza ON
totalmente e fortemente contestata dagli eredi opposti), per fondare la do-
manda giudiziale, poi proposta nel 1994, contro sembrerebbe CP_17
costituire, (ove fosse vero, ma non lo è), un'ipotesi di dolo nei confronti della
controparte della quale, però, non si possono certo lagnare gli CP_17
odierni ricorrenti che non ne sono eredi e che, nel 1993, non ne erano, neppure,
aventi causa, stante che la titolarità della nuda proprietà di parte dei beni del
convenuto debitore gli è stata trasferita, da questi, soltanto CP_17
nell'agosto 1999 (donazione, doc. all. n. 8 produzione e n. 3 produzione CP_2
Corte di Appello di PA
15 Terza Sezione Civile ), anni dopo l'ipotesi (indimostrata e falsa) di dolo proces- E_
suale; in un momento in cui, fra l'altro, non era certo preventivabile da parte
di tale trasferimento inter vivos, avvenuto diversi anni dopo» ON
(pag. 12 della comparsa conclusionale);
- «in ogni caso, in linea meramente subordinata, si deve, opportuna-
mente, rilevare come la condotta falsamente attribuita al ri- ON
guarda solo uno dei numerosi impedimenti e modifiche alla stradella imputate
all'originario convenuto (che non ne ha disconosciuto la pro- CP_17
pria paternità), e che tale impedimento non è fra quelli citati dalla sentenza
impugnata n. 917 del 2015 della Corte di Appello di PA per dichiarare la
decadenza dai legati del citato (pag. 17 doc. all. n.2 produzione CP_17
). Si può, perciò, rilevare ed eccepire (senza recesso alcuno da tutte le CP_2
altre difese spiegate) l'inutilità dell'odierna impugnazione avversaria per una
sorta di “prova di resistenza” della certezza dell'attribuzione al sig. CP_17
(cl. 1900) dei numerosi e rilevanti impedimenti alla fruizione della stra-
[...]
della e la conseguente piena legittimità della pronuncia della sua decadenza
dai legati attribuitigli» (pagg. 15 e 16);
- non è stato rispettato il termine perentorio di trenta giorni ex art. 326
Cpc per la proposizione della presente impugnazione (pag. 16);
- la lettera a firma del era già stata depositata all'udienza tenu- Per_9
tasi dell'8 ottobre 2001 nel procedimento 1197/1998 pendente presso la Corte
di Appello di PA (avente ad oggetto la citata decadenza da legato), in al-
legato a un foglio da aggiungere al verbale di causa contenente anche un'istanza di prova testimoniale con lo stesso (pag. 30). Per_9
3. Tutto ciò premesso, questa Corte osserva quanto segue.
Corte di Appello di PA
16 Terza Sezione Civile 3.1. Ai sensi del 2° comma dell'art. 404 Cpc che disciplina la cosiddetta opposizione di terzo revocatoria, istituto al quale gli odierni attori hanno fatto riferimento nell'epigrafe del loro atto di citazione, gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando quest'ultima
è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
3.1.1. Al riguardo, va premesso che il dolo e la collusione in questione sono concetti distinti. Mentre il primo, che non si esaurisce nella preordinazione di atti positivi volti a danneggiare il terzo ma può estrinsecarsi anche in omis-
sioni, può provenire anche da una sola delle parti, la collusione consiste, invece,
in un accordo, fra queste e a danno del terzo, che può essere anche tacito ed aver luogo sia prima che nel corso della lite (né è necessario che la decisione sia interamente effetto della collusione, essendo invece sufficiente l'accerta-
mento che, senza la collusione, la decisione sarebbe stata diversa, ossia non pregiudizievole, o pregiudizievole in misura minore, per il terzo;
Cass.
3243/1980): dunque, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione de qua è ri-
chiesto sempre che l'atto doloso o collusivo sia stato posto in essere proprio per
pregiudicare i diritti del terzo.
Quindi, poiché – si ripete – l'opposizione de qua presuppone che la sen-
tenza sia l'effetto di comportamenti dolosi o collusivi delle parti in danno del
terzo, avente causa o creditore di una delle parti, la stessa non è esperibile ove tali comportamenti siano stati posti in essere da una parte in danno dell'altra
per la definizione, in suo favore, della lite (Cass. 9500/2003 e 21492/2018).
3.2. Ora, nella vicenda in esame va, evidentemente, esclusa l'ipotesi collusiva, non essendo stata affermata, né comunque essendo ragionevolmente ipotizzatile, l'esistenza di un accordo fraudolento delle originarie parti in causa
Corte di Appello di PA
17 Terza Sezione Civile ( e ) ai danni degli odierni attori, questi ultimi bene- ON Parte_1
ficiari della donazione, effettuata da una di quelle parti, di beni immobili dei quali l'altra parte è stata poi riconosciuta proprietaria.
3.3. Deve, allora, valutarsi se possa affermarsi la ricorrenza dell'altra ipotesi prevista dalla richiamata normativa.
3.3.1. Ora, nell'atto introduttivo di questa fase del giudizio gli odierni opponenti non affermano mai che ebbe a realizzare il compor- ON
tamento (asseritamente) doloso con l'intento di recar loro un pregiudizio. In-
vero, nelle conclusioni contenute a pag. 15 di quell'atto, gli opponenti chiedono a questa Corte di dichiarare che l'«attività integrante la condizione risolutiva di decadenza dai legati attribuiti [a ] dal padre » è «im- Parte_1 E_
putabile a condotta dolosa e fraudolenta di », e quindi auspicano ON
l'annullamento della sentenza n. 917/2015 «perché frutto del dolo del predetto
»: è dunque di palmare evidenza che è il soggetto ON Parte_1
che, in ipotesi, avrebbe subito le conseguenza della «condotta dolosa e fraudo-
lenta di ». ON
3.3.2. Del resto, la stessa scansione cronologica dei fatti impone inelu-
dibilmente questa conclusione (e – si osserva per inciso – le considerazioni che seguono rendono superfluo l'esame dell'eccezione, sollevata dai convenuti, di inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine perentorio previsto dall'art. 326 Cpc).
