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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/07/2025, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza dell'8 luglio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11121/2024 promossa da
, in proprio e n.q. di erede di , rappresentata e Parte_1 Persona_1 difesa dall'avv. Barbara Renna, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli, giusta procura generale in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: accertamento negativo dell'indebito assistenziale.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'8 luglio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 26 novembre 2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di aver ricevuto da parte dell' una comunicazione di liquidazione di ratei maturati e non riscossi CP_2 relativi all'assegno sociale di cui era beneficiario il proprio dante causa, , in seno Persona_1 alla quale si accertava la corresponsione indebita di € 8.298,30 e l'avvenuta compensazione della
1 quota – pari a un terzo – di spettanza dell'erede con il credito pari a € 146,76 quale quota parte di otto dodicesimi della tredicesima mensilità dell'assegno sociale in beneficio al de cuius.
Ha inoltre dichiarato che a partire dal mese di febbraio 2024, in assenza di alcuna comunicazione preventiva, l' procedeva al recupero del residuo credito vantato tramite trattenute sull'assegno CP_2 sociale corrisposto in suo favore per l'importo mensile di € 41,60.
Ha sostenuto l'illegittimità della comunicazione di liquidazione e della successiva condotta dell'Ente previdenziale, in quanto posta in essere in difetto di preventiva notifica dell'atto di accertamento, nonché per omessa motivazione dell'atto, in quanto dal contenuto del provvedimento impugnato non erano evincibili i presupposti di fatto e le ragioni giustificatrici della richiesta di ripetizione di indebito, con evidente lesione del diritto di difesa in ordine all'an e al quantum della pretesa.
Ha altresì asserito la violazione del divieto di compensazione relativo a pretese afferenti a titoli diversi, per come sancito dalla circolare n. 31/2006, giacché il credito dell'Ente previdenziale CP_2 si riferiva a una prestazione assistenziale di cui era beneficiario il de cuius laddove, per converso, il debito sorgeva da assegno sociale di sua spettanza.
Ha, pertanto, concluso chiedendo: “- in via principale, accogliere, per i motivi meglio esposti in narrativa, la spiegata opposizione dichiarando: 1) illegittima, inefficace, nulla e/o annullando, con qualsiasi statuizione, la comunicazione di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi della pensione n. 078-210004031257 – Cat. AS, intestata al sig. , ricevuta dall'odierna Persona_1 ricorrente nella qualità di erede dello stesso, emessa dall' di Catania Controparte_3 in data 20.10.2023, nella parte in cui ammette la compensazione tra il credito vantato nei confronti dell'Istituto dalla ricorrente, nella predetta qualità, a titolo di ratei maturati e non riscossi della
13ma – 2022 spettanti al de cuius, di € 146,76, pari al 33,34% dell'importo complessivo di € 440,18 ed il presunto debito del dante causa, pari ad € 2.766,66, corrispondente sempre al 33,34% dell'importo complessivo di € 8.298,30, senza tuttavia preventiva notifica della nota di debito e senza specificare altro, ed ogni altro atto precedente, susseguente o comunque collegato con il provvedimento impugnato;
2) illegittime le trattenute operate sulla prestazione pensionistica dell'odierna ricorrente, pensione n. 078-210004054880 – Cat. AS, con decorrenza dal mese di febbraio 2024 per i motivi ampiamente spiegati in seno al presente atto;
- e, per l'effetto, condannare
l' alla restituzione di quanto già recuperato, anche nelle more del presente procedimento, CP_2 maggiorato di oltre interessi, come per legge. Il tutto con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93, c.p.c.. In Subordine (Cass. Civ., SS.UU., 26/03/2021, n. 8561), nell'ipotesi di compensazione, emettere, a carico dello Stato, decreto di liquidazione dei compensi
2 difensivi in favore del sottoscritto difensore, stante che la ricorrente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 6 febbraio 2025, si è tempestivamente costituito in giudizio l' , depositando in atti la prova della notifica allo dell'atto di revoca della CP_2 Per_1 prestazione assistenziale per l'anno 2015, nonché dell'atto di accertamento dell'indebito nei confronti di parte ricorrente.
