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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 04/09/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 919/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Mariateresa Dieni – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 919/2023 e promossa con ricorso depositato l'11.12.2023 da:
c.f. , nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Rovereto (TN), via Francesco Paoli n. 20; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. KHAN HUMERA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in 38068 Rovereto (TN), via delle Zigherane n. 58;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nato in [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. CASETTI FABRIZIO e dall'avv. ROBOL MARCELLA;
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in via delle Scuole n. 1/A 38068 Rovereto (TN);
PARTE RESISTENTE
e con la nomina di
AVV. , rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Nicoletti;
Controparte_2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni
pagina1 di 6 Parte ricorrente: come da note di trattazione scritta del 21.07.2025
Parte resistente: come da note di trattazione scritta del 20.07.2025
Curatrice speciale: come da note di trattazione scritta del 18.07.2025
Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato l'11.12.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 deducendo:
- di essersi unita in matrimonio al resistente in Pakistan il 22.03.2019 (doc. 1 di parte ricorrente);
- che dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...], Persona_1 attualmente di 5 anni, e nato il [...], attualmente di 3 (4) anni;
Parte_2
- che la residenza della famiglia è stata stabilita a Rovereto in via Paoli, n. 20, presso i genitori della ricorrente in quanto il marito era disoccupato;
i genitori della ricorrente, a novembre 2022, si sarebbero trasferiti in appartamento ITEA a Mori, ancorché il contratto di affitto relativo all'abitazione familiare sia ancora a nome di questi ultimi (cfr. doc. 5 di parte ricorrente);
- che sussisterebbero i presupposti per la pronuncia di separazione con addebito al marito, nonché la decadenza dalla responsabilità genitoriale di quest'ultimo e l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, con diritto di visita condizionato alla verifica delle capacità genitoriali del padre e all'attivazione dello spazio neutro. Ciò in quanto:
a) si sarebbero verificati notevoli ammanchi dalle casse del negozio etnico, preso in gestione dalla madre della ricorrente (per € 9.000), e nel quale era stato assunto il resistente, oltre che dal conto corrente cointestato della coppia, per € 4.500;
b) dal primo agosto 2023 il resistente avrebbe abbandonato, moralmente e materialmente, moglie e figli, lasciando la famiglia priva di mezzi di sostentamento;
- che a causa di tale condotta la ricorrente è stata costretta a trasferirsi a casa dei propri genitori e a chiedere il documento di identità dei propri figli al GT (udienza del 18.12.2023 avanti al Tribunale di Rovereto - doc. 6 e 7 di parte ricorrente);
- che dal punto di vista economico-patrimoniale, il resistente era assunto presso il negozio gestito dalla madre della ricorrente;
la ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2022, con reddito lordo pari ad €
11.260,42 (doc. 3 di parte ricorrente) ed è gravata da un canone di locazione pari ad € 530 mensili ancorché il contratto di locazione risulti ancora intestato alla sua famiglia d'origine.
1.1. Sulla base di quanto allegato ha chiesto al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di pronunciare la separazione fra le parti con addebito al resistente;
- di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre (in subordine a sospensione);
pagina2 di 6 - di affidare i minori in via esclusiva rafforzata alla madre, con collocamento e residenza presso di lei;
- di disciplinare il diritto di visita del padre;
- di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario di ciascun figlio pari a €
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori;
- di condannare il resistente al pagamento delle spese del giudizio.
2. Con memoria di costituzione depositata il 02.07.2024 si è costituito in giudizio Controparte_1 associandosi alla richiesta di separazione, ma contestando le altre domande formulata dalla controparte.