Invero – come si è visto –, gli opponenti ritengono che «ha imposto e legittima la presente impugnazione» il contenuto di «una dichiarazione-comu-
nicazione, datata 1° ottobre 2001, indirizzata al dr. da tale Parte_1 Per_9
, con la quale costui comunicava allo stesso «che tra la fine
[...] _1
Corte di Appello di PA
18 Terza Sezione Civile del mese di ottobre ed i primi di novembre dell'anno 1993, su incarico e dispo-
sizione del sig. , munito di una pala meccanica ed alla presenza ON
dello stesso, [aveva] provveduto alla demolizione e smantellamento di una piat-
taforma in cemento, accumulando il materiale di risulta a monte di una stradella adiacente alla piattaforma». Ciò dimostrerebbe che « non [fu] l'au- Parte_1
tore dell'ostruzione costituita da cumuli di pietrame e cemento […], perché in-
vece tale ostruzione [era stata] opera del che l'[aveva] eseguita ON
mediante incarico al trattorista (pagg. 12 e 13 dell'atto di citazione). Per_9
Dunque, anche a voler ritenere (pure senza assumere quale teste il Ni-
colosi; la relativa richiesta è stata avanzata dagli opponenti nell'atto di cita-
zione) la piena verità delle vicende affermate nella richiamata missiva, comun-
que è proprio il contenuto di quella narrazione a imporre il rigetto della do-
manda di revisione della sentenza: i fatti esposti dal invero, risalireb- Per_9
bero al 1993, mentre è intervenuta nel 1999 la donazione in forza della quale i medesimi opponenti divennero proprietari dei beni de quibus (quelli dei quali la sentenza del 2015 ha dichiarato la proprietà a favore di in ON
conseguenza della perdita del relativo diritto da parte di per il veri- Parte_1
ficarsi della condizione risolutiva alla quale erano assoggettati i legati relativi a quegli immobili).
In definitiva, ammesso (per comodità di ragionamento) che CP_18
faele pose in essere il contestato comportamento (ossia l'alterazione dei luo-
ghi), comunque tale condotta, risalendo al 1993, venne realizzata ai danni uni-
camente di , all'epoca proprietario dei beni. Peraltro, quella modi- Parte_1
fica dello stato di fatto sarebbe stata effettuata in un momento addirittura ante-
riore all'inizio del primo grado giudizio (nella sentenza del 2015 di questa Corte
Corte di Appello di PA
19 Terza Sezione Civile si legge che l'atto di citazione di quel grado venne notificato il 16 novembre
1994), sicché avrebbe potuto e dovuto far valere quei fatti nel pro- Parte_1
cesso successivamente iniziato nei suoi confronti da : di quelle ON
vicende, infatti, il medesimo non poteva non essere a conoscenza, Parte_1
giacché le contestate modifiche erano state realizzate nec clam nec precario,
essendo di ampia portata (esse consistevano, come si è visto, in demolizione e smantellamento di una piattaforma in cemento con accumulo del relativo ma-
teriale di risulta a monte della stradella adiacente alla piattaforma) e con con-
seguenze definitive (l'ostruzione al transito sulla medesima stradella).
3.4. Deve quindi escludersi la legittimazione attiva ex art. 404, 2°
comma, Cpc in capo agli odierni attori, essendo costoro divenuti proprietari dei beni de quibus solo – si ripete – nel 1999, e dunque in epoca successiva alla condotta dolosa ascritta a , e non emergendo alcun dato proba- ON
torio, nemmeno indiziario, da cui poter inferire che il contestato operato del medesimo fu dolosamente preordinato a recare pregiudizio agli aventi _1
causa di . Parte_1
4. In conclusione, per quanto sin qui esposto, l'opposizione va respinta.
5. Alla soccombenza segue la condanna degli opponenti al rimborso, ai convenuti costituiti, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo;
inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002
per il versamento, da parte degli opponenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
5.1. Infine, va disattesa la domanda di condanna degli opponenti ex art. 96 Cpc, non essendo stata dimostrata la concreta ed effettiva esistenza di un
Corte di Appello di PA
20 Terza Sezione Civile danno sofferto dai convenuti in conseguenza del comportamento processuale dei medesimi opponenti (si confrontino Cass. 6637/1992, 13355/2004,
21393/2005 e 9080/2013).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 404, 2°
comma, Cpc proposta da e avverso la sen- Parte_1 Parte_2
tenza della Corte di Appello di PA n. 917/2015 del 15 aprile-15 giugno
2015, respinge l'impugnazione;
condanna e al rimborso, a Parte_1 Parte_2 [...]
e , delle spese di questo grado del giudizio, che CP_1 Controparte_2
liquida in complessivi €9.256,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte degli opponenti, di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di PA, il 30 settembre 2024.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di PA
21 Terza Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di PA, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Marinella Laudani Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2235/2019 R.G. avente a oggetto opposizione ai sensi dell'art. 404, 2° comma, Cpc avverso la sentenza della Corte di Appello
di PA n. 917/2015 del 15 aprile-15 giugno 2015
PROMOSSA DA
nato ad [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2 [...]
), residenti a [...], C.F._2
elettivamente domiciliati in Castellammare del Golfo presso lo studio dall'avv.
Eligio Scaglione che li rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 27 gennaio
2023
ATTORI
CONTRO
1) nato a [...] il [...], quivi residente, in via E_
Paolo Paternostro n. 31, nonché elettivamente domiciliato, presso il proprio stu-
dio; difeso da se stesso unitamente e disgiuntamente all'avv. Mario Corso per mandato conferito con procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
1 2) nata a [...] il 1° ottobre 1945, residente a [...]Controparte_2
mare del Golfo in contrada Punta Pispisa n. 60 ed elettivamente domiciliata in
PA presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende E_
per mandato conferito con procura allegata alla comparsa di costituzione e ri-
sposta
(i predetti nella qualità di unici eredi, rispettivamente figlio e coniuge super-
stite, di nato ad [...] l'[...] e deceduto a Pa- ON
lermo il 29 maggio 2016)
3) nata a [...] il [...] e residente a Controparte_3
PA in via Guglielmo Marconi n. 1
4) nata a [...] il [...] e residente a [...]
