Articolo 855 del Codice civile
Articolo 854Articolo 856
Versione
19 aprile 1942
Art. 855.

(Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento).

Con l'approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di proprieta' e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servitu' imposte nel piano stesso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente