Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 34
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità per violazione art. 2 e 5 D. Lgs. 504/92

    Il giudice ha ritenuto che il semplice inserimento nel PGT non fosse sufficiente a giustificare il valore accertato. Ha accolto il motivo relativo al valore di comune commercio, basandosi sulla perizia prodotta dal contribuente e sulla mancanza di un mercato efficiente nel Comune. Inoltre, ha considerato la presenza di un impianto di biogas nelle vicinanze, che limita ulteriormente l'edificabilità.

  • Accolto
    Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta e ingiustificata disparità di trattamento

    La Corte ha accolto il motivo relativo al valore di comune commercio, basandosi sulla perizia e sulla mancanza di un mercato efficiente, oltre alla presenza di un impianto di biogas.

  • Accolto
    Illegittimità per sviamento della causa tipica, illogicità e contraddittorietà manifesta

    La Corte ha accolto il motivo relativo al valore di comune commercio, basandosi sulla perizia e sulla mancanza di un mercato efficiente, oltre alla presenza di un impianto di biogas.

  • Accolto
    Compensazione spese legali

    Le spese sono state compensate per la mancata costituzione della parte resistente, considerata un implicito riconoscimento delle motivazioni del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 34
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova
    Numero : 34
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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