2.1. In particolare, Pt_3
- non ha contestato di aver lasciato l'abitazione familiare ad agosto 2023 (trasferendosi a Bergamo dove avrebbe lavorato da ottobre 2023 a febbraio 2024, trascorrendo poi due mesi in Pakistan per assistere l'anziana madre), di essersi reso sostanzialmente irreperibile, di aver, quindi, interrotto i rapporti con moglie e figli, ma di aver fatto ciò in quanto la vita coniugale sarebbe stata resa impossibile dalla ricorrente, che lo avrebbe accusato ingiustamente prima di non lavorare, nonostante non avesse il permesso di soggiorno, e poi di aver sottratto € 9.000 dal negozio etnico dei suoceri
(circostanza smentita documentalmente); il resistente ha inoltre aggiunto che da alcune settimane avrebbe ricominciato a vedere i bambini, grazie alla collaborazione della ricorrente;
- non ha contestato di aver omesso di provvedere al mantenimento di moglie e figli (nonostante abbia lavorato da ottobre 2023 a febbraio 2024 e successivamente percepito la disoccupazione, tant'è vero che avrebbe ricevuto l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. per il reato di cui all'art. 570 c.p.), ma ha precisato di aver iniziato, da febbraio 2024, a versare alla moglie € 400,00 mensili a titolo di mantenimento per i due minori,
- ha contestato, invece, gli addebitati ammanchi;
in particolare egli avrebbe sì prelevato dal conto comune, con tre prelievi, l'importo di € 4.500,00, ma avrebbe poi lasciato la somma a casa;
diversamente la ricorrente avrebbe bonificato lo stipendio del marito sul proprio conto corrente;
- ha chiarito di essere attualmente disoccupato e di risedere, da maggio 2024, a Trento presso amici.
2.2. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Controparte_1
- di pronunciare la separazione fra le parti, rigettando la richiesta di addebito;
- di affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre, rigettando la domanda di affidamento esclusivo rafforzato e di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente;
- di disciplinare il proprio diritto di visita ai figli nel modo ritenuto più opportuno;
pagina3 di 6 - di porre a suo carico un contributo per il mantenimento ordinario dei figli pari ad € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di condannare la resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
3. Con ordinanza a verbale del 04.07.2024, la giudice ha formulato proposta conciliativa da applicarsi in via provvisoria fino a novembre 2024 e ha nominato curatrice speciale dei minori l'avv. CP_2
[...]
4. Con memoria depositata il 03.10.2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale dei minori, la quale - premesso di aver visto i minori assieme alla madre a settembre, in occasione del suo viaggio mensile di rientro in Italia, di aver potuto rilevare come i due bambini stessero bene e apparissero sereni, e dato atto che mentre il figlio più piccolo mostrava di non ricordarsi del padre, che viene confuso con l'attuale compagno della madre, il figlio maggiore ha espresso il desiderio di vedere il papà per giocare con lui - ha insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata, ritenuta rispondente all'interesse dei minori.
5. All'udienza del 13.11.2024, preso atto della impossibilità per i genitori di effettuare con costanza e periodicamente viaggi in Francia e in Italia, la giudice ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti.
6. All'udienza del 09.04.2025 la giudice ha formulato nuova proposta conciliativa assegnando alle parti termine per note.
7. All'udienza a trattazione scritta del 05.05.2025 le parti hanno depositato conclusioni congiunte sulla falsariga della proposta conciliativa formulata all'udienza del 09.04.2025, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio.
8. Con sentenza non definitiva n. 121/2025, pubblicata il 23.05.2025, il Tribunale di Rovereto ha pronunciato la separazione delle parti alle conclusioni concordate e ha rimesso la causa sul ruolo in attesa della procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio, fissando udienza a trattazione scritta per il giorno
9. Con note di trattazione scritta le parti hanno insistito per la pronunciata dello scioglimento del matrimonio fra le parti alle condizioni della separazione.