Guglielmo Marconi n. 1
5) nato a [...] il [...] e quivi residente in Controparte_5
via Enzo ed Elvira Sellerio n. 45
6) nato a [...] il [...] e quivi residente in Controparte_6
via Umberto Boccioni n. 206
7) nato a [...] il [...] e quivi residente in [...]
Isidoro La Lumia n. 7
8) nata a [...] il 1° marzo 1951 e quivi residente in [...]
Francesco Laurana n. 83
(i convenuti dal n. 3 al n. 8 nella qualità di eredi di nata a Controparte_6
PA l'8 gennaio 1909 e ivi deceduta l'8 marzo 2008, a sua volta unica erede di nato ad [...] l'[...]) Parte_1
9) nata a [...] il [...] e quivi residente in [...]
Catania n. 88
Corte di Appello di PA
2 Terza Sezione Civile 10) nata a [...] il [...] e quivi residente in [...]
dei Quartieri n. 21/H
11) nata a [...] il [...] e quivi residente in [...]
Catania n. 88
12) nato a [...] il [...] e quivi residente E_0
in viale Giunone n. 38
(i convenuti dal n. 9 al n. 12 nella qualità di eredi di nato a Persona_2
PA il 5 febbraio 1936)
13) nata a [...] il [...] e quivi residente in E_1
via Francesco Crispi n. 119
14) nato a [...] l'[...] e quivi residente E_2
in via Paolo Paternostro n. 31
(i convenuti n. 13 e n. 14 nella qualità di eredi di nata a [...] Persona_3
il 5 maggio 1928)
CONVENUTI, CONTUMACI DALLA 3ª AL 18°
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori
Ritenere e dichiarare che nato ad [...] l'[...] Parte_1
non ha mai posto in opera attività integrante la condizione risolutiva di deca-
denza dai legati attribuitigli dal padre , essendo invece detta E_
condotta imputabile a condotta dolosa e fraudolenta di nato ad ON
Alcamo l'8 novembre 1946, il quale poi falsamente in giudizio l'ha attribuita al predetto al fine di ottenerne la decadenza dai legati;
Parte_1
di conseguenza annullare l'impugnata sentenza n. 917/2015 resa dalla
Prima Sezione della Corte d'Appello di PA dei 15 aprile-15 giugno 2015
Corte di Appello di PA
3 Terza Sezione Civile perché frutto del dolo del predetto;
ON
condannare i convenuti nato a [...] il 10 gennaio E_
1973 e nata a [...] il 1° ottobre 1945, nella qualità di Controparte_2
unici eredi di , a restituire agli impugnanti coniugi ON Parte_1
e nella qualità di aventi causa di nato ad Parte_2 Parte_1
Alcamo l'8 aprile 1900, i beni immobili elencati ai numeri 1, 2, 3 e 4 nel dispo-
sitivo della sentenza n. 917/2015, nei quali essi e E_ CP_13
si sono esecutivamente immessi in possesso il 27 ottobre 2017 in forza
[...]
dell'impugnata predetta sentenza n. 917/2015 che di detti immobili dichiarò
erroneamente unico proprietario il loro dante causa;
ON
condannare ancora i predetti e alla E_ Controparte_2
restituzione dei frutti ricavati dagli immobili predetti a far tempo dalla loro im-
missione in possesso sino all'effettiva restituzione degli immobili stessi, da quantificarsi a mezzo di disponenda consulenza tecnica;
condannare infine i predetti e al ri- E_ Controparte_2
sarcimento dei danni, derivati dalle illegittime esecuzioni dagli stessi intraprese in pregiudizio degli impugnanti e per il Parte_1 Parte_2
recupero della somma di euro 1.975.434,64 ed accessori liquidata a favore del con la più volte citata sentenza 917/2015. ON
Per i convenuti
L'adita Corte di Appello di PA rigetti integralmente, con qualsiasi motivazione vorrà adottare, l'opposizione ex art. 404, 2° comma, Cpc avanzata dai signori e Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di merito e del cautelare, anche ai sensi dell'art. 96 Cpc.
Corte di Appello di PA
4 Terza Sezione Civile MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Così si legge nella sentenza 917/2015 del 15 aprile-15 giugno 2015
di questa Corte di Appello: «Con atto notificato il 16 novembre 1994
[...]
citò in giudizio dinanzi al Tribunale di PA , espo- Per_1 Parte_1
nendo: che in data 27 marzo 1937 si era aperta la successione di Persona_4
, il quale, con testamento segreto del 5 dicembre 1931 e successivi codi-
[...]
cilli del 15 dicembre 31 e del 18 giugno 1934, aveva istituito erede universale
il figlio , dante causa dell'attore, ed attribuito all'altro figlio, il CP_14
convenuto, vari immobili a titolo di legato, con la clausola di decadenza, per
l'ipotesi in cui il legatario avesse soppresso una strada attraversante uno dei
fondi oggetto delle disposizioni;
che analoga clausola era contenuta in un suc-
cessivo testamento nuncupativo, contenente altro legato a favore del medesimo
figlio; che il convenuto aveva, tuttavia, soppresso la stradella in questione. Su
tali premesse l'attore chiese la decadenza di dai legati e la con- Parte_1
danna del medesimo alla restituzione degli immobili.
Costituitosi, il convenuto contestò la fondatezza della domanda e ne
chiese il rigetto.
