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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 490/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 17.03.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 409/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. DANIELA PAOLELLA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. VALERIA GIROLDI CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.03.2023 il ricorrente chiedeva al Tribunale di
Cassino di “accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa,
l'irripetibilità dell'importo di € 4.545,97, erogato dall' alla SI.ra CP_1
a titolo di pensione AS n. 04010882 dal 01.01.2012 Persona_1 al 31.12.2012, per l'effetto annullare il provvedimento del CP_1
22.01.2021;b) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa,
l'irripetibilità dell'importo di € 3.761,68, erogato dall' alla SI.ra CP_1
a titolo di pensione INVCIV n. 07010122 dal Persona_1
01.01.2012 al 31.12.2012, per l'effetto annullare il provvedimento del CP_1
22.01.2021; c) con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” A fondamento della domanda deduceva che la ricorrente era stata la tutrice di , titolare di pensione categoria INVCIV n. Persona_1
07010122 e della pensione categoria AS n. 04010882, priva di altri redditi;
di avere ricevuto dall' il provvedimento del 19.11.2015 con il CP_1 quale contestava alla SI.ra quale tutrice della SI.ra Parte_1
, il mancato invio del modello RED per gli anni Persona_1
2012 e 2013; di avere provveduto all'invio in data 02.02.2016 di richiesta di ricostituzione reddituale con cui ha comunicato che nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2016 la SI.ra ha sempre avuto un Per_1 reddito pari a zero ed ha richiesto la ricostituzione reddituale;
che “con provvedimento del 06.09.2016 l' in accoglimento della predetta CP_1 istanza di ricostituzione ha comunicato la riliquidazione della pensione AS
n. 04010882, l'assenza di debiti e l'unifica con le altre pensioni di cui è titolare la SI.ra ovvero la pensione SO n. 27501408, la pensione Per_1
INVCIV n. 07010122 e pensione INVCIV n. 07010123”; che in data
09.11.2020 la decedeva e l'odierna ricorrente presentava all' Per_1 CP_1 domanda per la riscossione dei ratei maturati e non riscossi;
che “con provvedimento del 22.01.2021 ricevuto il 03.02.2021 l' , sede di CP_1
Cassino, ha comunicato di dover procedere al recupero dell'indebito di €
3.761,68, percepito dal 01.01.2012 al 31.12.2012 a titolo di pensione
INVCIV n. 07010122, nei confronti della SI.ra , quale erede Parte_1 della SI.ra , in quanto quest'ultima non avrebbe Persona_1 presentato il modello red 2012.” ; che “ con provvedimento del 22.01.2021 ricevuto il 03.02.2021 con cui l' , sede di Cassino, ha comunicato di CP_1 dover procedere al recupero dell'indebito di € 4.545,97, percepito dal
01.01.2012 al 31.12.2012 a titolo di pensione AS n. 04010882, nei confronti della SI.ra , quale erede della SI.ra Parte_1 Persona_1
, in quanto quest'ultima non avrebbe presentato il modello red
[...]
2012.”
Instaurato il contraddittorio, L si costituiva in giudizio e contestava CP_1 la domanda di cui chiedeva il rigetto. Deduceva l'ente che la non Per_1 aveva inoltrato comunicazione inerente i redditi relativa all'anno 2011, violando così l'obbligo impostogli dall' art. 35 co 10 bis DL 207/2008 ,
Pag. 2 di 4 entrato in vigore nel 31/07/2010. “Nemmeno in seguito la de cuius o la ricorrente hanno presentato alcuna dichiarazione reddituale afferente annualità 2011, come confermato anche dalle avverse allegazioni ove si espunge chiaramente la presentazione tardiva di denunce solo per le annualità dal 2012 al 2016. Conseguentemente, l'operato dell'istituto appare incensurabile e la prestazione assegno sociale e pensione di inabilità annualità 2011 sono state correttamente revocate con conseguente prodursi di indebito ripetibile, attesa la mancata ottemperanza del ricorrente all'obbligo di dichiarazione reddituale annuale”.
La causa istruita con l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti era decisa a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” Cass. 13223/2020; “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” Cass. n.
26036/2019.
Pag. 3 di 4 In applicazione della richiamata giurisprudenza, le somma erogate alla signora e richieste all'odierna ricorrente in qualità di erede, Pt_1 devono essere dichiarate irripetibili.
Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara l'indebito di cui alle comunicazioni del 22.01.2021 irripetibile.
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 CP_1 oltre rimb. forf. cassa ed iva da distrarsi.