10. Il 21.08.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
11. La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
11.1. È infatti incontestato che la separazione dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione degli stessi davanti alla giudice delegata (avvenuta il 03.07.2024), conclusa con sentenza n. 121/2025 d.d. 23.05.2025, passata in giudicato a fronte della dichiarazione pagina4 di 6 di acquiescenza delle parti, e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
12. Quanto alle restanti domande versate in causa, si ritiene che le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, siano meritevoli di accoglimento: sul punto si richiama la motivazione posta a fondamento della proposta conciliativa di cui al verbale del
09.05.2025 con la precisazione che fra la pronuncia della separazione e lo scioglimento del matrimonio, considerato il breve lasso temporale intercorso, non risultano sopravvenienze e pertanto le condizioni allora concordate appaiono ancora conformi all'interesse dei minori;
a conferma di ciò, anche la curatrice speciale ha insistito per la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
12.1. Si aggiunge che, la regolamentazione proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
12.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
13. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
14. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori stante l'accordo raggiunto e la loro tenera età.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis 51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
“1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 Controparte_1 in Pakistan il 22.03.2019;
2) trasmette di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di eventuale trascrizione per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) affida i minori e in via esclusiva alla madre, la quale Per_1 Parte_2 Parte_1 potrà adottare in autonomia tutte le scelte, anche quelle di maggior rilevanza (es. scuola, salute, cure mediche, educazione, ecc.) con diritto della madre di ottenere il rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio in via autonoma, senza la necessaria collaborazione del padre;
ella si impegna, tramite il suo cellulare(3884610545) a comunicare al padre le informazioni riguardanti i figli tramite messaggi
w.a. o telefonata all'utenza 3533554517; il padre conserverà il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione dei figli;
pagina5 di 6 2) colloca i minori e presso la madre in Francia, ove fisseranno la loro Per_1 Parte_2 residenza;
3) dispone che il padre abbia il diritto di sentire i figli con videochiamata settimanale che egli provvederà a effettuare nella giornata del sabato, fra le ore 12.00 e le ore 15.00; inoltre, il padre avrà il diritto di vedere i figli allorché la madre si rechi in Italia per visita ai parenti;
in tali occasioni il padre avrà diritto a trascorrere con i figli due o tre pomeriggi a seconda della durata della permanenza;
analogo diritto gli è riconosciuto allorché egli si rechi in Francia;
entrambe le parti si impegnano a preavvisarsi almeno 10 giorni prima del viaggio per concordare i pomeriggi di visita padre figli;
4) pone a carico di un contributo per il mantenimento ordinario di ciascun Controparte_1 minore pari ad € 225,00 mensili (per complessivi € 450,00). Detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT, andranno versati mediante bonifico sul conto corrente della madre entro il giorno 15 di ogni mese, salvo diverso accordo fra le parti;
5) pone le spese straordinarie necessarie per i minori integralmente in capo alla madre;
6) prende atto che la madre si impegna ad aggiornare periodicamente il padre in ordine alla vita dei figli tramite l'invio di e-mail al seguente indirizzo;
Email_1
7) prende atto che entrambi i genitori si impegnano a riferire all'altro di eventuali cambi di residenza propri e dei figli;
8) compensa integralmente le spese di causa”.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/09/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Mariateresa Dieni – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 919/2023 e promossa con ricorso depositato l'11.12.2023 da:
c.f. , nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Rovereto (TN), via Francesco Paoli n. 20; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. KHAN HUMERA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in 38068 Rovereto (TN), via delle Zigherane n. 58;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nato in [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. CASETTI FABRIZIO e dall'avv. ROBOL MARCELLA;
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in via delle Scuole n. 1/A 38068 Rovereto (TN);
PARTE RESISTENTE
e con la nomina di
AVV. , rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Nicoletti;
Controparte_2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni
pagina1 di 6 Parte ricorrente: come da note di trattazione scritta del 21.07.2025
Parte resistente: come da note di trattazione scritta del 20.07.2025
Curatrice speciale: come da note di trattazione scritta del 18.07.2025
Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato l'11.12.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 deducendo:
- di essersi unita in matrimonio al resistente in Pakistan il 22.03.2019 (doc. 1 di parte ricorrente);
- che dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...], Persona_1 attualmente di 5 anni, e nato il [...], attualmente di 3 (4) anni;
Parte_2
- che la residenza della famiglia è stata stabilita a Rovereto in via Paoli, n. 20, presso i genitori della ricorrente in quanto il marito era disoccupato;
i genitori della ricorrente, a novembre 2022, si sarebbero trasferiti in appartamento ITEA a Mori, ancorché il contratto di affitto relativo all'abitazione familiare sia ancora a nome di questi ultimi (cfr. doc. 5 di parte ricorrente);
- che sussisterebbero i presupposti per la pronuncia di separazione con addebito al marito, nonché la decadenza dalla responsabilità genitoriale di quest'ultimo e l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, con diritto di visita condizionato alla verifica delle capacità genitoriali del padre e all'attivazione dello spazio neutro. Ciò in quanto:
a) si sarebbero verificati notevoli ammanchi dalle casse del negozio etnico, preso in gestione dalla madre della ricorrente (per € 9.000), e nel quale era stato assunto il resistente, oltre che dal conto corrente cointestato della coppia, per € 4.500;
b) dal primo agosto 2023 il resistente avrebbe abbandonato, moralmente e materialmente, moglie e figli, lasciando la famiglia priva di mezzi di sostentamento;
- che a causa di tale condotta la ricorrente è stata costretta a trasferirsi a casa dei propri genitori e a chiedere il documento di identità dei propri figli al GT (udienza del 18.12.2023 avanti al Tribunale di Rovereto - doc. 6 e 7 di parte ricorrente);
- che dal punto di vista economico-patrimoniale, il resistente era assunto presso il negozio gestito dalla madre della ricorrente;
la ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2022, con reddito lordo pari ad €
11.260,42 (doc. 3 di parte ricorrente) ed è gravata da un canone di locazione pari ad € 530 mensili ancorché il contratto di locazione risulti ancora intestato alla sua famiglia d'origine.