Con sentenza in data 30 gennaio 1996 il Tribunale, pur dando atto che
la stradella in questione era risultata in stato di abbandono, bloccata nella
parte iniziale da un muretto in tufo e detriti e chiusa in quella finale da un
cancello, ritenendo che il testatore, un avvocato, con il termine “uso comune”
avesse inteso attribuire all'erede universale soltanto un diritto d'uso sulla stra-
della, di natura personale, che pertanto si era estinto con la morte del benefi-
ciario, rigettò la domanda.
L'attore propose appello, cui resistette l'appellato. Nel corso del
Corte di Appello di PA
5 Terza Sezione Civile giudizio si costituì, in prosecuzione, , quale unica erede di Controparte_6
, facendone proprie le posizioni. Parte_1
Con sentenza dei 16 luglio-23 settembre 2004 la Seconda Sezione di
questa Corte d'Appello confermò, con compensazione totale delle spese, la de-
cisione impugnata, epperò sulla base di una diversa motivazione. Ritenne, al
riguardo, che il testatore avesse inteso istituire una comunione sulla stradella,
come peraltro confermato da un atto di divisione successivamente intervenuto
nel 1942; ma la condizione apposta ai legati, secondo cui tale stato di comu-
nione avrebbe dovuto permanere a tempo indeterminato, era nulla e da consi-
derarsi non apposta, confliggendo con un norma imperativa, l'art. 1111, 2°
comma, Cc, che prevede la validità massima di dieci anni del patto di rimanere
in comunione.
Contro tale sentenza propose ricorso per cassazione, ON
deducendo con unico motivo “violazione e falsa applicazione degli artt. 1111
e 1112 del vigente Cc e 683 del Cc del 1865, nonché degli artt. 1362, 633 e 634
ss. Cc vigente ed art. 855 Cc del 1865, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 Cpc”.
Censurò la ratio decidendi della sentenza impugnata, per non aver te-
nuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 1112 dell'attuale Cc e 683 di
quello previgente, secondo cui lo scioglimento della comunione non può essere
chiesto, quando si tratti di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso
comune cui sono destinate.
Tale destinazione, nel caso di specie, sarebbe stata dal testatore im-
pressa alla stradella in questione, rendendola indivisibile, non essendo ipotiz-
zabile una divisione in natura, la vendita terzi o l'assegnazione ad uno dei con-
dividenti, di una via funzionalmente destinata a servire due fondi. Detta
Corte di Appello di PA
6 Terza Sezione Civile destinazione e l'“arbitraria usurpazione”, oltre che incontestate, avrebbero
trovato conferma nella relazione del consulente tecnico officiato in primo
grado, di cui venivano riportati testualmente i passi salienti.
I giudici di merito non avrebbero poi tenuto conto che, ai sensi dell'art.
633 Cc (corrispondente all'art. 848 del Cc previgente), è possibile l'apposi-
zione di condizioni nelle disposizioni testamentarie a titolo universale o parti-
colare e che l'art. 638 Cc (corrispondente all'art. 855 del Cc 1865) considera
quale legittima condizione risolutiva apposta ad un testamento quella preve-
dente, come nella specie, un non facere a tempo indeterminato.
La Corte Suprema ritenne il ricorso fondato, rilevando che il divieto del
patto ultradecennale di comunione, di cui al 2° comma dell'art. 1111 Cc, pur
analogicamente applicabile alle disposizioni testamentarie a titolo particolare
(in quanto espressione di un principio generale secondo cui la comunione in-
divisa di un bene rappresenta una situazione giuridica per sua natura transi-
toria e normalmente destinata ad esaurirsi), presupponendo tuttavia la divisi-
bilità, materiale o giuridica, del bene che ne forma oggetto, trova un limite
implicito, logicamente imposto dalla necessità di coordinamento tra le due
norme, nella regola dettata dal successivo art. 1112 Cc (riproducente quella
contenuta nell'art. 683 del Cc del 1865, vigente all'epoca della redazione del
testamento), secondo cui lo scioglimento della comunione non può essere chie-
sto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso co-
mune cui sono destinate.
Nella specie, pertanto, la declaratoria di nullità della clausola testa-
mentaria in questione, per ritenuta violazione di una norma di ordine pubblico,
avrebbe richiesto il preventivo accertamento della concreta divisibilità della
Corte di Appello di PA
7 Terza Sezione Civile stradella che ne formava oggetto, cui il testatore aveva impresso la destina-
zione di consentire l'accesso alle rispettive unità fondiarie dei figli e CP_14
Pt_
. Solo nell'ipotesi che la stessa, per caratteristiche topografiche e dimen-
sionali, avesse potuto frazionarsi in due parti, ciascuna idonea a consentire ai
comunisti l'accesso alle rispettive quote, la durata del ravvisato vincolo di in-
divisibilità avrebbe potuto ridursi a quella massima prevista dalla legge.
Tale valutazione, pur funzionale alla corretta applicazione delle norme
di riferimento ai fini della risoluzione della controversia, in quanto implicante
un accertamento di merito, non poteva essere svolta, come avrebbe voluto la
parte ricorrente, in sede di giudizio di legittimità.
La Corte Suprema, pertanto, con sentenza n. 5261 dei 20 gennaio-4
marzo 2011, cassò la decisione impugnata, rinviando, anche per le spese del
giudizio di legittimità, ad altra Sezione di questa Corte di Appello.
Con atto notificato il 17 aprile 2012 ha riassunto il giu- ON
dizio ex art. 392 Cpc dinanzi a questa Corte di Appello».
