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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5010/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, prima sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini - Giudice dott. AleSAndra Ardito - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5010/2023 posta in decisione all'udienza del 02/04/2025 e promoSA da
elettivamente domiciliata in Sesto Calende presso lo studio dell'avv. Lucia Pesce, Parte_1
che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio degli avv.ti Franco Controparte_1
De Servi e Laura Carioli, che lo rappresentano e difendono giusta delega allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica di condizioni della separazione
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così ritenere e giudicare:
pagina 1 di 8 1) Sull'affido e collocamento della minore (di anni 16) Confermare le statuizioni di Per_1 cui alla sentenza di separazione n. 1416/2020, emeSA in data 25/11/20, all'esito del giudizio
R.G. 234/2020, quanto all'affido condiviso della figlia minore ed alla sua Per_1
collocazione presso la madre, con la quale continuerà a vivere, unitamente alla sorella ormai maggiorenne;
Per_2
2) Sul diritto di visita del padre nei confronti della minore. Quanto agli incontri del padre con le figlie, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 1416/2020, emeSA in data 25/11/20, revocare la calendarizzazione ivi prevista, quanto a perché ormai Per_2
maggiorenne, e quanto a perché i genitori stanno cercando di ripristinare i rapporti Per_1
della ragazza con il padre, da tempo interrotti, e ciò non si concilia con una pur flessibile calendarizzazione precostituita (vista anche l'età della ragazza). Il padre conferma, al proposito, la propria volontà di proseguire nel percorso con la dr.SA , volto ad Persona_3
agevolare il riavvicinamento di a sé e ad individuare nuove modalità di relazione Per_1
padre/figlia, nella misura in cui aderisca a detto percorso e si renda disponibile agli Per_1
incontri. La sig.ra dal canto suo, si rende disponibile ad accompagnare a Pt_1 Per_1
riavvicinarsi al padre, anche personalmente, affiancandola nei primi incontri di loro con il padre, con la supervisione della dr.SA . Per_3
Entrambi i genitori confermano di avere compreso l'importanza della reciproca comunicazione riguardante le figlie, e nel loro interesse.
3) Sulla problematica DSA di Quanto alla DSA manifestata da durante il Per_1 Per_1
percorso scolastico, il IG. avendo ricevuto in sede di mediazione Controparte_1
migliore comprensione ed informazione, si impegna a sottoscrivere futuri documenti che si rendessero neceSAri o venissero richiesti dalla scuola ai fini degli studi di in Per_1
ragione della DSA che le è stata riconosciuta. La IG.ra dal canto suo, Parte_1 rinuncia al rimborso pro quota delle spese da ella sostenute in paSAto per l'accertamento della detta problematica;
4) Sulla polizza sanitaria per le figlie - rimborsi assicurativi. Il IG. si Controparte_1 impegna a mantenere, anche per il futuro, l' intestazione a sé della Polizza Assicurativa
Protezione salute in favore delle figlie e in essere presso AXA Ass.ni ( Per_2 Per_1
polizza n. 952077), ed a mettere a disposizione delle figlie, per intero e documentando gli importi, le somme che dovessero essere rimborsate, o corrisposte, dall'assicurazione, in applicazione delle condizioni di polizza, per eventi di danno e/o visite a loro riferite, per cui la sig.ra ovvero le figlie direttamente, gli abbiano fornito la Parte_1
pagina 2 di 8 documentazione da sottoporre all'Assicurazione. Il IG. ove possibile Controparte_1 indicherà, all'assicurazione, direttamente sulla richiesta di rimborso, l'Iban del conto corrente personale della figlia ormai maggiorenne, per i rimborsi ad Ella relativi, Per_2 ovvero l'iban della sig.ra per quelli relativi alla figlia minorenne Parte_1 Per_1
affinché percepiscano direttamente le somme erogate dall'assicurazione. Qualora il rimborso assicurativo dovesse pervenire al sig. quale intestatario della Controparte_1
polizza, le parti convengono che egli verserà le somme ricevute, alle ragazze, bonificandole, per l suo conto corrente personale, e per al conto corrente della madre;
Per_2 Per_1
5) Sulle pattuizioni relative agli immobili in comune- Agevolazioni fiscali per il trasferimento con successivo atto notarile. nel quadro globale degli accordi raggiunti dalle parti per risolvere la crisi coniugale, definendo tutti i rapporti economici e patrimoniali tra di esse, nessuno escluso, con reciproca soddisfazione, evitando ulteriori motivi di contesa presenti e/o futuri, la sig.ra si impegna a trasferire al IG. , che Parte_1 Controparte_1
si impegna ad acquistare, la quota di proprietà indivisa di Sua spettanza per comunione ordinaria in forza dei rispettivi titoli di acquisto come di seguito indicati, degli immobili siti nel comune di Baveno, via Bertarello n.32/ via Oltrefiume snc, e loro pertinenze
(appartamento, cantina, terreno e autorimeSA con terreno) di seguito meglio descritti, al prezzo di comune accordo convenuto di complessivi € 70.000,00 (settantamila) netti, previo buon fine della pratica di sanatoria delle irregolarità del solo appartamento, e della pratica istruttoria per la concessione del mutuo richiesto dal sig. stesso per il detto CP_1
acquisto. Il tutto rimoSA sin da ora ogni eccezione e/o contestazione in ordine al trasferimento immobiliare suddetto.
