Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Onorato Maria Teresa - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2629/2022 di R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 17.06.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
– Tribunale di Napoli Parte_1
n. 101/2016, G.D. Dott.ssa Cristiana Satta - C.F. in persona del Curatore P.IVA_1
pro tempore, Dott.ssa , elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Parte_2
Direzionale Isola E/5 presso lo studio Parrella & Associati, unitamente all'Avv. Nicola
Palladino, C.F. , che lo rappresenta e difende, giusta procura in C.F._1
calce all'atto di appello ed in virtù del provvedimento di autorizzazione del Giudice
Delegato, Dott. Luciano Ferrara, del 10.05.2022;
APPELLANTE
E
, C.F. , nato a [...], in Controparte_1 C.F._2
R.G. n° 2629/2022
- 1 -
Germania, il 19.02.1968 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Ettore Corcione n. 28, presso lo studio dell'Avv. Fabio Roselli, C.F. , che lo rappresenta e difende, giusta C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello;
APPELLATO
NONCHE'
P.IVA in persona del Legale Rappresentante in Controparte_2 P.IVA_2
carica, Sig. , con sede in Gricignano di Aversa (CE), alla Via Enrico Controparte_3
Fermi n. 7, elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla Via Pisacane n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Fabiana Licenziato, C.F. , e Giuseppe Mazzarella, C.F. C.F._4
, che la rappresentano e difendono congiuntamente e C.F._5
disgiuntamente, giusta procura in calce alla memoria difensiva del grado di appello;
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 1391/2022, pubblicata il 14.04.2022 e notificata in data 20/05/2022, a definizione della causa R.G. n. 4303/2020, il Tribunale di Napoli Nord, provvedendo sulla domanda, proposta dalla curatela del fallimento , di Parte_1 revocatoria ordinaria dell'atto per Notar Rep. n. 81189, Racc. n. 26259, la rigettava, Per_1
dichiarando improcedibile la domanda riconvenzionale della - tesa Controparte_2 all'accertamento dell'insussistenza di un titolo legittimante l'occupazione, da parte della curatela, delle unità immobiliari oggetto di causa, alla conseguente condanna del fallimento al rilascio, in proprio favore, di tali unità immobiliari ed al pagamento della somma di euro
25.200,00, a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo, oltre le successive indennità maturande fino all'effettivo rilascio, nonché rivalutazione ed interessi, ovvero della diversa somma ritenuta più congrua - e condannando la curatela al pagamento, a titolo di rimborso delle spese processuali, della somma di euro 11.810,00, oltre accessori, in favore dell'Avv.
Fabio Roselli, dichiaratosi antistatario, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00, oltre accessori, in favore degli Avv.ti Fabiana Licenziato e Giuseppe Mazzarella, dichiaratisi antistatari.
R.G. n° 2629/2022
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
La parte attrice aveva dedotto che: in data 08.07.2016, il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato il fallimento della nominando Giudice Delegato Parte_1
la dott.ssa Cristiana Satta e Curatore la Dott.ssa ; la società fallita era stata Parte_2
costituita il 30.10.2008 ed aveva ad oggetto l'attività di costruzione, installazione e manutenzione di caldaie a gas, termocamini, termocucine, pannelli solari etc.; la carica di
Amministratore unico e di liquidatore era stata ricoperta con continuità da;
Controparte_1
dalla disamina dei documenti della società, il curatore aveva rilevato la non integrale attendibilità dei bilanci depositati dalla fallita presso il Registro delle Imprese, in quanto alcune voci erano in contrasto con gli elementi acquisiti nel corso della procedura e della verifica del passivo. aveva omesso di depositare presso la cancelleria del Controparte_1
Tribunale tutte le scritture contabili e i documenti depositati non consentivano la ricostruzione analitica delle cause del dissesto;
con riferimento ai dati di bilancio, dal 2009 in poi, un elemento significativo era rappresentato dalla voce crediti che era stata sempre indicata come esigibile entro l'esercizio successivo. In particolare, la curatela evidenziava che la società fallita al 2009 vantava un credito pari ad euro 155.000,00 nei confronti della Parte_3
Nel bilancio 2009 era registrato, alla voce crediti, un importo pari ad euro 184.870,00,
[...] esigibile entro l'esercizio successivo. Tuttavia, il credito della fallita nei confronti della nel 2010 non era stato riscosso e, addirittura, aumentava dell'importo di Parte_3
euro 41.000,00, divenendo pari ad euro 196.000.00. Tale importo veniva, quindi, registrato dalla fallita anche nei successivi bilanci e, solo nel 2014, la chiedeva e otteneva nei Pt_1 confronti della un decreto ingiuntivo dell'importo di euro 196.000,00. La Parte_3
curatela rappresentava che la era stata posta in liquidazione già nel 2011 Parte_3
e, pertanto, la voce di credito avrebbe dovuto essere quanto meno svalutata, con la conseguenza che il capitale sociale della fallita sarebbe stato integralmente eroso dalle perdite ed il patrimonio netto sarebbe diventato negativo. Le stesse valutazioni dovevano svolgersi, secondo l'ufficio fallimentare, per il credito verso la Imei s.r.l. in liquidazione, nei cui confronti la alla data del fallimento, vantava un credito di euro 71.083,60. Parte attrice Pt_1
rappresentava che la società Imei era stata posta in liquidazione nel 2011 e, poi, nel 2013, era stata dichiarata fallita;
quindi, tale posta di credito doveva essere svalutata all'atto della messa in liquidazione;
il aveva pertanto indicato numeri e valori contrastanti. Nel bilancio CP_1
di esercizio al 2011 lo stato patrimoniale rappresentava alla voce dei crediti un valore pari ad euro 401.774,00, invece, nella nota integrativa essi ammontavano ad euro 354.494,00; quindi, secondo la curatela, tutti i crediti indicati nel bilancio 2011 dovevano essere svalutati, con
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conseguente perdita del patrimonio netto;
a partire dal 05.07.2012, data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 31.12.2011, si erano già verificate le condizioni ex art. 2482 ter c.c. e nessun provvedimento era stato assunto dall'amministratore della società che aveva violato l'art. 2485 c.c., che impone agli amministratori di accertare, senza indugio, il verificarsi di una causa di scioglimento, nonché l'art. 2486 c.c., che impone agli amministratori di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, una volta verificatasi la causa di scioglimento. Sulla scorta di tali presupposti di fatto, la Curatela deduceva che il era responsabile per non aver CP_1
accertato la causa di scioglimento e per avere illegittimamente proseguito, almeno, dal
05.07.2012, per gli esercizi successivi, l'attività imprenditoriale e per avere violato l'art. 2423 bis, co. 1, n. 4, c.c. che impone al redattore del bilancio l'obbligo di considerare i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
il pregiudizio cagionato alla società era quantificabile in termini economici in € 290.467,22, importo determinato in base al risultato economico dell'attività imprenditoriale tipica, illegittimamente svolta dopo il verificarsi della causa di scioglimento. Tale ammontare si desumeva dalla differenza tra il patrimonio netto iniziale di liquidazione della società alla data del 31.12.2012 (- 200.224,00) ed il patrimonio netto fallimentare (490.691,22). In via subordinata, il danno era quantificabile nella misura della differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare, pari a zero, e quindi per la somma di euro 529.833,00.
