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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 1252/2022 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. Parte_1
), rappresentata dall'avv. Roberto Lazzini per mandato in atti P.IVA_1
APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentata dagli Controparte_1 P.IVA_2
avv.ti Michele Ferrari e Marcello Ferrari per mandato in atti
1 APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione e argomentazione disattesa:
- in via principale, in riforma in parte qua della sentenza n. 2633/2022 pubblicata il 23.11.2022, pronunciata dal Tribunale di Genova, G.U. dott.ssa Raffaella Gabriel nel giudizio R.G. n. 991/2018, accogliere l'appello proposto per i motivi tutti esposti e, per l'effetto accogliere le domande tutte formulate in primo grado dall'odierna appellante;
in ogni caso, in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza, anche per carenza di prova, delle domande di rideterminazione del saldo avanzate dall'attrice in primo grado;
sempre in ogni caso, in accoglimento del secondo motivo di appello, rigettare interamente le domande tutte avanzate dall'attrice in primo grado in quanto inammissibili ed indimostrate;
sempre in ogni caso, in accoglimento del terzo motivo di appello, dichiarare la nullità, per violazione dell'art. 112 c.p.c. ovvero dell'art. 101 c.p.c., della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittimamente addebitate spese e commissioni non oggetto di alcuna contestazione e, comunque , prescritte, con conseguente riforma, in parte qua, della sentenza impugnata. Con condanna di parte attrice in primo grado al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese come per legge;
- in ogni caso, in ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, condannare la società appellata al pagamento, in ripetizione, delle maggiori somme che la Parte_1
ha versato e/o dovesse versare in esecuzione della sentenza impugnata;
- in ogni caso, condannare l'appellata al pagamento, anche in ripetizione, delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese come per legge.
Per l'Appellata:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
Respingere le domande tutte ex adverso formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando la impugnata sentenza n. 2633/2022 notificata il 23.11.2022, nell'ambito del giudizio avanti il Tribunale di Genova n. 991/2018.
IN OGNI CASO:
2 Condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite, diritti ed onorari del presente procedimento, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte e d'ufficio, qualora necessarie, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali 15% e gli oneri fiscali da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, pubblicata in data 23 novembre 2022, il Tribunale di Genova, VI Sezione, in composizione monocratica, a seguito della domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla soc. nei confronti e Controparte_1 Parte_1
volta 1) ad accertare a) l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale;
b) l'illegittimità del tasso di interessi applicato sul c.c. ordinario in quanto non pattuito con riduzione al tasso ex art.117 d.lgs. 385/93; c)
l'illegittimità delle somme per CMS, CIV, CDF e spese di chiusura conto;
d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori;
2) a condannare la convenuta a rettificare il c.c. ordinario per la somma di € 67.591,27 o quella diversa all'esito dell'espletanda istruttoria, a cui parte convenuta si era opposta eccependo i) la prescrizione di tutti gli addebiti a decorrere dal 24.1.2008 o in subordine dal 19.10.2006; ii) l'inammissibilità delle domande ripetitorie e/o di rideterminazione del saldo;
iii) il rigetto nel merito delle domande, ha così deciso:
“Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide:
- in accoglimento della domanda attore, dichiara l'illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale, interessi, commissioni, spese, come in parte motiva, e per l'effetto ridetermina il saldo totale afferente ai tre rapporti –conto corrente ordinario n. 10093; conto anticipi n. 100017; conto anticipi n. 10725– intrattenuti da con alla Controparte_1 Parte_1
data del 30/09/2016 nella misura di Euro -23.655,93 a debito del correntista;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in euro 759,00 per esborsi ed in euro 8.254,00 per
[...]
compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di Parte_1
.
[...]
Il giudice di prime cure, a seguito dell'espletata CTU, ha ritenuto:
a) che -in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'azione di accertamento del saldo ovvero di
3 rideterminazione dello stesso- il correntista aveva diritto ad ottenere, anche nell'ipotesi in cui il conto corrente fosse ancora aperto, l'epurazione del saldo dagli illegittimi indebiti e la sua rettifica, con riduzione dell'importo dovuto alla banca (Cass. 21646/2018);
b) che -in relazione all'eccezione di assenza di prova del credito invocato dal correntista perché basato su parziali estratti conto scalari- la giurisprudenza di merito dello stesso Tribunale e di legittimità ammetteva la possibilità per il correntista di fondare la domanda anche su tali basi ed inoltre il CTU aveva evidenziato “che dal punto di vista tecnico/contabile il ricalcolo degli interessi è stato effettuato prendendo per buoni i saldi- valuta originari degli estratti scalari e modificando i medesimi degli addebiti di cui il quesito ha richiesto la variazione/elisione”, dando cioè atto che da un punto di vista tecnico il conteggio era possibile;
c) che –in relazione all'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta- atteso che nelle sue conclusioni l'attore aveva aderito ai conteggi del CTU decorrenti dal 30.9.2016, la questione poteva considerarsi superata;
d) che doveva essere dichiarata i) l'illegittimità dell'applicata prassi anatocistica;
ii) la necessità del riconteggio del tasso di interessi passivi del conto corrente ordinario ai tassi minimi dei bot su base mensili, mentre per gli altri due conti anticipi dell'unico tasso previsto contrattualmente;
iii) l'elisione per il conto corrente ordinario di tutte le commissioni applicate, nonché di tutte le spese non previste contrattualmente;
iv) la conferma negli altri conti degli addebiti solo delle clausole pattiziamente determinato, con l'elisione delle altre;
e) che, a seguito dei conteggi eseguiti, il saldo del conto corrente ordinario, su cui confluivano i due conti correnti anticipi, indicato dalla banca al 30.9.2016 in - € 71.475,26, diveniva di - € 23.655,93 (e cioè con una differenza di € 47.819,33.
Con atto di appello ritualmente notificato in data 21 dicembre 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza gravata, chiedendo la sua parziale riforma.
[...]
Si è ritualmente costituita la soc. Controparte_1
opponendosi al gravame.
Alla prima udienza del 30 marzo 2023, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 aprile 2024 e in tale sede la causa è stata assegnata ad altro relatore e rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 18 dicembre 2024. Con ordinanza del 9 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini brevi di 30 giorni per le comparse conclusionali e di
20 per quelle di replica.
Entrambi le parti hanno depositato le memorie conclusive.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello è infondato e va respinto.
ha impugnato la sentenza gravata sulla base di tre motivi ed in Parte_1 particolare
1) per violazione dell'art.132 n.4 c.p.c. e dell'art.2033 c.c.
L'appellante censura la sentenza impugnata per non aver il giudice di prime cure “colto” il senso dell'eccezione formulata dalla banca in ordine alla domanda di parte attrice di rideterminazione del saldo. Se non è contestato l'interesse ad agire del correntista in relazione ad una domanda di mero accertamento, secondo i principi della giurisprudenza di legittimità, tuttavia la difesa della convenuta era tesa ad evidenziare che non era corretto un riaccredito della somma tout court, a prescindere “da qualsiasi valutazione in merito all'esistenza, o meno, di aperture di credito a valere sul rapporto” e più specificatamente il riaccredito sarebbe possibile solo quando gli indebiti risultino pagati con rimesse solutorie, perché altrimenti i medesimi non sarebbero stati pagati dalla correntista. Attesa l'impossibilità di verificare le rimesse solutorie e quindi di procedere con la verifica delle modalità in cui sono pagati gli indebiti in virtù della mancanza di una documentazione completa, parte attrice non avrebbe avuto il diritto di riottenere il riaccredito delle poste indebite.
2) per violazione dell'art.2697 c.c., dell'art.132 c.p.c., dell'art.2033 c.c. e dell'art.118 disp. att. c.p.c.
L'appellante rileva, in forma strettamente collegata con la prima doglianza, che il Tribunale avrebbe accolto la domanda della correntista malgrado parte attrice non avesse dato prova del suo diritto con la produzione di tutti gli estratti conto ordinari, fondando la decisione su massime giurisprudenziali non pertinenti in quanto relative ad una produzione completa, ma per un periodo temporale limitato, o comunque non note e non riportate.
Con i soli scalari sarebbe unicamente possibile ottenere un'ipotesi di calcolo, ma non si avrebbe certezza sulla somma ritenuta indebita.
3) per violazione dell'art.112 c.p.c., dell'art.132 c.p.c. e dell'art.2946 c.c.
L'appellante rileva che il Tribunale ha portato in decurtazione, oltre a quanto richiesto da parte attrice per
CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura conto, anche gli addebiti individuati dal CTU per ulteriori spese, rilevandone d'ufficio la nullità per mancata pattuizione, pur in assenza di una contestazione della correntista e quindi in violazione dell'art.112 c.p.c..
5 I motivi d'appello, che per ragioni di opportunità logico-espositiva, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno respinti.
La Corte ritenuto:
- che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel sancire che “In tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato” (così Cass. 18.4.2023 n.10293); si veda altresì Cass. 17.1.2024 n.1763, ove si richiama Cass. n. 37800 del 2022 secondo la quale "l'estratto conto, (…), non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710
c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974): e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio…”;
- che nel caso di specie la correntista ha depositato gli estratti conto scalari e le liquidazioni trimestrali, ma non gli estratti conto ordinari;
- che il CTU, nominato nel giudizio di primo grado (a cui il Tribunale ha deferito il compito di rispondere al seguente quesito “Il Consulente Tecnico d'Ufficio, acquisita la documentazione presente agli atti del giudizio e – soltanto con il consenso delle Parti – l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile, predisponga una relazione scritta attenendosi ai criteri di seguito indicati: - prenda in considerazione il conto corrente ordinario e i conti anticipi - predisponga un prospetto analitico recante l'indicazione delle condizioni economiche applicate, specificando – in particolare – la misura delle competenze (interessi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo) e il loro criterio di calcolo;
- provveda alla verifica della rispondenza alle clausole contrattuali delle date delle valute praticate sulle voci di addebito, e rettifica di quelle che risultassero difformi;
- provveda alla verifica della rispondenza alle previsioni contrattuali,
o ai successivi accordi, dei tassi debitori applicati;
riduzione ai tassi contrattuali di quelli eventualmente applicati in eccesso;
- ridetermini, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, il saldo del rapporto di conto corrente ordinario applicando dapprima il tasso legale e poi il tasso previsto dall'art.117 Tub, ed escludendo ogni
6 addebito in relazione alla c.m.s., agli interessi anatocistici e ad ogni spesa non pattuita;
- nell'effettuazione dei ricalcoli, proceda all'imputazione delle rimesse aventi natura solutoria prima agli interessi maturati e poi a capitale (art. 1194
c.c.)”), accertata la presenza in atti a) della copia del contratto apertura c/ordinario 10093 (numerato
1400G presso Banca Nazionale dell'Agricoltura) del 13/01/1992 (doc. 4); b) della copia del contratto apertura conto anticipi fatture 10725 del 11/11/2003 (doc. 5); c) della copia del contratto apertura conto anticipi riba 100017 del 22/07/2008 (doc. 6); nonché d) degli estratti conto scalare e delle liquidazioni trimestrali degli interessi per i tre rapporti di cui è causa (doc. dal 8 al 60 per il conto corrente 10093X; doc. dal 61 al 78 per il conto SBF 10725C; doc. dal 79 al 105 per il rapporto SBF
100017), ha dichiarato (pag.6 della CTU) che “sotto il profilo contabile, la documentazione è sufficiente per espletare il mandato conferito dall'ill.mo Giudice”, specificando che “per tutti i tre rapporti oggetto della presente sono stati allegati da parte attrice unicamente gli estratti conto scalare e le liquidazioni trimestrali degli interessi mentre non sono stati allegati gli estratti conto ordinari con l'elenco dei singoli movimenti e le relative descrizioni”; e che “sono state riscontrate le seguenti carenze documentali: - Rapporto 10093. È presente la sequenza dei saldi valuta e delle liquidazioni trimestrali del periodo dal 30/06/2010 al 30/09/2016. Risultano assenti: o Quarto trimestre 2004; o Quarto trimestre
2012; o Parte dei saldi-valuta della liquidazione del primo trimestre 2014; - Rapporto 10725. È presente la sequenza dei saldi valuta e delle liquidazioni trimestrali del periodo dal 11/11/2003 al 31/05/2008. Risultano assenti: o Quarto trimestre