Nello specifico gli immobili oggetto della cessione sono:
a) Quota indivisa di ½ dell'immobile uso abitativo sito in Baveno, via Bertarello n.32/Via
Oltrefiume snc, primo piano, facente parte di edificio plurifamiliare, composto da ingresso, soggiorno, studiolo, due camere, bagno e balconi, nonché del vano cantina al piano seminterrato del medesimo edificio. Il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Baveno come segue
- l'appartamento: fg. 6, mapp. 738, sub. 4, via Oltrefiume snc, P.1, Cat. A/2, Cl. 2, vani 5,5, sup. cat
.98 mq – Rendita euro 610,71
- la cantina: fg. 6, mapp. 738, sub.5, via Oltrefiume snc, P.S1, Cat. C/2, Cl. 1, consistenza 11, sup. cat
14 mq, Rendita euro 26,70;
Coerenze dell'appartamento: vano scale interno comune e prospetto su area scoperta comune su tutti i lati.
pagina 3 di 8 Coerenze della cantina: area comune di accesso alle cantine, cantina di ragione di terzi, muro perimetrale dell'edificio su due lati.
L'area di terreno di insistenza e di pertinenza del fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari in oggetto risulta individuata al Catasto Terreni del predetto Comune al fg. 19, mapp. 87, ha. 00.04.60, ente urbano.
Nella vendita è compresa la proporzionale quota di comproprietà degli enti, spazi e servizi comuni dell'intero stabile di Baveno, Via Oltrefiume.
Atto di provenienza:
Atto compravendita notaio n. 113 di Rep. E n. 86 progr. in data 15 gennaio 2008. Persona_4
Registrato a Verbania in data 25 gennaio 2008 al n. 301 – Serie 1T.
b) quota indivisa di ½ di appezzamento di terreno in comune di Baveno, censito al Catasto Terreni del predetto Comune come segue:
-fg. 19, mapp. 45, ha 00.08.80, prato, Cl. 3, R.D. euro 1,82, R.A. euro 2,05.
Coerenze: mappali 352 e 46, via Don Gnocchi, mappali 87, 44 e 378.
Atto di provenienza: rogito del Notaio di Gravellona Toce, in data 10 settembre Persona_4
2008. Al n. 368 di repertorio.
Registrato a Verbania il 30 settembre 2008 al n. 3685 – Serie IT, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Verbania.
c) quota indivisa di 1/8 dei seguenti beni:
1) porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Baveno, via Oltrefiume, e precisamente autorimeSA al piano seminterrato, censita al Catasto fabbricati del predetto
Comune come segue
-. fg.6 mapp.738, sub,3, via Oltrefiume, P S1, cat. C/6, Cl,3. Mq.42, rendita euro 212,57
Coerenze: cantina al sub 5, vano scale, cantina al sub. 1 e cortile comune da tre lati.
L'area di terreno di insistenza e di pertinenza del fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare in oggetto risulta individuata al Catasto Terreni del predetto Comune al fg. 19, mapp. 87, ha. 00.04.60, ente urbano.
Nella vendita è compresa la proporzionale quota di comproprietà degli enti, spazi e servizi comuni dell'intero stabile di Baveno, Via Oltrefiume.
2) Appezzamento di terreno individuato al Catasto terreni del predetto Comune come segue:
- Fg.19, mapp 44, Ha 00.04.10, parto, Cl.2, rd.1,38, R.D. 1,38, R.A. 1,38.