Secondo quanto allegato dalla curatela, , unitamente alla moglie, Controparte_1
, dopo la dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 08.07.2016 e, Parte_4
quindi, quando era già chiara la sua responsabilità di amministratore della società fallita ed erano già stati causati tutti gli ingenti danni rappresentati, si era formalmente spogliato del proprio patrimonio immobiliare. In particolare, il 18.01.2019, con atto per Notar Rep. Per_1
n. 81189, Racc. n. 26259, aveva trasferito, unitamente alla moglie, alla CP_1 CP_2
in luogo dell'adempimento, per estinguere, nei confronti di quest'ultima, un debito di
[...]
euro 35.402,88 e per risolvere bonariamente le vertenze giudiziarie in essere, la piena proprietà delle unità immobiliari, consistenti in quattro box auto adiacenti, ubicati al piano seminterrato del fabbricato sito nel Comune di Teverola (CE) alla traversa privata sulla
Provinciale Teverola-Casaluce.
La parte attrice deduceva che l'atto negoziale era idoneo a recare un grave pregiudizio alle ragioni della curatela e, quindi, doveva essere revocato nella misura della quota spettante al
, pari al 50% della proprietà. CP_1
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Con riferimento ai presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., la curatela, dopo aver dedotto di essere titolare del predetto credito risarcitorio, di euro 290.467,22, asseriva che il danno era consistito nella incertezza della soddisfazione del proprio credito;
ricorreva inoltre nell'assunto dell'attrice la scientia damni del debitore, , che, quando aveva Controparte_1
trasferito i beni immobili alla era consapevole che: a) il capitale sociale della Controparte_2
fallita era stato completamente eroso dalle perdite;
b) nonostante la perdita integrale del capitale sociale, la società aveva continuato a svolgere l'attività sociale tipica, in violazione degli obblighi di gestione conservativi ex art. 2486 c.c. ed in danno dei suoi creditori;
c) il proprio patrimonio residuo era inidoneo a soddisfare le pretese dei suoi creditori;
la scientia damni della poteva evincersi dal fatto che la stessa, almeno a partire dal Controparte_2
2014/2015, era pienamente a conoscenza dello stato di insolvenza della fallita, intrattenendo rapporti commerciali di fornitura con la stessa ed avendo proceduto a pignorare, tramite
Ufficiale Giudiziario, i beni mobili della per soddisfare il proprio credito di circa euro Pt_1
100.000,00. Nel formulare le proprie conclusioni, la parte attrice aveva chiesto al Tribunale di Napoli Nord: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:1) Dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per effetto dell'art. 2901 c.c., e, quindi, revocare l'atto dispositivo per Notar del Per_1
18.1.2019, Rep. n. 81189, Racc. n. 26259, nella misura pari al 50%, ovvero relativamente alla quota di proprietà del Sig. , con il quale lo stesso, ha trasferito alla Controparte_1
- C.F. -, con sede in Gricignano di Aversa, alla Via E. Fermi Controparte_2 P.IVA_2
n. 7, la piena proprietà, sempre relativamente alla quota di sua spettanza, della porzione immobiliare, consistente in quattro box auto adiacenti, ubicati al piano seminterrato del fabbricato sito nel Comune di Teverola (CE) alla traversa privata sulla Provinciale Teverola-
Casaluce, dalla quale ha accesso;
confinanti, nell'insieme, e con proprietà , Parte_5
con accesso ai boxes, con area di manovra, con area condominiale e con detta via, censita in
Catasto al Foglio 5: - mappale n. 523, sub. 70, P. S1, cat. C/6, cl. 1, consistenza catastale mq
14 – superficie catastale mq 15 – R.C. euro 31,09; - mappale n. 523, sub. 71, P. S1, cat. C/6, cl. 1, consistenza catastale mq 19 – superficie catastale mq 23 – R.C. euro 42,19; - mappale
n. 523, sub. 72, P. S1, cat. C/6, cl. 1, consistenza catastale mq 28 – superficie catastale mq
32 – R.C. euro 62,18; - mappale n. 523, sub. 73, P. S1, cat. C/6, cl. 1, consistenza catastale mq 17 – superficie catastale mq 21 – R.C. euro 37,75. 2) Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Napoli o a quello di competenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di annotare l'emananda sentenza a margine delle trascrizioni di cui al precedente punto 1). 3)
Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite”.
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Ritualmente costituitosi in giudizio, aveva eccepito il difetto di Controparte_1
autorizzazione del Giudice Delegato. Invero, la parte convenuta aveva rappresentato che il documento rubricato al numero 1 di controparte, nominato “provv. autorizzatorio” del G.D.
Satta, conferiva la facoltà al curatore di esercitare l'azione revocatoria dell'atto indicato al punto e) del programma suppletivo di liquidazione in data 16.12.2017. In tale epoca, tuttavia,
l'atto oggetto di revoca non era ancora stato posto in essere, essendo stato stipulato il
18.01.2019 .
Nel merito, aveva contestato la sussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c.. In particolare, il convenuto aveva protestato che la curatela affermava apoditticamente l'esistenza CP_1
del proprio credito a titolo di risarcimento del danno cagionato alla società non Parte_1
essendo stata allegata in modo preciso la condotta, consistente nella prosecuzione dell'attività di impresa, che avrebbe, in presenza di un patrimonio netto negativo, cagionato il pregiudizio alla società; che i beni oggetto del negozio impugnato erano stati costituiti nel fondo patrimoniale registrato il 09.11.2006 al n. 2432 e trascritto presso la Conservatoria di Santa
Maria C.V. il 10.11.2006, prima della costituzione, in data 30.10.08 della società e pertanto sottratti alla garanzia dei creditori personali del convenuto;
l'assenza della scientia damni, atteso che la cessione immobiliare alla era avvenuta in esecuzione del Controparte_2
giudicato di cui alla sentenza n. 87/2018 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il
09.01.2018, a definizione del procedimento, avente R.G. n. 10247/2016, che aveva condannato il al pagamento di un proprio debito in qualità di avallante di una serie CP_1
di titoli di credito. Nel concludere, aveva chiesto al Tribunale di Napoli Nord: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, deduzione e eccezione:
1. rigettare la domanda del in quanto Parte_1 Parte_1
inammissibile e infondata;
2. condannare il alla refusione delle spese e Parte_1
competenze di lite, oltre accessori come per legge, da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario”.