2004; - Rapporto 10725. È presente la sequenza dei saldi valuta e delle liquidazioni trimestrali del periodo dal 30/09/2008 al 30/09/2016. Risultano assenti: o Secondo trimestre 2009; o Secondo trimestre 2010; o Terzo trimestre 2012; o Terzo e quarto trimestre 2013”;
- che il CTU, dopo aver effettuato il ricalcolo elidendo gli interessi di natura anatocistica e gli addebiti non concordati per iscritto - conteggi sui quali si può considerare formato il giudicato, atteso che i medesimi non sono stati oggetto di contestazione se non in relazione all'elisione di alcune spese, che non sarebbero state specificatamente contestate da parte attrice - in ordine ai saldi per valuta e all'indagine sulle rimesse solutorie in relazione all'eccezione di prescrizione, ha prima affermato (a pag. 7) che “poiché, come detto (vedi par. 3) nella documentazione agli atti non sono presenti gli estratti conto ordinari ma soltanto gli estratti conto scalare con le rispettive liquidazioni degli interessi, non è possibile verificare la composizione dei saldi per valuta originari che, pertanto, sono stati considerati necessariamente corretti. Riguardo alla gestione dei “salti” nella sequenza temporale della documentazione disponibile si è utilizzato il metodo del differenziale: posto che ogni saldo giornaliero è la somma algebrica di tutti i movimenti fino a quel giorno, in presenza di un salto nella documentazione, il differenziale di ricalcolo sul saldo- valuta al termine dell'ultimo periodo documentato viene abbattuto sul saldo-valuta iniziale del periodo documentato successivo. Ovviamente, in presenza di addebiti nulli nel periodo non documentato, tali nullità, non essendo rilevabili dal
CTU per assenza di documenti, non comportano alcuna variazione”, dando atto, in sostanza, che tali mancanze sono ricadute “in negativo” sulla correntista;
poi (a pag. 20), in risposta alle osservazioni di parte convenuta, ha Cont rilevato che “Preliminarmente si segnala l'osservazione del CTP di parte iguardo alla mancanza degli estratti conto ordinari, dai quali conseguirebbe l'impossibilità di procedere con i calcoli richiesti al CTU, non essendo presenti le singole movimentazioni in dare/avere che costituiscono i saldi da ricalcolare. Il CTU segnala che dal punto di vista tecnico/contabile il ricalcolo degli interessi è stato effettuato prendendo per buoni i saldi-valuta originari degli estratti
7 scalare e modificando i medesimi degli addebiti di cui il quesito ha richiesto la variazione/elisione (vedi par. 6.2). Pertanto,
l'eventuale impossibilità rilevata non sarebbe tecnica (in quanto il ricalcolo degli interessi è possibile, e analogamente è possibile l'indicazione del differenziale derivante dalle commissioni illegittime esposte nelle liquidazioni trimestrali), ma al limite di natura giuridica ove si ritenesse non correttamente assolto l'onere probatorio del correntista-attore che ha allegato soltanto estratti conto scalare e liquidazioni trimestrali degli interessi senza gli estratti ordinari. Sul punto il CTU ritiene che la decisione spetti all'Ill.mo Giudice”;
- che, infine, nelle sue conclusioni (pa.29-30) il CTU ribadisce a) la fattibilità della rideterminazione del debito sulla base della documentazione agli atti, nonché b) la formulazione del nuovo calcolo senza alcun vantaggio per il correntista in ipotesi in cui manchino le relative indicazioni, prendendo “per buoni” i dati presenti negli scalari (cfr. pagg. 29 -30: “Riguardo all'impossibilità di verificare la correttezza delle date valute e di ulteriori addebiti illegittimi, il CTU ha proceduto a un ricalcolo che non tiene conto di alcuna variazione a favore del correntista ove siano assenti sufficienti elementi per poter effettuare il calcolo (che, in sostanza, si tratta di un'assenza di prova da parte dell'attore su uno specifico punto delle proprie doglianze). Però non si può condividere la tesi secondo cui l'impossibilità di comprendere come i saldi-valuta sono stati calcolati dalla abbia come conseguenza l'impossibilità di effettuare Pt_1 il calcolo richiesto nel quesito in quanto: - il quesito richiede di rideterminare il saldo del rapporto;
- il saldo finale del rapporto è dato dal saldo finale originario diminuito degli addebiti illegittimi;
