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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/07/2024, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 5739/2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nata il [...] in [...] e residente in Parte_1
Via Boccapianola n. 23, Boscoreale c.f. , elett.te dom.ta in C.F._1
Castellammare di Stabia (NA), al Corso V. Emanuele, 17, presso lo studio degli avv.ti Stefania Lombardi e Ferdinando Cerchia, dai quali è, congiuntamente e disgiuntamente, rapp.ta e difesa, in virtù di mandato allegato al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano, giusta procura generale alle liti per Notaio di Roma del Per_1
23.01.2023 Rep. n. 37590, ed elettivamente domiciliato a Napoli (NA), in Via De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S. RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.9.2023, la ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato, come badante, dal 22/06/2020 al 27/09/2022 alle dipendenze della sig.ra Parte_2 che il rapporto di lavoro era cessato in data 27/09/2022 per licenziamento;
che, in data 13.10.2022, aveva presentato domanda di indennità di disoccupazione NASpI n. 775895/2022 all'INPS Agenzia di Castellammare di Stabia, senza esisto positivo. Tanto premesso, dedotto il possesso dei requisiti di legge, adiva questo Tribunale chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI sussistendone i presupposti di legge come su esposto;
condannare, per l' effetto, l'INPS a corrispondere la NASpI con la decorrenza e con la durata di legge, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio con attribuzione”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo di aver disposto il pagamento del dovuto Letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
1 La ricorrente ha adito il Tribunale di Torre Annunziata al fine di ottenere la condanna dell'INPS al pagamento dell'indennità di disoccupazione NASPI, chiesta con domanda amministrativa dd. 01.07.2022. La prestazione è stata erogata in corso di causa.
Pertanto, rilevato che risulta documentato l'intervenuto pagamento del dovuto (cfr. note di udienza depositate dalla ricorrente) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Ebbene, pacifica la sussistenza del diritto della ricorrente, rilevato che il pagamento
è successivo sia al deposito del ricorso sia alla notifica dello stesso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia;
condanna l' INPS al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione. Torre Annunziata, 30.6.2024
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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