Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO, Sezione Quinta civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7713/2020 R.G. tra
Agente della Riscossione della Provincia di Palermo, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Eliana D'Aura);
-appellante-
e
(Avv. Marco Giunta); CP_1
-appellato- nonché
, in persona del sindaco pro tempore;
Controparte_2
-appellato contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 3395/2019 (depositata il 19/10/2019) con cui il Giudice d i Pace di
Palermo, in accoglimento dell'opposizione proposta da , ha annullato la CP_1
cartella di pagamento n. 29620130012298416000 e dichiarato prescritto il diritto alla riscossione del credito.
L'appellante censura la decisione impugnata per avere il primo Giudice ritenuto la documentazione versata in atti in copia da parte opposta non idonea a comprovare la regolarità della notifica “poiché all'attestazione di conformità all'originale apposta alla detta documentazione non è dato attribuire alcuna efficacia probatoria”, sebbene il non CP_1
avesse mai disconosciuto l'autenticità della documentazione prodotta o la sua conformità all'originale.
, costituitosi, ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo il rigtto CP_1
dell'appello.
1
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del . Controparte_2
L'appello è fondato.
Giova ricordare che, per principio giurisprudenziale pacifico e condiviso, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria, in assenza di contestazioni sulla conformità delle copie agli originali, la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella di pagamento, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cfr. Cass. n. 20769/2021).
Peraltro, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. n.
23902/2017).
Nel caso di specie, non ha contestato la conformità agli originali CP_1 delle copie della cartella di pagamento e della relata di notifica, conseguentemente il giudice di pace ha errato nel ritenere la documentazione prodotta in copia dall'agente della riscossione non idonea a comprovare la regolarità della notifica.
Peraltro, il non ha nemmeno contestato di avere ricevuto la notifica della CP_1
cartella di pagamento n. 29620130012298416000, la quale risulta notificata a mezzo messo notificatore in data 23/03/2013, essensosi limitato a contestare l'entità del credito in ragione del parziale pagamento della sanzione avvenuto in data 23/09/2011 e della ritenuta inapplicabilità della maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta.
Quanto alla contestazione della regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento, sollevata dal nella memoria ex art. 320 c.p.c., deve evidenziarsi che CP_1
2 proponendo l'opposizione avverso la cartella di pagamento cui si riferiva l'intimazione di pagamento, eventuali vizi della notifica di quest'ultima sono stati sanati.
Invero, la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l'atto produce l'effetto di sanare "ex tunc" la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.(Cass. n. 17198/2017).
Il credito, pertanto, non può ritenersi prescritto giacché tra la data di notifica della cartella di pagamento (23/03/2013) e quella della notifica dell'intimazione di pagamento
(02/03/2018) non era ancora decorso il termine di cinque anni.
Poiché il non ha riproposto espressamente nel presente giudizio di CP_1
impugnazione le eccezioni relative all'entità del credito (parziale pagamento della sanzione e non debenza della maggiorazione), queste devono presumersi rinunciate (Cass. n.
33649/2023).
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, l'opposizione proposta da CP_1
, avverso la cartella di pagamento n. 29620130012298416000 va rigetta.
[...]
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Palermo, Sezione Quinta Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: dichiara la contumacia del;
Controparte_2 accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Palermo n. 3395/2019 depositata il 19/10/2019, che riforma, e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da , avverso la cartella di CP_1
pagamento n. 29620130012298416000; condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in CP_1
favore di che si liquidano in € 276,00 per compensi per il primo Parte_1
grado nonché € 462,00 per compensi ed € 64,50 per spese per il presente grado, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Palermo, il 27/12/2024.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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