1.1. Con la richiamata sentenza 917/2015, questa Corte, ritenuto che nato l'[...] avesse «violato il vincolo di intangibilità della Parte_1
stradella, in quanto, alla stregua delle indagini condotte da tutti i consulenti of-
ficiati nel corso del giudizio, [era] emerso che il legatario [aveva] eliminato la parte iniziale della stradella dal lato dei fabbricati del fondo Firricinotto,
[aveva] recintato l'intera stradella e [aveva] chiuso l'accesso al fabbricato ex trasformando, così, la detta via in una striscia di terreno alla quale Pt_3
nessun altro [poteva] accedere, perché tutta recintata ed incorporata nei di lui fondi», ha quindi dichiarato lo stesso , e per lui tutti gli eredi di Parte_1
(a sua volta unica erede del medesimo ), decaduto Controparte_6 Parte_1
Corte di Appello di PA
8 Terza Sezione Civile dal diritto di proprietà dei quattro beni immobili individuati alle pagg. 22 e 23
di quella pronuncia, contestualmente dichiarando «unico proprietario degli im-
mobili anzidetti l'attore , nato ad [...] l'[...]». ON
Gli stessi eredi di sono stati altresì condannati a restituire a Controparte_6
i frutti di quei beni, quantificati in €1.975.434,64, nonché a ON
rimborsare al medesimo le spese di lite. _1
1.2. Con atto di citazione datato 18 novembre 2019, , nato il Parte_1
9 ottobre 1950, e hanno proposto opposizione di terzo Parte_2
ex art. 404, 2° comma, Cpc, deducendo:
- che, pur non avendo rivestito la qualità di parti nei vari giudizi sopra richiamati, avevano subito, ex art. 2909 Cc, «le gravi conseguenze derivanti dalla sentenza» del 2015 «in quanto aventi causa dal convenuto in Parte_1
forza dell'atto di donazione modale del 3 agosto 1999, comprensiva degli im-
mobili dei quali il [era] stato riconosciuto unico proprietario»; ON
- infatti, gli eredi di si erano «esecutivamente immessi ON
nel possesso di detti immobili in data 27 ottobre 2017» e avevano intrapreso esecuzione immobiliare su loro beni immobili per conseguire il soddisfaci-
mento del credito di oltre due milioni di euro liquidati con la richiamata sen-
tenza;
- di aver rinvenuto documentazione dalla quale sarebbe stato possibile inferire che il mutamento dei luoghi era intervenuto a opera non del loro dante causa, bensì «su incarico e disposizione del sig. ». ON
1.2.1. e hanno quindi chiesto: Parte_1 Parte_2
- che sia dichiarato che nato l'[...] non aveva posto Parte_1
«in opera attività integrante la condizione risolutiva di decadenza dai legati
Corte di Appello di PA
9 Terza Sezione Civile attribuitigli dal padre , essendo invece detta condotta imputa- E_
bile a condotta dolosa e fraudolenta di nato ad [...] l'8 no- ON
vembre 1946»;
- che, di conseguenza, sia annullata la sentenza n. 917/2015 di questa
Corte, «perché frutto del dolo del predetto »; ON
- la condanna di e , quali unici eredi E_ Controparte_2
di , a restituir loro i beni immobili elencati nel dispositivo della ON
stessa sentenza n. 917/2015, nel cui possesso gli stessi e E_ [...]
si erano esecutivamente immessi il 27 ottobre 2017. CP_15
1.3. Ritualmente costituitisi, e E_ Controparte_2
hanno contestato il contenuto dell'atto di citazione in opposizione e ne hanno chiesto il rigetto.
1.4. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 7 giugno 2024 sono stati con-
cessi i termini previsti dall'art. 190 Cpc per il deposito delle comparse conclu-
sionali e delle memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Gli odierni opponenti affidano la richiesta di revisione della sentenza n. 917/2015 di questa Corte ai seguenti argomenti:
- con atto dell'11 agosto 1977 (rep. 17683) rogato dal notaio Per_5
di Alcamo, e convennero concordemente di abolire Parte_1 ON
la stradella comune indicata nel testamento del 5 dicembre 1931 di Persona_4
(e svolgentesi nei terreni lasciati in legato al primo e con previsione di
[...]
decadenza da tali benefici ove il beneficiario avesse unilateralmente soppresso tale strada), sostituendola con altra sempre insistente sui terreni di , Parte_1
descritta nell'atto medesimo ed evidenziata in rosso nella planimetria allegata
Corte di Appello di PA
10 Terza Sezione Civile all'atto, mentre quella soppressa veniva rilevata in giallo (pag. 8 della cita-
zione).
Secondo gli opponenti (si rimanda alla stessa pag. 8), «ovvia conse-
guenza di tale atto era che la sede della stradella soppressa rientrava nella piena ed incondizionata disponibilità del con conseguente diritto di chiu- Parte_1
derne l'accesso a chiunque». Gli stessi opponente aggiungono quindi che «in detto atto notarile vennero poi previste alcune condizioni, ossia che il con-
traente per sé ed i suoi venti causa si servisse della nuova via ON
solamente per raggiungere il fabbricato precedentemente adibito a caserma dei
Carabinieri, con divieto assoluto di far transitare su detta stradella estranei ed in particolare greggi ed animali (lett. c dell'atto), che al suo inizio la stradella fosse munita di catena o cancello con lucchetto le cui chiavi dovevano essere ben custodite da entrambi i contraenti (lett. d), che il avesse il solo Parte_1
onere iniziale di far eseguire a proprie spese il tracciato della stradella rima-
nendo successivamente ad esclusivo carico del la manutenzione ON
della stessa (lett. e)»;
- su richiesta di , il 30 agosto 1991 il geom. Parte_1 CP_16
redasse una perizia, poi giurata il successivo 29 ottobre dello stesso anno, per descrivere lo stato dei luoghi relativo alla stradella creata con l'atto notarile dell'11 agosto 1977. Gli opponenti sostengono (alle pagg. 8 e 9) che da quella
«perizia si desume che la stradella versava in stato di totale abbandono con la relativa sede invasa da tale vegetazione spontanea da farne ritenere il suo man-
cato uso da anni», affermando altresì che l'estensore dell'elaborato attestava
«che anche il fabbricato ex caserma, per il raggiungimento del quale il
[...]
doveva servirsi della stradella di cui all'atto 11 agosto 1977, versa[va] Per_1
Corte di Appello di PA
11 Terza Sezione Civile in stato di abbandono con porte e finestre rotte o mancanti, e tetti e muri ca-
denti»;
- anche altra perizia, redatta su richiesta di dal dr. agr. Parte_1 [...]
