Articolo 1 della Legge 29 novembre 1995, n. 516
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20 dicembre 1995
Art. 1. 1. All' articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 , dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Sono escluse dalla normativa di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura.
2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende che beneficiano dell'esenzione di cui al comma 2-bis e i quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui, acquistabili dalle stesse per le normali attivita' produttive".
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), e successive modifiche, cosi' come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, cosi' come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 , nonche' dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 .
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1.
2-bis. Sono escluse dalla normativa di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura.
2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende che beneficiano dell'esenzione di cui al comma 2-bis e i quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui, acquistabili dalle stesse per le normali attivita' produttive.
3. (E' vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro) (comma abrogato dall' art. 49 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 ).
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del trasporto dei prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni".
- Il D.M. 1 agosto 1986 reca la disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1995