Cassino 18.03. 2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
N.R.G. 490/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 17.03.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 409/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. DANIELA PAOLELLA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. VALERIA GIROLDI CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.03.2023 il ricorrente chiedeva al Tribunale di
Cassino di “accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa,
l'irripetibilità dell'importo di € 4.545,97, erogato dall' alla SI.ra CP_1
a titolo di pensione AS n. 04010882 dal 01.01.2012 Persona_1 al 31.12.2012, per l'effetto annullare il provvedimento del CP_1
22.01.2021;b) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa,
l'irripetibilità dell'importo di € 3.761,68, erogato dall' alla SI.ra CP_1
a titolo di pensione INVCIV n. 07010122 dal Persona_1
01.01.2012 al 31.12.2012, per l'effetto annullare il provvedimento del CP_1
22.01.2021; c) con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” A fondamento della domanda deduceva che la ricorrente era stata la tutrice di , titolare di pensione categoria INVCIV n. Persona_1
07010122 e della pensione categoria AS n. 04010882, priva di altri redditi;
di avere ricevuto dall' il provvedimento del 19.11.2015 con il CP_1 quale contestava alla SI.ra quale tutrice della SI.ra Parte_1
, il mancato invio del modello RED per gli anni Persona_1
2012 e 2013; di avere provveduto all'invio in data 02.02.2016 di richiesta di ricostituzione reddituale con cui ha comunicato che nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2016 la SI.ra ha sempre avuto un Per_1 reddito pari a zero ed ha richiesto la ricostituzione reddituale;
che “con provvedimento del 06.09.2016 l' in accoglimento della predetta CP_1 istanza di ricostituzione ha comunicato la riliquidazione della pensione AS
n. 04010882, l'assenza di debiti e l'unifica con le altre pensioni di cui è titolare la SI.ra ovvero la pensione SO n. 27501408, la pensione Per_1
INVCIV n. 07010122 e pensione INVCIV n. 07010123”; che in data
09.11.2020 la decedeva e l'odierna ricorrente presentava all' Per_1 CP_1 domanda per la riscossione dei ratei maturati e non riscossi;
che “con provvedimento del 22.01.2021 ricevuto il 03.02.2021 l' , sede di CP_1
Cassino, ha comunicato di dover procedere al recupero dell'indebito di €
3.761,68, percepito dal 01.01.2012 al 31.12.2012 a titolo di pensione
INVCIV n. 07010122, nei confronti della SI.ra , quale erede Parte_1 della SI.ra , in quanto quest'ultima non avrebbe Persona_1 presentato il modello red 2012.” ; che “ con provvedimento del 22.01.2021 ricevuto il 03.02.2021 con cui l' , sede di Cassino, ha comunicato di CP_1 dover procedere al recupero dell'indebito di € 4.545,97, percepito dal
01.01.2012 al 31.12.2012 a titolo di pensione AS n. 04010882, nei confronti della SI.ra , quale erede della SI.ra Parte_1 Persona_1
, in quanto quest'ultima non avrebbe presentato il modello red
[...]
2012.”
Instaurato il contraddittorio, L si costituiva in giudizio e contestava CP_1 la domanda di cui chiedeva il rigetto. Deduceva l'ente che la non Per_1 aveva inoltrato comunicazione inerente i redditi relativa all'anno 2011, violando così l'obbligo impostogli dall' art. 35 co 10 bis DL 207/2008 ,
Pag. 2 di 4 entrato in vigore nel 31/07/2010. “Nemmeno in seguito la de cuius o la ricorrente hanno presentato alcuna dichiarazione reddituale afferente annualità 2011, come confermato anche dalle avverse allegazioni ove si espunge chiaramente la presentazione tardiva di denunce solo per le annualità dal 2012 al 2016. Conseguentemente, l'operato dell'istituto appare incensurabile e la prestazione assegno sociale e pensione di inabilità annualità 2011 sono state correttamente revocate con conseguente prodursi di indebito ripetibile, attesa la mancata ottemperanza del ricorrente all'obbligo di dichiarazione reddituale annuale”.
La causa istruita con l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti era decisa a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” Cass. 13223/2020; “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” Cass. n.
26036/2019.
Pag. 3 di 4 In applicazione della richiamata giurisprudenza, le somma erogate alla signora e richieste all'odierna ricorrente in qualità di erede, Pt_1 devono essere dichiarate irripetibili.
Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara l'indebito di cui alle comunicazioni del 22.01.2021 irripetibile.
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 CP_1 oltre rimb. forf. cassa ed iva da distrarsi.
Cassino 18.03. 2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 4 di 4