il 19 dicembre 1993 e giurata il 24 gennaio 1994, era di Per_6 Persona_7
«analogo tenore quanto allo stato d'uso della stradella di nuova creazione a se-
guito dell'atto dell'11 agosto 1977»; in più, nella stessa si dava atto della «pre-
senza di un cumulo di materiale di risulta di circa mc 25 che ostrui[va] il transito anche della parte iniziale della stradella che conduce all'ex caserma dei Cara-
binieri» (pag. 9);
- infine, «di qualche rilevanza ai fini della presente impugnazione» è
ritenuto un atto di transazione stipulato il 12 maggio 2004 tra e ON
, quest'ultima nella qualità di vedova ed unica erede di Controparte_6 _1
. Con tale contratto, stipulato nel corso del precedente giudizio d'appello,
[...]
la cedeva a la nuda proprietà di un immobile Controparte_6 ON
sito al piano terra della via Daita di PA nonché la piena proprietà di un mezzo di un terreno in territorio di Sciacca, mentre , per il caso ON
di esito a lui favorevole del giudizio allora in corso, rinunciava a far valere le proprie pretese creditorie e la sentenza nei confronti della , fermo re- CP_6
stando che il giudizio sarebbe comunque proseguito tra le parti già costituite
(pag. 9).
2.1. Ciò posto, gli opponenti sostengono che la sentenza impugnata si fonda su un «clamoroso errore» del consulente tecnico d'ufficio, giacché co-
stui, «a prescindere dal tratto intercorrente tra i caseggiati ed il punto “A” rima-
sto fermo della vecchia sede, per il resto ha svolto gli accertamenti sulla vecchia sede della stradella che era stata concordemente soppressa in dipendenza
Corte di Appello di PA
12 Terza Sezione Civile dell'atto 11 agosto 1977 in notar anziché in quella nuova con detto Per_5
atto istituita, così dando atto di impedimenti e recinzioni sulla vecchia sede del tutto irrilevanti ai fini della controversia perché la sede del vecchio tracciato in forza del predetto atto notarile era rientrata nella piena disponibilità del _1
il quale era libero di recintarla e porre in opera cancelli e di impedirne in
[...]
transito a chiunque compreso ovviamente il che avrebbe dovuto ON
servirsi del nuovo tracciato» (pag. 10).
Si tratta, secondo gli opponenti, di errore «causato verosimilmente […]
dall'omesso doveroso e compiuto esame degli atti di causa che viceversa fu
“sommario” come espressamente attestato nel verbale del 21 ottobre 2013»
(pag. 11).
Inoltre – prosegue la doglianza – e , ON E_
odierno convenuto, entrambi presenti alle operazioni del consulente tecnico d'ufficio, erano «consapevoli degli errati accertamenti che venivano espletati dal consulente», ma omisero di far rilevare l'errore perché ciò avrebbe potuto far ritenere come verificata la «condizione risolutiva di decadenza alla quale erano assoggettati i legati in favore del » e quindi «fondata la do- Parte_1
manda proposta sin dal lontano 16 novembre 1994 dal » (pag. ON
11).
2.1.1. Gli opponenti aggiungono di aver reperito, durante lo sgombero conseguente all'esecuzione della pronuncia di questa Corte del 2015, «un do-
cumento, di straordinaria importanza ai fini del presente giudizio, costituito da una dichiarazione-comunicazione, datata 1° ottobre 2001, indirizzata al dr.
[...]
da tale (doc. n. 10)»; con tale atto, «il Per_8 Persona_9 Per_9
comunica[va] infatti al destinatario che tra la fine del mese di Parte_1
Corte di Appello di PA
13 Terza Sezione Civile ottobre ed i primi di novembre dell'anno 1993, su incarico e disposizione del sig. , munito di una pala meccanica ed alla presenza dello stesso, ON
[aveva] provveduto alla demolizione e smantellamento di una piattaforma in cemento, accumulando il materiale di risulta a monte di una stradella adiacente alla piattaforma. Secondo il la stradella si congiungeva poi a monte ad Per_9
altra stradella munita di cancello in ferro. Detto lavoro secondo il Per_9
venne svolto nell'azienda agricola sita in contrada Ferricinotto, ubicata di fronte alla Cantina Paladino, raggiungibile dalla rotabile Alcamo Camporeale»
(pag. 12).
Dunque, non sarebbe vero, opinano gli opponenti, che, «come invece erroneamente reputa l'impugnata sentenza n. 917/2015 della Prima Sezione
della Corte d'Appello di PA, che in vita il defunto ha posto in Parte_1
essere condotte integranti la decadenza dei legati allo stesso attribuitigli dal pa-
dre . Ciò perché da un lato sono del tutto irrilevanti al riguardo E_
gli impedimenti e recinzioni operate dal nella vecchia sede della Parte_1
stradella dal punto “A” in poi […], e dall'altro lato perché il non è Parte_1
l'autore dell'ostruzione costituita da cumuli di pietrame e cemento che impedi-
sce il transito dai caseggiati al punto “A”, perché invece tale ostruzione è opera del che l'ha eseguita mediante incarico al trattorista ON Per_9
come attesta la dichiarazione-comunicazione dallo stesso sottoscritta» (pagg.
12 e 13).