1.1. Sulla base di quanto allegato ha chiesto al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di pronunciare la separazione fra le parti con addebito al resistente;
- di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre (in subordine a sospensione);
pagina2 di 6 - di affidare i minori in via esclusiva rafforzata alla madre, con collocamento e residenza presso di lei;
- di disciplinare il diritto di visita del padre;
- di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario di ciascun figlio pari a €
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori;
- di condannare il resistente al pagamento delle spese del giudizio.
2. Con memoria di costituzione depositata il 02.07.2024 si è costituito in giudizio Controparte_1 associandosi alla richiesta di separazione, ma contestando le altre domande formulata dalla controparte.
2.1. In particolare, Pt_3
- non ha contestato di aver lasciato l'abitazione familiare ad agosto 2023 (trasferendosi a Bergamo dove avrebbe lavorato da ottobre 2023 a febbraio 2024, trascorrendo poi due mesi in Pakistan per assistere l'anziana madre), di essersi reso sostanzialmente irreperibile, di aver, quindi, interrotto i rapporti con moglie e figli, ma di aver fatto ciò in quanto la vita coniugale sarebbe stata resa impossibile dalla ricorrente, che lo avrebbe accusato ingiustamente prima di non lavorare, nonostante non avesse il permesso di soggiorno, e poi di aver sottratto € 9.000 dal negozio etnico dei suoceri
(circostanza smentita documentalmente); il resistente ha inoltre aggiunto che da alcune settimane avrebbe ricominciato a vedere i bambini, grazie alla collaborazione della ricorrente;
- non ha contestato di aver omesso di provvedere al mantenimento di moglie e figli (nonostante abbia lavorato da ottobre 2023 a febbraio 2024 e successivamente percepito la disoccupazione, tant'è vero che avrebbe ricevuto l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. per il reato di cui all'art. 570 c.p.), ma ha precisato di aver iniziato, da febbraio 2024, a versare alla moglie € 400,00 mensili a titolo di mantenimento per i due minori,
- ha contestato, invece, gli addebitati ammanchi;
in particolare egli avrebbe sì prelevato dal conto comune, con tre prelievi, l'importo di € 4.500,00, ma avrebbe poi lasciato la somma a casa;
diversamente la ricorrente avrebbe bonificato lo stipendio del marito sul proprio conto corrente;
- ha chiarito di essere attualmente disoccupato e di risedere, da maggio 2024, a Trento presso amici.
2.2. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Controparte_1
- di pronunciare la separazione fra le parti, rigettando la richiesta di addebito;
- di affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre, rigettando la domanda di affidamento esclusivo rafforzato e di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente;
- di disciplinare il proprio diritto di visita ai figli nel modo ritenuto più opportuno;
pagina3 di 6 - di porre a suo carico un contributo per il mantenimento ordinario dei figli pari ad € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di condannare la resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
3. Con ordinanza a verbale del 04.07.2024, la giudice ha formulato proposta conciliativa da applicarsi in via provvisoria fino a novembre 2024 e ha nominato curatrice speciale dei minori l'avv. CP_2
[...]
4. Con memoria depositata il 03.10.2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale dei minori, la quale - premesso di aver visto i minori assieme alla madre a settembre, in occasione del suo viaggio mensile di rientro in Italia, di aver potuto rilevare come i due bambini stessero bene e apparissero sereni, e dato atto che mentre il figlio più piccolo mostrava di non ricordarsi del padre, che viene confuso con l'attuale compagno della madre, il figlio maggiore ha espresso il desiderio di vedere il papà per giocare con lui - ha insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata, ritenuta rispondente all'interesse dei minori.
