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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2024 depositato il 01/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casalmoro - Indirizzo_1 Casalmoro MN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare l'avviso di accertamento con rimborso delle spese anticipate.
Resistente: Nessuno è presente nè costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La lite è riferita ad IMU per area edificabile in Comune di Casalmoro. Nell'anno 2008 il TAR ha stabilito che il valore dell'area è sproporzionato. Inoltre si tratta di un piccolo Comune dove non esiste un mercato efficiente dei terreni edificabili. I motivi di ricorso sono i seguenti: illegittimità per violazione art. 2 e 5 D.
Lgs 504/92-eccesso di potere per sviamento;
eccesso di potere per illogicità manifesta ed ingiustificata disparità di trattamento-violazione sotto diverso profilo degli art. 2 e 5 del D.Lgs. n. 504/92; illegittimità per sviamento della causa tipica, illogicità e contraddittorietà manifesta violazione art. 5 D. Lgs. 504/92 sotto diverso profilo. Allega perizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di merito relativi alla impossibilità per il Comune di Casalmoro di accertare terreni edificabili non possono essere accolti: il semplice inserimento nel PGT costituisce motivo di apprezzamento dei terreni in questione. Tuttavia occorre accogliere il motivo riferito al valore di comune commercio dei terreni di proprietà del contribuente. La perizia da conto che il valore che può essere giustamente attribuito, non è quello stabilito con le delibere comunali. Infatti la mancanza di un importante mercato dei terreni edificabili in vendita nel Comune di Casalmoro, che ha già aree invendute e pronte alla vendita, non consente di valorizzare oltre quanto dichiarato dal contribuente. Nel corso della Pubblica Udienza è emerso che nei pressi della proprietà esiste anche un impianto di biogas, che impedisce ulteriormente l'edificabilità. In conclusione il valore di comune commercio va confermato nella misura stabilita nei versamenti IMU, le spese vanno compensate per la mancata costituzione della parte convenuta che costituisce un implicito riconoscimento delle motivazione della parte ricorrente senza ulteriori oneri.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso.
Spese compnsate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2024 depositato il 01/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casalmoro - Indirizzo_1 Casalmoro MN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare l'avviso di accertamento con rimborso delle spese anticipate.
Resistente: Nessuno è presente nè costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La lite è riferita ad IMU per area edificabile in Comune di Casalmoro. Nell'anno 2008 il TAR ha stabilito che il valore dell'area è sproporzionato. Inoltre si tratta di un piccolo Comune dove non esiste un mercato efficiente dei terreni edificabili. I motivi di ricorso sono i seguenti: illegittimità per violazione art. 2 e 5 D.
Lgs 504/92-eccesso di potere per sviamento;
eccesso di potere per illogicità manifesta ed ingiustificata disparità di trattamento-violazione sotto diverso profilo degli art. 2 e 5 del D.Lgs. n. 504/92; illegittimità per sviamento della causa tipica, illogicità e contraddittorietà manifesta violazione art. 5 D. Lgs. 504/92 sotto diverso profilo. Allega perizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di merito relativi alla impossibilità per il Comune di Casalmoro di accertare terreni edificabili non possono essere accolti: il semplice inserimento nel PGT costituisce motivo di apprezzamento dei terreni in questione. Tuttavia occorre accogliere il motivo riferito al valore di comune commercio dei terreni di proprietà del contribuente. La perizia da conto che il valore che può essere giustamente attribuito, non è quello stabilito con le delibere comunali. Infatti la mancanza di un importante mercato dei terreni edificabili in vendita nel Comune di Casalmoro, che ha già aree invendute e pronte alla vendita, non consente di valorizzare oltre quanto dichiarato dal contribuente. Nel corso della Pubblica Udienza è emerso che nei pressi della proprietà esiste anche un impianto di biogas, che impedisce ulteriormente l'edificabilità. In conclusione il valore di comune commercio va confermato nella misura stabilita nei versamenti IMU, le spese vanno compensate per la mancata costituzione della parte convenuta che costituisce un implicito riconoscimento delle motivazione della parte ricorrente senza ulteriori oneri.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso.
Spese compnsate.