- Coerenze: Mapp.43, 378,45,87, e strada comunale Romanico.
pagina 4 di 8 Atto di provenienza: rogito del Notaio di Gravellona Toce, in data 15 febbraio 2011 Persona_4
al n. 1518 di repertorio.
Registrato a Verbania il 23 febbraio 2011 al n. 520 – Serie 1T, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Verbania in data 25 febbraio 2011 ai nn. 2038/1436.
Il tutto salvo migliore descrizione e più precisi confini ed indicazioni catastali, l'errore o l'omissione dei quali non potranno pregiudicare la validità del presente impegno di trasferimento. Per la corretta identificazione degli immobili le parti rimandano, comunque, agli atti di provenienza ed alle planimetrie e schede catastali. Planimetrie e schede catastali che la parte cedente dichiara – e la parte acquirente conferma, in quanto comproprietaria e già in possesso del bene, - essere pienamente conformi allo stato attuale degli immobili, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
- Quanto sopra verrà acquistato con le pertinenze, i diritti, le servitù attive e passive, inerenti ed incombenti, le proporzionali quote di comproprietà degli enti e spazi comuni risultanti dagli atti di provenienza sopra citati, con l'applicazione dei patti e delle condizioni di cui ai suddetti atti.
- Le parti danno atto che gli immobili oggetto della presente cessione sono liberi, ad oggi, da ogni onere, iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole, e tali dovranno essere anche all'atto del rogito.
- Le parti rimandano alle planimetrie, schede catastali ed atti di provenienza per l'esatta individuazione degli immobili e loro pertinenze, ai fini del loro trasferimento.
- Le parti dichiarano sin da ora di volersi avvalere, per i detti trasferimenti, delle agevolazioni di cui all'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 ed alla pronuncia della Corte Costituzionale
n.202/2003.
- Le parti, tenuto conto che la sanatoria è già stata effettuata, ma che è in corso l'istruttoria per il mutuo, che dovrebbe concludersi per la fine del mese di marzo, indicano e concordano la data del rogito per fine aprile 2025, salvo differimenti resi neceSAri o richiesti dal Notaio rogante scelto dal IG. ovvero dipendenti dalle tempistiche giudiziali di emissione Controparte_1
del provvedimento definitivo alle condizioni concordate dalle parti , paSAto in giudicato, neceSArio per l'ottenimento delle esenzioni fiscali connesse al rito.
Nel caso si pervenga al perfezionamento notarile del trasferimento il sig. si farà carico per CP_1
intero dei costi, oneri della sanatoria e competenze del Geometra incaricato, CC di GN (NO);
6) Sulle pattuizioni relative all'occupazione esclusiva degli immobili comuni da parte del . CP_1
i IGg.ri e convengono che il sig. continui ad Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 occupare l'immobile di Baveno, via Bertarerllo,32/Oltrefiume snc in comproprietà con la sig.ra Pt_1 oggetto dell'impegno di trasferimento di cui al punto 5) che precede, - presso il quale ha già
pagina 5 di 8 residenza anagrafica - , e che sino alla data del rogito egli continui a corrispondere, alla sig.ra
[...]
l'importo attualmente corrisposto alla steSA, quale comproprietaria, per l'occupazione e Parte_1
l'utilizzo, pari ad euro 225,00 mensili , indicato dalle parti anche nel verbale d'udienza del 05 marzo
2024 .Versamento entro il giorno 10 di ogni mese. Convengono, altresì, che, dalla data del rogito, cessi definitivamente detto versamento, e che le parti nulla avranno più a che pretendere, reciprocamente, per le questioni inerenti gli immobili oggetto del trasferimento, il pagamento delle rate di mutuo pagate per il loro acquisto, ovvero per ogni altro titolo, avendo definito tutte le questioni economiche e patrimoniali tra di esse
7) Sul contributo al mantenimento delle figlie. A parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 1416/2020, le parti convengono, quanto al concorso paterno al mantenimento delle figlie e che il padre continui a versare alla sig.ra Per_2 Per_1 Parte_1
l'importo mensile di euro 400,00 (200,00 euro per ciascuna delle figlie sino alla data del rogito e che, dalla data del rogito in poi, il contributo paterno al mantenimento ordinario delle due figlie divenga di € 300,00 mensili (150,00 per ciascuna figlia). Versamento entro il giorno 10 di ogni mese. Quanto invece al concorso paterno al pagamento delle spese straordinarie delle figlie, le parti convengono espreSAmente che il padre continui a pagare il
50% delle spese extra di di cui al Protocollo della Corte d'Appello di Milano, fatta Per_1
eccezione che per le spese di equitazione che restano ad integrale carico della mamma, mentre per iene escluso in toto la contribuzione paterna. Le parti danno atto di non Per_2
avere pendenze, ad oggi, in relazione alla corresponsione del mantenimento ed al pagamento delle spese extra delle figlie da parte del padre.