- gli addebiti illegittimi vanno ricercati fra gli interessi e le commissioni: i primi sono calcolati in base ai saldi-valuta esposti negli estratti scalare predisposti dalla banca e liquidati nelle liquidazioni trimestrali, i secondi sono in parte presenti nel corpo degli estratti conto ordinari (assenti) e in parte nelle liquidazioni delle competenze. In assenza degli estratti ordinari, il correntista semplicemente non ha provato, a proprio danno, una parte degli addebiti illegittimi;
- il ricalcolo degli interessi per rilevata (parziale) illegittimità, parte comunque dai saldi per valuta ricalcolati e le variazioni sui saldi valuta dipendono dall'attribuzione delle date alle singole operazioni e dall'importo delle operazioni stesse: in assenza delle operazioni originarie su cui la banca ha calcolato i propri saldi-valuta, le variazioni sui saldi-valuta riguardano soltanto lo storno degli addebiti pregressi, dando pertanto
“per buono” il calcolo originario delle date-valuta e, quindi, azzerando una delle pretese dell'attore per assenza di prova
(ossia il ricalcolo degli interessi in base alle date valuta “corrette”). In conclusione, la presenza delle singole operazioni che hanno composto i saldi-valuta originari non è indispensabile, sotto il profilo tecnico, per ricalcolare gli interessi.
Potrebbe, al limite, essere considerata indispensabile dal punto di vista giuridico seguendo una tesi che, però, parrebbe non accolta dall'Ill.mo Giudice. In altri termini, sotto il profilo contabile, il ricalcolo degli interessi partendo dagli estratti conto scalare è certamente possibile, atteso che lo storno di un addebito di cui si conosce la data valuta (che è il caso in oggetto, atteso che gli addebiti stornati hanno data valuta indicata nelle liquidazioni stesse) semplicemente comporta una modifica del saldo-valuta di quel giorno e di tutti i giorni successivi”);
- che a fronte di tali reiterate precisazioni dell'ausiliario, questa Corte ritiene che la mancata produzione degli estratti conto ordinari non ha impedito la fattibilità dell'accertamento, per le ragioni analiticamente esposte dal CTU e che la Corte, come il Giudice di primo grado, ritiene senz'altro di condividere per il rigore metodologico che le connota e per le esaustività delle risposte date alle osservazioni e alle contestazioni del
CTP e della di difesa della banca, per cui devono essere disattese le contestazioni in ordine all'insufficienza della documentazione prodotta;
8 - che, al pari, questo Collegio rileva che la Suprema Corte pacificamente ammette la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal correntista in costanza di rapporto, chiarendo “… come sussista l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”; precisando poi la Corte, in relazione alla domanda di restituzione dell'importo “a credito” del conto corrente ancora acceso, che “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria” (così Cass. 15.2.2024 n.4214; principio confermato da Cass. 16.5.2024
n.13586, secondo la quale “gli insegnamenti dispiegati dalle SS.UU. nel noto arresto 24418/2010 secondo cui a fronte delle annotazioni registrate in conto, il correntista, che si avvede della loro illegittimità, può naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso, ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. In questa essenziale enunciazione di principio si riflettono due argomenti, pure rinvenibili nelle motivazioni del citato arresto delle SS.UU., che facilitano oltremisura la comprensione delle ragioni per le quali in corso di rapporto il correntista può avere diritto solo alla rettificazione delle poste di conto e non già alla restituzione delle somme indebitamente percette dalla banca perché lucrate in applicazione di clausole nulle: il primo è che l'azione di ripetizione nell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ. è esperibile in presenza di una duplicità di elementi costitutivi rappresentati dal pagamento, da intendersi qui come lo spostamento patrimoniale che ha luogo dal solvens all'accipiens, e dall'inesistenza di una causa debendi in ragione della quale il pagamento possa ritenersi giustificato in base al diritto;
il secondo argomento mette in chiaro la natura e la funzione dei rapporti bancari regolati in conto corrente e si ricava dal precetto espresso dall'art. 1823, comma 1, cod. civ., giusta il quale "il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto".