2.1.2. Sulla scorta di tali premesse, gli opponenti affermano quanto se-
gue: «È dunque evidente che il ha dolosamente immutato lo ON
stato dei luoghi creando in modo surrettizio un'ostruzione al transito sulla stra-
della, addebitando poi tale condotta in modo fraudolento al al fine Parte_1
Corte di Appello di PA
14 Terza Sezione Civile di far ritenere sussistenti le condizioni di fatto per la decadenza dai legati»
(pag. 13); quindi, aggiungono che non poté utilizzare la dichiara- Parte_1
zione del da un lato perché la decisione di primo grado del Tribunale Per_9
di PA di rigetto delle domande di «prescindeva da ogni ON
esame sulla sussistenza o meno delle condizioni sulla decadenza dai legati, e dall'altro lato perché il venne a morte meno di un mese dopo aver rice- _1
vuto la dichiarazione-comunicazione del (pag. 14). Per_9
2.2. Dal canto loro, i convenuti eccepiscono l'inammissibilità, l'impro-
cedibilità e l'infondatezza dell'opposizione, al riguardo deducendo quanto se-
gue:
- non vi era «mai stato alcun dolo da parte di nel lungo ON
iter processuale che ha portato alla sentenza n. 917 del 2015» di questa Corte;
- infatti, il contenuto della lettera-dichiarazione del dal quale Per_9
si dovrebbe desumere l'esistenza di una condotta dolosa di , sa- ON
rebbe relativo a fatti verificatisi tra ottobre e novembre del 1993; premesso tale rilievo, i convenuti così deducono: «Appare evidente, pertanto, che l'asserita
paternità di tale opera in capo a nel lontano 1993 (circostanza ON
totalmente e fortemente contestata dagli eredi opposti), per fondare la do-
manda giudiziale, poi proposta nel 1994, contro sembrerebbe CP_17
costituire, (ove fosse vero, ma non lo è), un'ipotesi di dolo nei confronti della
controparte della quale, però, non si possono certo lagnare gli CP_17
odierni ricorrenti che non ne sono eredi e che, nel 1993, non ne erano, neppure,
aventi causa, stante che la titolarità della nuda proprietà di parte dei beni del
convenuto debitore gli è stata trasferita, da questi, soltanto CP_17
nell'agosto 1999 (donazione, doc. all. n. 8 produzione e n. 3 produzione CP_2
Corte di Appello di PA
15 Terza Sezione Civile ), anni dopo l'ipotesi (indimostrata e falsa) di dolo proces- E_
suale; in un momento in cui, fra l'altro, non era certo preventivabile da parte
di tale trasferimento inter vivos, avvenuto diversi anni dopo» ON
(pag. 12 della comparsa conclusionale);
- «in ogni caso, in linea meramente subordinata, si deve, opportuna-
mente, rilevare come la condotta falsamente attribuita al ri- ON
guarda solo uno dei numerosi impedimenti e modifiche alla stradella imputate
all'originario convenuto (che non ne ha disconosciuto la pro- CP_17
pria paternità), e che tale impedimento non è fra quelli citati dalla sentenza
impugnata n. 917 del 2015 della Corte di Appello di PA per dichiarare la
decadenza dai legati del citato (pag. 17 doc. all. n.2 produzione CP_17
). Si può, perciò, rilevare ed eccepire (senza recesso alcuno da tutte le CP_2
altre difese spiegate) l'inutilità dell'odierna impugnazione avversaria per una
sorta di “prova di resistenza” della certezza dell'attribuzione al sig. CP_17
(cl. 1900) dei numerosi e rilevanti impedimenti alla fruizione della stra-
[...]
della e la conseguente piena legittimità della pronuncia della sua decadenza
dai legati attribuitigli» (pagg. 15 e 16);
- non è stato rispettato il termine perentorio di trenta giorni ex art. 326
Cpc per la proposizione della presente impugnazione (pag. 16);
- la lettera a firma del era già stata depositata all'udienza tenu- Per_9
tasi dell'8 ottobre 2001 nel procedimento 1197/1998 pendente presso la Corte
di Appello di PA (avente ad oggetto la citata decadenza da legato), in al-
legato a un foglio da aggiungere al verbale di causa contenente anche un'istanza di prova testimoniale con lo stesso (pag. 30). Per_9
3. Tutto ciò premesso, questa Corte osserva quanto segue.
Corte di Appello di PA
16 Terza Sezione Civile 3.1. Ai sensi del 2° comma dell'art. 404 Cpc che disciplina la cosiddetta opposizione di terzo revocatoria, istituto al quale gli odierni attori hanno fatto riferimento nell'epigrafe del loro atto di citazione, gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando quest'ultima
è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
3.1.1. Al riguardo, va premesso che il dolo e la collusione in questione sono concetti distinti. Mentre il primo, che non si esaurisce nella preordinazione di atti positivi volti a danneggiare il terzo ma può estrinsecarsi anche in omis-
sioni, può provenire anche da una sola delle parti, la collusione consiste, invece,
in un accordo, fra queste e a danno del terzo, che può essere anche tacito ed aver luogo sia prima che nel corso della lite (né è necessario che la decisione sia interamente effetto della collusione, essendo invece sufficiente l'accerta-
mento che, senza la collusione, la decisione sarebbe stata diversa, ossia non pregiudizievole, o pregiudizievole in misura minore, per il terzo;
Cass.
3243/1980): dunque, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione de qua è ri-
chiesto sempre che l'atto doloso o collusivo sia stato posto in essere proprio per
pregiudicare i diritti del terzo.
Quindi, poiché – si ripete – l'opposizione de qua presuppone che la sen-
tenza sia l'effetto di comportamenti dolosi o collusivi delle parti in danno del
terzo, avente causa o creditore di una delle parti, la stessa non è esperibile ove tali comportamenti siano stati posti in essere da una parte in danno dell'altra
per la definizione, in suo favore, della lite (Cass. 9500/2003 e 21492/2018).
3.2. Ora, nella vicenda in esame va, evidentemente, esclusa l'ipotesi collusiva, non essendo stata affermata, né comunque essendo ragionevolmente ipotizzatile, l'esistenza di un accordo fraudolento delle originarie parti in causa
Corte di Appello di PA
17 Terza Sezione Civile ( e ) ai danni degli odierni attori, questi ultimi bene- ON Parte_1
ficiari della donazione, effettuata da una di quelle parti, di beni immobili dei quali l'altra parte è stata poi riconosciuta proprietaria.