5. All'udienza del 13.11.2024, preso atto della impossibilità per i genitori di effettuare con costanza e periodicamente viaggi in Francia e in Italia, la giudice ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti.
6. All'udienza del 09.04.2025 la giudice ha formulato nuova proposta conciliativa assegnando alle parti termine per note.
7. All'udienza a trattazione scritta del 05.05.2025 le parti hanno depositato conclusioni congiunte sulla falsariga della proposta conciliativa formulata all'udienza del 09.04.2025, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio.
8. Con sentenza non definitiva n. 121/2025, pubblicata il 23.05.2025, il Tribunale di Rovereto ha pronunciato la separazione delle parti alle conclusioni concordate e ha rimesso la causa sul ruolo in attesa della procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio, fissando udienza a trattazione scritta per il giorno
9. Con note di trattazione scritta le parti hanno insistito per la pronunciata dello scioglimento del matrimonio fra le parti alle condizioni della separazione.
10. Il 21.08.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
11. La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
11.1. È infatti incontestato che la separazione dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione degli stessi davanti alla giudice delegata (avvenuta il 03.07.2024), conclusa con sentenza n. 121/2025 d.d. 23.05.2025, passata in giudicato a fronte della dichiarazione pagina4 di 6 di acquiescenza delle parti, e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
12. Quanto alle restanti domande versate in causa, si ritiene che le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, siano meritevoli di accoglimento: sul punto si richiama la motivazione posta a fondamento della proposta conciliativa di cui al verbale del
09.05.2025 con la precisazione che fra la pronuncia della separazione e lo scioglimento del matrimonio, considerato il breve lasso temporale intercorso, non risultano sopravvenienze e pertanto le condizioni allora concordate appaiono ancora conformi all'interesse dei minori;
a conferma di ciò, anche la curatrice speciale ha insistito per la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
12.1. Si aggiunge che, la regolamentazione proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
12.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
13. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
14. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori stante l'accordo raggiunto e la loro tenera età.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis 51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
“1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 Controparte_1 in Pakistan il 22.03.2019;
2) trasmette di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di eventuale trascrizione per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) affida i minori e in via esclusiva alla madre, la quale Per_1 Parte_2 Parte_1 potrà adottare in autonomia tutte le scelte, anche quelle di maggior rilevanza (es. scuola, salute, cure mediche, educazione, ecc.) con diritto della madre di ottenere il rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio in via autonoma, senza la necessaria collaborazione del padre;
ella si impegna, tramite il suo cellulare(3884610545) a comunicare al padre le informazioni riguardanti i figli tramite messaggi
w.a. o telefonata all'utenza 3533554517; il padre conserverà il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione dei figli;
pagina5 di 6 2) colloca i minori e presso la madre in Francia, ove fisseranno la loro Per_1 Parte_2 residenza;
3) dispone che il padre abbia il diritto di sentire i figli con videochiamata settimanale che egli provvederà a effettuare nella giornata del sabato, fra le ore 12.00 e le ore 15.00; inoltre, il padre avrà il diritto di vedere i figli allorché la madre si rechi in Italia per visita ai parenti;
in tali occasioni il padre avrà diritto a trascorrere con i figli due o tre pomeriggi a seconda della durata della permanenza;
analogo diritto gli è riconosciuto allorché egli si rechi in Francia;
entrambe le parti si impegnano a preavvisarsi almeno 10 giorni prima del viaggio per concordare i pomeriggi di visita padre figli;
4) pone a carico di un contributo per il mantenimento ordinario di ciascun Controparte_1 minore pari ad € 225,00 mensili (per complessivi € 450,00). Detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT, andranno versati mediante bonifico sul conto corrente della madre entro il giorno 15 di ogni mese, salvo diverso accordo fra le parti;
5) pone le spese straordinarie necessarie per i minori integralmente in capo alla madre;
6) prende atto che la madre si impegna ad aggiornare periodicamente il padre in ordine alla vita dei figli tramite l'invio di e-mail al seguente indirizzo;
Email_1
7) prende atto che entrambi i genitori si impegnano a riferire all'altro di eventuali cambi di residenza propri e dei figli;
8) compensa integralmente le spese di causa”.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/09/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina6 di 6