Articolo 683 del Codice civile
Articolo 682Articolo 684
Versione
19 aprile 1942
Art. 683.

(Testamento posteriore inefficace).

La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perche' l'erede istituito o il legatario e' premorto al testatore, o e' incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all'eredita' o al legato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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