Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5429/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 5429/2024 V.G. posta in decisione il
06/03/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Lara Piva)
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
residente in [...]12 (avv. Lara Piva)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
20/12/2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Rimini (RN) il 06/09/2003, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 143, Parte I, anno 2003;
preso atto che l'udienza del 06/03/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Rimini (RN) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro, pur nel mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa di proprietà esclusiva della SI.ra sita in Faenza (RA), V. Calbetta n. Parte_1
11 rimarrà nella sua totale disponibilità, unitamente ai beni mobili che l'arredano.
3. Il SI. ha già lasciato la casa coniugale trasferendo la propria residenza in Parte_2
Faenza (RA), Via Bondiolo n. 41 int. 12, ove ha preso in locazione un immobile ad uso civile abitazione, per cui versa un canone mensile di € 620,00 (doc. n. 8-9).
4. A far data dalla sottoscrizione del presente atto ogni spesa, ordinaria e straordinaria (tra cui il mutuo e le rate del finanziamento Fiditalia del fotovoltaico) relativa all'immobile sito in
Faenza, Via Calbetta n. 11 resterà interamente a carico della SI.ra , quale unica Parte_1 proprietaria dell'immobile.
5. La prole sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento presso la SI.ra Pt_1
in Faenza (RA), V. Calbetta n. 11 ove manterrà la residenza;
pertanto, in applicazione
[...]
del regime di affido condiviso, i genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di carattere straordinario e di maggiore interesse per la prole saranno sempre concordate e comunque assunte di comune accordo tra i genitori, che terranno conto delle attitudini ed inclinazioni personali dei figli e che s'impegnano a collaborare per trovare un accordo in caso di dissenso tra di loro.
6. Le parti concordano che la prole trascorrerà con la madre la settimana, ad eccezione del martedì e giovedì sera, allorquando la prole cenerà e dormirà a casa del padre e del mercoledì
a pranzo, allorquando la prole pranzerà con il padre, presso la di lui dimora;
la prole trascorrerà infine con ciascun genitore week-end alternati: pertanto quando il week end staranno con il padre, egli li prenderà sabato dopo pranzo fino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà a casa (o lunedì mattina); tali condizioni s'intendono quali prescrizioni da adottare compatibilmente alle varie attività ed impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi.
7. Le parti concordano che i tempi di permanenza e frequentazione, così come pattuiti al punto precedente verranno mantenuti tali, anche nel corso delle festività natalizie e pasquali, nonché durante le vacanze estive, con la precisazione, che i coniugi s'impegnano nel rispetto delle pattuizioni di cui sopra, a garantire la permanenza della prole con ciascun genitore nelle giornate del 25 e del 26 dicembre, alternando di anno in anno il 25 e il 26; anche il 31 dicembre e il Primo gennaio, saranno alternati di anno in anno con ciascun genitore, iniziando con la madre il 31 dicembre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
sempre ad anni alterni la prole trascorrerà la festività del 25 Aprile con un genitore ed il primo maggio con l'altro; parimenti i genitori s'impegnano a rispettare l'alternanza di anno in anno, anche per i compleanni della prole.
8. Le parti inoltre concordano che la prole trascorrerà con ciascun genitore due settimane all'anno non consecutive, i cui periodi andranno reciprocamente comunicati con congruo anticipo e durante le quali resteranno sospese le pattuizioni stabilite in ordine alla permanenza e alle visite.
9. Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , la somma Parte_2 Parte_1 mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, di € 1.002,00= (milledue/00) e quindi € 334,00 (trecentotrentaquattro/00) per ciascun figlio, a titolo di contributo nell'ordinario mantenimento, fino al raggiungimento della indipendenza economica della prole e fino a quando la prole rimarrà collocata presso la madre.
10. Le parti s'impegnano a rivedere le condizioni economiche di cui al punto 9) al termine del ciclo di studi – scuola secondaria di secondo grado - del figlio maggiore , ovvero al Per_1
30/06/2026.