La si era costituita in giudizio, contestando la fondatezza della domanda Controparte_2
attorea, deducendo che era infondata la contestazione formulata dall'ufficio fallimentare ad
, atteso che la svalutazione dei crediti della società nei Controparte_1 Parte_1
confronti di e Imei s.r.l. non avrebbe comportato l'azzeramento del valore Parte_3
complessivo dei crediti. Inoltre, evidenziava che la curatela aveva omesso di dedurre la specifica attività di prosecuzione della che avrebbe svolto in qualità di Pt_1 CP_1 amministratore;
che doveva escludersi l'eventus damni, poiché il aveva compiuto CP_1
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il negozio impugnato con la volontà di estinguere il proprio debito nei suoi confronti e che i beni non erano stati sottratti alla garanzia dei creditori personali del preteso debitore, atteso che gli stessi erano già costituiti nel fondo patrimoniale, istituito per soddisfare i bisogni della famiglia;
che la scientia damni del doveva escludersi atteso che egli, alla data del CP_1
negozio, provvedendo all'estinzione di un suo debito personale, non era consapevole delle pretese economiche della curatela.
La inoltre, aveva dedotto che i cespiti, oggetto del negozio di cessione, erano Controparte_2
occupati illegittimamente dalla curatela. Nel formulare le proprie conclusioni, CP_2 aveva chiesto al Tribunale: “a) In primis e nel merito, rigettare la domanda della
[...]
Curatela poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. b) In via riconvenzionale, accertare l'insussistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione da parte della Curatela delle unità immobiliari per cui è causa;
c) Per l'effetto, condannare il fallimento al rilascio, alla restituzione e consegna delle unità immobiliari alla società CP_2
d) Per l'effetto, condannare il Fallimento attore al pagamento della somma di CP_2
euro 25.200,00, a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo, oltre le successive indennità maturande fino all'effettivo rilascio, nonché rivalutazione ed interessi;
ovvero di quella somma superiore o inferiore che il Giudice riterrà più congrua, anche all'esito della
C.T.U., ovvero equa e giusta. e) Condannare parte attrice al pagamento di una somma non inferiore al quadruplo dell'ammontare delle spese di lite da liquidare o, comunque, a quella sanzione che sarà ritenuta equa e giusta ex art. 96 c.p.c. f) In tutti i casi, condannare il
Fallimento attore al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi ai procuratori antistatari”.
Svoltasi la prima udienza, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. Con le memorie difensive, la curatela rappresentava di avere depositato l'autorizzazione del Giudice
Delegato; di avere espressamente dedotto la condotta illecita di , quale Controparte_1
amministratore della società e la sussistenza di tutti i presupposti dell'azione revocatoria Pt_1
esperita.
In particolare, nel contestare le difese delle controparti, che avevano dedotto che l'atto negoziale era stato compiuto dal per adempiere l'obbligazione nei confronti della CP_1
eccepiva che la scrittura privata che le controparti avevano prodotto in Controparte_2 giudizio e che conteneva la ricognizione del debito del era inopponibile all'ufficio CP_1
fallimentare, perché priva di data certa, ed inattendibile, poiché faceva riferimento al rilascio, da parte del debitore, di diciotto effetti cambiari e ad un debito di euro 106.208,64.; invece,
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nella sentenza del Giudice dell'Esecuzione di rigetto dell'opposizione all'esecuzione, promossa da contro la che aveva azionato tali titoli intimando CP_1 Controparte_2
precetto, si faceva riferimento a sei cambiali nelle quali il rivestiva la qualità di CP_1
avallante e ad una debitoria di euro 30.397,16. Inoltre, la scrittura privata era stata formata dopo la dichiarazione di fallimento della quindi, il non avrebbe potuto Parte_1 CP_1
riconoscere, quale amministratore della stessa, il relativo debito verso la Controparte_2
Sulla scorta di tali prospettazioni, il Tribunale, con la sentenza in questa sede impugnata, dopo aver premesso che l'art. 2901 c.c. riconosce il diritto di agire in revocatoria, anche se il credito
è sottoposto a condizione o a termine, come pure al titolare di un credito oggetto di contestazione – dovendo, pertanto, il Giudice limitarsi a verificare che la parte attrice avesse rappresentato di essere titolare di un credito, allegando e dimostrando il fatto costitutivo della pretesa – riteneva nondimeno di potere esaminare, in quanto questione pregiudiziale, il preteso diritto della parte attrice al risarcimento del danno cagionato da , Controparte_1
in qualità di amministratore della società fallita.
Nell'assunto del primo Giudice, la curatela fallimentare, per far valere la responsabilità degli amministratori per la violazione del potere-dovere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, avrebbe dovuto indicare in modo preciso i comportamenti che gli amministratori avevano in concreto tenuto in violazione di tale dovere, avendo il creditore l'onere di allegare il comportamento altrui che non sia conforme al contratto o alla legge e di allegare e provare il danno ed il nesso di causalità.
Per converso, secondo quanto affermato nella sentenza impugnata, la curatela del fallimento aveva omesso di allegare lo specifico atto illecito o gli atti illeciti compiuti dal Parte_1
, omettendo in particolare di dedurre e dimostrare gli atti compiuti da in CP_1 CP_1
violazione del dovere di gestire la società ai soli fini di conservazione dell'integrità e del patrimonio sociale.
Dichiarava, infine, improcedibile la domanda riconvenzionale della Controparte_2
dovendo la stessa essere proposta ex artt. 111 bis e 93 R.D. n. 267/42, in sede fallimentare, dinanzi al giudice delegato.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello il Parte_1
, deducendo a sostegno tre motivi.
[...]
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, così provvedere: 1) riformare la sentenza n. 1391/2022, resa in data
R.G. n° 2629/2022
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14.04.2022 dal Tribunale di Napoli Nord, G.I. Dott. Salvatore Arminio Rabuano e comunicata in pari data dalla cancelleria del Tribunale, notificata dal procuratore del Sig.