8) Sulle ulteriori pattuizioni sugli immobili comuni. Le parti convengono che, nella denegata ipotesi in cui, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non venisse erogato, al IG.
il mutuo richiesto per l'acquisto della quota degli immobili facenti Controparte_1
capo alla moglie, di cui al punto 5) che precede, ed egli non potesse procedere alla suddetta compravendita, i beni immobili in comproprietà verranno posti in vendita per il tramite di agenzia immobiliare scelta in comune accordo tra le parti stesse, al miglior prezzo di mercato. In tale ipotesi, il IG. si obbliga a consentire la visita ai possibili CP_1 acquirenti proposti dall'agenzia agevolandone gli accessi anche nei giorni di sabato, ed al termine del suo orario di lavoro. Il prezzo di realizzo verrà in tale ipotesi suddiviso tra le parti tenendo conto e previamente deducendo i maggiori importi che la IG.ra
[...]
ha corrisposto in paSAto alla Banca a titolo di rimborso del mutuo, rispetto al Parte_1 sig. . Il costo della pratica di sanatoria dell'appartamento in comproprietà, CP_1
pagina 6 di 8 compresi oneri e competenze del tecnico incaricato (Geo. CC), verranno suddivisi al 50% tra i IGg.ri e e la sig.ra rimborserà al IG. CP_1 Pt_1 Parte_1 CP_1
la quota che a tali titoli egli ha anticipato. Il IG. continuerà ad
[...] Controparte_1 abitare nell'appartamento in comproprietà nel tempo intercorrente tra il diniego all'erogazione del mutuo e la vendita a terzi dei beni comuni, riconoscendo, in questo lasso di tempo, alla IG.ra una indennità di occupazione di € 300,00 al mese. Fermo il Pt_1
contributo al mantenimento delle due figlie, ordinario di euro 400,00 al mese complessivi, oltre al pagamento del 50% delle spese extra di cui al Protocollo per entrambe le figlie, esclusa l'equitazione di Per_1
9) Sulle ulteriori pattuizioni.
Le parti hanno convenuto di presentare ricorso congiunto di divorzio, alle stesse condizioni, subito dopo il paSAggio in giudicato della sentenza del procedimento pendente e di compensare tra loro le spese legali
10) Sull'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio. Spese legali del presente giudizio integralmente compensate
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/12/2023 chiedeva che, a parziale modifica della sentenza Parte_1
n. 1416/2020 del 25.11.2020 (RG 234/2020), fosse disposto, a carico della controparte il pagamento anticipato entro il giorno 10 di ogni mese della somma mensile di euro 250,00 per ogni figlia ovvero la somma diversa e/o maggiore, oltre la rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di Appello di Milano, lamentando come il convenuto non avesse osservato la regolamentazione del suo diritto di visita, allontanandosi dalle figlie e e Per_2 Per_1 come egli si fosse trasferito senza il suo consenso nell'immobile di Baveno di proprietà comune.
Si costituiva in giudizio il resistente per opporsi alle avverse istanze, atteso che egli aveva cercato di mantenere in ogni modo il legame affettivo con le figlie, non volendo giungere ad una imposizione degli incontri da esso ritenuta traumatizzante per le ragazze, per poi subire, tuttavia, l'ingerenza della madre, che aveva iniziato ad ostacolare, anziché agevolare, il suo accesso alla prole, nonché per chiedere la revoca del suo obbligo di contribuire al mantenimento della maggiorenne diventa Per_2 autosufficiente e l'intervento del Tribunale per favorire il riavvicinamento alle figlie.
In corso di causa il Giudice invitava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, all'esito del quale le parti precisavano congiuntamente le conclusioni.
pagina 7 di 8 Tale accordo merita di essere recepito dal Collegio, in quanto conforme all'interesse primario della prole e adeguato alle condizioni reddituali delle parti.