11. La somma di cui al punto 9) verrà corrisposta alla SI.ra a mezzo bonifico bancario Pt_1
alla SI.ra alle coordinate bancarie, che il SI. dichiara di già conoscere, Pt_1 Pt_2
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. 12. Per ordinario mantenimento, i coniugi intendono le seguenti spese: vitto, utenze (gas, acqua, elettricità, telefonia mobile e non, internet), carburante, vestiario – ad eccezione di quanto indicato al punto 14) - spese per la cura della persona.
13. Le parti pattuiscono che le spese straordinarie così come individuate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che fa parte integrante del presente accordo di separazione consensuale (doc. n. 10), verranno suddivise secondo le percentuali del 40% a carico della SI.ra e del 60 % a carico del SI. Pt_1
14. Le parti espressamente pattuiscono inoltre che le spese per l'acquisto delle scarpe Pt_2
e dei giubbotti per la prole seguiranno il regime delle spese straordinarie e, dunque, saranno suddivise tra i coniugi nella misura rispettivamente del 40% a carico della SI.ra e del Pt_1
60% a carico del SI. Pt_2
15. Per quanto attiene le spese straordinarie di cui al protocollo oggetto di preventivo accordo tra i genitori, le parti concordano che il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto con un messaggio whatsapp, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi dieci giorni dalla richiesta come sopra formulata, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto con un messaggio whatsapp motivandolo adeguatamente.
16. Per quanto attiene i rimborsi delle spese straordinarie, sostenute e anticipate dalle parti, queste ultime s'impegnano a consegnarsi reciprocamente le ricevute delle spese anticipate e rimborsabili mensilmente, al fine di operare tra le medesime le dovute eventuali compensazioni, che rimarrannocomunque a parte, rispetto al versamento del mantenimento di cui al punto 9). I coniugi effettueranno i relativi rimborsi a mezzo bonifico bancario o satispay.
17. Ai fini fiscali, la documentazione delle spese sostenute dovrà essere intestata alla prole ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi\sussidi disposti dallo Stato
o Enti pubblici\privati (diversi dall'assegno unico), per spese scolastiche o sanitarie, vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle spese straordinarie.
18. Le parti concordano che l'assegno unico sarà posto a favore di ciascun genitore nella misura del 50% ciascun, con accredito della quota direttamente nei rispettivi conti correnti. Le parti s'impegnano a collaborare per le pratiche relative all'ottenimento della misura.
19. Le parti si obbligano e s'impegnano a richiedere alla Banca mutuataria Credit Agricole, la liberazione totale del SI. odierno garante, collaborando insieme per portare Parte_2
a termine tale procedura. 20. Le parti concordano che il mobilio presente nella casa familiare acquistato con risorse di entrambi resterà nella casa familiare e pertanto, ad eccezione dei propri beni personali, le parti dichiarano di aver tra loro a tal titolo null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
21. Le parti concordano che la SI.ra cederà a titolo gratuito al SI. Pt_1 Pt_2
l'autovettura Subaru tg EG 376 EH di cui alle premesse;
entrambe le parti si impegnano a collaborare per il buon esito del passaggio di proprietà.
22. Le parti dichiarano che entrambe sono economicamente autosufficienti e che non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento personale.
23. Le condizioni economiche contenute e previste nel presente atto avranno decorrenza a far data dal mese di gennaio 2025, mentre le condizioni di collocamento della prole inizieranno a far data dal 23/12/2024.
24. Le parti si danno sin da ora e reciprocamente l'assenso all'espatrio per motivi turistici e si impegnano a compiere, a semplice richiesta reciproca, le pratiche necessarie anche relative al rilascio o rinnovo dei passaporti.
25. Eventuali libretti di risparmio intestati ai figli verranno amministrati nell'osservanza delle norme civilistiche, con la autorizzazione congiunta di entrambi per le operazioni dispositive;
le parti concordano inoltre, che le somme accantonate verranno utilizzate per eventuali spese straordinarie nell'esclusivo interesse della prole (a titolo esemplificativo: istruzione, viaggi studio, acquisto del motorino).
26. Le parti s'impegnano infine a sostenere le spese legali della presente procedura nella misura del 50 % a carico di ciascuna.”
Così deciso il 19.03.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi