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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/06/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2538/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in via Popilia n. 5, Vibo Valentia, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Natale Valerio (PEC: , che la rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via G. Fortunato con l'avv. Taverna Gessica (PEC:
che lo rappresenta e difende, giusta procura acclusa alla Email_2 memoria di costituzione
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato e carta del docente. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 5/12/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di essere insegnante di religione cattolica a tempo determinato;
di prestare servizio – al tempo della domanda - presso l'Istituto Comprensivo di Vallelonga - plesso Scuola Media di San Nicola da Crissa (VV), con contratto a tempo determinato;
di aver prestato negli ultimi anni scolastici attività didattica alle dipendenze del resistente, in forza di CP_1 reiterati contratti a termine, stipulati per un periodo complessivo superiore a 36 mesi (in forza di contratti per incarichi annuali, come da contratti allegati al ricorso), al fine di sopperire alle carenze strutturali e permanenti del comparto scuola, nonché chiedendo l'accertamento del
1 diritto a ottenere la Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione (ex l. 107/2015) per gli anni scolastici: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, deducendo e documentando, a tal fine, diffida del 22.11.2022 utilmente interruttiva della prescrizione quinquennale per l'a.s. 2017/18. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ACCERTARE EDICHIARARE come illegittimo il termine apposto al primo contratto stipulato dalla ricorrente e/o ai successivi contratti e CONDANNARE il al risarcimento del danno subito per Controparte_2
l'illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro, da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate, quantificata in via equitativa e complessiva in otto mensilità
o comunque in Euro 12.800,00, ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso con rivalutazione monetaria o interessi legali come per legge. Inoltre, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto alla “Carta del Docente” per gli AA.SS. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e CONDANNARE il alla Controparte_2 corresponsione euro 3.000,00 a tale titolo per gli anni indicati secondo le modalità previste dalla legge (accredito su carta elettronica). CONDANNARE il al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente Controparte_2 procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_3
, contestando le avverse pretese in merito alla reiterazione contratti a termine e
[...] aderendo integralmente per la carta aggiornamento docenti per gli aa.ss. richiesti. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Giova osservare che, la clausola 4 dell'Accordo quadro, attuato dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28.6.1999, disciplinando il “principio di non discriminazione”, prevede che “
1. per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…) 3. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
3. La clausola 4 dell'Accordo quadro, dunque, enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto che lavorino sulla base di un contratto a termine, a meno che il diverso trattamento sia giustificato da ragioni oggettive.
4. Rispetto al citato punto 1 della clausola 4, la Corte di Giustizia ha ritenuto che “la nozione di 'condizioni di impiego' dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”, come pure che la medesima clausola “dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato
2 membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (Corte di Giustizia, 13.9.2007, ). Persona_1
5. La Corte di Giustizia, come puntualmente evidenziato dalla S.C. di Cassazione nella recente sentenza n. 3473/2019, ha poi anche chiarito che:
- al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile ai sensi dell'Accordo quadro, occorre, in conformità delle clausole in esso contenute, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro e le condizioni di impiego, si possa ritenere che si trovino in una situazione comparabile (Corte Giustizia 8.9.2011 causa Rosado C-177/10);
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Ce. Al., cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) che – si aggiunge - dev'essere evidentemente allegata e comprovata dal datore di lavoro;
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento (tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato) sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
6. Infatti, si richiede che “la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti questi ultimi, o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. (sentenza Del Cerro cit.; Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
3 7. In tal senso si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19270 resa il 17.7.2019, nella cui motivazione afferma solennemente che “I lavoratori a tempo determinato devono avere pari trattamento economico di quelli a tempo indeterminato, salvo che le mansioni non siano equiparabili. Si conferma la scelta giurisprudenziale di dare rilevanza differenziale solo a quelle condizioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento, cioè le caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate. Sono inidonee a legittimare la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato le questioni, anche settoriali, di trattamento normativo dei rapporti” (Cass. ord. 19270/2019).
8. Inoltre - in coerenza con l'orientamento costante della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - la Corte di Giustizia ha più volte escluso che possano giustificare la discriminazione di lavoratori a termine eventuali esigenze di bilancio pubblico, connesse all'attuazione dell'imperativo di gestione rigorosa del personale, tenuto conto della maggiore onerosità degli impieghi permanenti presso le pubbliche amministrazioni (cfr. in tal senso, fra le tante, Corte Giust., sez. I, sentenza 22 aprile 2010, causa C-486/08, Land Tirolo, punti 45 e 46).
