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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/12/2024, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 7328/2022 R.G. promossa con ricorso depositato il 29/11/2022 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Parte_1
ZECCHIN MARIO ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] con l'avv. Erasmo CP_1
Avella
resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte dei coniugi: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separati Parte_1 CP_1
libero ciascuno di fissare la residenza ove vorrà.
2) Affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di vita della minore:
Nel periodo scolastico 2
- due giorni infrasettimanali, il martedì dalle 18.00 fino alla mattina successiva quando avrà cura di portarla alla fermata dell'autobus oltre al venerdì con lo stesso orario nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre;
Nel periodo estivo
- due giorni infrasettimanali, il martedì dalle 18.00 fino alla mattina successiva quando avrà cura di riportarla dalla madre oltre al venerdì con lo stesso orario nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre salva la eventualità che madre e figlia debbano trascorrere la giornata del sabato o il week end fuori di casa nel qual caso il padre, congruamente avvisato dalla madre, trascorrerà con la figlia la giornata del giovedì dalle ore 18.00 alla mattina successiva quando avrà cura di riportarla dalla madre.
- a week end alternati dal venerdì sera verso le 18.00 quando andrà a prenderla dalla madre fino al lunedì mattina successivo quando avrà cura di portarla alla fermata dell'autobus o dalla madre compatibilmente con gli orari di lavoro;
- durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive secondo gli accordi che saranno presi entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre oppure dal 01 gennaio al 6 gennaio;
- nelle vacanze Pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta; Salve eventuali modifiche dipendenti da impegni di lavoro dei genitori e/o da esigenze scolastiche, ricreative e di svago della minore.
3) Farsi obbligo al sig. di concorrere al mantenimento della CP_1 figlia in ragione di € 425,00 mensili con decorrenza agosto 2024 da Per_1
pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque)di ogni mese a mezzo di bonifico bancario nel c/c intestato alla sig.ra avente l'IBAN Parte_1
già noto al sig. Somma questa da rivalutarsi ex Istat a far data dal CP_1
mese di agosto 2025.
4) Farsi obbligo al sig. di pagare il 50% delle spese CP_1
straordinarie da sostenere per la figlia facendosi riferimento, quanto alla loro individuazione, al protocollo in uso presso Codesto Ill.mo Tribunale con la
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precisazione che sono da considerarsi spese straordinarie anche quelle per testi scolastici di inizio anno e tasse e che le spese ordinarie sostenute dal padre durante la permanenza presso di sé della figlia (tipo, a titolo esemplificativo, quelle per pranzi e cene con amici/amiche, biglietti per cinema/teatro/piscine, ingresso a sagre paesane e compleanni) non sono rimborsabili nemmeno per quota parte.
5) Attribuirsi fin dal mese di agosto 2024 in via esclusiva alla sig.ra Pt_1
l'assegno unico. Il sig. si impegna ed obbliga al compimento
[...] CP_1 di ogni attività necessaria per formalizzare l'attribuzione dell'assegno unico alla moglie ed a rimborsarle le somme che l' dovesse erogargli nelle CP_2
more delle dette formalità. Detrazioni fiscali relative alla figlia saranno, invece, ripartite tra i coniugi per la giusta metà.
6) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici derivanti dal matrimonio:
- La sig.ra si impegna ed obbliga a vendere al sig. Parte_1 CP_1
, che allo stesso titolo si impegna ed obbliga ad acquistare, la quota
[...] del 50% della piena proprietà dell'immobile in Pontelongo (PD) via
Candiana n. 467 composto da una unità abitativa al piano terra con annessi locali cantina al piano primo sotto-strada, un garage al piano terra, piscina interrata ed area scoperta di pertinenza esclusiva il tutto così catastalmente censito:
Catasto Fabbricati Comune di Pontelongo (PD) – Foglio 8
Via Candiana
Part. 1211 sub 2, p.S1-T, cat. A/2, cl. 2, v. 8, RCE 764,36, sup. 204;
Part. 1211 sub 3, p.T, cat. C/6, cl. 1, mq 26, RCE 42,97, sup. 29;
Part. 1211 sub 1, p.T, b.c.n.c.; come derivanti dalla Part. 1211 giusta denuncia di variazione per divisione – ampliamento – diversa attribuzione degli spazi interni – ristrutturazione n.
101328.1/2015 del 19/06/2015 – prot. n. PD0136159.
Il fabbricato è eretto sull'area così censita in Catasto:
Catasto Terreni
Comune di Pontelongo (PD) – Foglio 8
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Part. 1211 di ha 00.21.67 E.U. giusto tipo mappale n. 289980.1/2014 del
12/11/2014 – prot. n. PD0289980.
Tra confini dell'intero: mapp. 410 e pubblica via a nord, mapp. 153 e 843 ad est, mapp. 1210 a sud, pubblica via a ovest (salvis).
- Il prezzo della compravendita viene fissato € 100.000,00 (centomilaeuro), al netto di qualsiasi spesa, da corrispondere con le seguenti modalità:
- quanto ad € 50.000,00 (cinquantamilaeuro) a titolo di caparra confirmatoria sono state pagate il 31/07/2024 a mezzo di bonifico bancario;
- quanto ad € 50.000,00 (cinquantamilaeuro) a saldo verranno pagati contestualmente al rogito notarile da concludersi avanti al Notaio Per_2
di Brugine (PD) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della
[...]
sentenza di separazione;
- Sono compresi nella futura compravendita arredi e corredi della casa fatta eccezione per ciò che la sig.ra ha già provveduto ad asportare, di Pt_1
comune accordo col marito.
