Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 15/01/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00410/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03846/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3846 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Napoletano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Caserta del 3 maggio 2024, recante il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in epigrafe il ricorrente impugnava il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, adottato dal Questore di Napoli in ragione sostanzialmente di tre condanne a pena detentiva, oltre che di un “ provvedimento del Procuratore della Repubblica ”.
1.1. Avverso tale provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- eccesso di potere per carenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di diniego, violazione di legge. Mancanza di motivazione. Violazione artt. 7 e 10-bis l. 241/90. Violazione degli art. 7 e art 10 bis l. 241/90, e in generale della natura propedeutica che ha detta normativa sul provvedimento finale. Omessa motivazione sulle memorie difensive ex art. 10-bis L. 241/90, stante la omessa valutazione in concreto della situazione familiare del ricorrente e la omessa ponderazione del pregnante legame familiare che lo avvincerebbe alla propria coniuge e ai due figli minori;
- eccesso di potere. Mancanza di motivazione. Motivazione generica. Violazione di legge. Carenza di motivazione sulla pericolosità sociale. erroneità dei presupposti legittimanti il provvedimento impugnato; violazione di legge; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; illegittimo si appaleserebbe la condotta della Amministrazione, stante la mancata valutazione in concreto della affidabilità e della piena integrazione sociale e lavorativa del ricorrente e, dunque, della assenza di pericolosità sociale.
1.2. Questo TAR accoglieva la incidentale domanda di sospensione pure avanzata nel corpo del gravame.
1.3. L’Amministrazione si costituiva in giudizio instando per la reiezione del gravame.
1.4. All’esito della udienza pubblica del 4 dicembre 2024 la causa veniva, al fine, introitata per la decisione.
2. Il ricorso è fondato, all’esito del positivo scrutinio dei due mezzi che lo assistono, suscettibili di congiunto scrutinio.
2.1. L’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/98, testualmente statuisce che “ Non è ammesso in Italia lo straniero che (…) risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale ”.
2.1.1. L’art. 5, comma 5, del medesimo d.lgs., di poi, dispone che “ il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato…sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili . Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ”.
2.1.2. Vero è che, dunque, il citato art. 5, comma 5, secondo periodo del d.lgs. 286/98 –siccome interpretato dalla Corte costituzionale (sentenza 202/13)- condiziona l’esercizio della potestas de qua agitur alla previa valutazione della natura e della intensità dei legami familiari vantati dallo straniero, nonché dal suo grado di inserimento sociale e lavorativo all’interno del territorio nazionale.
2.2. Nella fattispecie in esame, è proprio la effettiva natura e latitudine di tali elementi a non essere stata oggetto di una concreta e compiuta valutazione ad opra della Autorità in sede di emanazione del gravato diniego –ad onta delle deduzioni procedimentali ritualmente introdotte dal ricorrente a seguito del cd. “preavviso di rigetto”- non essendo rinvenibile nel preambolo del provvedimento alcun specifico riferimento ai legami familiari del ricorrente.
2.2.1. Non è, invero, in alcun modo dato conto nel gravato provvedimento della effettuazione di una compiuta ponderazione della situazione familiare del ricorrente, allegata nelle deduzioni procedimentali, che:
- risultava essere, all’epoca della adozione del gravato provvedimento, stabilmente presente nel territorio nazionale da lungo tempo;
- è coniugato con una cittadina straniera e padre di due figli minori.
2.2.2. La valutazione in concreto della effettiva, concreta e attuale pericolosità sociale del ricorrente avrebbe dovuto essere condotta tenendo conto delle circostanze tutte sopra rappresentate, indicative dell’inserimento sociale e dei legami familiari vantati dal ricorrente.
2.2.3. Siccome già prospettato in sede interinale, invero:
- la formulazione del giudizio di pericolosità sociale sotteso al diniego implica una valutazione in concreto della idoneità delle condotte poste in essere dal ricorrente a costituire una minaccia attuale alla ordinata e pacifica convivenza;
- le esigenze di tutela dell’ordine pubblico sottese al gravato diniego ed al giudizio di pericolosità sociale che lo fonda, devono essere oggetto di bilanciamento con i contrapposti interessi di cui è titolare l’istante; di qui la necessaria valutazione da parte della Autorità della effettiva latitudine ed intensità dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo di cui è menzione all’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/98, avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, alla attività lavorativa espletata e alla idoneità dei redditi percepiti, ai legami con il Paese di origine;
- nella fattispecie de qua agitur , per vero, nel preambolo del provvedimento non vi è traccia di una puntuale valutazione dei legami familiari della parte ricorrente che pur risulta presente sul territorio nazionale, unitamente al proprio nucleo familiare, composto anche da due figli minori;
- la ridetta attività di ponderazione e bilanciamento degli interessi, peraltro, non può prescindere dall’apporto partecipativo dell’interessato, cui deve essere consentita una piena interlocuzione procedimentale che, tuttavia, nella fattispecie si è ridotta a mero simulacro, non avendo la Amministrazione valutato le deduzioni in allora presentate dall’interessato, ove già si rappresentava la convivenza con il proprio nucleo familiare.
2.3. Ne discende la illegittimità dell’operato della Amministrazione che, nel corpo del provvedimento impugnato non ha dato conto di una effettiva ponderazione deli allegati legami familiari del ricorrente, in violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/98.
2.4. Il gravato diniego, invero, è stato adottato senza una specifica e concreta estrinsecazione delle ragioni afferenti ai caratteri di effettività e di attualità della pericolosità sociale del ricorrente e, in particolare, della preminenza delle ragioni di ordine e di sicurezza pubblici rispetto a quelle di matrice familiare, per converso allegate e comprovate da esso ricorrente.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.