In considerazione dell'intervenuta accordo, sussistono giusti motivi per compensare totalmente tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, così provvede:
1) dispone la modifica della sentenza n. 1416/2020 in senso conforme alle conclusioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 02/04/2025
Il Presidente Relatore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, prima sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini - Giudice dott. AleSAndra Ardito - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5010/2023 posta in decisione all'udienza del 02/04/2025 e promoSA da
elettivamente domiciliata in Sesto Calende presso lo studio dell'avv. Lucia Pesce, Parte_1
che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio degli avv.ti Franco Controparte_1
De Servi e Laura Carioli, che lo rappresentano e difendono giusta delega allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica di condizioni della separazione
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così ritenere e giudicare:
pagina 1 di 8 1) Sull'affido e collocamento della minore (di anni 16) Confermare le statuizioni di Per_1 cui alla sentenza di separazione n. 1416/2020, emeSA in data 25/11/20, all'esito del giudizio
R.G. 234/2020, quanto all'affido condiviso della figlia minore ed alla sua Per_1
collocazione presso la madre, con la quale continuerà a vivere, unitamente alla sorella ormai maggiorenne;
Per_2
2) Sul diritto di visita del padre nei confronti della minore. Quanto agli incontri del padre con le figlie, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 1416/2020, emeSA in data 25/11/20, revocare la calendarizzazione ivi prevista, quanto a perché ormai Per_2
maggiorenne, e quanto a perché i genitori stanno cercando di ripristinare i rapporti Per_1
della ragazza con il padre, da tempo interrotti, e ciò non si concilia con una pur flessibile calendarizzazione precostituita (vista anche l'età della ragazza). Il padre conferma, al proposito, la propria volontà di proseguire nel percorso con la dr.SA , volto ad Persona_3
agevolare il riavvicinamento di a sé e ad individuare nuove modalità di relazione Per_1
padre/figlia, nella misura in cui aderisca a detto percorso e si renda disponibile agli Per_1
incontri. La sig.ra dal canto suo, si rende disponibile ad accompagnare a Pt_1 Per_1
riavvicinarsi al padre, anche personalmente, affiancandola nei primi incontri di loro con il padre, con la supervisione della dr.SA . Per_3
Entrambi i genitori confermano di avere compreso l'importanza della reciproca comunicazione riguardante le figlie, e nel loro interesse.
3) Sulla problematica DSA di Quanto alla DSA manifestata da durante il Per_1 Per_1
percorso scolastico, il IG. avendo ricevuto in sede di mediazione Controparte_1
migliore comprensione ed informazione, si impegna a sottoscrivere futuri documenti che si rendessero neceSAri o venissero richiesti dalla scuola ai fini degli studi di in Per_1
ragione della DSA che le è stata riconosciuta. La IG.ra dal canto suo, Parte_1 rinuncia al rimborso pro quota delle spese da ella sostenute in paSAto per l'accertamento della detta problematica;
4) Sulla polizza sanitaria per le figlie - rimborsi assicurativi. Il IG. si Controparte_1 impegna a mantenere, anche per il futuro, l' intestazione a sé della Polizza Assicurativa
Protezione salute in favore delle figlie e in essere presso AXA Ass.ni ( Per_2 Per_1
polizza n. 952077), ed a mettere a disposizione delle figlie, per intero e documentando gli importi, le somme che dovessero essere rimborsate, o corrisposte, dall'assicurazione, in applicazione delle condizioni di polizza, per eventi di danno e/o visite a loro riferite, per cui la sig.ra ovvero le figlie direttamente, gli abbiano fornito la Parte_1
pagina 2 di 8 documentazione da sottoporre all'Assicurazione. Il IG. ove possibile Controparte_1 indicherà, all'assicurazione, direttamente sulla richiesta di rimborso, l'Iban del conto corrente personale della figlia ormai maggiorenne, per i rimborsi ad Ella relativi, Per_2 ovvero l'iban della sig.ra per quelli relativi alla figlia minorenne Parte_1 Per_1
affinché percepiscano direttamente le somme erogate dall'assicurazione. Qualora il rimborso assicurativo dovesse pervenire al sig. quale intestatario della Controparte_1
polizza, le parti convengono che egli verserà le somme ricevute, alle ragazze, bonificandole, per l suo conto corrente personale, e per al conto corrente della madre;
Per_2 Per_1
5) Sulle pattuizioni relative agli immobili in comune- Agevolazioni fiscali per il trasferimento con successivo atto notarile. nel quadro globale degli accordi raggiunti dalle parti per risolvere la crisi coniugale, definendo tutti i rapporti economici e patrimoniali tra di esse, nessuno escluso, con reciproca soddisfazione, evitando ulteriori motivi di contesa presenti e/o futuri, la sig.ra si impegna a trasferire al IG. , che Parte_1 Controparte_1
si impegna ad acquistare, la quota di proprietà indivisa di Sua spettanza per comunione ordinaria in forza dei rispettivi titoli di acquisto come di seguito indicati, degli immobili siti nel comune di Baveno, via Bertarello n.32/ via Oltrefiume snc, e loro pertinenze
(appartamento, cantina, terreno e autorimeSA con terreno) di seguito meglio descritti, al prezzo di comune accordo convenuto di complessivi € 70.000,00 (settantamila) netti, previo buon fine della pratica di sanatoria delle irregolarità del solo appartamento, e della pratica istruttoria per la concessione del mutuo richiesto dal sig. stesso per il detto CP_1
acquisto. Il tutto rimoSA sin da ora ogni eccezione e/o contestazione in ordine al trasferimento immobiliare suddetto.