, a mezzo P.E.C., in data 20.05.2022 e, per l'effetto, in accoglimento del Controparte_1
presente gravame, dichiarare la nullità e pur sempre la illegittimità della sentenza appellata, in relazione alle parti impugnate e, previa, se del caso, ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado, con la seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. (pagg. 10-
14, punti A, B, C e D) da intendersi in questa sede integralmente trascritte: 1) Dichiarare
l'inefficacia, ai sensi e per effetto dell'art. 2901 c.c., e, quindi, revocare l'atto dispositivo per
Notar del 18.1.2019, Rep. n. 81189, Racc. n. 26259, nella misura pari al 50%, ovvero Per_1
relativamente alla quota di proprietà del Sig. , con il quale lo stesso, ha Controparte_1
trasferito alla società C.F. con sede in Gricignano di Aversa, Controparte_2 P.IVA_2
alla Via E. Fermi n. 7, la piena proprietà, sempre relativamente alla quota di sua spettanza, della porzione immobiliare, consistente in quattro box auto adiacenti, ubicati al piano seminterrato del fabbricato sito nel Comune di Teverola (CE) alla traversa privata sulla
Provinciale Teverola-Casaluce, dalla quale ha accesso;
confinanti, nell'insieme, e con proprietà , con accesso ai boxes, con area di manovra, con area condominiale Parte_5
e con detta via, censita in Catasto al Foglio 5: - mappale n. 523, sub. 70, P. S1, cat. C/6, cl.
1, consistenza catastale mq 14 – superficie catastale mq 15 – R.C. euro 31, 09; - mappale n.
523, sub. 71, P. S1, cat. C/6, cl. 1, consistenza catastale mq 19 – superficie catastale mq 23
– R.C. euro 42,19; - mappale n. 523, sub. 72, P. S1, cat. C/6, cl. 1, consistenza catastale mq
28 – superficie catastale mq 32 – R.C. euro 62,18; - mappale n. 523, sub. 73, P. S1, cat. C/6, cl. 1, consistenza catastale mq 17 – superficie catastale mq 21 – R.C. euro 37,75. 2) Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Napoli o a quello di competenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di annotare l'emananda sentenza a margine delle trascrizioni di cui al precedente punto 1). 3) Condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
3. L'atto di appello veniva notificato in data 15.06.2022 a , all'indirizzo di Controparte_1
posta elettronica certificata del suo difensore, Avv. Fabio Roselli, e alla Controparte_2 all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascuno dei suoi difensori, Avv.ti Fabiana
Licenziato e Giuseppe Mazzarella.
Gli appellati erano convenuti per il giorno 21.11.2022 dinanzi a Codesta Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 15.06.2022.
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4. Con comparsa di costituzione, depositata il 18.11.2022, si costituiva in giudizio la
[...] che resisteva al gravame, concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma CP_2
della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, con distrazione.
5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.11.2022, si costituiva in giudizio che, parimenti, resisteva al gravame, concludendo, in via Controparte_1 preliminare, per l'inammissibilità dell'appello, per la ritenuta inesistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, per il suo rigetto, per la sua infondatezza in fatto e diritto, e per la conferma della sentenza impugnata;
in subordine, per l'accoglimento delle proprie eccezioni e conclusioni avanzate in primo grado e per il conseguente rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. dell'appellante, nonché per la condanna dell'appellante ex art. 96, 3° co., c.p.c., per aver posto in essere l'ennesima azione infondata, con conseguente aggravio per lui e per il sistema giudiziario;
con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio, con distrazione.
6. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 15.06.2022 agli appellati, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione a mezzo P.E.C. della sentenza impugnata, avvenuta, nei confronti del procuratore della parte appellante, il 20.05.2022.
7. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è fondata e merita di essere accolta per i rilievi di seguito esposti.
I primi due motivi di gravame, che per evidenti ragioni di connessione è opportuno trattare congiuntamente, colgono indubitabilmente nel segno.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente travisato i confini della domanda proposta, travalicando ingiustificatamente i limiti dei poteri di accertamento e decisione allo stesso demandati.
Ha protestato che nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento ai presupposti dell'azione revocatoria, avendo il Tribunale arbitrariamente ritenuto di dovere accertare la sussistenza della responsabilità dell'ex amministratore, per gli atti di mala gestio allegati dalla curatela fallimentare, anziché verificare la sussistenza dei requisiti ex art. 2901 c.c.
Ha al riguardo richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, per l'accoglimento dell'azione revocatoria, non è necessaria la sussistenza di un credito certo,
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liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata.
Ha dunque prospettato come “incomprensibile” il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure, che - pur avendo affermato che, ai sensi dell'art. 2901 c.c., sarebbe sufficiente l'allegazione di un credito meramente eventuale, sottoposto a termine, condizione, litigioso o sub iudice- aveva poi ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità tra l'azione revocatoria proposta e l'accertamento del credito e del danno, sostituendosi, contraddittoriamente, al Giudice investito dell'azione di responsabilità.
Peraltro, a dire dell'impugnante, il primo Giudice avrebbe superficialmente verificato la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità degli amministratori di società di capitali, non trovando l'iter logico seguito corrispondenza negli atti di causa, essendo stati allegati dalla curatela attrice gli atti di mala gestio perpetrati dall'amministratore in danno della società fallita e dei creditori sociali.
Ha protestato che la sentenza impugnata non farebbe riferimento all'azione revocatoria, né alla sussistenza o meno dei presupposti per la proposizione di tale domanda e che nessuna indagine relativa all'eventus damni ed alla scientia damni sarebbe stata compiuta.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha inteso “fornire la prova della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria”.
Ha lamentato, ancora una volta, la mancata disamina della domanda revocatoria, deducendo che il Tribunale non avrebbe considerato che il giudizio di responsabilità dell'amministratore era pendente dinanzi ad un altro Giudice, non analizzando la sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., omettendo di pronunciarsi sul punto e decidendo l'azione di responsabilità che era sottratta alla sua cognizione.
Ha censurato l'operato del Tribunale che non avrebbe tenuto conto delle circostanze rilevanti evidenziate dal fallimento che avrebbero dovuto essere considerate pacifiche ai fini della delibazione del giudizio di revoca, ossia: i rapporti commerciali con la Controparte_2 esistenti prima della stipula dell'atto impugnato;
il mancato adempimento da parte della fallita delle obbligazioni assunte nei confronti della il fatto che la fallita era Controparte_2
stata dichiarata protestata in ragione del mancato pagamento dei titoli di credito rilasciati alla che era sua creditrice e, in virtù del proprio credito, aveva proposto istanza Controparte_2
di insinuazione al passivo del fallimento, domanda che sarebbe ancora pendente e non rinunciata;
che la fallita non aveva onorato il pagamento dei titoli cambiari rilasciati in favore della Controparte_2
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Ha, altresì, protestato che il Tribunale avrebbe inspiegabilmente rigettato tutte le proprie richieste istruttorie, poiché l'espletamento della prova orale e della C.T.U. avrebbero consentito di suffragare la sussistenza di tutti i presupposti per la revoca dell'atto dispositivo.