9. Conclusivamente, nell'attuale quadro della giurisprudenza comunitaria, il giudice nazionale può, in effetti, individuare “ragioni oggettive”, tali da giustificare deroghe alla clausola 4 dell'Accordo quadro, ma solo in rapporto a specifiche circostanze, che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni, per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (causa Adeneler cit., punti 69 e 70; causa Del Cerro Alonso cit., punto 55).
10. Sul piano nazionale, l'art. 6 del d.lgs. 368/2001 prevede che al lavoratore assunto a termine spetti ogni “trattamento in atto (…) per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”, a patto che ciò “non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
11. Giova, altresì, rilevare che ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 11.1. Il successivo comma 122 del medesimo articolo, invece, demanda ad un successivo decreto di attuazione l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della suddetta carta.
4 12. In attuazione del disposto legislativo, è infatti stato adottato il d.p.c.m. 23.9.2015 secondo cui “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche stata-li, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta, che è nominati-va, personale e non trasferibile;
2. Il assegna la carta a ciascuno dei docenti Controparte_4 di cui al comma 1, per il trami-te delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei Controparte_4 docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
trasmette al-le Istituzioni scolastiche le Controparte_4 carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1; - art. 4 (modalità di utilizzo della carta): La carta è utilizzata da ciascun docente per le seguenti finalità di formazione e aggiornamento professionale;
- art. 5: la carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica”.
13. A ciò si aggiunga che, nel contesto di emergenza pandemica, il legislatore con l'art. 2 d.l. n.22/2020 ha autorizzato il personale destinatario della carta elettronica docenti all'acquisto di servizi di connettività, al fine di garantire la continuità della didattica ancorché a distanza.
14. Ciò posto, come rilevato recentemente dalla Corte di Giustizia, la formazione professionale costituisce adempimento che il datore di lavoro deve garantire sia in favore del personale a tempo indeterminato, sia a favore del personale a tempo determinato.
15. Atteso che la funzione della carta elettronica docenti è quella di garantire la formazione continua dei docenti, al fine di promuovere e sostenere il continuo aggiornamento delle competenze e la valorizzazione professionale, non può non riconoscersi tale indennità anche in favore del personale docente a tempo determinato. 15.1. Difatti, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, la posizione dei docenti a tempo determinato è del tutto assimilabile a quella dei docenti a tempo indeterminato. 15.2. Ed invero, non possono ravvisarsi “ragioni oggettive” che possano giustificare un differente trattamento del corpo docente, in ragione della diversa natura contrattuale del rapporto lavorativo, posto che le mansioni esercitate sono le medesime e richiedono lo stesso bagaglio professionale. 15.3. Diversamente opinando, infatti, laddove il non garantisse egualmente al personale CP_5
a tempo determinato la possibilità di fruire della carta elettronica docenti, ne conseguirebbe anche un peggioramento dal punto di vista dell'offerta formativa. 15.4. Né costituisce un'argomentazione determinante, a favore della tesi contraria al riconoscimento di tale emolumento in favore del personale a tempo determinato,
“ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
5 Peraltro, non assume rilievo decisivo neppure “la circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
16. Pertanto, “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_4 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
17. In ultimo, con la recente sentenza del 27.10.2023, la Corte di Cassazione, decidendo in merito alle questioni in esame, ha enunciato i seguenti principi : “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. CP_1
1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione
6 sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del 27/10/2023).
18. Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto e ha provato di aver insegnato, in forza di incarichi annuali (1/9 – 31/08) succedutisi con contratti a tempo determinato, negli aa. ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, lamentando in questa sede di non aver ricevuto per il periodo di effettivo servizio la carta elettronica docenti.
19. Pertanto, sulla base delle suesposte ragioni, la pretesa attorea può trovare accoglimento, riconoscendo in favore di il diritto all'ottenimento della carta elettronica Parte_1 docenti per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza, tengono conto della natura, del valore e della complessità della controversia e vengono liquidate come in dispositivo.