Nello specifico gli immobili oggetto della cessione sono:
a) Quota indivisa di ½ dell'immobile uso abitativo sito in Baveno, via Bertarello n.32/Via
Oltrefiume snc, primo piano, facente parte di edificio plurifamiliare, composto da ingresso, soggiorno, studiolo, due camere, bagno e balconi, nonché del vano cantina al piano seminterrato del medesimo edificio. Il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Baveno come segue
- l'appartamento: fg. 6, mapp. 738, sub. 4, via Oltrefiume snc, P.1, Cat. A/2, Cl. 2, vani 5,5, sup. cat
.98 mq – Rendita euro 610,71
- la cantina: fg. 6, mapp. 738, sub.5, via Oltrefiume snc, P.S1, Cat. C/2, Cl. 1, consistenza 11, sup. cat
14 mq, Rendita euro 26,70;
Coerenze dell'appartamento: vano scale interno comune e prospetto su area scoperta comune su tutti i lati.
pagina 3 di 8 Coerenze della cantina: area comune di accesso alle cantine, cantina di ragione di terzi, muro perimetrale dell'edificio su due lati.
L'area di terreno di insistenza e di pertinenza del fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari in oggetto risulta individuata al Catasto Terreni del predetto Comune al fg. 19, mapp. 87, ha. 00.04.60, ente urbano.
Nella vendita è compresa la proporzionale quota di comproprietà degli enti, spazi e servizi comuni dell'intero stabile di Baveno, Via Oltrefiume.
Atto di provenienza:
Atto compravendita notaio n. 113 di Rep. E n. 86 progr. in data 15 gennaio 2008. Persona_4
Registrato a Verbania in data 25 gennaio 2008 al n. 301 – Serie 1T.
b) quota indivisa di ½ di appezzamento di terreno in comune di Baveno, censito al Catasto Terreni del predetto Comune come segue:
-fg. 19, mapp. 45, ha 00.08.80, prato, Cl. 3, R.D. euro 1,82, R.A. euro 2,05.
Coerenze: mappali 352 e 46, via Don Gnocchi, mappali 87, 44 e 378.
Atto di provenienza: rogito del Notaio di Gravellona Toce, in data 10 settembre Persona_4
2008. Al n. 368 di repertorio.
Registrato a Verbania il 30 settembre 2008 al n. 3685 – Serie IT, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Verbania.
c) quota indivisa di 1/8 dei seguenti beni:
1) porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Baveno, via Oltrefiume, e precisamente autorimeSA al piano seminterrato, censita al Catasto fabbricati del predetto
Comune come segue
-. fg.6 mapp.738, sub,3, via Oltrefiume, P S1, cat. C/6, Cl,3. Mq.42, rendita euro 212,57
Coerenze: cantina al sub 5, vano scale, cantina al sub. 1 e cortile comune da tre lati.
L'area di terreno di insistenza e di pertinenza del fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare in oggetto risulta individuata al Catasto Terreni del predetto Comune al fg. 19, mapp. 87, ha. 00.04.60, ente urbano.
Nella vendita è compresa la proporzionale quota di comproprietà degli enti, spazi e servizi comuni dell'intero stabile di Baveno, Via Oltrefiume.
2) Appezzamento di terreno individuato al Catasto terreni del predetto Comune come segue:
- Fg.19, mapp 44, Ha 00.04.10, parto, Cl.2, rd.1,38, R.D. 1,38, R.A. 1,38.