Ha poi dedotto che, nel diverso giudizio di responsabilità azionato contro il , il CP_1
Giudice aveva accolto la richiesta di C.T.U., finalizzata all'accertamento della data di erosione del capitale sociale della fallita ed alla verifica del danno cagionato dalla condotta illegittima dell'amministratore alla società ed ai creditori, a riprova della fondatezza della pretesa creditoria vantata ed azionata in tale sede.
Ha protestato ancora che il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto che non aveva indicato gli atti di mala gestio posti in essere dall'amministratore.
Gli argomenti che precedono appaiono in ampia misura condivisibili.
Non erra infatti l'impugnante nell'evidenziare che il Giudice di prime cure - nel delibare il merito della domanda di responsabilità di , per gli atti di mala gestio dallo Controparte_1 stesso asseritamente compiuti quale amministratore della fallita “ Parte_1
”, sia pur qualificando tale accertamento come esame di una “questione
[...] pregiudiziale” - abbia travalicato i limiti del sindacato demandatogli con l'iniziativa giudiziaria intrapresa.
Sembra invero opportuno precisare, al fine di lumeggiare l'evidente rilevanza delle questioni prospettate dalla curatela impugnante, che l'azione revocatoria è uno strumento per la tutela
(indiretta) del diritto del creditore, poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (cfr. Cassazione civile, sentenza 23.9.2004, n.
19131).
In particolare, non si tratta di un'azione di nullità, bensì d'inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione: con essa si domanda solamente che l'atto impugnato, ancorché valido in se stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante, ma resta soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (cfr. ex multis, Cassazione Civile, sentenze nn. 5455/2003, 7127/2001, 1804/2000).
L'art. 2901 c.c., infatti, dispone che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti).
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La citata norma, pertanto, come costantemente chiarito dalla Suprema Corte, non distingue tra le varie categorie di crediti e le relative fonti, ed accoglie una nozione molto ampia di credito, comprensiva della ragione od aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, di liquidità e di esigibilità: ciò, in linea con la specifica funzione della revocatoria, che, come si è già detto, non ha intenti restauratori nei confronti del debitore ovvero del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli meramente eventuali (cfr. sostanzialmente in tal senso, ex plurimis, Cassazione Civile, sentenze nn. 3981/2003, 14166/2001, 12672/2001,
12144/99; Cass. sez. 3, sentenza n. 24757 del 07/10/2008; Cass. sez. 3, sentenza n. 5359 del
05/03/2009).
Come infatti ripetutamente affermato, anche in tempi recenti, dal Giudice di legittimità, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori. ( cfr., anche in motivazione, Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
La Corte di Cassazione, pertanto, nell'affermare che non vi è un onere di preventiva introduzione del giudizio di accertamento del credito, come si evince dalla giurisprudenza in materia di prescrizione (Cass. 16293/16 e 1084/11) ha ritenuto sufficiente che non si tratti di un credito manifestamente pretestuoso (da ultimo Cass. 11755/18); come affermato da Cass.
Sez. U. n. 9440 del 2004, la ragione di credito costituisce infatti "titolo di legittimazione" dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima - e difformemente da quanto opinato dal Tribunale - un accertamento sia pure incidentale del credito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione.
Sembra opportuno osservare, al riguardo, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la precitata pronuncia n.9440/2004, si sono appunto espresse in merito all'applicabilità o meno della sospensione necessaria prevista dall'art. 295 cod. proc. civ., nel caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione era stata proposta la domanda revocatoria.
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In quella occasione, del tutto coerentemente con i rilievi finora esposti, è stato enunciato il principio secondo cui il giudizio promosso con azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., annullando l'ordinanza con cui il tribunale aveva sospeso il giudizio introdotto per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione in ragione della pendenza del processo relativo alla domanda avente ad oggetto il credito per risarcimento danni posto a fondamento della domanda revocatoria.
Pertanto, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori.
In ragione della sufficienza, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., di un credito di natura eventuale o "litigiosa", e anche di una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass., n. 20002/2008; n. 1893/12; n. 5619/2016;
23208/2016), la Suprema Corte ha altresì negato che una tale azione risulti preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto. ( Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 15275 del 30/05/2023).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, assolutamente univoche, appare evidente la fondatezza delle censure svolte dalla parte impugnante, nel protestare che il Giudice di prime cure - in contraddizione con le premesse enunciate, apparentemente conformi all'orientamento della Corte di Cassazione- abbia di fatto debordato dai limiti del sindacato demandatogli con l'iniziativa giudiziaria intrapresa, pretendendo di scrutinare, nel merito,
l'effettiva fondatezza della pluralità di addebiti allegati dalla parte attrice, a fondamento dell'instauranda azione di responsabilità dell'amministratore.
Senz'altro sufficienti, per converso, a fondare la legittimazione ad agire in revocatoria, avrebbero dovuto ritenersi i diversi fatti costitutivi della responsabilità dell'amministratore, specificamente allegati nel giudizio di prime cure, quali l'erronea appostazione in bilancio dei crediti vantati dalla società fallita nei confronti della e della Imei s.r.l. in Parte_3
liquidazione; neppure può sottacersi, peraltro, che a corroborare tale assunto, e a suffragare la natura non pretestuosa del credito risarcitorio affermato, la parte impugnante ha versato in
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atti copia della relazione di consulenza tecnica d'ufficio medio tempore depositata nel giudizio di responsabilità frattanto introdotto, ed effettivamente deputato all'esame del merito degli addebiti formulati dalla curatela – giudizio poi conclusosi in primo grado con sentenza di accoglimento tardivamente versata in atti, dopo la scadenza dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, e pertanto non utilizzabile ai fini della decisione - in cui il “danno ascrivibile all'amministratore in relazione alla prosecuzione dell'attività di impresa successivamente al verificarsi della causa di scioglimento”, risulta determinato nell'importo di € 194.647,62.
L'evidente fondatezza dei primi due motivi di gravame, idonea a disvelare l'erroneità dell'iter logico seguito dal Giudice di prime cure nel disattendere la domanda proposta, impone a questa Corte distrettuale lo scrutinio degli altri requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. per l'utile esperimento dell'azione revocatoria, alla luce delle diverse contestazioni svolte al riguardo dalle convenute odierne appellate.