Ha affermato che dal contenuto degli atti emergevano tutti gli elementi necessari ad una fattiva tutela dei propri diritti poiché era stata indicata, quale motivazione fondante la richiesta di ripetizione, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2014 dalla quale non era stato possibile, ad opera dell' , verificare il permanere dei requisiti per l'accredito della misura CP_2 assistenziale.
Dopo aver laboriosamente esposto il corretto operato dell'Ente in ordine al rispetto delle procedure finalizzate alla revoca della misura assistenziale, ha manifestato l'attribuzione, in capo al beneficiario, dell'onere della prova sulle circostanze reddituali giustificanti il diritto alla percezione dell'assegno a seguito di impugnazione del provvedimento di revoca o sospensione.
Ha infine dedotto la legittimità della compensazione operata giacché afferente alla cosiddetta compensazione impropria, ovverosia una mera partita di giro – rilevabile anche d'ufficio -, riferita a prestazioni tra loro omogenee oggettivamente, in quanto entrambe sottese al medesimo titolo costituito dall'assegno sociale, e soggettivamente, in quanto ambedue nella titolarità di parte ricorrente, iure proprio una e iure hereditatis l'altra.
Ha quindi concluso chiedendo di: “rigettare integralmente le domande formulate con il ricorso introduttivo del presente giudizio, confermando i provvedimenti di recupero delle somme indebitamente corrisposte e la legittima ritenuta dell' dei ratei di prestazione dovuti per il 2024 CP_2
e non pagati, a conguaglio del proprio credito per recupero indebito. In subordine, dichiarare la compensazione del credito dell' maturato nei confronti del defunto con il CP_2 Persona_1 corrispondente debito pensionistico in favore della ricorrente, a norma degli art.1241 e segg. cod. civ.. Con il favore di spese e compensi di lite”
1.3. Con note autorizzate, la ricorrente ha contestato la validità degli atti presupposti in quanto travolti dal vizio del provvedimento di sospensione dell'assegno sociale mai notificato.
1.4 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 8 luglio 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa è trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
3 CP_ 2. Oggetto del giudizio è l'accertamento negativo del credito vantato dall' nei confronti dell'odierna parte ricorrente, nella qualità di erede di . Persona_1
2.1 Deve in proposito osservarsi che allorquando venga proposta una domanda di accertamento negativo dell'indebito assistenziale, è onere di parte ricorrente dimostrare la sussistenza dei requisiti reddituali giustificanti la percezione della misura (Cass. Sez. Un. n. 18046/2010).
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione dell' sulla mancata presentazione delle dichiarazioni CP_2 reddituali per l'anno 2014, da parte del de cuius, da cui è derivata l'impossibilità di verificare la sussistenza del presupposto reddituale compatibile con la prestazione fruita, non risulta né allegato né dimostrato che l' sia stato posto in grado – pur avendolo espressamente richiesto – di CP_1 verificare il persistente diritto dello alla prestazione richiesta. Per_1
Deve dunque ritenersi ricorrere il presupposto dell'attivato recupero, segnatamente nei confronti della per la quota parte di sua competenza nella dedotta qualità di erede, cui l' ha Pt_1 CP_2 regolarmente notificato il provvedimento di accertamento dell'indebito completo dei suoi elementi essenziali a mezzo servizio postale con avviso di ricevimento del 30 novembre 2023.
2.2 Ciò posto, deve tuttavia darsi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione in fattispecie analoga secondo cui ove: “8. … …. l'indebito ….(e) … gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale (assegno sociale e indennità di accompagnamento)………… la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione.
9. L'istituto della compensazione di cui agli artt. 1241 c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
10. Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione
e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 cod. civ. con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. 20 giugno 2003, n. 9904, in motivazione)” (Cass. n. 30220/2019).
