TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/05/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 941/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
16/05/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 14/04/2025 da Parte_1
( ) e da ( ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. ADRIANO DEL SESTO ( , tendente ad C.F._3 ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Pietravairano (CE) in data 03/10/2004 dal quale è nata una figlia il 02/04/2007; Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati con il diritto di porre il loro domicilio e la loro residenza dove crederanno più opportuno, con l'obbligo di comunicarselo e di comportarsi reciprocamente con rispetto, senza porre interferenze nella vita privata dell'altro;
2) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
3) Il Sig. verserà alla moglie, il giorno 05 di ogni mese, un assegno Parte_1 mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento della figlia;
Persona_2
4) Il già menzionato assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice
ISTAT; 1 5) Il sostegno previdenziale dell'assegno unico, data la collocazione della figlia con la madre, verrà interamente percepito al 100% dalla stessa, sig.ra ; Parte_2
6) Il marito, si obbliga al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico e all'occorrenza: spese universitarie, libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
7) I coniugi dichiarano, inoltre, che non ci sono beni in comunione da dover dividere e quindi non vi è nulla da regolare a tal proposito;
8) Con il corretto e puntuale adempimento di quanto previsto nei capi precedenti, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere, con quanto sopra definitivamente regolato e risolto anche in via transattiva ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi insorto in previsione, occasione e costanza di matrimonio e dichiarano, pertanto, che con l'esatto adempimento dei suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale, più nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora dagli stessi rinunciata e rimossa;
9) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIETRAVAIRANO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2004);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente est.
2 dott. Giovanni D'Onofrio
3