In particolare, queste ultime, resistendo all'impugnazione, hanno anche nel presente grado inteso contestare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., protestando, in primo luogo, la carenza dell'eventus damni, per essere i quattro box auto oggetto dell'atto dispositivo impugnato già costituiti in fondo patrimoniale con atto registrato il 9 novembre
2006 al n.2432, e trascritto presso la Conservatoria di Santa Maria Capua Vetere in data 10 novembre 2006, e cioè prima della costituzione della società fallita, avvenuta in data
30.10.2008, con conseguente sottrazione di tali beni alla garanzia patrimoniale generica del debitore.
Tale prospettazione, indubitabilmente suggestiva, non appare idonea a neutralizzare la pretesa azionata.
Vale la pena ribadire, al riguardo, che l'art. 2901 c.c. dispone che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti).
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, esprimendosi in termini di pregiudizio, il legislatore ha voluto alludere ad un significato dell'eventus damni che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sentenza 2.4.2004, n. 6511; Cassazione civile sentenza 15.6.1995,
n. 6777). Ciò perché al creditore non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di
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maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento dell'azione.
Si ritiene, pertanto, che il pregiudizio (eventus damni) può essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché ciò comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sentenza 4.7.2006, n. 15265, in motivazione;
Cassazione civile, sentenza 29.10.1999, n. 12144; Cassazione civile, sentenza 8.7.1998, n. 6676,
Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578).
In buona sostanza, affinché possa ritenersi l'esistenza del pregiudizio, non occorre alcuna valutazione sul danno, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
In questa prospettiva, l'onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche.
La prova è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, non escluse le presunzioni.
È, invece, onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578).
In tali termini identificato l'“eventus damni”, il Collegio è tenuto a verificare tenuto conto della linea difensiva assunta al riguardo dalle parti appellate, se, in considerazione della pregressa destinazione delle unità immobiliari oggetto dell'atto dispositivo, costituite in fondo patrimoniale, sia effettivamente ravvisabile un pericolo di pregiudizio derivante dall'atto dispositivo oggetto di causa – in termini di peggioramento della garanzia patrimoniale generica - suscettibile di essere neutralizzato con l'esercizio dell'azione revocatoria.
Al quesito che precede - alla luce dei più recenti e restrittivi orientamenti espressi dalla
Suprema Corte in ordine alla natura ed all'estensione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale – deve indubitabilmente fornirsi risposta positiva.
Per consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico (da ultimo ribadito da Cass sez.
3 - n. 28593 del 06/11/2024) detto atto - analogamente ad altri istituti, quali il vincolo di destinazione previsto dall'art. 2645-ter cod. civ. o il conferimento di beni in trust – integra un negozio
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segregativo, cioè a dire istitutivo di un patrimonio separato (rispetto al residuo patrimonio dei soggetti conferenti) e destinato, per volontà di legge, alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, in ciò ravvisandosi la funzione economico-sociale che l'ordinamento ha inteso attribuire al fondo patrimoniale.
Il conferimento di beni in fondo patrimoniale, dunque, non concreta una vicenda dispositivo- traslativa, ma importa la creazione di un vincolo di destinazione su detti beni, assoggettati ad un peculiare regime di amministrazione (art. 168-169 cod. civ.) e sottratti alla garanzia patrimoniale generica.
Sui beni in fondo (nonché sui frutti degli stessi), infatti, è fatto divieto di azioni esecutive, ma soltanto per il coattivo adempimento di debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia: in tal guisa l'art. 170 cod. civ. ha realizzato il bilanciamento tra gli interessi della famiglia e quello dei creditori.
Il limite all'espropriazione così stabilito, correlato alla qualità del credito ed allo stato soggettivo del titolare dello stesso, è stato poi concepito dalla giurisprudenza di nomofilachia in senso restrittivo ( cfr., ancora, Cass sez.
3 - n. 28593 del 06/11/2024).
Per un verso e da un punto di vista processuale, ritenendo il vincolo non rilevabile officiosamente, bensì posto nell'esclusivo interesse del debitore, come tale, deducibile con il rimedio dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., con conseguente onere sul debitore opponente di provare la consapevolezza da parte del creditore dell'estraneità del credito allo scopo familiare (ex aliis, cfr. Cass. 13/11/2023, n. 31575; Cass. 08/02/2021, n. 2904); per altro verso e da un punto di vista sostanziale, prediligendo un'accezione lata di «bisogni della famiglia», intesi come volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia, ma anche ad esigenze tese al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della capacità lavorativa ed al miglioramento del benessere economico dei suoi componenti, in guisa da ricomprendere nella previsione normativa, ad esempio, obbligazioni risarcitorie da illecito (Cass.
18/08/2023, n. 24836), debiti assunti in relazione all'esercizio di attività d'impresa o professionale (Cass. 13/11/2023, n. 31575), obbligazioni tributarie (Cass. 09/11/2016, n.
22761).
Pertanto, secondo i più recenti arresti espressi dalla Corte di Cassazione (Cass sez. 3, sentenza n. 32146 del 12/12/2024), in tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia - da intendersi non limitati
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al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità - del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt.
143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740. D'altra parte
(come sottolinea la stessa Cass. n. 41255/2021), in base all'espressa e letterale disposizione dell'art. 170 c.c., il fatto che giustifica l'esenzione dall'esecuzione forzata dei beni del fondo patrimoniale e che, quindi, deve essere provato dall'opponente, è un fatto negativo (cioè il fatto che il debito non venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia), mentre non è affatto richiesta la prova positiva della diversa specifica finalità concretamente perseguita nell'assunzione del debito stesso.
Pertanto, l'inerenza del debito all'attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge non assolve quest'ultimo dall'onere di provare l'estraneità prevista dall'art. 170 c.c., essendo, al contrario, normale, secondo l'id quod plerumque accidit, che un debito così contratto sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari.
Orbene, alla luce di tali recenti orientamenti giurisprudenziali - che offrono evidentemente una lettura maggiormente restrittiva di quella propugnata dalle parti appellate, nell'affermare la pregressa impignorabilità dei beni oggetto dell'atto dispositivo impugnato - appare indubitabile che il trasferimento dei quattro box auto disposto con l'atto che si chiede di dichiarare inefficace, sia pure in parte, modifichi in senso peggiorativo la garanzia offerta dal debitore, trattandosi di un atto traslativo che definitivamente espunge dal patrimonio del
, sottraendolo alla funzione di garanzia patrimoniale per i creditori, un bene che CP_1
pacificamente - salvi i limiti di cui all'art. 170 c.c., di cui si è finora dato conto - era nella contitolarità del debitore.