Argomenti, alla luce dei quali, volendo fissare una prima generalissima conclusione, si potrebbe dire che, poiché l'azione di ripetizione postula l'esecuzione di un pagamento, nei rapporti bancari che ubbidiscono alle regole del conto corrente un pagamento non può avere luogo prima della chiusura del conto in quanto sino ad allora le relative poste non sono esigibili”);
9 - in altre parole, nel momento in cui esclude l'esperibilità dell'azione di ripetizione in costanza di rapporto, la
Giurisprudenza ha cura di precisare che in corso di rapporto il correntista ha diritto alla rettificazione delle poste di conto;
del resto gli argomenti per cui viene esclusa l'esperibilità dell'azione di ripetizione (che attengono alla insussistenza di uno spostamento patrimoniale che ha luogo dal solvens all'accipiens, in mancanza di causa debendi) non impediscono affatto l'esercizio di un'azione di mero accertamento intesa a ottenere la rettificazione dell'andamento e del saldo del conto, depurati dalle poste illegittime (“In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” Cass. Sez. 1, 16/05/2024, n. 13586, Rv. 671460 - 01);
- che, se si seguisse la tesi della banca appellante e le poste illegittime, accertate per un ammontare di €
47.819,33 venissero decurtate solo al momento della chiusura del conto, su tale importo illegittimamente addebitato, in caso di saldo negativo, l'istituto di credito continuerebbe a percepire gli interessi e comunque il correntista che si avvale dell'affidamento concessogli sarebbe privato della possibilità di disporre della corrispondente provvista, come puntualizzato dalla Giurisprudenza citata;
- che anche la doglianza riferita alla decurtazione delle spese che la parte non avrebbe richiesto e più precisamente “quanto al rapporto 10093 il CTU ha espunto € 5.686,05 di spese forfettarie, € 1.077,15 per spese int. Deb/penale non aff., € 854,27 spese tenuta conto, € 3.658,67 spese operazioni varie/assegno; quanto al rapporto 10725 € 980,93 di spese per movimentazioni e € 402,72 di spese di tenuta conto” (così pag. 17 dell'atto di appello), si rileva che in relazione al conto corrente ordinario parte attrice aveva espressamente contestato la mancata pattuizione delle spese (c.f.r. pag.3 dell'atto di citazione: “Analizzando attentamente il contrattato originario del 13 gennaio 1992 (vedi doc. 4), sottoscritto dall'odierna attrice si evidenziano le seguenti anomalie: a) Assenza della pattuizione del tasso passivo, delle commissioni di massimo scoperto e delle altre spese riferite al conto ordinario: quanto alla determinazione della misura del saggio degli interessi, non vi è indicazione alcuna in merito alla quantificazione del tasso passivo e dei costi ulteriori successivamente applicati al contratto. Il documento contrattuale ha evidenziato inoltre l'assenza di pattuizione della misura percentuale delle commissioni e degli oneri relativi alle spese, oltre che, quanto alle commissioni, della modalità e degli importi sui quali le stesse sarebbero state conteggiate”), mentre in relazione al conto anticipi del 2003 le spese non sono state elise, ma unicamente riportate nell'ambito delle previsioni contrattuali (c.f.r. pag. 13 della
CTU) e tale procedimento rientra nell'ambito della rideterminazione del saldo del conto.
10 Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
Per il principio della soccombenza deve essere condannata alla Parte_1 refusione a favore della soc. e per la stessa a favore Controparte_1
del suo procuratore che se ne è dichiarato antistatario delle spese di questo grado del giudizio, la cui liquidazione viene effettuata in base ai parametri di cui al decreto ministeriale 55/2014, nei valori medi, tenuto conto del valore dichiarato (scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00), e quindi in euro 2.058,00 per fase studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 3.045,00 per fase istruttoria ed euro 3.470,00 per fase decisionale, per complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al
15% ed iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza impugnata del Tribunale di Genova, IV Sezione, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) condanna a rifondere, a favore della parte appellata e per la stessa Parte_1
a favore del suo procuratore che se ne è dichiarato antistatario, le spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge;
3) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma
1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, 24/03/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Riccardo Baudinelli)
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