3.3. Deve, allora, valutarsi se possa affermarsi la ricorrenza dell'altra ipotesi prevista dalla richiamata normativa.
3.3.1. Ora, nell'atto introduttivo di questa fase del giudizio gli odierni opponenti non affermano mai che ebbe a realizzare il compor- ON
tamento (asseritamente) doloso con l'intento di recar loro un pregiudizio. In-
vero, nelle conclusioni contenute a pag. 15 di quell'atto, gli opponenti chiedono a questa Corte di dichiarare che l'«attività integrante la condizione risolutiva di decadenza dai legati attribuiti [a ] dal padre » è «im- Parte_1 E_
putabile a condotta dolosa e fraudolenta di », e quindi auspicano ON
l'annullamento della sentenza n. 917/2015 «perché frutto del dolo del predetto
»: è dunque di palmare evidenza che è il soggetto ON Parte_1
che, in ipotesi, avrebbe subito le conseguenza della «condotta dolosa e fraudo-
lenta di ». ON
3.3.2. Del resto, la stessa scansione cronologica dei fatti impone inelu-
dibilmente questa conclusione (e – si osserva per inciso – le considerazioni che seguono rendono superfluo l'esame dell'eccezione, sollevata dai convenuti, di inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine perentorio previsto dall'art. 326 Cpc).
Invero – come si è visto –, gli opponenti ritengono che «ha imposto e legittima la presente impugnazione» il contenuto di «una dichiarazione-comu-
nicazione, datata 1° ottobre 2001, indirizzata al dr. da tale Parte_1 Per_9
, con la quale costui comunicava allo stesso «che tra la fine
[...] _1
Corte di Appello di PA
18 Terza Sezione Civile del mese di ottobre ed i primi di novembre dell'anno 1993, su incarico e dispo-
sizione del sig. , munito di una pala meccanica ed alla presenza ON
dello stesso, [aveva] provveduto alla demolizione e smantellamento di una piat-
taforma in cemento, accumulando il materiale di risulta a monte di una stradella adiacente alla piattaforma». Ciò dimostrerebbe che « non [fu] l'au- Parte_1
tore dell'ostruzione costituita da cumuli di pietrame e cemento […], perché in-
vece tale ostruzione [era stata] opera del che l'[aveva] eseguita ON
mediante incarico al trattorista (pagg. 12 e 13 dell'atto di citazione). Per_9
Dunque, anche a voler ritenere (pure senza assumere quale teste il Ni-
colosi; la relativa richiesta è stata avanzata dagli opponenti nell'atto di cita-
zione) la piena verità delle vicende affermate nella richiamata missiva, comun-
que è proprio il contenuto di quella narrazione a imporre il rigetto della do-
manda di revisione della sentenza: i fatti esposti dal invero, risalireb- Per_9
bero al 1993, mentre è intervenuta nel 1999 la donazione in forza della quale i medesimi opponenti divennero proprietari dei beni de quibus (quelli dei quali la sentenza del 2015 ha dichiarato la proprietà a favore di in ON
conseguenza della perdita del relativo diritto da parte di per il veri- Parte_1
ficarsi della condizione risolutiva alla quale erano assoggettati i legati relativi a quegli immobili).
In definitiva, ammesso (per comodità di ragionamento) che CP_18
faele pose in essere il contestato comportamento (ossia l'alterazione dei luo-
ghi), comunque tale condotta, risalendo al 1993, venne realizzata ai danni uni-
camente di , all'epoca proprietario dei beni. Peraltro, quella modi- Parte_1
fica dello stato di fatto sarebbe stata effettuata in un momento addirittura ante-
riore all'inizio del primo grado giudizio (nella sentenza del 2015 di questa Corte
Corte di Appello di PA
19 Terza Sezione Civile si legge che l'atto di citazione di quel grado venne notificato il 16 novembre
1994), sicché avrebbe potuto e dovuto far valere quei fatti nel pro- Parte_1
cesso successivamente iniziato nei suoi confronti da : di quelle ON
vicende, infatti, il medesimo non poteva non essere a conoscenza, Parte_1
giacché le contestate modifiche erano state realizzate nec clam nec precario,
essendo di ampia portata (esse consistevano, come si è visto, in demolizione e smantellamento di una piattaforma in cemento con accumulo del relativo ma-
teriale di risulta a monte della stradella adiacente alla piattaforma) e con con-
seguenze definitive (l'ostruzione al transito sulla medesima stradella).
3.4. Deve quindi escludersi la legittimazione attiva ex art. 404, 2°
comma, Cpc in capo agli odierni attori, essendo costoro divenuti proprietari dei beni de quibus solo – si ripete – nel 1999, e dunque in epoca successiva alla condotta dolosa ascritta a , e non emergendo alcun dato proba- ON
torio, nemmeno indiziario, da cui poter inferire che il contestato operato del medesimo fu dolosamente preordinato a recare pregiudizio agli aventi _1
causa di . Parte_1
4. In conclusione, per quanto sin qui esposto, l'opposizione va respinta.
5. Alla soccombenza segue la condanna degli opponenti al rimborso, ai convenuti costituiti, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo;
inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002
per il versamento, da parte degli opponenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
5.1. Infine, va disattesa la domanda di condanna degli opponenti ex art. 96 Cpc, non essendo stata dimostrata la concreta ed effettiva esistenza di un
Corte di Appello di PA
20 Terza Sezione Civile danno sofferto dai convenuti in conseguenza del comportamento processuale dei medesimi opponenti (si confrontino Cass. 6637/1992, 13355/2004,
21393/2005 e 9080/2013).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 404, 2°
comma, Cpc proposta da e avverso la sen- Parte_1 Parte_2
tenza della Corte di Appello di PA n. 917/2015 del 15 aprile-15 giugno
2015, respinge l'impugnazione;
condanna e al rimborso, a Parte_1 Parte_2 [...]
e , delle spese di questo grado del giudizio, che CP_1 Controparte_2
liquida in complessivi €9.256,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte degli opponenti, di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di PA, il 30 settembre 2024.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di PA
21 Terza Sezione Civile