21. Quanto poi alla domanda inerente il risarcimento del danno da abusiva contrattualizzazione a termine della ricorrente, docente di religione cattolica, si è più volte espressa la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, con numerose pronunce con le quali ha confermato che l'abusività della reiterazione per oltre 36 mesi dei contratti a termine per il personale scolastico, debba ritenersi estesa anche agli insegnanti di religione. In merito, si riporta quanto affermato in un recente pronuncia: “…questa S.C., con plurime concordanti decisioni - rese sulla scia anche della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 - da tempo ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell'abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio;
in tali decisioni, alle quali si fa riferimento - richiamandosi, in particolare, ex art. 118 disp. att. c.p.c., Cass., n. 6565 del 2023, Cass., n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022 - sono stati enunciati i principi di diritto di seguito trascritti: “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”; “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga CP_1
7 contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso” (cfr. ordinanze 11227 del 28 aprile 2023, 11180, 11175, 11169, 11153 del 27 aprile 2023); sul punto possono menzionarsi anche Cass., nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022. In base alla normativa vigente, in linea con quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, nei casi di reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato da parte del , CP_1 mediante la violazione dell'art. 3 l. 186/2003, deve quindi escludersi l'applicabilità dell'art. 28 d.lgs. 81/2015 (trasformazione del contratto e risarcimento del danno), considerati i divieti di conversione espressamente previsti sia dall'art. 29 del medesimo decreto (con specifico riferimento agli insegnanti), che dall'art. 36 d.lgs. 165/2001 (dedicato in generale ai dipendenti pubblici). Sicché, nel caso di specie, accertata l'abusiva reiterazione dei contratti a termini, si ritiene legittimo il diritto della ricorrente al risarcimento del danno ai sensi del combinato disposto della normativa vigente summenzionata. In merito, giova ricordare che, la possibilità per il di stipulare contratti a tempo CP_1 indeterminato anche con gli insegnanti di religione, ferma restando la competenza diocesana in relazione al conferimento e alla revoca dell'idoneità, è stata di fatto introdotta solo con l'entrata in vigore della l. n.186/2003. Prima dell'entrata in vigore di quest'ultima, infatti, era previsto che per l'insegnamento della religione cattolica, la cui disciplina era contenuta nell'accordo di modifica dei ratificato con l. 121/85, il capo di istituto conferiva incarichi Controparte_6 annuali, d'intesa con l'ordinario diocesano, secondo le previsioni dell'intesa stessa. La medesima disciplina che ha introdotto la figura dei docenti di religione di ruolo ha però previsto che la consistenza della dotazione organica degli stessi, articolata su base regionale, fosse determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti, lasciando così un'importante quota di posti destinati a essere coperti da personale a tempo determinato, con l'obbligo tuttavia di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo. 22. Si ritiene, pertanto, che il abbia violato tale disposizione, avendo indetto un solo CP_1 concorso nel 2004, tale inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, infatti, ha concorso a determinare l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, recepito con Direttiva 1999/70/CE, che impone agli Stati membri di introdurre misure di prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di contratti a termine, tenendo conto delle esigenze di specifici settori. Inoltre, dalla lettura del combinato disposto dell'art.19 del d.lgs. n.81/2015 e dell'art.36 del d.lgs. n.165/2001 della normativa vigente, emerge che la violazione della norma sulla illegittima reiterazione dei contratti di lavoro subordinato a termine, estesa anche ai contratti conclusi dalle pubbliche amministrazioni, deve ritenersi integrata al superamento del limite normativo imposto dei 36 mesi.
23. Pertanto, ai fini di una corretta ricostruzione del risarcimento del danno, in ragione delle motivazioni sopra esposte, nel caso di specie si ritiene legittimo liquidare il risarcimento nella misura di una mensilità per ogni anno di abusivo reiteramento dei contratti a termine, a decorrere dal trentaseiesimo mese successivo all'anno in cui è stato indetto il primo concorso per l'assunzione in ruolo degli insegnanti di religione, per un massimo complessivo di 12 mensilità e quindi nel caso in esame pari a 9 mensilità (calcolato sull'ultima retribuzione dell'anno scolastico 2022/2023).
24. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso, e per l'effetto riconosce il diritto di a ottenere la Carta Parte_1
Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione, per gli anni scolastici richiesti, ossia: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- condanna il , in persona del e legale Controparte_3 CP_7 rappresentante pro tempore, a erogare in favore di la Carta Elettronica per Parte_1
l'Aggiornamento e la Formazione, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- condanna, altresì, il , in persona del rappresentante Controparte_3 legale pro tempore, al pagamento in favore di di nove ratei dell'ultima Parte_1 mensilità dell'anno scolastico 2022/2023 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna, infine, il , in persona del e legale Controparte_3 CP_7 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in complessivi 2.109,00 € a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. Valerio Natale, in quanto dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 20.06.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in via Popilia n. 5, Vibo Valentia, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Natale Valerio (PEC: , che la rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via G. Fortunato con l'avv. Taverna Gessica (PEC:
che lo rappresenta e difende, giusta procura acclusa alla Email_2 memoria di costituzione
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato e carta del docente. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 5/12/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di essere insegnante di religione cattolica a tempo determinato;
di prestare servizio – al tempo della domanda - presso l'Istituto Comprensivo di Vallelonga - plesso Scuola Media di San Nicola da Crissa (VV), con contratto a tempo determinato;
di aver prestato negli ultimi anni scolastici attività didattica alle dipendenze del resistente, in forza di CP_1 reiterati contratti a termine, stipulati per un periodo complessivo superiore a 36 mesi (in forza di contratti per incarichi annuali, come da contratti allegati al ricorso), al fine di sopperire alle carenze strutturali e permanenti del comparto scuola, nonché chiedendo l'accertamento del
1 diritto a ottenere la Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione (ex l. 107/2015) per gli anni scolastici: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, deducendo e documentando, a tal fine, diffida del 22.11.2022 utilmente interruttiva della prescrizione quinquennale per l'a.s. 2017/18. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ACCERTARE EDICHIARARE come illegittimo il termine apposto al primo contratto stipulato dalla ricorrente e/o ai successivi contratti e CONDANNARE il al risarcimento del danno subito per Controparte_2
l'illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro, da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate, quantificata in via equitativa e complessiva in otto mensilità
o comunque in Euro 12.800,00, ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso con rivalutazione monetaria o interessi legali come per legge. Inoltre, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto alla “Carta del Docente” per gli AA.SS. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e CONDANNARE il alla Controparte_2 corresponsione euro 3.000,00 a tale titolo per gli anni indicati secondo le modalità previste dalla legge (accredito su carta elettronica). CONDANNARE il al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente Controparte_2 procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_3
, contestando le avverse pretese in merito alla reiterazione contratti a termine e
[...] aderendo integralmente per la carta aggiornamento docenti per gli aa.ss. richiesti. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Giova osservare che, la clausola 4 dell'Accordo quadro, attuato dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28.6.1999, disciplinando il “principio di non discriminazione”, prevede che “
1. per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…) 3. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
3. La clausola 4 dell'Accordo quadro, dunque, enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto che lavorino sulla base di un contratto a termine, a meno che il diverso trattamento sia giustificato da ragioni oggettive.
4. Rispetto al citato punto 1 della clausola 4, la Corte di Giustizia ha ritenuto che “la nozione di 'condizioni di impiego' dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”, come pure che la medesima clausola “dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato
2 membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (Corte di Giustizia, 13.9.2007, ). Persona_1
5. La Corte di Giustizia, come puntualmente evidenziato dalla S.C. di Cassazione nella recente sentenza n. 3473/2019, ha poi anche chiarito che:
- al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile ai sensi dell'Accordo quadro, occorre, in conformità delle clausole in esso contenute, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro e le condizioni di impiego, si possa ritenere che si trovino in una situazione comparabile (Corte Giustizia 8.9.2011 causa Rosado C-177/10);
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Ce. Al., cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) che – si aggiunge - dev'essere evidentemente allegata e comprovata dal datore di lavoro;
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento (tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato) sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
6. Infatti, si richiede che “la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti questi ultimi, o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. (sentenza Del Cerro cit.; Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
3 7. In tal senso si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19270 resa il 17.7.2019, nella cui motivazione afferma solennemente che “I lavoratori a tempo determinato devono avere pari trattamento economico di quelli a tempo indeterminato, salvo che le mansioni non siano equiparabili. Si conferma la scelta giurisprudenziale di dare rilevanza differenziale solo a quelle condizioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento, cioè le caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate. Sono inidonee a legittimare la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato le questioni, anche settoriali, di trattamento normativo dei rapporti” (Cass. ord. 19270/2019).
8. Inoltre - in coerenza con l'orientamento costante della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - la Corte di Giustizia ha più volte escluso che possano giustificare la discriminazione di lavoratori a termine eventuali esigenze di bilancio pubblico, connesse all'attuazione dell'imperativo di gestione rigorosa del personale, tenuto conto della maggiore onerosità degli impieghi permanenti presso le pubbliche amministrazioni (cfr. in tal senso, fra le tante, Corte Giust., sez. I, sentenza 22 aprile 2010, causa C-486/08, Land Tirolo, punti 45 e 46).