Tanto richiamato, assume nella specie rilievo la circostanza che l' ha in realtà effettuato due CP_2 diverse compensazioni, opponendo al proprio credito nei confronti del de cuius per assegno sociale indebitamente corrisposto, in prima battuta, un debito per ratei di tredicesima dell'assegno sociale di spettanza del defunto e, successivamente, un debito per assegno sociale di cui è titolare in proprio l'odierna parte ricorrente.
4 ha dedotto l'“illegittimità e, quindi, nullità del successivo recupero del presunto Parte_1 debito residuo del dante mediante causa trattenute sulla prestazione pensionistica spettante alla ricorrente in proprio”.
Così da esposizione dei motivi di impugnazione al punto 1.2, la ricorrente “intende eccepire
l'illegittimità e, quindi, la nullità della comunicazione di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi della 13ma – 2022 spettanti al coniuge della ricorrente, sig. […] nella parte in Persona_1 cui prevede il recupero di un presunto debito del de cuius tramite la compensazione con un credito della ricorrente nella sua qualità di erede, nonché l'illegittimità e la nullità del recupero, successivamente effettuato per il residuo debito, tramite la trattenuta mensile diretta sulla pensione spettante alla ricorrente in proprio, stante la mancata preventiva notifica alla odierna ricorrente dell'atto di accertamento del presunto indebito del dante causa”; parimenti al punto 2., rubricato
“illegittima compensazione di crediti e debiti facenti capo all'odierna ricorrente, ma riferiti a prestazioni dovute a diverso titolo”, la ricorrente manifesta l'illegittimità dell'atto nella parte in cui l' ha “effettuato una illegittima compensazione tra prestazioni dovute a diverso titolo, ovvero CP_2 tra il credito di pensione vantato dall'odierna ricorrente nella sua qualità di erede nei confronti dell'Istituto previdenziale a titolo di ratei maturati e non riscossi della 13ma - 2022 della pensione del dante causa ed il presunto debito di € 2.765,82, dovuto a titolo di un presunto indebito del dante causa di cui non si conosce il titolo e la causale”.
Viste le conclusioni dell'Ente previdenziale, ed al fine della complessiva valutazione della legittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito, deve procedersi ad accertarsi dunque la ricorrenza o meno dell'indebito, ma anche la sua ripetibilità in concreto in conformità alle precisioni normative.
3. Va rammentato che parte resistente ha da un canto proceduto al recupero dell'indebito ponendo in compensazione poste omogenee afferenti – come da operazione eseguita dall' con CP_2 comunicazione del 20 ottobre 2023 – somme dovute allo e somme allo stesso Per_1 illegittimamente erogate, con operazione legittima giacché afferente a pretese i cui rapporti sottesi sono perfettamente omogenei sia soggettivamente che oggettivamente, così configurandosi una ipotesi di compensazione impropria, da intendersi quale mera operazione contabile di dare/avere, aliena alla disciplina codicistica.
In riferimento, invece, alla compensazione posta in essere a partire dal febbraio 2024 mediante la trattenuta mensile della somma di € 41,60, effettuata su quanto alla corrisposto iure proprio Pt_2
a titolo di assegno sociale, è stata posta in essere una operazione afferente all'evidenza rapporti disomogenei, giacchè medesima è la prestazione (assegno sociale) ma nella titolarità di soggetti diversi. Emerge pacificamente dagli atti di causa, infatti, come l' sia creditore dell'importo di CP_2
€ 2.619,37 (indebito complessivo sottratta la prima compensazione = € 7.858,12, da dividere tra gli
5 eredi) per importi indebitamente versati in favore di su prestazione AS n. Persona_1
04031257, e d'altro verso che sia debitore della somma di € 547,33 mensile per assegno sociale dovuta alla in proprio (AS n. 04054880). Pt_1
Vale dunque la disciplina codicistica e segnatamente quanto previsto dagli artt. 1241 c.c. e seguenti e, per quanto in questa sede rileva, la disposizione di cui all'art. 1246, n. 3, c.c. in tema di divieto di compensazione con credito impignorabile.
Deve infatti osservarsi come, sebbene non esista nel nostro ordinamento una normativa che esplicitamente dichiari l'assegno sociale impignorabile, deve ritenersi a mente dell'art. 545 c.p.c. che tale sia, trattandosi di prestazione funzionale a soddisfare le più elementari esigenze alimentari.
È stato recentemente statuito che “…. ….. … la novella dell'art. 545 c.p.c. di cui all'art. 13 comma
1 lettera l) del DL n. 83/15 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, che prevede specifici limiti di pignorabilità per le pensioni e gli altri assegni di quiescenza – consistenti (a seguito dell'ulteriore novella di cui all'art. 21 bis del DL 9.8.22 n. 115, convertito con mod. dalla legge n.
142/22) nel doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale con un minimo di € 1.000,00, nonché la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma del medesimo art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge – pur trovando applicazione anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto (27 giugno 2015), ai sensi della pronuncia della
Corte Cost. n. 12/19, è tuttavia applicabile quando la pensione viene aggredita da soggetti diversi CP_ dall' , ovvero quando l' agisca per crediti diversi dall'indebita percezione Controparte_4 di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive, altrimenti, in quest'ultimo caso, si applica la CP_ norma di favore per l' di cui all'art. 69 della legge n. 153 del 1969, secondo cui, “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti da indebite Controparte_1 prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni CP_1 contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo” (Cass. n. 26580/2024).
L'assegno sociale non rientra tra quelle forme di previdenza/assistenza ex R.D.L. 1827/1935 e L.
1115/1968 con riguardo alle quali è lecito da parte dell' effettuare trattenute in compensazione, CP_2 ma deve ritenersi che vada ricondotto nell'alveo di cui all'art. 545 c.p.c. con conseguente
6 riconduzione nel caso di compensazione propria alla disciplina eccettuativa dell'art. 1246 c.c. richiamata.
La mancata riconduzione della prestazione in parola alla normativa speciale suddetta è certamente scelta voluta dal legislatore dell'epoca, sol che si consideri come l'art. 69 è una delle norme di chiusura della L. 153/1969, il cui art. 26 ha istituito proprio la pensione sociale, antesignana dell'odierno assegno sociale per come ridefinito dalla L. 335/1995.
La stessa circolare n. 47 del 16 marzo 2018 corrobora tale tesi ove tra l'altro si prevede che CP_2
“…….per quanto riguarda la pensione o l'assegno sociale e i trattamenti di invalidità civile si precisa che tali prestazioni possono essere oggetto di trattenute solo per il recupero di somme indebitamente erogate al medesimo titolo. Il pensionato può tuttavia autorizzare l' ad CP_1 effettuare il recupero su dette prestazioni anche se non vi è identità di titolo tra la prestazione in esame e quella su cui si è costituito l'indebito”.
3.1 Considerato pertanto che nella specie l' ha operato una legittima compensazione impropria CP_1 tra somme dovute dallo per indebita percezione di assegno sociale ed il rateo di tredicesima Per_1 allo stesso titolo al predetto spettante, procedendo altresì al recupero dell'indebito residuo pro quota nei confronti dell'erede del predetto mediante trattenute sull'assegno sociale alla Parte_1 stessa spettante in proprio, il ricorso per le ragioni ampiamente sopra spiegate va parzialmente accolto.
L' va pertanto condannato a restituire gli importi trattenuti sulla prestazione nella titolarità della CP_2
in proprio, oltre interessi come per legge. Pt_1
4. Tenuto conto della peculiarità del caso e dell'esito della lite, ricorrono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così statuisce: dichiara l'illegittimità delle ritenute effettuata dall' sull'assegno sociale AS CP_2 PartitaIVA_1 nella titolarità di , in ragione dell'indebito assistenziale di € 2.766,66 del dante causa, Parte_1
, con condanna dell' a restituire quanto trattenuto oltre interessi come per Persona_1 CP_2 legge;
rigetta nel resto;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania 13 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
7
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza dell'8 luglio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11121/2024 promossa da
, in proprio e n.q. di erede di , rappresentata e Parte_1 Persona_1 difesa dall'avv. Barbara Renna, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli, giusta procura generale in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: accertamento negativo dell'indebito assistenziale.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'8 luglio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 26 novembre 2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di aver ricevuto da parte dell' una comunicazione di liquidazione di ratei maturati e non riscossi CP_2 relativi all'assegno sociale di cui era beneficiario il proprio dante causa, , in seno Persona_1 alla quale si accertava la corresponsione indebita di € 8.298,30 e l'avvenuta compensazione della
1 quota – pari a un terzo – di spettanza dell'erede con il credito pari a € 146,76 quale quota parte di otto dodicesimi della tredicesima mensilità dell'assegno sociale in beneficio al de cuius.
Ha inoltre dichiarato che a partire dal mese di febbraio 2024, in assenza di alcuna comunicazione preventiva, l' procedeva al recupero del residuo credito vantato tramite trattenute sull'assegno CP_2 sociale corrisposto in suo favore per l'importo mensile di € 41,60.
Ha sostenuto l'illegittimità della comunicazione di liquidazione e della successiva condotta dell'Ente previdenziale, in quanto posta in essere in difetto di preventiva notifica dell'atto di accertamento, nonché per omessa motivazione dell'atto, in quanto dal contenuto del provvedimento impugnato non erano evincibili i presupposti di fatto e le ragioni giustificatrici della richiesta di ripetizione di indebito, con evidente lesione del diritto di difesa in ordine all'an e al quantum della pretesa.
Ha altresì asserito la violazione del divieto di compensazione relativo a pretese afferenti a titoli diversi, per come sancito dalla circolare n. 31/2006, giacché il credito dell'Ente previdenziale CP_2 si riferiva a una prestazione assistenziale di cui era beneficiario il de cuius laddove, per converso, il debito sorgeva da assegno sociale di sua spettanza.
Ha, pertanto, concluso chiedendo: “- in via principale, accogliere, per i motivi meglio esposti in narrativa, la spiegata opposizione dichiarando: 1) illegittima, inefficace, nulla e/o annullando, con qualsiasi statuizione, la comunicazione di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi della pensione n. 078-210004031257 – Cat. AS, intestata al sig. , ricevuta dall'odierna Persona_1 ricorrente nella qualità di erede dello stesso, emessa dall' di Catania Controparte_3 in data 20.10.2023, nella parte in cui ammette la compensazione tra il credito vantato nei confronti dell'Istituto dalla ricorrente, nella predetta qualità, a titolo di ratei maturati e non riscossi della
13ma – 2022 spettanti al de cuius, di € 146,76, pari al 33,34% dell'importo complessivo di € 440,18 ed il presunto debito del dante causa, pari ad € 2.766,66, corrispondente sempre al 33,34% dell'importo complessivo di € 8.298,30, senza tuttavia preventiva notifica della nota di debito e senza specificare altro, ed ogni altro atto precedente, susseguente o comunque collegato con il provvedimento impugnato;
2) illegittime le trattenute operate sulla prestazione pensionistica dell'odierna ricorrente, pensione n. 078-210004054880 – Cat. AS, con decorrenza dal mese di febbraio 2024 per i motivi ampiamente spiegati in seno al presente atto;
- e, per l'effetto, condannare
l' alla restituzione di quanto già recuperato, anche nelle more del presente procedimento, CP_2 maggiorato di oltre interessi, come per legge. Il tutto con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93, c.p.c.. In Subordine (Cass. Civ., SS.UU., 26/03/2021, n. 8561), nell'ipotesi di compensazione, emettere, a carico dello Stato, decreto di liquidazione dei compensi
2 difensivi in favore del sottoscritto difensore, stante che la ricorrente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 6 febbraio 2025, si è tempestivamente costituito in giudizio l' , depositando in atti la prova della notifica allo dell'atto di revoca della CP_2 Per_1 prestazione assistenziale per l'anno 2015, nonché dell'atto di accertamento dell'indebito nei confronti di parte ricorrente.