- Coerenze: Mapp.43, 378,45,87, e strada comunale Romanico.
pagina 4 di 8 Atto di provenienza: rogito del Notaio di Gravellona Toce, in data 15 febbraio 2011 Persona_4
al n. 1518 di repertorio.
Registrato a Verbania il 23 febbraio 2011 al n. 520 – Serie 1T, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Verbania in data 25 febbraio 2011 ai nn. 2038/1436.
Il tutto salvo migliore descrizione e più precisi confini ed indicazioni catastali, l'errore o l'omissione dei quali non potranno pregiudicare la validità del presente impegno di trasferimento. Per la corretta identificazione degli immobili le parti rimandano, comunque, agli atti di provenienza ed alle planimetrie e schede catastali. Planimetrie e schede catastali che la parte cedente dichiara – e la parte acquirente conferma, in quanto comproprietaria e già in possesso del bene, - essere pienamente conformi allo stato attuale degli immobili, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
- Quanto sopra verrà acquistato con le pertinenze, i diritti, le servitù attive e passive, inerenti ed incombenti, le proporzionali quote di comproprietà degli enti e spazi comuni risultanti dagli atti di provenienza sopra citati, con l'applicazione dei patti e delle condizioni di cui ai suddetti atti.
- Le parti danno atto che gli immobili oggetto della presente cessione sono liberi, ad oggi, da ogni onere, iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole, e tali dovranno essere anche all'atto del rogito.
- Le parti rimandano alle planimetrie, schede catastali ed atti di provenienza per l'esatta individuazione degli immobili e loro pertinenze, ai fini del loro trasferimento.
- Le parti dichiarano sin da ora di volersi avvalere, per i detti trasferimenti, delle agevolazioni di cui all'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 ed alla pronuncia della Corte Costituzionale
n.202/2003.
- Le parti, tenuto conto che la sanatoria è già stata effettuata, ma che è in corso l'istruttoria per il mutuo, che dovrebbe concludersi per la fine del mese di marzo, indicano e concordano la data del rogito per fine aprile 2025, salvo differimenti resi neceSAri o richiesti dal Notaio rogante scelto dal IG. ovvero dipendenti dalle tempistiche giudiziali di emissione Controparte_1
del provvedimento definitivo alle condizioni concordate dalle parti , paSAto in giudicato, neceSArio per l'ottenimento delle esenzioni fiscali connesse al rito.
Nel caso si pervenga al perfezionamento notarile del trasferimento il sig. si farà carico per CP_1
intero dei costi, oneri della sanatoria e competenze del Geometra incaricato, CC di GN (NO);
6) Sulle pattuizioni relative all'occupazione esclusiva degli immobili comuni da parte del . CP_1
i IGg.ri e convengono che il sig. continui ad Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 occupare l'immobile di Baveno, via Bertarerllo,32/Oltrefiume snc in comproprietà con la sig.ra Pt_1 oggetto dell'impegno di trasferimento di cui al punto 5) che precede, - presso il quale ha già
pagina 5 di 8 residenza anagrafica - , e che sino alla data del rogito egli continui a corrispondere, alla sig.ra
[...]
l'importo attualmente corrisposto alla steSA, quale comproprietaria, per l'occupazione e Parte_1
l'utilizzo, pari ad euro 225,00 mensili , indicato dalle parti anche nel verbale d'udienza del 05 marzo
2024 .Versamento entro il giorno 10 di ogni mese. Convengono, altresì, che, dalla data del rogito, cessi definitivamente detto versamento, e che le parti nulla avranno più a che pretendere, reciprocamente, per le questioni inerenti gli immobili oggetto del trasferimento, il pagamento delle rate di mutuo pagate per il loro acquisto, ovvero per ogni altro titolo, avendo definito tutte le questioni economiche e patrimoniali tra di esse
7) Sul contributo al mantenimento delle figlie. A parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 1416/2020, le parti convengono, quanto al concorso paterno al mantenimento delle figlie e che il padre continui a versare alla sig.ra Per_2 Per_1 Parte_1
l'importo mensile di euro 400,00 (200,00 euro per ciascuna delle figlie sino alla data del rogito e che, dalla data del rogito in poi, il contributo paterno al mantenimento ordinario delle due figlie divenga di € 300,00 mensili (150,00 per ciascuna figlia). Versamento entro il giorno 10 di ogni mese. Quanto invece al concorso paterno al pagamento delle spese straordinarie delle figlie, le parti convengono espreSAmente che il padre continui a pagare il
50% delle spese extra di di cui al Protocollo della Corte d'Appello di Milano, fatta Per_1
eccezione che per le spese di equitazione che restano ad integrale carico della mamma, mentre per iene escluso in toto la contribuzione paterna. Le parti danno atto di non Per_2
avere pendenze, ad oggi, in relazione alla corresponsione del mantenimento ed al pagamento delle spese extra delle figlie da parte del padre.