9. Conclusivamente, nell'attuale quadro della giurisprudenza comunitaria, il giudice nazionale può, in effetti, individuare “ragioni oggettive”, tali da giustificare deroghe alla clausola 4 dell'Accordo quadro, ma solo in rapporto a specifiche circostanze, che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni, per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (causa Adeneler cit., punti 69 e 70; causa Del Cerro Alonso cit., punto 55).
10. Sul piano nazionale, l'art. 6 del d.lgs. 368/2001 prevede che al lavoratore assunto a termine spetti ogni “trattamento in atto (…) per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”, a patto che ciò “non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
11. Giova, altresì, rilevare che ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 11.1. Il successivo comma 122 del medesimo articolo, invece, demanda ad un successivo decreto di attuazione l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della suddetta carta.
4 12. In attuazione del disposto legislativo, è infatti stato adottato il d.p.c.m. 23.9.2015 secondo cui “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche stata-li, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta, che è nominati-va, personale e non trasferibile;
2. Il assegna la carta a ciascuno dei docenti Controparte_4 di cui al comma 1, per il trami-te delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei Controparte_4 docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
trasmette al-le Istituzioni scolastiche le Controparte_4 carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1; - art. 4 (modalità di utilizzo della carta): La carta è utilizzata da ciascun docente per le seguenti finalità di formazione e aggiornamento professionale;
- art. 5: la carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica”.
13. A ciò si aggiunga che, nel contesto di emergenza pandemica, il legislatore con l'art. 2 d.l. n.22/2020 ha autorizzato il personale destinatario della carta elettronica docenti all'acquisto di servizi di connettività, al fine di garantire la continuità della didattica ancorché a distanza.
14. Ciò posto, come rilevato recentemente dalla Corte di Giustizia, la formazione professionale costituisce adempimento che il datore di lavoro deve garantire sia in favore del personale a tempo indeterminato, sia a favore del personale a tempo determinato.
15. Atteso che la funzione della carta elettronica docenti è quella di garantire la formazione continua dei docenti, al fine di promuovere e sostenere il continuo aggiornamento delle competenze e la valorizzazione professionale, non può non riconoscersi tale indennità anche in favore del personale docente a tempo determinato. 15.1. Difatti, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, la posizione dei docenti a tempo determinato è del tutto assimilabile a quella dei docenti a tempo indeterminato. 15.2. Ed invero, non possono ravvisarsi “ragioni oggettive” che possano giustificare un differente trattamento del corpo docente, in ragione della diversa natura contrattuale del rapporto lavorativo, posto che le mansioni esercitate sono le medesime e richiedono lo stesso bagaglio professionale. 15.3. Diversamente opinando, infatti, laddove il non garantisse egualmente al personale CP_5
a tempo determinato la possibilità di fruire della carta elettronica docenti, ne conseguirebbe anche un peggioramento dal punto di vista dell'offerta formativa. 15.4. Né costituisce un'argomentazione determinante, a favore della tesi contraria al riconoscimento di tale emolumento in favore del personale a tempo determinato,
“ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
5 Peraltro, non assume rilievo decisivo neppure “la circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
16. Pertanto, “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_4 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
17. In ultimo, con la recente sentenza del 27.10.2023, la Corte di Cassazione, decidendo in merito alle questioni in esame, ha enunciato i seguenti principi : “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. CP_1
1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione
6 sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del 27/10/2023).
18. Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto e ha provato di aver insegnato, in forza di incarichi annuali (1/9 – 31/08) succedutisi con contratti a tempo determinato, negli aa. ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, lamentando in questa sede di non aver ricevuto per il periodo di effettivo servizio la carta elettronica docenti.
19. Pertanto, sulla base delle suesposte ragioni, la pretesa attorea può trovare accoglimento, riconoscendo in favore di il diritto all'ottenimento della carta elettronica Parte_1 docenti per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza, tengono conto della natura, del valore e della complessità della controversia e vengono liquidate come in dispositivo.