Ha affermato che dal contenuto degli atti emergevano tutti gli elementi necessari ad una fattiva tutela dei propri diritti poiché era stata indicata, quale motivazione fondante la richiesta di ripetizione, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2014 dalla quale non era stato possibile, ad opera dell' , verificare il permanere dei requisiti per l'accredito della misura CP_2 assistenziale.
Dopo aver laboriosamente esposto il corretto operato dell'Ente in ordine al rispetto delle procedure finalizzate alla revoca della misura assistenziale, ha manifestato l'attribuzione, in capo al beneficiario, dell'onere della prova sulle circostanze reddituali giustificanti il diritto alla percezione dell'assegno a seguito di impugnazione del provvedimento di revoca o sospensione.
Ha infine dedotto la legittimità della compensazione operata giacché afferente alla cosiddetta compensazione impropria, ovverosia una mera partita di giro – rilevabile anche d'ufficio -, riferita a prestazioni tra loro omogenee oggettivamente, in quanto entrambe sottese al medesimo titolo costituito dall'assegno sociale, e soggettivamente, in quanto ambedue nella titolarità di parte ricorrente, iure proprio una e iure hereditatis l'altra.
Ha quindi concluso chiedendo di: “rigettare integralmente le domande formulate con il ricorso introduttivo del presente giudizio, confermando i provvedimenti di recupero delle somme indebitamente corrisposte e la legittima ritenuta dell' dei ratei di prestazione dovuti per il 2024 CP_2
e non pagati, a conguaglio del proprio credito per recupero indebito. In subordine, dichiarare la compensazione del credito dell' maturato nei confronti del defunto con il CP_2 Persona_1 corrispondente debito pensionistico in favore della ricorrente, a norma degli art.1241 e segg. cod. civ.. Con il favore di spese e compensi di lite”
1.3. Con note autorizzate, la ricorrente ha contestato la validità degli atti presupposti in quanto travolti dal vizio del provvedimento di sospensione dell'assegno sociale mai notificato.
1.4 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 8 luglio 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa è trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
3 CP_ 2. Oggetto del giudizio è l'accertamento negativo del credito vantato dall' nei confronti dell'odierna parte ricorrente, nella qualità di erede di . Persona_1
2.1 Deve in proposito osservarsi che allorquando venga proposta una domanda di accertamento negativo dell'indebito assistenziale, è onere di parte ricorrente dimostrare la sussistenza dei requisiti reddituali giustificanti la percezione della misura (Cass. Sez. Un. n. 18046/2010).
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione dell' sulla mancata presentazione delle dichiarazioni CP_2 reddituali per l'anno 2014, da parte del de cuius, da cui è derivata l'impossibilità di verificare la sussistenza del presupposto reddituale compatibile con la prestazione fruita, non risulta né allegato né dimostrato che l' sia stato posto in grado – pur avendolo espressamente richiesto – di CP_1 verificare il persistente diritto dello alla prestazione richiesta. Per_1
Deve dunque ritenersi ricorrere il presupposto dell'attivato recupero, segnatamente nei confronti della per la quota parte di sua competenza nella dedotta qualità di erede, cui l' ha Pt_1 CP_2 regolarmente notificato il provvedimento di accertamento dell'indebito completo dei suoi elementi essenziali a mezzo servizio postale con avviso di ricevimento del 30 novembre 2023.
2.2 Ciò posto, deve tuttavia darsi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione in fattispecie analoga secondo cui ove: “8. … …. l'indebito ….(e) … gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale (assegno sociale e indennità di accompagnamento)………… la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione.
9. L'istituto della compensazione di cui agli artt. 1241 c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
10. Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione
e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 cod. civ. con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. 20 giugno 2003, n. 9904, in motivazione)” (Cass. n. 30220/2019).
Tanto richiamato, assume nella specie rilievo la circostanza che l' ha in realtà effettuato due CP_2 diverse compensazioni, opponendo al proprio credito nei confronti del de cuius per assegno sociale indebitamente corrisposto, in prima battuta, un debito per ratei di tredicesima dell'assegno sociale di spettanza del defunto e, successivamente, un debito per assegno sociale di cui è titolare in proprio l'odierna parte ricorrente.
4 ha dedotto l'“illegittimità e, quindi, nullità del successivo recupero del presunto Parte_1 debito residuo del dante mediante causa trattenute sulla prestazione pensionistica spettante alla ricorrente in proprio”.
Così da esposizione dei motivi di impugnazione al punto 1.2, la ricorrente “intende eccepire
l'illegittimità e, quindi, la nullità della comunicazione di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi della 13ma – 2022 spettanti al coniuge della ricorrente, sig. […] nella parte in Persona_1 cui prevede il recupero di un presunto debito del de cuius tramite la compensazione con un credito della ricorrente nella sua qualità di erede, nonché l'illegittimità e la nullità del recupero, successivamente effettuato per il residuo debito, tramite la trattenuta mensile diretta sulla pensione spettante alla ricorrente in proprio, stante la mancata preventiva notifica alla odierna ricorrente dell'atto di accertamento del presunto indebito del dante causa”; parimenti al punto 2., rubricato
“illegittima compensazione di crediti e debiti facenti capo all'odierna ricorrente, ma riferiti a prestazioni dovute a diverso titolo”, la ricorrente manifesta l'illegittimità dell'atto nella parte in cui l' ha “effettuato una illegittima compensazione tra prestazioni dovute a diverso titolo, ovvero CP_2 tra il credito di pensione vantato dall'odierna ricorrente nella sua qualità di erede nei confronti dell'Istituto previdenziale a titolo di ratei maturati e non riscossi della 13ma - 2022 della pensione del dante causa ed il presunto debito di € 2.765,82, dovuto a titolo di un presunto indebito del dante causa di cui non si conosce il titolo e la causale”.
Viste le conclusioni dell'Ente previdenziale, ed al fine della complessiva valutazione della legittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito, deve procedersi ad accertarsi dunque la ricorrenza o meno dell'indebito, ma anche la sua ripetibilità in concreto in conformità alle precisioni normative.
3. Va rammentato che parte resistente ha da un canto proceduto al recupero dell'indebito ponendo in compensazione poste omogenee afferenti – come da operazione eseguita dall' con CP_2 comunicazione del 20 ottobre 2023 – somme dovute allo e somme allo stesso Per_1 illegittimamente erogate, con operazione legittima giacché afferente a pretese i cui rapporti sottesi sono perfettamente omogenei sia soggettivamente che oggettivamente, così configurandosi una ipotesi di compensazione impropria, da intendersi quale mera operazione contabile di dare/avere, aliena alla disciplina codicistica.
In riferimento, invece, alla compensazione posta in essere a partire dal febbraio 2024 mediante la trattenuta mensile della somma di € 41,60, effettuata su quanto alla corrisposto iure proprio Pt_2
a titolo di assegno sociale, è stata posta in essere una operazione afferente all'evidenza rapporti disomogenei, giacchè medesima è la prestazione (assegno sociale) ma nella titolarità di soggetti diversi. Emerge pacificamente dagli atti di causa, infatti, come l' sia creditore dell'importo di CP_2
€ 2.619,37 (indebito complessivo sottratta la prima compensazione = € 7.858,12, da dividere tra gli
5 eredi) per importi indebitamente versati in favore di su prestazione AS n. Persona_1
04031257, e d'altro verso che sia debitore della somma di € 547,33 mensile per assegno sociale dovuta alla in proprio (AS n. 04054880). Pt_1
Vale dunque la disciplina codicistica e segnatamente quanto previsto dagli artt. 1241 c.c. e seguenti e, per quanto in questa sede rileva, la disposizione di cui all'art. 1246, n. 3, c.c. in tema di divieto di compensazione con credito impignorabile.
