Articolo 638 del Codice civile
Articolo 594Articolo 639
Versione
19 aprile 1942
Art. 638.

(Condizione di non fare o di non dare).

Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volonta' del testatore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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