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E ciò, con ogni evidenza, è sufficiente a ritener integrato il requisito dell'eventus damni, come finora illustrato.
Né la domanda di revoca può essere disattesa, come preteso dalle parti appellate, in considerazione della funzione lato sensu solutoria assolta dall'atto traslativo in questione.
Invero, con l'atto del 18 gennaio del 2019, oggetto di causa - intitolato “trasferimento immobiliare in luogo di adempimento” - intendeva dichiaratamente Controparte_1 estinguere un debito nei confronti dell'acquirente per l'importo di € Controparte_2
35.402,88, sia in proprio che quale liquidatore della società fallita, debito derivante da sei effetti cambiari ciascuno dell'importo di € 5.900,48. Dalla narrativa dell'atto, si desume che il trasferimento dei quattro boxes ivi descritti aveva luogo “per estinguere il debito e risolvere bonariamente le vertenze giudiziarie in essere”; per l'effetto, essendo stata adempiuta la diversa prestazione convenuta in luogo dell'adempimento, la società si Controparte_2 obbligava “ad estinguere tutti i procedimenti giudiziari tuttora in essere, finalizzati al recupero del sopradescritto credito”.
L'obbligazione in questione - superflua ogni considerazione in ordine all'esistenza di altri debiti tra le medesime parti, su cui i contendenti controvertono, ma che comunque non sono specificamente indicati a giustificazione del trasferimento immobiliare oggetto di causa – rinviene senz'altro riconoscimento nella sentenza n.87 del 2018, con cui il Tribunale di Napoli
Nord ebbe a rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da , avverso il Controparte_1
precetto intimatogli in data 15.9.2016, con integrale trascrizione del titolo cambiario retrostante, a mezzo del quale era stato intimato allo stesso di pagare, in qualità di avallante di cinque effetti cambiari, l'importo di € 30.397,67.
In ragione della funzione solutoria dichiarata nell'atto, le parti appellate hanno invocato il disposto dell'art. 2901, 3° comma, c.c., alla cui stregua “non è soggetto a revoca
l'adempimento di un debito scaduto”.
L'assunto non può essere condiviso.
L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., trae giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c..
Nel caso di specie, l'alienazione di ben quattro box auto in luogo dell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria dell'importo complessivo (comprensivo delle spese) di €
35.402,88, non integra un atto dovuto;
ciò che nella specie viene in contestazione, invero,
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non è la sussistenza dell'obbligo in sé, giudizialmente accertato, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. (cfr. Cass. sez. 3 - ,
Ordinanza n. 10443 del 15/04/2019; trattasi di principio ripetutamente affermato, dalla
Suprema Corte, con riferimento agli accordi traslativi tra ex coniugi, con funzione solutoria dell'obbligazione di mantenimento, ritenuti senz'altro revocabili)
Se è vero, peraltro, che la giurisprudenza della Suprema Corte ricomprende nell'alveo applicativo della norma di cui all'art. 2901, 3° comma, c.c., anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, precisa pure che ciò si verifica purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.
L'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è infatti soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 31941 del 16/11/2023; Cass. sez.
6 - 3, ordinanza n. 8992 del 15/05/2020; Cass. sez. 3, ordinanza n. 31941 del 16/11/2023 che, proprio in virtù di tale principio, ritiene assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'"eventus damni").
Nel caso di specie, ed anche in considerazione dell'entità piuttosto esigua del debito oggetto di adempimento, il debitore non ha in alcun modo assolto tale onere probatorio, provando che, una tale cessione, di ben quattro garage, costituiva l'unico ed adeguato mezzo – anche in termini di proporzione del valore dei beni trasferiti, che non risulta in alcun modo documentata - per estinguere l'obbligazione pecuniaria, tanto da potersi qualificare come atto dovuto.
A ciò va aggiunto che, nell'assunto dei contraenti, il trasferimento immobiliare assumeva una funzione non solo adempitiva, ma lato sensu transattiva, volta a “risolvere bonariamente le vertenze giudiziarie in essere”.
Trattasi pertanto di un atto convenzionale a cui è inapplicabile l'art. 2901, 3° comma, c.c., non potendosi escludere la ricorrenza dell'eventus damni.
Senz'altro ricorrono, infine, gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 2901 c.c.
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Va al riguardo osservato che, in tema di azione revocatoria, gli atti con i quali il debitore dispone del suo patrimonio, arrecando pregiudizio alle ragioni creditorie, si distinguono a seconda che siano anteriori o posteriori alla nascita del credito e che siano a titolo gratuito od oneroso.
Sotto il profilo della collocazione cronologica dell'atto de quo, corre mente osservare che l'atto di cui si richiede la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., va senz'altro considerato successivo alla nascita del credito;
infatti, come già chiarito, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Nel caso di specie l'atto dispositivo, datato 18.1.2019, è successivo alla dichiarazione di fallimento, risalente all'8.7.2016, e i fatti di mala gestio che si assumono dannosi, per aver appunto indebitamente ritardato la dichiarazione di fallimento, non possono che essersi verificati in epoca antecedente.
Ravvisata, poi, la natura onerosa dell'atto, per la dichiarata causa solutoria a fronte di una pretesa creditoria esistente in capo al beneficiario, deve osservarsi che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all' art. 2901 c.c. per la revocatoria dell' atto a titolo oneroso.
Invero, l'azione revocatoria dell' atto a titolo oneroso postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori fosse conosciuto oltreché dal debitore ( ) anche dall' Controparte_1
acquirente ( , ai sensi dell'art. 2901 c.c. comma 1 n. 2 (v. Cassazione civile Controparte_2
n.1131/2000).
Orbene, sotto il profilo della prova, che può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, si osserva che il carattere lesivo dell'atto dispositivo impugnato si desume pacificamente dalla indubbia variazione del patrimonio del debitore, con la ovvia conseguenza di dover ritenere sussistente la consapevolezza di quest'ultimo di precludere o rendere maggiormente difficile l'attivazione coattiva del credito.
Quanto poi alla posizione dell'acquirente, è sufficiente richiamare il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte secondo cui ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni. Segnatamente, nel caso in cui, come nella fattispecie il debitore disponga del suo patrimonio mediante il trasferimento contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale
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che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono "in re ipsa ( cfr., Cass. sez. 1, sentenza n. 10430 del 18/05/2005;
Cass. sez. 2, sentenza n. 7507 del 27/03/2007 Sez. 3, Sentenza n. 18034 del 25/07/2013 Sez.