8) Sulle ulteriori pattuizioni sugli immobili comuni. Le parti convengono che, nella denegata ipotesi in cui, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non venisse erogato, al IG.
il mutuo richiesto per l'acquisto della quota degli immobili facenti Controparte_1
capo alla moglie, di cui al punto 5) che precede, ed egli non potesse procedere alla suddetta compravendita, i beni immobili in comproprietà verranno posti in vendita per il tramite di agenzia immobiliare scelta in comune accordo tra le parti stesse, al miglior prezzo di mercato. In tale ipotesi, il IG. si obbliga a consentire la visita ai possibili CP_1 acquirenti proposti dall'agenzia agevolandone gli accessi anche nei giorni di sabato, ed al termine del suo orario di lavoro. Il prezzo di realizzo verrà in tale ipotesi suddiviso tra le parti tenendo conto e previamente deducendo i maggiori importi che la IG.ra
[...]
ha corrisposto in paSAto alla Banca a titolo di rimborso del mutuo, rispetto al Parte_1 sig. . Il costo della pratica di sanatoria dell'appartamento in comproprietà, CP_1
pagina 6 di 8 compresi oneri e competenze del tecnico incaricato (Geo. CC), verranno suddivisi al 50% tra i IGg.ri e e la sig.ra rimborserà al IG. CP_1 Pt_1 Parte_1 CP_1
la quota che a tali titoli egli ha anticipato. Il IG. continuerà ad
[...] Controparte_1 abitare nell'appartamento in comproprietà nel tempo intercorrente tra il diniego all'erogazione del mutuo e la vendita a terzi dei beni comuni, riconoscendo, in questo lasso di tempo, alla IG.ra una indennità di occupazione di € 300,00 al mese. Fermo il Pt_1
contributo al mantenimento delle due figlie, ordinario di euro 400,00 al mese complessivi, oltre al pagamento del 50% delle spese extra di cui al Protocollo per entrambe le figlie, esclusa l'equitazione di Per_1
9) Sulle ulteriori pattuizioni.
Le parti hanno convenuto di presentare ricorso congiunto di divorzio, alle stesse condizioni, subito dopo il paSAggio in giudicato della sentenza del procedimento pendente e di compensare tra loro le spese legali
10) Sull'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio. Spese legali del presente giudizio integralmente compensate
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/12/2023 chiedeva che, a parziale modifica della sentenza Parte_1
n. 1416/2020 del 25.11.2020 (RG 234/2020), fosse disposto, a carico della controparte il pagamento anticipato entro il giorno 10 di ogni mese della somma mensile di euro 250,00 per ogni figlia ovvero la somma diversa e/o maggiore, oltre la rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di Appello di Milano, lamentando come il convenuto non avesse osservato la regolamentazione del suo diritto di visita, allontanandosi dalle figlie e e Per_2 Per_1 come egli si fosse trasferito senza il suo consenso nell'immobile di Baveno di proprietà comune.
Si costituiva in giudizio il resistente per opporsi alle avverse istanze, atteso che egli aveva cercato di mantenere in ogni modo il legame affettivo con le figlie, non volendo giungere ad una imposizione degli incontri da esso ritenuta traumatizzante per le ragazze, per poi subire, tuttavia, l'ingerenza della madre, che aveva iniziato ad ostacolare, anziché agevolare, il suo accesso alla prole, nonché per chiedere la revoca del suo obbligo di contribuire al mantenimento della maggiorenne diventa Per_2 autosufficiente e l'intervento del Tribunale per favorire il riavvicinamento alle figlie.
In corso di causa il Giudice invitava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, all'esito del quale le parti precisavano congiuntamente le conclusioni.
pagina 7 di 8 Tale accordo merita di essere recepito dal Collegio, in quanto conforme all'interesse primario della prole e adeguato alle condizioni reddituali delle parti.
In considerazione dell'intervenuta accordo, sussistono giusti motivi per compensare totalmente tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, così provvede:
1) dispone la modifica della sentenza n. 1416/2020 in senso conforme alle conclusioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 02/04/2025
Il Presidente Relatore
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