Deve infatti osservarsi come, sebbene non esista nel nostro ordinamento una normativa che esplicitamente dichiari l'assegno sociale impignorabile, deve ritenersi a mente dell'art. 545 c.p.c. che tale sia, trattandosi di prestazione funzionale a soddisfare le più elementari esigenze alimentari.
È stato recentemente statuito che “…. ….. … la novella dell'art. 545 c.p.c. di cui all'art. 13 comma
1 lettera l) del DL n. 83/15 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, che prevede specifici limiti di pignorabilità per le pensioni e gli altri assegni di quiescenza – consistenti (a seguito dell'ulteriore novella di cui all'art. 21 bis del DL 9.8.22 n. 115, convertito con mod. dalla legge n.
142/22) nel doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale con un minimo di € 1.000,00, nonché la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma del medesimo art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge – pur trovando applicazione anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto (27 giugno 2015), ai sensi della pronuncia della
Corte Cost. n. 12/19, è tuttavia applicabile quando la pensione viene aggredita da soggetti diversi CP_ dall' , ovvero quando l' agisca per crediti diversi dall'indebita percezione Controparte_4 di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive, altrimenti, in quest'ultimo caso, si applica la CP_ norma di favore per l' di cui all'art. 69 della legge n. 153 del 1969, secondo cui, “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti da indebite Controparte_1 prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni CP_1 contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo” (Cass. n. 26580/2024).
L'assegno sociale non rientra tra quelle forme di previdenza/assistenza ex R.D.L. 1827/1935 e L.
1115/1968 con riguardo alle quali è lecito da parte dell' effettuare trattenute in compensazione, CP_2 ma deve ritenersi che vada ricondotto nell'alveo di cui all'art. 545 c.p.c. con conseguente
6 riconduzione nel caso di compensazione propria alla disciplina eccettuativa dell'art. 1246 c.c. richiamata.
La mancata riconduzione della prestazione in parola alla normativa speciale suddetta è certamente scelta voluta dal legislatore dell'epoca, sol che si consideri come l'art. 69 è una delle norme di chiusura della L. 153/1969, il cui art. 26 ha istituito proprio la pensione sociale, antesignana dell'odierno assegno sociale per come ridefinito dalla L. 335/1995.
La stessa circolare n. 47 del 16 marzo 2018 corrobora tale tesi ove tra l'altro si prevede che CP_2
“…….per quanto riguarda la pensione o l'assegno sociale e i trattamenti di invalidità civile si precisa che tali prestazioni possono essere oggetto di trattenute solo per il recupero di somme indebitamente erogate al medesimo titolo. Il pensionato può tuttavia autorizzare l' ad CP_1 effettuare il recupero su dette prestazioni anche se non vi è identità di titolo tra la prestazione in esame e quella su cui si è costituito l'indebito”.
3.1 Considerato pertanto che nella specie l' ha operato una legittima compensazione impropria CP_1 tra somme dovute dallo per indebita percezione di assegno sociale ed il rateo di tredicesima Per_1 allo stesso titolo al predetto spettante, procedendo altresì al recupero dell'indebito residuo pro quota nei confronti dell'erede del predetto mediante trattenute sull'assegno sociale alla Parte_1 stessa spettante in proprio, il ricorso per le ragioni ampiamente sopra spiegate va parzialmente accolto.
L' va pertanto condannato a restituire gli importi trattenuti sulla prestazione nella titolarità della CP_2
in proprio, oltre interessi come per legge. Pt_1
4. Tenuto conto della peculiarità del caso e dell'esito della lite, ricorrono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così statuisce: dichiara l'illegittimità delle ritenute effettuata dall' sull'assegno sociale AS CP_2 PartitaIVA_1 nella titolarità di , in ragione dell'indebito assistenziale di € 2.766,66 del dante causa, Parte_1
, con condanna dell' a restituire quanto trattenuto oltre interessi come per Persona_1 CP_2 legge;
rigetta nel resto;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania 13 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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