3, Sentenza n. 3676 del 15/02/2011). A ciò andrà aggiunto che il legale rappresentante della in considerazione dei rapporti commerciali intercorsi con il , e Controparte_2 CP_1
tenuto anche conto delle iniziative intraprese, anche in sede esecutiva, per il recupero dei suoi crediti – sia mediante esecuzione individuale che mediante istanza di ammissione al passivo- era indubitabilmente a conoscenza delle difficoltà economiche dell'impresa del debitore, gestita in forma societaria, e pacificamente nutriva quella conoscenza generica, richiesta dalla norma dianzi citata, del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, poteva arrecare alle ragioni dei suoi creditori, anche personali.
Non rimane, quindi, che dichiarare la inefficacia, nei confronti della curatela attrice, limitatamente alla quota del 50% di proprietà di , dell'atto dispositivo Controparte_1
impugnato, per notar del 18.1.2019, rep.81189, racc.26259, con cui è stata trasferita Per_1
alla la piena proprietà di quattro box auto adiacenti, ubicati al piano Controparte_2
seminterrato del fabbricato sito nel Comune di Teverola (CE) alla traversa privata sulla
Provinciale Teverola-Casaluce censiti in catasto al foglio 5:
- mappale n. 523, sub. 70, P. S1, cat. C/6, cl. 1, consistenza catastale mq 14 – superficie catastale mq 15 – R.C. euro 31,09;
- mappale n. 523, sub. 71, P. S1, cat. C/6, cl. 1, consistenza catastale mq 19 – superficie catastale mq 23 – R.C. euro 42,19;
- mappale n. 523, sub. 72, P. S1, cat. C/6, cl. 1, consistenza catastale mq 28 – superficie catastale mq 32 – R.C. euro 62,18;
- mappale n. 523, sub. 73, P. S1, cat. C/6, cl. 1, consistenza catastale mq 17 – superficie catastale mq 21 – R.C. euro 37,75.
La declaratoria di inefficacia riguarda infatti, in conformità di quanto richiesto, esclusivamente la quota del 50%, di proprietà di , lasciando impregiudicata Controparte_1
l'efficacia del trasferimento della residua metà di proprietà di Parte_4
Al riguardo infatti la Corte di Cassazione - nel ribadire il principio secondo cui nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto
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restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione (cfr. Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n.
18707 del 01/07/2021)- ha debitamente precisato che tale principio viene in rilievo nelle ipotesi, come quella oggetto di causa, in cui il bene della comunione legale sia stato alienato a terzi, venendo così meno il suo assoggettamento allo speciale regime patrimoniale (Cass.,
Sez. 6-3, Ordinanza n. 18707 del 01/07/2021, Rv. 661910-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015, Rv. 636301-01) atteso che in tali ipotesi (di alienazione del bene in comunione) la revocatoria può (e deve) avere ad oggetto soltanto la “quota” del coniuge debitore, sorta al momento della cessione a terzi del cespite. (cfr. in motivazione Cass. sez.
3, sentenza n. 9536 del 07/04/2023).
8. Essendo stato accolto l'appello, si impone una complessiva rivalutazione delle spese del doppio grado di giudizio, con conseguente assorbimento del terzo motivo di gravame, volto appunto a censurare la quantificazione delle spese di lite operata dal Tribunale
Va nondimeno rilevato che la curatela odierna appellante risulta ammessa ai benefici del patrocinio a spese dello Stato- stante l' attestazione del Giudice delegato di mancanza di fondi, ex art. 144 del Dlgs. n. 115/2002- e pertanto va fatta applicazione dell'art. 133 del d.lgs. 115/2002, a tenore del quale il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Tale norma è la logica conseguenza della previsione di cui all'art. 131 del citato d.lgs. secondo il quale gli onorari e le spese dovuti al difensore dovrebbero essere anticipati dall'erario.
La logica che si evince dall'art. 133 sopra menzionato è quella per cui la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio da un lato non subisce alcun esborso in quanto si vede riconoscere il pagamento degli onorari dell'avvocato a carico dell'erario, dall'altro non può nemmeno arricchirsi in caso di favorevole condanna alle spese incamerando la somma liquidata, di cui deve appunto essere disposto il rimborso in favore dell'erario anticipatario, il quale con essa coprirà sia le spese anticipate che quelle prenotate a debito ai sensi dell'art. 131 del d.lgs. 115/2002.
In sostanza, il sistema è costruito in modo tale che se la parte ammessa al gratuito patrocinio
è vittoriosa, lo Stato possa recuperare dalla parte soccombente il costo del giudizio;
se invece le spese vengono compensate, esse rimarranno in carico allo Stato.
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Alla relativa liquidazione si provvederà in dispositivo, a carico degli appellati in solido tra loro, dimidiando i compensi medi previsti dal DM n. 147 del 2022 e tenuto conto, ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento, del principio codificato dall'art.5 del DM n.
55/2014, laddove prevede che nei giudizi per azione revocatoria “ si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”, con conseguente applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore da € 260.000 ad € 520.000 ( avendo la curatela dedotto di essere titolare di un credito di € 290.467,22).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 1391/2022, così provvede:
1) Accoglie l'impugnazione e, per l'effetto, dichiara la inefficacia, nei confronti della curatela attrice, limitatamente alla quota del 50% di proprietà di , dell'atto Controparte_1
dispositivo impugnato, per notar del 18.1.2019, rep.81189, racc.26259, con cui è stata Per_1
trasferita alla la piena proprietà di quattro box auto adiacenti, ubicati al piano Controparte_2
seminterrato del fabbricato sito nel Comune di Teverola (CE) alla traversa privata sulla
Provinciale Teverola-Casaluce censiti in catasto al foglio 5:
- mappale n. 523, sub. 70, P. S1, cat. C/6, cl. 1, consistenza catastale mq 14 – superficie catastale mq 15 – R.C. euro 31,09;
- mappale n. 523, sub. 71, P. S1, cat. C/6, cl. 1, consistenza catastale mq 19 – superficie catastale mq 23 – R.C. euro 42,19;
- mappale n. 523, sub. 72, P. S1, cat. C/6, cl. 1, consistenza catastale mq 28 – superficie catastale mq 32 – R.C. euro 62,18;
- mappale n. 523, sub. 73, P. S1, cat. C/6, cl. 1, consistenza catastale mq 17 – superficie catastale mq 21 – R.C. euro 37,75;
b) autorizza il conservatore dei RR.II. a provvedere alle relative trascrizioni ed annotazioni senza alcuna sua responsabilità al riguardo;
c) condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'Erario delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di €
11.228,5 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, nell'importo di € 7.119,5 a
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titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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