- L'immobile viene promesso in vendita, ed accettato, a corpo e non a misura, come visto e piaciuto, nello stato di fatto e di consistenza in cui esso si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, accessioni, pertinenze e servitù in quanto esistenti e come anche eventualmente richiamate nei titoli di provenienza della proprietà.
In particolare, il sig. dichiara di conoscere perfettamente CP_1
l'immobile, di cui è comproprietario e nel quale si è svolta la vita coniugale.
Rimangono a carico del sig. tutte le spese per la sistemazione CP_1
della piscina, per la manutenzione della area a verde e, più in generale, tutte le spese inerenti all'immobile e da esso dipendenti, nessuna esclusa.
- Il possesso di fatto è stato già trasferito al sig. quello di CP_1 diritto seguirà con l'atto notarile.
- Spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti l'atto notarile sono a carico del sig. ivi comprese quelle relative alla eventuale produzione CP_1 dell'Attestato di Prestazione Energetica.
Il sig. in relazione al trasferimento immobiliare qui contemplato, CP_1
chiede di poter beneficiare delle esenzioni e degli esoneri previste/i dalla
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Legge 898/70 così come modificata dalla Legge 74/1987 (e successive integrazioni) e per l'effetto cedente e cessionario chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della l. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999. Concordemente, pertanto, le parti, promissaria-cedente e promissario-cessionario, richiedono l'applicazione dell'esenzione da imposte e tasse previste per legge.
- Le detrazioni fiscali inerenti e conseguenti all'intervento di ristrutturazione della casa coniugale saranno a favore delle parti per la giusta metà con decorrenza dall'anno di imposta 2024. Il sig. si impegna ed obbliga a CP_1
mettere a disposizione della moglie in tempo utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi la documentazione necessaria per poter usufruire di detta detrazione.
7) Il sig. rinuncia alla domanda di addebito proposta nei CP_1
confronti della moglie, che accetta.
Spese e compensi legali del presente procedimento vengono interamente compensati tra le parti.
8) Le parti precisano a concordano che la somma concordata tra i genitori in euro 425,00 quale contributo al mantenimento della figlia è stata determinata anche tendendo conto della eventualità per cui la sig.ra decidesse di lasciare l'attuale abitazione – con cui Parte_1
convive con i di lei genitori sita in Pontelongo (PD), via Bò n. 914 ove ha portato la propria residenza per trasferirsi in una nuova abitazione, anche se in locazione od acquistandola con mutuo.
A tale proposito le parti dichiarano che l'avverarsi della detta eventualità non rappresenta oggi né rappresenterà in futuro un quid novi in quanto la somma pattuita come attuale contributo al mantenimento della figlia è stata stabilita tra le parti appunto tenendo conto anche di tale circostanza nel caso dovesse realizzarsi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 29.11.2022 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 01.07.2006 in Pontelongo CP_1
(PD), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Pontelongo al n. 4, P. II, S. A dell'anno 2006 e che dall'unione era nata la figlia (nata il [...]), chiedeva che fosse dichiarata la Per_1
separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa depositata il 15.05.2023 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse e
[...]
contestando quanto ex adverso rappresentato.
All'udienza del 26.05.2023 i coniugi comparivano personalmente avanti al
Presidente del. e rendevano le dichiarazioni riportate a verbale. Il Presidente del. esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione e si riservava in punto di provvedimenti provvisori e urgenti. Successivamente, con ordinanza depositata il 14.06.2023, il Presidente f.f. emanava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 708 c.p.c: “1. autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. affida la figlia minore ad Per_3
entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per la figlia e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, e la colloca presso il domicilio materno;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore - un week end ogni quindici giorni dal venerdì alle 18 sino alla domenica sera dopo cena;
- il martedì e il venerdì pomeriggio dalle
18 sino al mattino successivo;
- metà delle vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di Capodanno;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31.05 di ciascun anno. La minore starà, inoltre, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore le festività pasquali;
nonché le vacanze di Carnevale
e i ponti.
4. determina il contributo dovuto da a CP_1 Parte_1
per il mantenimento della figlia con la stessa convivente nella misura di complessivi euro 350,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese
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straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
5. determina in euro 300,00 mensili il contributo dovuto dal marito alla moglie per il mantenimento della stessa, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT”. Successivamente, transitata la causa avanti al giudice istruttore, con note scritte depositate dalle parti (rispettivamente il
27.11.2023 per parte ricorrente e il 22.11.2023 per parte resistente) per l'udienza cartolare del 28.11.2023 le parti chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva in punto status e la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Il Giudice, con ordinanza depositata il
30.11.2023, rimetteva la causa al Collegio per la decisione in punto status, senza termini per conclusionali e repliche, riservando all'esito la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con sentenza n. 2564/2023 pubblicata in data 22.12.2023 veniva pronunciata la separazione fra le parti e la causa veniva rimessa sul ruolo con assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e udienza per la discussione sulle istanze istruttorie fissata al 02.04.2024.
In data 26.03.2024 le parti concordemente chiedevano un rinvio pendenti trattative volte alla definizione del procedimento mediante il deposito di conclusioni congiunte e il Giudice fissava nuova udienza al 25.06.2024.
Successivamente, su istanza delle parti il Giudice fissava nuova udienza per il perfezionamento dell'accordo raggiunto al 07.11.2024. Con note scritte d'udienza depositate rispettivamente in data 06.11.2024 (parte ricorrente) e in data 05.11.2024 (parte resistente) le parti precisavano congiuntamente le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza termini per conclusionali e repliche.
Tanto evidenziato, i coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
Dal momento che la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia (nata il [...]), minore e non economicamente Per_1
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indipendente, e le condizioni sono prove di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 5) e 6) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, e pertanto non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
2. spese di lite compensate.
Padova, 21/11/2024
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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