21. Quanto poi alla domanda inerente il risarcimento del danno da abusiva contrattualizzazione a termine della ricorrente, docente di religione cattolica, si è più volte espressa la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, con numerose pronunce con le quali ha confermato che l'abusività della reiterazione per oltre 36 mesi dei contratti a termine per il personale scolastico, debba ritenersi estesa anche agli insegnanti di religione. In merito, si riporta quanto affermato in un recente pronuncia: “…questa S.C., con plurime concordanti decisioni - rese sulla scia anche della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 - da tempo ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell'abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio;
in tali decisioni, alle quali si fa riferimento - richiamandosi, in particolare, ex art. 118 disp. att. c.p.c., Cass., n. 6565 del 2023, Cass., n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022 - sono stati enunciati i principi di diritto di seguito trascritti: “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”; “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga CP_1
7 contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso” (cfr. ordinanze 11227 del 28 aprile 2023, 11180, 11175, 11169, 11153 del 27 aprile 2023); sul punto possono menzionarsi anche Cass., nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022. In base alla normativa vigente, in linea con quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, nei casi di reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato da parte del , CP_1 mediante la violazione dell'art. 3 l. 186/2003, deve quindi escludersi l'applicabilità dell'art. 28 d.lgs. 81/2015 (trasformazione del contratto e risarcimento del danno), considerati i divieti di conversione espressamente previsti sia dall'art. 29 del medesimo decreto (con specifico riferimento agli insegnanti), che dall'art. 36 d.lgs. 165/2001 (dedicato in generale ai dipendenti pubblici). Sicché, nel caso di specie, accertata l'abusiva reiterazione dei contratti a termini, si ritiene legittimo il diritto della ricorrente al risarcimento del danno ai sensi del combinato disposto della normativa vigente summenzionata. In merito, giova ricordare che, la possibilità per il di stipulare contratti a tempo CP_1 indeterminato anche con gli insegnanti di religione, ferma restando la competenza diocesana in relazione al conferimento e alla revoca dell'idoneità, è stata di fatto introdotta solo con l'entrata in vigore della l. n.186/2003. Prima dell'entrata in vigore di quest'ultima, infatti, era previsto che per l'insegnamento della religione cattolica, la cui disciplina era contenuta nell'accordo di modifica dei ratificato con l. 121/85, il capo di istituto conferiva incarichi Controparte_6 annuali, d'intesa con l'ordinario diocesano, secondo le previsioni dell'intesa stessa. La medesima disciplina che ha introdotto la figura dei docenti di religione di ruolo ha però previsto che la consistenza della dotazione organica degli stessi, articolata su base regionale, fosse determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti, lasciando così un'importante quota di posti destinati a essere coperti da personale a tempo determinato, con l'obbligo tuttavia di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo. 22. Si ritiene, pertanto, che il abbia violato tale disposizione, avendo indetto un solo CP_1 concorso nel 2004, tale inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, infatti, ha concorso a determinare l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, recepito con Direttiva 1999/70/CE, che impone agli Stati membri di introdurre misure di prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di contratti a termine, tenendo conto delle esigenze di specifici settori. Inoltre, dalla lettura del combinato disposto dell'art.19 del d.lgs. n.81/2015 e dell'art.36 del d.lgs. n.165/2001 della normativa vigente, emerge che la violazione della norma sulla illegittima reiterazione dei contratti di lavoro subordinato a termine, estesa anche ai contratti conclusi dalle pubbliche amministrazioni, deve ritenersi integrata al superamento del limite normativo imposto dei 36 mesi.
23. Pertanto, ai fini di una corretta ricostruzione del risarcimento del danno, in ragione delle motivazioni sopra esposte, nel caso di specie si ritiene legittimo liquidare il risarcimento nella misura di una mensilità per ogni anno di abusivo reiteramento dei contratti a termine, a decorrere dal trentaseiesimo mese successivo all'anno in cui è stato indetto il primo concorso per l'assunzione in ruolo degli insegnanti di religione, per un massimo complessivo di 12 mensilità e quindi nel caso in esame pari a 9 mensilità (calcolato sull'ultima retribuzione dell'anno scolastico 2022/2023).
24. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso, e per l'effetto riconosce il diritto di a ottenere la Carta Parte_1
Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione, per gli anni scolastici richiesti, ossia: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- condanna il , in persona del e legale Controparte_3 CP_7 rappresentante pro tempore, a erogare in favore di la Carta Elettronica per Parte_1
l'Aggiornamento e la Formazione, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- condanna, altresì, il , in persona del rappresentante Controparte_3 legale pro tempore, al pagamento in favore di di nove ratei dell'ultima Parte_1 mensilità dell'anno scolastico 2022/2023 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna, infine, il , in persona del e legale Controparte_3 CP_7 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in complessivi 2.109,00 € a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. Valerio Natale, in quanto dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 20.06.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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